Cassazione Penale, Sez. 4, 21 novembre 2019, n. 47200 - Valutazione del rischio di infortunio connesso ad una scorretta imbragatura dei carichi e mancanza di formazione. Prescrizione


 

 

Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 09/10/2019

 

Fatto

 

1. La Corte di appello di Trieste ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal giudice di primo grado nei confronti di V.C. e R.Z. in ordine al reato di lesioni personali colpose in danno della lavoratrice C.C..
La vicenda riguarda l'infortunio sul lavoro subito dalla C.C., dipendente della S.r.l. EURO FRAME, il 13.6.2011. Quel giorno la stessa era impegnata nella foratura di piastre metalliche con il trapano radiale quando, ad un certo punto, aveva sentito un forte dolore e formicolio dalla parte posteriore del collo fino a tutto il lato sinistro, mano compresa, tanto che aveva dovuto ricorrere alle cure del Pronto Soccorso (con successiva diagnosi di cervicobracalgia bilaterale muscolo-tensiva da sforzo, guaribile in 54 giorni). Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, le lesioni erano derivate dall'attività lavorativa della C.C., nel corso della quale la medesima doveva provvedere a spostare piastre metalliche di ferro da un bancale, mediante carroponte, fino al piano di lavoro del trapano, dovendo tuttavia provvedere a levare da sotto i pezzi metallici la braga che lo sosteneva per il sollevamento con la gru, e dovendo altresì provvedere a sistemare i pezzi adeguatamente in modo da effettuare correttamente la foratura.
I giudici di merito hanno ritenuto che la prolungata ripetizione per più giorni dei medesimi movimenti di sollevamento e/o spostamento delle piastre posti in essere in maniera errata, per l'assenza di una specifica formazione e per la mancanza di una precisa valutazione del rischio nel DVR, abbia inciso in modo causalmente determinante sulle lesioni personali occorse alla C.C., sottoposta a continui sforzi e sollecitazione, in particolare al collo e alle braccia.
E' stata quindi ritenuta la condotta omissiva colposa dei prevenuti, nella loro qualità (V.C. di presidente del C.d.A. della EURO FRAME, R.Z. di consigliere di amministrazione), per non avere preventivamente valutato in maniera adeguata il rischio di infortunio connesso ad una scorretta imbragatura dei carichi da movimentare e per non avere formato ed impartito ai dipendenti tutte le informazioni necessarie in tal senso, omettendo di segnalare loro i rischi connessi ad una scorretta imbragatura del materiale e consentendo agli stessi di sollevare e spostare anche manualmente i pezzi da lavorare.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dei suddetti imputati, lamentando - in sintesi - quanto segue.
I) Vizio di motivazione, nella parte in cui si ritiene accertata e correttamente ricostruita la dinamica dei fatti oggetto del presente procedimento, anche con riferimento alla verifica del rapporto causale tra il rispetto della regola di condotta che si assume violata e la concretizzazione del rischio in concreto verificato.
II) Vizio di motivazione, nella parte in cui si ritiene accertato il nesso di causalità materiale tra le lesioni patite dalla persona offesa e le condotte omissive contestate agli imputati; e nella parte in cui omette ogni valutazione in merito alle risultanze della consulenza tecnica di parte, con corrispondente travisamento del contenuto di specifiche censure difensive, rimaste di fatto senza risposta.
3. Preliminarmente sussistono i presupposti per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo, pari ad anni sette e mesi sei.
Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di integrale inammissibilità, per la manifesta infondatezza di tutte le doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità. In particolare, deve ritenersi non manifestamente infondata la censura con la quale si evidenzia la carenza motivazionale contenuta in sentenza in ordine al mancato approfondimento sulla relazione intercorrente fra l'infortunio occorso alla lavoratrice e la concretizzazione del rischio specifico che la regola cautelare di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), d.lgs. 81/2008 è diretta a prevenire; nonché la doglianza con la quale si censura che la sentenza impugnata ha totalmente ignorato le affermazioni del consulente medico della difesa, in merito alla ritenuta insussistenza di un nesso causale tra le descritte manovre di carpenteria e la sintomatologia riscontrata alla persona offesa, omettendo di fornire una risposta specifica sul punto dedotto in sede di gravame.
Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata - tenuto conto delle intervenute sospensioni - il 15.1.2019.
Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato.
4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione. 
 

 

P.Q.M.

 


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 9 ottobre 2019