Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le Infrastrutture portuali e il Trasporto marittimo e per vie d’acqua interne

Circolare 6 aprile 2018, n. 9312
Indicazioni operative per l'invio, l'istruttoria e l'approvazione dei Piani di sicurezza ambiente di lavoro in attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, e delle altre disposizioni citate nelle premesse della circolare

Il Direttore Generale

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485;
Vista la legge 16 giugno 1939, n. 1045, recante disposizioni in materia di Condizioni per l’igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali, ove applicabile;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, recante l'Attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all’accordo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare, concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'unione europea (FST), in particolare gli artt. 1-10;
Vista la legge 10 aprile 1981, n. 158, recante Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 92, 133 e 143 dell'organizzazione internazionale del lavoro;
Vista la legge 23 settembre 2013, n. 113, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, recante l'attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca;
Vista la Convenzione internazionale 23 febbraio 2006 dell'organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo;
Vista la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno 28 novembre 2006, n. 9/SM, recante direttive operative per l'applicazione del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;
Vista la circolare del Ministero trasporti e navigazione - Direzione Generale del lavoro marittimo e portuale 6 aprile 1995, n. 19, recante direttive di applicazione della legge n. 1045/1939 in materia di igiene e abitabilità degli alloggi equipaggio;
Vista la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2016, n. 1, prot. n. 21068, riguardante le modalità di trasmissione della documentazione da produrre ai fini dell'approvazione dei Piani di sicurezza;
Vista la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2017, n. 1, prot. n. 10037, riguardante le modalità di trasmissione della documentazione da produrre ai fini dell'approvazione dei Piani di sicurezza;
Ritenuta la necessità di razionalizzare la procedura di ricezione, esame istruttorio ed approvazione dei Piani di sicurezza degli ambienti di lavoro del personale imbarcato su unità navali di cui al decreto legislativo n. 271 del 1999, al fine di incrementare i livelli di efficienza ed efficacia del relativo procedimento;
Viste le sentenze del Consiglio di Stato, sez. 1, 7 marzo 2017, n. 567, e sez. 4, 12 giugno 2012, n. 3457, che evidenziano che le circolari amministrative costituiscono atti diretti agli organi ed agli uffici periferici, al fine di disciplinarne l'attività e vincolano, conseguentemente, i comportamenti degli organi operativi sottordinati;
Sentite le organizzazioni rappresentative del settore;
 

dispone quanto segue:

Art. 1
Ambito di applicazione ed esclusioni

1. Le indicazioni operative della presente circolare si applicano alle navi mercantili, nuove ed esistenti, adibite a navigazione marittima ed alla pesca nonché alle navi (compresi i galleggianti con personale marittimo imbarcato ed alle navi diporto destinate ad impiego commerciale) o unità mercantili in regime di sospensione temporanea di bandiera, alle unità veloci ("H.S.C., "D.S.C.", aliscafi ed unità veloci di altro tipo) e alle piattaforme mobili, così come previsto dall'art. 2, comma 1, del dl.vo 27 luglio 1999, n. 271.
2. L'approvazione dei Piani di sicurezza dell'ambiente di lavoro (di seguito PSAL) non è prevista nei casi di cui agli art. 4 e 6, comma 4, del dl.vo n. 271 del 1999 che si elencano di seguito:
a) navi o unità appartenenti alle Amministrazioni militari, doganali, di polizia ed al Corpo dei vigili del fuoco, o da essi direttamente esercitate, ai servizi di protezione civile ed alle navi adibite al trasporto di truppe;
b) navi da diporto che non sono impiegate in attività di traffico commerciale;
c) navi in cui la vela costituisce il principale mezzo di propulsione, anche se dotate di motore ausiliario.
d) per le unità adibite ai servizi tecnico-nautici e portuali, per le navi o unità mercantili nuove ed esistenti di stazza lorda inferiore a 200 e per quelle da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 m, o con equipaggio fino a sei unità di tabella di armamento per le quali è prevista la predisposizione del Piano di sicurezza (autocertificata da parte dell'armatore o dal proprietario) ma non la sua approvazione ministeriale.
3. In caso di presentazione per l'approvazione di Piano di sicurezza di nave di cui il dl.vo n. 271 del 1999 non prevede l'approvazione medesima, viene predisposta dalla Direzione Generale una comunicazione informativa all'Armatore nonché alla Capitaneria di Porto competente.
 

Art. 2
Modalità di invio del Piano di sicurezza ambiente di lavoro

1. Il Piano di sicurezza è inviato, a cura dell'Armatore, alla Capitaneria di Porto competente che ne verifica preliminarmente, al fine di snellire e incrementare l'efficacia della procedura di approvazione dei PSAL, la presenza materiale degli elementi previsti dalle disposizioni di legge (art. 6, comma 1, dl.vo n. 271 del 1999) nonché la conformità della domanda alle disposizioni sull'imposta di bollo. Tutti gli elementi documentali che compongono il Piano di sicurezza, ivi compresi i disegni, devono essere firmati, nella prima o nell'ultima pagina, dall'Armatore (ai sensi del combinato disposto degli art. 6, commi 1, 2 e 6, e art. 8, comma 1, lett. a, del dl.vo 27 luglio 1999, n. 271) e dal medico competente (ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 dello stesso decreto legislativo) nonché firmati nella prima o nell'ultima pagina e siglati in ogni pagina da personale tecnico iscritto nei registri del personale tecnico delle costruzioni navali tenuti dalle Capitanerie di Porto (ai sensi degli artt. 117 cod. nav. e 275 reg. cod. nav.), al fine di attestare che la documentazione compresi i disegni sia rispondente alla situazione della nave. La Capitaneria di porto che riceve il Piano di sicurezza deve richiedere all'Armatore l'integrazione della documentazione eventualmente mancante prima del relativo invio al Ministero.
2. L'armatore, nel predisporre il piano di sicurezza, valuta i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori marittimi (art. 6, comma 1, dl.vo n. 271 del 1999) mediante la ricognizione puntuale di tutti gli elementi costituenti la nave nonché delle attività eseguite a bordo e tiene conto di quanto previsto dalla circolare 28 novembre 2006, n. 9/SM, prot. n. 9832.
3. La società armatrice invia il Piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro in triplice copia, di cui una in formato digitale, rispettando la normativa in materia di bollo, alla Capitaneria di Porto competente che, a seguito dei riscontri preliminari di cui al comma 1, trasmette nei tempi strettamente necessari la documentazione, per l'istruttoria e l'approvazione, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 6 - viale dell'Arte 16, 00144 Roma, inviandone copia, per conoscenza, alla società armatrice.
4. La sottoscrizione dei documenti che compongono il PSAL è parte integrante dei documenti stessi e costituisce strumento di imputazione all'autore dell'atto e della dichiarazione in esso contenuta. La mancanza di sottoscrizione corrisponde all'irregolarità del rispettivo documento. La compresenza delle firme riportate al comma 1, oltre ad essere prevista dalla norme del dl.vo n. 271 del 1999, sono funzionali e direttamente collegate con l'efficace predisposizione dei dispositivi di prevenzione e protezione degli infortuni e dell'igiene del lavoro dei marittimi.
 

Art. 3
Procedura per lo valutazione dei PSAL

1. Il Piano di Sicurezza dell'Ambiente di Lavoro (PSAL), a norma dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 271 del 1999 deve contenere i seguenti elementi:
a) progetto dettagliato dell'unità, nel quale sono riportate le sistemazioni inerenti l'ambiente di lavoro;
b) specifica tecnica dell'unità, comprendente tutti gli elementi ritenuti utili per l'esame delle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro presenti a bordo della nave;
c) relazione tecnica sulla valutazione dei rischi per la tutela della salute e la sicurezza del lavoratore marittimo connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa a bordo; nella relazione sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa e le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori. In caso di modifiche, tale documento, considerato che lo stesso non è oggetto di approvazione ministeriale e pertanto non richiede una nuova approvazione del Piano di sicurezza, viene inviato per conoscenza all'Amministrazione e alla Capitaneria di porto competente.
2. Il progetto dettagliato dell'unità, di cui al comma 1, nel quale sono riportate in particolare le sistemazioni inerenti l'ambiente di lavoro, deve comprendere necessariamente -così come previsto dalla citata circolare n. 9/SM del 2006 - un piano generale, comprensivo delle sezioni orizzontali, longitudinali e trasversali, relativi all'ambiente di lavoro dell'unità, con evidenza delle aree di rischio, delle vie di sfuggita, del Fire Pian e del piano mezzi di salvataggio.
3. Il PSAL, a seguito del suo ricevimento da parte del Ministero - DGVPTM, viene assegnato al personale referente per lo svolgimento dell'istruttoria, che è eseguita sulla base della check list allegata, che verifica prioritariamente che non vi siano procedimenti di deroga di cui alla legge 1045/39 - Convenzione OIL 2006 (MLC), da autorizzare in via preliminare alla valutazione del PSAL.
4. L'istruttoria viene svolta sulla base dei parametri previsti dalle disposizioni citate in premessa, delle informazioni contenute nei documenti che compongono il PSAL così come attestate dall'armatore (quale responsabile della puntuale valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori marittimi così come prevista dall'art.6, comma 1 del dl.vo 271 del 1999) nonché utilizzando, al fine di incrementare il livello di efficienza ed efficacia del processo di valutazione, la check list di cui all'annesso tecnico da poter utilizzare come strumento di autodiagnosi, limitatamente al progetto dettagliato e alla specifica tecnica, ad uso dell'armatore e dei tecnici responsabili di quest'ultimo, per la verifica della sufficienza della compilazione del piano di sicurezza.
5. Il piano di sicurezza è approvato (ai sensi dell'art. 32, comma 1, del dl.vo n. 271 del 1999), con riferimento al progetto dettagliato (lett. a, art. 6, comma 1, citato dl.vo) e alla specifica tecnica (lett. b, art. 6, comma 1, citato dl.vo) con apposito provvedimento, nel termine di 120 giorni (termine ordinatorio), e con apposizione del visto di approvazione sui due predetti documenti, sulla base di quanto riportato nella documentazione oggetto di approvazione. La relazione tecnica sulla valutazione dei rischi (art. 6, comma 1, lett. c), rimane assorbita nella responsabilità specifica dell'armatore e, pur visionata nell'ambito dell'istruttoria, non è approvata dall'Amministrazione, così come previsto dall'art. 32, comma 1, del dl.vo n. 271 del 1999. Una copia originale del PSAL è inviata all'armatore ai fini della sua custodia a bordo della nave, anche per l'eventuale esibizione durante le visite effettuate dagli organi di vigilanza, e una copia digitalizzata del PSAL approvato è inviata alla Capitaneria di porto di iscrizione della nave (art. 32, comma 2, dl.vo n. 271 del 1999).
6. Nel caso in cui il PSAL sia in tutto o in parte non completo, anche ai sensi della circolare n. 09/SM del 2006, il Ministero richiede all'armatore l'integrazione della documentazione da far pervenire entro un massimo di 90 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di mancata integrazione entro il termine indicato il piano sarà restituito con provvedimento motivato informando, per opportuna conoscenza, la Capitaneria di Porto competente. Tale richiesta sospende il termine di cui al comma 5.
7. Nel caso di non conformità si procede alla non approvazione del Piano con provvedimento motivato che viene inviato all'armatore e alla Capitaneria di Porto competente.
 

Art. 4
Comunicazione cambio proprietà, armatore, compartimento o nome della nave

1. L'art. 6, comma 3, del 27 luglio 1999, n. 271, prevede che "Il piano di sicurezza è integrato ed aggiornato ogni volta che siano apportate modifiche o trasformazioni a bordo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33, comma 3". Tale norma riguarda anche le fattispecie di cambio di proprietà dell'unità navale, dell'armatore, del compartimento marittimo di iscrizione e/o del nome dell'unità.
2. In tali casi, che possono presentarsi come singolo o plurimo cambiamento, a condizione che non sussistano modifiche delle caratteristiche tecniche dell'unità o del Piano di sicurezza ambiente di lavoro, non è necessario procedere ad una nuova approvazione del citato Piano di sicurezza ma alla comunicazione dei predetti cambiamenti formali della nave.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere inviata, con dichiarazione sottoscritta dall'armatore o da un suo legale rappresentante, mediante posta certificata, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le Infrastrutture portuali e il Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.), alla Capitaneria di Porto di origine, alla Capitaneria di Porto subentrante. Tale comunicazione va effettuata, entro 30 giorni dalle variazioni sopravvenute, utilizzando i seguenti modelli allegati alla presente circolare:
-MOD. A nel caso in cui la comunicazione venga prodotta prima delle variazioni
-MOD. B nel caso di comunicazione successiva.
 

IL DIRETTORE GENERALE
M. Coletta
 

Allegati