• Datore di Lavoro
  • Cantiere Temporaneo e Mobile

Responsabilità del responsabile della ditta individuale G.A.R. per aver omesso di dotare gli impalcati dei ponteggi del cantiere di idonee tavole e di parapetti e per non aver allestito un impianto elettrico idoneo a prevenire i pericoli.

G.A.R. ricorre in Cassazione deducendo che l'adempimento delle prescrizioni antinfortunistiche a seguito di invito alla regolarizzazione vale come attenuante che erroneamente non è stata riconosciuta dalla sentenza impugnata.

La Corte afferma che:  "l'art. 303 d.lgs. n. 81 del 2008, applicabile in parte qua perché più favorevole all'imputato, espressamente prevede che la pena per i reati previsti dal medesimo decreto e puniti con la pena dell'arresto, anche in via alternativa, è ridotta fino ad un terzo per il contravventore che, entro i termini di cui all'art. 491 c.p.p., si adopera e onestamente per 1a rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze dannose del reato.
Sicché sotto questo profilo (della violazione dell'art. 303 cit.) il ricorso si presenta come non manifestamente infondato e quindi ammissibile."


Fatto


1. G.A.R. era imputato:
 
a) del reato di cui agli artt. 24, comma 1 del D.P.R. 164/56, art. 267 e 271 del D.P.R. 547/55 perché, in qualità di responsabile della ditta individuale "G.A.R." con sede legale in Omissis, sul cantiere edile sito in Napoli ometteva di dotare gli impalcati dei ponteggi, alti sino a circa 20 mt di idonee tavole e di parapetti su tutti i lati verso il vuoto;
 
b) non allestiva un impianto elettrico idoneo a prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio e non provvedeva a collegare a terra le parti metalliche dell'impianto elettrico e pure avendo ottemperato alle prescrizioni impartite dalla Direzione Prov. del Lavoro di Napoli in data 3.2.2004 non provvedeva al pagamento della sanzione amministrativa di euro 1.806/00, alla quale era stato ammesso (accertato in Napoli, il 3 febbraio 2004).
Con decreto di citazione successivo a decreto penale di condanna opposto il G. veniva tratto a giudizio per rispondere dei reati suddetti.
Con sentenza del 17 giugno 2008 il tribunale di Napoli dichiarava G.A.R. colpevole del reato ascrittogli e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di euro tremila di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali con il beneficio della pena sospesa e non menzione.

2. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione.
 
Diritto


1. Con il ricorso il ricorrente deduce che l'adempimento delle prescrizioni antinfortunistiche a seguito di invito alla regolarizzazione vale come attenuante che erroneamente non è stata riconosciuta dalla
sentenza impugnata.
 
2. Il ricorso è ammissibile non essendo manifestamente infondato.

Infatti l'art. 303 d.lgs. n. 81 del 2008, applicabile in parte qua perché più favorevole all'imputato,
espressamente prevede che la pena per i reati previsti dal medesimo decreto e puniti con la pena
dell'arresto, anche in via alternativa, è ridotta fino ad un terzo per il contravventore che, entro i termini di cui all'art. 491 c.p.p., si adopera e onestamente per 1a rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze dannose del reato.
Sicché sotto questo profilo (della violazione dell'art. 303 cit.) il ricorso si presenta come non manifestamente infondato e quindi ammissibile.

3. Ciò posto in termini di ammissibilità del ricorso, deve preliminarmente rilevarsi che, essendo la data
del commesso reato quella del 3 febbraio 2004, il termine prescrizionale (di quattro anni e mezzo) è
spirato in data 3 agosto 2008 in mancanza di sospensioni del decorso del termine stesso.
Pertanto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere estinto il reato per prescrizione.
 
PQM


la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché estinto il reato per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2009.
Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2009.