Cassazione Penale, Sez. 4, 30 ottobre 2019, n. 44142 - Caduta del cliente nel locale notturno e applicazione del D.Lgs. 81/08: ininfluente che non fosse un lavoratore se il pavimento non è mantenuto pulito e asciutto
In tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche sono dettate a tutela non soltanto dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma anche dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa, di talché ove in tali luoghi si verifichino eventuali fatti lesivi a danno del terzo, è configurabile l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, di cui agli artt. 589, comma secondo, e 590, comma terzo, cod. pen., sempre che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale e la norma violata miri a prevenire l'incidente verificatosi (Sez. 4, n. 2343 del 27/11/2013, dep. 2014, S., Rv. 258436) e sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell'Infortunio non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante, e la norma violata miri a prevenire l'incidente verificatosi (Sez. 4, n. 23147 del 17/04/2012, De Lucchi, Rv. 253322).
Tanto premesso, come osservato dalla Corte di appello con motivazione lineare e coerente, nella fattispecie era stata violata la regola cautelare prevista dall'art. 64, comma 1, lett. a), punto 1.3.1.3. dell'allegato IV del D.lgs. n. 81 del 2008, concernente l'obbligo di mantenimento della pulizia della superficie del locale, prevista per salvaguardare l'incolumità di dipendenti e di terzi estranei, quale F.M., il soggetto infortunatosi scivolando sul pavimento bagnato.
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 19/07/2019
Fatto
1. Con sentenza del 28 settembre 2016 il Tribunale di Teramo ha condannato DR.C. alla pena, condizionalmente sospesa, di euro cinquecento di multa per il reato di cui all'art. 590, comma secondo, cod. pen. e al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile F.M. (perché, nella sua qualità di legale responsabile della "Danmfil s.r.l.", gestore dell'esercizio pubblico denominato "Heaven Disco Club", esercente l'attività di discoteca, per colpa consistita nell'inosservanza dell'art. 64, comma 1, lett. a), punto 1.3.1.3. dell'All. IV al D. Lgs. n. 81 del 2008, avendo la prevenuta omesso di provvedere a far eseguire dal personale addetto, la pulizia ed asciugatura della pavimentazione bagnata del locale), cagionava a F.M. lesioni personali - "frattura trachite omerale sx; contusione ginocchio sx; frattura ossa proprie del naso" - guarite in giorni 112; condotta colposa consistita nel non aver impedito che la pavimentazione del locale, resa scivolosa dalla presenza di liquidi determinasse la caduta della persona offesa - in Teramo il 5 dicembre 2012).
Il Tribunale ha rilevato che la notte del 5 dicembre 2012, intorno alle ore 2.30/3.00, F.M. si era recato presso la discoteca "Heaven", per partecipare ad una festa. All'improvviso i piedi di F.M. perdevano aderenza col terreno, a causa del pavimento reso scivoloso, in parte dal liquame introdotto dagli avventori a causa della pioggia, in parte a causa della caduta di liquidi alcolici contenuti in bicchieri e bottiglie lasciati incustoditi sul pavimento stesso dagli avventori.
Il Tribunale ha ritenuto che se fosse stato apprestato un adeguato servizio di pulizia e di asciugatura della pavimentazione bagnata del locale, mediante l'impiego di personale addetto, l'infortunio non si sarebbe verificato. Tale responsabilità incombeva, a titolo di colpa specifica ex art. 43 cod. pen., sul legale rappresentante della società che gestiva la discoteca. La vicenda doveva essere inquadrata nell'ipotesi di cui all'art. 590, comma secondo, cod. pen. e non in quella aggravata ai sensi del comma terzo della medesima disposizione, non essendo l'infortunato legato da rapporto lavorativo con l'imputata.
2. Con sentenza in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila, in riforma della sentenza del Tribunale, ha condannato il responsabile civile Nuova Maa Assicurazioni, in solido con l'imputata, al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
La Corte territoriale ha rilevato che l'imputata avrebbe dovuto mantenere pulito il pavimento del locale, al fine di evitare di renderlo scivoloso e scongiurare la caduta degli avventori. D'altronde, in seguito al sopralluogo dell'Ispettorato del Lavoro e in ottemperanza alle prescrizioni impartite, la Danfil aveva individuato la persona addetta alla pulizia ed all'asciugatura della pavimentazione, così integrando il DVR.
3. DR.C., a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.
3.1. Violazione di legge in relazione all'art. 590, comma terzo, cod. pen. e all'art. 64, comma 1, lett. a), punto 1.3.1.3. dell'allegato IV del D.lgs. n. 81 del 2008.
Si deduce che F.M. non era un dipendente della Danmfil, ma solo un avventore del locale infortunatosi accidentalmente durante una serata danzante nel locale. La Corte territoriale ha ricollegato la responsabilità alla mancata nomina della persona preposta alla pulizia, con motivazione non coerente con la diversa qualificazione operata dal Tribunale di Teramo, che aveva escluso la violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. L'elemento soggettivo del reato di lesioni colpose doveva essere ricollegato all'art. 590, comma secondo, cod. pen. e non all'inosservanza della normativa antinfortunistica, non potendosi estendere l'ambito dell'applicazione della norma ad altre fattispecie di lesioni.
3.2. Vizio di motivazione essendo stata configurata la responsabilità in funzione di un ragionamento costruito erroneamente sull'originaria imputazione piuttosto che sul fatto derubricato dal giudice di primo grado.
Si osserva che la sentenza ha riprodotto i tratti salienti della responsabilità in materia di infortuni sul lavoro, mentre il fatto, per il quale l'imputata era stata chiamata a confrontarsi non era disciplinato dalla normativa specìal preventiva, quale l'art. 64, comma 1, lett. a), punto 1.3.1.3. dell'allegato IV del D.lgs. n. 81 del 2008.
Diritto
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Con riferimento ad entrambi i motivi di ricorso, va richiamato il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, in tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche sono dettate a tutela non soltanto dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma anche dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa, di talché ove in tali luoghi si verifichino eventuali fatti lesivi a danno del terzo, è configurabile l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, di cui agli artt. 589, comma secondo, e 590, comma terzo, cod. pen., sempre che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale e la norma violata miri a prevenire l'incidente verificatosi (Sez. 4, n. 2343 del 27/11/2013, dep. 2014, S., Rv. 258436) e sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell'Infortunio non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante, e la norma violata miri a prevenire l'incidente verificatosi (Sez. 4, n. 23147 del 17/04/2012, De Lucchi, Rv. 253322).
Tanto premesso, come osservato dalla Corte di appello con motivazione lineare e coerente, nella fattispecie era stata violata la regola cautelare prevista dall'art. 64, comma 1, lett. a), punto 1.3.1.3. dell'allegato IV del D.lgs. n. 81 del 2008, concernente l'obbligo di mantenimento della pulizia della superficie del locale, prevista per salvaguardare l'incolumità di dipendenti e di terzi estranei, quale F.M., il soggetto infortunatosi scivolando sul pavimento bagnato.
Ne consegue la totale irrilevanza della circostanza della produzione dell'evento lesivo ai danni di un avventore del locale e non di un lavoratore subordinato della società.
2. Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, non si rinviene nessuna sostanziale diversità tra le ragioni della condanna in primo ed in secondo grado, essendosi basate entrambe le pronunce sulla predetta violazione della sopra richiamata normativa cautelare.
Non ricorre, pertanto, nessuna ipotesi di violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza per mutamento dell'imputazione, avendo potuto l'imputata concretamente apprestare in modo completo la sua difesa in relazione ad ogni possibile profilo dell'addebito (Sez. 4, n. 53455 del 15/11/2018, Galdino De Lima, Rv. 274500).
3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 luglio 2019.