Cassazione Civile, Sez. 6, 12 novembre 2019, n. 29219 - Azione di surroga o azione di regresso: la qualificazione della domanda determina la competenza del giudice civile (giudice di pace) o del Tribunale in funzione di giudice del lavoro


 

Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: ESPOSITO LUCIA Data pubblicazione: 12/11/2019

 

 

Rilevato
a seguito di riassunzione di giudizio instaurato dinanzi al giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto, il quale si era dichiarato incompetente per materia a seguito di qualificazione dell'azione proposta come regresso ex art. 10 e 11 T.U. n. 1124/1965, l'Inail ha chiesto al Tribunale della stessa sede, giudice del lavoro, accertarsi la responsabilità di G.G.G. nell'incidente occorso a S.B. il 10 settembre 2010, con condanna del predetto G.G.G. al pagamento della somma di 1.432,52 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria, quale rimborso del costo sostenuto dall'Istituto per indennità da inabilità assoluta al lavoro e per visite di accertamento relative ai postumi;
nella specie era accaduto che il titolare dell'impresa, G.G.G., effettuando una manovra per sistemare un camion in riparazione all'interno dei locali aziendali, aveva investito un mezzo condotto dal lavoratore, S.B., procurandogli lesioni;
il giudice del lavoro, qualificata l'azione come di surroga ex art. 1916 c.c. e rilevato che tale surroga costituisce una peculiare forma di successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento dell'infortunato, talché nella conseguente azione non assume rilievo il carattere pubblicistico del rapporto assicurativo concernente gli infortuni sul lavoro, sollevava d'ufficio conflitto di competenza ai sensi dell'alt. 45 c.p.c., ritenendo competente il Giudice di pace;
l'Inail si costituiva con controricorso;
la Procura Generale presso questa Corte faceva pervenire requisitoria scritta;
 

 

Considerato
La qualificazione della domanda come azione di surroga ex art. 1916 c.c. o azione di regresso ai sensi dell'art. 11 d.p.r. 1124 del 1965 determina la competenza del giudice civile (giudice di pace) o del Tribunale in funzione di giudice del lavoro;
occorre fare riferimento, quindi, alla formulazione della domanda in termini di causa petendi, non essendo risolutiva la notazione secondo la quale è sufficiente che l'azione sia proposta contro il datore di lavoro dell'assicurato per radicare la competenza nei confronti del giudice del lavoro (per giurisprudenza costante - si vedano Cass. n. 3357 del 07/04/1999 e altre conformi - l'azione di rivalsa ex art. 1916 cod.civ. è esperibile nei confronti del terzo responsabile, indipendentemente dall'eventuale coincidenza di quest'ultimo con il datore di lavoro, distinguendosi le azioni perchè con la surrogazione ex art. 1916 c.c. l'Inail agisce contro il terzo responsabile per il rimborso delle indennità corrisposte all'infortunato o ai suoi superstiti azionando il diritto al risarcimento del danno spettante all'assicurato, mentre con l'azione di regresso ex artt. 10 e 11 del T.U. n. 1124 del 1965, agendo contro il datore di lavoro che debba rispondere penalmente delle lesioni o che sia civilmente responsabile dell'operato di un soggetto del quale sia accertata con sentenza la responsabilità, fa valere in giudizio un proprio diritto che origina dal rapporto assicurativo (Cass. n. 11324 del 26/04/2019);
la questione va risolta, quindi, sulla base delle allegazioni di parte;
nella specie, dal contenuto del ricorso introduttivo risulta che l'Inail ha fatto valere la violazione da parte del G.G.G. dei "precetti dell'ordinaria prudenza e diligenza richiesta a tutti gli utilizzatori di mezzi meccanici", senza alcun riferimento a violazioni attinenti a norme antinfortunistiche gravanti sul datore di lavoro, precisando alla prima udienza (si veda il verbale dell'udienza del 23/6/2016, in atti) di essersi surrogato nei diritti del danneggiato-lavoratore nei confronti del terzo responsabile in ottemperanza del disposto di cui all'art. 1916 c.c., mai qualificando l'azione come di regresso ex art. 10 T.U. 1124/1965;
deve ritenersi, pertanto, che correttamente la causa fosse stata incardinata presso il Giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto;
va accolto, quindi, il regolamento d'ufficio, con declaratoria di competenza del predetto giudice e assegnazione di termine per la riassunzione dinanzi al giudice dichiarato competente, il quale provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità;
 

 

P.Q.M.

 


La Corte dichiara la competenza del Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto, e dispone la riassunzione nel termine di legge dinanzi al giudice competente, che provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 5/6/2019