MINISTERO DELL'INTERNO

Nota 20 febbraio 1997, prot. n. P330/4122 sott. 67
Applicazione delle norme transitorie previste dal D.M. 16.05.1987 n. 246.

 

Nel riscontrare la nota …, si fa presente che agli edifici esistenti, che non siano stati interessati da opere di ristrutturazione comportanti modifiche sostanziali, vanno in ogni caso applicate le norme transitorie di cui al punto 8 del DM 246/87, pur essendo scaduto il termine di 5 anni previsto, dallo stesso punto, per l'adeguamento. Quanto sopra anche alla luce del parere espresso al riguardo su un caso analogo, dall’Ufficio Studi, Affari Legislativi ed Infortunistica che, per oppor-tuna conoscenza, si allega in copia.
 

L’Ufficio Studi, Affari Legislativi ed Infortunistica su un caso analogo aveva ritenuto che “il fatto che il suindicato termine sia abbondantemente scaduto non determina l’automatica caducazione delle norme transitorie, ma soltanto l’eventuale applicazione in caso di ritardato o mancato adempi-mento, di quelle sanzioni, previste dalle leggi o dai regolamenti, da parte delle autorità competenti (ad esempio revoca o sospensione fino all’attuazione di autorizzazioni o di licenze, ecc). Pertanto in ogni caso ed anche se il termine di cinque anni è da tempo scaduto, gli edifici esistenti, sui quali non si siano effettuate opere di ristrutturazione che comportino modifiche sostanziali, debbono essere sottoposti a quegli adeguamenti previsti nelle norme transitorie suindicate”.