Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 19 settembre 2002
Validità: 19.09.2002 - 30.09.2005
Parti: Coin e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Coordinamento nazionale
Settori: Commercio, GDO, Coin
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Premessa
Ambito di applicazione
Relazioni sindacali
Diritti di informazione-verifica e materie del confronto

Commissione Paritetica Nazionale
Comitato Aziendale Europeo (CAE)
Rappresentanza sindacale
Assemblee
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Mercato del lavoro
Contratti di formazione e lavoro
Apprendistato
Lavoro interinale e contratti a termine
Lavoro a tempo parziale
Salario di ingresso

 

Organizzazione del lavoro
Normative
Malattia ed infortunio
Diritto allo studio
Mensa
Trattamento economico per prestazioni in domenica e festività extra deroghe natalizie
Congedi parentali
Pari opportunità
Sconto dipendenti
Inquadramenti
Salario variabile
Testo unico contrattuale
Decorrenza e durata
Verbale di Accordo apprendistato


Ipotesi di accordo Gruppo Coin

Il giorno 19 settembre 2002 in Roma, tra Gruppo Coin spa […] e Filcams-Cgil […], Fisascat-Cisl […], Uiltucs-Uil […], alla presenza di una rappresentanza delle strutture sindacali territoriali e del Coordinamento Sindacale Aziendale, si è concordato quanto segue:

Premessa
Il Gruppo Coin, dopo l'acquisizione della Standa non-food avvenuta il 1.01.1999 e la successiva riconversione della maggior parte delle Filiali nei diversi format gestiti dal Gruppo (Oviesse, Coin, Act, Kid's Planet e Bimbus), ha assunto la leadership in Italia della Grande Distribuzione nell'ambito del settore tessile-abbigliamento.
Nel 2001 il Gruppo Coin ha inoltre acquisito la società tedesca Kaufhalle ed ha dato quindi corso alla riconversione di parte delle Filiali nel format Oviesse ponendo così i presupposti per un graduale processo di internazionalizzazione dell'Azienda.
Tale realtà commerciale costituisce un importante riferimento nel contesto europeo e consente al Gruppo Coin di consolidare nel breve periodo la propria leadership nel mercato nazionale e sviluppare nel medio-lungo periodo una più ampia penetrazione nei mercati europei.
Le parti ritengono, nella condivisione degli obiettivi previsti dal protocollo d'intesa del 23 luglio 1993 su costo del lavoro e assetti contrattuali, che il rinnovo del Contratto Integrativo debba tener conto delle compatibilità economico-gestionali complessive dell'impresa, proiettata a competere in una economia sempre più orientata al libero mercato e debba individuare conseguentemente un iter armonico e coerente del processo normativo tale da consentire all'Azienda la massima competitività, presupposto fondamentale anche per un'ottimizzazione dei rapporti interni e per un miglioramento delle condizioni normative ed economiche dei lavoratori di Gruppo Coin.
Si pone, quindi, l'esigenza di pervenire tramite il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale alla formulazione di un unico testo normativo riguardante la gestione dei rapporti di lavoro e applicabile a tutti i dipendenti del Gruppo; differenziando tuttavia eventuali situazioni specifiche connesse alle diverse modalità organizzative, economiche e commerciali attraverso le quali i diversi business manifestano le proprie specificità nei mercati territoriali.

Ambito di applicazione
Il presente contratto integrativo si applica al personale dipendente di tutte le unità di Gruppo Coin ove trova applicazione il CCNL del Commercio e sostituisce, per le parti normate dal presente CIA, ogni e qualsiasi altra intesa sottoscritta dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo.

Relazioni sindacali
Diritti di informazione-verifica e materie del confronto

Le parti confermano la necessità di consolidare un sistema relazionale univoco di riferimento nel confronto negoziale a tutti i livelli.
A tal fine si conviene sul carattere preventivo della informazione da parte aziendale così da consentire, ove necessario, l'apertura di un confronto tra le parti secondo una logica di competenza per territorio e materia.
L'informazione avrà carattere periodico anche in rapporto allo stato di avanzamento dei programmi aziendali e avverrà, di norma, una volta all'anno ed in ogni caso a richiesta delle parti o di una di esse.
Livello nazionale
Attiene a tale livello l'informazione ed il confronto anche al fine di realizzare intese su:
- strategie di Gruppo e delle singole Divisioni;
- sviluppo ed investimenti;
- andamento economico e relativi bilanci;
- evoluzioni delle strategie commerciali;
- innovazione tecnologiche e relativi programmi di attuazione;
- processi di riorganizzazione e ristrutturazione;
- appalti e terziarizzazioni;
- occupazione e sue dinamiche;
- programmi di formazione e addestramento;
- mercato del lavoro: CFL, apprendistato, contratti a termine, lavoro interinale, merchandiser e altre eventuali tipologie;
- andamento e risultati dei programmi di gestione delle situazioni critiche aziendali;
- azioni positive e pari opportunità;
- coordinamento e indirizzo commissione paritetica nazionale;
- ambiente e salute;
- salario variabile;
- professionalità e livelli di inquadramento.
Livello territoriale
Attiene a tale livello l'informazione e il confronto, anche al fine di realizzare intese, sulle medesime materie previste dal livello nazionale, in relazione agli effetti che le stesse materie possono determinare sulla struttura produttiva, occupazionale ed organizzativa dei singoli territori.
Livello di filiale
Attiene a tale livello l'informazione, anche mediante documentazione scritta, ed il confronto anche per realizzare intese sulle seguenti tematiche:
- organizzazione del lavoro, organici e loro composizione;
- progetti di riorganizzazione e ristrutturazione delle unità produttive;
- occupazione e lavoro supplementare del personale part-time;
- attuazione degli accordi vigenti in materia di riduzione e di distribuzione
- dell'orario di lavoro;
- obiettivi e risultati economico commerciali riferiti alla produttività;
- ambiente di lavoro e tutela della salute;
- verifica su professionalità e livelli di inquadramento.

Commissione Paritetica Nazionale
Le parti confermano la validità di quanto concordato in data 30.10.2000 e successivamente in data 26.06.2001 per quanto riguarda la Commissione Paritetica Nazionale che ha il compito di dare corretta interpretazione delle norme contrattuali di secondo livello, anche tenendo conto della volontà negoziale delle parti.
Si conferma che l'attivazione della Commissione può avvenire a richiesta scritta di una delle parti su specifici quesiti presentati anche da parte di singoli rappresentanti sindacali o dalle OO.SS. Territoriali.
La riunione della Commissione sugli argomenti riportati nell'ordine del giorno, comunicati dalla parte richiedente l'incontro, dovrà tenersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della convocazione.

Comitato Aziendale Europeo (CAE)
Il processo di internazionalizzazione di Gruppo Coin, oggi in fase iniziale, è caratterizzato da una forte volontà aziendale di sviluppare nel medio lungo periodo la propria presenza nel mercato europeo.
L'esperienza in corso nel mercato tedesco, è tuttora in una fase di studio ed approfondimento propedeutica alla razionalizzazione ed ottimizzazione sia dell'offerta commerciale che delle strutture organizzative.
Si conviene, pertanto, di rinviare l'attivazione della procedura per la costituzione del Comitato Aziendale Europeo ad una fase di maggior consolidamento dell'esperienza estera aziendale e comunque entro il Gennaio 2004.
Nel contempo, l'Azienda fornirà una volta all'anno alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali informazioni e documentazioni circostanziate sull'andamento dei programmi e delle strategie aziendali a livello europeo; a tale incontro parteciperanno anche rappresentanti sindacali dei paesi esteri interessati. I costi di partecipazione dei rappresentanti sindacali esteri, inclusi quelli di traduzione, saranno a carico dell'Azienda.

Rappresentanza sindacale
Al fine di eliminare dubbi interpretativi sull'attuale funzionamento del sistema di rappresentanza si specifica quanto segue:
Filiali con più di 15 dipendenti
Il numero dei rappresentanti sindacali in carica presso la stessa Filiale, non potrà superare i limiti quantitativi per la nomina delle RSU previsti dalla vigente contrattazione. Eventuali situazioni difformi troveranno composizione entro il 31.03.2003 mediante appositi confronti da tenersi a livello territoriale.
Filiali con meno di 15 dipendenti
Fermo restando quanto previsto in materia dal vigente CCNL, si specifica che la rappresentanza sindacale ed i relativi diritti in tali Filiali sarà riconosciuta ad un solo lavoratore. Eventuali situazioni difformi troveranno composizione entro il 30.12.2003 mediante appositi confronti da tenersi a livello nazionale/territoriale. Sino a tale data e salvo diverso accordo continueranno ad avere validità le condizioni in atto.
Attività di coordinamento nazionale
L'alto tasso di sviluppo dell'Azienda negli ultimi anni, ha determinato la presenza delle diverse insegne commerciali del Gruppo in tutte le regioni italiane con circa 300 negozi attualmente in attività.
In tale nuovo contesto le OO.SS. ritengono fondamentale il ruolo del Coordinamento Nazionale dei rappresentanti sindacali dei lavoratori.
Al fine di agevolare tale iniziativa, l'Azienda metterà a disposizione delle Segreterie Nazionali Filcams, Fisascat e Uiltucs un monte ore annuale di permessi sindacali retribuiti, diviso pariteticamente tra le OO.SS. firmatarie del presente accordo, pari a un'ora e quarantacinque minuti per ciascun dipendente, in funzione di specifiche esigenze di studio e di attività sindacale, nell'ambito delle iniziative di coordinamento nazionale con modalità da concordare con l'Azienda.
All'inizio di ogni anno l'Azienda fornirà alle Segreterie Nazionali il numero di ore complessivo di permessi retribuiti da destinare al Coordinamento Nazionale.

Assemblee
Il numero delle ore per le assemblee riservate ai lavoratori viene fissato in 13 ore annuali. Fermo restando il disposto dell'art. 33, parte prima, del vigente CCNL, si ritiene superato quanto previsto in materia dall'art. 13 del CIA di Gruppo Coin del 06.07.1974.
Sulle modalità di svolgimento delle assemblee le parti dichiarano reciproca disponibilità a favorire da un lato la più ampia partecipazione dei lavoratori e dall'altro a non pregiudicare il servizio di vendita al pubblico privilegiando le ore di minor affluenza della clientela.
Le modalità di gestione delle assemblee dovranno essere individuate tra le parti all'interno delle Filiali interessate.

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Il D.Lgs 626/1994 ed i successivi provvedimenti legislativi in materia di miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, definiscono un sistema relazionale stabile tra rappresentanti dell'Azienda e rappresentanti dei lavoratori (RLS).
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza partecipano a specifiche attività formative poste in essere dagli Organismi Paritetici Nazionali, dagli Enti Bilaterali Territoriali, dalle ASL, dall'Inail o da Enti specializzati, utilizzando il monte ore di cui all'art. 10 dell'Accordo Interconfederale del 18 novembre 1996.
Considerato che l'Azienda ha dichiarato che è in corso una revisione del documento di valutazione dei rischi, le Parti ritengono opportuno rinviare il confronto per un esame approfondito delle problematiche organizzative e gestionali in materia di sicurezza. Tale confronto si dovrà tenere entro il mese di novembre 2002.

Mercato del lavoro
Le parti convengono sull'importanza di mantenere un costante confronto sull'evoluzione del mercato del lavoro in funzione delle nuove disposizioni di legge in materia e dei programmi dell'Azienda. A tale scopo, almeno una volta all'anno, le parti si incontreranno per un consuntivo dei progetti realizzati e per una presentazione/discussione dei programmi futuri.

Contratti di formazione e lavoro
Tale tipologia di assunzione costituisce attualmente lo strumento preponderante per l'inserimento di giovani in Azienda e si ritiene importante ottimizzarne l'utilizzo nel rispetto dei diritti sindacali.
Si conviene, pertanto, sull'esigenza di rivedere l'iter di comunicazione dell'andamento formativo dei giovani assunti con tale contratto, al fine di consentire all'Azienda di formulare un giudizio più completo rispetto alle capacità di apprendimento dei singoli e mettere i neo-assunti nelle condizioni di dimostrare, in un periodo congruo di tempo, le proprie potenzialità.
[…]

Apprendistato
L'istituto dell'apprendistato rappresenta per Gruppo Coin uno strumento importante di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro poiché consente di ottimizzare la crescita professionale rispetto alle altre modalità di assunzione.
Tuttavia, fermo restando l'osservanza delle norme in materia contenute nel accordo di rinnovo del CCNL del 20.09.1999, le Parti ritengono necessaria una specifica articolazione riguardante alcuni aspetti normativi.
A tal fine le parti si dichiarano disponibili a formalizzare un accordo quadro sull'apprendistato che consenta a Gruppo Coin di utilizzare anche tale istituto per l'inserimento nel prossimo triennio di nuove risorse.

Lavoro interinale e contratti a termine
Per il lavoro interinale, disciplinato dalla Legge n. 196 del 24 giugno 1997 e dal accordo di rinnovo del CCNL del 20.09.1999, l'Azienda si impegna a fornire ai Rappresentanti Sindacali di Filiale e Territoriali, tutte le informazioni preventive attribuite su tale materia alle Organizzazioni Sindacali.
Per quanto riguarda i contratti a termine, Gruppo Coin si impegna a favorirne l'inserimento in organico, previa verifica delle necessarie condizioni organizzative e aziendali.

Organizzazione del lavoro
In relazione all'evoluzione del settore, anche per effetto dell'introduzione delle modifiche legislative previste dal D.Lgs. n. 114/1998 in materia di orari commerciali, l'Azienda conferma la propria disponibilità a confrontarsi a livello decentrato su tutti i temi dell'organizzazione del lavoro.

Normative
Le Parti intendono innovare/modificare per alcuni istituti contrattuali le precedenti intese in materia.

Mensa
Le parti ritengono che il servizio di mensa o sostitutivo della stessa debba essere messo a disposizione dei lavoratori che in funzione degli orari di lavoro da osservare, con specifico riferimento all'intervallo di tempo intercorrente tra prestazione antimeridiana e post-meridiana, e delle situazioni logistiche personali, possano trovarsi nelle condizioni di palesare oggettive esigenze.
In tale contesto si ritiene condivisibile l'istituzione di un servizio sostitutivo della mensa aziendale riservato al personale di Gruppo Coin.
In considerazione di quanto sopra le parti convengono di istituire un Osservatorio Nazionale con il compito di verificare le condizioni attualmente esistenti e di individuare soluzioni operative da proporre al tavolo negoziale nazionale finalizzate alla soluzione del problema entro febbraio 2003.

Pari opportunità
Al fine di individuare e proporre alle Parti aree di miglioramento circa le condizioni di impiego del personale femminile in Gruppo Coin, in ordine agli iter di carriera, ai percorsi formativi ed ai piani di inserimento di nuove risorse, viene istituita una Commissione per le pari opportunità.
Detta Commissione sarà formata da n. 6 componenti, di cui n. 3 designati dall'Azienda e n. 3 designati, nell'ambito dei Rappresentanti Sindacali in carica presso le Filiali di Gruppo Coin, dalle Segreterie Nazionali di Filcams-Cgil Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil.
Per lo svolgimento dei compiti assegnati, l'Azienda mette a disposizione di ciascuno dei 3 componenti designati dalle OO.SS., n. 30 ore all'anno di permessi retribuiti.
Entro 3 mesi dalla stipula del presente accordo, le Parti si impegnano a definire le modalità operative della suddetta commissione ed a nominare i propri membri in seno alla stessa.