Cassazione Penale, Sez. 4, 18 ottobre 2019, n. 42892 - Caduta del lavoratore da un passaggio sopraelevato sprovvisto di parapetto fisso. Annullata con rinvio la sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto


 

Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 09/10/2019

 

 

Fatto

 

 

1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trento ricorre avverso la sentenza resa ex art. 469, co. 1-bis, cod. proc. pen., il 29.1.2019 dal Tribunale di Rovereto, con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di F.C. in ordine al reato ex art. 590 cod. pen. di lesioni personali colpose a lui ascritto, per particolare tenuità del fatto.
Vertendosi in tema di infortunio sul lavoro, avvenuto a seguito di caduta del dipendente da un passaggio sopraelevato sprovvisto di parapetto fisso, il giudice di merito ha motivato il proscioglimento sulla scorta del concorso causale della vittima (che cadeva per avere indietreggiato, non accorgendosi della apertura del cancello di protezione prospiciente la pedana della piattaforma elevatrice adibita al sollevamento di cose); del permanere di conseguenze invalidanti limitate (8% tabella INAIL); del lieve grado della colpa (la protezione contro la caduta vi era ma non era sufficiente), desumibile anche dalla circostanza dell'ottemperanza all'adeguamento di sicurezza e dell'intervenuto risarcimento.
2. Il ricorrente lamenta quanto segue.
I) Violazione di legge, per omessa audizione della persona offesa ex art. 469, co. 1-bis, cod. proc. pen.
Deduce che in sentenza non vi è alcun riferimento alla corretta costituzione delle parti ovvero alla regolarità del decreto di citazione a giudizio, con particolare riguardo alla citazione della persona offesa, che deve essere sentita prima di emettere sentenza predibattimentale di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto.
II) Violazione di legge e vizio di motivazione per erronea applicazione dei criteri di valutazione della particolare tenuità del fatto.
Deduce che il giudice non ha esplicitato il grado della colpa né ha specificato le ragioni per cui ha ritenuto tale grado particolarmente lieve; ha erroneamente valutato la colpa dell'imputato in rapporto alla colpa della persona offesa, nonché in ragione dell'intervenuta rimozione del pericolo e del risarcimento del danno; ha, inoltre, omesso di spiegare le ragioni per cui una invalidità dell'8% debba considerarsi di particolare tenuità.
3. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
4. Con nota depositata il 3.10.2019 il difensore dell'imputato replica motivatamente alla requisitoria del Procuratore Generale, chiedendo il rigetto del ricorso.
 

 

Diritto

 


1. Il primo motivo è infondato.
Sul punto si condivide l'orientamento della Corte regolatrice secondo cui la notificazione del decreto di citazione a giudizio garantisce alla persona offesa adeguata informazione sulla possibilità della declaratoria in fase predibattimentale dell'applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 469, comma 1-bis, cod. proc. pen., senza che vi sia necessità di uno specifico avviso relativo a tale eventuale sviluppo processuale (Sez. 5, n. 8751 del 18/10/2017 - dep. 2018, Burzillà, Rv. 27256901). La norma, del resto, stabilisce che la persona offesa è sentita dal giudice solo se compare all'udienza.
Nel caso che occupa, si ricava dagli atti processuali che la persona offesa non soltanto ha ricevuto notifica del decreto di citazione a giudizio, ma la stessa ha anche sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale, in data 7.12.2018, con il quale ha rinunciato a qualsiasi pretesa nei confronti dell'imputato in merito all'evento lesivo per cui è processo, dietro contestuale versamento da parte dell'imputato di una somma di 10.000 euro a titolo di definizione bonaria di ogni pendenza.
Nessuna violazione della legge processuale è, dunque, rinvenibile, nella specie, a seguito della omessa audizione della persona offesa.
2. Il secondo motivo è fondato.
La censura coglie nel segno là dove evidenzia che la sentenza impugnata è largamente carente, sul piano motivazionale, in ordine alla esplicazione dei criteri che hanno condotto alla valutazione di particolare tenuità del fatto.
Infatti, al di là della sua concisione, il provvedimento impugnato non offre alcuna specifica spiegazione sulla ragione per la quale una lesione grave con conseguenze permanenti, quale quella accertata nel caso di specie, sia da qualificare come di "particolare" tenuità, vale a dire dotata di minima e trascurabile offensività in concreto.
In proposito va rammentato che, in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il giudice è tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018 - dep. 2019, Venezia, Rv. 27594001). Ai fini dell'apprezzamento circa l'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen., occorre accertare, tra l'altro, che il fatto illecito non abbia generato un contesto concretamente e significativamente dannoso con riguardo al bene tutelato dalla norma incriminatrice. Il giudizio sulla tenuità del fatto richiede, dunque, una valutazione complessa in relazione alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo e richiede una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità del caso concreto (così, in motivazione, Sez. 4, n. 7675 del 06/02/2019, Prota).
Nel caso che occupa, il giudicante, da un lato si è limitato ad evidenziare elementi privi di particolare rilevanza rispetto alla valutazione richiesta ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., quali il concorso causale della vittima, la sopravvenuta ottemperanza all'adeguamento di sicurezza e l'intervenuto risarcimento del danno; dall'altro, ha apoditticamente affermato il permanere di conseguenze invalidanti "limitate" (8% tabella INAIL) e ritenuto "lieve" il grado della colpa (assumendo, genericamente, che la protezione contro la caduta fosse comunque presente, benché "insufficiente"), senza adeguatamente spiegare da quali elementi tratti dal caso concreto oggetto di giudizio derivassero valutazioni di questo tipo in ordine alla esiguità dell'offesa arrecata alla vittima in conseguenza dell'infortunio sul lavoro per cui è causa.
3. Il vizio motivazionale dianzi accennato impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per nuovo giudizio.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Rovereto per nuovo giudizio.
Così deciso il 9 ottobre 2019