Tipologia: Accordo Integrativo Territoriale
Data firma: 31 luglio 2000
Validità: 01.07.2000 - 30.06.2004
Parti: Urart, Apra, Assoristoranti, Fiavet, Faita, Sib e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio-Turismo, Lazio
Fonte: fisascat.it
Sommario:
Premessa Art. 1 Sfera di applicazione Art. 2 Decorrenza - Durata e inscindibilità Art. 3 Norma di salvaguardia Art. 4 Assunzione Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Commissioni Paritetiche Territoriali Art. 9 Procedure per la composizione delle controversie collettive Art. 10 Procedure per la conciliazione delle vertenze individuali Art. 11 Procedure di conciliazione ed arbitrato relative alle sanzioni disciplinari Art. 12 Collegio arbitrale Art. 13 Contributi contrattuali Art. 14 Art. 15 Partecipazione ai corsi dl qualificazione e riqualificazione Art. 16 Sostegno al reddito Art. 17 Art. 18 Apprendistato Art. 19 Art. 20 Art. 21 Lavoro extra Art. 22 Contratti di inserimento Art. 23 Studenti lavoratori Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Flessibilità |
Art. 28 Lavoro a tempo parziale Art. 29 Art. 30 Tirocini formativi e di orientamento Art. 31 Diritto di precedenza Art. 32 Art. 33 Stagionalità Art. 34 Processi di consolidamento Lavoro notturno Premessa Art. 35 Consultazione e comunicazione Art. 36 Misure di protezione personale e collettiva Art. 37 Trasferimento al lavoro diurno Art. 38 Parte speciale alberghi Art. 39 Distribuzione dell'orario Art. 40 Parte speciale imprese viaggi e turismo distribuzione orario settimanale Art. 41 Art. 42 Inizio e fine orario lavoro - Flessibilità Art. 43 Adeguamento e riconversione professionale Art. 44 Art. 45 Addetto alla raccolta di partecipanti a gruppi per giri turistici Art. 46 Parte speciale aziende stagionali Art. 47 Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 53 Lavoro straordinario nelle aziende stagionali Art. 54 Parte speciale pubblici esercizi Art. 55 Premio di risultato Art. 56 Art. 57 |
Il giorno 31 luglio 2000, in Roma tra l'Urart […], l'Apra […], l'Assoristoranti […], la Fiavet Lazio […], la Faita Lazio […], il Sib Lazio […], Parti che hanno conferito al Segretario Generale dell'Urart G.M. la funzione di coordinatore della delegazione datoriale assistito da T.T., e la Filcams Cgil [...], la Fisascat Cisl […], la Uiltucs Uil […], visto il CCNL Turismo 6 aprile 1994, nonché il relativo accordo di rinnovo del 29 gennaio 1999, si è stipulato il presente Accordo Integrativo Territoriale per il Turismo a valere per il Territorio della Regione Lazio o per i territori subregionali individuati nell'art. 1.
Premessa
Le Organizzazioni datoriali e sindacali, nel sottoscrivere il Contratto Regionale del Turismo, hanno inteso aderire coerentemente e interamente al protocollo sulle politiche contrattuali, occupazionali e dei redditi firmato dal Governo e dalle parti sociali il 23 luglio 1993 e riconfermato a Dicembre 1998, nonché a quanto previsto dal CCNL del Turismo in relazione al secondo livello di contrattazione.
Le parti si sono accinte a discutere e ad arrivare ad un punto di equilibrio conclusivo per la stipula di questo Contratto Territoriale partendo da due premesse condivise:
1. L'estrema complessità e articolazione delle aziende del settore turismo sia in termini di diversità di missione che in termini di numero degli addetti e di diversità di tipologie del lavoro;
2. L'ampiezza della produzione legislativa degli ultimi anni in tema di flessibilità accesso al mondo del lavoro, tipologie dei lavori, regolamentazione del contenzioso ecc
I contenuti di queste due premesse, qualora non governati con strumenti adatti, possono dar luogo a fenomeni di esplosione e di implosione del settore e dei suoi comparti, da qui l'esigenza di uno strumento di governo individuato di comune accordo nel Contratto Territoriale di Settore.
La più significativa novità politico organizzativa consiste proprio nella circostanza che, per la prima volta nel nostro Paese si è giunti a stipulare un contratto di 2° livello la cui sfera di applicazione insiste su tutto il settore Turismo e su tutto il territorio della Regione sia pure con le gradualità previste.
Le Parti si sono pertanto dotate di uno strumento, sicuramente perfettibile, ma di grande spessore per governare i processi del settore e le modifiche strutturali dello stesso.
Strumento di cui si sente fortemente il bisogno sia per rendere dinamiche le politiche di sviluppo e di crescita possibile delle Aziende e dell'occupazione, sia per limitare, circoscrivere e incentivare ad emergere tutte quelle situazioni di mancato o non totale rispetto delle regole che possono essere presenti nel settore e indotte dalla variabilità e volatilità sia delle aziende che delle prestazioni lavorative.
Le Parti pertanto si sono dotate del presente strumento anche per incidere sui processi legislativi in atto tesi a modificare l'assetto istituzionale del Settore e per contribuire a rendere effettiva l'affermazione ricorrente "turismo prima industria del Paese" nel quadro di una politica di incentivi al settore che sia in grado di far compiere al "Sistema Turismo" il salto di qualità necessario per misurarsi positivamente con la concorrenza internazionale e poter quindi accrescere le quote di mercato di cui attualmente dispone.
Le Organizzazioni firmatarie del presente Contratto ritengono che questo modo di porsi delle Parti Sociali, rispetto alla concertazione anche attraverso gli strumenti bilaterali e le previste iniziative politiche comuni, sia il giusto approccio per un corretto funzionamento dei meccanismi contrattuali anche a livello territoriale volendo accogliere in tal modo appieno lo spirito e la ratio che hanno animato il protocollo 23 luglio 1993.
Art. 1 Sfera di applicazione
Il presente Contratto Integrativo Territoriale disciplina ed integra al livello di competenza appresso definito, i rapporti di lavoro tra le aziende appartenenti ai comparti sottoindicati, cosi come definiti all'art. 1 del CCNL 6/X/94, ed il relativo personale dipendente:
A. Aziende alberghiere;
B. Complessi turistico - ricettivi dell'aria aperta;
C. Aziende di pubblici esercizi,
D. Stabilimenti balneari;
E. Imprese di viaggi e turismo.
Il presente Contratto integrativo Territoriale ha validità nell'ambito della Regione Lazio. Per quanto concerne il comparto alberghiero e quello dei pubblici esercizi l'ambito territoriale di applicazione del presente contratto è quello del territorio della provincia di Roma.
A tal proposito le parti si impegnano a porre in essere tutte le iniziative, separate o congiunte, finalizzate all'estensione alle altre province e/o territori omogenei del presente contratto ed a tal fine si incontreranno con le altre realtà organizzative territoriali per definire il percorso, anche progressivo di applicazione del presente contratto all'intera Regione Lazio.
Il processo di estensione dovrà essere esaurito entro il 31 Dicembre 2000.
Art. 3 Norma di salvaguardia
Le parti, condividendo le ragioni e le finalità dell'istruzione professionale, dell'apprendistato e delle altre possibili dirette esperienze di lavoro all'interno del sistema produttivo aziendale, (borse lavoro, piani di inserimento, cfl, ecc.) nonché identificando tutti i sistemi di flessibilità organizzativa e produttiva recepiti nella contrattazione nazionale ed in quella integrativa territoriale, quali elementi fondamentali e necessari per rispondere ad imprescindibili richieste di qualità e professionali e del servizio offerto, concordano nel ritenere non applicabili né le modalità organizzative né gli aspetti retributivi contemplati nel presente accordo, in tutti quei casi in cui vengano accertati in via definitiva dagli Organi di controllo istituzionali preposti, o dalla magistratura, violazioni di legge e/o inadempienze contrattuali, compresa l'iscrizione dell'azienda all'EBT.
Per i rapporti di apprendistato e per i contratti a termine degli studenti lavoratori, fatto salvo ogni ulteriore diritto, al lavoratore, nel caso di violazioni di cui sopra, deve essere corrisposta la retribuzione corrente prevista dalla vigente contrattazione collettiva.
Art. 8 Commissioni Paritetiche Territoriali
Sono istituite le Commissioni Paritetiche Territoriali di livello provinciale con sede presso l'EBT cui è affidata l'istituzione di apposita segreteria su mandato delle Parti firmatarie del presente La costituzione ed il funzionamento delle Commissioni sono disciplinate dagli articoli seguenti.
Art. 18 Apprendistato
In considerazione della ratio e dello spirito delle nuove leggi in materia di accesso al lavoro dei giovani ed in particolare di apprendistato, nonché dell'evoluzione sociale intervenuta negli ultimi decenni, con particolare riferimento all'abolizione del divieto di lavoro notturno per le donne, all'abbassamento a 18 anni per il compimento della maggiore età, all'innalzamento della durata della scolarizzazione obbligatoria, provvedimenti questi successivi alla legge istitutiva dell'apprendistato del 1955, le Parti convengono sull'opportunità di perseguire l'obiettivo dell'abolizione del divieto di lavoro notturno per gli apprendisti, attraverso uno specifico Provvedimento legislativo.
Nelle more dell' adozione di tale provvedimento le Parti convengono di consentire il prolungamento fino alle ore 24.00 dell'orario di lavoro, esclusivamente per gli apprendisti maggiorenni, soprattutto in considerazione delle peculiarità organizzative del settore turismo nonché dello svolgimento dell'evento giubilare al quale Roma e Lazio sono particolarmente interessate.
A tal fine le Parti convengono di chiedere alla Direzione Provinciale del Lavoro un. incontro congiunto finalizzato alla concessione di tali eccezioni sulla scorta della nota interpretativa del Ministero del Lavoro n. 5/25116/APPR del 16/1/1999 che ha disposto la possibilità di adibire gli apprendisti al lavoro anche in ore notturne in presenza di turni aziendali programmati ferma restando la tutela dei minori.
Art. 19
In deroga a quanto in materia di apprendistato dispone il vigente CCNL, è consentito:
a) l'assunzione di apprendista per ogni lavoratore qualificato;
b) l'allungamento della durata del periodo di apprendistato per i livelli 4 ° e 5° a 48 mesi, per il 6° super a 36 mesi e per il 6° a 24 mesi.
La fruizione dell'allungamento del periodo di apprendistato è subordinata alla trasformazione a tempo indeterminato del rapporto da riconoscersi mediante verbale sindacale che deve essere
sottoscritto in Commissione Paritetica entro le rispettive scadenze previste dal CCNL per la durata dell'apprendistato.
Le aziende sono tenute a comunicare all'EBT l'elenco degli apprendisti utilizzati.
Art. 21 Lavoro extra
Ai sensi del terzo comma dell'art. 23 della Legge n. 56 del 1987, è consentita l'assunzione diretta di lavoratori extra, oltre nei casi previsti dal CCNL, anche in caso di rinforzi temporanei dell'organico conseguenti ad un incremento rilevante delle attività o di sostituzioni di malattie brevi di personale in organico, per periodi non superiori a 3 gg. consecutivi.
Anche tali assunzioni sono soggette alle previste comunicazioni all'EBT.
Art. 22 Contratti di inserimento
Nei casi previsti dall'art. 63 del CCNL 1994 il periodo per il trattamento inferiore è elevato a 20 mesi.
Per le qualifiche che prevedono un inquadramento finale nei livelli superiori al 4°, il trattamento economico, può essere quello di due livelli inferiori nei primi 12 mesi, conseguentemente, dal 13° al 20° mese il trattamento economico sarà pari a quello del livello inferiore a quello di inquadramento finale.
Art. 23 Studenti lavoratori
[…]
All'atto delle assunzioni di cui al presente articolo l'azienda dovrà esibire agli organi del collocamento una dichiarazione avvalendosi di apposito modulo vidimato dall'EBT da cui risulti l'impegno all'integrale applicazione della contrattazione collettiva nazionale ed integrativa vigente e all'assolvimento degli obblighi in materia di legislazione del lavoro.
Art. 24
Il ricorso al contratto di fornitura di lavoro temporaneo, oltre i casi già previsti dall'art. 62 del CCNL 1994, come modificato dall'Accordo 22 gennaio 1999, è consentito, come previsto dalla Legge 488/99 modificativa della Legge 196/1997, per tutte le qualifiche inquadrate nei livelli 6°e 7°.
Art. 25
Ferma restando la disciplina prevista dal CCNL relativa ai lavoratori assumibili a tempo determinato e con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, le percentuali previste dall'art. 62, modificato dall'Accordo 22 gennaio 1999, sono elevate come segue:
Base di computo Lavoratori assumibili
Da 0 a 4 4 unità
Da 5 a 9 5 unità
Da 10 a 25 7 unità
Da 26 a 35 8 unità
Da 36 a 50 12 unità
Nelle unità produttive con oltre cinquanta dipendenti, escludendo dal computo i dirigenti ed i contratti a termine di durata inferiore ai tre mesi ed i casi di sostituzione per maternità, la percentuale di lavoratori assunti con contratto a termine e con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, non potrà superare complessivamente il 28% di cui non più del 19% per ciascuna fattispecie.
Delle assunzioni effettuate ai sensi del presente articolo le aziende provvederanno a darne comunicazione all'EBT mediante apposita modulistica predisposta dall'EBT stesso.
Le Associazioni datoriali e le OO.SS.LL. firmatari del presente Contratto esamineranno, su richiesta delle aziende di nuova apertura, la fruibilità ; degli istituti previsti dal presente articolo.
Art. 26
Le ulteriori ipotesi di ricorso al contratto a termine e le diverse fattispecie previste dall'Accordo territoriale APRA/OO.SS.LL. 12 giugno 1996 sono estese a tutte le parti firmatarie del presente contratto.
Art. 27 Flessibilità
Fatta salva la possibilità per le aziende di attenersi a quanto previsto dai commi 3° e 4° dell'art. 74 CCNL 1994, come modificato dall'accordo 22 gennaio 1999, le Parti convengono di istituire un ulteriore fattispecie di flessibilità con un numero di settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative superiori che non potrà superare le 7 consecutive e con il conseguente e proporzionale recupero entro 22 settimane.
Le aziende che intendano applicare i sistemi di flessibilità previsti, dal presente articolo, possono dar corso all'organizzazione conseguente mediante comunicazione alla RSA o RSU o delegato aziendale 3 settimane prima dell'adozione dei programmi ed ai lavoratori interessati 2 settimane prima.
Le RSA, le RSU, o il delegato aziendale possono chiedere un incontro alla direzione aziendale per acquisire ulteriori informazioni in merito all'applicazione dei programmi di flessibilità.
Copia del programma aziendale sulla flessibilità va obbligatoriamente trasmesso all'EBT a cura delle aziende interessate tre settimane prima dell'adozione dei programmi pena la non perseguibilità dei programmi stessi.
Ai lavoratori coinvolti nel programma aziendale di cui ai precedenti commi il monte ore annuo dei permessi di cui all'Art. 70 del CCNL 1994 è elevato a 110 ore. I lavoratori interessati a programmi aziendali che prevedono un numero di settimane di flessibilità superiori a quattro ma inferiori a 7 avranno diritto ad un numero di 2 ore di permessi, oltre le 104, per ogni settimana oltre la quarta.
Art. 30 Tirocini formativi e di orientamento
Con riferimento alle necessità di favorire una compiuta conoscenza del mercato del lavoro e delle professionalità operanti nel settore turistico nonché al fine di unire tali conoscenze ad una concreta esperienza diretta finalizzata ad agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro ai giovani, le parti concordano nel ritenere il tirocinio mezzo idoneo ed utile alla scopo, ed a tal fine convengono che i Tirocinanti possono essere inseriti operativamente nei processi organizzativi produttivi delle aziende e che pertanto i tirocini rappresentano una fattispecie formativa diversa ed ulteriore rispetto alla stage.
Ferme restando le normative vigenti, le quali precisano che i tirocini non costituiscono rapporto di lavoro dipendente, ed in particolare il divieto di utilizzare il tirocinante in sostituzione di personale in organico l'inserimento formativo avverrà con le modalità e per il periodo massimo qui appresso indicato, non ripetibile nel corso dell'anno e riferito alle diverse professionalità presenti nel contratto:
1° Livello max 6 mesi
2/3° Livello max 5 mesi
4/5° Livello max 4 mesi
6s/6 Livello max 3 mesi
In ogni caso il numero dei tirocinanti non potrà superare il 10% dell'organico del reparto di inserimento.
Le aziende interessate potranno rivolgersi direttamente all'Ente Bilaterale Territoriale per il Turismo il quale provvederà ad attivare il rapporto di tirocinio anche mediante apposita convenzione da sottoscrivere con l'Organismo Regionale.
L'EBT se richiesto, potrà ricercare e selezionare giovani o personale da indicare all'azienda per essere inserito nel contesto formativo aziendale nel quadro di una eventuale concreta prospettiva occupazionale.
In tal caso l'azienda indicherà all'EBT le caratteristiche primarie preliminarmente necessarie ai fini selettivi.
L'EBT predisporrà, d'intesa con l'azienda, il programma formativo teorico-pratico che l'azienda stessa farà svolgere nel corso del tirocinio.
L'Azienda indicherà all'EBT, all'atto dell'attivazione del tirocinio, il responsabile aziendale che curerà lo svolgimento del programma concordato e l'inserimento del tirocinante. Parimenti l'EBT indicherà all'azienda il proprio tutore didattico/organizzativo.
L'EBT potrà in qualunque momento verificare lo svolgimento corretto del programma formativo di cui al comma precedente.
Qualora lo riscontrasse non conforme ne darà immediata comunicazione scritta all'organismo regionale competente ed alla Direzione aziendale anche al fine di una eventuale interruzione del tirocinio.
L'EBT provvederà direttamente alla copertura assicurativa per R.C..
Nelle more di una copertura assicurativa centralizzata a mezzo di convenzione EBT/Inail, l'azienda provvederà direttamente ad aprire specifica posizione Inail per i tirocinanti.
[…]
Il tirocinante, salvo gli impedimenti ed i divieti imposti dalla legislazione vigente, è soggetto alle disposizioni aziendali ed all'organizzazione del lavoro in quanto compatibile.
[…]
Le Parti Convengono che, in ossequio allo spirito e alla ratio della legge 196/97, art. 18 allo stage è applicata la disciplina del presente articolo in quanto compatibile.
Lavoro notturno Premessa.
Le parti, nel prendere atto del contenuto del Decreto Legislativo n. 532 del 1999 e dei chiarimenti forniti in proposito dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 13 del 2000, hanno convenuto di definire la presente disciplina del lavoro notturno.
Le parti, considerato come il CCNL turismo già prevedeva per i lavoratori notturni uno specifico trattamento economico e normativo di carattere complessivo, si riservano di modificare il testo del presente accordo alla luce di eventuali successivi accordi definiti in materia a livello Nazionale.
Art. 35 Consultazione e comunicazione
Ai fini di cui agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 532 del 1999 , le parti si danno atto che il lavoro notturno costituisce una modalità normale di svolgimento del lavoro in seno ai comparti del settore turismo, cosi come indicati dal CCNL Turismo 1994.
Art. 36 Misure di protezione personale e collettiva
Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce, previa informativa al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, un livello di servizi e di mezzi di prevenzione o di protezione adeguati alle caratteristiche del lavoro notturno e assicura un adeguato livello di servizi.
Art. 37 Trasferimento al lavoro diurno
Nel caso che, nel corso dello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, il medico competente accerti l'inidoneità alla prestazione del lavoro notturno, il lavoratore è assegnato ad altre mansioni o ad altri ruoli diurni, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali.
Qualora l'assegnazione ad altre mansioni o ad altri moli non risulti applicabile, il datore ed il lavoratore, al fine di evitare la risoluzione del rapporto di lavoro, possono derogare a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 2103 del Codice Civile, con accordo da sottoscriversi presso la commissione paritetica di conciliazione di cui all'articolo 10 del presente Contratto.
Art. 38 Parte speciale alberghi
Il limite di 32 ore previsto dal 5° comma dell'art. 70 CCNL è elevato a 42 ore.
I lavoratori, hanno diritto a richiedere permessi retribuiti nei limiti di 24 ore annue da fruire mediante giornate intere o mezze giornate di permesso con preavviso scritto di almeno 3 giorni, salvo accordi aziendali più favorevoli.
Il diritto di cui al comma precedente non può essere esercitato di norma da più di un lavoratore dello stesso reparto per lo stesso giorno, salvo diverse intese fra le parti a livello aziendale.
Art. 39 Distribuzione dell'orario
La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro dei lavoratori notturni addetti alla portineria occupati negli alberghi con un numero di camere non superiore a 35 può essere fissata in sei giornate in deroga a quanto previsto dall'art. 178 del CCNL 1994;
La durata del riposo intermedio durante il periodo non può essere superiore a tre ore ininterrotte. Ai lavoratori notturni che, su richiesta del datore di lavoro, assicurino la propria; disponibilità a soddisfare durante i riposi intermedi eventuali esigenze manifestate dalla clientela, è riconosciuta una speciale indennità pari a lire 5.000 (diconsi cinquemila) per ciascuna ora di riposo trascorsa nei locali dell'azienda senza svolgere la prestazione lavorativa.
Art. 40 Parte speciale imprese viaggi e turismo distribuzione orario settimanale
Con riferimento al 1°e 2° comma dell'art. 371 del CCNL del 06/10/94 ed in applicazione della deroga di cui al 3° comma dell'articolo citato, si conviene che l'orario di lavoro settimanale potrà essere distribuito nell'arco di sei giornate lavorative.
L'attività lavorativa potrà essere svolta anche di domenica e per un massimo di 5 domeniche in ragione d'anno, compatibilmente con le disposizioni delle autorità locali, fermo restando il riposo settimanale di legge.
Tale modalità sarà concordata con le RSU / RSA laddove esistenti. In ogni caso l'azienda dovrà preventivamente comunicare all'EBT l'adozione della flessibilità di cui al presente articolo. Le RSU, le RSA, o il delegato aziendale possono chiedere un incontro alla direzione aziendale per acquisire ulteriori informazioni in merito all'applicazione dei programmi di flessibilità.
[…]
Art. 41
Le imprese di viaggi e turismo che utilizzano la distribuzione dell'orario settimanale nel modo disciplinato dall'articolo precedente, sono tenute all'applicazione dei sistemi di flessibilità con la speciale disciplina di cui al presente articolo, a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 26 del presente contratto. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative maggiori non potrà superare le 9 consecutive con conseguente recupero proporzionale entro 23 settimane.
In applicazione delle norme fissate in materia dal CCNL 21/01/99, l'orario settimanale di lavoro potrà essere elevato fino a 48 ore, fermo restando che la prestazione giornaliera non potrà superare otto ore.
Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso il godimento di riposi a conguaglio concessi, fino a concorrenza, nei periodi di minore attività produttiva. Conseguentemente il maggior lavoro prestato non da diritto a compenso per lavoro straordinario, cosi come le minori prestazioni lavorative dovute al godimento di riposi a conguaglio non daranno luogo a riduzione della normale retribuzione.
Per i lavoratori cui si applichi il sistema di flessibilità di orario di cui al presente articolo il monte ore annuo di permessi di cui all'art. 70 del CCNL 06/10/944 è elevato a 114 ore nel caso di utilizzo delle 9 settimane e a 112 nel caso di utilizzo di 8 settimane.
L'adozione di tale sistema di orario da parte della azienda avverrà previa comunicazione alle RSA / RSU, tre settimane prima dell'adozione dei programmi e comunicazione scritta all'EBT.
Le RSU, le RSA o il delegato aziendale possono chiedere un incontro alla direzione aziendale per acquisire ulteriori informazioni in merito all'applicazione dei programmi di flessibilità.
In ogni caso il nuovo programma di orario dovrà essere portato a conoscenza dei lavoratori a cura della direzione aziendale a mezzo comunicazione scritta almeno due settimane prima dell'avvio dello stesso.
Nel caso di adozione ditale sistema, il lavoro straordinario, ai soli fini retributivi, decorre dalla prima ora successiva all'orario comunicato al lavoratore.
Art. 42 Inizio e fine orario lavoro - Flessibilità
Le parti, tenuto conto che, soprattutto nell'ambito cittadino, possono verificarsi intralci ed imprevisti al sistema della mobilità, convengono che -salvo diversa pattuizione aziendale - sia considerata compatibile una flessibilità fino a 30 minuti dell'orario di inizio lavoro fissato dall'azienda.
Il recupero del tempo di non lavoro dovuto ad eventuale ritardo potrà avvenire nel medesimo giorno ritardando l'uscita per un periodo pari a quello del ritardo o, qualora il sistema organizzativo aziendale non lo consentisse, attraverso una cumulazione periodica degli eventuali ritardi ed una unica prestazione lavorativa o reintegro da parte del lavoratore, concordata con l'azienda.
Art. 50
In applicazione ed attuazione di quanto previsto dagli art. 214, 227, 263 e 334 del CCNL Turismo 6/X/1994 il nastro orario utile ai fini della prestazione lavorativa giornaliera è fissato, salvo la deroga di cui all'articolo successivo, in 14 ore.
Art. 51
L'allungamento del nastro orario, per le aziende stagionali è elevato a due ore al fine di consentire, ove necessario una diversa o maggiore prestazione lavorativa.
Qualora l'allungamento del nastro orario fosse utilizzato dalle aziende stagionali per una prestazione lavorativa giornaliera superiore al normale orario di lavoro, tali ore potranno essere complessivamente recuperate a fine stagione, fermo restando un pari numero di giornate di riposo a conguaglio, con giornate di lavoro aggiuntive cosi determinate:
il montante economico delle ore di lavoro di cui sopra, calcolato secondo le vigenti norme contrattuali ed accumulato nel periodo stagionale, potrà essere recuperato a fine stagione trasformandolo in giornate di lavoro aggiuntive il cui numero totale sarà determinato dividendo il complessivo montante economico maturato dal lavoratore a tale titolo per il costo orario ordinario dello stesso, ragguagliando così il prodotto/ore ottenuto a giornate lavorative di prestazione aggiuntiva spettante al lavoratore.
Parimenti, al fine di un eventuale prolungamento del periodo stagionale, potranno concordemente essere utilizzate, pro quota, le ore contrattualmente previste a titolo di riduzione dell'orario dì lavoro.
Art. 52
Le aziende turistiche stagionali, che abbiano cioè nell'anno solare periodi di chiusura per almeno 70 giorni continuativi o 120 giorni non continuativi, possono stipulare contratti di apprendistato stagionale.
Il contratto di apprendistato resta in essere per l'intero periodo di apertura dell'azienda e conserva efficacia anche per le stagioni successive fino ad un massimo di 6, eccettuati casi di dimissioni, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.
Art. 53 Lavoro straordinario nelle aziende stagionali
Poiché le peculiarità organizzative e produttive dei diversi comparti che compongono l'insieme del settore turistico, sono strettamente correlate sia alle specifiche necessità delle diverse tipologie ai clientela che all'andamento stagionale, non sempre prevedibile ed ai fattori meteorologici e climatici, determinando così notevoli variazioni anche nella individuazione ciclica dei picchi dì attività, con conseguente e crescente difficoltà nell'organizzazione del lavoro prevista, si conviene che è consentito l'utilizzo del 60% del monte annuo di straordinario previsto dal vigente CCNL nel periodo di apertura delle aziende.
Art. 54 Parte speciale pubblici esercizi
Le parti convengono che all'interno del comparto dei P.E. lo svolgimento del lavoro si caratterizza per discontinuità, flessibilità dell'orario in rapporto ai flussi di attività nell'ambito della giornata, della settimana, del mese o dell'anno nonché per la risposta alle esigenze frequentemente non programmabili della clientela.
Le parti convengono che tali caratterizzazioni, pur coinvolgendo tutti i lavoratori del comparto, sono particolarmente ricorrenti nei lavoratori con qualifica di cuoco.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, le Parti convengono che nel comparto si possano prevedere meccanismi retributivi ai lavoratori di cui al comma precedente che consentono da un lato di tenere in considerazione eventuali prestazioni maggiori, dall'altro di poter prevedere con certezza l'evoluzione del costo del lavoro.