Cassazione Civile, Sez. 3, 14 novembre 2019, n. 29488 - Infortunio in itinere. Inail e società assicurativa


 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE Relatore: OLIVIERI STEFANO Data pubblicazione: 14/11/2019

 

Fatto

 


L' Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro - INAIL, esercitato il diritto di surroga ex art. 1916 c.c., avendo corrisposto ad  A.L. gli indennizzi previsti per l'infortunio "in itinere", in seguito alle lesioni personali da quello patite a causa dello scontro tra il proprio motoveicolo e l'auto condotta dal proprietario D.P., è risultato soccombente in entrambi i gradi di giudizio di merito sulla domanda di condanna al pagamento dell'ulteriore importo di € 278.145,75 proposta nei confronti del predetto D.P. e di Fondiaria-SAI Assicurazioni s.p.a., con la quale il conducente dell'autoveicolo era assicurato per la RCA, in quanto -secondo l'Istituto- la somma di € 19.879,61 ricevuta dalla società assicurativa costitutiva un mero acconto dell'importo complessivamente dovuto.
Il Tribunale di Paola aveva ritenuto l'insussistenza del maggior credito, avendo sottoscritto l'INAIL con la società assicurativa un atto di transazione interamente satisfattivo della pretesa.
La Corte d'appello, confermava la statuizione ma con diversa motivazione. Riteneva il secondo Giudice che, sebbene l'atto di quietanza del pagamento della minore somma di € 19.876,00 ricevuto dall'INAIL dalla società assicurativa "a tacitazione definitiva ed irrevocabile di tutti i danni presenti e futuri" fosse stato sottoscritto da funzionario dell'ente pubblico privo dei necessari poteri rappresentativi (spettando il potere di transigere al Direttore regionale per la Calabria, in qualità di dirigente di livello generale), e sebbene non potesse trovare applicazione a favore della società assicurativa la tutela dell'affidamento incolpevole, inconfigurabile nei confronti della attività istituzionale delle Pubbliche Amministrazioni, tuttavia alcuna prova era stata fornita dall'ente assistenziale della responsabilità del D.P. per i danni subiti dal A.L., atteso che le richieste istruttorie, rigettate dal primo Giudice, non erano state reiterate dall'INAIL alla udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado, essendosi limitato il difensore a riportarsi alle difese svolte nella "memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 1) c.p.c.”, che era priva di istanze istruttorie, mentre, in grado di appello, le prove richieste con l'atto di impugnazione erano state rigettate dalla Corte distrettuale, con ordinanza 18.7.2014, e non erano state più riproposte alla udienza di precisazione delle conclusioni, dovendo intendersi, pertanto, rinunciate.
La sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata da INAIL con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Resiste UNIPOL-SAI Assicurazioni s.p.a., con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi, al quale ha resistito con controricorso INAIL.
Non ha svolto difese D.P. al quale il ricorso principale è stato notificato ex art. 149 c.p.c. in data 6.2.2018.
 

 

Diritto

 


Primo motivo: violazione dell'art. 132 co2 n. 4 c.p.c. motivazione contraddittoria od apparente ex art, 360col n.3 c.p.c.; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per "omessa valutazione della prova documentale prodotta tempestivamente dall'Istituto"ex art. 360 co l n. 3 c.p.c..
L'ente ricorrente censura l'errore commesso dalla Corte territoriale nell'avere omesso di considerare che, nel giudizio di primo grado, INAIL aveva prodotto anche il rapporto integrale della Polstrada -allegato alla lettera della Polstrada di Scalea in data 18.2.12013- concernente il sinistro, dal quale emergeva come lo scontro fosse imputabile esclusivamente alla responsabilità del D.P. il quale -come peraltro ammesso nelle dichiarazioni rese nella immediatezza ai verbalizzanti ed allegate al rapporto di PG- aveva effettuato una non consentita inversione di marcia, omettendo di cedere la precedenza ed andando a collidere con il motoveicolo che sopraggiungeva. Tale errore, secondo il ricorrente, inficiava l'affermazione del Giudice di appello secondo cui INAIL non aveva assolto alla prova del fatto costitutivo della pretesa e, comunque, evidenziava la illegittimità della pronuncia resa senza l'esame della prova documentale acquisita in giudizio.
Secondo motivo: violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c. in relazione all'art. 360 co 1 n. 4 c.p.c..
Il ricorrente deduce la violazione del principio di non contestazione, atteso che, a fronte della compiuta descrizione della dinamica del sinistro, contenuta nell'atto di citazione in data 11.11.2011 (trascritto a pag. 12-13 del ricorso), che individuava la responsabilità del D.P., la società assicuratrice si era difesa limitandosi soltanto a sostenere che la parte attrice avrebbe dovuto provare rigorosamente la responsabilità del proprio assicurato e la entità del rimborso richiesto, in conseguenza dovendo ritenersi per non contestati i fatti descrittivi del sinistro.
Terzo motivo: violazione degli artt. 187 e 189 c.p.c. in relazione all'art. 360col n. 4 c.p.c..
Quarto motivo: violazione dell'art. 132co2 n. 4 c.p.c. motivazione contraddittoria od apparente ex art, 360col n.3 c.p.c.; violazione degli artt. 187, 189, 345 e 346 c.p.c. in relazione all'art. 360col n. 4 c.p.c..
Con entrambi i motivi sopra rubricati l'INAIL impugna la "ratio decidendi" della sentenza di appello, che ha rigettato la domanda di rimborso sul presupposto -ritenuto errato- della implicita rinuncia dell'ente pubblico alle richieste istruttorie, in quanto non riproposte alla udienza di precisazione delle conclusioni, sia in primo che in secondo grado.
Osserva il ricorrente che le prove per interrogatorio formale e prova orale, dedotte in primo grado con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c. depositata in data 5.3.2013, non erano state ammesse dal Giudice monocratico, in quanto ritenute superflue "alla luce della documentazione prodotti in atti ed ammessa" e che, alla udienza di precisazione conclusioni in primo grado, del 17.12.2013, il difensore aveva richiesto "previa ammissione delle richieste istruttorie in atti, non ammesse giusta ordinanza resa alla scorsa udienza" che venissero accolte le conclusioni formulate "alle note ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c.", in quanto erano state emendate nel quantum rispetto a quelle rassegnate nell'atto introduttivo.
Analogamente, in secondo grado, le richieste istruttorie erano state reiterate con l'atto di appello, ma non ammesse dalla Corte territoriale con ordinanza 18.7.2014, in quanto "ritenuta non necessaria la integrazione istruttoria alla luce della documentazione prodotta". L'INAIL, nelle more del rinvio per la udienza di precisazione conclusione, aveva depositato, in data 13.12.2016, in via telematica nota conclusiva in cui, oltre ad aggiornare il "quantum" della pretesa -avendo corrisposto in pendenza del processo ulteriori importi indennitari al lavoratore infortunato-, aveva chiesto nuovamente l'ammissione dei "mezzi istruttori di cui alle note ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c. e di cui in narrativa nell'atto di appello", ed alla successiva udienza 21.12.2016, proveniente da rinvio per la precisazione conclusioni, il difensore dell'ente assistenziale, "dato atto di avere depositato telemáticamente" in Cancelleria la predetta nota, aveva concluso "riportandosi ai propri atti".
I motivi possono essere esaminati congiuntamente.
Deve essere dichiarato infondata la censura, mossa con il primo motivo, relativa alla dedotta nullità assoluta della sentenza per carenza di motivazione ex art. 132co2 n. 4) c.p.c..
Premesso che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016) e premesso ancora che il vizio di contraddittorietà di motivazione presuppone un'insanabile inconciliabilità tra le varie ragioni ed argomentazioni poste dal giudice a giustificazione della soluzione adottata, sì
da elidersi a vicenda e da rendere impossibile l'individuazione del procedimento logico-giuridico seguito per giungere alla decisione (Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 3286 del 11/06/1979; id. Sez. 2, Sentenza n. 7476 del 04/06/2001), osserva il Collegio che la decisione di appello non presenta alcuno dei vizi indicati, atteso che la motivazione esterna compiutamente il ragionamento seguito dalla Corte territoriale per pervenire al rigetto della domanda dell'INAIL, e che la parte ricorrente non ha individuato quali proposizioni della motivazione risultino tra loro in conflitto logico insanabile.
Le altre censure dedotte con i quattro motivi sono invece fondate.
Del tutto evidente è l'errore commesso dalla Corte d'appello in conseguenza di una approssimativa e superficiale lettura degli atti processuali (regolarmente trascritti dal ricorrente nel loro contenuto, ed individuati quanto al luogo di rinvenimento nel fascicolo processuale, in ottemperanza ai requisiti di ammissibilità dei motivi di ricorso prescritti dall'art. 366col nn. 3 e 6 c.p.c.), dai quali emerge in modo inequivoco che :
- INAIL aveva ritualmente formulato le istanze istruttorie, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c., depositata in primo grado unitamente alla produzione documentale costituita dalla lettera di trasmissione della Polizia stradale di Scalea con l'allegato rapporto corredato dai rilievi tecnici, e dalle dichiarazioni rese a verbale dal D.P. agli agenti di PG intervenuti sul luogo del sinistro
- le istanze istruttorie erano state ritenute superflue, tanto dal primo che dal secondo Giudice, essendo stata ritenuta la causa sufficientemente istruita con prove documentali
- il difensore dell'ente pubblico aveva reiterato, precisando le conclusioni, la richiesta di ammissione delle prove per interrogatorio formale e per testi, sia alla udienza in data 17.12.2013 -primo grado-, avendo espressamente insistito alla "previa ammissione delle richieste istruttorie in atti", sia alla udienza in data 21.12.2016 -secondo grado-, avendo concluso mediante rinvio "per relationem" alla nota del 13.12.2016, depositata telemáticamente, in cui erano state, per l'appunto, nuovamente formulata la istanza di ammissione dei mezzi istruttori.
Risultano, quindi, fondati il primo motivo, relativamente alla violazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c.; il terzo ed il quarto motivo.
Al riguardo occorre osservare come la statuizione della decisione impugnata che rigetta la domanda per "mancanza di prova" del fatto costitutivo del diritto, non trova fondamento in un esame della inidoneità probatoria delle risultanze istruttorie, ovvero in un esame della rilevanza ed efficacia dimostrativa dei mezzi di prova richiesti dalla parte, quanto piuttosto nella errata constatazione che alcuna altra prova risultava acquisita al giudizio od era stata richiesta alle udienze di precisazione delle conclusioni, nei due gradi di merito, dal difensore dell'INAIL.
L'errore del Giudice distrettuale si colloca, quindi, a monte dell'attività di selezione e ponderazione degli elementi di prova, risolvendosi in una inesatta considerazione dell'attività processuale svolta dalla parte, sia in relazione alla effettuata produzione documentale (rapporto di PG), sia in relazione all'assolvimento dell'onere di reiterazione anche delle istanze istruttorie alle udienze di precisazione delle conclusioni.
La statuizione della sentenza di appello secondo cui la parte appellante aveva implicitamente rinunciato alla istanza di ammissione dei mezzi istruttori, va pertanto incontro al vizio di nullità processuale per violazione delle norme che amministrano l'attività di regolazione del processo, nella specie l'art. 189 c.p.c. e l'art. 352 c.p.c. (quest'ultima norma, non indicata in rubrica, è tuttavia agevolmente ricavabile dalla esposizione del quarto motivo), essendo venuto il Giudice di merito ad attribuire, alle conclusioni precisate dalla parte, una estensione oggettiva ingiustificatamente ridotta e non corrispondente alla volontà effettivamente manifestata dalla parte, riconoscendole un significato diverso da quello realmente voluto.
Tale vizio non ricade nell'ambito del mero "errore di fatto" -censurabile in relazione al diverso paradigma di cui all'art. 360col n. 5 c.p.c.-, atteso che l'attività processuale del Giudice, nel sindacato di legittimità, viene in rilievo, non come valutazione di un "fatto" ma per i suoi "effetti", in base al principio affermato da questa Corte, secondo cui il vizio processuale dedotto in sede di legittimità, non può scindersi nella sua componente fattuale ed in quella normativa, atteso che il sindacato di legittimità non può che avere ad oggetto il "fatto processuale" unitariamente considerato, in relazione al concreto svolgimento delle attività compiute dalle parti e dal Giudice, con la conseguenza che -una volta ritualmente dedotto il vizio di nullità processuale- la Corte non incontra limiti all'accesso diretto agli atti del processo onde verificare se l'attività compiuta dal Giudice corrisponda o meno allo schema legale della norma processuale: l'errore processuale pertanto, va riconosciuto per tale, tanto nel caso in cui il potere esercitato dal Giudice non corrisponda a quello attribuito dalla norma, eccedendo dai limiti imposti od insussistendo i presupposti previsti dalla norma processuale; sia nel caso in cui il potere, se pure in astratto conforme a quello previsto dalla norma processuale, tuttavia viene esercitato in base ad una errata valutazione del "fatto processuale" rilevante che la norma considera in astratto, rispetto alla successiva attività svolta dal Giudice, come elemento presupposto dell'effetto processuale (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012).
Il ricorso trova accoglimento anche in relazione al secondo motivo, volto a censurare la sentenza impugnata per violazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c., per omessa rilevazione della condotta processuale della società assicurativa della RCA, non contestativa della responsabilità del proprio assicurato.
Dall'esame degli atti processuali del giudizio di merito, cui questa Corte ha diretto accesso in considerazione della natura del vizio di legittimità denunciato, risulta dimostrata l'acquiescenza prestata da Fondiaria-SAI Assicurazioni s.p.a., in primo grado -e da UNIPOL SAI Ass.ni s.p.a., in secondo grado-, alla dettagliata ricostruzione dei fatti, riportata nell'atto introduttivo dall'INAIL. Ed, infatti, se non è dubbio che la contestazione deve rivestire un grado di specificità proporzionalmente corrispondente a quello dei fatti allegati dalla controparte, in quanto l'onere di contribuire alla fissazione del "thema decidendum" opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa (cfr. Corte cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 21075 del 19/10/2016; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 11252 del 10/05/2018), nella specie la società assicurativa, non ha adempiuto a tale onere in quanto, nella comparsa di risposta in primo grado (ricorso pag. 13-14) non ha svolto alcuna specifica contestazione in ordine alle singole circostanze fattuali allegate nell'atto di citazione dell'INAIL (il D.P., che percorreva la strada proveniente da Guardia Piemontese, giunto alla intersezione con la SS 18, con obbligo di svolta sulla carreggiata in direzione nord, si immetteva su tale strada in direzione sud, in violazione della segnaletica verticale che vietava tale manovra e comunque senza dare precedenza e così investendo il motoveicolo del A.L. che procedeva regolarmente sulla strada statale, e non poteva evitare lo scontro: Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 18399 del 19/08/2009, secondo cui la contestazione solo di alcuni fatti, pur se considerati principali, non si estende automaticamente anche agli altri fatti secondari che -in esito alla evoluzione della istruttoria- potrebbero quindi assurgere a rilevanza decisiva in quanto non specificamente contestati), né tanto meno ha fornito una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro, od ha allegato ulteriori circostanze di fatto idonee a smentire o contrastare la dinamica descritta nell'atto introduttivo, limitandosi invece soltanto -in modo affatto generico- ad affermare che gravava sulla parte attrice l'onere della prova della responsabilità del proprio assicurato, in ciò null'altro ribadendo che la regola della distribuzione dell'onere probatorio stabilita dall'art. 2697 c.c.,
affermazione in sé meramente retorica e priva di contenuto contestativo come richiesto dall'art. 167, comma 1, c.p.c., difettando una presa di posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, con la conseguenza che i suddetti fatti, non contestati dal convenuto, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 6936 del 08/04/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 10031 del 25/05/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 12231 del 25/05/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 5356 del 05/03/2009).
La fondatezza dei motivi del ricorso principale non determina tuttavia automaticamente la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di merito, occorrendo verificare se sia o meno conforme a diritto l'accertamento, impugnato con ricorso incidentale della società assicurativa, compiuto dalla Corte d'appello sulla inefficacia dell'atto di quietanza e di rinuncia alla pretesa di maggiori importi, avendo ritenuto tale Giudice inapplicabile il principio dell'apparenza del diritto legittimante l'affidamento incolpevole di Fondiaria-SAI Ass.ni s.p.a. in ordine ai poteri di disposizione attributi alla competenza del funzionario INAIL che aveva sottoscritto la quietanza liberatoria, tenuto conto del principio di evidenza pubblica che presiede alla organizzazione ed allo svolgimento dell' attività istituzionale delle Amministrazioni pubbliche.
La statuizione in questione è stata investita con due motivi dalla ricorrente incidentale che deduce, cumulativamente, il vizio di violazione degli artt. 1965, 1326, 1189, 1728 e 1729 c.c., nonché il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360col nn. 3 e 5 c.p.c..
Del tutto pletorica la diffusa dissertazione svolta dalla difesa della società in ordine alla natura transattiva dell'atto di quietanza, contenente la rinuncia ad ulteriori pretese, in quanto priva di incidenza sulla "ratio decidendi" della sentenza di appello, osserva il Collegio che, la cumulativa denuncia, con il medesimo motivo, di vizi attinenti alle ipotesi previste dall'art. 360, comma 1, n. 3) e n. 5) c.p.c. (idest : formulazione di un singolo motivo articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo), non impedisce l'accesso del motivo all'esame di legittimità allorché esso, comunque, evidenzi distintamente la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie (ex art. 360col n. 3 c.p.c.), ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (ex art. 360col n. 5 c.p.c.), così da consentire alla Corte di individuare agevolmente ciascuna autonoma critica formulata alla sentenza impugnata in relazione ai diversi vizi di legittimità contestati in rubrica (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 9793 del 23/04/2013; id. Sez. U, Sentenza n. 9100 del 06/05/20151.
Orbene nel caso in esame dalla esposizione del motivo risulta la totale assenza di alcun elemento argomentativo a supporto del vizio di "error facti" - censura che incorre pertanto nella inammissibilità-, sviluppandosi interamente la critica esclusivamente sul piano della conformità a diritto dell'attività di giudizio (vizio di "error juris"), e dunque non si pone alcun problema connesso al cumulo inestricabile di censure legittimità diverse.
Tanto premesso, la ricorrente incidentale, nella esposizione dei motivi, invoca preliminarmente il giudicato interno sulla validità dell'atto di transazione in quanto l'INAIL, soltanto con le memorie depositate ai sensi dell'art. 183, comma 6, n.l) c.p.c. aveva modificato la pretesa iniziale "aggiungendo” alla domanda di condanna anche quella di accertamento della inefficacia o di annullamento del predetto atto, in quanto sottoscritto da funzionario privo dei necessari poteri di rappresentanza dell'ente pubblico: secondo la ricorrente incidentale tale domanda di annullamento doveva essere dichiarata inammissibile, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di annullabilità della transazione prevista dagli artt. 1971 e 1975 c.c..
Assume ancora la ricorrente incidentale che la situazione ingenerata dalla condotta del funzionario INAIL, il quale aveva agito quale Responsabile della sede locale di Paola, aveva indotto nella società assicurativa il ragionevole convincimento circa le competenze allo stesso attribuite per la stipula dell'atto transattivo.
La esposizione del motivo non è cristallina in quanto la eccezione di giudicato prescinde del tutto dalla distinta questione dei vizi di annullabilità con i quali può essere impugnata la transazione.
La ricorrente incidentale sembra, infatti, ricollegare la formazione del giudicato sulla validità ed efficacia dell'atto di transazione e quietanza alla asserita inammissibilità della "domanda" di accertamento della inefficacia o di annullamento dell'atto di transazione, che sarebbe stata introdotta dall' INAIL, per la prima volta, soltanto nella fase di trattazione, con la "prima" memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c..
Indipendentemente da eventuali profili di inammissibilità della censura per come formulata (la memoria difensiva in questione, non viene trascritta dalla ricorrente incidentale, che neppure indica il luogo processuale in cui la stessa può essere rinvenuta, né tanto meno la elenca tra i documenti sui quali il ricorso incidentale si fonda: art. 366 col n. 6 c.p.c. l'asserita novità rispetto all'originario "thema decidendum" non viene evidenziata con la trascrizione del contenuto e delle conclusioni della domanda introduttiva del primo grado), e considerando lo sviluppo della sequenza degli atti processuali, come descritta dalla ricorrente incidentale:
a) domanda introduttiva dell'INAIL di condanna al pagamento del maggiore credito;
b) comparsa di risposta Fondiaria con la quale si eccepisce la estinzione della pretesa creditoria, opponendo la validità dell'atto di transazione e quietanza stipulato dal funzionario INAIL;
c) tardiva proposizione, con la memoria ex art. 183co6 n. 1 c.p.c., delle ' nuove domande dell'INAIL di annullamento o di accertamento della inefficacia dell'atto di transazione e quietanza;
osserva il Collegio quanto segue.
La fase di trattazione del giudizio ordinario di cognizione -come disciplinata dalla riforma introdotta dall'art. 2, comma 3, lett. c) ter, del DL 14.3.2005 conv. in legge 14 maggio 2005 n. 263- si articola in distinte sequenze cronologiche che prendono evidenza laddove, su richiesta delle parti, il Giudice proceda con la trattazione scritta, assegnando i termini per le attività previste dal comma 6 dell'art. 183 c.p.c..
Ed infatti, tralasciando le attività preliminari concernenti la verifica della corretta instaurazione del rapporto processuale (art. 183, comma 1 e 2, c.p.c.), e dell'eventuale comparizione personale delle parti per l'esperimento del tentativo di conciliazione giudiziale (artt. 183, comma 3, e 185 c.p.c.), esaurito l'interrogatorio libero delle parti "sulla base dei fatti allegati", la udienza di trattazione entra nella fase cruciale della definizione del "thema controversum" che prende le mosse dalle eventuali controdeduzioni che l'attore è tenuto a svolgere alla stessa udienza in relazione alle difese svolte dal convenuto, essendo quindi autorizzato a proporre "nuove" domande od eccezioni "che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dal convenuto" nella comparsa di risposta. Ed è proprio in considerazione di tale relazione di diretta consequenzialità che, al fine di garantire la unitarietà dell'accertamento di tutte le questioni che possono comunque essere correlate al medesimo rapporto controverso, ed in applicazione del principio di economia dei mezzi processuali e di efficienza dello strumento processuale (intesa nel duplice obiettivo di evitare la proliferazione delle cause e di perseguire la tendenziale stabilità del rapporto accertato in giudizio, garantendo la certezza del diritto), l'ordinamento processuale consente un ampliamento dell'oggetto del giudizio, in cui alla domanda attorea originaria, può "aggiungersi" anche un'altra diversa domanda che con la prima viene a cumularsi (cfr. Corte cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 26782 del 22/12/2016); diversa funzione, invece, essendo attribuita dalla norma processuale alla successiva attività delle parti diretta ad apportare le necessarie correzioni alle difese già svolte, e che consiste per l'appunto nella "precisazione e/o modificazione" delle domande, eccezioni e conclusioni già formulate ai sensi della comma 5, ultima parte, dell'art. 183 c.p.c.. In relazione a tale ulteriore attività correttiva, le parti possono richiedere al Giudice la trattazione scritta della causa instando per l'assegnazione di un triplo termine che, prescindendo dall'ultimo riservato alle istanze istruttorie in prova contraria, viene ad articolarsi: nel deposito di una prima memoria, in cui entrambe le parti "precisano" e "modificano" le domande e le eccezioni già proposte (dunque ciascuna parte riflette sulle proprie difese); nel deposito di una seconda memoria, in cui la parte convenuta "replica" e propone eccezioni volte a contrastare le domande ed eccezioni "nuove" che l'attore ha formulato alla udienza ("in conseguenza" della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte nella comparsa di costituzione e risposta), mentre entrambe le parti possono "replicare" e formulare "eccezioni" rispetto "alle domande ed eccezioni. modificate dall'altra parte" con le memorie che sono state depositate nel primo termine, nonché possono dedurre le rispettive istanze istruttorie.
La struttura della fase della trattazione -quanto all'impianto allegatorio- si scompone, quindi, in due distinti passaggi che, secondo la ricostruzione operata da questa Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015, prevede una prima attività -riservata all'attore- ampliativa delle domande originarie, e consentita solo ed in quanto direttamente conseguenziale alle difese del convenuto (e dunque solo in funzione della opposizione di nuovi fatti od atti idonei a contrastare le eccezioni o la domanda riconvenzionale del convenuto, formulando finanche nuove eccezioni o domande- "reconventio reconventlonis"), ed una seconda attività concernente la sola modifica delle domande ed eccezioni già proposte, "modifica” che non si differenzia per l'aspetto strutturale dalla "nuova domanda”, ben potendo insistere la variazione anche sugli stessi elementi essenziali della originaria domanda (causa petendi e petitum), ma si distingue sul piano funzionale, laddove la "domanda nuova" si aggiunge alla originaria, ampliando l'oggetto del giudizio, mentre la "domanda modificata", non si cumula ma si sostituisce integralmente alla domanda originaria (che quindi viene espunta dal processo), venendo in tal modo a definire un nuovo "thema decidendum" (cfr. Corte cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16807 del 26/06/2018; id. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4322 del 14/02/2019), in relazione al quale viene, pertanto, a giustificarsi una successiva e definitiva attività di replica e la proposizione di eccezioni.
Tanto premesso emerge dagli atti, e non risulta peraltro contestato, che Fondiaria SAI Ass.ni s.p.a., costituendosi in primo grado, aveva eccepito con la comparsa di risposta la estinzione della pretesa azionata, giusta la rinuncia a maggiori somme dipendenti dal sinistro contenuta nella quietanza sottoscritta dal funzionario INAIL: tuttavia -secondo la ricorrente incidentale- l'ente pubblico in dipendenza di tale eccezione, non aveva formulato alla udienza di trattazione "nuove" domande, come prescritto dall'art. 183, comma 5, c.p.c., ma, assegnati dal Giudice i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., soltanto con la "prima" memoria (destinata alla precisazione o modificazione della domande ed eccezioni già proposte) aveva formulato la (nuova) domanda di accertamento della inefficacia o di annullamento dell'atto di transazione per difetto di legittimazione alla stipula del funzionario privo della qualifica di dirigente generale ai sensi dell'art. 16 co 1, lett. f), Dlgs n. 165/2001, domanda che si aggiungeva a quella di condanna al pagamento del credito risarcitorio nel quale l'ente assistenziale si era surrogato. Tale iniziativa tardiva dell'INAIL era inidonea ad ampliare ritualmente l'oggetto del giudizio, e la domanda "nuova" non avrebbe potuto essere esaminata dal Giudice che ne avrebbe dovuto rilevare anche ex officio la inammissibilità.
Questa Corte ha precisato, in relazione all'art. 183 c.p.c., come "il testo del citato quarto comma (non diversamente da quello del quinto comma dei testo dell'art. 183 oggi vigente) ancorava il potere così riconosciuto all'attore esclusivamente alla prima udienza di trattazione e non lo consentiva con l'attività di eventuale trattazione scritta che, a richiesta, il giudice poteva autorizzare ai sensi del quinto comma della stessa norma, atteso che essa era finalizzata, come emergeva dai suo chiaro tenore, ad eventuali attività resesi necessarie per quanto emerso nella prima udienza di trattazione", pervenendo ad affermare il principio di diritto secondo cui "L'art. 183 cod. proc. civ. (sia nel testo anteriore alla riforma di cui alla sostituzione operata dall'art. 2, comma 3, lett. c-ter, del d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella 1. n. 80 del 2005 ed entrato in vigore ai sensi dell'art. 39-quater del d.l. n. 273 del 2005, convertito, con modificazioni, nella 1. n. 51 del 2006, sia nel testo successivo) consente all'attore di proporre le domande consequenziali alle eccezioni o domande del convenuto soltanto nell'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ., e non anche, a pena di inammissibilità rilevabile anche d'ufficio, con le memorie previste dalla medesima norma" (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 17708 del 19/07/2013; conf. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 3567 del 14/02/2011; id. Sez. 1, Sentenza n. 3806 del 26/02/2016).
Il motivo di ricorso incidentale, tuttavia, non può essere accolto, non trovando riscontro negli atti processuali del giudizio di merito.
La questione inerente l'applicazione nel caso di specie del principio dell'apparenza del diritto a favore della società assicurativa, in ordine alla legittimazione del funzionario dell'ente pubblico a disporre del credito controverso stipulando un atto di transazione e quietanza, era stata -infatti- introdotta nel "thema decidendum" del primo grado di giudizio, con la comparsa di costituzione e risposta della stessa società Fondiaria, depositata alla udienza 24.4.2012 (come emerge dalla lettura della motivazione della sentenza di appello, pag. 6), avendo per l'appunto il Tribunale rigettato la domanda dell'INAIL sul presupposto della validità ed efficacia del predetto atto transattivo. Ed ancor prima, come evidenziato nel ricorso per cassazione (che riporta alla pag. 19 la trascrizione parziale del contenuto degli atti processuali rilevanti), dalla lettura comparativa dell'atto di citazione in primo grado e della memoria dell'INAIL depositata nel primo termine assegnato ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c., emerge che in entrambi detti atti processuali (e dunque già con l'atto introduttivo) l'ente pubblico aveva chiesto la condanna al pagamento del maggior credito (anche se in un differente ammontare dell'importo, in citazione e nella memoria) "previa occorrendo declaratoria di inefficacia, ovvero previo occorrendo annullamento dell'atto di quietanza di cui in narrativa", non essendo, pertanto, riscontrabile alcuna irrituale o tardiva "modifica" dell'oggetto del giudizio così come delineato già nella originaria domanda, né tanto meno avendo l'INAIL, con la memoria ex art. 183co6 n. 1) c.p.c., ampliato -irritualmente- l'oggetto del contendere aggiungendo "nuove" domande, con la conseguenza che rimane destituita di fondamento la eccezione di giudicato interno, di UNIPOL SAI Assoni s.p.a., sul presupposto della asserita tardiva proposizione della domanda declaratoria della invalidità od inefficacia dell'atto transattivo, e della correlata inammissibilità dei motivi di gravame volti a contestare l'accertamento di validità ed efficacia della transazione compiuto dal primo giudice.
Può dunque procedersi all'esame dell'altra censura del motivo di ricorso incidentale secondo cui il Giudice di appello avrebbe violato il principio di diritto secondo cui, chi colposamente crea o mantiene l'apparenza del diritto, ne subisce le conseguenze ove si tratti di tutelare l'affidamento incolpevole- scusabile del terzo che è venuto in contatto con il "falsus procurator".
Tale censura :
- ove formulata in relazione all'art. 360col n. 5 c.p.c., è da ritenere, come si è già rilevato, inammissibile in quanto priva di alcun supporto contestativo delle argomentazioni in diritto svolte nella sentenza impugnata e, comunque, in quanto volta meramente a richiedere un diverso esame delle risultanze istruttorie, non consentito al Giudice di legittimità
- qualora, invece, formulata come vizio di "error juris" per violazione del principio di diritto, sopra richiamato, è da ritenere infondata perché : 1- non vengono neppure allegate le circostanze fattuali attraverso le quali si sarebbe estrinsecata la condotta colposa, imputabile all'INAIL, per avere asseritamente indotto il terzo a fare affidamento nella titolarità dei poteri di rappresentanza negoziale in capo al funzionario che ha sottoscritto l'atto di transazione e quietanza : la circostanza che il funzionario assolvesse vicariamente ai compiti -di ordinaria amministrazione- del Responsabile della sede locale, non comporta affatto "ex se" il riconoscimento al temporaneo sostituto del titolare di tale organo anche dei poteri di disposizione del diritto qual è quello di transigere in nome e per conto dell'ente pubblico; 2-la distribuzione delle competenze a compiere atti negoziali impegnativi per l'ente pubblico si evince direttamente dalla legge (Dlgs n. 165/2001), e dunque i terzi che vengono in contatto con la Pubblica Amministrazione, bene potendo individuarli preventivamente con la diligenza richiesta, non possono invocare la lesione del legittimo affidamento, qualora non dimostrino di essere stati indotti in errore, senza colpa, a causa di specifiche condotte decettive poste in essere dalla Pubblica Amministrazione (principio questo assolutamente consolidato: Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 2500 del 23/06/1975; id. Sez. 1, Sentenza n. 12179 del 30/05/2014. Vedi Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 18932 del 05/11/2012).
La pronuncia della Corte territoriale secondo cui nella fattispecie concreta non trova applicazione il principio della apparenza incolpevole, va dunque esente da censura.
In conclusione accolto il ricorso principale proposto dall'INAIL e rigettato il ricorso incidentale proposto da UNIPOL SAI Assicurazioni s.p.a., la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà al nuovo giudizio, liquidando all'esito anche le spese del giudizio di legittimità.
 

 

P.Q.M.

 


accoglie il primo (con esclusione della censura di nullità della sentenza di appello ex art. 132co2 n. 4 c.p.c. da ritenere infondata), secondo, terzo e quarto motivo di ricorso; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 18/06 /2019