Regione Sardegna
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
Decreto 6 marzo 2019, n. 569/DecA/16
L.R. 5 .7.1979, n. 59. - Art. 4, Disposizioni sulla pesca del corallo rosso per l'anno 2019 nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Regione Autonoma della Sardegna.
 

L'Assessore
VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTA la Legge regionale 7 marzo 1956, n. 37, recante disposizioni relative all'esercizio delle funzioni in materia di pesca;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e ss.mm.ii., “Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima”;
VISTO il Decreto Legislativo 26 maggio 2004 n. 153 e ss.mm.ii. “Attuazione della Legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima”. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2004, n. 145;
VISTO il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 concernente misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 2012, n. 26) e in particolare l'articolo 10 lettere h) i);
VISTA la Legge regionale 14 aprile 2006, n. 3, concernente disposizioni in materia di pesca;
VISTE le disposizioni di cui al comma 18 dell'art. 15 della Legge Regionale 29/05/2007 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007) - pubblicata nel Bollettino Ufficiale Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2 - in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro- pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;
VISTO il Decreto del Presidente n. 26 prot. n. 3142 del 03 marzo 2017, avente ad oggetto “Nomina Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale” e, in particolare, le disposizioni dell'articolo 1 in base al quale è stato nominato, tra i componenti della Giunta regionale, il signor Pier Luigi Caria, nato ad Alghero ***, in qualità di Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;
VISTE le Leggi Regionali 5 luglio 1979, n. 59 e 30 maggio 1989, n. 23, riguardanti la regolamentazione della pesca del corallo;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 della Legge regionale 5 luglio 1979 n. 59 l'Assessore competente, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con deliberazione, adotta annualmente un decreto che stabilisce la durata del periodo di pesca, la quantità massima prelevabile giornalmente, le zone di pesca e le modalità e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/17 del 19 febbraio 2019, concernente “Regolamentazione della pesca del corallo per l'anno 2019. Direttive. L.R. n. 59/1979”, che qui si intende integralmente richiamata;
VISTA la Decisione 98/416/CE del Consiglio, del 16 giugno 1998 relativa all'adesione della Comunità Europea alla Commissione Generale della Pesca per il Mediterraneo (CGPM);
VISTA la Raccomandazione della Commissione Generale della Pesca del Mediterraneo GFCM/35/2011/2 sullo sfruttamento del corallo rosso nell'area di competenza della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo;
CONSIDERATO in particolare, che le raccomandazioni della Commissione Generale della Pesca del Mediterraneo prevedono il divieto di utilizzo di attrezzi trainati e di R.O.V. (Remotely Operated under water Vehicles) per lo sfruttamento del corallo rosso (se non nell'ambito di campagne sperimentali scientifiche), consentendone il prelievo solo in immersione e con l'utilizzo della piccozza e contengono la prescrizione secondo cui lo sfruttamento del corallo possa essere autorizzato esclusivamente a profondità non inferiori a 50 metri (Raccomandazione GFCM/35/2011/2).
VISTA la Raccomandazione della Commissione Generale della Pesca del Mediterraneo GFCM/36/2012/1 sullo sfruttamento del corallo rosso nell'area di competenza della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo che prevede tra l'altro, in attesa dello sviluppo di un piano adattativo regionale di gestione per il Mediterraneo, la necessità di istituire un limitato numero di porti designati e di trovare dei minimi standard comuni per la raccolta, quali la profondità minima di raccolta e la taglia minima di prelievo;
VISTA la Raccomandazione della Commissione Generale della Pesca del Mediterraneo GFCM/41/2017/5 sull'adozione di un Piano regionale adattativo di gestione del corallo rosso nel Mar Mediterraneo che, sulla base di un approccio precauzionale, è finalizzato a contrastare e prevenire il sovra- sfruttamento della risorsa attraverso l'adozione di misure di gestione che consentano di riportare i tassi di sfruttamento e la capacità di pesca a livelli sostenibili;
VISTO il Regolamento (UE) 2015/2102 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 ottobre 2015 che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che inserisce disposizioni sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile del corallo rosso;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 e in particolare gli articoli 17 (notifica preventiva), 43 (porti designati) e 58 (tracciabilità);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
VALUTATI i risultati delle indagini commissionate dalla Regione Sardegna sullo stato della risorsa del corallo rosso nelle acque della Sardegna svolte dal Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università degli studi di Cagliari e le relative indicazioni gestionali contenute nella relazione finale trasmessa nel novembre 2015 (nota prot. n. 19136 del 16.11.2015);
VALUTATI i risultati dell'applicazione dei modelli di produzioni effettuata dal Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università degli studi di Cagliari e, in particolare, quelli derivanti dall'applicazione del modello analitico di Beverthon e Holt in base ai quali la risorsa corallo rosso in Sardegna risulterebbe in una situazione prossima all'overfishing (sovra pesca) che necessita l'adozione di azioni volte a ridurre il rischio che venga raggiunto tale limite;
CONSIDERATO che dal sopracitato studio è emerso in maniera molto evidente che lo sforzo di pesca sta progressivamente intaccando classi di taglia (età) della risorsa sempre più piccole, riducendo il potenziale riproduttivo delle popolazioni; e che pertanto la risorsa pertanto non sarebbe più in grado di mantenersi in una condizione ottimale;
VALUTATI i dati sullo sforzo di prelievo esercitato negli ultimi anni (2008-2018) in Sardegna, raccolti e rielaborati dal Servizio Pesca e acquacoltura, la cui analisi evidenzia una netta e graduale riduzione a partire dal 2009 del numero di operatori attivi (passati da 24 a 11 unità) e un trend dei quantitativi totali di corallo raccolto oscillante con un netto andamento in aumento sino al 2011 seguito, a partire dal 2012, da un'evidente diminuzione del prelievo (dovuta alla riduzione del numero di pescatori e della stagione di pesca) - che negli ultimi due anni si è comunque mantenuto su valori costanti;
RITENUTO pertanto, conformemente a quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/17 del 19 febbraio 2019, alla luce dei risultati delle ricerche scientifiche e delle conseguenti indicazioni gestionali fornite dal DI.S.V.A., nonché in base al principio di precauzione di dover adottare delle misure gestionali che tengano sotto stretto controllo lo sforzo di pesca, anche in considerazione del limite batimetrico previsto (50 m);
VISTO il Decreto del Ministero della Marina Mercantile del 13 gennaio 1979 e ss.mm.ii. “Istituzione della categoria sommozzatori in servizio locale”. Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 febbraio 1979, n. 47;
VISTO il Decreto del Ministero della Marina Mercantile del 20 ottobre 1986 e ss.mm.ii. “Disciplina della pesca subacquea professionale”. Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 dicembre 1986, n. 280;
VISTO il Decreto Assessoriale n. 2524/DecA/102 del 07/10/2009 e ss.mm.ii. concernente la “Disciplina della pesca professionale subacquea nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna”.;
VISTO il Decreto del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 26287 del 21 dicembre 2018 recante “Disposizioni nazionali sulla raccolta del corallo rosso (Corallium rubrum)”;
CONSIDERATO che la normativa vigente attualmente non prevede il riconoscimento di uno specifico titolo abilitativo che qualifichi gli operatori a svolgere l'attività di prelievo del corallo;
RITENUTO di dover prevedere dei requisiti di accesso all'attività di prelievo del corallo più restrittivi rispetto all'attività di pesca professionale subacquea, in considerazione delle peculiari abilità tecniche e conoscenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di prelievo del corallo;
CONSIDERATA in particolare la complessità della pesca del corallo che necessita di una consolidata esperienza degli operatori non solo per quanto attiene le speciali tecniche di immersione subacquea a garanzia della tutela degli stessi operatori, ma anche per quanto riguarda la tecnica di prelievo della risorsa in relazione alle esigenze di protezione dello stesso corallo e dell'ambiente circostante;
VALUTATA pertanto l'esigenza di individuare tra i requisiti di accesso all'attività di prelievo la comprovata esperienza acquisita a livello nazionale o internazionale nell'esercizio della pesca del corallo rosso - onde garantire al contempo un adeguato svolgimento dell'attività e la salvaguardia della risorsa - da valutare unitamente agli ulteriori requisiti professionali e fisici;
CONSIDERATO che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/17 del 19 febbraio 2019 prevede un contingentamento delle autorizzazioni rilasciabili per la stagione di prelievo 2019 che non potranno essere superiori a 25 e che pertanto si rende necessario prevedere dei criteri di selezione delle domande ammissibili nel caso in cui pervengano in numero superiore, come riscontrato in passate annualità;
RITENUTO opportuno operare la selezione dei soggetti in possesso dei requisiti di ammissione in base all'anzianità di esercizio effettivo della pesca del corallo, e in subordine, all'anzianità di iscrizione nel registro dei pescatori marittimi al fine di valorizzare la pregressa esperienza e la professionalità acquisita;
CONSIDERATE le disposizioni previste al punto 3 (Criteri di selezione per il rilascio dell'autorizzazione) della sezione relativa a “Modalità e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione regionale alla pesca del corallo” delle Direttive allegate alla Delibera n. 8/17 del 19 febbraio 2019 (Allegato 2), in merito al mancato esercizio del corallo nel corso dell'annualità 2018 da parte dei titolari di autorizzazione che, salvo il caso di comprovato e giustificato motivo di impedimento all'avvio dell'attività, seguono in posizione subordinata (e cioè “in coda”) nella graduatoria gli altri operatori risultati ammessi nel 2019, sulla base dei rispettivi punteggi;
VISTA la nota della Direzione Generale della Sanità - Servizio Prevenzione, prot. uscita n. 18498 del 18.07.2014, avente ad oggetto “Risultanze dei lavori in materia di sicurezza nella pesca del corallo”, concernente gli approfondimenti, in merito, del Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.12.2007 e al Decreto legislativo del 9.4.2008 n. 81, art. 7;
VISTO in particolare il documento redatto dal Gruppo regionale di Lavoro per l'aggiornamento e l'attuazione del Piano di comparto e di rischio relativo ai comparti portuale, marittimo e della pesca, di cui alla DGR 60/25 del 5.11.2008, prot. entrata Direzione Generale della Sanità n. 16531 del 27.06.2014;
VISTO il parere (prot. entrata n. 5337 del 9.07.2014) della Direzione generale dell'Area Legale della Presidenza relativo all'applicazione della legge regionale 5 luglio 1979, n. 59 e ss.mm.ii. recante “Regolamentazione della pesca del corallo”;
VISTO il Decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 271” Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, a norma della L. 31 dicembre 1998, n. 485”. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 1999, n. 185, S.O.);
VISTO il Decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 298 “Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca”.(Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 agosto 1999, n. 201);
VISTO il Decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.);
CONSIDERATA la ripartizione delle competenze istituzionali per la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza;
CONSIDERATO il parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo Regionale della Pesca (ricostituito con Decreto del Presidente n. 98 del 27 ottobre 2017), ai sensi della Legge regionale 5 luglio 1963 n. 14, tramite attivazione della procedura scritta (nota prot. n.312/GAB del 7.02.2019)
 

DECRETA

ART. 1 1. (Regolamentazione dell'attività di pesca) In conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/17 del 19 febbraio 2019, nelle acque del mare territoriale prospicienti il territorio della Sardegna l'esercizio della pesca del corallo rosso per l'anno 2019 è disciplinato dalle seguenti disposizioni.
2. (Autorizzazione regionale alla pesca del corallo) L'attività di pesca può essere esercitata unicamente dai pescatori professionisti che siano titolari dell'autorizzazione regionale (art. 1 della L.R. 5 luglio 1979 n. 59 e ss.mm.ii.).
3. (Sistema di pesca) L'attività di pesca può essere esercitata esclusivamente mediante l'uso della piccozza, usata da pescatori equipaggiati con apparecchi individuali, autonomi o no, per la respirazione subacquea (art. 1 della L.R. 30 maggio 1989, n. 30).
4. (Durata del periodo di pesca) La pesca può essere effettuata dai soggetti autorizzati di cui al comma 2 del presente articolo dal 1 giugno sino al 30 settembre 2019.
5. (Quantità massima di corallo che può essere pescata giornalmente e diametro basale minimo) Il titolare dell'autorizzazione regionale può pescare giornalmente una quantità di corallo rosso non superiore a 2,5 kg, il cui diametro di base, misurato nel tronco a una distanza massima di un centimetro dalla base della colonia, è pari o superiore a 10 mm. In caso di prelievo di colonie sotto taglia (cioè di diametro basale inferiore a 10 mm) è consentito un limite massimo di tolleranza del 5% calcolato sul peso del corallo totale prelevato giornalmente (a titolo esemplificativo, nel caso di un prelievo di 2.5 Kg, le colonie sotto taglia possono essere pari al massimo a 0.125 Kg). Per la misurazione deve essere presa in considerazione la parte basale delle colonie, gli apici spezzati non costituiscono oggetto di misurazione e non devono essere conteggiati per la registrazione del numero delle colonie sul giornale di pesca.
6. (Disposizioni in merito alla raccolta) Il corallo immediatamente dopo la raccolta deve essere tenuto in acqua anche in superficie per almeno mezz'ora nel retino, di maglia non inferiore a mm. 5, al fine di consentire l'emissione dei prodotti gametici; tale retino deve essere in dotazione all'unità di appoggio. Ai fini della tutela della risorsa, si raccomanda il rilascio immediato dopo la raccolta, possibilmente nei siti di prelievo, degli apici del corallo spezzati accidentalmente o recisi e non commercializzabili;
7. (Zone in cui la pesca potrà essere esercitata) L'esercizio della pesca è consentito a profondità non inferiori ai 50 metri, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/2102 (art. 16 ter, par. 1). L'attività' di pesca del corallo rosso può essere esercitata nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Sardegna con esclusione delle zone di cui al comma 8 del presente articolo.
8. (Zone in cui la pesca è vietata) E' vietato, al fine di favorire la ricostituzione della risorsa, esercitare la pesca del corallo rosso nelle seguenti zone:
a) zone di mare protette, come rappresentato nell'elaborato grafico (Allegato A), delimitate quali “Area Marina Protetta” (Penisola del Sinis-Isola di Mal di Ventre, Capo Caccia-Isola Piana, Isola dell'Asinara, Tavolara-Punta Coda Cavallo, Capo Carbonara-Villasimius, Capo Testa-Punta Falcone), parchi (Asinara, Arcipelago della Maddalena e Porto Conte) e quelle di seguito delimitate in tabella:

COSTA

AREE DI MARE INTERDETTE

LATITUDINE

LONGITUDINE

LIMITE VIRTUALE

ORIENTALE

TRA CAPO COMINO E CAPO BELLAVISTA

40° 31' 700
39° 55' 800

9° 49' 700 9° 42'
800

90° EST
90° EST

NORD ORIENTALE

TRA CAPO TESTA E CAPO CODA CAVALLO

41° 14' 614
40° 50' 634

9° 08' 647
9° 43' 701

270° OVEST
90° EST

b) “zona campione di studio del corallo”, in prossimità di Capo Caccia (costa nord-occidentale della Sardegna) delimitata dalle seguenti coordinate:
punto 1: 40° 35' 30 N/8° 06' 05 E
punto 2: 40° 34' 30 N/ 8° 06' 05 E
punto 3: 40° 35' 30 N/8° 07' 45 E
punto 4: 40° 34' 30 N/8° 07' 45 E
c) L'area di mare compresa tra Capo Mannu e Capo Pecora, è aperta al prelievo per l'anno 2019 (come stabilito a partire dal 2005 con Decreto n. 15 del 18.05.2005) e assoggettata ad una particolare sorveglianza da parte dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale e del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale in coordinamento con le Autorità statali e locali competenti.
9. (Numero massimo di autorizzazioni) In conformità a quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/17 del 19 febbraio 2019, il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciarsi per l'anno 2019, è di 25.
10. (Porti designati per lo sbarco) Le operazioni di sbarco del corallo rosso prelevato nel mare territoriale devono obbligatoriamente essere effettuate nei porti di sbarco designati di cui alla tabella sottostante, previa comunicazione all'autorità marittima competente con almeno 2 ore di anticipo rispetto all'arrivo previsto in porto:

Porti di sbarco designati per la pesca del corallo

1)

Santa Teresa di Gallura

2)

Castesardo

3)

Alghero

4)

Bosa

5)

Oristano

6)

Portoscuso

7)

Calasetta

8)

Villasimius

9)

Arbatax

Ai fini del controllo della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata: i) i soggetti autorizzati al prelievo del corallo rosso in territorio extra-regionale possono sbarcare il corallo esclusivamente nei porti di sbarco di cui al presente comma; ii) è vietato a qualsiasi utilizzatore di unità da diporto il prelievo, la detenzione e lo sbarco di corallo rosso proveniente dal mare territoriale ed extra-territoriale lungo le coste del territorio regionale.
11. (Disposizioni in merito ai ROV - Remotely operated vehicles) È vietato, nel mare territoriale prospiciente il territorio della Sardegna, l'utilizzo e la detenzione a bordo delle unità di appoggio di veicoli sottomarini telecomandati (ROV) per la ricerca e/o lo sfruttamento dei banchi di corallo, in conformità a quanto previsto dal Reg. (UE) 2015/2102 (art 16 quinquies, par. 2); tale divieto è esteso a tutte le unità da pesca professionali ed alle unità destinate alla navigazione da diporto adibite a scopi sportivi, ricreativi o commerciali.
12. (Avvio dell'attività di pesca del corallo)
a) Per avvio dell'attività di pesca del corallo si intende lo svolgimento di almeno una battuta di pesca con prelievo di corallo non nullo, da registrare nell'apposito giornale di pesca del corallo rosso.
b) L'avvio dell'attività di pesca del corallo deve avvenire entro 20 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, al fine di consentire l'eventuale scorrimento della graduatoria.
c) Esclusivamente nel caso in cui entro il termine di 20 giorni dal rilascio dell'autorizzazione si verifichi un comprovato e giustificato motivo di impedimento all'avvio dell'attività, l'interessato deve darne immediata comunicazione all'ufficio, allegando la relativa documentazione. Tale comunicazione deve pervenire all'ufficio, tramite PEC (all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.), entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento impeditivo.
L'interessato deve specificare - producendo la relativa documentazione - se l'impedimento è tale da determinare l'impossibilità all'esercizio dell'attività di pesca per l'annualità 2019 o se può comunque essere garantito l'avvio dell'attività entro il termine della stagione.
Nella prima ipotesi l'ufficio provvede alla revoca dell'autorizzazione e allo scorrimento della graduatoria.
d) Sono collocati in coda alla graduatoria degli idonei per l'annualità successiva:
i. coloro i quali, entro il termine di 20 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, non avviano l'attività di pesca del corallo e non comunicano il verificarsi di un comprovato e giustificato motivo di impedimento;
ii. coloro i quali, avendo comunicato entro il termine di 20 giorni dal rilascio dell'autorizzazione il verificarsi di un comprovato e giustificato motivo di impedimento e avendo contestualmente garantito l'avvio dell'attività entro il termine della stagione, non avviano effettivamente l'attività di pesca del corallo entro il termine della stagione.

ART. 2 1. (Autorizzazione regionale alla pesca del corallo) L'autorizzazione annuale rilasciata al pescatore professionista è concessa, sospesa e revocata sulla base delle disposizioni contenute nella legge regionale n. 59 del 5 luglio 1979 e ss.mm.ii., in conformità a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/17 del 19 febbraio 2019 e dal presente decreto.
2. L'autorizzazione regionale consente esclusivamente la pesca del corallo secondo quanto stabilito dall'art. 9 della L.R. 5 luglio 1979, n. 59 e ss.mm.ii.
3. L'autorizzazione regionale ha durata annuale.
4. L'autorizzazione regionale per l'esercizio della pesca del corallo è rilasciata ai soli fini di cui alla legge regionale n. 59 del 5 luglio 1979 e ss.mm.ii. Pertanto:
a) il rilascio dell'autorizzazione regionale al pescatore, non esime i soggetti a ciò tenuti dal munirsi di ogni altra autorizzazione, licenza, documento necessario allo svolgimento dell'attività, da rilasciarsi a cura delle altre amministrazioni competenti, ivi compresa la licenza/attestazione provvisoria di pesca ministeriale che abilita l'imbarcazione utilizzata dal titolare dell'autorizzazione ad operare quale unità di appoggio in uno o più compartimenti marittimi della Sardegna.
b) il rilascio dell'autorizzazione regionale al pescatore non esime i soggetti interessati dal dover rispettare le prescrizioni previste da altre norme di legge e regolamentari che essi siano tenuti ad osservare per lo svolgimento dell'attività, volte a salvaguardare altri rilevanti interessi pubblici, ivi compresa la normativa in materia di sicurezza sul lavoro. E' quindi fatta salva, tra l'altro:
- l'osservanza delle prescrizioni del D.L.gs 81/2008, il quale si occupa della sicurezza sul lavoro di tutti i settori di attività, ivi comprese le attività svolte in ambiente subacqueo e comportanti l'esposizione ad atmosfere iperbariche [In particolare, si rammenta che il D.lgs. 81/2008 è inerente “a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio” (D.L.gs 81/2008 - art. 3, comma 1) e reca l'espresso richiamo ai “lavori che espongono ad un rischio di annegamento”, ai “lavori subacquei con respiratori” (D.L.gs 81/2008 - allegato XI, voci 5. e, rispettivamente, 7.), alle “atmosfere iperbariche” (D.L.gs 81/2008 - art.180, comma 1)].
- l'osservanza delle altre norme sulla sicurezza pertinenti, quali, a titolo comunque non esaustivo:
I) le norme di buona tecnica e le buone prassi a cui il datore di lavoro debba fare riferimento per il corretto adempimento degli obblighi di cui al D.lgs 81/2008;
II) il D.lgs 271/99 e il D.lgs 298/99, in quanto norme a carattere sussidiario e speciale, riguardo le mansioni lavorative condotte a bordo delle navi da pesca, comprese le unità di appoggio per la pesca professionale del corallo, e tra loro complementari;
III) (riguardo agli apparecchi a pressione utilizzati a supporto dell'attività subacquee) le norme di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto concernenti la fabbricazione e la circolazione di prodotti nel mercato europeo, a garanzia di specifici requisiti di sicurezza d'uso e di consumo, e la normativa vigente in relazione al tipo di apparecchi che preveda collaudi, verifiche periodiche o altre prescrizioni sulle modalità di gestione ed il corretto uso;
IV) i Regolamenti e le Ordinanze adottate dalle Autorità competenti e dall'Autorità marittima, se e in quanto applicabili.

ART. 3 1. (Modalità e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione) Il rilascio dell'autorizzazione regionale alla pesca del corallo è disciplinato dalle seguenti disposizioni.
2. (Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione) Possono presentare istanza di autorizzazione i seguenti soggetti:
a) pescatori di corallo già precedentemente autorizzati, ovvero i pescatori professionisti che siano già stati autorizzati dalla Regione Sardegna alla pesca del corallo ai sensi della L.R. n. 59/1979 in più di un'annualità nell'ultimo decennio (ovvero dal 2009 al 2018), e richiedenti pertanto il rinnovo. Al fine dell'ammissibilità della istanza e del conteggio delle annualità di esercizio, il Servizio competente dell'Assessorato dell'Agricoltura e della Riforma Agro pastorale accerta, oltre al precedente rilascio dell'autorizzazione da parte della stessa amministrazione regionale, l'effettivo esercizio della pesca del corallo nel mare territoriale sulla base dei dati di prelievo annotati nei giornali di pesca del corallo rosso.
b) pescatori professionali subacquei, ovvero i pescatori professionisti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della pesca professionale subacquea senza limiti di immersione rilasciata dall'Amministrazione regionale ai sensi del Decreto Assessoriale n. 2524/DecA/102 del 07/10/2009 e successive modifiche e integrazioni o da un'Autorità nazionale ai sensi del D.M. 20 ottobre 1986 “Disciplina della pesca professionale subacquea” e successive modifiche e integrazioni o del Decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del MIPAAFT n. 26287 del 21.12.2018, i quali:
- siano in possesso di un attestato di qualificazione professionale per l'esercizio della pesca professionale subacquea previsto dal D.M. 20.10.1986, art. 4, punto 2), e dal Decreto Assessoriale N. 2524/DecA/102 del 07/10/2009, art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d), tra quelli di seguito indicati:
• diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei
• attestato di qualifica professionale, con allegato brevetto, di operatore tecnico subacqueo (sommozzatore) rilasciati da istituti di Stato o legalmente riconosciuti
• attestato conseguito al termine di corsi di formazione professionale effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 5 della Legge n. 845/1978 e dalle leggi regionali di attuazione
• servizio, per almeno un anno, nella Marina Militare nella qualità di sommozzatore o di incursore o nell'Arma dei Carabinieri o nei Corpi di Pubblica Sicurezza e dei Vigili del Fuoco nella qualità di sommozzatore,
Il requisito di cui al presente punto viene valutato congiuntamente al requisito di idoneità fisica richiesto di cui al comma 3 del presente articolo e possano dimostrare di aver effettivamente esercitato in almeno un'annualità nell'ultimo decennio (ovvero dal 2009 al 2018), la pesca del corallo:
• in forza di un'autorizzazione o attestazione rilasciata ai sensi di legge da un'Autorità pubblica nazionale. In tal caso deve essere presentata la documentazione da cui risulti in modo chiaro ed inequivoco l'esercizio di attività di pesca del corallo in un determinato periodo e zona nel rispetto della normativa vigente e della normativa in materia di tracciabilità dei prodotti della pesca di cui al Reg. (CE) n. 1224/2009 (come comprovato a titolo esemplificativo da dichiarazione di assunzione in carico, documento di trasporto, nota di vendita) nonché nel rispetto degli obblighi di registrazione previsti dal Reg. (UE) 2015/2102 del 28.10.2015 (art. 17 bis),
• in forza di una specifica autorizzazione o attestazione rilasciata ai sensi di legge da un'Autorità estera. In tal caso deve essere presentata la documentazione/attestazione (a titolo esemplificativo: autorizzazione o attestazione rilasciata da un'Autorità pubblica o copia del libretto di imbarco) da cui risulti in modo chiaro ed inequivoco l'esercizio di attività di pesca del corallo in un determinato periodo, e se del caso il rispetto degli obblighi di registrazione previsti dal Reg. (UE) 2015/2012 del 28.10.2015 (art. 17 bis); i documenti scritti in lingua straniera diversa dall'inglese, dal francese e dallo spagnolo, devono essere accompagnati da traduzione ufficiale. Laddove il requisito di ammissibilità sia stato già riconosciuto con le Determinazioni di approvazione della graduatoria 2018 non è necessario allegare la documentazione.
3. (Idoneità fisica e ulteriori requisiti) I richiedenti, di cui alle lettere a) e b) del comma 2 del presente articolo, devono inoltre dimostrare, il possesso dei seguenti requisiti:
1) idoneità fisica all'esercizio della pesca subacquea professionale senza limite di immersione, secondo le indicazioni contenute nella scheda allegata al Decreto del Ministero della Marina Mercantile del 20 ottobre 1986 e ss.mm.ii. ed al punto 3) dell'articolo 3 del D.M. 13.01.1979; l'idoneità fisica è attestata dal medico di porto o da un medico designato dal Capo del Compartimento Marittimo; si precisa che l'idoneità fisica deve sussistere al momento della presentazione dell'istanza e permanere per l'intera durata della stagione di pesca - si evidenzia inoltre che la certificazione deve essere stata rilasciata a partire dal 1 gennaio 2019.
2) iscrizione nel Registro dei Pescatori Marittimi Professionali presso uno dei compartimenti marittimi della Sardegna a norma del D.Lgs. n. 153 del 26 maggio 2004.
4. (Art. 9 della L. R. n. 59/1979) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione si applicano le disposizioni previste all'art. 9 della L. R. n. 59/1979.
5. (Criteri di selezione per il rilascio dell'autorizzazione)
a) Qualora il numero delle richieste ammissibili sia superiore al numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili si procede alla formazione della graduatoria secondo i seguenti criteri:
1) anzianità di esercizio effettivo dell'attività di pesca del corallo, da conteggiarsi nel seguente modo:
1.1) annualità di esercizio effettivo della pesca del corallo in forza di autorizzazione rilasciata dalla Regione Sardegna. Il dato circa l' esercizio effettivo dichiarato dal richiedente nell'istanza viene verificato dall'ufficio sulla base della documentazione agli atti ed in particolare: per le annualità dal 2003 al 2018 sulla base dei dati di prelievo annotati sui giornali di pesca del corallo; per le annualità dal 1980 al 2002 sulla base delle informazioni contenute nel Registro delle autorizzazioni (con particolare riferimento alla presenza del nominativo del richiedente nell'elenco delle domande presentate ai fini del rilascio dell'autorizzazione e/o all'avvenuto rilascio dell'autorizzazione per la pesca del corallo).
1.2) annualità di esercizio effettivo della pesca del corallo in forza di un'autorizzazione/attestazione rilasciata da un'altra Autorità pubblica nazionale, accompagnata dalla documentazione comprovante il rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei prodotti della pesca e della normativa in materia di obblighi di registrazione di cui al Reg (UE) 2015/2102 (art. 17 bis) e al Decreto del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del MIPAAFT n. 26287 del 21.12.2018;
1.3) annualità di esercizio effettivo della pesca del corallo in forza di un'autorizzazione/attestazione rilasciata da un'altra Autorità pubblica estera: in tal caso deve essere presentata la documentazione/attestazione (a titolo esemplificativo: autorizzazione o attestazione rilasciata da un'Autorità pubblica o copia del libretto di navigazione/foglio di ricognizione) da cui risulti in modo chiaro ed inequivoco l'esercizio di attività di pesca del corallo in un determinato periodo, accompagnata se del caso, dalla documentazione comprovante il rispetto obblighi di registrazione previsti dal Reg. (UE) 2015/2102 del 28.10.2015 (art.17 bis); i documenti scritti in lingua straniera diversa da inglese, francese e spagnolo, devono essere accompagnati da traduzione ufficiale. Laddove il requisito di anzianità sia stato già riconosciuto con le Determinazione di approvazione della graduatoria 2018 non è necessario allegare la documentazione.
2) anzianità di iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.
b) A parità di anzianità di esercizio effettivo dell'attività di pesca del corallo si darà priorità ai richiedenti che possano dimostrare una maggiore anzianità di iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.
c) I richiedenti che pur avendo ottenuto il rilascio dell'autorizzazione nel 2018 non abbiano esercitato l'attività di pesca del corallo in tale annualità o che non abbiano avviato l'attività entro il termine di 20 giorni dal rilascio dell'autorizzazione (come previsto nel Decreto assessoriale n. 1064/DecA/21 del 20.04.2018 art. 1 comma 12 lettera d), seguono in posizione subordinata (e cioè “in coda”) nella graduatoria gli altri operatori risultati ammessi nel 2019, sulla base dei rispettivi punteggi.
6. (Termini e modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione). L'istanza di autorizzazione, in bollo, deve essere trasmessa all'Amministrazione regionale tramite lo Sportello Unico dei Servizi (SUS), nel sito internet istituzionale www.regione.sardegna.it, entro e non oltre il giorno 8 aprile 2019.
All'istanza di autorizzazione devono essere allegati:
- la documentazione comprovante i requisiti di partecipazione di cui al comma 2, lett. b) del presente articolo (se necessario);
- la documentazione comprovante il requisito di anzianità di cui al comma 5 lett. a) punto 1.2 del presente articolo (se necessario);
- la documentazione comprovante il requisito di anzianità di cui al comma 5 lett. a) punto 1.3 del presente articolo (se necessario e laddove il requisito di anzianità non sia stato già riconosciuto con le Determinazioni di approvazione della graduatoria 2018);
e inoltre:
- la dichiarazione dell'impresa di pesca (Allegato B): alla istanza di autorizzazione deve essere allegata una dichiarazione di impegno, resa dal titolare dell'impresa di pesca armatrice dell'imbarcazione che il richiedente utilizzerà come unità d'appoggio, relativa al rispetto della tracciabilità delle partite di corallo rosso prelevate nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Sardegna secondo le disposizioni vigenti; qualora nel corso della stagione di pesca vi sia la necessità di sostituire l'imbarcazione di appoggio, deve essere data comunicazione al Servizio pesca e acquacoltura via PEC (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) corredata dei dati dell'imbarcazione sostitutiva e dell'Allegato B, al fine del mantenimento dell'autorizzazione;
- il certificato medico di idoneità.
7. (Tassa annua) L'ammontare della tassa per la stagione 2019 è di euro 1.500,00. Il versamento potrà essere effettuato:
- tramite il sistema online Pagamenti Online Regione Sardegna;
- sul conto corrente postale ***, intestato a Regione Autonoma Sardegna - Servizio Tesoreria, con la seguente causale “tassa annua dovuta per il rilascio dell'autorizzazione per la pesca del corallo - Annualità 2019”. Si precisa che sul conto corrente postale non dovrà essere effettuato alcun versamento tramite bonifico.
- oppure sul conto corrente bancario acceso presso il Banco di Sardegna S.p.a.- Tesoreria regionale, intestato a Regione Autonoma della Sardegna, il cui codice IBAN è ***. Per i bonifici da banche estere dovrà essere indicato il seguente codice BIC SWIFT: ***. Nel bonifico bancario dovranno essere riportati i dati completi del soggetto che lo dispone e la causale di versamento, formata da:
- capitolo di entrata del bilancio regionale (EC 349.005);
- seguente motivazione per la quale si effettua il bonifico “tassa annua dovuta per il rilascio dell'autorizzazione per la pesca del corallo - Annualità 2019”.
La ricevuta del versamento della tassa annua dovuta per il rilascio dell'autorizzazione per la pesca del corallo, dovrà essere caricata sul sistema Sportello Unico dei Servizi (SUS) entro e non oltre il termine indicato nella notifica (presente sul SUS e inviata anche via mail all'indirizzo indicato dal richiedente) con la quale è comunicata l'accettazione dell'istanza.
8. (Rilascio dell'autorizzazione) Gli uffici regionali competenti provvedono:
- alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. Qualora il richiedente sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, la richiesta è inserita nella graduatoria delle domande ammesse.
- alla redazione della graduatoria delle domande ammesse sulla base dei criteri di selezione di cui al comma 5 del presente articolo.
Il rilascio delle autorizzazioni è disposto secondo l'ordine di graduatoria tenuto conto del numero massimo di autorizzazioni rilasciabili, previo accertamento dell'effettivo versamento della tassa regionale.
9. (Comunicazioni successive al rilascio dell'autorizzazione)
a) Ai fini dei controlli onde prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, dei controlli sul rispetto della normativa in materia di tracciabilità, pesca e commercio, nonché per le attività di rispettiva competenza, gli uffici regionali trasmettono immediatamente gli atti di autorizzazione adottati all'Autorità Marittima, al Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale e agli altri Organi di Vigilanza interessati.
b) Al fine di agevolare le verifiche da parte delle Amministrazioni istituzionalmente competenti alla vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza, gli uffici regionali trasmettono immediatamente agli Organi di Vigilanza gli atti di autorizzazione adottati. Al riguardo, gli atti di autorizzazione sono trasmessi:
- ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, titolari dell'attività di vigilanza sull'applicazione dei disposti di tutela contenuti nel D.lgs 81/2008 e del relativo registro sanzionatorio, nonché, in concorrenza con gli altri organi competenti sotto indicati, dell'attività di vigilanza sulle attività lavorative condotte a bordo delle navi;
- all'Autorità Marittima e all'Ufficio di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera, preposti alla vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e di sicurezza dal lavoro a bordo delle navi e, in coordinamento con i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di Lavoro delle A.S.L., all'applicazione della disciplina sanzionatoria di cui all'art. 41 - secondo periodo - del D.lgs. 271/99. La trasmissione all'Autorità Marittima è altresì finalizzata a consentire ogni attività di vigilanza di competenza;
- alle Direzioni Territoriali del lavoro competenti (art.13, comma 2, lett. b) D.lgs 81/2008.
 

ART. 4 1. (Giornale di pesca del corallo rosso)
a) A bordo dei natanti-appoggio dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza il giornale di pesca del corallo rosso sul quale il titolare dell'autorizzazione deve riportare, per ogni giornata di pesca, il tipo di corallo pescato e la quantità e aggiungere notizie riguardanti le coordinate geografiche della zona di pesca, la profondità del banco e la natura del fondale, il numero di colonie, il diametro basale, secondo il modello allegato al presente decreto per farne parte integrante (Allegato C).
b) Tale giornale di pesca del corallo rosso, che viene consegnato unitamente all'autorizzazione, deve essere restituito all'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, Servizio Pesca e acquacoltura, entro e non oltre 30 giorni dalla data di chiusura della stagione di pesca.
c) Il giornale di pesca del corallo rosso che non sostituisce il giornale di pesca previsto dal regolamento CE n. 1224/2009 per le unità di LFT > a 10 m, deve essere compilato per tutte le uscite in mare dell'unità da pesca anche quando il prelievo di corallo rosso è nullo, prima dell'entrata nel porto di sbarco designato e firmato dal pescatore/i di corallo, dal comandante e/o armatore dell'unità da pesca ed esibito agli organi di sorveglianza presso il porto di sbarco designato.
d) Il comandante e/o armatore dell'unità da pesca in caso di impossibilità di effettuare lo sbarco del corallo rosso prelevato presso i porti designati per lo sbarco, nell'arco della stessa giornata di prelievo durante gli orari previsti dalle ordinanze dell'autorità marittima competente, consegna e/o trasmette nel più breve tempo possibile - in ogni caso non superiore a 24 ore dal prelievo - via fax o posta elettronica, all'Autorità marittima competente copia del giornale di pesca del corallo rosso debitamente compilato e sottoscritto unitamente alla copia della documentazione in materia di tracciabilità dal Decreto direttoriale del 28 dicembre 2011, n. 155 e ss.mm.ii. e provvede allo sbarco del corallo prelevato e alla conseguente vidimazione del giornale di pesca del corallo rosso da parte dell'autorità marittima competente entro 48 ore dall'arrivo in porto per le giornate di pesca dal lunedì al giovedì, o entro 72 ore se la pesca avviene nel giorno di venerdì.
e) È sempre comunque vietato effettuare più di tre giornate di pesca di corallo consecutive senza aver effettuato un'operazione di sbarco.
f) Il giornale di pesca del corallo rosso è vidimato al momento dello sbarco presso i singoli porti di sbarco dall'autorità marittima competente a seguito della verifica dei seguenti parametri:
- quota massima giornaliera di cattura - da eseguire sistematicamente sul corallo prelevato per singolo pescatore facendo uso della strumentazione (bilancia) a norma CE messa a disposizione dagli operatori sulle singole unità di appoggio;
- eventuale peso delle colonie sotto taglia;
- diametro basale minimo (da eseguire a campione);
- completa compilazione e sottoscrizione del giornale di pesca del corallo rosso.
g) L'Autorità marittima provvede a dare immediata comunicazione all'Amministrazione regionale - Servizio pesca e acquacoltura nel caso vengano rilevate delle irregolarità rispetto a quanto previsto dalle disposizioni regolamentari vigenti in merito alla quota massima prelevabile o alla taglia minima consentita e alla relativa tolleranza massima prevista - rilevando l'eventuale peso del corallo sotto taglia.
 

ART. 5 1. (Linee guida tracciabilità e disposizioni di riferimento)
a) È approvato il documento “Linee guida per garantire il rispetto della normativa in materia di tracciabilità del corallo rosso”, Allegato D al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale
b) Con riferimento alle partite di corallo rosso prelevate nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Sardegna si applicano le disposizioni di cui:
- al D.M. 10 novembre 2011 inerenti gli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e di registrazione, nonché, gli adempimenti previsti a carico degli operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca;
- al Decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del 28 dicembre 2011 e ss.mm.ii. relativo alle procedure e le modalità attuative degli obblighi previsti dal DM 10.11.2011 (art. 4, comma 2 e art. 5, comma 2) al fine di assicurarne la rintracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con particolare riferimento all'obbligo di compilazione dell'Allegato B (dichiarazione di assunzione in carico), dell'Allegato B (nota di vendita) e dell'Allegato D (documento di trasporto).
 

ART. 6 1. (Allegati) Sono allegati al presente Decreto, per farne parte integrale e sostanziale, i seguenti documenti:
- Allegato A - zone protette
- Allegato B - dichiarazione dell'impresa di pesca
- Allegato C - Modello di giornale di pesca del corallo rosso
- Allegato D - Linee guida per il rispetto della tracciabilità delle partite di corallo rosso prelevate nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Sardegna
- Allegato E - Modello del Documento di prelievo del corallo rosso (D.P.C.)
 

ART. 7 1. Il presente decreto è immediatamente esecutivo.
Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.
Il presente decreto viene reso disponibile sul sito internet della Regione (www. regione.sardegna.it) e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.
 

Cagliari, lì

L'Assessore
Pier Luigi Caria

 

Allegati