Tipologia: CIA
Data firma: 29 novembre 2019
Validità: 01.01.2020 - 31.12.2022
Parti: Banca Popolare dell'Alto Adige e RSA/Fabi, Fisac-Cgil
Settori: Credito Assicurazioni, Volksbank
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario
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Parti contraenti
Premesse
Parte I - Assetti contrattuali
Art. 1) Ambito di applicazione
Art. 2) Decorrenza e validità
Art. 3) Procedura di rinnovo
Art. 4) Coordinamento con Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e normativa
Parte II - Materie demandate alla contrattazione di secondo livello
Art. 5) Profili professionali ed inquadramenti minimi
Art. 6) Premio Variabile di Risultato ex art. 52 CCNL del 31 marzo 2015
Art 7) Fruizione del PVR tramite Credito Welfare
Art. 8) Assistenza sanitaria integrativa
Art. 9) Previdenza complementare
Art. 10) Sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni igienico sanitarie
Art. 11) Formazione dei dipendenti
Parte III - Altre materie
Art. 12) Orario di lavoro e di apertura degli sportelli
Art. 13) Part time

 

Art. 14) Viaggi durante l'orario di lavoro straordinario
Art. 15) Permessi, aspettativa, e pianificazione ferie
Art. 16) Banca Etica delle Ore
Art. 17) Il Credito Welfare per i dipendenti con figli a carico
Art. 18) Trattamento economico integrativo
Art. 19) Trasferimenti
Art. 20) Il buono pasto
Art. 21) Assicurazione
Art. 22) Mutuo prima casa
Art. 23) Utilizzo autovettura privata, trasferte e danni
Art. 24) Missioni
Art. 25) Ex premio di rendimento
Parte IV - Relazioni industriali
Art. 26) Permessi, libertà ed agibilità sindacali
Art. 27) Bacheca sindacale elettronica
Art. 28) Assemblee aziendali
Parte V - Parte speciale
Art. 29) Aumento della retribuzione ordinaria fissa dei dipendenti
Allegato 1 Raccordo tra profili professionali previsti da CIA del 27 novembre 2017 ed il presente Accordo


Contratto Integrativo Aziendale per il personale appartenente ai Quadri Direttivi ed alle Aree Professionali della Banca Popolare - Volksbank

Parti contraenti
In Bolzano, il giorno 29 novembre 2019 tra la Banca Popolare dell'Alto Adige spa con sede legale in Bolzano, via del Macello n. 55 […], e le seguenti Rappresentanze Sindacali Aziendali: la Delegazione Sindacale della Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi) […] e la Delegazione Sindacale della Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (Fisac-Cgil) […]

Premesse
A) Dichiarazioni delle Parti sulla situazione attuale
Le Parti hanno effettuato congiuntamente un'analisi ricognitiva su cinque punti cardine riguardanti (i) la retribuzione del personale, (ii) le prestazioni aggiuntive anche non aventi carattere monetario, (iii) gli istituti che riguardando lato sensu il benessere del personale e ne aumentano la produttività, (iv) la soddisfazione sul posto di lavoro nonché (v) gli strumenti di conciliazione del benessere casa/lavoro.
Parimenti le Parti hanno dovuto constatare (i) una fuoriuscita dall'organico della Banca di personale, anche qualificato e specializzato, meritevole di attenzione nonché (ii) una certa difficoltà nell'attrarre giovani collaboratori motivati ed all'altezza delle sfide che investiranno la Banca nel prossimo futuro.
Tutto quanto sopra esposto ha richiamato l'attenzione del management della Banca e delle rappresentanze sindacali firmatarie del presente Accordo ed ha fatto emergere la necessità di individuare linee di intervento mirate e che rappresentino una linea di rottura con il passato al fine di essere innovativi e maggiormente competitivi.
Le Parti si sono quindi attivate analizzando (i) quanto in essere presso gli istituti bancari operanti sul territorio dove è presente Volksbank, (ii) quanto è emerso da recenti studi che hanno analizzato le relazioni esistenti nei rapporti tra produttività, retribuzione del personale e situazione lavorativa e, infine, (iii) quanto è emerso dall'analisi condotta da ABI prendendo in esame vari istituti bancari.
B) Punti ampiamente condivisi dalle Parti
Le Parti concordano ampiamente sui capisaldi espressi nei seguenti punti:
a) quando una parte della retribuzione percepita come rilevante dai dipendenti viene legata al raggiungimento di obiettivi, aumenta il rischio potenziale che possano essere venduti prodotti non conformi alle esigenze della clientela ma ad alta marginalità per la Banca con risvolti di ordine reputazionale;
b) recenti studi dimostrano che non vi è diretta corrispondenza tra ammontare del premio e produttività/efficienza del personale;
c) l'effetto motivante del percepimento del premio svanisce dopo che siano trascorse poche settimane del suo percepimento e quindi non ha impatti duraturi sulle performance del personale;
d) rispetto ad un compenso monetario vengono percepiti come altrettanto rilevanti e motivanti altri fattori che aumentano il benessere del lavoratore sul posto di lavoro e migliorano il rapporto qualitativo tra casa/famiglia/lavoro;
e) la parte variabile non ha un valore tale da essere incentivante ma, se non assegnata, risulta disincentivante e demotivante.
Le Parti intendono addivenire alla stipula del presente atto al fine di:
• aumentare la retention del personale appartenente alla categoria dei quadri e delle aree professionali;
• attrarre personale giovane e motivato;
• migliorare l'efficienza e la produttività del personale;
• minimizzare rischi operativi e reputazionali per la Banca;
Tutto ciò premesso e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, si è convenuto di stipulare il presente Contratto Integrativo Aziendale per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla Prima alla Terza) della Banca Popolare dell'Alto Adige spa

Parte I - Assetti contrattuali
Art. 1) Ambito di applicazione

Il presente Contratto Integrativo Aziendale (di seguito CIA) si applica al personale della Banca inquadrato nelle categorie dei quadri direttivi e delle aree professionali in servizio alla data di stipulazione del contratto stesso o assunto successivamente alla medesima data.

Parte II - Materie demandate alla contrattazione di secondo livello
Art. 10) Sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni igienico sanitarie

La Banca ha dato attuazione al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss. modifiche.
La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza deve essere composta dal numero di RLS previsto dal d.lgs. 81/2008 e ss. modifiche (attualmente n. 6).
La costituzione della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza avviene mediante elezione unitaria e diretta da parte dei lavoratori o, in difetto di elezione o qualora le candidature non superino le unità previste, nomina diretta da parte delle singole OO.SS. tra le stesse condivisa.
Per tutto il resto si fa riferimento alla normativa in materia.

Parte III - Altre materie
Art. 12) Orario di lavoro e di apertura degli sportelli

L'orario di lavoro per tutti i dipendenti è fissato, di regola, in 7 ore e 30 minuti giornalieri da prestarsi, secondo le modalità di seguito previste tra le ore 8 e le ore 18 e 30.
In ogni caso sono fatti salvi i singoli accordi individuali specifici intercorrenti tra la Banca ed il singolo dipendente a meno che quest'ultimo non opti per l'applicazione di quanto previsto dal presente articolato.
La flessibilità come disciplinata dal presente accordo verrà applicata anche ai dipendenti con orario parziale rispettandone la relativa peculiarità. A titolo esemplificativo, il dipendente con orario parziale dalle ore 8.00 alle ore 13.00 potrà scegliere autonomamente il proprio orario di entrata dalle ore 8.00 alle ore 8.30 ed il proprio orario di uscita dalle ore 13.00 alle ore 13.30.
L'orario di apertura degli sportelli potrà avvenire esclusivamente all'interno delle fasce di orario obbligatorio sotto indicate e, in ogni caso, la chiusura dovrà avvenire almeno dieci minuti prima del termine dell'orario obbligatorio pomeridiano.
Il personale appartenente alle aree professionali ha l'obbligo di timbratura all'inizio ed alla fine della prestazione lavorativa nonché all'inizio ed alla fine della pausa pranzo ed all'inizio ed alla fine di ogni altra pausa come sotto disciplinata.
L'orario di lavoro dei quadri direttivi ha caratteristiche di flessibilità temporale e criteri di “autogestione individuale”. La prestazione lavorativa deve comunque essere effettuata, di massima, in correlazione temporale con l'orario applicato al personale inquadrato nella 3a area professionale. Pertanto il personale appartenente alle categorie dei quadri direttivi ha l'obbligo di timbrare una sola volta durante la giornata.
Sono concesse al lavoratore una o più pause, nell'ambito della giornata, per una durata complessiva massima di 15 minuti, da usufruire compatibilmente con le esigenze lavorative ed operative dell'unità organizzativa di appartenenza. La fruizione in misura inferiore, anche suddivisa in più pause, verrà, comunque, complessivamente considerata ad ogni effetto di 15 minuti e non darà diritto a recuperi. L'eventuale protrazione delle pause oltre i 15 minuti, verrà decurtata ai fini dell'orario di lavoro giornaliero nella misura di un numero di minuti pari alla durata della protrazione.
L'intervallo per la colazione previsto all'art. 104 del CCNL del 31 marzo 2015 (pranzo) è fissato, di regola, in un'ora e mezza e può essere ridotto sino a 60 minuti; esso viene, di norma, effettuato tra le ore 13 e le ore 14.30. La fruizione in misura inferiore verrà, comunque, considerata ad ogni effetto di 60 minuti e non darà diritto a recuperi della medesima.
Per i dipendenti appartenenti alle aree professionali viene confermato il c.d. orario “flessibile”, con esclusione dei servizi di volta in volta concordati tra le OO.SS. e la Banca solo per ragioni tecnico-organizzative e comunicati a tutti i dipendenti tramite una circolare interna (c.d. Doku). Pertanto ogni lavoratore potrà determinare autonomamente il proprio orario di lavoro giornaliero fermi restando i seguenti obblighi:
• effettuare una prestazione lavorativa giornaliera di almeno 7 ore e 30 minuti (salvo quanto previsto dall'art. 100 del CCNL del 31 marzo 2015), decurtata della pausa di 15 minuti come sopra definita;
• effettuare una pausa pranzo, come sopra definita, di almeno 60 minuti consecutivi;
• effettuare la prestazione lavorativa all'interno della fascia oraria tra le ore 8.00 e le ore 18.30 con l'obbligo che la propria prestazione lavorativa ricomprenda la seguente fascia oraria: dalle ore 8.30 fino alle ore 13.00 (12.30 per gli uffici interni) e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 (cd. “Kernzeit”).
Nel caso dei rapporti di lavoro a tempo parziale, i dipendenti interessati saranno tenuti al rispetto di quella parte di “Kernzeit” ricompresa nel proprio accordo individuale. A titolo esemplificativo, il dipendente con orario parziale dalle ore 8.00 alle ore 12.00 potrà scegliere autonomamente il proprio orario di entrata dalle ore 8.00 alle ore 8.30 ed il proprio orario di uscita dalle ore 12.00 alle ore 12.30.
In ogni caso la Banca potrà limitare o modificare l'orario “flessibile” per eccezionali esigenze di servizio ma dovrà comunicare detto provvedimento ai singoli interessati con un congruo preavviso. Tale eccezionalità dovrà essere limitata nel tempo.
Ad integrazione di quanto sopra previsto, il singolo dipendente appartenente alle Aree professionali, potrà usufruire di un saldo orario in positivo e/o in negativo pari a 15 ore massime complessive che saranno gestite attraverso il cd. “Zeitkonto”.
Pertanto, con riferimento a ciascuna giornata lavorativa, viene indicato un saldo orario (positivo nel caso di maggiore prestazione resa rispetto alle 7 ore e 30 minuti ovvero negativo nel caso di prestazione ridotta). Sono escluse dal computo le trasferte per le quali verrà erogato il trattamento previsto dal presente CIA. La prestazione giornaliera oltre le 7 ore e 30 minuti non sarà conteggiata per i primi 15 minuti ed in caso di superamento il conteggio decorrerà dal primo minuto.
Il recupero avverrà a minuti e qualora il dipendente intenda usufruirne all'interno delle fasce orarie obbligatorie di presenza, dovrà essere preventivamente autorizzato dal preposto.
La prestazione lavorativa giornaliera resa oltre le 7 ore e 30 minuti non costituisce di norma lavoro straordinario fino al limite massimo di 15 ore, e potrà essere recuperata attraverso un meccanismo di compensazione delle prestazioni giornalmente rese. Il limite delle 15 ore trova applicazione anche ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale.
Eventuali prestazioni che eccedessero le 15 ore sopra previste, dovranno essere, di volta in volta, previamente autorizzate dal responsabile o, eccezionalmente, entro il giorno lavorativo successivo, e verranno trattate ai sensi dell'art. 106 del CCNL del 31 marzo 2015. È riconosciuto al singolo dipendente il diritto a richiedere e ad inserire straordinario, anche prima del raggiungimento del predetto limite delle 15 ore ed anche all'interno della fascia oraria tra le ore 8 e le ore 18.30.
Il lavoro straordinario deve avere carattere di urgenza e non differibilità e deve essere preventivamente autorizzato dal preposto. Il tempo di lavoro straordinario minimo che può essere autorizzato è costituito da blocchi ciascuno pari ad almeno 30 minuti consecutivi.

Art. 13) Part time
La Banca ed il dipendente possono concordare, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative della Banca, la trasformazione temporanea dell'orario di lavoro in part-time (con priorità per le richieste che provengano da dipendenti in servizio).
Il part-time è applicabile sia ai dipendenti con orario di lavoro a tempo pieno (da lettera di assunzione come da successive modifiche ed integrazioni della stessa) sia a coloro i quali abbiano già un orario di lavoro a tempo parziale (da lettera di assunzione come da successive modifiche ed integrazioni della stessa) e richiedano o concordino di variare temporaneamente tale orario con altra tipologia di part-time.
La trasformazione temporanea dell'orario di lavoro in part-time, concordata a tempo determinato, può avere una durata massima di 12 mesi (“l'Anno di Part-Time”) e, convenzionalmente, si intende per tale il periodo intercorrente tra il 1° ottobre e il 30 settembre dell'anno successivo. Pertanto, ogni trasformazione del regime orario in tempo parziale intervenuta successivamente al 1° ottobre sarà comunque efficace non oltre il 30 settembre dell'anno successivo.
Alla scadenza dell'Anno di Part-Time, l'orario part-time concordato si prorogherà tacitamente per periodi di 12 mesi, salvo che non pervenga disdetta da una delle parti a mezzo raccomandata a.r. o raccomandata a mano almeno 2 mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, al rapporto di lavoro tornerà ad essere applicato automaticamente l'orario di lavoro - a tempo pieno ovvero a tempo parziale - già applicato al rapporto di lavoro del dipendente sino al primo Periodo di Part-Time.
Resta inteso che la predetta proroga tacita dell'orario part-time non farà mai sorgere in capo al dipendente alcun diritto all'applicazione definitiva dello stesso orario part-time. Nell'ipotesi in cui la disdetta intervenga al di fuori dei termini temporali di cui sopra ovvero in cui il dipendente chieda il ripristino immediato dell'orario di lavoro già applicato al suo rapporto di lavoro sino al primo Periodo di Part-Time, la richiesta sarà valutata attentamente dalla Banca in relazione alla compatibilità della stessa con le proprie esigenze tecnico-organizzative, tenendo conto dell'eventuale disponibilità al trasferimento manifestata dal dipendente interessato.
Nelle ipotesi di rientro in servizio al termine di periodi di astensione obbligatoria per maternità/paternità, i dipendenti maturano il diritto ad ottenere il part time per i 2 anni successivi al rientro.
La trasformazione immediata dell'orario di lavoro sarà accordata dalla Banca su domanda (corredata da specifica documentazione) del dipendente che:
• sia affetto da patologia oncologica;
• sia presente grave handicap ai sensi della legge 104/1992;
• sia familiare di soggetto con handicap grave previsto dalla legge 104/1992;
• il medico aziendale disponga la riduzione dell'orario di lavoro.
La Banca darà priorità alle domande inoltrate da dipendenti con le seguenti condizioni:
• dipendenti con figli conviventi di età non superiore ad anni 13, con maggior riguardo per quelli di età inferiore e con numero maggiore di figli minori di 13 anni;
• dipendenti che assistono disabili ai sensi della legge 104/1992;
• motivi di salute dei dipendenti.
A parità delle sopraindicate condizioni, si terrà conto dell'anzianità di servizio.
Ha altresì diritto al part time il dipendente al quale manchino 3 anni alla pensione ed intenda passare le proprie conoscenze al collaboratore che sarà deputato a sostituirlo. In tal caso sarà da sottoscrivere un apposito accordo da ratificarsi in sede protetta. In tal caso il dipendente è tenuto ad avanzare richiesta di part time con un preavviso di almeno 12 mesi.

Parte IV - Relazioni industriali
Art. 26) Permessi, libertà ed agibilità sindacali

In materia di agibilità sindacali si applicano le normative contenute nell'accordo di rinnovo del 7 luglio 2010 e successive modifiche in materia di libertà sindacali, sottoscritto in data 25 novembre 2015.
[…]

Art. 27) Bacheca sindacale elettronica
Le Rappresentanze Sindacali hanno a disposizione una bacheca sindacale elettronica all'interno della quale possono rendere noti i comunicati sindacali a tutti i dipendenti.

Art. 28) Assemblee aziendali
Le assemblee aziendali sono regolate in conformità alla legge 20 maggio 1970, n. 300 ed all'accordo del 6 gennaio 1984.
Per le assemblee aziendali indette al di fuori del singolo orario di lavoro, ai partecipanti, ivi compresi i part time, viene riconosciuto il trattamento contrattuale delle prestazioni straordinarie; i quadri direttivi possono fare confluire le relative ore nell'autogestione del proprio orario di lavoro.
La Banca si fa carico delle spese sostenute per il servizio di interpretariato (a favore dei dipendenti affetti da sordomutismo) per un massimo di due assemblee all'anno e previo accordo con HR.