Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328*
Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).
G.U. 21 aprile 1952, n. 94 - S.O.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1331 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Ritenuto necessario, ai fini del completamento e dell'esecuzione del Codice anzidetto, e in attesa della regolamentazione generale definitiva di tutta la materia, di procedere alla regolamentazione della parte riguardante la navigazione marittima;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per la grazia e giustizia e per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per la difesa e per i trasporti;
 

Decreta:

Articolo unico.

È approvato il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), nel testo allegato al presente decreto e vistato dal Ministro per la grazia e giustizia e dal Ministro per la marina mercantile.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1952

Einaudi
De Gasperi - Zoli - Cappa - Pacciardi - Malvestiti
Visto il Guardasigilli: Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1952 Atti del Governo, registro n. 51, foglio n. 18. - Frasca

 

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE
(Navigazione marittima)

 

LIBRO PRIMO
DELL'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA NAVIGAZIONE

TITOLO I
DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA NAVIGAZIONE

CAPO I
Dell'amministrazione locale della navigazione marittima

Art. 1.
(Circoscrizioni)
La determinazione delle circoscrizioni marittime di cui all'articolo 16 del codice e della loro estensione territoriale lungo il litorale dello Stato è fatta con decreto del Presidente della Repubblica.
Con decreto del Presidente della Repubblica è altresì stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime.

Art. 2.
(Denominazione degli uffici marittimi)
L'ufficio della zona marittima è denominato direzione marittima, l'ufficio del compartimento capitaneria di porto, l'ufficio del circondario ufficio circondariale marittimo.
Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede nè l'ufficio del compartimento nè l'ufficio del circondario sono denominati ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia.

Art. 3.
(Reggenza di uffici minori)
Le norme per il conferimento a persone estranee al corpo delle capitanerie di porto di funzioni amministrative attinenti alla navigazione e al traffico marittimo, nei porti e approdi di minore importanza, ai sensi del secondo comma dell'articolo 18 dei codice, sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica.
Il conferimento di tali funzioni, che ha carattere transitorio e concerne esclusivamente un determinato porto o approdo, è fatto con decreto del ministro per la marina mercantile.

CAPO II
Della navigazione promiscua

Art. 4.
(Zone di navigazione promiscua)
La navigazione di navi addette alla navigazione marittima in acque interne o di navi addette alla navigazione interna in acque marittime, a norma dell'articolo 24 del codice, può svolgersi limitatamente alle zone di acque interne o marittime alle quali rispettivamente la navigazione di dette navi si estende in via normale per le esigenze della navigazione stessa.
Nei casi dubbi i limiti di tali zone di navigazione promiscua sono fissati, secondo i criteri indicati nel comma precedente, d'accordo fra il capo del compartimento marittimo e il direttore dell'ispettorato compartimentale e, in caso di disaccordo, dai ministri per la marina mercantile e per i trasporti.
Fuori delle zone di cui ai commi precedenti la navigazione in acque interne di navi destinate alla navigazione marittima e la navigazione in acque marittime di navi destinate alla navigazione interna sono soggette, salvo che non siano effettuate per trasporti riconosciuti di carattere eccezionale dai ministri per la marina mercantile e per i trasporti, a tutte le disposizioni del codice, del presente regolamento e delle altre leggi e regolamenti speciali rispettivamente attinenti alla navigazione interna e alla navigazione marittima

TITOLO II
DEL DEMANIO MARITTIMO

CAPO I
Delle concessioni

Art. 5.
(Presentazione della domanda di concessione)
Chiunque intenda occupare per qualsiasi uso zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime, o apportarvi innovazioni, o recare limitazioni agli usi cui esse sono destinate, deve presentare domanda al capo del compartimento competente per territorio.
Se si tratta di innovazioni da eseguire in terreno privato confinante col demanio marittimo che non indicano limitazioni all'uso del demanio stesso si applicano le norme contenute nell'articolo 22.

Art. 6.
(Contenuto e documentazione della domanda di concessione)
La domanda deve specificare l'uso che il richiedente intende fare del bene demaniale e la durata della concessione richiesta.
La domanda devo essere corredata da una relazione tecnica delle opere da eseguire, dal piano della località e dai disegni particolari degli impianti.
Il piano e gli altri disegni devono essere in scala adatta ed essere firmati da un professionista abilitato.
Per le concessioni da farsi con licenza i richiedenti possono essere esonerati, secondo i casi, dall'obbligo di produrre la relazione tecnica, il piano e gli altri disegni.

Art. 7.
(Presentazione di altri documenti)
Quando nella domanda o nei disegni si afferma l'esistenza di diritti reali su beni demaniali ovvero su beni privati contigui, il richiedente deve produrre i documenti giustificativi.

Art. 8.
(Concessioni per licenza)
Le concessioni di durata non superiore al quadriennio che non importino impianti di difficile rimozione sono fatte dal capo del compartimento con licenza e possono essere rinnovate senza formalità di Istruttoria, salvo il parere dell'intendenza di finanza sulla misura del canone, quando questo non sia determinato in via generale ai sensi del penultimo comma dell'articolo 16 Tuttavia qualora entro due mesi dalla richiesta detto parere non sia pervenuto, s'intende confermata la prevedente misura del canone.

Art. 9.
(Concessioni di durata superiore al quadriennio)

Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che importino impianti di difficile rimozione devono essere fatte per atto pubblico ricevuto da un ufficiale di porto a ciò destinato con decreto del capo di compartimento.
In qualità di rappresentate dell'amministrazione concedente interviene il capo del compartimento. Per i compartimenti sedi di direzione marittima e quando si tratti di concessione di durata non superiore a quindici anni interviene l'ufficiale più elevato in grado dopo il capo del compartimento.
Gli atti di concessione di durata sino a quindici anni sono approvati con decreto del direttore marittimo; gli atti di concessione di durata superiore con decreto del ministro per la marina mercantile.

Art. 10.
(Concessioni provvisorie)
La concessione, per il periodo intercorrente fra la scadenza dei relativo alto e la sua rinnovazione, è regolata, previa autorizzazione del ministro per la marina mercantile, con atto di concessione provvisoria non soggetto ad approvazione, rilasciato senza formalità di istruttoria nei modi prescritti dall'articolo precedente.
Per il periodo di validità dell'atto di concessione provvisoria il canone è fissato in misura eguale a quella prevista nell'atto scaduto. Può essere peraltro imposto al concessionario nello stesso atto di concessione provvisoria l'obbligo di corrispondere, anche se la concessione non è rinnovata, la maggiore misura che venga determinata a norma, dell'articolo 16.

Art. 11.
(Spese di istruttoria)
Le spese di istruttoria, comprese quelle inerenti a visite, ricognizioni, ispezioni, consegne, le spese di ogni genere relative alla stipulazione, alla copiatura, alla registrazione delle licenze e degli atti di concessione, e ogni altra spesa dipendente dalla domanda di concessione, sono a carico del richiedente, il quale deve eseguire, all'atto della presentazione della domanda, un deposito in numerario presso la cassa dell'ufficio del compartimento, nella misura da questo stabilita.
Esauriti gli atti relativi alla concessione richiesta, tanto nel caso in cui si addivenga al rilascio della stessa, quanto nel caso in cui la domanda sia respinta, il capo del compartimento procede alla liquidazione del deposito, mediante la compilazione di apposita nota, con l'indicazione di tutte le spese sostenute per conto del richiedente.
Tale nota deve essere inviata all'autorità competente a decidere sulla domanda di concessione.

Art. 12
(Parere del genio civile)
Il capo del compartimento richiede sulla domanda di concessione il parere del competente ufficio del genio civile che indica le condizioni tecniche alle quali ritiene necessario sia sottoposta la concessione, e pone il suo visto alla relazione tecnica, ai piani e agli altri disegni dopo averne accertati l'esattezza.
Per le concessioni con licenza il predetto parere deve essere richiesto soltanto quando per l'attuazione degli impianti previsti si debbano apportare modificazioni di qualunque entità ad opere marittime.
In ogni caso, l'esecuzione delle opere è soggetta alla vigilanza dell'ufficio del genio civile alle cui prescrizioni il concessionario deve attenersi. Quando occorra, in relazione all'entità e allo scopo della concessione, l'ufficio del genio civile procede alle stime, ai computi e ai collaudi necessari.
L'ufficio del genio civile assiste inoltre il capo del compartimento nelle operazioni di consegna e di riconsegna, quando sia necessario.

Art. 13.
(Parere dell'intendenza di finanza)
Il capo del compartimento richiede sulle domande relative a concessioni superiori al biennio o che importino impianti di difficile rimozione il parere della competente intendenza di finanza per quanto ha riguardo alla proprietà demaniale e alla misura del canone. Per le concessioni con licenza il parere è richiesto sulla misura del canone, se questa non sia già stata fissata a norma del penultimo comma dell'articolo 16.

Art. 14.
(Parere dell'autorità doganale)
Il capo del compartimento promuove sulla domanda di concessione il parere dell'autorità doganale competente.

Art. 15.
(Dissenso sulle domande di concessione)
Nel caso in cui gli uffici interessati non siano dello stesso avviso in ordine a una domanda di concessione, oppure il richiedente reclami contro il rifiuto opposto o non accetti le condizioni stabilite, la decisione spetta al ministro per la marina mercantile, sentiti, ove necessario, gli altri ministri interessati.
In caso di dissenso sulla misura, del canone, la decisione è presa dal ministro per la marina mercantile di accordo con quello per le finanze.

Art. 16.
(Canone)
Il concessionario deve corrispondere anticipatamente le singole rate del canone, nella misura ed alle scadenze determinate nell'atto di concessione. Per le concessioni con licenza di durata non superiore al biennio il canone è pagato anticipatamente per l'intera durata. Per le concessioni con licenza di durata superiore al biennio il canone è pagato anticipatamente a rate biennali.
Il concessionario deve pagare il canone anche quando non usufruisce in tutto o in parte della concessione, salvo il disposto dell'articolo 40 del codice.
La misura minima normale del canone per le concessioni è stabilita da leggi o regolamenti speciali.
La misura del canone per le singole concessioni deve essere concordata fra il capo del compartimento e l'intendente di finanza in relazione alla entità delle concessioni stesse, allo scopo che si intende conseguire e ai profitti che può trarne il concessionario.
Per le concessioni con licenza la misura del canone, a seconda delle varie specie di concessioni, può essere stabilita in via generale dal capo di compartimento l'accordo con l'intendente di finanza.
Il concessionario è obbligato, quando ne sia richiesto, esibire all'ufficio del compartimento la quietanza atestante il pagamento delle rate del canone.

Art. 17.
(Cauzione)
Il concessionario deve garantire l'osservanza, degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione, il cui ammontare è determinato in relazione al contenuto, all'entità della concessione e al numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione a norma dell'articolo 47 lett. d) del codice.
Per le concessioni con licenza il capo del compartimento può richiedere il versamento, presso la cassa dell'ufficio del compartimento, di un congruo deposito garanzia, degli obblighi risultanti dalla licenza.
Con l'atto di concessione o con la licenza, può essere imposto al concessionario l'obbligo di accettare che l'amministrazione concedente, in caso di inadempienza, incameri a suo giudizio discrezionale, in tutto o in parte, la cauzione o il deposito, oppure si rivalga di essi per soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l'amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione o il deposito.
In nessun caso l'importo della cauzione può essere inferiore a due annualità del canone.

Art. 18.
(Pubblicazione della domanda)
Quando si tratti di concessioni di particolare importanza per l'entità o per lo scopo, il capo del compartimento ordina la pubblicazione della domanda mediante affissione nell'albo del comune ove è situato il bene richiesto e la inserzione della domanda per estratto nel Foglio degli annunzi legali della provincia.
Il provvedimento del capo del compartimento che ordina la pubblicazione della domanda deve contenere un sunto, indicare i giorni dell'inizio e della fine della pubblicazione ed invitare tutti coloro che possono avervi interesse a presentare entro il termine indicato nel provvedimento stesso le osservazioni che credano opportune e che l'autorità decidente ha l'obbligo di valutare, dandone conto nella motivazione del provvedimento finale.
In ogni caso non si può procedere alla stipulazione dell'atto se non dopo la scadenza del termine indicato nel provvedimento per la presentazione delle osservazioni e se, comunque, non siano trascorsi almeno venti giorni dalla data dell'affissione e dell'inserzione della domanda.
Nei casi in cui la domanda di concessione sia pubblicata, le domande concorrenti debbono essere presentate nel termine previsto per la proposizione delle opposizioni.
Quando siano trascorsi sei mesi dalla scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande concorrenti senza che sia stata rilasciata la concessione al richiedente preferito per fatto da addebitarsi allo stesso, possono essere prese in considerazione le domande presentate dopo detto termine.

Art. 19.
(Contenuto dell'atto di concessione)
Nell'atto di concessione devono essere indicati:
1) l'ubicazione, l'estensione e i confini del bene oggetto della concessione;
2) lo scopo e la durata della concessione;
3) la natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e i termini assegnati per tale esecuzione;
4) le modalità. di esercizio della concessione e i periodi di sospensione dell'esercizio eventualmente consentiti;
5) il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti, nonché il numero di rate del canone il cui omesso pagamento importi la decadenza della concessione a termini dell'articolo 47 del codice;
6) la cauzione;
7) le condizioni particolari alle quali è sottoposta la concessione, comprese le tariffe per l'uso da parte di terzi;
8) il domicilio del concessionario.
Agli atti di concessione devono essere allegati la relazione tecnica, i piani e gli altri disegni. Nelle licenze sono omesse le indicazioni che non siano necessarie in relazione alla minore entità della concessione.

Art. 20.
(Custodia degli atti di concessione)
Gli originali degli atti di concessione sono custoditi presso l'ufficio del compartimento sotto la responsabilità dell'ufficiale destinato a riceverli.

Art. 21.
(Registri delle concessioni)
Gli atti e le licenze di concessione si trascrivono in appositi registri, tenuti dagli uffici compartimentali, con numerazione rinnovata annualmente; il numero di trascrizione è riportato sugli atti e sulle licenze.
Presso gli uffici circondariali è presa nota in appositi registri delle concessioni dei beni demaniali compresi nei limiti del circondario.

Art. 22.
(Nuove opere in prossimità del demanio marittimo)
L'autorizzazione alla esecuzione di nuove opere nelle zone di cui all'articolo 55 del codice consta di una dichiarazione di nulla osta del capo del compartimento, salvo sempre il rilascio dell'atto di concessione per i casi nei quali vengano recate limitazioni all'uso del demanio marittimo.

Art. 23.
(Responsabilità del concessionario)
Il concessionario è responsabile verso l'amministrazione degli obblighi assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato nell'esercizio della concessione alle persone o alle cose.
Il concessionario con l'atto o la licenza di concessione assume l'obbligo di manlevare e rendere indenne l'amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza della concessione.

Art. 24.
(Variazioni al contenuto della concessione)
La concessione è fatta entro i limiti di spazio e di tempo e per le opere, gli usi e le facoltà risultanti dall'atto o dalla licenza di concessione.
Qualsiasi variazione nell'estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio deve essere richiesta preventivamente e può essere consentita mediante atto o licenza suppletivi dopo l'espletamento della istruttoria. Qualora, peraltro, non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione e non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale, la variazione può essere autorizzata per iscritto dal capo del compartimento, previo nulla osta dell'autorità che ha approvato l'atto di concessione.

Art. 25.
(Scadenza della concessione)
Scaduto il termine della concessione, questa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora.

Art. 26.
(Revoca e decadenza della concessione)
La revoca e la decadenza della concessione a norma dell'articolo 48 del codice sono pronunciate con decreto notificato in via amministrativa.
Nel caso previsto dall'articolo 47, lettera d), del codice, la decadenza è pronunciata sentita l'intendenza di finanza.

Art. 27.
(Vigilanza)
L'esercizio della concessione è soggetto alle norme di polizia sul demanio marittimo. L'autorità marittima mercantile vigila sulla osservanza delle norme stesse e delle condizioni cui è sottoposta la concessione.
Il concessionario è inoltre tenuto alla osservanza delle disposizioni dei competenti uffici relative ai servizi militari, doganali, sanitari, e ad ogni altro servizio di interesse pubblico.

Art. 28.
(Obblighi del concessionario per l'esercizio della vigilanza)
Il concessionario è obbligato a consentire l'accesso nei beni concessigli e nelle opere eseguitevi al personale civile e militare dell'amministrazione centrale e locale della marina mercantile, dell'amministrazione finanziaria, del genio civile e delle altre amministrazioni dello Stato, che dovessero accedervi per ragioni del loro ufficio.

Art. 29.
(Limiti dei diritti del concessionario)
La concessione non attribuisce al concessionario alcuna ragione di preferenza per l'uso delle parti di demanio marittimo o delle opere non comprese nella concessione.

Art. 30.
(Subingresso)
Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione.
L'autorizzazione a sostituire altri nel godimento della concessione, a norma dell'articolo 46 del codice, è data dall'autorità che ha approvato la concessione e il relativo atto è rilasciato dal Capo del compartimento.
Qualora l'amministrazione, in caso di vendita o di esecuzione forzata, non intenda autorizzare il subingresso dell'acquirente o dell'aggiudicatario nella concessione, si applicano in caso di vendita le disposizioni sulla decadenza e in caso di esecuzione forzata le disposizioni sulla revoca.

Art. 31.
(Demolizione delle opere)
Salvo che non sia diversamente stabilito nelle condizioni speciali che regolano la concessione, nei casi di revoca, di decadenza o di scadenza, il concessionario se l'amministrazione non intenda avvalersi della facoltà di acquisire le opere, ha l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese, alla demolizione delle opere stesse e alla rimessa in pristino e riconsegna dei beni concessigli nei termini che gli saranno notificati.
Ove il concessionario non adempia a tale obbligo e fa luogo all'applicazione dal disposto dell'ultimo comma dell'articolo 49 del codice.

Art. 32.
(Efficacia della concessione nei confronti dell'amministrazione)
L'atto di concessione non vincola l'amministrazione fino a che non è stato approvato nelle forme prescritte.

Art. 33.
(Esibizione del titolo di concessione)
Il concessionario è obbligato a produrre il titolo concessione ogni qualvolta ne venga richiesto dall'amministrazione e dagli agenti della forza pubblica.

Art. 34.
(Consegna e riconsegna dei beni concessi)
Dopo l'approvazione dell'atto di concessione il capo del compartimento con l'assistenza, se necessaria, dell'ufficio del genio civile, immette il concessionario nel possesso del bene concesso. La consegna risulta da processo verbale.
Le stesse norme si applicano per la riconsegna da parte del concessionario alla cessazione della concessione.
Quando opere eseguite dal concessionario rimangono acquisite allo Stato, il verbale di riconsegna deve riguardare anche tali opere, delle quali è descritto lo stato di consistenza.
Le opere stesse sono iscritte nell'inventario dei beni di demanio pubblico, ramo marina mercantile.

Art. 35.
(Anticipata occupazione di beni demaniali marittimi)
L'anticipata occupazione di beni demaniali marittimi e l'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 38 del codice sono consentite mediante atto, non soggetto ad approvazione, rilasciato nelle forme prescritte dall'articolo 9, previa autorizzazione dell'autorità cui compete l'approvazione dell'atto di concessione.

Art. 36.
(Destinazione di parti del demanio marittimo ad altre amministrazioni dello Stato)
La destinazione temporanea ad altri usi pubblici nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato di determinate parti del demanio marittimo, di cui all'articolo 34 del codice, è autorizzata, dal ministro per la marina mercantile e consta da processo verbale di consegna redatto dal capo del compartimento. Essa, salvo per i porti di cui all'articolo 19 del codice, non importa corresponsione di canone.
Nel processo verbale sono incluse le clausole necessarie a tutela degli interessi del demanio marittimo.
L'eventuale utilizzazione da parte di terzi di beni demaniali compresi nelle zone consegnate ad altre amministrazioni in dipendenza del presente articolo, è disciplinata a norma dell'articolo 36 del codice dalla autorità marittima mercantile, sentita l'amministrazione consegnataria. L'autorità marittima mercantile in ogni caso esercita sui beni stessi i poteri di polizia ai sensi dell'articolo 30 del codice.

Art. 37.
(Concessioni per fini di pubblico interesse)
L'occupazione di beni demaniali marittimi e di zone di mare territoriale da parte di enti pubblici o privati per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, compreso l'esercizio di servizi di pubblica utilità, è regolata in base alle disposizioni stabilite per le concessioni demaniali marittime.
Agli effetti dell'applicazione del canone, previsto dal secondo comma dell'articolo 39 del codice, s'intendono per concessioni che perseguono fini di pubblico interesse diversi dalla beneficenza quelle nelle quali il concessionario non ritrae dai beni demaniali alcun lucro o provento.

Art. 38.
(Destinazione di beni demaniali per carico, scarico e sosta di merci e materiali)
La destinazione delle aree e delle pertinenze demaniali per il carico, lo scarico e la sosta temporanea delle merci e dei materiali di cui all'articolo 50 del codice, il periodo di franchigia per le ordinarie operazioni portuali, i canoni e le altre norme sono stabiliti dal capo del compartimento con ordinanza.

Art. 39.
(Autorizzazione per carico, scarico e sosta di merci e materiali)
L'utilizzazione delle zone e pertinenze demaniali marittime ai termini dell'articolo 50 del codice, per il carico e lo scarico delle merci e dei materiali e per la loro temporanea sosta, è autorizzata con atto nel quale sono indicati:
1) le zone e le pertinenze oggetto dell'autorizzazione;
2) la specie dei materiali o delle merci;
3) la durata dell'utilizzazione;
4) il canone da corrispondere;
5) le altre eventuali condizioni.
Nel caso in cui la predetta utilizzazione abbia carattere continuativo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36 del codice.

Art. 40.
(Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti situati in parte sul demanio marittimo)
Salvo quanto è stabilito nel capo II del presente titolo nei riguardi dei depositi e degli stabilimenti costieri di sostanze infiammabili o esplosive, la concessione per l'impianto e l'esercizio degli altri depositi e stabilimenti di cui al primo comma dell'articolo 52 del codice è soggetta a tutte le disposizioni contenute nel presente capo per la parte del deposito o dello stabilimento che insiste sul demanio marittimo o sul mare territoriale.
Alle stesse disposizioni la concessione è soggetta per la rimanente parte insistente fuori dei confini del demanio marittimo o del mare territoriale quando il deposito o lo stabilimento sia destinato, a giudizio dell'amministrazione della marina mercantile, a scopi interessanti la navigazione, la pesca, le industrie e ogni altra attività marittima.
Nel caso in cui lo stabilimento o il deposito sia destinato ad altri scopi, la concessione per la parte che insiste fuori dei confini del demanio marittimo o del mare territoriale è soggetta soltanto alle disposizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione o nella licenza a tutela del regime del demanio marittimo e del mare territoriale, oltre a quelle di polizia.

CAPO II
Delle concessioni per stabilimenti e depositi costieri di sostanze infiammabili o esplosive

Art. 41.
(Stabilimenti e depositi costieri)
Gli stabilimenti e i depositi di sostanze infiammabili o esplosive di cui al secondo comma dell'articolo 52 del codice sono costieri quando sono impiantati anche soltanto in parte entro i confini del demanio marittimo.
Sono considerati costieri quelli impiantati fuori del demanio marittimo, che siano comunque collegati al mare o a corsi d'acqua o canali marittimi, e quelli sistemati anche su zone non demaniali nell'interno dei depositi e degli stabilimenti indicati nel primo comma dell'articolo 52 del codice.

Art. 42.
Abrogato dal d.P.R. 24 aprile 1975, n. 988


Art. 43.
(Depositi promiscui)
È vietato il deposito di sostanze infiammabili o esplosive insieme con altre merci, salvo che l'interessato abbia ottenuto per tale deposito l'autorizzazione prevista dal secondo comma dell'articolo 52 del codice.

Art. 44.
(Norme di sicurezza)
Gli stabilimenti e i depositi costieri sono soggetti alle norme di sicurezza a essi relative, stabilite con decreto del ministro per l'interno, di concerto con quello per la marina mercantile, sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili.

Art. 45.
(Documentazione della domanda)
La relazione tecnica e i disegni da allegare alla domanda per ottenere la concessione dell'impianto e dell'esercizio di stabilimenti e di depositi costieri, a norma dell'articolo 6, devono anche indicare:
a) la natura delle sostanze in lavorazione o in deposito, e il punto di infiammabilità;
b) il tipo e la capacità dei vari serbatoi e la destinazione di ciascuno;
c) la quantità in metri cubi delle varie sostanze che il richiedente intende depositare in fusti o in altri recipienti analoghi;
d) le caratteristiche degli impianti e le modalità costruttive dei fabbricati;
e) gli impianti e i mezzi per la prevenzione e la estinzione degli incendi;
f) i dispositivi di sicurezza, le zone interne di protezione e le distanze delle opere esterne;
g) i mezzi per il rifornimento, il carico, lo scarico e il travaso delle sostanze;
h) per gli stabilimenti, anche la natura e i processi di lavorazione.

Art. 46.
(Parere del genio civile)
Sulla domanda di concessione deve essere sentito l'ufficio del genio civile, che nell'esprimere il parere indica le condizioni tecniche alle quali ritiene necessario sia sottoposta la concessione, con particolare riguardo alla tutela della pubblica incolumità e all'osservanza, delle norme di sicurezza.

Art. 47.
(Parere del ministero dell'interno)
La domanda di concessione per l'impianto e l'esercizio di stabilimenti e depositi costieri è trasmessa dal ministero della marina mercantile a quello dell'interno che esprime il proprio parere, sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili e eventualmente dopo sopraluogo.

Art. 48.
(Commissioni di collaudo)
Gli stabilimenti e i depositi costieri non possono essere messi, in tutto o in parte, in esercizio se non siano stati collaudati.
Al collaudo procede una commissione composta da un funzionario del Ministero della marina mercantile, da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un rappresentante del Ministero dell'interno, designati dai rispettivi Ministeri, nonché dal capo del compartimento marittimo, dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, dal comandante del corpo provinciale dei vigili del fuoco competenti per territorio o dai loro delegati.
Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario del Ministero della marina mercantile all'uopo designato.
La commissione è nominata dal Ministro per la marina mercantile.
Per il collaudo degli stabilimenti e dei depositi costieri ubicati nel territorio della regione siciliana, in luogo del funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fa parte della commissione un funzionario dell'assessorato per l'industria e il commercio della regione.
Il collaudo degli impianti di distribuzione di oli minerali, loro sottoprodotti ed altri carburanti per i quali la concessione demaniale viene fatta con licenza del capo del compartimento marittimo, nonché dei depositi di capacità non superiore ai tremila metri cubi, con esclusione di quelli per gas liquefatti di petrolio, è effettuato da una commissione locale composta dal capo del compartimento marittimo, dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile e dal comandante del corpo provinciale dei vigili del fuoco competenti per territorio o da loro delegati.
La commissione locale provvede, altresì, ad eseguire il collaudo degli impianti con i quali vengono ampliati o modificati depositi o stabilimenti costieri già esistenti, purchè non comportino alterazione sostanziale alle condizioni di sicurezza dell'intero complesso. Tuttavia il Ministro per la marina mercantile, di propria iniziativa o in base a suggerimento formulato dalla competente commissione locale, sentito il parere del Ministero dell'interno, può disporre che, per ragioni di sicurezza, il collaudo, anche in tali casi, venga effettuato da una commissione costituita nei modi previsti dal secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo.
Il segretario della commissione locale è nominato dal capo del compartimento marittimo.

Art. 49.
(Ispezioni)
Gli stabilimenti e i depositi costieri devono essere sottoposti a frequenti ispezioni da parte della commissione locale di cui al terzo comma dell'articolo precedente.
Ogni triennio si procede, da parte di detta commissione, a una visita generale degli stabilimenti e dei depositi costieri esistenti nella circoscrizione del compartimento marittimo.
Il ministro per la marina mercantile, d'accordo con quello per l'interno, può disporre ispezioni straordinarie che sono eseguite da una commissione composta nel modo prescritto dal secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 50.
(Aggiornamento delle misure tecniche di sicurezza)
Il concessionario è tenuto a eseguire, nei termini che gli sono fissati, adattamenti, modifiche, sistemazioni e ogni altro lavoro che nel corso della concessione siano prescritti dall'amministrazione concedente a tutela dell'incolumità e della sicurezza.
In caso di inosservanza l'amministrazione ha facoltà di sospendere in tutto o in parte l'esercizio dello stabilimento o del deposito.

Art. 51.
(Spese per ispezioni e collaudi)
Oltre le spese che fanno carico ai richiedenti, a norma dell'articolo 11, sono a carico dei concessionari le spese per gli accertamenti, le visite, le ispezioni e i collaudi da parte delle commissioni di cui agli articoli 48 e 49.
All'uopo i concessionari sono tenuti a effettuare depositi in numerario ogni qual volta sia loro richiesto e nella misura sufficiente allo scopo.
Per tali depositi si osservano le norme di cui all'articolo 11.

Art. 52.
(Norme per le concessioni)
Le concessioni per gli stabilimenti e i depositi costieri di cui ai precedenti articoli sono anche regolate dalle disposizioni del capo I del presente titolo.

CAPO III
Dell'estrazione e della raccolta di arena e di altri materiali

Art. 53.
(Tabelle)
Il capo del compartimento, sentito l'ufficio del genio civile, redige apposite tabelle, da pubblicarsi nell'albo dell'ufficio del compartimento, indicanti i luoghi nei quali l'estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia e altri materiali sono vietate, e i luoghi nei quali l'estrazione e la raccolta, possono essere fatte previa la concessione di cui all'articolo seguente.

Art. 54.
(Concessioni di estrazione e di raccolta)
Le concessioni per l'estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia e altri materiali vengono fatte con licenza conforme al modello stabilito dal ministero per la marina mercantile nella quale sono determinati:
1) la località nella quale l'estrazione o la raccolta c consentita;
2) la quantità di materiale da estrarre o da raccogliere;
3) il periodo di tempo entro il quale l'estrazione o la raccolta deve avvenire;
4) le modalità che il concessionario deve seguire nell'operare l'estrazione o la raccolta;
5) il canone e le modalità di pagamento.
Le concessioni per l'estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia e altri materiali, quando importino la costruzione di opere e impianti di difficile rimozione, sono fatte con atto di concessione a norma del secondo comma dell'articolo 36 del codice.
Prima di iniziare l'estrazione o la raccolta il concessionario devo denunciare alla guardia di finanza, gli estremi della concessione ottenuta.

Art. 55.
(Canone)
Il canone è commisurato al volume o al peso del materiale da estrarre o da raccogliere e alla durata della concessione.
La misura del canone può essere stabilita in via generale in relazione alla qualità del materiale e alle località di estrazione o di raccolta.

Art. 56.
(Norme cui la concessione è soggetta)
Per il rilascio della licenza di estrazione o di raccolta, per la determinazione della misura del canone, per il versamento dello stesso, e per quanto altro ha riferimento alla concessione di estrazione o raccolta di arena, alghe, ghiaia e altri materiali si applicano le norme stabilite nel capo I del presente titolo.

Art. 57.
(Raccolta di materiali abbandonati)
Le disposizioni del presente capo si applicano anche alla raccolta di materiali e inerci che siano stati abbandonati nel fondo del mare territoriale o nell'ambito del demanio marittimo.
Le domande dirette ad ottenere la concessione della raccolta devono in ogni caso essere pubblicate nei modi previsti dall'articolo 18.

CAPO IV
Della delimitazione del demanio marittimo

Art. 58.
(Delimitazione)
Il capo del compartimento notifica a coloro che possono avere interesse alle operazioni di cui all'articolo 32 del Codice l'invito a intervenire alle operazioni stesse e a produrre i loro titoli.
La commissione delimitatrice è presieduta dal capo dei compartimento o da un suo delegato e di essa fanno parte un rappresentante della intendenza di finanza ed uno dell'ufficio del genio civile.
La commissione procede alla data stabilita alla delimitazione anche se non interviene alcun interessato.
Dell'avvenuta delimitazione è redatto processo verbale, corredato dai piani e dagli altri disegni; tale verbale è firmato da tutti gli intervenuti e diviene obbligatorio per lo Stato, salvo il potere di annullamento attribuito al Ministro per la marina mercantile dall'art. 32 del Codice, dopo che sia approvato dal direttore marittimo, di concerto con l'intendente di finanza.
Lo spese sono sostenute per metà dallo Stato e per l'altra metà dai privati interessati. I privati devono effettuare un deposito presso la cassa dell'ufficio del compartimento nella misura da questo stabilita. Il deposito è liquidato secondo le norme dell'articolo 11.

TITOLO III
DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA, DELLA POLIZIA E DEI SERVIZI NEI PORTI

CAPO I
Dell'attività amministrativa e della polizia nei porti

Art. 59.
(Ordinanza di polizia marittima)
A norma degli articoli 30, 62 e 81 dal codice il capo di circondario per i porti e per le altre zone demaniali marittime e di mare territoriale della sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, regola con propria ordinanza pubblicata nell'albo dell'ufficio:
1) la ripartizione degli spazi acquei per lo stazionamento delle navi dei galleggianti e degli idrovolanti;
2) la destinazione delle calate, dei moli e degli altri punti di accosto allo sbarco e all'imbarco dei passeggeri, al carico e allo scarico delle merci;
3) i turni di accosto delle navi e dei galleggianti;
4) il servizio delle zavorre;
5) la destinazione di determinate zone alla costruzione, all'allestimento, alla riparazione, alla demolizione, al carenaggio e all'alaggio delle navi e dei galleggianti;
6) il trasporto di persone a mezzo di imbarcazioni;
7) l'uso delle boe, dei gavitelli, dei catenari e degli altri mezzi destinati all'ormeggio delle navi e dei galleggianti;
8) l'imbarco, lo sbarco e la custodia delle merci di natura pericolosa;
9) l'entrata e l'uscita delle navi e dei galleggianti, l'ammaraggio e la partenza degli idrovolanti;
10) in generale, tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che si esercitano nei porti e nelle altre zone comprese nella circoscrizione.
Il capo di circondario, salvo che sia diversamente stabilito, determina altresì per i porti e per le altre zone comprese nella sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, le tariffe dei servizi.

Art. 60.
(Concessione di esercizio di servizi portuali)
L'esercizio di servizi portuali che richiedono impiego di navi e galleggianti, indicati nell'articolo 66 del codice, è soggetto a concessione dell'autorità marittima mercantile.
La concessione è fatta nei modi e con le formalità stabilite dagli articoli 5 a 39.

Art. 61.
(Certificato d'iscrizione per l'esercizio di attività nei porti)
Le persone che esercitano un'attività nell'interno dei porti e in genere nell'ambito del demanio marittimo, se sottoposte all'iscrizione in registri a norma del secondo comma dell'articolo 68 del codice, sono munite di un certificato d'iscrizione conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile.

Art. 62.
(Preferenze negli accosti)
Il comandante del porto, nei regolare gli accosti delle navi e dei galleggianti, deve osservare di regola l'ordine di arrivo salvo che trattisi di navi addette a speciali servizi o che trasportino particolari carichi.

Art. 63.
(Navi in attesa di accosto)
Le navi e i galleggianti, che all'arrivo nei porti non abbiano già conoscenza del punto di ormeggio ad essi assegnato, devono dar fondo in modo da non ostacolare l'entrata e l'uscita delle altre navi e degli altri galleggianti, e attendere che il comandante del porto designi il punto di ormeggio.

Art. 64.
(Divieto di arrecare impedimento alle manovre di altre navi)
Le navi e i galleggianti, nell'eseguire la manovra per entrare nei porti, nei bacini e nelle darsene e per uscirne, per ormeggiarsi nel luogo designato e per compiere ogni altro spostamento, devono evitare di arrecare impedimento alla possibilità di manovre delle altre navi e degli altri galleggianti.
In caso di cattivo tempo, il comandante del porto dispone che sia intensificata la vigilanza al fine di assicurare la libera entrata delle navi e dei galleggianti il porto.

Art. 65.
(Modo di ormeggiarsi)
Salvo il disposto dell'articolo 67, le navi e i galleggianti non possono essere ormeggiati che alle bitte, agli anelli e alle altre prese sistemate a terra per tale scopo, nonché alle boe, ai gavitelli, ai catenari e agli altri mezzi sistemati allo stesso scopo negli specchi acquei.
Le navi e i galleggianti devono adottare, per i loro ormeggi, tutte le cautele necessarie per evitare danni alle prese sistemate a terra o in mare e alle opere portuali.
In ogni caso, alle prese non possono ormeggiarsi navi e galleggianti in numero e di portata maggiori di quelli consentiti dalla resistenza delle prese stesse.

Art. 66.
(Agevolazione al movimento di altre navi)
Le navi e i galleggianti all'ormeggio hanno l'obbligo di ricevere cavi, di allentare gli ormeggi e di eseguire quanto sia necessario per agevolare il movimento di altre navi e di altri galleggianti, nonché di cooperare al salpamento delle ancore, che si fossero impigliate nelle loro.

Art. 67.
(Ormeggi di punta o in andana)
Salvo che non sia diversamente prescritto dal comandante del porto, le navi ormeggiate perpendicolarmente alle calate devono di regola avere di prua due ancore in mare, e di poppa cavi in numero e di resistenza adeguati. Se le navi sono su più file, quelle non ormeggiate direttamente alla banchina devono avere due ormeggi sulle navi retrostanti e due ancore in mare.

Art. 68.
(Ripari degli scarichi esterni)
Le navi e i galleggianti all'ormeggio o in movimento nei porti devono munire di adatti ripari gli orifici esterni per lo scarico di acque e di altri liquidi, in modo da evitare che tali rifiuti vengano proiettati a terra o su altre navi o galleggianti.

Art. 69.
(Rinforzo degli ormeggi)
Le navi e i galleggianti, in caso di cattivo tempo, devono rinforzare gli ormeggi e adottare tutte le precauzioni necessarie; essi sono inoltre obbligati a prendere le misure che il comandante del porto ritenga di imporre, restando in facoltà di quest'ultimo di provvedere a spese di essi in caso di inadempienza.

Art. 70.
(Carenaggi con sbandata)
Le operazioni di carenaggio che richiedono lo sbandamento della nave o del galleggiante sono eseguite nel luogo stabilito dal comandante del porto, previa presentazione, da parte dell'armatore, per le navi e i galleggianti superiori a dieci tonnellate di stazza lorda, dell'attestazione di un perito, dalla quale risulti che l'alberatura e il sartiame siano in condizioni da sostenere lo sforzo necessario per lo sbandamento.

Art. 71.
(Parabordi)
Le navi e i galleggianti affiancati tra di loro o alle banchine devono tenere parabordi di difesa.

Art. 72.
(Scale)
Le scale di accesso alle banchine devono rimanere sempre libere al passaggio delle persone.

Art. 73.
(Mezzi di accesso dalle navi alle banchine)
Le navi e i galleggianti che mantengono mezzi di accesso appoggiati alle banchine devono curarne la sorveglianza e tenerli convenientemente illuminati durante la notte.

Art. 74.
(Sporgenze dal bordo)
Le navi e i galleggianti devono evitare che imbarcazioni, gru, scale, ponti da sbarco e altre attrezzature, sporgano dal bordo, intralcino il transito di altre navi e galleggianti o danneggino le persone, le opere e gli impianti portuali o ostacolino il movimento che si svolge sulle banchine.

Art. 75.
(Prove di macchina sugli ormeggi)
Le navi non possono compiere prove di macchina sugli ormeggi senza averne ottenuta autorizzazione dal comandante del porto, che indica il posto nel quale deve essere eseguita la prova e prescrive le precauzioni da adottare.

Art. 76.
(Divieto di avvicinarsi alle navi in arrivo)
È vietato di avvicinarsi alle navi in arrivo prima che queste abbiano ultimato le formalità prescritte dalle leggi sanitarie.

Art. 77.
(Rifiuti di bordo)
È vietato di tenere rifinti accumulati a bordo delle navi e dei galleggianti, nonché di gettarli negli ambiti terrestri o acquei del porto o in mare aperto ai una distanza inferiore a quella stabilita dal comandante del porto.
Salva autorizzazione del comandante del porto, le navi adibite al trasporto di bestiame non possono eseguire il lavaggio delle stive e della coperta durante la permanenza in porto, ma devono effettuarlo in mare aperto.

Art. 78.
(Trasporto di passeggeri con mezzi nautici)
Nei porti in cui sia ritenuto necessario, il capo del circondario può riservare il trasporto dei passeggeri alle imbarcazioni autorizzate a tale trasporto.
Qualora tale esclusività non sia stata attribuita lo sbarco e l'imbarco dei passeggeri può dalle navi essere eseguito con le imbarcazioni di bordo.

Art. 79.
(Carico e scarico delle merci)
Nelle operazioni di carico e scarico delle merci si deve sempre lasciare libero lo spazio necessario alla circolazione delle persone e dei veicoli.
Per il carico, lo scarico e il trasporto di qualsiasi merce devono essere adottate le precauzioni necessarie per non arrecare danni alle persone, alle opere e agli impianti portuali, evitando il gettito delle inerci stesse dalle navi a terra.

Art. 80.
(Sgombero delle banchine)
Al termine delle operazioni di carico e di scarico delle merci, tutti gli attrezzi e i mezzi adoperati devono essere ritirati.
Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 50 del codice, il deposito delle merci che non possono essere prontamente rimosse deve essere effettuato in modo da non ostacolare la circolazione delle persone e dei veicoli.
I veicoli non possono rimanere sulle banchine oltre il tempo necessario alle operazioni che devono compiere; i conducenti non possono allontanarsi dai veicoli stessi.

Art. 81.
(Periodo entro il quale devono essere compiute le operazioni)
Il comandante del porto può determinare, qualora esigenze eccezionali del traffico lo richiedano, il termine massimo entro cui devono essere compiute le operazioni di carico e di scarico delle merci o di imbarco e di sbarco dei passeggeri nei porti.

Art. 82.
(Pulizia dell'ambito portuale)
Ultimate le operazioni di carico e di scarico, coloro che le hanno eseguite devono provvedere alla pulizia degli specchi acquei e delle banchine.

Art. 83.
(Carico e scarico di merci accensibili)
Le navi che accostano alle zone dove si compiono operazioni di carico e di scarico di merci facilmente accensibili devono avere i fumaioli e le cappe fumarie coperti da reti parascintille.
Le operazioni di carico e di scarico delle merci facilmente accensibili durante le ore notturne sono sottoposte all'autorizzazione del comandante del porto e devono essere compiute con le modalità prescritte dalla medesima autorità.

Art. 84.
(Deposito di merci infiammabili)
Le merci facilmente infiammabili non possono rimanere depositate nelle zone portuali durante la notte ammenochè il deposito non avvenga in località a quest'uso specialmente destinata.
Qualora per circostanze di assoluta necessità le merci predette debbano rimanere durante la notte in tali zone, o su navi o galleggianti, i proprietari e le persone che le hanno in consegna devono curarne la sorveglianza.

Art. 85.
(Servizi di vigilanza)
Il comandante del porto può disporre servizi di vigilanza, da eseguirsi a mezzo del personale dipendente o, in caso di necessità, a mezzo di altri agenti della forza pubblica sull'impiego del fuoco a bordo e a terra e sulle merci infiammabili o altrimenti pericolose.
Le spese della vigilanza sono a carico degli interessati.

Art. 86.
(Fuochi e lumi a bordo)
Alle navi in armamento è consentito di accendere fuoco o lumi purchè il fuoco sia contenuto in appositi locali e sia sotto la continua sorveglianza del personale di bordo e i lumi siano chiusi in fanali.
È vietato accendere fuoco sulle navi in disarmo, le quali non abbiano personale sufficiente ad eseguire una idonea vigilanza.
Il caremaggio delle navi e dei galleggianti con il fuoco non può essere eseguito senza l'autorizzazione del comandante del porto, il quale stabilisce luogo e l'ora per tali operazioni e prescrive le precauzioni da adottare.

Art. 87.
(Incendio nei porti)
In caso di incendio nei porti o nelle località adiacenti, il comandante del porto prende gli opportuni provvedimenti ai termini anche delle leggi speciali sulla prevenzione ed estinzione degli incendi.
I comandanti delle navi che si trovano in porto devono radunare gli equipaggi a bordo e tenersi pronti a eseguire le manovre eventualmente ordinate dal comandante del porto.
Se l'incendio avviene a bordo di una nave, il comandante della stessa deve darne immediato avviso al comandante del porto, adottando frattanto le necessarie mi sure.
Il comandante del porto può disporre l'impiego di persone che lavorano nel porto e delle navi e dei mezzi che si trovano nell'ambito portuale per provvedere alle necessità determinate dall'incendio.

Art. 88.
(Uso della fiamma ossidrica)
L'impiego della fiamma ossidrica o di altri analoghi mezzi a bordo di navi e di galleggianti, anche in demolizione, è regolato dal comandante del porto che provvede a stabilire le norme tecniche per prevenire gli incendi. A tale fine il comandante del porto può avvalersi, a spese della nave o del galleggiante, dell'operai di tecnici.

Art. 89.
(Rimozione di materiali sommersi)
La rimozione dei materiali sommersi nei porti, rade o canali di cui all'articolo 72 del codice deve essere iniziata e ultimata nei termini fissati dal comandante del porto, ovvero, in mancanza, compiuta entro le quarantotto ore dall'avvenuta sommersione.
I termini predetti sono comunicati agli interessati nelle forme stabilite dall'articolo seguente.

Art. 90.
(Rimozione di navi e di aeromobili sommersi)
L'ordine di rimozione di una nave, di un galleggiante o di un aeromobile sommerso, previsto dall'articolo 73 del codice, è dato al proprietario per iscritto e notificato a mezzo di un agente delle capitanerie di porto. Il termine per l'esecuzione è fissato dall'autorità marittima mercantile, sentito, ove occorra, l'ufficio del genio civile.
Se non è noto il proprietario della nave o del galleggiante, l'ordine è comunicato mediante avviso affisso nell'ufficio del compartimento, fino ai termine per la esecuzione previsto nell'ordine stesso. Se non è noto il proprietario dell'aeromobile, analogo avviso è comunicato alla direzione aeronautica nella cui circoscrizione trovasi l'aeromobile da rimuovere.
Se si tratta di nave e di aeromobile stranieri, l'avviso è comunicato al console dello Stato, nei cui registri la nave o l'aeromobile è iscritto, ovvero, se non ne risulti la nazionalità, rispettivamente al ministero della marina mercantile e al ministero della difesa-aeronautica.
Quando, a norma del secondo e del quarto comma dell'articolo 73 del codice, l'autorità marittima mercantile procede d'ufficio alla rimozione, è sentito preventivamente, ove occorra, l'ufficio del genio civile. Nei casi d'urgenza, dell'inizio delle operazioni di rimozione è data notizia agli interessati nelle forme previste dai commi precedenti.

Art. 91.
(Rimozione da parte dei privati)
Nel caso di rimozione di navi, di galleggianti o di materiali sommersi da parte dei proprietari, gli oggetti rimossi rimangono in custodia dell'autorità marittima mercantile a garanzia dell'adempimento dell'obbligo della totale rimozione. I proprietari non possono ritirare le cose rimosse se non al termine delle operazioni, ovvero prestando idonea cauzione.
All'atto del ritiro i proprietari sono tenuti a pagare le spese di custodia. L'autorità che procede alla consegna ne redige processo verbale, facendo constare in maniera specifica l'avvenuta totale rimozione e il pagamento delle spese di custodia. Del processo verbale è rilasciata copia ai proprietari, su loro richiesta.
L'autorità marittima mercantile non procede alla consegna degli oggetti rimossi se il proprietario non dimostra di aver corrisposto gli eventuali diritti doganali.

Art. 92.
(Rimozione d'ufficio)
Nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 72 e dal secondo comma dell'articolo 73 del codice, quando alla rimozione di navi, di galleggianti, di aeroinobili o di materiali sommersi provvede d'ufficio l'autorità marittima mercantile, le cose da rimuovere passano in proprietà dello Stato.
Al termine delle operazioni viene compilato processo verbale contenente:
a) l'indicazione del luogo in cui si trovano gli oggetti rimossi; b) la descrizione degli oggetti medesimi;
c) il valore di ciascun oggetto o di ciascun gruppo di oggetti della stessa specie, accertato, secondo lo stato in cui si trovano, con l'intervento di un funzionario dell'amministrazione doganale, se questa sia interessata, e, quando occorra, con l'assistenza di un perito.
Il processo verbale è sottoscritto dal perito, se è intervenuto, dal funzionario dell'amministrazione doganale, se questa è interessata, e dall'autorità marittima mercantile che lo ha compilato.
Per la vendita degli oggetti rimossi l'autorità marittima mercantile procede nei casi d'urgenza a trattativa privata. La vendita viene fatta, constare con processo verbale, indicando il prezzo ricavato, le spese sostenute e, se del caso, la differenza a carico dei proprietari.
L'autorità marittima non procede alla consegna degli oggetti rimossi se l'acquirente non dimostra di aver corrisposto gli eventuali diritti doganali.
Quando si tratta di rimozione di nave di stazza lorda non superiore alle trecento tonnellate deve farsi specifica menzione del tonnellaggio.
Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 73 del codice, l'autorità che ha proceduto alla rimozione provvede alla custodia delle cose rimosse, dandone notizia ai proprietari nelle forme stabilite dall'articolo 90 del presente regolamento.

Art. 93.
(Informazioni in caso di sinistro)
Nel caso previsto dall'articolo 69 del codice l'autorità marittima mercantile deve immediatamente informare del sinistro il ministero della marina mercantile, la direzione marittima, l'autorità militare marittima competente per territorio, l'ufficio compartimentale dai quali dipende e, se il sinistro riguarda una nave nazionale, l'ufficio di iscrizione di questa.
L'autorità consolare deve informare il ministero della marina mercantile e l'ufficio di iscrizione della nave.
Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 69 del codice l'autorità comunale deve dare immediato avviso del sinistro e dei primi provvedimenti adottati all'autorità marittima mercantile più vicina.

Art. 94.
(Processo verbale di perdita della nave)
In caso di perdita della nave, dovunque avvenuta, l'autorità marittima mercantile o consolare redige processo verbale nel quale deve indicare:
a) il nome, il numero, l'ufficio d'iscrizione, la stazza della nave e il nome del proprietario;
b) il nome, l'ufficio d'iscrizione e il numero di matiricola del comandante della nave, il numero dei componenti dell'equipaggio e dei passeggeri;
c) la provenienza della nave;
d) le generalità e il domicilio delle persone perite con l'indicazione del numero di matricola e dell'ufficio di iscrizione per i componenti dell'equipaggio;
e) la qualità e la quantità del carico;
f) le cose salvate;
g) i documenti di bordo salvati e quelli perduti;
h) la società assicuratrice della nave e del carico;
i) la causa accertata o presunta del sinistro.
Il processo verbale è sottoscritto da quattro delle persone salvate o in mancanza, qualora sia possibile, da altre persone che abbiano assistito al fatto, e dall'autorità marittima che ha compilato il verbale.

Art. 95.
(Ritiro dei documenti di bordo)
Se la nave non è in condizione di riprendere la navigazione, l'autorità marittima mercantile o consolare ritira i documenti di bordo.

Art. 96.
Trasmissione del processo verbale e dei documenti di bordo)
Se il processo verbale della perdita non è compilato da un ufficio di compartimento, l'autorità marittima mercantile lo trasmette, con i documenti di bordo ritirati, al capo del compartimento.
Se la nave non è iscritta nel compartimento marittimo, il capo di questo trasmette copia del processo verbale di perdita, unitamente ai documenti di bordo, all'ufficio di iscrizione della nave.
L'autorità consolare trasmette il processo verbale e i documenti di bordo al ministero della marina mercantile.

Art. 97.
(Registro dei sinistri)
Presso gli uffici di compartimento è tenuto un registro conforme ai modello approvato dal ministro per la marina mercantile, nel quale sono annotati:
a) i sinistri occorsi alle navi nazionali ed estere nella circoscrizione del compartimento;
b) i sinistri occorsi fuori della circoscrizione del compartimento alle navi iscritte nei registri degli uffici del compartimento.
Presso gli uffici consolari è tenuto analogo registro nel quale sono annotati i sinistri occorsi alle navi nazionali nella circoscrizione del consolato e alle navi iscritte presso il consolato stesso.

CAPO II
Del pilotaggio

SEZIONE I
Dell'istituzione delle corporazioni e del reclutamento dei piloti

Art. 98.
(Categorie e ambito territoriale delle corporazioni).
Le corporazioni dei piloti, istituite a norma dell'art. 86 del codice, si distinguono in due categorie.
Il Ministro per la marina mercantile provvede alla loro classificazione ed al relativo aggiornamento, tenuto conto del movimento medio delle navi a propulsione meccanica e delle difficoltà del pilotaggio nel luogo dove presta servizio la corporazione.
Per comprovate esigenze di carattere funzionale la circoscrizione territoriale di una corporazione può essere estesa a più porti o approdi. Se in questi operano già altre corporazioni, l'estensione ha effetto dal momento della loro soppressione o fusione, a norma dell'art. 86 del codice.
Il provvedimento di ampliamento della circoscrizione territoriale di una corporazione a più porti o approdi è adottato dal Ministro per la marina mercantile, su proposta del direttore marittimo competente, sentite le associazioni sindacali interessate.
Nel caso di ampliamento della circoscrizione territoriale di una corporazione, di cui al comma precedente, il comandante del porto ove ha sede la corporazione esercita la vigilanza sulla sua organizzazione, amministrazione e contabilità, unitamente alla potestà disciplinare circa l'espletamento del servizio di pilotaggio nell'ambito della propria giurisdizione. Il comandante del porto, non sede della corporazione, ma al quale si estende l'esercizio del pilotaggio da parte della stessa, espleta i poteri di vigilanza e disciplinari unicamente in ordine all'effettiva prestazione del servizio di pilotaggio nella propria zona di giurisdizione.

Art. 99.
(Navi destinate al pilotaggio ed uso di altri mezzi).
Per la esplicazione del servizio di pilotaggio ogni corporazione deve essere provvista, ai sensi dell'art. 110, di navi determinate nel numero, nel tipo e nelle caratteristiche dai regolamenti locali di pilotaggio.
Le navi di cui al precedente comma sono condotte dai piloti effettivi delle corporazioni o da marittimi in possesso almeno del titolo professionale di conduttore per il traffico locale.
In caso di necessità e in via temporanea il comandante del porto può autorizzare la corporazione a prendere le navi predette od altro mezzo idoneo in locazione.

Art. 100.
(Segni distintivi delle navi)
Ferme le disposizioni degli articoli 141 e 142 del codice, ogni nave destinata al servizio di pilotaggio deve essere dipinta in nero con una fascia bianca di centimetri venti al di sotto dell'orlo superiore del bordo, distinta dall'indicazione, segnata in maniera visibile sui lati esterni della prora o della poppa e sul fumaiolo, della lettera "P" o della parola "Pilota" e deve tenere alzata, di giorno, la bandiera H del codice internazionale dei segnali che indica la presenza del pilota a bordo, e, di notte, i fanali prescritti dal regolamento per evitare gli abbordi in mare.

Art. 101.
(Poteri del comandante del porto)
I piloti, nell'esercizio della loro attività, sono sottoposti alla disciplina del comandante del porto e devono essere provvisti di un distintivo in conformità al modello stabilito dal Ministro della marina mercantile.
Essi devono avere la residenza nel luogo dove ha sede la corporazione; il comandante del porto può autorizzare la residenza in altro comune vicino, la cui distanza non sia comunque di ostacolo all'espletamento del servizio.
Il comandante del porto può servirsi gratuitamente dell'opera dei piloti per quanto concerne il servizio tecnico del porto. Tuttavia, quando si tratti di prestazioni di pilotaggio effettuato nell'interesse della nave, anche se disposte dal comandante del porto, è dovuto il compenso fissato dalle tariffe.
Il comandante del porto può, nell'interesse del servizio, autorizzare uno o più piloti scelti dall'assemblea della corporazione a partecipare in Italia e all'estero a corsi di studio, aggiornamento o qualificazione professionale. Il periodo di assenza per partecipare a detti corsi viene considerato servizio a tutti gli effetti. Le relative spese di partecipazione, se non sostenute da terzi, sono a carico della corporazione.

Art. 102.
(Concorso).
L'ammissione nella corporazione dei piloti avviene per titoli ed esami.
Può partecipare al concorso chi abbia i seguenti requisiti:
1) il titolo di capitano di lungo corso;
2) età non inferiore a ventotto e non superiore a trentacinque anni;
3) sei anni di navigazione in servizio di coperta su navi nazionali, di cui almeno tre anni come ufficiale di coperta su navi mercantili di stazza lorda non inferiore alle 1.500 tonnellate oppure come ufficiale di vascello su navi militari di dislocamento non inferiore alle 500 tonnellate.
Non è valida la navigazione eseguita su navi addette ai servizi portuali e locali.
Almeno un anno della navigazione richiesta deve essere effettuato come 1° ufficiale su navi mercantili di stazza lorda non inferiore alle 1.500 tonnellate oppure come ufficiale in seconda su navi militari di dislocamento non inferiore alle 500 tonnellate;
4) possesso di requisiti fisici e psichici necessari per l'espletamento del servizio di pilotaggio, da accertare a mezzo della commissione medica di cui al primo comma dell'art. 103.
Tali requisiti saranno stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della marina mercantile;
5) nessuna condanna per reati dai quali sia derivata la interdizione dai titoli o dalla professione marittima per oltre due anni salvo che si sia ottenuta la riabilitazione.
Nel caso che il concorso per l'ammissione in una corporazione di piloti sia andato deserto, il Ministro della marina mercantile potrà autorizzare il capo del compartimento a conferire l'incarico di pilotaggio, per tutti o parte dei posti vacanti, a marittimi che siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 5) del presente articolo.
I marittimi di cui al precedente comma, i quali abbiano prestato cinque anni di lodevole servizio, potranno essere nominati piloti effettivi con provvedimento del capo del compartimento, previa autorizzazione del Ministro della marina mercantile, sentita la corporazione.
Tale periodo si riduce a sei mesi nel caso di pilota effettivo proveniente da altre corporazioni.

Art. 103.
(Accertamento dell'idoneità fisica)
L'accertamento dei requisiti previsti nel n. 4 dell'art. 102 è effettuato da una commissione nominata dal capo del compartimento e composta:
1) dal dirigente dell'ufficio di sanità marittima competente per territorio o da un funzionario medico da lui delegato, presidente;
2) da un medico designato dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara;
3) da un medico designato dalla corporazione alla quale si riferisce il concorso.
Contro le risultanze dell'accertamento sanitario, è ammesso il ricorso alla commissione di secondo grado di cui all'art. 117, con le modalità ivi previste.

Art. 104.
(Bando di concorso).
Il concorso è bandito, sentita la corporazione e le associazioni sindacali interessate, dal capo del compartimento nella cui circoscrizione ha sede la corporazione stessa e nella quale si siano resi vacanti posti e sussista la necessità di coprirli, in tutto o in parte, per esigenze di servizio.
Su richiesta della corporazione e sentite le associazioni sindacali interessate, il concorso può essere bandito inoltre in previsione dell'esonero di piloti in data certa, da verificarsi comunque non oltre dodici mesi dalla data del bando, e i vincitori possono essere assunti anche prima che si siano resi vacanti i relativi posti.
La commissione esaminatrice, che è nominata dal direttore marittimo su proposta del capo del compartimento, è composta:
dal capo del compartimento marittimo, ovvero dal comandante in seconda nei compartimenti sedi di direzione marittima, presidente (in caso di impedimento, il presidente è prescelto tra gli altri ufficiali del compartimento);
dal capo o sottocapo pilota o da altro pilota appartenente alla corporazione alla quale si riferisce il concorso, oppure ad altra corporazione, qualora il concorso si riferisca ad una corporazione di nuova istituzione;
da un capo o sottocapo pilota o da altro pilota appartenente ad altra corporazione della stessa categoria di quella per la quale si svolge il concorso.
Per la prova pratica di lingua inglese, di cui all'articolo 106, la commissione è integrata da un professore abilitato all'insegnamento della lingua stessa nelle scuole di Stato.
Tutte le spese concernenti il concorso sono a carico della corporazione interessata.

Art. 105.
(Titoli).
Costituiscono titoli da valutarsi dalla commissione esaminatrice:
1) il periodo di comando su navi mercantili superiori a 10.000 t.s.l. oppure su navi militari, superiori a 1.500 t. di dislocamento;
2) il periodo di comando su navi mercantili superiori a 500 t.s.l. oppure su navi militari superiori a 300 t. di dislocamento;
3) il periodo di effettivo servizio prestato come pilota in altra corporazione ovvero nella stessa nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 116;
4) il periodo di navigazione come primo ufficiale di coperta su navi mercantili superiori alle 500 t.s.l. oppure come ufficiale in seconda su navi militari superiori alle 300 t. di dislocamento;
5) il periodo di navigazione in servizio di coperta su navi mercantili superiori alle 500 t.s.l. oppure su navi militari superiori alle 300 t. di dislocamento;
6) la media dei voti riportati nei due esami relativi al conseguimento dei titoli professionali di aspirante e di capitano di lungo corso.
Al titolo di cui al n. 1) sono assegnati punti 4 per anno.
Al titolo di cui al n. 2) sono assegnati punti 3 per anno.
Ai titoli di cui ai numeri 3) e 4) sono assegnati punti 2 per anno.
Al titolo di cui al n. 5) sono assegnati punti i per anno.
Al titolo di cui al n. 6) è assegnato il punteggio della media, espressa in decimi, dei voti riportati nei due esami ivi indicati.
Le frazioni di un anno sono conteggiate per quota - parte.
La navigazione da prendere in considerazione ai fini del punteggio da assegnare ai titoli di cui sopra è solo quella eseguita su navi nazionali.

Art. 106.
(Prove di esame).
I candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 102 sono sottoposti ad un esame orale su argomenti stabiliti dal Ministro della marina mercantile con proprio decreto e relativi all'attività ed alla normativa del servizio di pilotaggio delle navi nei porti nazionali.
I candidati sono sottoposti anche ad una prova orale diretta ad accertare la conoscenza pratico-professionale della lingua inglese.
Per l'esame di cui al primo comma ogni componente la commissione dispone di dieci voti.
Per la prova di cui al secondo comma la commissione esprime unicamente un giudizio di idoneità senza alcun voto.

Art. 107.
(Classifica dei candidati).
I concorrenti che abbiano conseguito nell'esame orale di cui al primo comma dell'articolo precedente una votazione media non inferiore a sei e che abbiano superato la prova di idoneità di cui al secondo comma dello stesso articolo, sono classificati con graduatoria in base ai quozienti ottenuti dividendo la somma dei punti assegnati, a norma dell'art. 105 e dell'art. 106, per l'età dei concorrenti diminuita di 18.
I risultati del concorso devono constare da processo verbale sottoscritto da tutti i membri della commissione.
Il direttore marittimo competente per territorio, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione nella corporazione dei piloti, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei.

Art. 108.
(Procedimento per la nomina a pilota effettivo).
I vincitori, entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati dal capo del compartimento aspiranti piloti e sono muniti di una licenza provvisoria.
I posti che si rendessero vacanti in seno alla corporazione, entro dodici mesi dalla data di approvazione della graduatoria, sono coperti, qualora ne sussista la necessità, dai concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria stessa.
Gli aspiranti assistono i piloti effettivi nell'esercizio della loro attività professionale e possono pilotare soltanto sotto la responsabilità di un pilota effettivo.
Trascorsi dodici mesi, gli aspiranti sono sottoposti ad una prova pratica di idoneità alla manovra e di conoscenza del porto, della rada o del canale dove devono prestare servizio e delle adiacenze per un raggio di venti miglia.
Per comprovate esigenze di servizio, il capo del compartimento può ridurre tale periodo a sei mesi previa approvazione del Ministro della marina mercantile.
La prova è sostenuta davanti ad una commissione composta:
dal capo del compartimento marittimo, ovvero dal comandante in seconda nei compartimenti sedi di direzione marittima, presidente (in caso di impedimento, il presidente è prescelto tra gli ufficiali del compartimento);
dal capo pilota;
da un capitano di lungo corso che abbia almeno dieci anni di comando designato congiuntamente dalle associazioni sindacali armatoriali a carattere nazionale.
Le modalità della prova sono stabilite dal capo del compartimento d'accordo con il capo pilota.
Dell'esito favorevole della prova il capo del compartimento dà comunicazione scritta all'aspirante.
Gli aspiranti che non sono ritenuti idonei sono definitivamente esonerati con provvedimento del capo del compartimento.
L'aspirante nominato pilota effettivo è iscritto nel registro dei piloti e munito di una licenza definitiva conforme al modello stabilito dal Ministro della marina mercantile.
Il pilota, per tutto il tempo in cui esercita l'attività di pilotaggio, conserva l'iscrizione nelle matricole della gente di mare.

Art. 108-bis
(Mobilità dei piloti).
1. I piloti effettivi appartenenti alle corporazioni che presentino esubero rispetto alle esigenze di traffico, possono essere assoggettati a mobilità, previa autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per coprire vacanze verificatesi in altre corporazioni.
2. All'individuazione del pilota, nell'ambito delle corporazioni in esubero, da assoggettare a mobilità si procede in base alla domanda presentata dagli interessati e, nel caso di assenza o di pluralità di domande, sulla base delle condizioni di famiglia e della minore anzianità di servizio.

Art. 109.
(Nomina di effettivi nella istituzione della corporazione).
I marittimi regolarmente autorizzati a norma dell'art. 96 del codice, i quali si trovino in servizio in una determinata località, all'atto in cui venga in questa istituita una corporazione di piloti possono essere nominati piloti effettivi con provvedimento del capo del compartimento, previa autorizzazione del Ministro della marina mercantile, purchè siano in possesso dei requisiti indicati, per la categoria alla quale la corporazione appartiene, nei numeri 1), 3), 4) e 5) dell'art. 102.

Art. 110.
(Cauzione e comproprietà dei piloti effettivi).
I piloti effettivi devono provvedere la corporazione delle navi previste dall'art. 99 e degli altri beni eventualmente indicati dai regolamenti locali di pilotaggio e devono prestare, anche in titoli di Stato, la cauzione prevista dai regolamenti stessi.
L'aspirante pilota nominato effettivo, oltre al versamento della cauzione, è tenuto a partecipare alla proprietà delle navi e degli altri beni destinati al servizio della corporazione e deve versare, a tal fine, una somma equivalente al valore, al momento della nomina, di una quota di comproprietà dei beni predetti, determinata in base al numero dei piloti effettivi.
Il valore della quota, al momento della nomina ad effettivo dell'aspirante pilota, è accertato, in caso di disaccordo, mediante perizia da eseguire a spese della corporazione.
Per gli atti di disposizione relativi ai beni di comproprietà dei piloti effettivi, oltre al consenso di tutti i comproprietari, è necessaria l'autorizzazione del capo del compartimento.

Art. 111.
(Sospensione e decadenza della nomina).
La nomina dell'aspirante pilota a effettivo è sospesa fino alla prestazione della cauzione.
Egli decade dal diritto alla nomina se non adempie all'onere predetto entro un mese dalla comunicazione prevista dal settimo comma dell'art. 108 ed è definitivamente esonerato dal servizio con provvedimento del capo del compartimento.
L'aspirante pilota nominato effettivo dovrà altresì provvedere al pagamento del valore della quota di comproprietà, entro un periodo di tempo non superiore ai due anni.
Fino a che il pilota non avrà provveduto al pagamento della sua quota di comproprietà non avrà diritto al corrispettivo per il godimento dei mezzi nautici di cui all'art. 120.
Se non provvede a tale pagamento nel tempo stabilito è cancellato dal registro con provvedimento del capo del compartimento.

Art. 112.
(Armamento delle navi addette al servizio di pilotaggio).
Le navi di comproprietà dei piloti effettivi sono armate dalla corporazione. Alle spese di armamento, di manutenzione e di riparazione ed alle spese di gestione si provvede con la detrazione delle somme occorrenti dai proventi di pilotaggio prima che si proceda alla ripartizione prevista dall'art. 120.
La sostituzione del motore è a carico dei soli piloti effettivi.

SEZIONE II
Dell'ordinamento della corporazione

Art. 113.
(Nomina del capo pilota e dei sottocapi).
In ogni corporazione il capo del compartimento nomina il capo pilota e, per le corporazioni con un organico superiore a 10 piloti, un sottocapo pilota e, per quelle con un organico superiore a 20 piloti, 2 sottocapi piloti.
Le nomine di cui al precedente comma avvengono mediante scelta tra i membri di una terna designata dall'assemblea dei piloti e tenuto conto della competenza tecnica, della capacità direttiva, dei maggiori titoli previsti dall'art. 105, nonché del servizio prestato nella corporazione in qualità di pilota effettivo.
I membri della predetta terna sono prescelti dalla assemblea dei piloti tra i piloti effettivi che hanno almeno cinque o due anni di anzianità rispettivamente per la nomina a capo o sottocapo pilota.
Il Ministro della marina mercantile può autorizzare, per comprovate esigenze di servizio, la deroga al requisito dell'anzianità.
Se l'organico della corporazione non consente l'indicazione della suddetta terna ovvero l'assemblea dei piloti non è in grado di esprimerla, il capo del compartimento procede alla nomina del capo o sottocapo pilota esclusivamente sulla base dei criteri e dei requisiti indicati rispettivamente al secondo e terzo comma.
Il capo e i sottocapi piloti durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
I capi e i sottocapi piloti già nominati all'atto della entrata in vigore delle presenti disposizioni restano in carica sino al momento della loro cancellazione dal registro dei piloti, salvo quanto previsto dalle norme di cui agli articoli 115, 116 e 118.

Art. 114.
(Attribuzioni del capo pilota).
Il capo pilota regola il servizio di pilotaggio e stabilisce il turno dei piloti secondo le istruzioni dell'autorità marittima.
Egli deve mantenere integre le sue qualità tecniche tenendosi in esercizio. In caso di necessità deve partecipare al servizio e qualora una prestazione di pilotaggio presenti particolari difficoltà è tenuto a pilotare personalmente la nave.
Il capo pilota mantiene l'ordine e la disciplina tra i piloti.
Unitamente a due piloti designati ogni anno dalla assemblea dei piloti il capo pilota cura l'amministrazione della corporazione. I piloti designati sono solidalmente responsabili col capo pilota.
Il capo pilota è coadiuvato dai sottocapi e può essere sostituito, in caso di bisogno, dal sottocapo più anziano di età e, in mancanza, da un pilota scelto dal comandante del porto.

Art. 115.
(Revoca dell'incarico di capo o sottocapo e cancellazione del pilota per fatto penale)
In caso di gravi mancanze o di comprovata incapacità, il capo o i sottocapi piloti possono essere revocati dall'incarico con provvedimento del Ministro della marina mercantile, salva l'applicazione delle altre pene disciplinari previste dall'art. 1254 del codice.
Il pilota condannato con sentenza passata in giudicato per alcuno dei reati che a norma del regolamento impediscono l'iscrizione nelle matricole della gente di mare o nel registro dei piloti viene cancellato dal registro dei piloti con la procedura di cui all'art. 1263 del codice.

Art. 116.
(Nomina e poteri del commissario straordinario e assunzione provvisoria di marittimi per lo esercizio del pilotaggio).
Il Ministro della marina mercantile, in caso di gravi irregolarità nel funzionamento della corporazione, può nominare, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi prorogabile in caso di imprescindibili esigenze a un anno, un commissario straordinario, fissando nel provvedimento di nomina l'indennità che deve essere corrisposta al commissario. Tale indennità è prelevata dai proventi di pilotaggio.
La nomina del commissario importa revoca dall'incarico del capo e dei sottocapi piloti.
In caso di necessità il comandante del porto ove ha sede la corporazione, può autorizzare il capo pilota o il commissario straordinario ad assumere in servizio provvisorio marittimi idonei al pilotaggio, con preferenza per coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 105.

Art. 117.
(Infermità del pilota)
Qualora un pilota si assenti dal servizio per infermità, il comandante del porto provvede agli opportuni accertamenti a mezzo del medico di porto.
In caso di persistenza, dell'infermità, il comandante del porto provvede all'accertamento periodico dell'infermità nel modo indicato dal comma precedente e, qualora lo ritenga opportuno, promuove un accertamento da parte di una commissione costituita a norma dell'articolo 103.
Se l'infermità duri oltre un anno, il capo del compartimento, previ ulteriori accertamenti a mezzo della commissione di cui al comma precedente, dispone la cancellazione del pilota dal registro.
Contro le risultanze dell'accertamento sanitario, a seguito del quale il pilota viene cancellato dal registro, è dato ricorso alla commissione indica di secondo grado per l'accertamento dell'idoneità fisica dei marittimi istituita presso l'amministrazione centrale della marina mercantile, entro trenta giorni da quello della comunicazione scritta del risultato della visita.
Le spese per gli accertamenti sanitari sono a carico della corporazione.

Art. 118.
(Licenziamento del pilota).
1. Il pilota che abbia compiuto il sessantesimo anno d'età o che, a seguito degli accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 103, non sia più in possesso dei requisiti fisici e psichici per lo svolgimento del servizio, è cancellato dal registro dal capo del compartimento.
2. Il pilota può rimanere in servizio oltre il sessantesimo anno e, comunque, non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno d'età, previa dichiarazione da presentarsi al capo del compartimento nel periodo compreso fra centottanta e novanta giorni precedenti il compimento del sessantesimo anno d'età. La dichiarazione, la quale indica il periodo di permanenza in servizio non inferiore a dodici mesi, è rinnovabile e può essere revocata con un preavviso di almeno tre mesi.
3. Il pilota che resta in servizio dopo il compimento del sessantesimo anno di età è assoggettato, con cadenza annuale, alla visita di cui all'articolo 103.

Art. 119.
(Rimborso della quota e restituzione della cauzione)
Il pilota effettivo cancellato per qualsiasi motivo dal registro ha diritto alla restituzione della somma versata per cauzione ed al rimborso del valore, al momento della cancellazione, della sua quota di proprietà sui beni destinati al servizio della corporazione.
Il valore della quota, al momento della cancellazione, è accertato, in caso di disaccordo, mediante perizia da eseguirsi a spese della corporazione.

Art. 120.
(Ripartizione dei compensi).
L'ammontare complessivo dei compensi riscossi, compresi quelli di cui all'articolo 133, è mensilmente ripartito tra i piloti secondo la quota di partecipazione fissata per ciascuno di essi dall'articolo 121, con esclusione dei piloti assenti per cause diverse dall'infermità, dalla licenza per ferie, dallo svolgimento di incarichi presso l'associazione di categoria e dalla partecipazione ai corsi di cui all'articolo 101, quarto comma.
Prima di procedere alla ripartizione, dai compensi di cui al primo comma sono detratte le spese previste dal presente capo, nonché le altre necessarie al buon funzionamento della corporazione, gli oneri sociali e gli accantonamenti, ivi inclusi quelli per il pagamento del trattamento di fine servizio di cui all'articolo 121-bis. La ripartizione è effettuata mensilmente, in via provvisoria ed entro la fine del mese di dicembre, in via definitiva.
Qualora la proprietà dei mezzi nautici appartenga in tutto o in parte ai piloti la corporazione, nella ripartizione dei proventi, stabilisce, previa approvazione del Ministro della marina mercantile, una percentuale a titolo di corrispettivo per il godimento dei mezzi stessi.
Entro sessanta giorni dalla fine di ciascun esercizio finanziario la corporazione è tenuta a presentare al comandante del porto il rendiconto annuale della contabilità e ripartizione dei proventi. Il comandante del porto, qualora ne ravvisi la necessità, potrà procedere agli opportuni controlli, avvalendosi eventualmente dell'opera di un esperto il cui compenso sarà a carico della corporazione stessa.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Art. 121.
(Quote dei piloti in servizio).
1. I piloti effettivi partecipano alla ripartizione dei proventi in ragione di settanta quote i piloti in servizio fino a dodici mesi, ottantacinque quote i piloti in servizio da dodici mesi e fino a ventiquattro mesi, cento quote i piloti in servizio oltre i ventiquattro mesi. Il capo ed i sottocapi piloti partecipano alla ripartizione dei proventi in ragione rispettivamente di venticinque quote e di dodici quote e mezza, in aggiunta a quanto previsto dalla predetta ripartizione. Gli aspiranti piloti partecipano alla ripartizione dei proventi in ragione di trentacinque quote.
2. Ai fini del computo dei mesi di servizio, il termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di nomina per gli aspiranti piloti, e di iscrizione nel registro per i piloti effettivi.
3. I piloti infermi partecipano:
a) nei primi due mesi, in ragione del medesimo numero di quote cui hanno diritto ai sensi del comma 1, ad eccezione del capo e del sottocapo pilota, i quali hanno diritto ad un massimo di cento quote;
b) per il successivo mese, in ragione di venticinque quote per gli aspiranti piloti, di cinquanta quote per i piloti in servizio fino a dodici mesi, di sessanta quote per i piloti in servizio da oltre dodici mesi e fino a ventiquattro mesi e di settanta quote per i piloti in servizio oltre ventiquattro mesi, fermo restando il diritto del capo e del sottocapo pilota ad un massimo di settanta quote;
c) per i mesi successivi al terzo e fino al sesto compreso, in ragione di venti quote per gli aspiranti piloti, di quaranta quote per i piloti in servizio fino a dodici mesi, di cinquanta quote per i piloti in servizio da oltre dodici mesi e fino a ventiquattro mesi e di sessanta quote per i piloti in servizio da oltre ventiquattro mesi, fermo restando il diritto del capo e del sottocapo pilota ad un massimo di sessanta quote;
d) per i mesi successivi al sesto e fino alla data di cancellazione dal registro dei piloti, in ragione di dieci quote per gli aspiranti piloti, di venti quote per i piloti in servizio fino a di dodici mesi, venticinque quote per i piloti in servizio da oltre dodici mesi e fino a ventiquattro mesi e trenta quote per i piloti in servizio da oltre ventiquattro mesi, fermo restando il diritto del capo e del sottocapo pilota ad un massimo di trenta quote.
4. Se, nell'arco di dodici mesi consecutivi, il pilota si assenta dal servizio per infermità più di una volta, il calcolo del periodo di assenza del pilota ai fini dell'applicazione delle riduzioni sulle quote è effettuato sulla durata complessiva dell'assenza per infermità nei predetti dodici mesi.
5. I marittimi assunti in via provvisoria ai sensi dell'articolo 116, comma 3, se concorrono con i piloti effettivi alla ripartizione, percepiscono metà della quota spettante a questi, altrimenti l'intera quota.
6. Le quote del pilota che, per qualsiasi ragione, non partecipi alla ripartizione a norma dell'articolo 120, comma primo, sono ripartite fra i piloti che hanno effettivamente prestato servizio.

Art. 121-bis
(Trattamento di fine servizio).
1. Ai piloti effettivi con un'anzianità di servizio inferiore a cinque anni completi, comprendendosi in tale periodo anche il servizio prestato in qualità di provvisorio, ed ai piloti effettivi che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 122, comma 7, è dovuto il trattamento di fine servizio da remunerarsi all'interno della tariffa del servizio di pilotaggio.
2. Il trattamento di fine servizio è calcolato applicando un divisore pari a 13,5 sull'ammontare complessivo lordo percepito dal pilota in ciascun anno solare, al netto del corrispettivo per il godimento dei mezzi nautici, rivalutato annualmente secondo le modalità previste dall'articolo 2120 del codice civile.
3. Gli importi del trattamento di fine servizio maturati sono corrisposti dalla corporazione al pilota al momento della cancellazione dal registro.
4. Agli accantonamenti operati ai sensi del presente articolo, nonché alle somme successivamente erogate a favore dei piloti aventi diritto, si applica la disciplina fiscale prevista per gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto nonché per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile ed indennità equipollenti.

Art. 121-bis
(Trattamento di fine servizio).
1. Ai piloti effettivi con un'anzianità di servizio inferiore a cinque anni completi, comprendendosi in tale periodo anche il servizio prestato in qualità di provvisorio, ed ai piloti effettivi che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 122, comma 7, è dovuto il trattamento di fine servizio da remunerarsi all'interno della tariffa del servizio di pilotaggio.
2. Il trattamento di fine servizio è calcolato applicando un divisore pari a 13,5 sull'ammontare complessivo lordo percepito dal pilota in ciascun anno solare, al netto del corrispettivo per il godimento dei mezzi nautici, rivalutato annualmente secondo le modalità previste dall'articolo 2120 del codice civile.
3. Gli importi del trattamento di fine servizio maturati sono corrisposti dalla corporazione al pilota al momento della cancellazione dal registro.
4. Agli accantonamenti operati ai sensi del presente articolo, nonché alle somme successivamente erogate a favore dei piloti aventi diritto, si applica la disciplina fiscale prevista per gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto nonché per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile ed indennità equipollenti.

Art. 122.
(Quote spettanti ai piloti cancellati dal registro).
1. I piloti effettivi con un'anzianità di servizio superiore a cinque anni completi, dal momento della loro cancellazione dal registro partecipano alla ripartizione dei proventi della corporazione dei piloti in ragione di:
a) due quote per ogni anno di servizio prestato, anche in qualità di provvisorio, per i primi dieci anni dalla cancellazione;
b) una quota ed otto decimi a partire dall'undicesimo anno dalla cancellazione, con un massimo, in ogni caso, di cinquanta quote.
2. Le frazioni di anno superiori a sei mesi sono computate come anno intero, quando sono superati i cinque anni completi.
3. Nel computo dei cinque anni si tiene conto dell'eventuale iscrizione dei piloti in più registri. Il pilota cancellato dal registro per ammissione in altra corporazione non partecipa alla ripartizione dei proventi della corporazione di provenienza, se ha maturato cinquanta quote nella corporazione di appartenenza al momento della cancellazione dal registro piloti. L'eventuale partecipazione alla ripartizione della corporazione di provenienza è comunque integrativa di quella della corporazione di appartenenza, con il massimo complessivo di cinquanta quote.
4. In caso di invalidità assoluta e permanente di un pilota iscritto nel registro da più di cinque anni completi, verificatasi per causa di servizio ed accertata con le modalità di cui all'articolo 103, questi partecipa alla ripartizione in ragione di tante quote quante ne avrebbe maturate all'atto del raggiungimento dell'età per il collocamento a riposo, con un massimo di cinquanta quote.
5. In caso di dimissioni, il diritto alla corresponsione delle quote decorre dal compimento del sessantesimo anno d'età.
6. I piloti pensionati continuano a beneficiare del regime di partecipazione alla ripartizione dei proventi della corporazione in ragione di due quote e mezza per ogni anno di servizio prestato, anche in qualità di provvisorio, con un massimo, in ogni caso, di cinquanta quote.
7. I piloti effettivi con anzianità di servizio inferiore a dieci anni completi possono rinunciare all'applicazione, nei loro confronti, del regime di partecipazione ai proventi della corporazione previsto dal presente articolo ed optare per il trattamento di fine servizio di cui all'articolo 121-bis. Tale opzione è irrevocabile ed è esercitata con comunicazione scritta alla corporazione di appartenenza. In questo caso i piloti partecipano anche alla ripartizione dei compensi in ragione delle quote maturate alla data di esercizio dell'opzione.

Art. 123.
(Partecipazione delle vedove e degli orfani).
La vedova del pilota partecipa alla ripartizione in ragione di cinquanta, cinquantacinque o sessanta centesimi delle quote che sarebbero spettate al pilota se fosse stato cancellato al momento della morte, oppure di quelle dovute al pilota pensionato, secondo che non abbia figli a carico, ovvero ne abbia uno solo, ovvero ne abbia due o più.
La vedova del pilota non ha diritto alla partecipazione se il matrimonio fu contratto non più di due anni prima della morte, sempre che nel biennio non sia stata concepita prole, o se al momento della morte si trovava legalmente separata o divorziata per causa a lei addebitabile. Essa cessa dal diritto alla partecipazione se passa a nuove nozze.
Gli orfani minorenni del pilota partecipano in ragione di cinquanta, cinquantacinque o sessanta centesimi delle quote che sarebbero spettate al pilota se fosse stato cancellato al momento della morte, secondo che siano uno solo o due ovvero tre o più.
Alla stessa partecipazione hanno diritto gli orfani maggiorenni nel caso di inabilità assoluta al lavoro. Gli orfani minorenni perdono il diritto alla partecipazione se contraggono matrimonio.
La vedova e gli orfani, qualora la morte del pilota sia avvenuta per infortunio sul lavoro, partecipano in ragione di cinquanta, cinquantacinque o sessanta centesimi delle quote che sarebbero spettate al pilota se al momento della morte fosse stato esonerato per causa di servizio, secondo le modalità stabilite al primo e terzo comma.
Se il pilota non lascia vedova o figli con diritto a pensione, ma il padre di oltre 65 anni di età o assolutamente inabile al lavoro e risulta che il pilota era l'unico o il principale e necessario sostegno del padre, a quest'ultimo è corrisposta la stessa quota che sarebbe spettata alla vedova.
Tale quota spetta anche alla madre di oltre cinquanta anni di età o assolutamente inabile al lavoro quando essa sia vedova o separata o divorziata per causa a lei non addebitabile e risulti che il pilota era l'unico o il principale e necessario sostegno della madre.

Art. 124.
(Assegni a carico dei marittimi autorizzati).
Qualora venga soppressa una corporazione di piloti sulla quale gravino assegni a favore di piloti cancellati, delle loro vedove e figli, o dei genitori, i marittimi autorizzati a norma dell'art. 96 del codice, sono tenuti, sotto la vigilanza del comandante del porto, alla corresponsione di tali assegni, sulla base dei compensi di pilotaggio riscossi.

SEZIONE III
Dell'esercizio del pilotaggio

Art. 125.
(Servizio di trasporto, di rimorchio e di ormeggio)
I piloti non possono, senza espressa autorizzazione del comandante del porto, effettuare trasporti di cose o di persone ovvero compiere operazioni di ormeggio e di rimorchio.
Tuttavia, mancando il battello degli ormeggiatori, i piloti possono prestare la loro opera per l'ormeggio della nave, quando ne siano richiesti dal comandante della medesima. In questo caso, è dovuto il compenso previsto per gli ormeggiatori.

Art. 126.
(Segnali della nave da pilotare).
La nave che intende chiamare il pilota deve fare uno dei segnali seguenti:
1) di giorno:
a) alzare al trinchetto la bandiera nazionale in campo bianco;
b) fare il segnale G del codice internazionale, con il quale si chiede il pilota.
2) di notte:
a) fare il segnale G del codice internazionale;
b) bruciare la luce pirotecnica comunemente chiamata "fontana bianca" ogni quindici minuti;
c) mostrare, appena al disopra del bordo, una luce brillante bianca per diversi periodi di un minuto circa, a breve intervallo fra un periodo e l'altro.
È consentito, sia nelle ore diurne che notturne, chiamare il pilota tramite contatto radiotelefonico.

Art. 127.
(Segnale della nave del pilota)
La nave del pilota che si dirige verso la nave da pilotare deve tenere alzata, se di giorno, la bandiera H del codice internazionale dei segnali di cui al precedente art. 100 e mostrare, se di notte, a intervalli non superiori a quindici secondi, un fanale a lampi.

Art. 128.
(Obblighi del pilota a bordo)
Il pilota, giunto a bordo della nave, deve esibire al comandante la tessera personale di riconoscimento, con forme ad apposito modello approvato dal comandante del porlo, e presentargli, se richiesto, il regolamento locale di pilotaggio.

Art. 129.
(Impossibilità di salire a bordo)
Il pilota, qualora per le condizioni meteorologiche non possa salire a bordo, deve tenere la propria nave di prora alla nave da pilotare e deve dare al comandante le indicazioni sulla rotta da seguire.

Art. 130.
(Compenso in caso di mancata prestazione).
Sempre che il pilota si sia diretto verso la nave che ha richiesto il pilotaggio, è dovuto un compenso anche se la nave non si sia avvalsa dell'opera del pilota per fatto non imputabile a questo.
Le tariffe di pilotaggio debbono determinare la misura del compenso spettante che dovrà essere uguale all'importo di una normale prestazione nel caso di mancato arrivo o entrata della nave e variare, a seconda della particolare situazione corografica, da metà importo all'intero importo di una normale prestazione nel caso di mancata partenza o movimento.

Art. 131.
(Pilotaggio oltre i limiti)
Il pilota è tenuto a eseguire l'ordine del comandante del porto di recarsi incontro a una nave, fuori dei limiti previsti dal regolamento locale, qualora la nave stessa ne abbia fatto richiesta.

Art. 132.
(Trasmissione di comunicazioni)
Le tariffe di pilotaggio, di cui all'articolo 91 del codice, debbono determinare, oltre la misura del compenso dovuto al pilota per le normali prestazioni, anche quella del compenso spettante nei seguenti casi:
a) quando il pilota sia tenuto ad eseguire l'ordine del comandante del porto di recarsi fuori dai limiti previsti dal regolamento locale, qualora la nave stessa ne abbia fatta richiesta;
b) quando il pilota sia stato chiamato solamente per trasmettere comunicazioni a terra da parte di una nave o abbia, previa autorizzazione del comandante del porto, trasmesso comunicazioni da terra ad una nave.

Art. 133.
(Compensi particolari).
Le tariffe di pilotaggio debbono determinare altresì la misura del compenso nei seguenti casi:
a) quando il pilota debba rimanere a bordo della nave pilotata, per circostanze a lui non imputabili, per un periodo di tempo superiore a quello occorrente per la normale prestazione, la cui durata sarà indicata nelle tariffe stesse;
b) quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quelle comprese nella circoscrizione territoriale della corporazione, per il periodo di tempo occorrente.
Nel caso di cui alla lettera a), qualora la permanenza a bordo si protragga per oltre sei ore, al pilota spetta inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto e alloggio riservato agli ufficiali. Gli spetta altresì il trattamento previsto dal comma successivo qualora debba sbarcare in altro porto.
Nel caso di cui alla lettera b) al pilota è dovuto anche il rimborso delle spese di viaggio per rientrare in sede.

Art. 134.
(Aumento del compenso).
Le tariffe di pilotaggio debbono prevedere anche la misura dell'aumento percentuale, da applicare sul compenso determinato in base alle tariffe stesse, nei casi previsti da leggi e accordi sindacali.

Art. 135.
(Riscossione dei proventi di pilotaggio)
Il compenso dovuto per ogni prestazione di pilotaggio viene determinato da un ordine di introito firmato dal capo pilota e vistato dal comandante del porto.
Il pagamento del compenso non può effettuarsi se non dietro esibizione dell'ordine.

Art. 136.
(Certificato e registro dei piloti autorizzati)
I marittimi autorizzati a norma dell'articolo 96 del codice sono muniti dal capo del compartimento di un certificato conforme al modello stabilito dal ministro per la marina mercantile. Essi sono inoltre iscritti in apposito registro.

Art. 137.
(Compenso dei marittimi autorizzati)
Il compenso per i marittimi autorizzati è stabilito con tariffe determinate dal direttore marittimo. Per la riscossione di questi compensi si applica l'articolo 135 e l'ordine di introito è redatto dal pilota.

CAPO III
Del rimorchio

Art. 138.
(Atto di concessione)
L'atto di concessione relativo al servizio di rimorchio deve indicare il numero e le caratteristiche dei mezzi tecnici da adibire al servizio, i limiti entro i quali ciascun rimorchiatore può esercitare il servizio e il massimo tonnellaggio delle navi da rimorchiare, nonché le altre condizioni del servizio.

Art. 139.
(Canone)
Il concessionario è tenuto a corrispondere un canone annuo, nella misura stabilita dal capo del compartimento nell'atto di concessione.
Il canone può essere ridotto o escluso totalmente quando il concessionario assume l'obbligo di apprestare particolari mezzi tecnici e di compiere particolari prestazioni, ritenuti utili dal capo del compartimento per la sicurezza e il servizio del porto.

CAPO IV
Della disciplina del lavoro nei porti

SEZIONE I
Dell'autorità preposta alla disciplina del lavoro nei porti


Artt. 140 - 147
Abrogati dalla l. 28 gennaio 1994, n. 84


SEZIONE II
Dei lavoratori portuali

Artt. 148 - 160
Abrogati dalla l. 28 gennaio 1994, n. 84

SEZIONE III
Delle compagnie e dei gruppi portuali

Artt. 161 - 195
Abrogati dalla l. 28 gennaio 1994, n. 84


SEZIONE IV
Delle imprese per operazioni portuali

Artt. 196 - 201
Abrogati dalla l. 28 gennaio 1994, n. 84


SEZIONE V
Delle norme e delle tariffe di lavoro

Artt. 202 - 203
Abrogati dalla l. 28 gennaio 1994, n. 84


CAPO V
Dei palombari in servizio locale

Art. 204.
(Attività dei palombari)
I palombari in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto presso il cui ufficio sono iscritti e nelle adiacenze e possono esercitare temporaneamente anche in altri porti, previa autorizzazione dell'autorità marittima del porto di iscrizione.
Le imbarcazioni usate dai palombari debbono essere munite di pompe d'aula e di compressori. Le imbarcazioni e le pompe debbono possedere un certificato di idoneità, rilasciato dal Registro italiano navale.
Le altre apparecchiature tecniche debbono essere giudicate idonee dal comandante del porto.

Art. 205.
(Registro dei palombari)
Il registro dei palombari è tenuto dal comandante del porto.
Per ottenere l'iscrizione nel registro sono necessari i seguenti requisiti:
1) età non inferiore a 18 e non superiore a 40 anni;
2) cittadinanza italiana;
3) costituzione fisica particolarmente robusta ed esente da tendenze alla pletora ed alle congestioni, accertata dal medico di porto o, in sua assenza, da un medico designato dal capo di compartimento;
4) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
5) buona condotta morale e civile;
6) avere effettuato un anno di navigazione in servizio di coperta, o aver prestato, per lo stesso periodo, servizio nella marina militare in qualità di palombaro.
La persistenza dei requisiti fisici di cui al n. 3 è condizione per l'esercizio della professione ed è soggetta a controllo triennale da parte dei medico di porto.
Contro le risultanze delle visite sanitarie di cui al comma secondo, n. 3 e al comma terzo e ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita, ad una commissione istituita presso l'ufficio di porto e composta:
1) da un medico designato dal capo del compartimento, presidente;
2) da un medico designato dal medico provinciale competente per territorio;
3) da un medico designato dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale.
Le designazioni di cui al precedente comma non possono cadere sul sanitario che ha emesso il giudizio impugnato.

Art. 206.
(Libretto di ricognizione)
Il libretto di ricognizione, conforme al modello approvato dal ministro per la marina, mercantile, è rilasciato al palombaro in servizio locale dal comandante del porto all'atto della iscrizione nel registro previsto dall'articolo precedente.
Per le indicazioni che tale libretto deve contenere e per la sua tenuta si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 155.

Art. 207.
(Cancellazione dal registro)
Alla cancellazione dal registro si procede:
1) per morte;
2) per permanente inabilità al servizio;
3) per avere il palombaro raggiunto l'età prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia;
4) a domanda;
5) per la perdita di uno dei requisiti di cui ai numeri 2, 3 e 5 dell'art. 205.
L'inabilità di cui al n. 2 del precedente comma è accertata nei modi previsti dai commi terzo e seguenti dell'articolo 156 del presente regolamento.

CAPO VI
Degli ormeggiatori

Art. 208.
(Registro degli ormeggiatori)
Il registro degli ormeggiatori è tenuto dal comandante del porto.
Per ottenere l'iscrizione nel registro degli ormeggiatori sono necessari i seguenti requisiti:
1) età non inferiore ai 18 e non superiore ai 45 anni;
2) cittadinanza italiana;
3) sana e robusta costituzione fisica, accertata dal medico di porto, o, in sua assenza, da un medico designato dai capo del compartimento;
4) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia avvenuta la riabilitazione;
5) buona condotta morale e civile;
6) residenza nel comune nel cui territorio è il porto o l'approdo nel quale l'interessato intende svolgere la sua attività o in un comune vicino;
7) avere effettuato due anni di navigazione in servizio di coperta.
Contro le risultanze della visita, sanitaria di cui al n. 3, del precedente comma è ammesso ricorso nei modi previsti dai comuni secondo e terzo dell'articolo 152 di questo regolamento.
Il comandante del porto può limitare il numero degli ormeggiatori in relazione alle esigenze del traffico.

Art. 209.
(Disciplina del servizio di ormeggio)
Il comandante del porto disciplina il servizio degli ormeggiatori in modo da assicurare la regolarità del servizio stesso secondo le esigenze del porto.
Nei porti ove se ne ravvisi l'opportunità, il capo del compartimento può costituire gli ormeggiatori in gruppo.

Art. 210.
(Mezzi nautici degli ormeggiatori)
Il comandante del porto determina il numero e le caratteristiche delle imbarcazioni di cui devono essere provvisti gli ormeggiatori.
Le imbarcazioni degli ormeggiatori devono portare scritta sulla prua e sulla poppa la parola "ormeggiatore" e tenere alzato un pennello bianco con eguale scritta in rosso.

Art. 211.
(Prestazioni degli ormeggiatori)
Gli ormeggiatori non possono pilotare le navi. Essi devono prestare la loro opera, per le navi in arrivo, soltanto quando la nave sia stata condotta al punto di ormeggio; per le navi in partenza la prestazione degli ormeggiatori cessa al momento in cui la nave ha salpato le ancore e ha messo in moto.

Art. 212.
(Tariffe)
Le tariffe e le altre norme per le operazioni di ormeggio e di disormeggio sono, per ciascun porto, stabilite dal capo del compartimento.

Art. 213.
(Libretto di ricognizione)
Il libretto di ricognizione, conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, è rilasciato all'ormeggiatore dal comandante del porto all'atto dell'iscrizione nel registro previsto dall'articolo 208.
Per le indicazioni che tale libretto deve contenere e per la sua tenuta si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 155.

Art. 214.
(Cancellazione dal registro)
Alla cancellazione dal registro si procede:
1) per morte;
2) per permanente inabilità al servizio;
3) per avere l'ormeggiatore raggiunto l'età prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia;
4) a domanda;
5) per la perdita di uno del requisiti di cui ai nn. 2, 5 e 6 dell'articolo 208.
L'invalidità di cui al n. 2 del precedente comma è accertata nei modi previsti dai commi terzo e seguenti dell'articolo 156 del presente regolamento.

CAPO VII
Dei barcaioli

Art. 215.
(Attività dei barcaioli)
I barcaioli sono addetti alla condotta dei mezzi nautici adibiti ai servizi attinenti al traffico nell'ambito del porto presso il cui ufficio essi sono iscritti.
Il comandante del porto disciplina il servizio dei barcaioli in modo da assicurare la regolarità del servizio stesso secondo le esigenze del porto. Il comandante del porto determina, in particolare, le tariffe per le operazioni svolte dai barcaioli.
Nei porti ove se ne ravvisi l'opportunità, il capo del compartimento può costituire i barcaioli in gruppo.

Art. 216.
(Registro dei barcaioli)
Il registro dei barcaioli è tenuto dal comandante del porto nei quale essi esercitano la loro attività.
Per ottenere l'iscrizione nel registro dei barcaioli sono necessari i seguenti requisiti:
1) età non inferiore ai 18 e non superiore ai 45 anni;
2) cittadinanza italiana;
3) sana e robusta costituzione fisica, accertata dal medico di porto, o, in sua assenza, da un medico designato dal capo del compartimento;
4) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica salvo che sia avvenuta la riabilitazione;
5) buona condotta morale e civile;
6) residenza nel comune nel cui territorio è il porto o l'approdo nel quale l'interessato intende svolgere la sua attività o in un comune vicino;
7) avere effettuato un anno di navigazione in servizio di coperta.
Contro le risultanze della visita sanitaria di cui al n. 3 dei precedente comma è ammesso ricorso nei modi previsti dai commi secondo e terzo dell'articolo 152 di questo regolamento.
Il comandante del porto può limitare il numero dei barcaioli in relazione alle esigenze del traffico.

Art. 217.
(Libretto di ricognizione)
Il libretto di ricognizione, conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, è rilasciato al barcaiolo dal comandante del porto all'atto della iscrizione nel registro previsto nell'articolo precedente.
Per le indicazioni che tale libretto deve contenere e per la sua tenuta si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 155.

Art. 218.
(Cancellazione dal registro)
Alla cancellazione dal registro si procede:
1) per morte;
2) per permanente inabilità al servizio;
3) per avere il barcaiolo raggiunta l'età prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia;
4) a domanda;
5) per la perdita di uno dei requisiti di cui ai nn. 2, 5 e 6 dell'articolo 216.
L'invalidità di cui al n. 2 del precedente comma è accertata nei modi previsti dai commi terzo e seguenti dell'articolo 156 del presente regolamento.

TITOLO IV
DEL PERSONALE MARITTIMO

CAPO I
Disposizioni generali per l'immatricolazione della gente di mare

Art. 219.
(Matricole)
Le matricole nelle quali a termini dell'articolo 118 del codice è iscritta la gente di mare sono conformi al modello approvato dal ministro per la marina mercantile.
Per le tre categorie della gente di mare di cui all'articolo 115 del codice le matricole sono tenute separatamente.
Le matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria sono tenute da tutti gli uffici di compartimento e dagli uffici di circondario autorizzati dal ministro per la marina mercantile.
Le matricole della gente di mare di terza categoria sono tenute da tutti gli uffici marittimi, nonché dalle delegazioni di spiaggia e dagli uffici consolari autorizzati dal ministro per la marina mercantile.

Art. 220.
(Libretto di navigazione)
Il libretto di navigazione è conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile.
Il libretto di navigazione è l'unico documento che abilita alla professione marittima. Per la gente di mare di terza categoria tale abilitazione è limitata esclusivamente all'esercizio del traffico locale e della pesca costiera.
Il libretto di navigazione vale anche, a tutti gli effetti di legge, come libretto di lavoro per il servizio prestato dagli iscritti nelle matricole della gente di mare a bordo delle navi e dei galleggianti.
Il libretto di navigazione, rilasciato nelle forme prescritte dal presente regolamento, è documento di identità personale e vale come passaporto per le esigenze connesse con l'esercizio della professione marittima; ha anche lo stesso valore nei casi stabiliti da leggi e regolamenti speciali.
Le norme per il coordinamento del libretto di navigazione con quello di lavoro a terra sono stabilite con decreto del ministro per la marina mercantile di concerto con quello per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le associazioni sindacali interessate.

Art. 221.
(Rilascio del libretto)
Il libretto di navigazione è rilasciato dal capo dell'ufficio di iscrizione ed è da questi consegnato, all'atto del primo imbarco dell'iscritto, al comandante della nave direttamente o a mezzo dell'ufficio marittimo o consolare del luogo in cui si trova la nave stessa.

Art. 222.
(Annotazioni sul libretto)
Sul libretto di navigazione sono riprodotte le annotazioni della matricola.
Non sono annotate le condanne per reati marittimi o comuni, eccettuate le condanne per diserzione. Sono invece annotati i provvedimenti di interdizione o di sospensione dai titoli o dalla professione marittima e quelli di inibizione dell'esercizio della professione stessa.
Trascorsi cinque anni senza che il marittimo abbia, subito altri provvedimenti della natura di quelli indicati nel comma precedente, si procede alla cancellazione delle annotazioni sul libretto di navigazione, che verrà sostituito.

Art. 223.
(Annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco)
Le annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco devono essere effettuate sui libretto al momento in cui il marittimo imbarca o sbarca.
Le annotazioni devono indicare il luogo e la data dell'imbarco; la qualilica con la quale il marittimo è arruolato; il tipo, il nome, il tonnellaggio, l'ufficio e il numero di iscrizione della nave; il numero e la serie del ruolo di equipaggio; il luogo e la data di sbarco con l'indicazione del motivo dello sbarco stesso, nonché della specie della navigazione compiuta.

Art. 224.
(Modalità delle annotazioni)
Le annotazioni sui libretti di navigazione sono eseguite dall'ufficiale o da altro funzionario dell'ufficio marittimo o consolare a ciò delegato, che le firma apponendovi il timbro d'ufficio e la menzione della propria, qualifica.

Art. 225.
(Rilascio di un nuovo Libretto)
L'ufficio di iscrizione rilascia un nuovo libretto di navigazione quando consti o si abbiano sufficienti indizi della perdita o della distruzione del precedente. In ogni caso, è sempre in facoltà degli uffici di porto di munire i richiedenti di un foglio provvisorio, conforme ai modello approvato dal ministro per la marina mercantile, valevole fino alla emissione del nuovo libretto.
Se il libretto smarrito è in seguito ritrovato, l'ufficio di porto cui è presentato provvede a ritirarlo e, previo accertamento che non sia servito a fini illeciti, lo annulla annotandovi la ragione dell'annullamento.
Un nuovo libretto di navigazione è pure rilasciato quando il precedente sia reso inservibile per il suo cattivo stato o per aver tutte le pagine scritte. In tal caso il vecchio libretto è annullato.
I libretti annullati sono conservati presso l'ufficio d'iscrizione del marittimo.
Il nuovo libretto di navigazione deve contenere le annotazioni del precedente libretto desunte alla matricola; i periodi di navigazione sono riprodotti in complesso.

Art. 226.
(Comunicazione dei movimenti di imbarco e sbarco)
I movimenti di imbarco e sbarco dei marittimi devono essere comunicati entro quindici giorni all'ufficio marittimi d'iscrizione.

Art. 227.
(Immatricolazione richiesta per tramite dell'autorità comunale)
Nei luoghi nei quali non esiste un ufficio di porto i documenti per ottenere l'immatricolazione possono essere presentati all'autorità comunale, la quale li trasmette all'ufficio di porto competente.

Art. 228.
(Verifica della regolarità dei documenti)
I documenti prodotti per la iscrizione della gente di mare sono verificati dal funzionario che procede all'iscrizione. Della, constatata regolarità è fatta annotazione firmata dal funzionario stesso.
I documenti prodotti si conservano in apposito fascicolo sul quale è annotato il nome e cognome dell'iscritto nonché la data e il numero d'iscrizione.

Art. 229.
(Rubrica degli iscritti)
Gli uffici autorizzati alla tenuta delle matricole della gente di mare tengono anche una rubrica degli iscritti distinta per categorie.

Art. 230.
(Facoltà degli iscritti di prima e di seconda categoria)
Gli iscritti di prima e di seconda categoria possono esercitare anche le attività consentite agli iscritti della terza categoria.

Art. 231.
(Passaggio di categoria)
Per il passaggio da una categoria ari altra superiore della gente di mare, è necessario il possesso dei requisiti prescritti per l'immatricolazione nella nuova categoria, a eccezione di quello dell'età.

Art. 232.
(Modalità per il passaggio di categoria)
Il passaggio dai una categoria ad altra si effettua mediante cancellazione dalla matricola della categoria cui l'iscritto appartiene e la contemporanea iscrizione nella matricola della nuova categoria, con opportuni richiami nelle due matricole.
Il libretto di navigazione della categoria a cui l'iscritto cessa di appartenere è annullato all'atto della nuova iscrizione e sostituito con quello stabilito per la categoria a cui egli si iscrive.
Il documento annullato si restituisce all'interessato.
Sulla matricola della nuova categoria e sul nuovo libretto è riportata in complesso la navigazione eftettuata.

Art. 233.
(Navigazione su navi estere)
La navigazione effettuata su navi di bandiera, estera è provata con documenti rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero e autenticati dall'autorità consolare italiana.

Art. 234.
(Domicilio degli iscritti)
Gli iscritti nelle matricole della gente di mare devono comunicare all'ufficio di iscrizione le variazioni del loro domicilio.

Art. 235.
(Trasferimento d'iscrizione)
Se un marittimo chiede di essere trasferito, nelle matricole di altro ufficio, l'ufficio presso cui il marittimo è iscritto compila un estratto di matricola e lo trasmette col libretto di navigazione unitamente al fascicolo personale all'ufficio presso cui il marittimo ha chiesto di essere trasferito.
L'ufficio che provvede alla nuova iscrizione annota gli estremi della precedente e da comunicazione del nuovo numero di matricola all'ufficio di provenienza, che provvede alla cancellazione del marittimo trasferito.
Sulla nuova matricola devono essere effettuate le annotazioni di cui agli articoli 243 e 247.
I periodi della navigazione effettuata sono riportati in complesso.

Art. 236.
(Imbarco su nave nazionale all'estero)
Il marittimo che si reca all'estero per prendere imbarco su nave nazionale deve ottenere il nulla osta dell'autorità marittima e deve stipulare nel territorio dello Stato contratto di arruolamento.
Del rilascio del nulla osta e della stipulazione del contratto è fatta annotazione sul libretto di navigazione.
Quando sia richiesto, il libretto deve essere vistato dall'autorità consolare dello Stato al quale il marittimo è diretto o che deve attraversare.

Art. 237.
(Imbarco su navi di bandiera estera)
L'arruolamento di marittimi su navi di bandiera estera è subordinato al nulla osta dell'autorità marittima mercantile che vi provvede, sentita, nei casi previsti dalle leggi speciali, l'autorità militare.
Il marittimo deve dare comunicazione dell'avvenimento imbarco su nave di bandiera estera all'autorità marittima competente.

CAPO II
Dell'immatricolazione della gente di mare di prima e di seconda categoria

Art. 238.
(Requisiti per l'iscrizione)
Per ottenere l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo 119 (del codice, è necessario:
1) essere riconosciuto idoneo alla navigazione a termini delle leggi speciali sulla idoneità fisica dei marittimi;
2) saper nuotare e vogare;
3) essere domiciliato nel territorio dello Stato;
4) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

Art. 239.
(Documenti per l'iscrizione)
I requisiti per l'iscrizione si provano con i seguenti documenti:
1) certificato di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato di idoneità fisica rilasciato dal medico di porto e certificato di vaccinazione antivaiolosa;
4) certificato di nuoto e voga rilasciato, in seguito approva pratica, da un'autorità marittima mercantile;
5) per i minori di anni diciotto, dichiarazione scritta di consenso all'immatricolazione, fatta innanzi all'autorità comunale, o all'ufficio di porto competente, dal genitore esercente la patria potestà, ovvero dal tutore o da persona munita di mandato speciale dil genitore o del tutore. Il consenso può anche constare da processo verbale raccolto dall'autorità comunale o dall'autorità marittima mercantile, e il mandato da una semplice lettera. Nei casi previsti deoli articoli 354 e 402 del codice civile la dichiarazione è rilasciata dagli istituiti designati ad esercitare i poteri tutelari a termini degli articoli stessi 6) certificato di domicilio in un comune dello Stato Il requisito di cui al n. 4 dell'articolo precedente è accertato dal certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'autorità marittima mercantile che provvede all'immatricolazione.

Art. 240.
(Altri documenti per l'iscrizione)
I richiedenti l'immatricolazione devono altresì produrre:
1) certificato d'iscrizione nelle liste di leva di terra e nulla osta all'imbarco rilasciato dal competente commissario di leva per coloro che presentino la domanda nell'anno in cui compiono il diciottesimo anno di età; ovvero certificato d'esito di leva per coloro che abbiano già concorso alla leva, ovvero estratto della matricola militare per coloro che abbiano prestato servizio militare; in quest'ultimo caso, se abbiano prestato servizio nell'esercito, nulla osta del distretto militare;
2) fotografia autenticata dall'autorità comunale;
3) eventuali documenti professionali.
Per gli allievi degli istituti di educazione marinara, deve essere prodotto un certificato di frequenza rilasciato dal capo dell'istituto.
I militari della marina militare che chiedono l'iscrizione nelle matricole della gente di mare non oltre tre mesi dalla data del congedo, possono produrre in sostituzione dei documenti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 del precedente articolo, un estratto della matricola militare. Il possesso dei requisiti di cui al n. 2 dell'articolo 238 può risultare da annotazione apposta sull'estratto matricolare dall'autorità militare marittima che lo rilascia. Qualora il militare sia inviato in congedo per riforma o per malattia comunque contratta, devono essere esibiti i certificati di cui al n. 3 del precedente articolo.

Art. 241.
(Presentazione dei documenti)
I documenti per ottenere l'immatricolazione possono essere presentati anche agli uffici di porto non autorizzati a tenere le matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria, i quali li trasmettono all'ufficio presso cui l'immatricolando chiede di essere iscritto.

Art. 242.
(Qualifiche per l'immatricolazione)
L'immatricolazione fra la gente di mare di prima e di seconda categoria si effettua, per coloro che siano in possesso di titoli o di specializzazioni professionali, con la qualifica rispondente a tali titoli o specializzazioni, in relazione alle norme che regolano l'iscrizione nei turni di collocamento della gente di mare.
Per coloro che non sono in possesso di titoli o di specializzazioni, l'immatricolazione si effettua con la qualifica di "mozzo" per i servizi di coperta, con quella di "giovanotto di macchina" per i servizi di macchina e con quella di "piccolo di camera" o "piccolo di cucina" per i servizi complementari di bordo.
Gli allievi degli istituti di educazione marinara, anche se di età inferiore ai quindici anni ma non ai dieci, sono immatricolati con la qualifica di "allievo" seguita dalla indicazione dell'istituto presso cui sono iscritti. Essi possono imbarcare soltanto sulle navi scuola degli istituti di educazione marinara presso i quali sono iscritti e sulle navi il cui equipaggio era formato unicamente da membri della famiglia.
I diplomati degli istituti nautici sono immatricolati con il titolo di "allievo capitano di lungo corso" o "allievo capitano di macchina".
Gli ufficiali del corpo delle capitanerie di porto, che abbiano cessato dal servizio permanente effettivo, effettuato per un periodo non minore a quindici anni, possono essere immatricolati ed imbarcare con la qualifica di "commissario di bordo". Con la stessa qualifica possono essere immatricolati ed imbarcare i funzionari (civili dell'Amministrazione centrale della marina mercantile aventi grado non inferiore al settimo, dopo il loro collocamento a riposo.

Art. 243.
(Annotazioni sulle matricole)
Sulle matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria, oltre alle generalità e al domicilio, al numero progressivo e alla data in cui si opera l'iscrizione, devono annotarsi per ogni iscritto:
1) la qualifica all'atto dell'immatricolazione, i titoli professionali e le abilitazioni ottenute dopo l'immatricolazione;
2) le attestazioni di benemerenze civili e militari;
3) il cambiamento di domicilio;
4) l'iscrizione sulle liste della leva di terra, quando sia iniziato l'anno in cui l'iscritto compie il diciottesimo anno di età;
5) l'esito di leva;
6) ogni indicazione relativa al servizio militare marittimo;
7) l'autorizzazione d'imbarco ottenuta dall'iscritto prossimo alla leva, a norma dell'articolo 240, n. 1;
8) il nulla osta al rilascio del passaporto per l'estero, nei casi in cui sia necessario per ragioni di leva o di servizio militare;
9) il nulla osta dell'autorità marittima mercantile per l'imbarco su navi di bandiera estera, a norma dell'articolo 237;
10) il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela, per l'arruolamento dei minori, nei casi in cui è richiesto;
11) la prestazione del giuramento da parte dei marittimi che vi sono soggetti;
12) i movimenti di imbarco e di sbarco, e i servizi che possono essere riconosciuti utili al conseguimento dei titoli professionali, o di altre qualiliche attinenti alla professione marittima, o agli effetti delle leggi sulla previdenza;
13) i periodi di inabilità al lavoro marittimo per infortuni e malattie, che danno diritto alle prestazioni di legge;
14) l'eventuale possesso del libretto di lavoro a terra;
15) le pene disciplinari;
16) le condanne per reati marittimi o comuni;
17) la cancellazione della matricola e i motivi che l'hanno determinata.
Oltre a quelle suindicate, si fa pure sulle matricole ogni altra annotazione, che secondo le circostanze sia ritenuta necessaria.
Sulla matricola è applicata la fotografia dell'iscritto.

CAPO III
Dell'immatricolazione della gente di mare di terza categoria

Art. 244.
(Requisiti per l'iscrizione)
Per essere iscritti nelle matricole della gente di mare di terza categoria, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo 119 del codice, è necessario:
1) saper nuotare e vogare;
2) essere domiciliati in uno dei comuni compresi nella circoscrizione del circondario marittimo.

Art. 245.
(Documenti per l'iscrizione)
I requisiti per l'iscrizione si provano con i documenti indicati nei un. 1, 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 239.
I richiedenti l'immatricolazione nella terza categoria della gente di mare devono altresì produrre il documento indicato al n. 2 dell'articolo 240 e il certificato di vaccinazione antivaiolosa.

Art. 246.
(Qualifiche per l'immatricolazione)
L'immatricolazione fra la gente di mare di terza categoria, si effettua con la qualifica di "mozzo per il traffico locale" o di "mozzo per la pesca costiera".
Tuttavia coloro che sono in possesso di qualifiche o di specializzazioni professionali sono immatricolati con tali qualiliche o specializzazioni in relazione alle norme che regolano l'iscrizione nei turni di collocamento della gente di mare.

Art. 247.
(Annotazioni sulle matricole)
Per la tenuta delle matricole della gente di mare di terza categoria si applica il disposto dell'articolo 243, ma, non si fanno le annotazioni di cui ai nn. 1,4, 5, 6, 7, 8, 10 e 15.

CAPO IV
Dei titoli professionali per i servizi di coperta

Artt. 248 - 251
Abrogati dal d.lgs. 7 luglio 2011, n. 136


Art. 252.
(Padrone marittimo)
Il titolo di padrone marittimo è di quattro categorie: padrone marittimo di prima classe per il traffico, padrone marittimo di seconda classe per il traffico, padrone marittimo di prima classe per la pesca, padrone marittimo di seconda classe per la pesca.

Artt. 253 - 253-bis
Abrogati dal d.lgs. 7 luglio 2011, n. 136


Art. 254.
(Padrone marittimo di prima classe per la pesca)
Per conseguire il titolo di padrone marittimo di prima classe per la pesca occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
2) avere compiuto i 21 anni di età;
3) possedere il diploma di istituto professionale per le attività marinare o di istituto professionale per l'industria e l'artigianato - settore gente di mare (sezione padroni marittimi per la pesca) - di Stato o legalmente riconosciuto;
4) avere effettuato 3 anni di navigazione in servizio di coperta su navi adibite alla pesca di cui almeno 1 oltre gli Stretti;
5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Il padrone marittimo di prima classe per la pesca può:
1) imbarcare come ufficiale su navi che esercitano la pesca oltre gli Stretti;
2) assumere il comando di navi adibite alla pesca:
a) di stazza lorda non superiore a 250 tonnellate;
b) di stazza lorda non superiore a 3000 tonnellate nel Mediterraneo purchè abbia effettuato successivamente al conseguimento del titolo almeno un anno di navigazione in servizio di coperta in qualità di ufficiale su navi adibite alla pesca;
c) di stazza lorda non superiore a 3000 tonnellate oltre i limiti del Mediterraneo purchè abbia effettuato, successivamente al conseguimento del titolo, almeno tre anni di navigazione in servizio di coperta in qualità di ufficiale, di cui almeno uno quale primo ufficiale, su navi adibite alla pesca oltre gli Stretti.
Gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi dei servizi nautici (nocchieri) e i capi nocchieri di prima, seconda e terza classe, entro 5 anni dalla cessazione dal servizio permanente, possono conseguire il titolo di padrone marittimo per la pesca di prima classe qualora:
a) abbiano compiuto almeno 3 anni di imbarco, dei quali almeno 1 al comando di unita navali;
b) abbiano superato apposito esame secondo gli speciali programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per la difesa.

Art. 254-bis.
(Padrone marittimo di seconda classe per la pesca)
Per conseguire il titolo di padrone marittimo di seconda classe per la pesca occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
2) avere compiuto i 21 anni di età;
3) avere conseguito la licenza di scuola media;
4) avere frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministro per la marina mercantile;
5) avere effettuato almeno 3 anni di navigazione in servizio di coperta, di cui almeno 1 su navi adibite alla pesca oltre gli Stretti;
6) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Il padrone marittimo di seconda classe per la pesca può:
1) imbarcare come ufficiale su navi di stazza lorda non superiore a 3000 tonnellate, adibite alla pesca;
2) assumere il comando di navi adibite alla pesca:
a) di stazza lorda non superiore alle 150 tonnellate;
b) di stazza lorda non superiore a 1000 tonnellate nel Mediterraneo purchè abbia effettuato, successivamente al conseguimento del titolo, almeno un anno di navigazione in servizio di coperta in qualità di ufficiale;
c) di stazza lorda non superiore a 1000 tonnellate altre lo stretto di Gibilterra fino a Huelva e sino a capo Palmas, comprese le isole a non più di trecento miglia dalla costa, oltre il canale di Suez, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia, dell'India, compreso il golfo Persico, fino a Bombay, e della Africa fino a capo Guardafui, purchè abbia effettuato, successivamente al conseguimento del titolo, almeno tre anni di navigazione in servizio di coperta in qualità di primo ufficiale, di cui almeno due su navi adibite alla pesca oltre gli Stretti.
Gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi dei servizi nautici (nocchieri) e capi nocchieri di prima, seconda e terza classe, entro 5 anni dalla cessazione dal servizio permanente, possono conseguire senza esami il titolo di cui al presente articolo, semprechè abbiano compiuto almeno 4 anni di imbarco, dei quali non meno di 1 al comando di unità navale.

Art. 255.
(Marinaio autorizzato)
Il titolo di marinaio autorizzato è di due categorie: marinaio autorizzato al traffico e marinaio autorizzato alla pesca.

Art. 256
Abrogato dal d.lgs. 7 luglio 2011, n. 136


Art. 257.
(Marinaio autorizzato alla pesca)
Per conseguire il titolo di marinaio autorizzato alla pesca occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
2) avere compiuto i 21 anni di età;
3) avere conseguito la licenza di scuola media;
4) avere effettuato 4 anni di navigazione in servizio di coperta, dei quali almeno 1 su navi adibite alla pesca;
5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Il marinaio autorizzato alla pesca può:
1) imbarcare:
a) come primo ufficiale su navi di stazza lorda non superiore alle 1000 tonnellate adibite alla pesca nel Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar d'Azov, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'india, compreso il golfo Persico e fino a Bombay, lungo le coste africane, comprese le isole a non più di trecento miglia dalla costa, purchè abbia effettuato almeno 3 anni di imbarco in qualità di secondo ufficiale su navi adibite alla pesca oltre gli Stretti;
b) come secondo ufficiale su navi di stazza lorda non superiore alle 3000 tonnellate adibite alla pesca entro i limiti di cui alla precedente lettera a), purchè abbia effettuato almeno 2 anni di navigazione in servizio di coperta su navi adibite alla pesca oltre gli Stretti e almeno 2 anni al comando di navi addette alla pesca mediterranea;
2) assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 200 tonnellate addette alla pesca mediterranea nella zona compresa fra il 6° e il 20° meridiano.
I secondi capi e i sergenti nocchieri provenienti dal servizio permanente o volontario della marina militare, entro 5 anni dalla cessazione dal servizio, possono conseguire senza esami il titolo di cui al presente articolo, purchè abbiano compiuto almeno 4 anni di imbarco.

Art. 258.
(Capo barca)
Il titolo di capo barca è di tre specie: capo barca per il traffico nello Stato, capo barca per il traffico locale e capo barca per la pesca costiera.

Art. 259.
(Capo barca per il traffico nello Stato)
Per conseguire il titolo di capo barca per il traffico nello Stato occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
2) avere compiuto i 21 anni di età;
3) avere conseguito la licenza elementare e avere assolto l'obbligo scolastico;
4) avere effettuato trenta mesi di navigazione in servizio di coperta;
5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Il capo barca per il traffico nello Stato può assumere il comando:
a) di navi di stazza lorda non superiore alle 150 tonnellate adibite al trasporto di merci lungo le coste continentali ed insulari dello Stato, entro le venti miglia dalla costa;
b) di navi di stazza lorda non superiore alle 50 tonnellate, adibite al trasporto di passeggeri lungo le coste continentali ed insulari dello Stato, entro i limiti del mare territoriale.
I sottocapi nocchieri volontari della marina militare, entro 5 anni dalla cessazione dal servizio, possono conseguire senza esami il titolo di cui al presente articolo, purchè abbiano compiuto trenta mesi di imbarco.

Art. 260.
(Capo barca per il traffico locale)
Per conseguire il titolo di capo barca per il traffico locale occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
2) non avere riportato condanne per i reati indicati nello articolo 238, n. 4;
3) avere compiuto 18 anni di età;
4) avere conseguito la licenza elementare ed avere assolto l'obbligo scolastico;
5) avere effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta;
6) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Il capo barca per il traffico locale può assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 100 tonnellate adibite al trasporto di merci e non superiore alle 25 tonnellate adibite al trasporto di passeggeri, nel compartimento di iscrizione della nave e nei due limitrofi.
Il capo barca per il traffico locale può altresì condurre galleggianti di qualsiasi stazza.
Il capo barca per il traffico locale che sia anche in possesso di un titolo professionale di macchina, può esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di navi adibite al traffico nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli, previo parere favorevole dell'autorità marittima mercantile, in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici delle navi stesse.

Art. 261.
(Capo barca per la pesca costiera)
Per conseguire il titolo di capo barca per la pesca costiera occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
2) non avere riportato condanne per i reati indicati nello art. 238, n. 4;
3) avere compiuto i 18 anni di età;
4) avere conseguito la licenza elementare ed avere assolto l'obbligo scolastico;
5) avere effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta di cui almeno 12 su navi adibite alla pesca;
6) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Il capo barca per la pesca costiera può assumere il comando di navi non superiori a 100 GT abilitate all'esercizio della pesca costiera
Il capo barca per la pesca costiera, che sia anche in possesso di un titolo professionale di macchina, può esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di navi adibite alla pesca nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli, previo parere favorevole dell'autorità marittima mercantile, in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici delle navi stesse.

Art. 262.
(Conduttore)
Il titolo di conduttore è di due categorie: conduttore per il traffico locale e conduttore per la pesca locale.

Art. 263.
(Conduttore per il traffico locale)
Per conseguire il titolo di conduttore per il traffico locale occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
2) non avere riportato condanne per i reati indicati nello art. 238, n. 4;
3) avere compiuto i 18 anni di età;
4) avere assolto l'obbligo scolastico;
5) avere effettuato 12 mesi di navigazione in servizio di coperta su qualsiasi tipo di nave.
Il conduttore per il traffico locale può condurre navi di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate, adibite al trasporto di merci nel circondario di iscrizione della nave e nei due circondari limitrofi, e non superiore alle 5 tonnellate; adibite ml trasporto di passeggeri entro tre miglia dalla costa, nel circondario di iscrizione della nave e nei due circondari limitrofi.
Il conduttore per il traffico locale che sia anche in possesso di un titolo professionale di macchina, può esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di natanti adibiti al traffico, nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli, previo parere favorevole dell'autorità marittima mercantile, in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici dei natanti stessi.

Art. 264.
(Conduttore per la pesca locale)
Per conseguire il titolo di conduttore per la pesca locale occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
2) non avere riportato condanne per i reati indicati nello art. 238, n. 4;
3) avere compiuto 18 anni di età;
4) avere assolto l'obbligo scolastico;
5) avere effettuato 12 mesi di navigazione in servizio di coperta di cui almeno 6 su navi adibite alla pesca.
Il conduttore per la pesca locale può condurre navi di Stazza lorda non superiore a 25 tonnellate, adibite alla pesca entro i limiti del mare territoriale.
Il conduttore per la pesca locale, che sia anche in possesso di un titolo professionale di macchina, può esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di natanti da pesca nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli, previo parere favorevole dell'autorità marittima mercantile, in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici dei natanti stessi.

CAPO V
Dei titoli professionali per i servizi di macchina

Art. 265.
(Capitano superiore di macchina)
Per conseguire il titolo di capitano superiore di macchina occorrono i seguenti requisiti:
1) possedere il titolo di capitano di macchina;
2) avere effettuato complessivamente, dopo il conseguimento del titolo di capitano di macchina, dieci anni di navigazione in servizio di macchina, dei quali almeno uno su piroscafi e uno su motonavi: nell'anzidetto periodo di navigazione almeno tre anni devono essere stati effettuati in direzione di macchina, Il capitano superiore di macchina può assumere la direzione di macchina di navi di qualsiasi stazza e velocità e per qualsiasi destinazione comprese le navi il cui comando è riservato ai capitani superiore di lungo corso.
Gli ufficiali superiori del genio navale, iscritti nei ruoli della marina militare, possono conseguire il titolo di capitano superiore di macchina qualora abbiano compiuto su navi militari o mercantili i periodi di navigazione richiesti al n. 2 del presente articolo ed abbiano diretto apparati motori di potenza non inferiore a milleduecento cavalli asse o millecinquecento cavalli indicati. La cancellazione dai ruoli della marina militare comporta la perdita del titolo professionale di capitano superiore di macchina.

Artt. 266 -  268
Abrogati dal d.lgs. 7 luglio 2011, n. 136


Art. 269.
(Meccanico navale)
Il titolo di meccanico navale è di tre categorie:
meccanico navale di prima classe specializzato, meccanico navale di prima classe, meccanico navale di seconda classe per motonavi.

Art. 270.
(Meccanico navale di prima classe specializzato)
Per conseguire il titolo di meccanico navale di prima classe specializzato occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
2) avere compiuto i 21 anni di età;
3) possedere il diploma di istituto professionale per le attività marinare o di istituto professionale per l'industria e l'artigianato - settore gente di mare, sezione meccanici navali - di Stato o legalmente riconosciuti;
4) avere effettuato diciotto mesi di navigazione come addetto al servizio dell'apparato motore, dei quali almeno sei su navi a vapore e sei su motonavi.
Il tirocinio di navigazione su navi a vapore può essere sostituito da un periodo di navigazione di eguale durata effettuato al servizio di impianti ausiliari a vapore o da un periodo di lavoro a terra di eguale durata alla condotta di caldaie a vapore;
5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Il meccanico navale di prima classe specializzato può:
1) imbarcare:
a) come secondo ufficiale in servizio di guardia in macchina, su navi da carico o adibite al rimorchio, dotate di apparato motore a combustione interna o a vapore, con esclusione di quelli diesel elettrici e a turbina a gas; di potenza non superiore a 3500 cavalli asse o 3800 cavalli indicati;
b) come primo ufficiale in servizio di guardia in macchina, sulle navi di cui al precedente punto a), purchè abbia effettuato dieci anni di navigazione in qualità di ufficiale in servizio di guardia in macchina;
c) come ufficiale in servizio di guardia in macchina, su navi adibite alla pesca, di stazza lorda non superiore alle 4000 tonnellate, con le esclusioni di cui al precedente punto a);
2) assumere la direzione di macchina:
a) delle navi di cui al precedente punto 1), a), purchè dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione in qualità di ufficiale in servizio di guardia in macchina;
b) di navi da passeggeri, dotate di apparato motore non superiore agli 800 cavalli asse o ai 900 cavalli indicati purchè dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione di cui almeno 1 in servizio di guardia in macchina;
c) di navi adibite alla pesca, di stazza lorda non superiore alle 2000 tonnellate, purchè dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato almeno 3 anni di navigazione, di cui almeno 1 in servizio di guardia in macchina;
d) di navi di qualsiasi tipo e potenza di macchina, di stazza lorda non superiore alle 2000 tonnellate, adibite alla navigazione a distanza non superiore alle venti miglia dalla costa purchè dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione, dei quali almeno 1 in servizio di guardia in macchina.
I meccanici e i motoristi navali della marina militare provenienti dal servizio permanente, entro 5 anni dall'invio in congedo, possono conseguire il titolo di meccanico navale specializzato di prima classe, purchè abbiano effettuato, prima del congedamento una navigazione complessiva di 4 anni in servizio di macchina.

Art. 270-bis.
(Meccanico navale di prima classe)
Per consentire il titolo di meccanico navale di prima classe occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
2) avere compiuto i 21 anni di età;
3) possedere la licenza di scuola media;
4) avere lavorato almeno diciotto mesi in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine e avere effettuato almeno diciotto mesi di navigazione come addetto al servizio dell'apparato motore dei quali almeno sei su navi a vapore e sei su motonavi.
Il periodo di lavoro in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine può essere sostituito da un periodo di navigazione di eguale durata in qualità di operaio motorista, di operaio meccanico o di capo fuochista.
Il tirocinio di navigazione su navi a vapore può essere sostituito da un periodo di navigazione di eguale durata effettuato al servizio di impianti ausiliari a vapore o da un periodo di lavoro a terra di eguale durata alla condotta di caldaie a vapore;
5) avere frequentato, con esito favorevole, dopo il tirocinio di officina e di navigazione un corso integrativo secondo le modalità e i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per la pubblica istruzione;
6) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Il meccanico navale di prima classe può:
1) imbarcare:
a) come ufficiale in servizio di guardia ai macchinari ausiliari di bordo su navi di qualsiasi tipo, tonnellaggio o potenza di apparato motore e per qualsiasi destinazione;
b) come ufficiale in servizio di guardia in macchina su navi da carico o addette al rimorchio dotate di apparato motore di potenza non superiore a 1800 cavalli asse o ai 2000 cavalli indicati;
c) come ufficiale in servizio di guardia in macchina su navi adibite alla pesca, di stazza lorda non superiore alle 2000 tonnellate;
2) assumere la direzione di macchina:
c) di navi da pesca di stazza lorda non superiore alle 2000 tonnellate purchè dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione di cui almeno 1 in servizio di guardia in macchina;

Art. 271.
(Meccanico navale di seconda classe per motonavi)
Per conseguire il titolo di meccanico navale di seconda classe per motonavi occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
2) avere compiuto i 21 anni di età;
3) avere conseguito la licenza di scuola media;
4) avere frequentato, con esito favorevole, un corso specializzato presso istituti scolastici o altri enti autorizzati dal Ministro per la marina mercantile; avere effettuato, inoltre 18 mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna, di potenza non inferiore a 100 cavalli asse;
5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Il meccanico navale di seconda classe per motonavi può:
1) imbarcare:
b) come ufficiale in servizio di guardia in macchina su motonavi adibite alla pesca, di stazza lorda non superiore alle 2000 tonnellate;
2) assumere la direzione di macchina:
d) su motonavi adibite alla pesca di stazza lorda non superiore alle 500 tonnellate;
e) su motonavi adibite alla pesca, di stazza lorda non superiore alle 1000 tonnellate, purchè, dopo il conseguimento del titolo, abbia effettuato almeno 2 anni di navigazione in servizio di guardia in macchina su motonavi.
I secondi capi e i sergenti meccanici e motoristi navali provenienti dal servizio permanente o volontario della marina militare possono, entro 5 anni dall'invio in congedo, conseguire il titolo di meccanico navale di seconda classe per motonavi, purchè abbiano effettuato almeno 3 anni di navigazione in servizio di macchina.

Art. 272
Abrogato dal d.lgs. 7 luglio 2011, n. 136


Art. 273.
(Motorista abilitato)
Per conseguire il titolo di motorista abilitato occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
2) avere compiuto i 19 anni di età;
3) non avere riportato condanne per i reati indicati nello art. 238, n. 4;
4) avere conseguito la licenza elementare ed avere assolto l'obbligo scolastico;
5) avere frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministro per la marina mercantile;
6) avere inoltre effettuato 12 mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna o a scoppio;
7) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Il motorista abilitato può condurre:
a) motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 85 cavalli asse installati su navi di stazza lorda fino a 25 tonnellate adibite al trasporto di passeggeri, entro i limiti del compartimento di iscrizione della nave, e non superiore a 400 cavalli asse, installati su navi adibite al trasporto di merci;
b. motori a combustione interna o a scoppio, installati su navi 'di stazza lorda non superiore a 100 GT, adibite alla pesca costiera.
L'abilitazione riguarda esclusivamente il tipo di motore per il quale è rilasciata.
I meccanici e motoristi provenienti dalla marina militare, che siano in possesso del certificato di idoneità alla condotta di motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 400 cavalli asse, rilasciato per uso civile dalla marina militare, possono conseguire il titolo di motorista abituato, senza sostenere i relativi esami, purchè in possesso dei requisiti prescritti ai numeri 3), 4) e 6) del presente articolo.

Art. 274.
(Marinaio motorista)
Per conseguire il titolo di marinaio motorista occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
2) non avere riportato condanna per i reati indicati nello art. 238, n. 4;
3) avere compiuto i 19 anni di età;
4) avere assolto l'obbligo scolastico;
5) avere effettuato sei mesi di navigazione al servizio di motori endotermici;
6) avere sostenuto con esito favorevole un esperimento pratico secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Il marinaio motorista può condurre:
a) motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 250 cavalli asse, su navi adibite al trasporto di merci;
b) motori a combustione interna o a scoppio installati su navi di stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate, adibite alla pesca locale.
L'abilitazione riguarda esclusivamente il tipo di motore per il quale è rilasciata.

CAPO VI
Delle abilitazioni professionali del personale tecnico delle costruzioni navali

Art. 275.
(Registro d'iscrizione)
Il personale tecnico delle costruzioni navali è iscritto in registri conformi al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario.
Ogni iscrizione nel registro prende un numero progressivo, riporta la data sotto la quale si effettua e indica:
a) le generalità dell'iscritto;
b) il domicilio;
c) l'abilitazione professionale di cui è in possesso;
d) i dati relativi all'attività professionale svolta dall'iscritto, precisandone i periodi.
Nel registro del personale tecnico delle costruzioni navali si annotano inoltre:
1) i titoli professionali e le abilitazioni conseguiti successivamente all'iscrizione;
2) le benemerenze civili e militari;
3) il cambiamento di domicilio;
4) le condanne riportate.

Art. 276.
(Certificato d'iscrizione)
All'iscritto è rilasciato un certificato d'iscrizione conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile.
Su tale certificato sono riprodotte le indicazioni e le annotazioni risultanti dal registro, salvo quelle relative alle condanne.

Art. 277.
(Ingegnere navale)
Per essere iscritto in qualità di ingegnere navale nel registro di cui all'articolo 275, occorrono i seguenti requisiti:
1) possedere il titolo di abilitazione alla professione d'ingegnere navale,
2) avere compiuto ventitrè anni di età;
3) non avere riportato condanna per i reati indicati nell'articolo 238, n. 4.
L'ingegnere navale può progettare o dirigere la costruzione, la trasformazione e la riparazione di navi e galleggianti di qualsiasi tipo e tonnellaggio.

Art. 278.
(Costruttore navale)
Per essere iscritto in qualità; di costruttore navale nel registro di cui all'articolo 275, occorrono i seguenti requisiti:
1) avere conseguito il diploma di istituto nautico, sezione costruttori navali;
2) avere compiuto i ventuno anni di età;
3) non aver riportato condanna per i reati indicati nell'articolo 238, n. 4;
4) aver compiuto due anni di tirocinio professionale in un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali.
Il costruttore navale può progettare, costruire e riparare navi e galleggianti con scafo in legno di qualunque tipo e tonnellaggio.
Può progettare, costruire e riparare scafi metallici privi di mezzi meccanici di propulsione e di macchinari in genere fino alla stazza lorda di 300 tonnellate e navi con scafo metallico e con propulsione meccanica abilitate al solo trasporto di merci solide fino alla stazza lorda di 100 tonnellate e con apparato motore di potenza fino a 100 cavalli asse.

Art. 279.
(Allievo maestro d'ascia)
Per essere iscritto, in qualità di allievo maestro d'ascia nel Registro di cui all'art. 275 occorre aver compiuto i 15 anni di età, avere assolto l'obbligo scolastico ed essere domiciliato nel territorio dello Stato.

Art. 280.
(Maestro d'ascia)
Per conseguire l'abilitazione all'esercizio della, professione di maestro d'ascia occorrono i seguenti requisiti:
a) avere compiuto i ventuno anni di età;
b) essere iscritto nel registro di cui all'articolo 279;
c) non avere riportato condanna per i reati indicati nell'articolo 238, n. 4;
d) avere lavorato per almeno trentasei mesi, come allievo maestro d'ascia, in un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali; tale tirocinio si comprova con la dichiarazione fatta innanzi l'autorità marittima mercantile da coloro sotto la direzione dei quali fu compiuto;
e) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile.
Il maestro d'ascia, può costruire e riparare navi e galleggianti in legno di stazza lorda non superiore alle centocinquanta tonnellate.

Art. 280-bis
(Progettista per la costruzione delle imbarcazioni da diporto).
1. Salvo le competenze stabilite dagli articoli 277, 278 e 280, per essere iscritto nel registro di cui all'articolo 275 in qualità di progettista per la costruzione delle imbarcazioni da diporto, occorrono i seguenti requisiti:
a) aver compiuto i 21 anni di età;
b) non aver riportato condanna per i reati indicati nell'articolo 238, numero 4, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione;
c) essere cittadino italiano o di un Paese dell'Unione europea;
d) avere sostenuto, con esito favorevole, un esame secondo il programma e le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.
2. Per l'ammissione all'esame di abilitazione di cui al comma 1, lettera d), è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli o requisiti:
a) laurea in ingegneria navale, civile, meccanica, aeronautica o in architettura;
b) diploma universitario o scuola universitaria diretta ai fini speciali per la progettazione della nautica da diporto;
c) iscrizione nel registro del personale tecnico delle costruzioni navali di costruttore navale, di cui all'articolo 278, ed aver maturato, dopo l'avvenuta iscrizione, tre anni di tirocinio professionale in un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali;
d) diploma di istituto nautico - sezione costruttori navali - ed aver maturato cinque anni di tirocinio professionale in un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali;
e) iscrizione nel registro del personale tecnico delle costruzioni navali di maestro d'ascia, di cui all'articolo 280, ed aver maturato, dopo l'avvenuta iscrizione, almeno cinque anni di tirocinio professionale presso un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali;
f) titoli riconosciuti equipollenti a quelli sopraelencati conseguiti nell'ambito dei Paesi membri della Unione europea.
3. Il periodo di tirocinio indicato al comma 2, lettere c), d) ed e) concerne qualificate esperienze professionali maturate nell'ambito della progettazione nautica, navale e della costruzione con comprovate mansioni di responsabilità.
4. La maturata esperienza di cui al comma 3 è documentata da una dichiarazione resa all'autorità marittima competente da un ingegnere navale, iscritto nel registro del personale tecnico delle costruzioni navali, di cui all'articolo 275 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, preposto alla direzione del cantiere di costruzione, ovvero alla progettazione navale, presso il quale il candidato ha prestato la propria opera con regolare rapporto di lavoro.
5. Nella fase di prima applicazione del presente regolamento e fino al 31 dicembre 1998 possono essere ammessi agli esami i candidati in possesso di diploma di scuola media superiore che hanno maturato otto anni di esperienza nel settore delle costruzioni navali.
6. La maturata esperienza di cui al comma 5 è documentata da una dichiarazione, resa all'autorità marittima competente, da un ingegnere navale iscritto nel registro del personale tecnico delle costruzioni navali, di cui all'articolo 275 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, attestante che il candidato nel periodo prescritto ha fornito la propria opera professionale in forma autonoma, con posizione di responsabilità, conservando la proprietà intellettuale dei progetti e degli elaborati tecnici realizzati che vanno indicati nella dichiarazione stessa.
7. Per il conseguimento dell'abilitazione a progettista per la costruzione delle imbarcazioni da diporto sono tenute sessioni ordinarie di esami presso le direzioni marittime di Genova nel mese di settembre, Napoli nel mese di marzo e Trieste nel mese di novembre.

Art. 281.
(Cancellazione dai registri)
Alla cancellazione dai registri del personale tecnico delle costruzioni navali si procede oltre che nei casi previsti dall'articolo 1254 del codice, per i seguenti motivi:
a) morte dell'iscritto;
b) dichiarazione dell'iscritto di volere abbandonare la professione;
c) avere riportato condanna per uno dei reati indicati nell'articolo 238, n. 4.
La causa di cancellazione prevista, dalla lett. c) del presente articolo non si applica agli allievi maestri d'ascia.

CAPO VII
Degli esami

Art. 282.
(Esami presso le direzioni marittime)
Per il conseguimento dei titoli professionali di capitano di lungo corso, di aspirante capitano di lungo corso, di capitano di macchina e di aspirante capitano di macchina nonché della specializzazione alla pesca di cui alla lettera b) del numero 2 dell'articolo 250, sono tenute sessioni di esami presso le direzioni marittime di Genova, in febbraio e settembre; di Napoli in marzo e ottobre; di Venezia in giugno e dicembre; di Palermo in aprile e novembre e di Cagliari in gennaio e agosto.
Il ministro per la marina mercantile può disporre che siano tenute sessioni d'esame per il conseguimento dei titoli di cui al presente articolo, presso altre direzioni marittime stabilendone l'epoca.

Art. 283.
(Esami presso gli uffici compartimentali)
Per il conseguimento dei titoli professionali di padrone marittimo per il traffico e per la pesca, di marinaio autorizzato al piccolo traffico e alla pesca mediterranea, di capo barca per il traffico nello Stato, di meccanico navale di prima classe e di seconda classe e di fuochista autorizzato, nonché dell'abilitazione a perito stazzatore sono tenute sessioni ordinarie di esami presso gli uffici compartimentali di Genova, in gennaio, aprile, luglio e ottobre; di Napoli, in febbraio, maggio, agosto e novembre; di Venezia, in marzo, giugno, settembre e dicembre; di Palermo, in marzo e ottobre; di Cagliari, in aprile e novembre e di Bari, in maggio e dicembre.
Possono, inoltre, essere autorizzate dal direttore marittimo sessioni straordinarie di esami per uno dei titoli, o per la abilitazione professionale, anzidetti presso altri uffici compartimentali ai quali siano state presentate domande da almeno cinque aspiranti.

Art. 284.
(Esami presso gli uffici circondariali)
Per il conseguimento dei titoli professionali di capo barca per il traffico locale, di capo barca per la pesca costiera, di motorista abilitato, di marinaio motorista e per l'abilitazione a maestro d'ascia sono tenute, presso gli uffici circondariali marittimi, sessioni ordinarie di esami nei mesi di aprile e di ottobre.
Possono, inoltre, essere autorizzate dal capo del compartimento, fuori dei mesi nei quali sono tenute sessioni ordinarie, sessioni straordinarie di esami per i conseguimento di uno dei titoli professionali, o della abilitazione professionale, di cui al presente articolo presso gli uffici circondari ai quali siano state presentate domande da almeno cinque aspiranti.

Art. 285.
(Avviso)
Sessanta giorni prima dell'apertura della sessione di esami l'autorità marittima mercantile pubblica nella propria sede e fa pubblicare presso i dipendenti uffici un avviso nel quale sono indicati:
a) il luogo e i giorni in cui si svolgeranno gli esami;
b) i documenti prescritti;
c) il programma degli esami;
d) ogni altra opportuna indicazione.
Tale avviso, per gli esami di cui all'articolo 282, e pubblicato anche presso tutti gli uffici compartimentali.

Art. 286.
(Ammissione agli esami)
L'autorità marittima mercantile informa i candidati della loro ammissione agli esami e provvede alla pubblicazione nell'albo dell'ufficio dell'elenco nominativo degli ammessi.

Art. 287.
(Inizio degli esami)
Prima dell'inizio degli esami la commissione esaminatrice prende conoscenza dell'elenco degli aspiranti ammessi all'esame.
La commissione esaminatrice, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova scritta, prepara tre temi e li chiude in buste suggellate.
Tali buste, firmate esteriormente sui lembi di chiusura dai membri della commissione e dal segretario, solo conservate dal presidente.
All'ora stabilita per ciascuna piova, il presidente della, commissione fa procedere all'appello nominativo dei candidati e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare tra loro.
Fatta constatare l'integrità della chiusura delle tre buste contenenti i temi, il presidente fa sorteggiare da parte di uno dei candidati il tema da svolgere.

Art. 288.
(Esecuzione delle prove scritte)
Durante le prove scritte i candidati non possono comunicare fra di loro, non possono portare appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi specie nè carta da scrivere, e i lavori devono, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta fornita dall'amministrazione, portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice.
I candidati possono consultare solo le pubblicazioni eventualmente stabilite dalla commissione.
Il concorrente che contravviene a tali disposizioni è escluso dall'esame.
Per assicurare l'osservanza delle disposizioni stesse e per vigilare sul regolare svolgimento degli esami, due membri della commissione devono trovarsi costantemente nella sala degli esami.
Le prove scritte devono essere compiute nel tempo massimo stabilito dal programma di esame, trascorso il quale i lavori vengono ritirati anche se incompleti.
Compiuto il lavoro, ciascun candidato, a pena di nullità, senza apporvi la firma o altro contrassegno, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minore formato, debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio col proprio nome, cognome e paternità.
Chiusa, quindi, anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della commissione, i quali appongono sulla busta stessa la propria firma con l'indicazione della data e dell'ora della consegna.
Al termine di ogni prova d'esame le buste vengono raccolte in un piego che è suggellato dal presidente e da lui firmato, unitamente ad uno degli altri membri della commissione ed al segretario.
Ciascuno dei pieghi contenenti i lavori, è aperto dalla commissione all'atto in cui è iniziata la revisione dei lavori stessi.
Il riconoscimento dei nomi deve essere fatto dopo che tutti i lavori scritti siano stati giudicati.

Art. 289.
(Votazione)
Ogni membro della commissione dispone di dieci voti per ciascuna prova di esame.

Art. 290.
(Ammissione agli esami orali)
I candidati che superano le prove scritte, conseguendo il voto di sei decimi per ciascuna di esse, sono ammessi a sostenere gli esami orali e gli esperimenti pratici.
I candidati sono informati della loro ammissione agli esami orali e agli esperimenti pratici; inoltre un elenco di essi, in ordine alfabetico, è pubblicato nell'albo dell'ufficio che ha bandito il concorso.

Art. 291.
(Svolgimento delle prove orali e dell'esperimento pratico)
Le prove orali si svolgono alla presenza dell'intera commissione.
La durata dell'esperimento pratico è stabilita dal programmata di esame.

Art. 292.
(Risultato degli esami)
I candidati che conseguono la media di almeno sei decimi in ciascuna delle prove scritte, in ciascuno dei gruppi di prove orali e, ove sia prescritto, nell'esperimento pratico, sono dichiarati idonei.

Art. 293.
(Verbale degli esami)
Di tutte le operazioni svolte, delle deliberazioni adottate dalla commissione e del risultato degli esami dei singoli candidati è redatto, per ogni seduta, processo verbale che è sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.
Al termine della sessione viene redatto altro processo verbale riassuntivo dei risultati degli esami.

Art. 294.
(Spese per gli esperimenti pratici)
Qualora per gli esperimenti pratici sia necessario l'impiego di mezzi nautici, le spese relative sono a carico dei candidati.

CAPO VIII
Disposizioni varie per i titoli professionali

Art. 295.
(Autorità competente al rilascio dei titoli professionali)
Fermo quanto è stabilito dal primo comma dell'articolo 124 del codice per il rilascio delle patenti relative ai titoli di capitano superiore di lungo corso di capitano superiore di macchina, di capitano di lungo corso e di capitano di macchina, il rilascio dei documenti di abilitazione per gli altri titoli professionali è effettuato:
1) dal capo del compartimento marittimo per i titoli:
a) di aspirante e di allievo capitano di lungo corso, di aspirante e di allievo capitano di macchina, di padrone marittimo, di meccanico navale, di marinaio autorizzato, di fuochista autorizzato e di capo barca per il traffico nello Stato;
b) d'ingegnere navale e di costruttore navale;
2) dal capo del circondario marittimo per i titoli:
a) di capo barca per il traffico locale, di capo barca per la pesca costiera, di motorista abilitato, di conduttore e di marinaio motorista;
b) di maestro d'ascia.
Per ottenere le patenti e i documenti di abilitazione gli interessati devono presentare all'ufficio di iscrizione domanda corredata dell'estratto del verbale di esame nonché degli altri documenti prescritti.

Art. 296.
(Modelli delle patenti)
Le patenti e gli altri documenti di abilitazione relativi ai titoli professionali di cui all'articolo 123 del codice sono conformi ai modelli approvati dal ministro per la marina mercantile.

Art. 297.
(Esami)
Il ministro per la marina mercantile stabilisce, in via generale la composizione delle commissioni giudicatrici, le norme e le modalità per la costituzione di esse, i documenti comprovanti i requisiti prescritti per poter essere ammessi agli esami, nonché le norme per l'effettuazione di quieti e per gli esperimenti pratici.
Il ministro stabilisce altresì in via generale i documenti che devono essere presentati per il rilascio delle patenti e degli altri documenti di abilitazione relativi ai titoli professionali.

Art. 298.
(Navigazione valida per conseguire i titoli professionali)

Art. 298-bis.
(Norme transitorie)
A coloro che per età non siano soggetti agli obblighi scolastici derivanti dall'applicazione della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, nonché a coloro che siano in possesso di licenza delle soppresse scuole professionali di educazione marinara continueranno ad applicarsi le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1963, n. 678.
Coloro i quali abbiano già conseguito o che, a norma del comma precedente, conseguano titoli professionali per i quali il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1963, n. 678, prescriva la licenza di scuola elementare, o di scuola professionale di educazione marinara, possono, previo superamento di apposito esame integrativo secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile, conseguire i corrispondenti titoli di coperta o di macchina per i quali il presente decreto prescrive rispettivamente la licenza di scuola media o il diploma di istituto professionale di Stato per le attività marinare.

Artt. 299 - 300
Abrogati dal d.lgs. 7 luglio 2011, n. 136


Art. 301.
(Annotazioni delle abilitazioni successive)
Quando il marittimo in possesso di titolo professionale consegue i requisiti che lo abilitano ad esercitare le varie attribuzioni stabilite per il titolo di cui egli è in possesso l'autorità marittima mercantile annota sul libretto di navigazione tali successive abilitazioni, dandone comunicazione all'ufficio d'iscrizione del marittimo per l'annotazione in matricola.

TITOLO V
DEL REGIME AMMINISTRATIVO DELLE NAVI

CAPO I
Dell'ammissione della nave alla navigazione

SEZIONE I
Dell'individuazione della nave

Art. 302.
(Distinzione fra navi maggiori e navi minori)
Agli effetti del secondo comma dell'articolo 136 del codice, si considerano navi alturiere le navi a propulsione meccanica o a vela, che per caratteristiche, per dotazioni e per sistemazioni riservate all'equipaggio siano atte a navigazione di altura.
Si considerano navi costiere tutte le altre navi che per caratteristiche, per dotazioni e per sistemazioni riservate all'equipaggio siano atte soltanto a navigazione costiera.
Per navigazione costiera si intende la navigazione lungo le coste continentali e insulari dello Stato a distanza non superiore alle venti miglia.

Art. 303.
(Procedura per la distinzione)
L'iscrizione nelle matricole delle navi maggiori o nei registri delle navi minori e dei galleggianti è determinata dal capo del compartimento o, nel caso previsto dall'articolo 148 del codice, dall'autorità consolare.
A tal fine, nel richiedere l'iscrizione, il proprietario deve presentare all'ufficio del porto presso il quale intende ottenere l'iscrizione stessa:
1) la documentazione relativa alle caratteristiche della nave o del galleggiante da iscrivere, alle dotazioni e alle sistemazioni riservate all'equipaggio;
2) una, dichiarazione dalla quale risulti la destinazione che egli intende dare alla nave o al galleggiante.
Contro il provvedimento dei capo dei compartimento o dell'autorità consolare il richiedente può proporre ricorso al ministro.

Art. 304.
(Limiti di navigazione delle navi minori e dei galleggianti)
Le navi minori e i galleggianti iscritti nei registri nazionali, per compiere viaggi per l'estero, devono essere munite di autorizzazione dell'autorità marittima secondo le norme stabilite dal ministro per la marina mercantile. Le navi minori e i galleggianti iscritti nei registri consolari possono navigare unicamente nelle acque dello Stato nel quale ha sede l'ufficio d'iscrizione.

Art. 305.
(Ristazzatura nello Stato di navi stazzate all'estero)
La stazzatura della nave eseguita all'estero a norma del secondo comma dell'articolo 139 del codice deve essere nuovamente eseguita in via definitiva nello Stato, nel termine di tre mesi a decorrere dal giorno dell'approdo nello Stato e in ogni caso prima che la nave intraprenda un nuovo viaggio per l'estero.

Art. 306.
(Esami per periti stazzatori)
Possono conseguire e l'abilitazione di perito stazzatore, ai sensi dell'articolo 138 del codice, i costruttori navali e i capitani di lungo corso che abbiano superato un esame pratico presso l'ufficio compartimentale davanti ad una commissione nominata dal capo del compartimento stesso secondo le modalità stabilite, in via generale, dal ministro per la marina mercantile.
Il ministro predetto determina altresì in via generale i documenti comprovanti i requisiti prescritti per poter essere ammessi agli esami e le modalità degli esami.
Quando nella circoscrizione del compartimento non vi un numero sufficiente di ingegneri e costruttori navali o di capitani di lungo corso, abilitati a esercitare le funzioni di perito stazzatore, il ministro per la marina mercantile può autorizzare l'ammissione all'esame di padroni marittimi o di altre persone in considerazione della loro particolare attività tecnica.

Art. 307.
(Rilascio dei certificati di abilitazione)
I certificati di abilitazione all'esercizio delle funzioni di perito stazzatore sono rilasciati dal capo del compartimento.

Art. 308.
(Indicazione dei segni d'individuazione sullo scafo delle navi maggiori)
Il nome della nave e quello del luogo dell'ufficio di iscrizione devono essere segnati in modo ben visibile sulla superficie esterna della poppa con lettere di altezza non minore di dieci centimetri e di larghezza proporzionata.
Il nome del luogo d'iscrizione deve essere segnato sotto quello della nave.
Il nome della nave deve essere parimenti segnato in modo ben visibile ai due lati della prora.

Art. 309.
(Indicazione dei segni d'individuazione sullo scafo delle navi minori e dei galleggianti)
Il numero d'iscrizione delle navi minori e dei galleggianti deve essere segnato in modo ben visibile sui lati estremi dello scafo, a destra di prora e a sinistra di poppa.
Tale numero è preceduto dalla sigla dell'ufficio di iscrizione, stabilita dal ministro per la marina mercantile.

SEZIONE II
Dei requisiti di nazionalità

Art. 310.
(Società autorizzate a possedere navi italiane)
Agli effetti dell'articolo 143, secondo comma, del codice, la prevalenza degli interessi nazionali nel capitale sociale si considera sussistente nelle società le cui partecipazioni spettano per tre quarti a cittadini italiani.
La prevalenza degli interessi nazionali negli Organi di amministrazione si considera sussistente, agli stessi effetti, nelle societè in nome collettivo quando la maggioranza dei soci sono cittadini italiani, nelle società in accomandita quando cittadini italiani sono la maggioranza degli accomandatari, e nelle società per azioni, a responsabilità limitata e cooperative e negli altri enti privati di cui al successivo articolo 312 quando sono cittadini italiani la maggioranza degli amministratori, tra cui il presidente e l'amministratore delegato, la maggioranza dei sindaci e i direttori generali.

Art. 311.
(Elenco delle società autorizzate)
La società che richiede l'autorizzazione prevista dall'articolo 143 del codice deve inoltrare al ministro per la marina mercantile domanda corredata dei documenti, rilasciati dall'autorità competente, dai quali risulti la sussistenza dei requisiti indicati dall'articolo precedente.
La società che richiede l'equiparazione prevista dall'articolo 144 del codice deve inoltrare al ministro per la marina mercantile domanda corredata dall'atto costitutivo e dallo statuto sociale, nonché da (documenti, rilasciati dall'autorità competente, dai quali risulti che la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'impresa è nello Stato.
L'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 143 del codice è tenuto presso il ministero della marina mercantile, e indica, per ciascuna società autorizzata, la denominazione sociale, la sede, il capitale e gli elementi dai quali si desume la prevalenza degli interessi nazionali nel capitale e negli organi di amministrazione, ovvero, nel caso di società equiparate a norma dell'articolo 144 del codice, la costituzione o la sede o l'oggetto principale dell'impresa nello Stato.

Art. 312.
(Istituzioni di carattere privato con personalità giuridica)
Agli effetti dell'articolo 143 del codice, tra le società s'intendono compresi gli enti di carattere privato che abbiano acquistato la personalità giuridica a norma dell'articolo 12 del codice civile.

SEZIONE III
Dell'iscrizione della nave e dell'abilitazione alla navigazione

Art. 313.
(Matricole e registri delle navi e dei galleggianti marittimi)
Le matricole delle navi maggiori e i registri delle navi minori e dei galleggianti sono conformi ai modelli approvati dal ministro per la marina mercantile.
I registri delle navi minori e dei galleggianti sono tenuti, oltre che dagli uffici indicati dal secondo comma dell'articolo 146 del codice, dagli uffici locali marittimi. Possono essere tenuti anche dalle delegazioni di spiaggia, qualora ne sia riconosciuta la necessità dal direttore marittimo.
Le matricole si distinguono in:
a) matricola dei piroscafi e delle motonavi;
b) matricola delle altre navi maggiori.
Le matricole e i registri sono corredati da rubriche

Art. 314.
(Tipi delle navi)
Nelle matricole, nei registri e in tutti gli altri documenti,
ufficiali le navi sono indicate secondo i tipi specificati in leggi e
regolamenti speciali.

Art. 315.
(Documenti per l'iscrizione)
Per ottenere l'iscrizione di una nave o di un galleggiante nelle matricole o nei registri, oltre quanto è disposto dall'articolo 303, il proprietario deve presentare all'ufficio presso il quale chiede l'iscrizione i seguenti documenti:
1) il titolo di proprietà in originale o in copia autentica o, quando la nave è stata costruita per conto del costruttore, l'estratto del registro delle navi in costruzione;
2) il certificato di stazza.
Per l'iscrizione nelle matricole o nei registri degli uffici dello Stato di navi costruite all'estero o provenienti da bandiera estera, l'autorità consolare deve trasmettere al ministro della marina mercantile:
1) il titolo di proprietà in originale o in copia autentica;
2) la copia autentica del passavanti provvisorio o della licenza provvisoria rilasciati a termini dell'articolo 149 del codice;
3) il certificato di stazza, se la stazzatura è stata eseguita all'estero a norma dell'articolo 139 del codice;
4) il certificato di cancellazione dal registro straniero nel caso di navi già di nazionalità estera, ove sia richiesto dalle convenzioni internazionali;
5) una somma sufficiente a garantire il pagamento dei diritti erariali dovuti dalla nave.
Per le navi provenienti da bandiera estera la cui vendita sia stata effettuata durante la sosta in un porto italiano il proprietario deve versare la somma e presentare i documenti indicati nel comma precedente, ad eccezione di quelli di cui ai numeri 2 e 3.
Oltre ai documenti suddetti devono essere presentati i certificati di cittadinanza e di domicilio del proprietario o dei caratisti e nei casi previsti dagli articoli 143 e 144 del codice il certificato d'iscrizione nell'apposito elenco o il decreto ministeriale di equiparazione, di cui agli articoli stessi.
L'iscrizione di navi maggiori non può essere effettuata se il proprietario non ha inoltre ottenuto l'approvazione del nome ai sensi dell'articolo 140 del codice.

Art. 316.
(Iscrizione delle navi minori e dei galleggianti nei registri)
Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei registri con un numero progressivo e con l'indicazione, di nave minore o di galleggiante.

Art. 317.
(Designazione di rappresentante del proprietario)
Il rappresentante del proprietario designato a termine dell'articolo 147 del codice deve consegnare all'ufficio di iscrizione della nave la dichiarazione del proprietario, con firma autenticata, che gli attribuisce tale qualità.
La dichiarazione è annotata sulla matricola o sul registro d'iscrizione.

Art. 318.
(Mancata designazione di rappresentante)
Se il proprietario di nave maggiore non domiciliato nel luogo in cui è l'ufficio di iscrizione della nave non provvede a designare un rappresentante ivi residente, l'ufficio invita l'interessato a procedere alla predetta designazione, fissandogli il termine.
Trascorso inutilmente tale termine, sempre che nel luogo di iscrizione della nave non risieda l'armatore o il suo rappresentante, e sempre che non debba farsi luogo al trasferimento dell'iscrizione della nave a norma dell'articolo 422, ultimo comma, l'ufficio promuove, nei modi previsti dall'articolo 320, l'iscrizione nelle matricole dell'ufficio del luogo di domicilio del proprietario.
Quando il proprietario non abbia il domicilio in una> località in cui esista un ufficio marittimo autorizzato a tenere le matricole, le notificazioni degli atti relativi alla nave sono fatte, a tutti gli effetti, presso l'ufficio d'iscrizione della nave.
L'ufficio d'iscrizione provvede analogamente per le navi minori e per i galleggianti nel caso previsto dal capoverso dell'articolo 147 dei codice.

Art. 319.
(Domanda di trasferimento)
Quando il proprietario chiede il passaggio della nave o del galleggiante dalle matricole o dai registri di un ufficio a quelli di un altro deve farne domanda scritta all'ufficio d'iscrizione.

Art. 320.
(Modalità della nuova iscrizione)
Nei casi indicati negli articoli 318, 319 e 422 l'ufficio che deve procedere al trasferimento della nave o del galleggiante trasmette all'ufficio presso il quale la nave o il galleggiante deve essere iscritto l'estratto della matricola, o del registro e il certificato di stazza.
Tale ufficio iscrive la nave o il galleggiante nelle matricole o nei registri in base alle risultanze dell'estratto ricevuto, riporta letteralmente le annotazioni relative alla proprietà e agli altri diritti reali e comunica la data e il numero della nuova iscrizione all'ufficio di provenienza. Questo provvede alla cancellazione della nave o del galleggiante, facendo menzione sulla matricola o sul registro del motivo della cancellazione, nonché dell'ufficio, della data e del numero di nuova iscrizione.
Gli estremi della nuova iscrizione sono annotati, appena possibile, sull'atto di nazionalità o sulla licenza e sugli altri documenti di bordo.

Art. 321.
(Annotazione dell'armamento e del disarmo)
Sulle matricole e sui registri d'iscrizione delle navi deve farsi annotazione dei dati relativi all'armamento e al disarmo con l'indicazione del luogo e della data, nonché, per le navi maggiori, del numero e della data del rilascio del ruolo d'equipaggio.
Se l'armamento o il disarmo avviene in luogo diverso da quello dell'ufficio d'iscrizione della nave, l'ufficio del luogo ne avvisa quello competente e gli trasmette le notizie relative, affinchè siano eseguite le corrispondenti annotazioni nelle matricole o nei registri d'iscrizione.

Art. 322.
(Iscrizione nei registri dell'autorità consolare)
Per l'iscrizione delle navi e dei galleggianti nelle matricole o nei registri tenuti dall'autorità consolare a termini dell'articolo 148 del codice, si osservano le norme per l'iscrizione nelle matricole o nei registri degli uffici dello Stato.

Art. 323.
(Atto di nazionalità)
L'atto di nazionalità è conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile.

Art. 324.
(Domanda per il rilascio dell'atto di nazionalità)
Per ottenere l'atto di nazionalità il proprietario della nave deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione, il quale la trasmette alla competente direzione marittima, corredandola dei documenti di cui all'articolo 315, nonché del certificato della potenza dell'apparato motore da rilasciarsi dall'ufficio competente a norma delle leggi speciali e della quietanza di pagamento della tassa per il rilascio dell'atto di nazionalità.

Art. 325.
(Rilascio e trasmissione dell'atto di nazionalità)
La direzione marittima compila l'atto di nazionalità a norma dell'articolo 150 del codice e lo trasmette al l'ufficio di iscrizione della nave.
L'ufficio d'iscrizione riporta sulla matricola l'indicazione della data e del numero dell'atto di nazionalità; annota sull'atto stesso il numero di matricola nonché le eventuali trascrizioni effettuate nel frattempo sulla matricola e quindi, unitamente al certificato di stazza, consegna l'atto al proprietario o all'armatore o al comandante della nave.
Se l'atto di nazionalità riguarda navi provenienti da bandiera estera, l'autorità marittima mercantile che lo rilascia ne informa l'autorità doganale del luogo di iscrizione.

Art. 326.
(Licenza delle navi e dei galleggianti)
La licenza delle navi minori e dei galleggianti è conforme al I modello approvato dal ministro per la marina, mercantile.

Art. 327.
(Rinnovazione dell'atto di nazionalità e della licenza)
L'atto di nazionalità e la licenza devono essere rinnovati quando sono resi inservibili o illeggibili, quando non possono più contenere annotazioni e quando sono perduti o distrutti.

Art. 328.
(Documenti per la rinnovazione dell'atto di nazionalita)
Nei casi in cui è prescritta a la rinnovazione dell'atto di nazionalità, il proprietario deve presentare all'ufficio di iscrizione i seguenti documenti:
1) l'atto di nazionaltè da sostituire, salvo il caso di perdita o di distruzione;
2) l'estratto di matricola della nave;
3) la quietanza di pagamento della tassa per il rilascio del nuovo atto di nazionalità;
4) il certificato attestante i lavori eseguiti in caso di mutamento delle catteristiche principali o del tipo della nave;
5) il nuovo certificato di stazza in caso di combattimento della stazza.
L'ufficio d'iscrizione trasmette alla competente direzione marittima i documenti, allegando nel caso di di perdita o di distruzione dell'atto di nazionalità la copia del processo verbale di cui all'articolo 383 e, nel caso, di cambiamento del nome, comunica gli estremi della approvazione ministeriale.

Art. 329.
(Documenti per la rinnovazione della licenza)
Nei casi in cui è prescritta la rinnovazione della licenza, il proprietario deve presentare all'ufficio d'iscrizione i seguenti documenti:
1) la licenza da sostituire, salvo il caso di perdita o di distruzione;
2) la quietanza di pagamento della tassa per il rilascio della nuova licenza;
3) il certificato attestante i lavori eseguiti in caso di mutamento delle caratteristiche principali o del tipo della nave o del galleggiante;
4) il nuovo certificato di stazza in caso di cambiamento di stazza della nave o del galeggiante.

Art. 330.
(Aggiornamento delle matricole e dei registri)
Quando alla nave o al galleggiante viene rilasciato un nuovo atto di nazionalità, o una nuova licenza, le matricole o i registri devono essere aggiornati.

Art. 331.
(Ritrovamento dell'atto di nazionalità o della licenza)
L'atto di nazionali o la licenza smarriti, se vengono ritrovati, sono annullati e conservati nell'ufficio d'iscrizione ovvero riconsegnati alla nave se non è stato ancora rilasciato il nuovo atto o la nuova licenza.

Art. 332.
(Visto sulla licenza).
1. Per le navi adibite al traffico, la licenza deve essere sottoposta, entro il primo trimestre di ogni anno, al visto dell'autorità marittima mercantile che l'ha rilasciata, per la riconferma della validità e per il pagamento delle relative tasse.
2. Per le navi e i galleggianti adibiti alla pesca marittima o all'acquacoltura, la licenza di navigazione è sottoposta ogni tre anni al visto della autorità marittima che l'ha rilasciata, in concomitanza con il rinnovo delle annotazioni di sicurezza.

Art. 333.
(Contenuto del passavanti provvisorio)
Il passavanti provvisorio è conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile e deve contenere le seguenti indicazioni:
1) autorizzazione a inalberare la bandiera nazionale;
2) nome, tipo e stazza, ufficio d'iscrizione;
3) nome del proprietario e dell'armatore;
4) durata della sua validità;
5) motivo del rilascio.
Se la nave è sprovvista di ruolo d'equipaggio, il passavanti provvisorio deve contenere anche l'elenco delle persone dell'equipaggio con l'indicazione del contratto individuale di arruolamento, nonché del titolo professionale, della qualifica, delle mansioni da esplicare a bordo e della retribuzione fissata nel contratto stesso.

Art. 334.
(Contenuto della licenza provvisoria)
La licenza provvisoria è conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile e deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo, nonché l'elenco delle persone dell'equipaggio con l'indicazione delle qualifiche e delle retribuzioni.

Art. 335.
(Ritiro dei documenti provvisori)
Al momento del rilascio dell'alto di nazionalità o della licenza, l'autorità competente provvede al ritiro dei documenti provvisori.

Art. 336.
(Atti di nazionalità, e licenze di navi cancellate dai registri)
L'atto di nazionalità o la licenza delle navi cancellate dalle matricole o dai registri sono annullati e conservati nell'ufficio d'iscrizione.

SEZIONE IV
Dell'uso della bandiera nazionale

Art. 337.
(Bandiera delle navi mercantili)
La bandiera nazionale da usarsi dalle navi mercantili deve avere l'altezza eguale ai due terzi della larghezza.
La bandiera nazionale è alzata all'asta di poppa, o all'estremità del picco o dell'antenna di poppa.
Le navi mercantili non possono alzare la fiamma e le insegne di comando adoperate dalle navi da guerra.

Art. 338.
(Uso della bandiera in navigazione)
In navigazione la bandiera nazionale si tiene alzata qualunque sia l'ora, quando si naviga in prossimità di terra o a portata di opere militari, quando si incontrano navi che tengono spiegata la loro bandiera o navi di cui si voglia riconoscere la nazionalità e quando una nave da guerra nazionale o di potenza amica ne faccia invito alzando la propria bandiera.

Art. 339.
(Uso della bandiera in porto)
In porto la bandiera nazionale deve essere alzata in tutte le feste nazionali, in tutte le solennità civili e quando viene ordinato dall'autorità marittima mercantile; essa si alza alle otto e si ammaina al tramonto del sole.
Durante la sosta nei porti nazionali le navi mercantili alzano la gala di bandiera nelle feste nazionali e quando venga ordinato dall'autorità marittima.
La bandiera deve essere altresì alzata all'entrata nei porti e all'uscita, nonché durante i movimenti in porto.

Art. 340.
(Uso della bandiera da parte delle navi estere)
Le navi estere devono alzare la propria bandiera nazionale all'entrata nei porti e all'uscita, nonché durante i movimenti in porto e quando viene ordinato dall'autorità marittima mercantile.

Art. 341.
(Uso della bandiera di Stato estero)
L'uso da parte delle navi nazionali della bandierai di Stati esteri all'entrata nei rispettivi porti o all'uscita o durante la permanenza nelle loro acque territoriali è regolato, a condizione di reciprocità, dagli usi internazionali. Quando viene alzata la bandiera di Stati esteri deve essere sempre alzata al picco dell'albero poppiero o all'asta di poppa anche la bandiera nazionale italiana.
Nelle feste nazionali e nelle solennità civili di uni> Stato estero il comandante della nave nazionale, che trovasi in un porto o nelle acque territoriali di detto Stato, deve domandare istruzioni all'autorità consolare per l'uso della bandiera nazionale e di quella dello Stato estero.

SEZIONE V
Della dismissione della bandiera e della cancellazione dalle matricole e dai registri

Art. 342.
(Vendita giudiziale di navi e di carati di proprietà di stranieri.)
Alla vendita giudiziale di carati di nave prevista dall'ultimo comma degli articoli 158 e 159 del codice non possono concorrere se non cittadini o enti pubblici italiani ovvero società o enti italiani autorizzati a, norma dell'articolo 143 del codice o stranieri e società equiparati a norma dell'articolo 144 del codice stesso.

Art. 343.
(Processo verbale di demolizione)
La demolizione della nave o del galleggiante dove risultare da processo verbale compilato dall'autorità n marittima mercantile ovvero dall'autorità consolare del luogo dove è avvenuta.

Art. 344.
(Indagini in caso di perdita presunta)
Qualora non si abbiano notizie di una nave o di un, galleggiante, l'ufficio d'iscrizione procede alle opportune indagini, rivolgendosi ai proprietari, agli armator: , agli assicuratori e a chiunque altro ritenga in grado di darne notizia.
Ove da tali indagini sia da presumere la perdita della nave o del galleggiante e siano trascorsi i termini indicati dall'articolo 162 del codice, l'ufficio predetto nè redige processo verbale.

Art. 345.
(Cancellazione dai registri)
La cancellazione delle navi maggiori dalle matricole e delle navi minori e dei galleggianti dai registri si effettua:
1) per la perdita effettiva o presunta, in base al processo verbale compilato dall'autorità marittima mercantile ovvero dall'autorità consolare;
2) per la demolizione, in base al relativo verbale;
3) per la perdita dei requisiti di nazionalità, in base al certificato di dismissione di bandiera;
4) per il passaggio in altra matricola o in altro registro, in base alla comunicazione da parte dell'autorità competente della avvenuta nuova iscrizione.

Art. 346.
(Commissione per le riparazioni e per le demolizioni)
La Commissioni prevista dall'articolo 161 del codice è composta da un ufficiale di porto, da Un capitano di lungo corso e da un ingegnere o costruttore navale designati dal capo del compartimento.
Quando si tratta di navi minori o galleggianti, possono essere chiamati a far parte della commissione un padrone marittimo e un maestro d'ascia.
Il giudizio della commissione deve constare da processo verbale.
Le spese per il funzionamento della commissione sono a carico dei proprietari delle navi e dei galleggianti visitati.

CAPO II
Della navigabilità della nave

Art. 347.
(Stivaggio delle navi)
L'autorità marittima mercantile o quella consolare ha facoltà di accertarsi, in qualunque momento, del regolare stivaggio delle merci caricate sulle navi e di ordinare a tal fine visite e ispezioni.
Le visite e le ispezioni per l'accertamento del regolare stivaggio sono eseguite secondo le norme stabilite per l'accertamento delle condizioni di navigabilità.
Tenuto conto dei risultati delle visite e delle ispezioni, l'autorità, marittima mercantile o quella consolare dispone gli opportuni provvedimenti.
Tali autorità, possono rifiutare le spedizioni alla, nave in caso di inosservanza dei provvedimenti da esse disposti.

Art. 348.
(Visite ed ispezioni alle navi)
Fermo il disposto del primo comma dell'articolo 166 del codice, all'accertamento delle altre condizioni previste dall'articolo 164 del codice si provvede a norma di leggi e di regolamenti speciali.

CAPO III
Dei documenti di bordo

SEZIONE I
Del ruolo di equipaggio

Art. 349.
(Modello)
Il ruolo di equipaggio è conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile.

Art. 350.
(Numerazione)
I ruoli di equipaggio sono numerati dal ministero della marina mercantile.
La numerazione, giunta al numero diecimila, è rinnovata; tutti i ruoli, compresi dall'uno al diecimila, formano una serie.
Le serie prendono un numero progressivo.

Art. 351.
(Distribuzione dei ruoli)
Il ministero della marina mercantile provvede all'invio dei ruoli di equipaggio agli uffici compartimentali, anche per la distribuzione agli uffici dipendenti, e agli uffici consolari.
Gli uffici compartimentali e consolari trascrivono, in un registro conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, i numeri dei ruoli di equipaggio e danno ricevuta dei ruoli stessi al ministero della marina mercantile.
Altrettanto fanno gli uffici circondariali verso l'ufficio compartimentale e gli uffici di porto verso l'ufficio circondariale da cui dipendono.
I ruoli di equipaggio, prima di essere posti in uso, devono essere numerati, firmati e bollati col timbro di ufficio, al sommo d'ogni mezzo foglio, dal comandante del porto o dall'autorità consolare.
Nella prima pagina del ruolo deve essere inserita dichiarazione firmata dal comandante del porto o dalla autorità consolare, attestante il numero delle pagine di cui il ruolo si compone, il nome, il tipo, l'ufficio di iscrizione e il numero di matricola della nave, il nome del comandante e la data di rilascio.

Art. 352.
(Consegna)
Gli uffici marittimi, all'atto del rilascio del ruolo di equipaggio, devono riportare le annotazioni in esso contenute in un registro copia ruoli conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile.
Ogni qualvolta gli uffici marittimi rilasciano un ruolo di equipaggio devono darne notizia alla cassa nazionale perla previdenza marinara.

Art. 353.
(Fogli supplementari)
Qualora, nel periodo di validità, sia necessario aggiungere al ruolo di equipaggio fogli supplementari, devono essere fatte sul ruolo stesso le opportune annotazioni. I fogli aggiunti devono portare il numero e la serie del ruolo al quale si riferiscono, il bollo d'ufficio e la firma del funzionario che ha rilasciato i fogli supplementari.

Art. 354.
(Durata del ruolo).
1. Per le navi adibite al traffico, la durata del ruolo non può eccedere il periodo di tre anni dalla data del rilascio.
2. Allo spirare del termine previsto dal comma 1 gli uffici marittimi ritirano il ruolo e ne rilasciano uno nuovo.
3. Per le navi e i galleggianti adibiti alla pesca marittima il ruolo di equipaggio ha durata triennale e viene ritirato in concomitanza con il rinnovo delle annotazioni di sicurezza.
4. Il ruolo ritirato è trasmesso in copia vistata all'I.N.P.S., che, dopo aver provveduto alla decontazione definitiva dei contributi dovuti, lo restituisce all'ufficio di compartimento che ne aveva assunto il carico.
5. I ruoli rilasciati dall'autorità consolare, effettuata l'operazione di decontazione, sono conservati presso l'ufficio di compartimento designato dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

Art. 355.
(Proroga della validità del ruolo)
Qualora la nave alla data di scadenza, del ruolo si trovi all'estero e l'ufficio consolare sia sprovvisto di ruoli, la validità del ruolo è prorogata, (on annotazioni dell'ufficio stesso, sino a quando la nave non faccia scalo in un porto in cui sia possibile provvedere al rilascio di un nuovo ruolo.
In tal caso l'ufficio consolare che pone l'annotazione di cui al precedente comma deve darne notizia all'ufficio che ha rilasciato il ruolo.

Art. 356.
(Annotazioni relative all'armamento e al disarmo)
L'annotazione dell'armamento della nave si effettua all'atto dell'imbarco dell'equipaggio; quella del disarmo all'atto dello sbarco di tutto l'equipaggio.
Il ruolo della nave in disarmo è custodito dall'ufficio di Porto del luogo dove si trova la nave, per il periodo di validità del ruolo stesso.

Art. 357.
(Annotazioni relative alle persone arruolate)
Relativamente all'indicazione di cui al n. 5 dell'articolo 170 del codice, il ruolo di equipaggio deve anche contenere, per ciascuna persona arruolata, il nome, il compartimento d'iscrizione e il numero di matricola, la data e il luogo di imbarco e sbarco, la firma di chi effettua il movimento e il timbro d'ufficio. Quando la retribuzione è convenuta nelle forme indicate dalle lettere c) e d) del secondo comma dell'articolo 325 del codice si deve indicare sul ruolo la parte spettante all'arruolato in rapporto al numero totale delle parti convenuto e specificare gli altri elementi fissi della retribuzione.
Le stesse annotazioni si effettuano sulla licenza delle navi minori ai fini dell'applicazione degli articoli 172, 330 e 1287 del codice.
I contratti di arruolamento stipulati in località estera dove non sia autorità consolare sono annotati sul ruolo di equipaggio dal comandante della nave e convalidati dalla autorità marittima o consolare nel primo porto in cui abbia sede una di tali autorità.

Art. 358.
(Firma delle annotazioni)
Le annotazioni apposte sul ruolo di equipaggio e sulla licenza devono essere firmate dall'autorità che le esegue.

Art. 359.
(Ricostituzione del ruolo)
Nel caso di dispersione o di distruzione del ruolo di equipaggio l'ufficio che lo ha rilasciato deve provvedere alla ricostituzione del ruolo assumendo le necessarie infomazioni dall'armatore della nave e dalle autorità marittime o consolari che abbiano effettuato movimenti sul ruolo stesso.
Il ruolo così ricostituito prende lo stesso numero di quello disperso o distrutto e deve essere inviato, per il deconto, alla cassa nazionale per la previdenza marinara.

Art. 360.
(Comunicazione della dispersione o distruzione del ruolo)
L'autorità che accerta la dispersione o la distruzione del ruolo ai termini dell'articolo 199 del codice deve darne notizia all'ufficio marittimo che lo ha rilasciato per i provvedimenti di cui all'articolo precedente.

Art. 361.
(Ritrovamento del ruolo)
Qualora il ruolo smarrito sia ritrovato, deve essere trasmesso all'autorità marittima mercantile che lo ha rilasciato. In tal caso questa ne fa invio alla cassa nazionale per la previdenza marinara che provvede al confronto tra il ruolo stesso e quello ricostituito per gli eventuali conguagli agli effetti del deconto.

SEZIONE II
Dei libri di bordo

Art. 362.
(Forma e vidimazione)
I libri di bordo sono conformi ai modelli approvati dal ministro per la marina mercantile e prima di essere posti in uso devono essere numerati, firmati e bollati col timbro d'ufficio, al sommo d'ogni mezzo foglio, dal comandante del porto o dall'autorità consolare.
Nella prima pagina di ciascun libro deve essere inserita dichiarazione firmata dal comandante del porto attestante il numero delle pagine di cui il libro si compone, il nome, il tipo, l'ufficio d'iscrizione e il numero di matricola della nave, il nome del comandante e la data di rilascio.

Art. 363.
(Tenuta)
I libri di bordo devono essere tenuti per ordine di data, di seguito, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, ove sia necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili. Gli spazi vuoti devono essere riempiti con linee a penna.

Art. 364.
(Presentazione)
I libri di bordo devono essere presentati ad ogni richiesta dell'autorità marittima mercantile o di quella consolare, la quale ha facoltà di rilasciarne copie o estratti.

Art. 365.
(Ritiro e custodia)
Quando si procede alla cancellazione della nave dal registro d'iscrizione, a norma dell'articolo 163 del codice, l'autorità marittima mercantile o quella consolare del luogo in cui si trova la nave ritira e trasmette i libri di bordo, per la custodia, all'ufficio d'iscrizione della nave.
Quando i libri siano esauriti o resi inservibili l'autorità del luogo, previo rilascio dei nuovi libri con le modalità di cui all'articolo 362, li ritira e li trasmette per la custodia all'ufficio d'iscrizione della nave.

Art. 366.
(Libri provvisori)
Se in corso di navigazione un libro di bordo è esaurito o perduto o distrutto, il comandante ne forma uno provvisorio, nel quale deve indicare innanzi tutto la causa della perdita o della distruzione.
Il libro provvisorio è valido fino al primo porto di approdo, dove il comandante deve fare la sua dichiarazione all'autorità marittima mercantile o a quella consolare.
Queste redigono, in calce al libro provvisorio e (dopo la vidimazione, sulla dichiarazione del comandante e alla presenza di due testimoni, apposito processo verbale, di cui trasmettono copia all'ufficio d'iscrizione della nave.

Art. 367.
(Sostituzione dei libri provvisori)
Dopo la redazione del processo verbale, di cui allo articolo precedente l'autorità marittima mercantile o quella consolare ritira il libro di bordo provvisorio e rilascia, un nuovo libro.
Il libro di bordo provvisorio ritirato è trasmesso per la custodia all'ufficio d'iscrizione della nave.
Quando l'autorità marittima mercantile o quella consolare non ha a disposizione libri in bianco, essa numera, firma e bolla col timbro d'ufficio, al sommo di ogni mezzo foglio, il libro provvisorio, annotando altresì l'obbligo del comandante di provvedere, appena possibile, alla regolare sostituzione.

Art. 368.
(Sequestro)
L'autorità marittima mercantile o quella consolare, se rileva che in un libro di bordo sono state inserite false dichiarazioni, dispone il sequestro del libro e compila processo verbale, che deve essere allegato alla denuncia, all'autorità giudiziaria unitamente al libro sequestrato.
Il tal caso alla nave viene rilasciato un nuovo libro di bordo.

Art. 369.
(Inventario di bordo)
L'inventario di bordo deve essere sottoscritto dal comandante della nave, controfirmato dai periti incaricati della visita della nave e vistato dall'autorità marittima mercantile o da quella consolare.
Le variazioni negli attrezzi e negli altri oggetti di corredo e di armamento della nave devono essere annotate sull'inventario di bordo e giustificate col semplice riferimento alle annotazioni esistenti nel giornale generale e di contabilità.
Nelle successive visite fatte alla nave, la verifica dell'inventario e delle variazioni suddette è compiuta dai periti incaricati della visita, i quali ne fanno annotazione sull'inventario stesso; tale annotazione è vistata dall'autorità marittima, mercantile o da quella con sola re.
Per le navi non soggette a visita, la verifica dell'inveitario deve essere fatta ogni due anni.
La copia dell'inventario di bordo, agli effetti dell'articolo 621 del codice, è vistata, all'atto della compilazione nonché delle successive variazioni, dall'autorità marittima mercantile o da quella consolare.
Agli effetti previsti dagli articoli 247 e 248 del codice, le annotazioni relative alla destinazione e alla cessazione della pertinenza della nave devono essere vistate, a richiesta del proprietario o di un suo rappresentante ovvero del titolare del diritto sulla pertinenza, dalla autorità marittima mercantile o da quella consolare.

Art. 370.
(Giornale generale e di contabilità)
Il giornale generale e di contabilità, deve essere scritto dal comandante o da un ufficiale da lui incaricato e firmato dal comandante stesso.
Su di esso, oltre le indicazioni prescritte dall'articolo 174, secondo comma, del codice, si devono annotare in ordine di data:
1) la qualità e la quantità complessiva del carico;
2) le cause che hanno prodotto variazioni all'inventario di bordo;
3) l'inventario degli oggetti e dei valori appartenenti alle persone decedute, scomparse o assenti dai bordo per altra causa;
4) la vendita o la distruzione fatta per ragioni igieniche degli effetti delle persone dell'equipaggio o dei passeggeri deceduti;
5) il conto delle retribuzioni dovute alle persone dell'equipaggio disertate, decedute, scomparse o assenti da bordo per altra causa;
6) le azioni di merito compiute dalle persone dell'equipaggio o dai passeggeri;
7) le malattie e gli infortuni occorsi alle persone dell'equipaggio e ai passeggeri;
8) le riduzioni che per forza, maggiore si fossero fatte sulle razioni dei viveri;
9) i prestiti contratti;
10) il pegno o la vendita delle cose caricate;
11) tutto ciò che concerne l'ufficio del comandante, che riguarda l'interesse dei proprietari, degli armatori e dei caricatori, e che può dar luogo a rendimento di conto o a domanda giudiziale, salvo le annotazioni particolari da farsi negli altri libri di bordo.

Art. 371.
(Giornale di navigazione)
Sul giornale di navigazione si devono fare, alla fine di ogni turno di guardia, le annotazioni richieste dal terzo comma dell'articolo 174 del codice.
Il giornale di navigazione è scritto e firmato dal comandante per le guardie da lui fatte e per ogni altra annotazione che egli stimi opportuna; è scritto e firmato dagli ufficiali di bordo per le guardie da essi fatte ed è vistato dal comandante.

Art. 372.
(Giornale di carico)
Terminato l'imbarco o lo sbarco delle merci, le annotazioni, indicate nell'articolo 174, quarto comma, del codice, sul giornale di carico devono essere competente con la data e con la firma dell'ufficiale incaricato dal comandante e col visto del comandante stesso.

Art. 373.
(Contenuto del giornate di macchina).
Il giornale di macchina consta di una premessa e di due parti.
La premessa, compilata dal direttore di macchina, comprende una descrizione sommaria delle motrici delle caldaie e dei principali apparecchi ausiliari di bordo, con indicazioni sul loro funzionamento. Tale descrizione è fatta secondo le istruzioni da emanarsi dal ministro della marina mercantile, salvo quelle varianti e aggiunte ritenute necessarie in relazione a particolari caratteristiche del macchinario e degli apparecchi e strumenti esistenti a bordo.
La prima parte del giornale è compilata a cura del direttore di macchina, in base ai dati e alle notizie che il personale di macchina in comando di guardia deve scrivere, guardia per guardia, su apposito quaderno.
Tali dati e notizie devono essere firmati dal personale in comando di guardia sulla prima parte devono essere altresì annotati:
1) le variazioni di andatura delle motrici ordinate sia durante la manovra sia durante la navigazione dal ponte di comando, con l'ora corrispondente letta, in ore e minuti primi, all'orologio di macchina;
2) l'eventuale rilievo di diagrammi indicatori;
3) gli avvenimenti straordinari, facendo semplice cenno della natura dell'avvenimento, del quale deve poi essere data notizia particolareggiata nella, Feconda parte del giornale;
4) i dati, per periodi successivi, di quattro in quattro ore, delle caratteristiche di funzionamento delle motrici e delle caldaie, nonché i valori medi approssimativi delle caratteristiche di funzionamento degli apparecchi ausiliari principali 5) ogni altra notizia che il direttore di macchina o il personale di servizio in comando di guardia ritenga utile porre in evidenza.
Il comandante della nave deve apporre il visto alle pagine corrispondenti ai giorni di arrivo e di partenza.
Nella seconda parte del giornale devono essere scritti i nomi del comandante e del direttore di macchina in carica e l'eventuale sostituzione dei medesimi mentre il giornale è in uso.
Nella seconda parte devono essere altresì annotati:
1) la descrizione sufficientemente dettagliata delle avarie di qualche importanza occorse alle motrici, alle caldaie o agli apparecchi ausiliari sia in navigazione sia in porto, indicando i provvedimenti presi a seguito delle varie riparazioni eseguite e i risultati ottenuti, esponendo considerazioni e presentando le proposte del caso;
2) le visite periodiche e occasionali passate alle macchine, alle caldaie e agli apparecchi ausiliari indicando, per le visite straordinarie, i motivi che le hanno determinate;
3) i grandi lavori di manutenzione e di riparazione delle motrici, delle caldaie e degli apparecchi ausiliari;
4) le immissioni in bacino per la visita della carena o per qualsiasi altra circostanza.
Devono essere sempre indicati la data e il luogo corrispondenti alle notizie riportate.
Ogni rapporto del direttore di macchina, deve essere datato e sottoscritto, nonché vistato dal comandante.

Art. 374.
(Giornale radiotelegrafico)
Il giornale radiotelegrafico e scritto dal marconista ed è vistato dal comandante.
In esso devono essere annotati i nomi degli operatori e degli ascoltatori, qualora siano presenti a bordo, nonché qualsiasi avvenimento o incidente che riguardi il servizio radiotelegrafico o che interessi la sicurezza della vita umana in mare e, in particolare, tutti i dispacci scambiati o intercettati.

TITOLO VI
DELLA POLIZIA DELLA NAVIGAZIONE

CAPO I
Della partenza e dell'arrivo delle navi

Art. 375.
(Registro delle partenze)
Presso ogni ufficio di porto è tenuto un registro, conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, nel quale sono annotati i dati relativi alla partenza di ciascuna nave.

Art. 376.
(Rilascio delle spedizioni)
L'autorità marittima, mercantile o quella consolare, nell'apporre il visto di cui all'articolo 179 del codice, indica la destinazione della nave, il numero delle persone dell'equipaggio, il numero dei passeggeri e la natura del carico.
Il rilascio delle spedizioni può essere negato dall'autorità marittima mercantile quando il proprietario l'armatore non abbia nominato un rappresentante nel luogo d'iscrizione della nave, a, norma degli articoli 147 e 267 del codice, e la coincidenza del luogo in cui è il domicilio del proprietario o dell'armatore con il luogo in cui è l'ufficio d'iscrizione della nave non sia ottenuta mediante il trasferimento dell'iscrizione a norma, degli articoli 318 e 422.

Art. 377.
(Rilascio delle spedizioni alle navi straniere)
Il rilascio delle spedizioni alle navi straniere da parte dell'autorità marittima mercantile risulta dal visto sulle carte di bordo; tuttavia quando sia consentito al comandante della nave straniera di consegnare le carte di bordo al proprio console, il rilascio delle spedizioni risulta da un permesso di partenza da compilarsi su modello approvato dal ministro per la marina mercantile.
In ogni caso per il rilascio delle spedizioni alle navi straniere è necessario il nulla osta consolare, quando nei porto risieda un console dello Stato, del quale la nave batte bandiera.

Art. 378.
(Registro degli arrivi)
L'ufficio di porto annota in un registro, conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, gli arrivi delle navi anche in caso di rilascio volontario o forzato.
Nel registro degli arrivi sono annotate tutte le indicazioni contenute nella nota prescritta dall'articolo 180 del codice.

Art. 379.
(Vidimazione del giornale nautico)
L'ufficiale di porto che procede, a norma dell'articolo 181 del codice, alla vidimazione del giornale nautico vi appone il visto pagina per pagina, empiendo con linee gli spazi bianchi, cominciando dal giorno in cui fu iniziato il viaggio, oppure dall'ultimo visto, in modo da assicurare l'inalterabilità del giornale stesso.
La vidimazione è apposta sul giornale generale di contabilità, su quello di navigazione e su quelli di carico o di pesca-, nonché sul giornale di macchina e su quello radiotelegrafico.

Art. 380.
(Vidimazione delle carte di bordo per le navi da pesca, da diporto ed adibite ai servizi locali).
1. Per le navi adibite alla pesca marittima la presentazione delle carte e degli altri documenti di bordo all'autorità marittima per la vidimazione deve essere effettuata ogni tre anni in concomitanza con il rinnovo delle annotazioni di sicurezza; per le navi adibite alla pesca fuori degli stretti si osservano le disposizioni dell'articolo 179 del codice e dei primi tre commi dell'articolo 181 del codice.
2. Per le navi adibite ai servizi locali, determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, la presentazione delle carte e degli altri documenti di bordo deve essere compiuta almeno una volta l'anno e comunque ogni volta che le navi stesse compiano viaggi fuori dai limiti stabiliti nel decreto stesso.

Art. 381.
(Menzione nel giornale nautico della denuncia di avvenimenti straordinari)
Se nel giornale nautico non sono stati annotati gli avvenimenti straordinari verificatisi durante la navigazione, l'autorità che, a norma del secondo comma dell'articolo 182 del codice, riceve la dichiarazione giurata del comandante e ne redige processo verbale, deve far menzione di questa formalità nel giornale nautico.

Art. 382.
(Formalità dell'arrivo in porto estero)
Quando le formalità indicate negli articoli 181 e 182 del codice non possono essere eseguite nei porti esteri, perchè non esiste autorità consolare e all'autorità locale non sia riconosciuta tale competenza dalle leggi locali e da trattati internazionali, le formalità stesse sono eseguite nel primo porto di approdo nello Stato o nel porto di approdo all'estero, dove risieda una autorità consolare italiana.

CAPO II
Della polizia di bordo e della navigazione

Art. 383.
(Rilascio di carte provvisorie di bordo)
Nel caso di perdita o di distruzione delle carte di bordo, l'autorità marittima mercantile o quella consolare redige processo verbale della denuncia del comandante della nave, procede alle indagini sulle cause e sulle circostanze della perdita o della distruzione e trasmette gli atti relativi all'ufficio che ha rilasciato le carte stesse.
Le carte provvisorie di bordo rilasciate in sostituzione delle carte perdute o distrutte sono redatte in base agli altri documenti o certificati esistenti a bordo e, se necessario, in base a dichiarazione giurata del comandante della nave e delle altre persone dell'equipaggio, che siano in condizione di dare informazioni.

Art. 384.
(Consegna di armi e di munizioni da parte dei passeggeri)
I passeggeri, all'atto dell'imbarco, devono consegnare al comandante della nave, che provvede a custodirli fino al momento dello sbarco, le armi e le munizioni in loro possesso.
Il ritiro delle armi o munizioni nei confronti di coloro che le detengono a causa del loro ufficio o servizio è ammesso solo per gravi ed accertate ragioni da indicarsi con apposita dichiarazione all'atto del ritiro.

Art. 385.
(Imbarco di merci vietate e pericolose)
Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 194 del codice, il comandante deve compilare processo verbale dei provvedimenti adottati, dai consegnarsi alla autorità marittima mercantile o a quella consolare del porto di primo approdo.
Il comandante del porto dà avviso all'autorità doganale delle merci sbarcate con l'indicazione della località dove esse sono custodite.

TITOLO VII
DEGLI ATTI DI STATO CIVILE IN CORSO DI NAVIGAZIONE

Art. 386.
(Iscrizione degli atti di stato civile)
L'iscrizione sul ruolo d'equipaggio degli atti di stato civile compilati a bordo delle navi deve essere effettuata nelle forme stabilite dal ministro per la marina mercantile d'intesa con il ministro per la grazia e la giustizia.
Oltre le indicazioni richieste dal secondo comma dell'articolo 205 del codice, sul giornale generale e di contabilità devono essere indicate le generalità delle persone cui l'atto si riferisce e dei testimoni.

Art. 387.
(Processi verbali di scomparizione)
Nei processi verbali di scomparizione da bordo per caduta in mare il comandante della nave deve indicare se a suo avviso ricorrono gli estremi di morte senza rinvenimento del cadavere previsti dall'articolo 145 dell'ordinamento dello stato civile.
La trasmissione dei processi verbali di scomparizione, a norma dell'articolo 210 del codice, deve essere fatta al procuratore della Repubblica nella cui circoscrizione si trovano le autorità competenti ad eseguire le annotazioni nel registro delle nascite ai norma dell'articolo 211, secondo comma, del codice.

Art. 388.
(Accertamento delle persone scomparse)
In caso di naufragio, in cui siano andate perdute le carte di bordo, l'autorità marittima mercantile o quella, consolare per individuare le persone scomparse, si valle delle convenzioni d'arruolamento, del registro copia ruoli, delle annotazioni dei movimenti d'imbarco e sbarco dei componenti l'equipaggio e di ogni mezzo di indagine, Le autorità stesse, ove necessario, devono rivolgersi all'armatore e alle autorità marittime e consolari dei porti dove approdò la nave per conoscere le eventuali variazioni avvenute nell'equipaggio e nei passeggeri.
Le autorità predette compilano processo verbale nel quale indicano le generalità e la qualifica delle persone scomparse, nonché le indagini effettuate e i relativi risultati.

Art. 389.
(Registri per gli atti di stato civile)
Gli atti di stato civile e i processi verbali di scomparizione in mare compilati dalle autorità marittime mercantili e da quelle consolari in base all'articolo 208 del codice, devono essere redatti su apposito registro nella forma stabilita dal ministro per la marina mercantile, d'intesa con il ministro per la grazia e la giustizia.

Art. 390.
(Trascrizione dei verbali di interrogatorio)
All'autorità marittima mercantile o a quella consolare, che a norma dell'articolo 209 del codice è tenuta a provvedere alla redazione dei processi verbali di scomparizione in mare, devono essere trasmessi i verbali di interrogatorio dei naufraghi approdati in altra località.

TITOLO VIII
DEGLI OGGETTI APPARTENENTI A PERSONE MORTE O SCOMPARSE IN VIAGGIO

Art. 391.
(Inventario e custodia degli oggetti)
In caso di morte in navigazione di persona imbarcata, il comandante deve procedere, in presenza di due testimoni, alla formazione dell'inventario degli oggetti appartenenti alla persona deceduta.
L'inventario è fatto constare da processo verbale sottoscritto dal comandante e dai testimoni.
Se la persona deceduta apparteneva all'equipaggio della nave, il comandante deve compilare il conto delle retribuzioni spettanti al defunto lino al giorno della sua morte.
Di tutte le operazioni è fatta menzione nel giornale generale e di contabilità.
Compiuto l'inventario, gli oggetti indicati nel primo comma sono conservati dal comandante.

Art. 392.
(Distruzione degli oggetti)
Quando la morte è avvenuta per malattia trasmissibile o contagiosa, il comandante provvede alla immediata (distruzione degli effetti d'uso del defunto, che siano ritenuti pericolosi, e compila apposito processo verbale da, annotarsi sul giornale generale e di contabilità.
Nel processo verbale devono essere elencati gli oggetti distrutti con l'indicazione del motivo della distruzione.

Art. 393.
(Documenti da consegnare all'autorità marittima o consolare)
Nel primo porto di approdo il comandante deve consegnare all'autorità marittima mercantile o a quella consolare:
a) i processi verbali di cui agli articoli precedenti;
b) gli oggetti e i valori appartenenti alla persona decaduta;
c) il conto delle retribuzioni e le eventuali rimanenze;
d) il libretto di navigazione e gli altri documenti;
e) un estratto del giornale generale e di contabilità.
L'autorità marittima mercantile o quella consolare, all'atto della consegna, procede alla verifica degli oggetti, dei documenti e dei valori e ne rilascia ricevuta al comandante della nave.

Art. 394.
(Navi non munite di giornale nautico)
Quando il decesso avviene a bordo di navi non munite del giornale nautico l'adempimento delle formalità prescritte dagli articoli precedenti deve risultare da processo verbale compilato dall'autorità marittima mercantile o da quella consolare.

Art. 395.
(Indagini dell'autorità marittima o consolare)
Qualora sorgano dubbi di occultazione di oggetti appartenenti alla persona deceduta, l'autorità marittima mercantile o quella consolare compila processo verbale delle indagini compiute e delle prove raccolte e, in ogni caso, provvede a ricercare e a custodire gli oggetti non compresi nell'inventario.

Art. 396.
(Oggetti appartenenti a cittadini italiani)
In caso di morte in navigazione di un cittadino italiano, se il luogo di primo approdo della nave sia all'estero, l'autorità consolare, qualora non abbia la possibilità di provvedere alla custodia degli oggetti, dopo avere proceduto alla verifica e agli accertamenti di cui agli articoli precedenti, ritira una copia dell'inventario e nel caso che la nave sia diretta a un porto nazionale dà incarico al comandante della nave di consegnare gli oggetti, i documenti e i valori all'autorità marittima mercantile del porto nazionale di primo approdo;
se la nave non è diretta a un porto nazionale provvede a inoltrare gli oggetti, i documenti e i valori all'ufficio di porto di iscrizione del defunto se trattasi di marittimo, e all'ufficio di porto nella cui circoscrizione è compreso il luogo di ultimo domicilio del defunto se trattasi di passeggero.

Art. 397.
(Oggetti appartenenti a stranieri)
Qualora la persona deceduta a bordo sia uno straniero, l'autorità marittima mercantile o quella consolare, salvo che non sia diversamente disposto da convenzioni internazionali, dopo aver ritirato gli oggetti, i documenti e i valori, ne informa il ministero della marina mercantile e quello degli affari esteri nonché l'autorità consolare dello Stato cui il defunto apparteneva. Se non ha la possibilità di provvedere alla custodia degli oggetti, dopo aver proceduto alla verifica e agli accertamenti di cui agli articoli precedenti, ritira una copia dell'inventario e inoltra gli oggetti, i documenti e i valori all'ufficio del porto di iscrizione della nave.

Art. 398.
(Avviso all'autorità comunale)
L'autorità marittima mercantile o quella consolare, che ha ricevuto in consegna gli oggetti, ne da avviso all'autorità comunale del luogo dell'ultimo domicilio del defunto o, qualora il domicilio sia sconosciuto, all'autorità comunale del luogo di armamento della nave.
Tale avviso è pubblicato mediante affissione nell'albo del comune.

Art. 399.
(Vendita degli oggetti)
Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 195 del codice, qualora il valore degli oggetti superi le lire ventimila, l'autorità che ne ha la custodia procede alla vendita a pubblici incanti o a licitazione privata.
Se gli oggetti sono deteriorabili o non superano il valore di lire ventimila, la vendita avviene a trattativa privata.
L'autorità che procede alla vendita, prima di consegnare gli oggetti venduti, informa l'autorità doganale.
I proventi della vendita, per il periodo indicato nel terzo comma dell'articolo 195 del codice, sono depositati a cura dell'autorità che ha proceduto alla vendita presso un istituto di credito determinato dal ministero della marina mercantile.

Art. 400.
(Scomparizione in mare e assenza)
Le norme del presente titolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai casi di scomparizione in mare o di assenza da bordo per qualsiasi motivo.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI SPECIALI

CAPO I
Della navigazione da diporto

Artt. 401 - 407
Abrogati dal d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171


CAPO II
Della pesca

Art. 408.
(Categorie di pesca)
1. La pesca costiera è quella che si esercita nel Mare Adriatico, nonché quella effettuata lungo le coste continentali ed insulari del Mediterraneo a distanza non superiore a 40 miglia dalle coste, fatti salvi gli atti e le convenzioni internazionali.
La pesca mediterranea è quella che si esercita nel Mediterraneo entro gli stretti di Gibilterra e dei Dardanelli e il Canale di Suez.
La pesca oltre gli stretti è quella che si esercita fuori dei limiti di cui al comma precedente.

LIBRO SECONDO
DELLA PROPRIETÀ DELLA NAVE E DELL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE

TITOLO I
DELLA COSTRUZIONE DELLA NAVE

Art. 409.
(Forma della dichiarazione di costruzione)
La dichiarazione di costruzione deve essere fatta presso l'ufficio autorizzato a tenere il registro delle navi e dei galleggianti in costruzione, nella cui circoscrizione viene eseguita la costruzione.
La dichiarazione deve constare da processo verbale e, oltre i dati di cui all'articolo 233 del codice, deve contenere l'indicazione del nome e della quantità del dichiarante, del tipo, delle caratteristiche e delle principali dimensioni della nave e del galleggiante, nonché della data del presumibile inizio della costruzione.

Art. 410.
(Dichiarazione a ufficio non autorizzato)
Se la costruzione della nave o del galleggiante è eseguita in luogo compreso nella circoscrizione di un ufficio locale o di una delegazione di spiaggia non autorizzati a tenere il registro delle navi o dei galleggianti in costruzione, l'ufficio che ha ricevuto la dichiarazione deve informare l'ufficio locale o la delegazione di spiaggia, trasmettendo copia della dichiarazione stessa.

Art. 411.
(Registro delle navi in costruzione)
Il registro delle navi e dei galleggianti in costruzione è conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile.
Sul registro sono indicati il nome del proprietario e quello del costruttore, gli estremi del contratto di costruzione, la data di inizio della costruzione e quella del presumibile termine della stessa, nonché gli altri elementi richiesti dal modello.

Art. 412.
(Ordine di sospensione della costruzione)
L'ordine di sospensione della costruzione di una nave o di un galleggiante, nei casi previsti dall'articolo 236 del codice, deve essere notificato, a mezzo di un agente dell'autorità marittima mercantile, al costruttore a cura dell'ufficio che ha ricevuto la dichiarazione di costruzione.

Art. 413.
(Pubblicità del contratto verbale)
Per quanto riguarda il titolo da trascrivere, la dichiarazione prevista dall'articolo 239 del codice, per il caso di cui al secondo comma dell'articolo 237 dello stesso codice deve contenere gli elementi del contratto verbale di costruzione e indicare le quote di partecipazione alla proprietà.

TITOLO II
DELLA PROPRIETÀ DELLA NAVE

Art. 414.
(Esecuzione delle trascrizioni)
Le trascrizioni e annotazioni degli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi, sono eseguite e firmate nello Stato dall'ufficiale di porto all'uopo delegato dal capo dell'ufficio e all'estero dal console o da un funzionario da questi delegato.
Il repertorio sul quale deve essere presa nota della domanda di pubblicità, ai sensi dell'articolo 256 del codice, è conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile d'intesa, con il ministro per la grazia e la giustizia e su di esso le domande sono annotate in ordine di presentazione.
Qualora le trascrizioni o le annotazioni siano richieste ad un ufficio locale marittimo e ad una delegazione di spiaggia, la pubblicità non è effettuata se non sia autorizzata dall'ufficio circondariale marittimo competente al quale devono essere trasmessi gli atti.

Art. 415.
(Trascrizione di atti riguardanti più navi)
Se la trascrizione riguarda due o più navi iscritte nel medesimo ufficio, è sufficiente produrre una sola copia dei documenti prescritti.

Art. 416.
(Trascrizione di atti relativi a navi perite)
La trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprieta o di altri diritti reali su navi può essere eseguita anche per le navi che sono o si presumono perite successivamente alla data in cui sono stati fatti gli atti.
Tale trascrizione può eseguirsi anche quando non e presentato l'atto di nazionalità, nel caso di perdita presunta della nave, o quando è accertata la perdita o la distruzione dell'atto.

Art. 417.
(Trascrizione di atti scritti in lingua straniera)
Agli atti scritti in lingua straniera presentati per la pubblicità navale deve essere allegata la loro traduzione in lingua italiana fatta da un interprete nominato dal presidente del tribunale del luogo o, in mancanza, dal pretore.
Gli atti presentati all'estero all'autorità consolare possono essere da questa tradotti e autenticati.
Tali atti prima di essere resi pubblici devono essere bollati e, se tradotti dall'autorità consolare, devono. essere legalizzati.

Art. 418.
(Orario per la presentazione delle domande di pubblicità)
Le domande di pubblicità sono ricevute durante l'orario normale d'ufficio.

Art. 419.
(Documenti comprovanti la nazionalità dei nuovi proprietari)
L'ufficio di iscrizione, nel procedere alla trascrizione, richiede il certificato di cittadinanza del nuovo proprietario o, nel caso di società, il certificato dal quale risulta se la società sia o meno iscritta nell'elenco di cui all'articolo 143 del codice.
Se il nuovo proprietario non è cittadino italiano o la società non è iscritta nell'elenco predetto, nè risulta l'equiparazione prevista dall'articolo 144 del codice, l'ufficio d'iscrizione promuove, se del caso, i provvedimenti necessari, ai sensi degli articoli 158 e 159 del codice stesso.

Art. 420.
(Conversazione dei documenti presentati per la trascrizione)
Alla fine di ogni anno l'ufficio d'iscrizione della nave provvede a riunire in volumi, secondo l'ordine del repertorio, i documenti presentati per la trascrizione.

Art. 421.
(Annotazione sull'atto di nazionalità)
Quando la pubblicità è richiesta all'ufficio marittimo o consolare del luogo dove la nave si trova, l'ufficio predetto, prima di trasmettere i documenti all'ufficio di iscrizione, a norma dell'articolo 251, secondo comma del codice, provvede all'annotazione sull'atto di nazionalità, informando telegraficamente l'ufficio di iscrizione.

TITOLO III
DELL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE

CAPO I
Dell'armatore e del raccomandatario

Art. 422.
(Rappresentante dell'armatore)
La designazione di rappresentante, a norma dell'articolo 267 del codice, è fatta a mezzo di dichiarazione dell'armatore con sottoscrizione autenticata.
Nelle stesse forme la designazione di rappresentante è fatta quando l'armatore, successivamente alla dichiarazione di cui all'articolo 265 del codice, trasferisce il domicilio fuori del luogo dove è l'ufficio di iscrizione della nave.
Quando l'esercizio della nave è assunto dai comproprietari mediante costituzione di società di armamento, la designazione di rappresentante, nel caso che la sede della società venga stabilita fuori del luogo dove è l'ufficio di iscrizione della nave, è fatta mediante dichiarazione con sottoscrizione autenticata di tutti i comproprietari consenzienti, ovvero del gerente, se la designazione del rappresentante è compresa nei poteri conferiti a quest'ultimo.
Nelle stesse forme la designazione deve essere fatta quando la sede della società, successivamente alla costituzione, è trasferita fuori del luogo dove è l'ufficio di iscrizione della nave.
Le dichiarazioni previste dal primo e dal terzo comma non sono necessarie quando la designazione del rappresentante è fatta nella dichiarazione di armatore ovvero nell'atto costitutivo della società di armamento.
Se l'armatore ovvero i comproprietari consenzienti o il gerente della società di armamento non provvedono, nei casi indicati dall'articolo 267 del codice e dal presente articolo, a designare un rappresentante residente nel luogo in cui è l'ufficio di iscrizione della nave, l'ufficio invita a provvedere alla designazione in un termine fissato. Trascorso tale termine, in caso di inadempienza, l'ufficio promuove, nei modi previsti dall'articolo 320, il trasferimento dell'iscrizione della nave nel registro dell'ufficio nella cui circoscrizione e compreso il luogo del domicilio dell'armatore ovvero della sede della società di armamento.

Art. 423.
(Dichiarazione verbale di armatore)
Ai fini degli articoli 268 e 269 del codice, la dichiarazione di armatore quando è fatta verbalmente deve constare da processo verbale assunto dall'autorità, competente, con le indicazioni di cui all'articolo 270 del codice.
Della dichiarazione viene rilasciata copia agli interessati per l'adempimento delle formalità di trascrizione previste dall'articolo 271 del codice.

Art. 424.
(Registro delle raccomandazioni di navi)
Il registro delle procure relative ai rapporti di raccomandazione di navi, di cui all'articolo 289 del codice, è conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile d'intesa con il ministro per la grazia e la giustizia, ed è tenuto dall'ufficio circondariale nella cui circoscrizione risiede il raccomandatario.
A tale ufficio sono trasmesse dagli uffici dipendenti le procure conferite al raccomandatario, le eventuali modificazioni o revoche, presentate a norma dell'articolo 289 del codice.
Il registro deve essere corredato da due indici alfabetici, uno contenente i nomi dei raccomandatari e l'altro i nomi delle navi raccomandate.

Art. 425.
(Incaricati presso gli uffici di porto)
Chi intende compiere presso gli uffici di porto atti per conto di armatori, raccomandatari, spedizionieri o comandanti di navi deve essere autorizzato dal comandante del porto.
Dell'autorizzazione è presa nota in apposito registro, conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile.

CAPO II
Dell'armamento e del disarmo delle navi

Art. 426.
(Poteri del comandante di porto)
Nella formazione dell'equipaggio della nave, spetta esclusivamente al comandante del porto:
1) accertare che l'equipaggio comprenda il numero di marittimi di stato maggiore e di bassa forza, ritenuto indispensabile alla sicurezza della navigazione;
2) vigilare che sia garantita l'osservanza delle leggi sul lavoro applicabili ai marittimi e delle norme sulle condizioni per l'igiene e abitabilità dei locali destinati all'equipaggio;
3) vigilare sull'osservanza delle tabelle di armamento stabilite, secondo i casi, dal ministero della marina mercantile o nei contratti collettivi d'arruolamento.
Ove non siano stabilite tabelle d'armamento, il comandante del porto, sentite le associazioni sindacali interessate, deve controllare cime la tabella proposta dall'armatore risponda, nella composizione numerica e qualitativa, alle esigenze dei servizi tecnici e complementari di bordo, in rapporto alle caratteristiche, alla destinazione e all'impiego della nave.
Il comandante dei porto ha facoltà di negare le spedizioni alla nave il cui equipaggio non sia composto in conformità alle norme di cui ai precedenti commi.

Art. 427.
(Formazione dell'equipaggio)
Per la formazione o il completamento dell'equipaggio di una nave nei porti dello Stato l'autorità che provvede all'arruolamento deve accertare che i marittimi chiamati a far parte dell'equipaggio siano in possesso del libretto di navigazione in corso di validità e dei titoli professionali marittimi o delle qualifiche relative alle mansioni che ciascuno deve esplicare a bordo, prescritti dal codice, dal presente regolamento, dalle norme sul collocamento della gente di mare e da altre leggi e regolamenti speciali.

Art. 428.
(Annotazione dei movimenti di sbarco)
Qualora sul libretto di navigazione non sia regolarmente annotato l'ultimo sbarco, l'autorità marittima mercantile, possibilmente prima, di procedere all'arruolamento del marittimo, deve accertarne la posizione matricolare e curare la regolarizzazione del libretto.

Art. 429.
(Arruolamento di stranieri)
Nei casi previsti dagli articoli 318, secondo comma, e 319 del codice, gli stranieri assunti a far parte dello equipaggio di navi nazionali devono essere provvisti di documenti che li abilitino alla navigazione e all'espletamento delle mansioni che dovrebbero assumere, secondo le leggi de lo Stato al quale appartengono.
L'autorità marittima mercantile o quella consolare che procede all'imbarco può esigere che la validità dei documenti suddetti sia attestata dalla competente autorità dello Stato cui il marittimo appartiene.

Art. 430.
(Custodia di libretti di navigazione)
I libretti di navigazione dei marittimi arruolati sono consegnati dall'autorità marittima mercantile al comandante della nave e da questi custoditi. All'atto dello sbarco sono riconsegnati all'autorità marittima mercantile che li restituisce agli interessati, dopo avervi effettuate le prescritte annotazioni.

Art. 431.
Navigazione oltre gli stretti
Sulle navi che imprendono la navigazione oltre gli stretti il comandante e il primo ufficiale di coperta devono essere in possesso del titolo professionale di capitano di lungo corso e il direttore di macchina e il primo ufficiale di macchina di quello di capitano di macchina, ferme le disposizioni di cui agli articoli 248, 249, 250, 253, 254, 265, 266, 267, 270, 271 e 272.

Art. 432.
(Imbarco di allievo ufficiale)
Quando nella composizione dell'equipaggio è previsto l'imbarco di un allievo ufficiale di coperta o di macchina, il marittimo arruolato in tale qualità, deve essere in possesso di uno dei titoli professionali di cui a gli articoli 251 e 268.

Art. 433.
(Medici, marconisti, commissari di bordo)
Per imbarcare in qualità di medico, di commissario di bordo o di marconista, è richiesta un'autorizzazione dell'autorità marittima mercantile.
L'autorizzazione a imbarcare in qualità di medico di bordo e di marconista di bordo è subordinata al possesso dei requisiti prescritti dalle leggi e dai regolamenti speciali; quella a imbarcare in qualità di commissario di bordo è subordinata al possesso di un titolo di studio non inferiore a quello dell'ordine medio superiore.

Art. 434.
(Sottufficiali)
Oltre i marittimi indicati nel numero 6 dell'articolo 321 del codice, sono sottufficiali: il carpentiere, l'ottonaio, il capitano d'armi, il maestro di casa, il capo fuochista, l'operaio meccanico, l'operaio motorista, l'operaio frigoriferista, l'elettricista.
Il ministro per la marina mercantile può, sentite le associazioni sindacali interessate, attribuire la qualifica di sottufficiale ad altri marittimi.

Art. 435.
(Poteri delle autorità consolari)
Le autorità consolari nell'esplicazione dei poteri a esse conferiti dall'articolo 127 del codice applicano, in quanto possibile, le norme stabilite per l'armamento delle navi.

Art. 436.
(Registro tenuto dagli uffici consolari)
In ogni ufficio consolare è tenuto un registro dei movimenti d'imbarco e di sbarco della gente di mare delle navi nazionali.
In esso sono annotati:
1) il nome, la nazionalità, il numero di matricola e l'ufficio d'iscrizione delle persone imbarcate, sbarcate o disertate, la loro provenienza, la mansione esercitata a bordo e la navigazione rispettivamente effettuata;
2) il nome della nave e quello del comandante, il numero del ruolo d'equipaggio, la destinazione e la provenienza della nave medesima.
Alla fine di ogni trimestre, l'autorità consolare trasmette al ministero della marina mercantile un estratto conforme del suddetto registro unitamente ai libretti di navigazione, depositati presso l'ufficio consolare.

TITOLO IV
DEL CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO

CAPO I
Della formazione del contratto

Art. 437.
(Consenso all'arruolamento dei minori di anni diciotto)
Chi esercita la patria potestà o la tutela, nel dare il consenso all'arruolamento dei minori di anni diciotto ai termini del primo comma dell'articolo 324 del codice, deve precisare se il consenso si estende a tutti i contratti di arruolamento da stipularsi dal minore prima che abbia raggiunto la detta età, o se invece riguarda uno o più determinati contratti, o è limitato a un determinato periodo di tempo, o a una determinata classe di viaggi.
La forma e le modalità per la manifestazione del consenso nonché per la eventuale modificazione e limitazione o revoca di esso, sono quelle stabilite dal numero 5 dell'articolo 239 per la immatricolazione dei minori degli anni diciotto.
Se la dichiarazione relativa al consenso è fatta o presentata a un ufficio di porto diverso da quello dove è iscritto il marittimo, l'ufficio che la riceve, dopo averla annotata sul libretto di navigazione, la trasmette all'ufficio di iscrizione.

Art. 438.
(Arruolamento del comandante)
L'autorità che riceve la dichiarazione dell'armatore prevista dall'articolo 331 del codice la trasmette in originale al comandante del porto dove deve avvenire l'imbarco, conservandone copia in archivio.
L'autorità che riceve la dichiarazione del comandante conserva l'originale in archivio, rimettendone copia al comandante del porto che ha trasmesso la dichiarazione dell'armatore. Copie conformi di ambedue le dichiarazioni, firmate dall'ufficiale rogante e con il bollo d'ufficio sono consegnate al comandante arruolato per essere conservate fra i documenti di bordo.
Quando, a norma del secondo comma dell'articolo 331 del codice, gli estremi della dichiarazione dell'armatore sono trasmessi telegraficamente al comandante del porto dove deve avvenire l'imbarco, l'autorità che ha effettuato la comunicazione telegrafica provvede successivamente alla trasmissione in originale della dichiarazione conservandone copia.

Art. 439.
(Annotazione della dichiarazione di accettazione dell'arruolato)
Se il marittimo da arruolare non è in condizione di firmare il contratto, l'ufficiale rogante, accertata la identità del marittimo in base al libretto di navigazione, annota sul contratto la dichiarazione di accettazione.

Art. 440.
(Raccolta e conservazione dei contratti di arruolamento)
Gli originali dei contratti di arruolamento sono annualmente raccolti in volumi e sono conservati nell'archivio dell'ufficio.
Le copie autentiche dei contratti di arruolamento sono conservate fra i documenti di bordo.

CAPO II
Del rimpatrio

Art. 441.
(Spese per il rimpatrio)
Per il viaggio di rimpatrio nei casi previsti dall'articolo 363 del codice e agli effetti del primo comma dell'articolo 364 del codice stesso, è assegnato allo equipaggio:
1) un posto di prima classe ordinaria su nave o su ferrovia per il personale indicato nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 321 del codice, purchè il personale di coperta o di macchina sia fornito del titolo professionale di capitano di lungo corso o di capitano di macchina. Lo stesso trattamento è fatto ai marittimi muniti del titolo professionale di aspirante capitano di lungo corso o di padrone marittimo e di aspirante capitano di macchina o di meccanico navale, purchè rivestano rispettivamente le funzioni di comandante o di direttore di macchina;
2) un posto di seconda classe su nave o su ferrovia per il personale di coperta e di macchina indicato nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 321 del codice, che non sia provvisto dei titolo professionale indicato al numero precedente, nonché al personale indicato ai numeri 4 e 5 dell'articolo predetto;
3) un posto di terza classe su nave o su ferrovia, per gli altri componenti dell'equipaggio.
Per i viaggi su nave, quando nel prezzo di passaggio non sono comprese le spese di mantenimento, e per i viaggi in ferrovia, spetta ai marittimi, se le spese di mantenimento non sono determinate nel contratto di arruolamento, una diaria nella misura stabilita con decreto del ministro per la marina mercantile, di concerto con il ministro per il tesoro, sentite le associazioni sindacali interessate.
Nei viaggi in ferrovia spetta altresì un'indennità di bagaglio pari alla spesa per il trasporto di chilogrammi cento per le persone indicate ai numeri 1 a 2 del presente articolo, di chilogrammi sessanta per i sottufficiali e di chilogrammi quaranta per gli altri componenti dell'equipaggio.

Art. 442.
(Nota dei depositi)
L'autorità marittima mercantile o quella consolare che ha ricevuto in deposito somme per il rimpatrio, nonché per le spese di cura, deve trasmettere al ministero della marina mercantile una nota documentata relativa a ciascun deposito liquidato.

Art. 443.
(Rimpatrio di cittadini italiani)
Nei casi previsti dall'articolo 197 del codice, il numero delle persone da ricoverare per il rimpatrio e determinato dalla disponibilità di bordo; nell'ipotesi prevista dal secondo comma del predetto articolo il numero dei rimpatriandi non può essere superiore a dieci persone.
Le spese di mantenimento e di trasporto sono corrisposte nella seguente misura:
1) se si tratta di marittimi abbandonati o indigenti lire millecinquecento al giorno per ciascuna persona avente la qualifica di ufficiale o allievo ufficiale; lire milleduecentocinquanta per ogni sottufficiale e lire mille per ciascun'altra persona dell'equipaggio;
2) se si tratta di marittimi rimpatriati per ordine dell'autorità consolare le spese sono determinate nella misura di cui al numero precedente a meno che non si tratti di imputati detenuti per i quali sia necessaria una particolare custodia, nel qual caso è stabilita dall'autorità consolare una speciale indennità integrativa;
3) se si tratta di persone estranee alla gente di mare il prezzo complessivo del mantenimento e del trasporto è stabilito dall'autorita) consolare, tenuto conto che il trasporto è obbligatorio e avuto riguardo allo stato fisico della persona e alla durata del viaggio.
Il ministro per la marina mercantile può con suo decreto, di concerto con il ministro per il tesoro, modificare l'ammontare dei compensi previsti dal presente articolo.
Il rimborso delle spese per il rimpatrio dei marittimi di cui ai nn 1 e 2 deve essere richiesto al ministero della marina mercantile in base a dichiarazione resa dal comandante della nave al porto di arrivo, corredata da un estratto del giornale nautico. Negli altri casi al rimborso provvede il ministero degli affari esteri in base alla richiesta di trasporto fatta dall'autorità consolare, contenente il nome, l'età, la cittadinanza e la professione delle persone rimpatriate, il porto d'imbarco e il motivo del rimpatrio, nonché l'indicazione del prezzo stabilito per il trasporto e mantenimento, delle somme eventualmente anticipate e degli obblighi imposti al comandante della nave.

Art. 444.
(Naufraghi stranieri)
Quando non esistono le condizioni di reciprocità di cui all'articolo 3 del codice, il naufrago di nazionalità straniera è inviato all'agente consolare dello Stato di cui ha la cittadinanza per il rimpatrio, a meno che non sia diversamente stabilito dal contratto di arruolamento stipulato dall'interessato.

Art. 445.
(Prosecuzione del viaggio a cura dell'autorità marittima)
Le autorità - marittime mercantili alle quali siano inviati marittimi rimpatriati non provvisti dei mezzi necessari per la prosecuzione del viaggio di destinazione, curando l'inoltro dei marittimi stessi a norma dell'articolo 441.

CAPO III
Disposizioni varie

Art. 446.
(Rinunzie e transazioni)
Agli effetti dell'articolo 2113 del codice civile, quando la rinunzia o la transazione avvenga all'estero, i tre mesi richiesti dal secondo comma di detto articolo decorrono dal momento del rimpatrio del marittimo, sempre che questo avvenga entro l'anno dalla cessazione o dalla risoluzione del rapporto di arruolamento ovvero dalla rinunzia o dalla transazione, o altrimenti da tale ultimo termine.

LIBRO TERZO
DELLE OBBLIGAZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE

TITOLO UNICO
DEL RICUPERO E DEL RITROVAMENTO DI RELITTI

CAPO I
Del ricupero

Art. 447.
(Denuncia dell'identificazione di relitti)
La denuncia prevista dall'articolo 501 del codice deve essere fatta al capo del compartimento nella cui circoscrizione è stato identificato il relitto e deve contenere la descrizione del relitto, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'identificazione e le altre eventuali notizie.
L'autorità marittima mercantile che riceve la denuncia indica sulla medesima, se questa è presentata per iscritto, il giorno e l'ora in cui è pervenuta all'ufficio; in caso diverso redige processo verbale contenente tutte le indicazioni predette.
Della denuncia, è presa nota, in un registro, conforma" al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, nel quale sono successivamente annotate le relative operazioni di ricupero, compiute da privati ovvero d'ufficio.
Sul richiesta dell'interessato, l'autorità, marittima mercantile gli rilascia copia della denuncia, con l'annotazione di cui al secondo comma, o del processo verbale.

Art. 448.
(Avviso dell'identificazione)
Un avviso contenente gli estremi della denuncia, è affisso per sessanta giorni nell'ufficio compartimentale, ed è comunicato in copia ai proprietari dei relitti, quando sono noti.
L'avviso è comunicato per l'affissione a tutti gli uffici compartimentale della Repubblica che lo restituiranno cui la relata di avvenuta affissione per il tempo previsto nel comma precedente e con l'indicazione di eventuali dichiarazioni da parte di chi vi abbia interesse.
Quando si tratta di relitti di aeromobile, della denuncia è data altresì comunicazione alla direzione aeronautica nella cui circoscrizione i relitti si trovano; quando si tratta di relitti di nave o aeromobile stranieri della denuncia è data comunicazione anche al console dello Stato nei cui registri la nave o l'aeromobile erano immatricolati.

Art. 449.
(Domanda per l'assunzione di ricupero)
Chi intende assumere, a norma degli articoli 501 e 504 del codice, il ricupero di un relitto di mare, deve farne domanda ai capo del compartimento nella cui circoscrizione si trova il relitto da ricuperare.
Qualora la domanda sia fatta da chi non ha per primo presentato la denuncia di identificazione del relitto, l'autorità marittima mercantile invita, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, coloro che avrebbero diritto di preferenza in caso di concorso, a norma dell'articolo 501 del codice, a dichiarare entro un termine non superiore a sessanta giorni se intendano assumere il ricupero. Trascorso tale termine, gli interessati che non abbiano presentato la relativa domanda, decadono dal diritto e la preferenza prevista dall'articolo 501 del codice si stabilisce unicamente fra quelli che hanno presentato domanda.
Delle domande di ricupero presentate all'autorità marittima mercantile è data notizia ai proprietari dei relitti, quando sono noti.

Art. 450.
(Autorizzazione per l'esecuzione del ricupero)
Il capo del compartimento, prima di dare l'autorizzazione all'esecuzione delle operazioni di ricupero, richiede a colui che intende effettuarle una dichiarazione scritta indicante:
a) il termine entro cui saranno iniziate le operazioni di ricupero;
b) il termine entro cui ritiene che le operazioni stesse possano essere portate a compimento ed i mezzi con i quali si intende effettuare il ricupero;
c) l'assunzione a proprio carico delle spese occorrenti per il ricupero;
d) l'assunzione dell'obbligo di rimuovere i relitti di venuti d'intralcio alla navigazione salva l'applicazione dell'articolo 73 del codice;
e) l'elezione del domicilio legale nei comune dove ha sede l'ufficio compartimentale.
Ricevuta la dichiarazione, il capo del compartimento, dopo gli eventuali accertamenti, fissa il termine entro cui devono essere portate a compimento le operazioni di ricupero; il termine stesso deve essere prorogato per fondiari motivi. Qualora entro il termine stabilito le operazioni non siano portate a compimento, il capo del compartimento può revocare l'autorizzazione.
L'autorizzazione e la revoca sono rese note agli interessati nelle forme prescritte dai commi primo e terzo dell'articolo 448 e sono comunicate all'autorità doganale.
Qualora si proceda ai ricupero in spazi acquei che siano da mantenere integralmente sgombri per la sicurezza della navigazione, i ricuperatori debbono depositare le cose ricuperate sotto la vigilanza dell'ufficio di porto locale ovvero dell'autorità doganale e non ne possono disporre, salva la prestazione di una congrua cauzione, fino a quando non sia del tutto sgombrato lo spazio acquaceo in cui si procede al ricupero.

Art. 451.
(Costituzione del comandante detta nave a capo ricuperatore)
Il comandante di una nave naufragata, se intende costituirsi capo ricuperatore ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 505 del codice, deve farne dichiarazione al capo del compartimento nella cui circoscrizione trovansi i relitti da ricuperare.
Della dichiarazione del comandante è data dall'autorità marittima mercantile notizia al proprietario della nave naufragata, quando questa è nazionale o, se è straniera, al console dello Stato nei cui registri era iscritta.

Art. 452.
(Cessazione del ricupero operaio da privati per assunzione delle operazioni da parte dei proprietari)
Il ricuperatore che nel corso delle operazioni di ricupero cessa dalle operazioni stesse, essendo state queste assunte direttamente dai proprietari, deve darne entro dieci giorni comunicazione al capo del compartimento dal quale ha ricevuto autorizzazione all'esecuzione del ricupero, indicando altresì se ai proprietari è stata fatta consegna delle cose ricuperate.
Analogamente al capo del compartimento dev'essere dal ricuperatore data comunicazione della consegna alle cose ricuperate al proprietario, a norma del secondo comma dell'articolo 502 del codice, entro dieci giorni dalla, consegna medesima.

Art. 453.
(Consegna delle cose ricuperate all'autorità marittima)
L'autorità marittima mercantile che a norma dell'articolo 502 del codice riceve in consegna le cose ricuperate deve far constare il fatto con processo verbale redatto in triplice esemplare.
Il processo verbale deve contenere:
a) la descrizione degli oggetti ricuperati, con le principali dimensioni o il peso, le marche e gli altri segni distintivi;
b) l'indicazione del luogo in cui gli oggetti furono trovati, dei mezzi adoperati e delle spese incontrate per il ricupero;
c) il valore di ciascun oggetto o di ciascun gruppo di oggetti della medesima specie, accertato, secondo lo stato in cui si trovano, con l'intervento di un funzionario dell'amministrazione doganale e quando occorra con l'assistenza di un perito;
d) l'indicazione del grado di conservabilità delle cose ricuperate.
Il processo verbale è sottoscritto dal ricuperatore, dal perito se è intervenuto, dal funzionario dell'amministrazione doganale e dall'autorità marittima mercantile che lo ha compilato. Una copia è rimessa a chi ha fatto consegna delle cose ricuperate, un'altra conservata nell'ufficio dell'autorità che lo ha compilato, e la terza trasmessa al capo del compartimento.

Art. 454.
(Assunzione del ricupero da parte dell'autorità marittima)
L'avviso di cui al secondo comma dell'articolo 507 del codice deve essere affisso nell'albo dell'ufficio compartimentale, nonché, quando si tratta di relitti di notevole entità, pubblicato nel giornale degli annunzi legali e deve essere trasmesso a tutti i compartimenti per la affissione.

Art. 455.
(Cessazione del ricupero operato dall'autorità marittima per assunzione delle operazioni da parte dei proprietari)
Se, durante il corso delle operazioni compiute dall'autorità marittima mercantile, i proprietari intendono assumere il ricupero a norma del secondo comma dell'articolo 507 del codice, devono farne dichiarazione all'autorità medesima.
Ricevuto il rimborso delle spese sostenute, l'autorità marittima mercantile consegna ai proprietari le cose eventualmente ricuperate.
Il rimborso e la consegna sono fatti constare con processo verbale redatto in duplice esemplare, dei quali uno è rimesso agli interessati e l'altro è conservato presso l'ufficio.
Qualora le spese per il ricupero eseguito dall'autorità marittima mercantile siano state coperte in tutto o in parte mediante la vendita delle cose ricuperate, a norma del secondo comma dell'articolo 508 del codice, della circostanza è fatta speciale menzione nel processo verbale e ai proprietari, è fatta consegna dei documenti relativi alla vendita, nonché della somma eventualmente residuata.

Art. 456.
(Compimento delle operazioni di ricupero eseguito dall'autorità marittima)
L'autorità marittima mercantile al termine delle operazioni di ricupero redige processo verbale contenente le indicazioni stabilite dal secondo comma dell'articolo 453.
Il processo verbale è sottoscritto dal perito, se è intervenuto per la determinazione del valore delle cose riciperate, dal funzionario dell'amministrazione doganale e dall'autorità marittima mercantile che lo ha compilato.

Art. 457.
(Ritiro da parte dei proprietari delle cose ricuperate)
All'atto del ritiro delle cose ricuperate, il proprietario è tenuto al pagamento delle spese incontrate per il ricupero operato dall'autorità marittima mercantile ovvero delle indennità e del compenso spettante al ricuperatore, nonché delle spese di custodia.
L'autorità che procede alla consegna ne redige processo verbale in triplice esemplare, sottoscritto anche dal proprietario delle cose ricuperate e dal rappresentante dell'amministrazione doganale, facendo constare l'avvenuto pagamento delle spese. Una copia del processo verbale è rimessa al proprietario delle cose ritirate, l'altra è conservata nell'ufficio, e la terza è tra smessa al capo del compartimento.

Art. 458.
(Vendita delle cose ricuperate)
Per la vendita delle cose ricuperate durante le operazioni di ricupero, nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 508 del codice, l'autorità marittima mercantile procede a trattativa privata.
Per la vendita delle cose ricuperate al termine delle operazioni di ricupero a norma del terzo comma dell'articolo predetto, l'autorità marittima mercantile procede a trattativa privata, quando le cose stesse sono deteriorabili ovvero non superano il valore di lire centomila; negli altri casi procede a pubblici incanti o a licitazione privata secondo le norme stabilite dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio o per la contabilità generale dello Stato.
L'avviso di cui al predetto articolo 508 del codice è reso pubblico nei modi stabiliti dall'articolo 454. Alla vendita deve intervenire un funzionario dell'amministrazione doganale.

Art. 459.
(Assunzione del ricupero all'estero da parte dell'autorità consolare)
All'estero, quando ciò sia consentito dall'ordinamento dello Stato nelle cui acque territoriali si trovano navi o aeromobili nazionali naufragati o altri relitti della navigazione, il ricupero di essi può essere assunto dalle autorità consolari, nei casi e con le modalità fissate dal codice per il ricupero nelle acque dello Stato ad opera delle autorità marittime mercantili. L'avviso relativo deve essere inviato al ministero della marina, mercantile che provvede a farlo pubblicare nell'albo delle capitanerie della Repubblica.
In tal caso la somma ricavata dalla vendita delle cose ricuperate, prevista dal secondo comma dell'articolo 508 del codice, deve essere trasmessa, con i documenti relativi, al ministero della marina mercantile, che provvede poi a norma della precitata disposizione.

CAPO II
Del ritrovamento dei relitti

Art. 460.
(Denuncia del ritrovamento)
La denuncia di cui all'articolo 510 del codice deve contenere la descrizione del relitto, l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo in cui il relitto è stato ritrovato e le altre eventuali notizie; deve indicare altresì se del relitto sia stata fatta consegna al proprietario esibendo, nel caso affermativo, dichiarazione di questo.
L'autorità marittima mercantile che riceve la denuncia procede a norma del secondo comma dell'articolo 447. Copia della denunzia ovvero del processo verbale è trasmessa al capo del compartimento.

Art. 461.
(Avviso del ritrovamento)
Un avviso contenente gli estremi della denuncia è comunicato al proprietario del relitto, ovvero, quando questi non è noto, è affisso per tre mesi nell'ufficio dell'autorità marittima mercantile che lo ha ricevuto. Della denuncia è presa nota in un registro, conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, nel quale è successivamente fatta menzione della consegna, custodia, ritiro o vendita, delle cose ritrovate, a norma, degli articoli 510 e 511 del codice.

Art. 462.
(Consegna delle case ritrovate all'autorità marittima)
L'autorità marittima mercantile che ai sensi dell'arli colo 510 del codice riceve in consegna le cose ritrovate procede a norma dell'articolo 453.

Art. 463.
(Ritiro delle cose ritrovate da parte del proprietario)
All'atto del ritiro delle cose ritrovate, il proprietario è tenuto al rimborso delle spese sostenute dal ritrovatore e al pagamento del premio a lui spettante al pagamento delle spese di custodia, nonché degli eventuali diritti doganali.
L'autorità marittima mercantile che procede alla consegna ne redige processo verbale a norma dell'articolo 457.
Nel caso in cui si proceda alla vendita delle cose ricuperate o rinvenute e manchino acquirenti, il ministero della marina mercantile su conforme proposta del capo del compartimento, può disporre l'abbandono delle cose al ricuperatore o all'inventore.

Art. 464.
(Vendita delle cose ritrovate)
Per la vendita delle cose ritrovate, prevista dal primo comma dell'articolo 511 del codice, l'autorità marittima mercantile procede a trattativa privata.
Alla vendita deve intervenire un funzionario dell'amministrazione doganale.

LIBRO QUARTO
DISPOSIZIONI PROCESSUALI

TITOLO I
DELL'ISTRUZIONE PREVENTIVA

Art. 465.
(Inchiesta sommaria)
L'autorità marittima mercantile o quella, consolare che procede all'inchiesta sommaria, deve compilare:
1) le risposte al questionario sul sinistro, formulate sul modello approvato dal ministro per la marina mercantile, in base ai documenti di bordo e alle prime dichiarazioni del comandante della nave;
2) il rapporto riassuntivo del sinistro, in base ai risultati delle indagini eseguite, nonché, quando gli elementi raccolti lo rendono possibile, il parere sulle circostanze e sulle cause del sinistro. Il rapporto deve essere corredato da uno schizzo della zona ove avvenne il sinistro e delle eventuali manovre eseguite dalle navi, nonché, ove del caso, di fotografie e di rilievi;
3) l'elenco dei componenti dell'equipaggio della nave con l'indicazione delle generalità, del numero di matricola e dell'ufficio d'iscrizione;
4) l'elenco delle persone presenti al sinistro con la indicazione delle generalità e della residenza.
Gli elenchi di cui ai numeri 3 e 4 sono formati nei casi in cui la natura e l'entità del sinistro lo richiedano.
L'autorità inquirente deve trasmettere all'autorità competente a disporre l'inchiesta formale il processo verbale di cui al quarto comma dell'articolo 578 del codice, i documenti indicati nel primo comma del presente articolo e un estratto del giornale nautico nella parte relativa al sinistro o, in difetto, la copia del rapporto del comandante della nave sul sinistro.

Art. 466.
(Facoltà del ministro)
Nel caso in cui l'autorità competente ritiene di non disporre l'inchiesta, il ministro per la marina mercantile, esaminata la dichiarazione prevista nel secondo comma dell'articolo 579 del codice, può ordinare che l'inchiesta venga eseguita.

Art. 466-bis
(Commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi)
1. È istituita presso il Ministero dei trasporti e della navigazione - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - la commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi con il compito di monitorare i sinistri al fine di proporre interventi di modifica delle regole tecniche o normative che risultino necessari o opportuni per il costante miglioramento delle condizioni della sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare e di tutela dell'ambiente marino; per tale ultima finalità, la composizione della commissione centrale è integrata da un esperto dotato di specifica professionalità e comprovata esperienza in materia, designato dal Ministero dell'ambiente.
3. La commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi è nominata con decreto interdirigenziale dal Capo del Dipartimento della Navigazione marittima ed interna e dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ed è composta come segue:
a) un ufficiale ammiraglio del Corpo delle Capitanerie di Porto, presidente;
b) due ufficiali superiori del Corpo delle Capitanerie di Porto, membri;
c) due dirigenti del Dipartimento della Navigazione marittima ed interna, membri;
d) un esperto designato dal Ministero dell'ambiente;
e) un ufficiale inferiore del Corpo delle Capitanerie di Porto, segretario;

Art. 467.
(Composizione della commissione d'inchiesta formale nel territorio nazionale)
La commissione inquirente di cui all'articolo 581 del codice ha sede presso la direzione marittima ed è costituita nel seguente modo:
1) il direttore marittimo, presidente;
2) un ufficiale di vascello o un capitano di lungo corso che abbiano non meno di dieci anni di effettiva navigazione e che non abbiano cessato di navigare da un periodo superiore a tre anni;
3) un ufficiale del genio navale o un ingegnere navale civile o, in mancanza, un capitano di macchina;
4) un capitano di lungo corso.
Le funzioni di segretario sono espletate da un ufficiale inferiore del corpo delle capitanerie di porto.
Il presidente della commissione ha facoltà di aggregare alla stessa; in qualità di esperti, quelle persone, il cui intervento ritenga necessario ai fini dell'inchiesta, scegliendole a preferenza fra gli iscritti negli albi speciali dei consulenti tecnici.
Uguale facoltà può essere esercitata dal ministro per la marina mercantile, il quale potrà disporre, nei singoli casi, che sia raddoppiato il numero dei membri di cui ai numeri 2 e 3.

Art. 468.
(Nomina dei membri delle commissioni).
I membri delle commissioni di cui all'articolo 467 sono nominati dal competente Direttore marittimo per la durata di tre anni. Essi possono essere confermati alla scadenza del triennio o sostituiti anche prima di detto termine.
Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono nominati i membri supplenti.

Art. 469.
(Convocazione della commissione)
Il presidente convoca i membri ordinari, sostituendoli, in caso di assenza o di impedimento, con supplenti delle rispettive categorie, scelti nell'ordine della designazione.
In caso di assenza o di impedimento del direttore marittimo, le funzioni di presidente sono esercitate dall'ufficiale superiore di porto che lo sostituisce normalmente nel comando della direzione marittima, ovvero da altro ufficiale superiore della direzione marittima stessa, quando abbiano grado superiore o, se di pari grado, abbiano maggiore anzianità degli altri ufficiali in servizio attivo permanente o richiamati in servizio, che fanno parte della commissione.
Qualora nel sinistro sia coinvolta una nave militare nazionale, il ministro per la marina mercantile, d'intesa con quello per la difesa, provvede con suo decreto a sostituire con altri ufficiali di grado superiore il presidente della commissione, nonché gli ufficiali di cui ai numeri 2 e 3 dell'articolo 467, quando essi abbiano grado uguale o inferiore a quello che riveste l'ufficiale in comando della nave militare.
Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di tutti i membri della commissione inquirente.

Art. 470.
(Commissioni costituite all'estero)
Il console o un suo delegato presiede la commissione di cui all'articolo 581 del codice che costituisce di volta in volta nel seguente modo:
1) un ufficiale di vascello di grado non inferiore a capitano di corvetta o, in mancanza, un capitano di lungo corso;
2) un ingegnere navale, scelto possibilmente tra i rappresentanti dei Registri italiani di classificazione che risiedono nella circoscrizione consolare, o un capitano di macchina.
In caso di mancanza o di impedimento di nazionali, possono essere chiamati a far parte della commissione capitani di lungo corso, ingegneri navali o capitani di macchina stranieri.
Le inchieste possono essere effettuate soltanto presso i consolati che siano retti da un console.

Art. 471.
(Indennità ai membri delle commissioni)
Ai membri delle commissioni inquirenti che siano funzionari civili o militari dello Stato in servizio attivo permanente o temporaneo sono corrisposte le indennità di missione e sono rimborsate le spese di viaggio.
Agli altri membri è corrisposta una indennità giornaliera da determinarsi con decreto del ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro, oltre il rimborso delle spese di viaggio se residenti fuori della località in cui si riunisce la commissione.

Art. 472.
(Svolgimento dell'inchiesta formale)
Le persone chiamate a deporre sono esaminate separatamente, salva in ogni caso la facoltà del presidente di procedere a confronti.
Le deposizioni sono assunte senza giuramento; tuttavia il presidente avverte gli interrogati di dire la verità.
Del parere degli esperti aggregati alle commissioni deve farsi espressa menzione nella relazione d'inchiesta.

Art. 473.
(Indennità ai testimoni)
Alle persone chiamate a deporre sono corrisposte le indennità da determinarsi con decreto del ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro.

Art. 474.
(Inchiesta in caso di sinistro di una nave straniera)
Quando il sinistro riguarda una nave che batte bandiera straniera, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'ultima parte del primo comma dell'articolo 579 del codice, l'inchiesta formale deve essere disposta qualora dal sinistro siano derivati danni a navi nazionali o ad opere portuali o ne sia comunque derivato impedimento alla navigazione o quando sia stabilito in convenzioni internazionali o sussistano condizioni di reciprocità.
Anche in tali casi, all'esame dell'equipaggio la commissione inquirente può procedere soltanto se il sinistro è avvenuto nel mare territoriale, a norma del quarto comma dell'articolo 581 del codice.

TITOLO II
DELLE CAUSE MARITTIME

CAPO I
Dei consulenti tecnici nelle cause riguardanti sinistri marittimi

Art. 475.
(Istituzione dell'elenco)
Presso ogni tribunale, la cui circoscrizione confina con il mare, è istituito uno speciale elenco di consulenti tecnici per le cause riguardanti sinistri marittimi.
Per quanto attiene all'elenco speciale e ai consulenti tecnici si applicano gli articoli 13 e da 15 a 24 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, in quanto non modificati dal seguente articolo.

Art. 476.
(Formazione dell'elenco)
L'elenco è formato da un comitato presieduto dal presidente del tribunale e composto dal procuratore della Repubblica, e da un rappresentante della categoria interessata.
Nell'elenco possono essere iscritti coloro che sono forniti di speciale esperienza tecnica nella materia marittima.

CAPO II
Dei liquidatori di avarie

Art. 477.
(Istituzione dell'elenco)
Presso ogni corte d'appello il cui distretto confina con il mare, è istituito uno speciale elenco di liquidatori d'avarie. A tale elenco e ai liquidatori in esso iscritti si applicano gli articoli 13 e da 15 a 24 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile in quanto non modificati dal seguente articolo.

Art. 478.
(Formazione dell'elenco)
L'elenco è formato da un comitato presieduto dal primo presidente della corte d'appello e composto dal procuratore generale della Repubblica e da un rappresentante della categoria interessata.
Nell'albo possono essere iscritti coloro che sono forniti di speciale esperienza tecnica nella materia.

CAPO III
Del procedimento avanti i comandanti di porto

Art. 479.
(Designazione alle funzioni di cancelliere)
Al principio di ogni anno, il comandante di porto designa per le funzioni di cancelliere un ufficiale subalterno del corpo delle capitanerie di porto.

Art. 480.
(Determinazione del giorni di udienza)
Le udienze di trattazione delle cause sono tenute nei giorni e nelle ore che il comandante di porto stabilisce con decreto al principio di ogni anno; nei casi di urgenza possono, su istanza dell'interessato, essere fissate udienze speciali.

Art. 481.
(Registri di cancelleria)
I cancellieri devono tenere i registri richiesti per la cancelleria della pretura, tranne quelli indicati ai numeri 6 e 7 dell'articolo 29 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

Art. 482.
(Gratuito patrocinio)
Il beneficio del gratuito patrocinio, per le cause che devono essere trattate avanti i comandanti di porto, è concesso dalla commissione costituita presso il tribunale, nella cui circoscrizione ha sede il comandante di porto competente.
In caso di urgenza, il comandante di porto può ammettere al beneficio del gratuito patrocinio la parte che versa in condizioni di povertà, a termini delle disposizioni vigenti in materia, salvo convalida della commissione predetta.

TITOLO III
DELL'ATTUAZIONE DELLA LIMITAZIONE DEL DEBITO DELL'ARMATORE

Art. 483.
(Proroga del termine per il deposito della dichiarazione di valore)
L'istanza di proroga del termine già fissato ai sensi dell'articolo 621 del codice dal presidente del tribunale in tempo successivo alla domanda di limitazione, si propone con ricorso al presidente del tribunale ovvero al giudice designato se questo è stato già nominato. Il presidente o il giudice accoglie l'istanza con ordinanza non impugnabile, ovvero rimette le parti avanti il collegio.

Art. 484.
(Rinvio delle parti avanti il collegio)
Il presidente del tribunale, se non sono depositati nel termine i documenti indicati dal terzo comma dell'articolo 621 del codice, e se non è presentata istanza di proroga del termine nell'ipotesi in cui non è depositata insieme con la domanda di limitazione la dichiarazione di valore, rimette le parti avanti il collegio.

Art. 485.
(Vendita della nave)
Insieme con la istanza di autorizzazione a vendere la nave, di cui all'articolo 631 del codice, l'armatore deve depositare, nella forma dei depositi giudiziari, l'importo approssimativo delle spese e i documenti necessari per la vendita.
La vendita si fa per contanti, secondo le modalità prescritte dai primi tre commi dell'articolo 659 del codice, e la somma ricavata è immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata nelle forme dei depositi giudiziari.
Il processo verbale di vendita è fatto registrare ed è trasmesso dal cancelliere all'ufficio di iscrizione della nave per essere reso pubblico a norma dell'articolo 256 del codice; di esso è dato avviso ai creditori ipotecari.

Art. 486.
(Cessione dei proventi)
Insieme con l'istanza di autorizzazione alla cessione dei proventi, di cui all'articolo 631 del codice, l'armatore deve depositare nelle forme dei depositi giudiziari i proventi già esatti, i documenti e l'approssimativo importo delle spese necessarie per l'esazione di quelli non ancora riscossi.
Il giudice designato, se accoglie l'istanza, consegna i documenti e fa versare un acconto per spese, da prelevarsi sull'importo depositato dall'armatore, al liquidatore, il quale provvede all'esazione dei proventi nel termine stabilito.
Le somme corrispondenti ai proventi esatti dal liquidatore sono immediatamente depositate dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari: il giudice designato dispone che sia dato avviso dei depositi ai creditori ipotecari, se questi hanno diritto alla distribuzione.
Il liquidatore non può esercitare la ritenzione sulle somme riscosse per il compenso e per le spese, ma può chiederne la liquidazione al giudice designato, il quale vi provvede con decreto, che costituisce titolo esecutivo contro l'armatore per l'eccedenza sulle somme preventivamente depositate.
Il liquidatore esegue la esazione a rischio e pericolo dell'armatore.

Art. 487.
(Riassunzione dei processi di esecuzione sospesi)
Se il tribunale omette di fissare il termine per la riassunzione dei procedimenti di esecuzione, questi devono essere riassunti entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di estinzione del procedimento di limitazione.

Art. 488.
(Prefissione di termine all'armatore)
Il proprietario della nave ed ogni altro coobligato o responsabile in garanzia di debiti dell'armatore, quando siano escussi da un creditore assoggettabile a limitazione, possono chiedere che il giudice fissi un termine entro il quale l'armatore dichiari se intende avvalersi del beneficio della limitazione.
L'armatore che abbia lasciato trascorrere inutilmente questo termine non può più opporre il beneficio della limitazione al richiedente che agisce in via di regresso.

TITOLO IV
DELL'ESECUZIONE FORZATA E DELLE MISURE CAUTELARI

CAPO I
Dell'amministrazione della nave pignorata

Art. 489.
(Riscossione del nolo, degli accessori e degli altri valori)
Il curatore della nave provvede all'esazione del nolo, degli accessori e degli altri valori, per i quali è stata fatta ingiunzione. Egli può richiedere un acconto per spese, da prelevarsi, con decreto del giudice dell'esecuzione o, in mancanza di questi, del capo dell'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione, sull'importo depositato dal richiedente, e deve immediatamente consegnare le somme riscosse al cancelliere, che le deposita nelle forme dei depositi giudiziari.
Il curatore non può esercitare la ritenzione su le somme riscosse per il compenso e per le spese e può chiedere la liquidazione al giudice dell'esecuzione o, in mancanza di questi, al capo dell'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione, il quale vi provvede con decreto.
Il decreto costituisce titolo esecutivo per l'eccedenza sulle somme preventivamente depositate contro colui ad istanza del quale fu disposta l'amministrazione della nave e contro chi propose il ricorso per l'ingiunzione.

Art. 490.
(Cessione del nolo, degli accessori e degli altri valori)
Il cancelliere cura la registrazione del processo verbale di cessione del nolo e dei crediti di cui all'ultimo comma dell'articolo 652 del codice, ne dil avviso ai creditori ipotecari, se a questi non è stato ancora notificato il ricorso per l'ordinanza di vendita, e deposita il prezzo nelle forme dei depositi giudiziari.

Art. 491.
(Omologazione del rendiconto)
Compiuta la riscossione o depositato il prezzo della cessione del nolo e dei crediti di cui all'articolo 652 del codice, il giudice dell'esecuzione o, in mancanza di questi, il capo dell'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione, sentito il curatore della nave, provvede alla formazione del rendiconto.
Del deposito di questo e dei documenti giustificativi il cancelliere dà comunicazione alle parti. Il giudice dell'esecuzione o, in mancanza di questi, il capo dell'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione, dispone l'audizione delle parti a norma dell'articolo 485 del codice di procedura civile.
Risolte le eventuali contestazioni, il giudice Dell'esecuzione o, in mancanza di questi, il capo dell'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione, omologa il rendiconto con ordinanza non impugnabile e può disporre l'assegnazione del sopravanzo ai creditori secondo gli articoli 596 a 598 del codice di procedura civile.

Art. 492.
(Distribuzione delle somme ricavale)
Se il sopravanzo del rendiconto non è inferiore allo importo dei crediti e delle spese del creditore procedente e dei creditori intervenuti e ipotecari, il giudice dell'esecuzione o, in mancanza di questi, il capo del l'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione, ne dispone l'assegnazione secondo gli articoli 596 a 598 del codice di procedura civile e dichiara la chiusura del processo di esecuzione.
Se il sopravanzo eccede l'importo dei crediti e delle spese di cui al precedente comma, il giudice dell'esecuzione o, in mancanza di questi, il capo dell'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione, ne dispone l'assegnazione al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione.

CAPO II
Dell'amministrazione della nave sequestrata

Art. 493.
(Competenza)
La competenza a disporre l'amministrazione della nave sequestrata spetta al giudice investito del giudizio di convalida del sequestro.

Art. 494.
(Istanza)
L'istanza per l'amministrazione della nave sequestrata è proposta con ricorso al capo dell'ufficio giudiziario, competente a norma del precedente articolo, il quale designa un giudice e dispone, ai sensi dell'articolo 485 del codice di procedura civile, l'audizione degli interessati avanti a quest'ultimo.

Art. 495.
(Riscossione e cessione del noto, degli accessori e di altri valori)
Alla riscossione e alla cessione del nolo, degli accessori e di altri valori si applicano gli articoli 489 e 490.

Art. 496.
(Omologazione del rendiconto)
Compiuta la riscossione e depositato il prezzo della cessione del nolo e dei crediti di cui all'articolo 652 comma quarto del codice, il giudice designato, sentito il curatore della nave, provvede alla formazione del rendiconto.
Del deposito di questo e dei documenti giustificativi il cancelliere dà comunicazione alle parti, delle quali il giudice designato dispone l'audizione a norma dell'articolo 485 del codice di procedura civile.
Risolte le eventuali contestazioni, il giudice designato omologa il rendiconto con ordinanza non impugnabile.

Art. 497.
(Revoca del sequestro)
Se il sopravanzo del rendiconto non è inferiore allo importo del credito, che ha dato causa al sequestro e delle spese, si applica l'articolo 684 del codice di procedura civile.

LIBRO QUINTO
DISPOSIZIONI PENALI E DISCIPLINARI

TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLIZIA

Art. 498.
(Sbarco d'autorità)
Gli ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell'articolo 1235 del codice devono ordinare lo sbarco delle persone imputate di un delitto che siano imbarcate per l'estero sfornite di regolare passaporto. Dell'ordine di sbarco devono informare immediatamente il procuratore della Repubblica.

Art. 499.
(Servizio di ronda)
Ai fini della sorveglianza sulla regolarità dei servizi l'autorità marittima mercantile ha facoltà di disporre servizi di renda.
Gli agenti in servizio di ronda possono visitare, in qualunque momento, le navi, i galleggianti e gli aeromobili nonché gli stabilimenti e le altre opere situati nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale.
Il servizio di ronda è eseguito per mezzo di marinai o sottufficiali di porto e, ove occorra, dai carabinieri e dagli agenti di pubblica sicurezza, previa richiesta alle autorità da cui questi agenti della forza pubblica dipendono ovvero da militari del corpo equipaggi della marina, militare o di altre categorie destinati presso gli uffici di porto.

TITOLO II
DISPOSIZIONI PROCESSUALI

Art. 500.
(Registri degli uffici circondariali)
Per l'esercizio della giurisdizione penale gli uffici circondariali devono essere provvisti dei registri:
1) delle sentenze e dei decreti di condanna;
2) delle cause penali;
3) delle denuncie, rapporti e referti;
4) dei reati denunciati alle autorità giudiziarie;
5) delle contravvenzioni;
6) delle spese di giustizia anticipate dall'erario;
7) delle opposizioni, degli appelli e dei ricorsi per cassazione.
Per la tenuta dei registri di cui al n. 6 si osservano le disposizioni della tariffa penale.

Art. 501.
(Funzioni di cancelliere e di ufficiale giudiziario)
Le funzioni di cancelliere nell'ufficio del circondario marittimo sono esercitate da un ufficiale subalterno o da un sottufficiale del corpo delle capitanerie di porto.
In caso di mancanza o di impedimento dell'ufficiale o del sottufficiale designato a tali funzioni il capo di circondario designa altro dipendente.
Le funzioni di ufficiale giudiziario sono esercitate da un agente delle capitanerie di porto o, in mancanza di questi, dall'ufficiale giudiziario della pretura o della conciliazione.

Art. 502.
(Richiesta per atti di istruzione)
Il capo di circondario, nei procedimenti di sua competenza, può rivolgersi, per gli atti di istruzione da eseguirsi fuori della sua circoscrizione, al capo di circondario o, in mancanza, al pretore del luogo in cui gli atti stessi debbono essere eseguiti.

Art. 503.
(Anticipazione di spese di giustizia)
L'anticipazione delle spese di giustizia nei casi in cui essa sia a carico dell'erario è fatta dall'amministrazione finanziaria a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 504.
(Competenza per l'esecuzione)
L'esecuzione delle sentenze e dei decreti di condanna pronunciati dai capi di circondario è affidata al pretore della circoscrizione nella quale ha sede l'ufficio portuale che ha emesso la condanna.

Art. 505.
(Trasmissione di sentenza di condanna)
A cura del cancelliere dell'ufficio circondariale copia della sentenza o del decreto di condanna è trasmessa all'ufficio di porto in cui è iscritto il condannato, quando questi appartenga alla gente di mare, perchè ne sia fatta annotazione nelle matricole. Al medesimo obbligo sono tenuti i cancellieri dell'autorità giudiziaria ordinaria e di ogni altra autorità giudiziaria per le sentenze o i decreti di condanna che importino l'applicazione delle pene accessorie previste dal codice o, comunque, la decadenza dall'abilitazione ai titoli professionali o la cancellazione dai registri o dalle matricole del personale marittimo.

Art. 506.
(Esecuzione volontaria di condanna a pene pecuniarie)
Nel caso di esecuzione volontaria di sentenze o di decreti di condanna a pena pecuniaria o a spese di giustizia, il capo di circondario consegna al condannato un ordine di introito per il versamento della somma in esso indicata al competente ufficio del registro che deve rilasciarne ricevuta. Per l'esecuzione i ricevitori del registro e i cancellieri applicano l'articolo 1086 del codice e le norme sulla tariffa penale e sull'eventuale diritto di partecipazione degli agenti che abbiano accertato i reati.

Art. 507.
(Pagamento della somma per l'oblazione)
Il pagamento della somma stabilita per l'oblazione e delle spese a norma dell'articolo 1239 del codice si esegue in base ad ordine di introito emesso dal comandante del porto.
Il provvedimento che determina la somma da pagarsi per l'oblazione deve contenere l'invito all'interessato a ritirare l'ordine d'introito per eseguire il pagamento.
Nell'ordine di introito sono liquidate le eventuali spese del provvedimento e quelle della notifica di cui al terzo comma dell'articolo 1239 del codice, se la notifica stessa ha avuto luogo.

Art. 508.
(Destinazione delle somme versate per pene pecuniarie o disciplinari)
Agli effetti dell'articolo 1086 del codice, la metà della somme versate a titolo di pene pecuniarie è devoluta come segue: per i reati concernenti il lavoro portuale al fondo per l'assistenza ai lavoratori portuali; per i reati marittimi alla cassa nazionale per la previdenza marinara.
L'autorità che procede all'esecuzione delle sentenze o dei decreti di condanna, o che riceve le oblazioni, ovvero che applica la pena disciplinare, nell'ordine di introito designa la cassa o il fondo a cui, a norma dei commi precedenti, spetta la metà delle somme versate a titolo di pene pecuniarie. Nel caso previsto al n. 3 dell'articolo 1252 del colore i capi di circondario esigono dal comandante della nave le relative somme e le versano alla cassa.

TITOLO III
DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 509.
(Infrazioni disciplinari dei componenti dell'equipaggio)
Le pene disciplinari per i componenti dell'equipaggio, previste dai nn. 1 e 2 dell'articolo 1252 del codice, sono applicate dal comandante del porto o dal comandante della nave quando l'infrazione è stata commessa a terra, e dal comandante della nave, quando l'infrazione è stata commessa a bordo.
Per le infrazioni disciplinari commesse a terra, in territorio estero, il potere disciplinare, quando non può essere esercitato dagli organi previsti nei nn. 5 e 6 dell'articolo 1249 del codice, è esercitato dal comandante della nave.

Art. 510.
(Rapporto all'autorità marittima)
Il comandante della nave è tenuto ad annotare nel giornale nautico le infrazioni disciplinari commesse dai componenti dell'equipaggio e dai passeggeri e le pene disciplinari applicate. Nel caso in cui il potere disciplinare spetta al comandante del porto a norma del l'articolo precedente, il comandante della nave è tenuto a fare rapporto dell'infrazione al comandante del porto, entro ventiquattro ore da quando ne abbia avuto notizia.

Art. 511.
(Registro e comunicazione delle pene disciplinari)
Gli uffici delle autorità marittime mercantili e gli uffici consolari devono essere provvisti di un registro in cui sono annotate le pene disciplinari inflitte da essi o dai comandanti delle navi.
Gli uffici suddetti devono comunicare agli uffici di iscrizione le pene disciplinari inflitte diverse dalla consegna a bordo e dagli arresti di rigore.

Art. 512.
(Menzione sul giornale nautico di pene disciplinari)
Il comandante della nave militare, che abbia inflitto, a norma dell'articolo 1249 del codice, pene disciplinari al componente dell'equipaggio di una nave mercantile, ne fa menzione sul giornale generale e di contabilità della, nave sulla quale è imbarcata la persona cui è stata inflitta la pena.

Art. 513.
(Contestazione degli addebiti nel procedimento disciplinare)
La contestazione degli addebiti prevista dall'articolo 1263 del codice viene fatta mediante comunicazione per raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale è esposto un cenno sommario del fatto.
L'invito deve contenere l'assegnazione di un termine non interiore a quindici giorni dalla data del ricevimento della raccomandata. In tale termine l'interessato o una persona munita di procura può prendere visione di tutti gli atti del procedimento disciplinare ed inviare le sue discolpe, indicando, se del caso, testimoni ed altre prove.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 514.
(Rinvio)
Per quanto non è previsto dal presente libro si applicano le disposizioni regolamentari per l'esecuzione del codice di procedura penale, le disposizioni di attuazione del medesimo codice e quelle della tariffa penale.

LIBRO SESTO
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E COMPLEMENTARI

TITOLO I
ORGANI E ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DELLA NAVIGAZIONE

Art. 515.
(Attribuzioni dell'amministrazione marittima nella laguna veneta)
Osservate le attribuzioni generali di polizia sulla intera laguna di Venezia conferite al Magistrato alle acque dal regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1853, convertito nella legge 7 gennaio 1937, n. 191, all'amministrazione marittima compete in tutto l'ambito lagunare delimitato dall'articolo 1 del predetto decreto la polizia degli ambiti portuali e degli approdi, la polizia della navigazione e la disciplina del personale marittimo, delle navi e dei galleggianti.

Art. 516.
(Concessioni demaniali nella laguna veneta)
L'amministrazione marittima provvede pure, in conformità delle norme del codice e del presente regolamento, alle concessioni demaniali interessanti i canali e le altre zone della laguna di Venezia che a questo effetto sono già state o potranno essere determinate d'accordo fra il Magistrato alle acque e la direzione marittima competente.

Art. 517.
(Canali di traffico urbano nella laguna veneta)
Nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano che rimangono in consegna ai comuni, i poteri di polizia sono esercitati dai comuni stessi, secondo norme da approvarsi dal Magistrato alle acque, dall'autorità marittima e dall'ispettorato di porto.

Art. 518.
(Lagune di Marano e di Grado)
Le disposizioni di cui agli articoli 515, 516 e 517 si applicano anche alla navigazione sulle lagune di Marano e di Grado.

Art. 519.
(Personale navigante dei servizi pubblici lagunari di Venezia)
Il personale navigante in servizio di coperta o di macchina sulle navi adibite ai servizi pubblici di navigazione comunali e provinciali di Venezia, salvo che non abbia la qualifica di allievo marinaio o allievo barcaiolo o apprendista di macchina, deve provenire dalla gente di mare e avere effettuato diciotto mesi di navigazione rispettivamente in servizio di coperta o di macchina, con qualifica equivalente a quella con la quale è assunto.
Il personale anzidetto conserva l'iscrizione nelle matricole della gente di mare, ma fino alla cessazione del rapporto di lavoro si applicano ad esso le sole disposizioni riguardanti il personale della navigazione interna.

Art. 520.
(Mansioni richiedenti titolo professionale)
1. Il personale imbarcato per mansioni richiedenti titolo professionale sulle navi adibite ai servizi pubblici di navigazione, di linea, nelle zone di navigazione interna della laguna veneta, deve essere provvisto di titolo professionale marittimo equivalente a quello richiesto per la navigazione interna ed avere conseguito la qualifica di "autorizzato" secondo le norme vigenti in materia di navigazione interna.
2. Il personale imbarcato per la condotta di navi adibite ai servizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ai sensi dell'articolo 6 della legge stessa e con le procedure indicate dalla normativa regionale, deve conseguire l'iscrizione nel Ruolo dei conducenti.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale imbarcato sulle navi destinate al servizio di trasporto di passeggeri in navigazione nazionale locale limitata alla laguna veneta, ove acquisiscano i servizi nelle zone lagunari di navigazione marittima e ancorchè, ai sensi dell'articolo 24 del codice e dell'articolo 4 del presente regolamento, estendano i viaggi alle zone lagunari di navigazione interna.

Art. 521.
(Equivalenza di titoli e qualifiche)
La equivalenza dei titoli e delle qualifiche di cui ai due precedenti articoli è stabilita dai ministri per i trasporti e per la marina mercantile.

Art. 522.
(Navi adibite ai servizi pubblici lagunari di Venezia)
Le navi adibite ai servizi pubblici di navigazione comunali e provinciali di Venezia sono iscritte nei registri tenuti dagli uffici marittimi. L'autorità marittima comunica all'ispettorato di porto il nome e le caratteristiche delle navi iscritte.
Alle visite e ispezioni per l'accertamento e il controllo delle condizioni e delle dotazioni di cui alla lettera d) del secondo comma e al terzo comma dell'articolo 164 del codice provvede il capo del compartimento marittimo o un suo delegato, insieme con un rappresentante dell'ispettorato compartimentale o dell'ispettorato di porto.

Art. 523.
(Inchieste per i sinistri alle navi dei servizi pubblici lagunari di Venezia)
In caso di sinistro riguardante nave adibita ai servizi pubblici di navigazione comunali e provinciali di Venezia l'inchiesta sommaria è eseguita dagli uffici di compartimento.
Alla inchiesta formale provvede la commissione inquirente indicata nell'articolo 467, della quale fa parte anche il capo dell'ispettorato di porto.

Art. 524.
(Mare territoriale)
Per l'occupazione e l'uso di zone di mare territoriale e per l'esercizio della polizia sul mare territoriale si applicano le disposizioni stabilite per il demanio marittimo dal codice e dal presente regolamento.
Per le concessioni per allevamento di pesci, per coltivazione e deposito di mitili, il capo del compartimento promuove il parere del medico provinciale per quanto concerne l'igiene e la sanità.

TITOLO II
POLIZIA E SERVIZI NEI PORTI

Art. 525.
(Regolamenti locali di pilotaggio e di rimorchio)
Fino all'emanazione dei regolamenti locali di pilotaggio e di rimorchio, continuano ad applicarsi le norme dei regolamenti locali attualmente in vigore in quanto compatibili, oltre che con le norme del codice ai sensi dell'articolo 1277 del codice stesso, con le norme del presente regolamento.

Art. 526.
(Decreti istitutivi di uffici del lavoro)
I decreti ministeriali attualmente vigenti, relativi alla istituzione degli uffici del lavoro portuale e alla disciplina del lavoro nei porti di minor traffico, continuano ad avere vigore fino all'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 109 del codice e dalle norme del presente regolamento.

Art. 527.
(Lavoratori portuali avventizi)
Nelle località in cui alla data di entrata in vigore del presente regolamento i lavoratori sono distinti in permanenti ed avventizi, il ruolo di questi ultimi continua ad esistere fino a quando i lavoratori in esso iscritti non siano stati tutti cancellati o trasferiti nei registri previsti dall'articolo 150.
Il trasferimento ha luogo secondo le modalità stabilite dal capo del compartimento.

TITOLO III
PERSONALE DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA

Art. 528.
(Trasferimenti di categoria degli iscritti marittimi)
Al trasferimento del personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera dagli attuali registri della gente di mare di seconda categoria nelle matricole della gente di mare di terza categoria o al trasferimento negli appositi registri del personale addetto al servizio dei porti e del personale tecnico delle costruzioni navali si provvede d'ufficio entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 529.
(Gente di mare di prima e di seconda categoria)
Sulle attuali matricole della gente di mare è annotata per ciascun iscritto la nuova categoria di appartenenza secondo le disposizioni del presente regolamento.
Le nuove iscrizioni fra la gente di mare di prima e di seconda categoria sono effettuate su matricole di stinte.
Le nuove matricole di prima categoria continueranno la numerazione progressiva delle esistenti matricole della gente di mare; quelle di seconda categoria inizieranno invece la numerazione col numero uno.

Art. 530.
(Capitani superiori di lungo corso e capitani superiori di macchina)
I capitani di lungo corso e i macchinisti navali in prima che hanno ottenuto la patente in base alle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento sono abilitati all'esercizio delle funzioni di capitano superiore di lungo corso e di capitano superiore di macchina.

Art. 531.
(Capitani di gran cabotaggio e macchinisti navali in seconda, costruttori navali di seconda classe)
Coloro che sono in possesso del certificato di abilitazione al conseguimento del grado di capitano di gran cabotaggio o di macchinista navale in seconda, o di costruttore navale di seconda classe a termini del decreto-legge luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1067, possono conseguire le relative patenti o titoli ed esercitare le mansioni ad essi inerenti, purchè comprovino di possedere i requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 532.
(Esami)
Coloro che nei diciotto mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente regolamento hanno sostenuto esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi e non hanno conseguito l'idoneità in due sole materie, possono entro un anno dalla data predetta presentarsi a nuovo esame ripetendo soltanto le prove sulle due materie per le quali non conseguirono l'idoneità.

Art. 533.
(Ormeggiatori e barcaioli)
Gli ormeggiatori e i barcaioli che alla data dell'entrata in vigore del regolamento esercitano la loro attività almeno da un anno, sono iscritti nei registri anche in mancanza dei requisiti stabiliti dal regolamento stesso, purchè presentino domanda nel termine di un anno.

TITOLO IV
REGIME AMMINISTRATIVO DELLE NAVI

Art. 534.
(Navi e galleggianti già iscritti)
Per le navi e i galleggianti, che alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono iscritti nelle matricole o nei registri, il proprietario deve presentare i documenti e la dichiarazione di cui all'articolo 303 entro sessanta giorni dalla data stessa.
Qualora entro tale termine i documenti e la dichiarazione non siano stati presentati, si presume la destinazione alla navigazione alturiera delle navi iscritte in matricola e la destinazione alla navigazione costiera o ai servizi ausiliari della navigazione delle navi e dei galleggianti iscritti nei registri.
Sui registri esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento per ciascun galleggiante è apposta, l'indicazione di nave minore o di galleggiante.

Art. 535.
(Assegnazione del nome)
Per le navi maggiori di stazza lorda inferiore alle cinquecento tonnellate, alle quali è stato assegnato il nome alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il proprietario deve, entro sei mesi dalla data stessa, presentare al ministero della marina mercantile domanda per la conferma o il cambiamento del nome.
Se la domanda non è presentata entro il termine pre scritto, il ministero della marina mercantile può disporre d'ufficio l'assegnazione del nome, quando sia ne cessario a termini dell'articolo 140 del codice.
Per le navi minori di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate se a propulsione meccanica, alle venticinque in ogni altro caso, alle quali è stato assegnato un nome alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il proprietario deve entro sei mesi dalla data stessa presentare all'ufficio di iscrizione la domanda di cui al primo comma del presente articolo.
Se la domanda non è presentata entro il termine pre scritto, s'intende che il proprietario abbia rinunziato all'assegnazione del nome.

Art. 536.
(Sigla dell'ufficio d'iscrizione delle navi minori e dei galleggianti)
Sulle navi minori e sui galleggianti l'indicazione della sigla dell'ufficio d'iscrizione, di cui al secondo comma dell'articolo 309, deve essere apposta entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore del decreto del ministro per la marina mercantile, con il quale vengono stabilite le sigle stesse.

Art. 537.
(Rappresentante del proprietario)
Chi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento è stato designato a rappresentare il proprietario, a termini dell'articolo 54 del codice per la marina mercantile, deve entro sei mesi dalla data stessa presentare la dichiarazione di cui all'articolo 317 del presente regolamento.
In caso di mancata presentazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 318 e seguenti del regolamento stesso.

TITOLO V
Navigazione da diporto

Art. 538
Abrogato dal d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171


TITOLO VI
Esercizio della navigazione

Art. 539.
(Dichiarazione di armatore)
Chi anteriormente alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento è stato dichiarato armatore, a termini dell'articolo 53 del codice per la marina mercantile, deve entro quattro mesi dalla data stessa fare la dichiarazione di cui all'articolo 265 del codice della navigazione.

TITOLO VII
Disposizioni processuali

Art. 540.
(Membri delle commissioni d'inchiesta già in carica)
I membri delle commissioni d'inchiesta che alla data di entrata in vigore del regolamento sono stati nominati ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto-legge 17 settembre 1925, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, s'intendono confermati in carica fino alla scadenza del termine di tre anni dalla data della loro nomina.

TITOLO VIII
Disposizioni generali e finali

Art. 541.
(Rinvio a norme speciali)
Nelle materie la cui disciplina è dal presente regolamento rinviata a norme particolari da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica o ministeriale, fino a quando queste non saranno emanate si osservano le norme attualmente in vigore in quanto compatibili.

Art. 542.
(Pareri di enti estranei all'Amministrazione)
Qualora per l'emanazione di un provvedimento della autorità amministrativa sia richiesto il parere di organi o enti estranei all'amministrazione, si può emanare il provvedimento senza attendere il parere medesimo se gli organi competenti non l'abbiano fatto pervenire nel termine prescritto o, in mancanza, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

Art. 543.
(Cessazione del regolamento)
Il presente regolamento cesserà di avere effetto con l'entrata in vigore del regolamento integrale per l'esecuzione del codice della navigazione.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE CAPPA
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E LA GIUSTIZIA ZOLI


*Aggiornato al d.lgs.12 maggio 2015, n. 71 (G.U. 11 giugno 2015, n. 133)