Cassazione Civile, Sez. 6, 04 dicembre 2019, n. 31696 - Radiazioni ionizzanti e nesso causale con la patologia. Ricorso inammissibile


 

 

Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: RIVERSO ROBERTO Data pubblicazione: 04/12/2019

 

 

 

Rilevato che
la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 2458/2017, accogliendo l’appello dell’Inail riformava l’impugnata sentenza e rigettava la domanda proposta da A.DF. intesa ad ottenere la condanna dell’istituto al pagamento delle prestazioni di legge correlate ad una inabilità permanente del 70% conseguente a malattia professionale.
La Corte osservava a fondamento della sentenza, richiamando le conclusioni rassegnate dal CTU nominato in grado d’appello, che non esiste il nesso causale tra la patologia da cui era affetto il de cuius e l’esposizione alle radiazioni ionizzanti, peraltro non documentate. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione C.V. ed altri litisconsorti con tre motivi di ricorso cui resisteva l’INAIL con controricorso.
E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale. I ricorrenti hanno depositato memoria oltre il termine stabilito dall’art.380 bis c.p.c.
 

 

Ritenuto che
L- col primo motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. e dell’art. 434 c.p.c. in quanto l’atto d’appello dell'Inail risultava essere assolutamente generico e andava pertanto dichiarato inammissibile anche alla luce della novella dettata dall’articolo 348 bis c.p.c.;
2. - col secondo motivo viene dedotta violazione falsa applicazione dell’articolo 195 c.p.c. in quanto il CTU, ricevute le osservazioni delle parti, avrebbe dovuto depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti ed una sintetica valutazione delle stesse; mentre tutto ciò non aveva avuto alcun riscontro nell’ambito del procedimento di appello.
3. - col terzo motivo viene dedotta l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio in quanto, nonostante che all’udienza del 21/11/2016 la difesa avesse chiesto che il giudice ordinasse al CTU il deposito delle osservazioni controdeduttive inviate e avesse posto in rilievo che il CTU non aveva preso in considerazione nella dovuta maniera i rilievi che gli erano stati mossi, la Corte nella stesura della parte motiva della sentenza impugnata nulla aveva detto in ordine a tale aspetto omettendo così di pronunciarsi circa un punto decisivo della controversia.
4. - I motivi di ricorso vanno considerati inammissibili per violazione del principio di specificità (Cass. nn. 15936/2018; 5001/2018, 29093/2018; 7513/2018, Cass. 2271/2017; 17049/2015; Cass. 20520/2015) dal momento che non riproducono all’interno del ricorso, né indicano e producono con il ricorso gli atti e i documenti sui quali i medesimi motivi si fondano (ovvero l’atto d’appello dell’Inail, la CTU ed i verbali dell’udienza) essendosi la parte ricorrente limitata a trascrivere in ricorso soltanto la nota redatta dal proprio consulente di parte.
5. - Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile. Nulla deve essere disposto in ordine alle spese processuali sussistendo i presupposti di cui all’art.152 disp. att. c.p.c.
5.- Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all’art 13 , comma 1 quater, dpr n. 115/2002.
 

 

PQM

 


Dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla spese .
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater del dpr n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis , dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma all’adunanza camerale del 7/5/2019