Cassazione Penale, Sez. 4, 22 ottobre 2019, n. 43216 - Infortunio durante la pulizia e la sostituzione dei rulli pressori all'interno della macchina palettatrice. Prescrizione


 

 

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 08/10/2019

 

FattoDiritto

 

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Brescia, ha confermato la condanna di W.A., pronunciata dal Tribunale di Brescia il 17.07.2015, in ordine al reato contestato in rubrica di cui all'art. 590 comma 3 e 10, in relazione all'art. 583 cod pen., per avere, quale responsabile dello stabilimento di Brescia della società Gesco, consorzio cooperativo società cooperativa agricola, per colpa generica e specifica, in particolare, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 71comma 1, in riferimento all'allegato V parte I punti 11.3 e 11.4, e all'art. 73 del TU 81/2008, causato all'operaio D.B. lesioni personali gravi, consistite nello schiacciamento del 2 e 3 dito della mano dx con amputazione delle falangi per necrosi distale, giudicate guaribili in 163 gg., in quanto, mentre effettuava la pulizia e la sostituzione dei rulli pressori all'interno della macchina palettatrice CMS EI/42, in fase di estrazione degli stessi, rimaneva incastrato con la mano destra tra il rullo posto a temperatura elevata e la trafila di appoggio dello stesso. Con postumi permanenti valutati dall'Inail nel 14%. In Ospitaletto il 4.08.2010
Al datore di lavoro si contesta di non aver adottato le misure necessarie e le cautele tecniche ed organizzative nonché aver adeguatamente formato, informato ed addestrato il personale interinale sulle operazioni di manutenzione della macchina con particolare riferimento alla sostituzione dei rulli.
L'infortunio in base alla ricostruzione del Tribunale e della Corte di appello si era verificato secondo la dinamica di seguito descritta che tiene conto della relazione della Asl di Brescia e delle acquisizioni probatorie testimoniali e documentali oltre che delle dichiarazioni rese dall'imputato nel giudizio abbreviato: W.A. svolgeva funzioni di direttore responsabile di fatto dell'unità produttiva Gesco di Ospitaletto, nell'ambito della quale era invalsa una prassi, a lui ben nota, riguardante la sostituzione dei rulli che veniva effettuata dai singoli addetti alle macchine e non dai manutentori, i quali venivano chiamati solo ove sorgessero problemi particolari. Tale prassi era in contrasto con le norme a presidio di sicurezza dei lavoratori, soprattutto interinali, non formati né informati adeguatamente e specificatamente con riferimento ai rischi connessi all'operazione di sostituzione dei rulli.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato, articolando i seguenti motivi.
2.1 Con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione alla mancata legittimazione dell'imputato W.A. in quanto aveva un contratto a progetto di durata annuale dal 3.01.2005, non aveva ricevuto alcuna delega in materia di sicurezza dalla B., Presidente della Gesco, che doveva essere considerata unica destinataria delle norme antinfortunistiche.
L'imputato aveva solo in ruolo di referente aziendale di coordinamento e di consulenza tra Ospitaletto e gli altri stabilimenti gestiti dalla Gesco.
2.2 Con il secondo motivo deduce vizio e illogicità della motivazione in quanto l'infortunio si è verificato per esclusiva incidenza della condotta della parte lesa che ha posto in essere una comportamento non prevedibile e contrario alle operazioni di manutenzione ordinaria, avvicinando le mani ai rulli pressori della macchina pallettatrice per la sostituzione degli stessi. L'operazione di pulitura e smontaggio non è riportata nel manuale della macchina nè nel documento di valutazione rischi stante la banalità della stessa, rientrando quindi nell'ambito delle mansioni di manutenzione ordinaria.
2.3 Con il terzo motivo deduce la violazione di legge con riferimento agli arti. 71 e 72 TU 81/2008 in quanto è risultato provato dall'Istruttoria che la persona offesa al momento dell'assunzione era stato addestrato e veniva affiancato nello svolgimento della mansione da un lavoratore esperto.
2.4 Con il quarto motivo lamenta l'eccessività della quantificazione della pena anche alla luce delle richieste più miti del PM.
3. Preliminarmente sussistono i presupposti per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo, pari ad anni 7 anni e mezzo, considerato il periodo interruttivo, cui deve aggiungersi il periodo di sospensione pari a 43 giorni.
Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, successivamente rispetto alla sentenza impugnata (la sentenza di secondo grado è stata resa in data 13.7.2016, mentre il termine di prescrizione risulta spirato il 8.8.2016).
Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato.
4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.

 

P.Q.M.

 


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso l'8.10.2019