Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Circolare 15 maggio 2015, n. 33
CONVENZIONE O.I.L. MLC 2006 - REGOLA 3.2 - CUOCHI DI BORDO - CHIARIMENTI E MODALITÀ APPLICATIVE
 

REGOLA 3.2.– CUOCO DI BORDO

Si fa riferimento e seguito alla Circolare Titolo Gente di Mare Serie XIII n. 30 del 14 novembre 2014.
Al riguardo si comunica quanto segue.
1.Per quanto riguarda l’imbarco dei cuochi di bordo “italiani” a bordo di navi battenti bandiera italiana restano valide le disposizioni già impartite con la sopra citata Circolare n. 30/2014, nonché dall’art. 2 del D.D. n. 30 del 17/10/2014 in merito al nuovo modello di attestato di abilitazione all’esercizio della professione del cuoco di bordo.
2.Per quanto concerne i marittimi stranieri si fa presente quanto segue:
2 a) la Convenzione O.I.L. MLC 2006 alla Regola 1.3, punto 1 prevede che “per lavorare a bordo di una nave, un marittimo deve aver conseguito una formazione professionale, essere titolare di un certificato di competenza o essere qualificato da altro titolo per svolgere le sue funzioni, mentre il punto 3 della stessa Regola prevede che “la formazione e i certificati conformi agli strumenti aventi efficacia obbligatori adottati dell’IMO sono considerati rispondenti alle prescrizioni dei paragrafi 1 e 2 della Regola 1.3.
Com’è noto la Convenzione Internazionale STCW’78, nella sua versione aggiornata non prevede un certificate of proficiency per l’abilitazione di cuoco ma prevede che, chiunque salga a bordo, incluso il cuoco, abbia un certificate of proficiency relativo al conseguimento dell’addestramento di base (Basic Training).
Pertanto i marittimi stranieri imbarcati con la qualifica di cuoco, in possesso di un’attestazione relativa all’acquisizione di tale qualifica e del certificate of proficiency sopra indicato, rilasciato in conformità alla Convenzione STCW’78, nella sua versione aggiornata (come nel caso delle Filippine), entrambi emanati da un’Amministrazione straniera ed il cui Paese abbia ratificato la Convenzione O.I.L. MLC, 2006 e la stessa sia entrata in vigore, possono imbarcare con tale qualifica su navi battenti bandiera italiana, pur se non in possesso del diploma di capacità professionale di cuoco di bordo di cui alla Legge 4 agosto 1955, n. 727, in quanto tale requisito viene richiesto solo per i marittimi italiani.
2 b) Per i Paesi che non hanno ratificato la Convenzione O.I.L. MLC, 2006, in base alle Linee Guida B3.2.2. punto 3, “l’Autorità competente dovrà prevedere il riconoscimento, ove appropriato, di certificati di competenza come cuoco di bordo rilasciati da altri Stati Membri che hanno ratificato la Convenzione O.I.L. MLC, 2006, e la stessa sia entrata in vigore, o la Convenzione O.I.L. n. 69 sulla certificazione dei cuochi di bordo, 1946”.
Per quanto riguarda l’elenco dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione n. 69/1946 si rinvia al seguente link: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312214


QUESITI RELATIVI ALL’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE MLC 2006
Con riferimento a quanto previsto dal D.D. 13 giugno 2013, n. 17, qualsiasi quesito relativo all’applicazione delle disposizioni della Convenzione MLC 2006 e del relativo Codice, devono essere indirizzate all’Autorità Competente Centrale al seguente indirizzo di posta elettronica:

 

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Si invitano altresì le Autorità competenti locali nello svolgimento della loro attività di vigilanza a voler trasmettere tempestivamente all’Autorità Competente Centrale le richieste di chiarimento o di interpretazione che dovessero scaturire dallo svolgimento della loro attività, in modo tale da evitare che vi siano chiarimenti o interpretazioni non coerenti con le competenze istituzionali e, soprattutto, che comportino una applicazione differenziata delle norme a livello territoriale.

Si pregano codesti Comandi di accusare ricevuta con assicurazione di adempimento.