Tipologia: Contratto Integrativo
Data firma: 28 giugno 2005
Validità: 01.01.2005 - 31.12.2008
Parti: Urart, Federalberghi, Fiavet, Sib, Associazione Residences, Faita, Federalberghi, Fipe-Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio-Turismo, Lazio
Fonte: fisascat.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1 (Sfera di applicazione)
Art. 2 (Decorrenza - Durata e inscindibilità)
Art. 3 (Bilateralità)
Titolo I Apprendistato
Art. 4 (Premessa)
Art. 5 (Apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere istruzione e formazione)
Art. 6 (Apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale)
Art. 7 (Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione)
Titolo II Lavoro a tempo parziale
Art. 8 (Premessa - Clausole flessibili ed elastiche - Normativa)
Art. 9 (Clausole flessibili)
Art. 10 (Clausole elastiche)
Art. 11 (Clausole flessibili ed elastiche: norma comune)
Art. 12 (Lavoro supplementare)
Titolo III Lavoro a termine
  Art. 13 (Lavoro extra)
Art. 14 (Lavoro a tempo determinato)
Art. 15 (Contratto di inserimento)
Titolo IV Orario di lavoro

Art. 16 (Durata massima dell’orario di lavoro)
Dichiarazione a verbale n. 1
Dichiarazione a verbale n. 2
Dichiarazioni a verbale - Norma comune
Titolo V Parte speciale alberghi
Art. 17 (Distribuzione dell'orario)
Art. 18 (Premio di risultato)
Art. 19 (Assistenza sanitaria integrativa)
Titolo VI Parte speciale agenzie di viaggi
Art. 20 (Premio di risultato)
Art. 21 (Assistenza sanitaria)
Titolo VII Parte speciale Sib Lazio - Urart
Art. 22 (Premio di risultato)
Art. 23 (Premio di risultato-ultima semestralità CIT 2001)
Art. 24 (Assistenza sanitaria)
Allegati

Il giorno 28 giugno 2005, in Roma, tra Urart […] in rappresentanza delle Associazioni aderenti: Federalberghi Lazio-Aglat […], Fiavet Lazio […], Sib Lazio […], Associazione Residences Roma e Lazio […], Faita Lazio […], Federalberghi Roma - Apra […], Fipe Federazione Italiana Pubblici Esercizi di Roma e Provincia - Confcommercio Roma […], quale rappresentanza sindacale unitaria della categoria dei pubblici esercizi di cui alle Associazioni costituenti: Assoristoranti, Assobar, Associazione Esercenti Bar Caffè Gelaterie Latterie, Ares, assistite dal Segretario Generale e dai Segretari e con la partecipazione dei componenti la Presidenza Fipe di Roma e Provincia e con la partecipazione della Commissione Sindacale Fipe di Roma e Provincia, Fipe Federazione italiana Pubblici Esercizi Comitato Regionale del Lazio - Confcommercio Lazio […], Assistite dalla Confcommercio Roma […] e le Federazioni di Roma e del Lazio di Filcams-Cgil […], Fisascat-Cisl […], Uiltucs-Uil […]

Premessa
Le organizzazioni datoriali e sindacali, nel sottoscrivere il 2° Contratto Integrativo del Turismo confermano di voler aderire interamente e coerentemente al protocollo firmato dal Governo e delle parti sociali il 23 luglio 1993, nonché a quanto previsto dal CCNL del Turismo in relazione al secondo livello di contrattazione.
Le Parti sono giunte al punto di equilibrio conclusivo per la stipula di questo Contratto Integrativo partendo da alcune premesse condivise:
- l’affermare di essere usciti dalla crisi provocata dagli eventi del settembre 2001 e di esserne usciti senza la perdita di posti di lavoro.
Ciò è stato possibile grazie all’uso razionale che le Parti sociali hanno fatto del Contratto Integrativo e degli strumenti di Governo del settore ivi contenuti;
- l’accelerazione, in questi ultimi anni, della produzione legislativa in tema di flessibilità, accesso al mondo del lavoro, varietà delle tipologie di lavoro ecc.;
- la riconfermata complessità ed articolazione delle aziende del settore Turismo sia in termini di diversità di missione che in termini di numero degli addetti e di diversità di tipologia del lavoro.
I contenuti di queste premesse, qualora non governati con strumenti adatti e condivisi, possono dar luogo a fenomeni di esplosione e di implosione del settore e dei suoi comparti, da qui la necessità di una convinta riconferma di uno strumento di governo quale quello rappresentato dal Contratto di settore.
Strumento questo sicuramente perfettibile ma che ha già dimostrato di essere utile ed indispensabile per governare al meglio la crisi del settore insieme ai processi ed alle modifiche anche strutturali dell’“Universo Turismo”.
Il Contratto Integrativo deve anche essere di supporto ed accompagnamento alle politiche di sviluppo e di crescita delle Aziende e dell’occupazione riconoscendo come fondamentale il ruolo della Formazione nelle sue varie articolazioni:
formazione d’accesso, formazione continua, formazione di reinserimento, individuando un ruolo sempre più attivo e dinamico all’EBT-Turismo.
Deve essere incrementata la possibilità e la capacità del Contratto Integrativo di intervenire per limitare e circoscrivere da una parte ed incentivare ad emergere dall’altra, tutte quelle situazioni di mancato o non totale rispetto delle regole che si possono manifestare in un settore quale quello Turistico caratterizzato anche da una significativa variabilità e volatilità delle Aziende e delle prestazioni lavorative.
Nel 2005 si cominciano a comprendere di più, ed in tutta la loro portata, i processi di globalizzazione in atto ed il loro impatto sul “sistema Paese”.
Le Parti sono convinte che questi processi debbono essere colti come una opportunità per il settore magari partendo dal dato che il Turismo non può essere , per sua natura, “duplicato e delocalizzato”.
Quindi la necessità di una politica attiva per il Turismo è sempre di più urgente e necessaria partendo dal livello nazionale per il quale non possiamo che confermare una sostanziale inesistenza di una politica all’altezza dei tempi e delle necessità.
Ci sembra altresì giusto mettere di più in campo iniziative e richieste delle Parti sociali nei confronti delle Istituzioni locali (Regione, Comuni, Province ecc.) perché elaborino una seria politica del Turismo e si dotino, anche con il contributo delle Parti sociali, di tutti quegli strumenti atti a promuovere, per la nostra Regione e per la nostra Città, i “Turismi di qualità” di cui il settore ha bisogno per mantenere la ripresa in atto, per renderla stabile e per svilupparla.
Le Organizzazioni firmatarie del presente Contratto riconfermano che questo modo di porsi delle Parti sociali sua il giusto approccio per il corretto funzionamento dei meccanismi contrattuali anche a livello territoriale e ribadiscono di considerare la contrattazione territoriale di 2° livello prevista dal Protocollo del ‘93, come lo strumento più idoneo e maggiormente utile al Settore Turismo alle Aziende ed ai Lavoratori che lo incarnano.

Art. 1 (Sfera di applicazione)
Il presente contratto integrativo territoriale disciplina ed integra al livello di competenza appresso definito, i rapporti di lavoro tra le aziende appartenenti ai comparti sottoindicati, così come definiti all'art. 1 del CCNL 22 gennaio 1999, ed il relativo personale dipendente:
A) aziende alberghiere;
B) complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta;
C) stabilimenti balneari;
D) imprese di viaggi e turismo;
E) residenze turistico-alberghiere;
F) pubblici esercizi.
Il presente contratto integrativo territoriale ha validità nell’ambito della regione Lazio.
A tal proposito le parti si impegnano a porre in essere tutte le iniziative, separate o congiunte, finalizzate all'estensione alle altre province e/o territori omogenei del presente contratto ed a tal fine si incontreranno con le altre realtà organizzative territoriali per definire il percorso di applicazione del presente contratto all'intera regione Lazio nei tempi più ristretti possibili pur rispettando il criterio della progressività.
Per quanto concerne il comparto alberghiero l'ambito territoriale di applicazione della parte economica e della disciplina relativa all’assistenza sanitaria integrativa contenute nel presente contratto è quello del territorio della provincia di Roma.

Art. 3 (Bilateralità)
La firma del presente Contratto Integrativo del Turismo non può non avere conseguenza sul sistema della bilateralità.
Le parti quindi si impegnano a realizzare entro 6 mesi dalla firma del presente CIT l’EBT Regionale (EBT Lazio).
A partire dalla firma del CIT Turismo, inizia a lavorare per un massimo di 4 mesi, una Commissione formata dalle parti firmatarie del presente CIT. Turismo Lazio e integrata dalla rappresentanza delle Associazioni presenti in EBT Roma e Provincia non firmatarie del presente CIR Turismo e precisamente Aica Confindustria e Confesercenti Roma Lazio.
Le parti si danno atto reciprocamente che l’EBT Lazio, assunto il lavoro compiuto dalla Commissione di cui al paragrafo precedente, sarà realizzato entro 6 mesi dalla firma del presente accordo.
Le coordinate all’interno delle quali si dovrà muovere la Commissione di cui sopra saranno in linea di massima le seguenti:
A. Le pari dignità politica e organizzativa delle Associazioni oltre che garantita dalla composizione della Commissione, dovrà essere contenuta nell’elaborazione dello Statuto e del Regolamento fermo restando che la composizione degli organi dovrà riconfermare la partecipazione al 50% per ognuna delle parti sociali.
B. A fronte di un unico EBT per tutta la Regione Lazio saranno convenute in un accordo con le parti sociali della Provincia, ad esclusione di quella di Roma, le modalità tecniche-organizzative per assicurare la presenza operativa dell’EBT Lazio nei territori della Regione.
C. Le risorse di competenza di ogni territorio provinciale esatte da EBT Lazio, saranno riservate al territorio di riferimento.
D. Individuazione dei percorsi tecnico-giuridici per l’assorbimento nell’EBT Lazio dell’Ente attualmente esistente (EBT-Roma e) salvaguardandone le sue peculiarità (composizione i datoriali, personalità giuridica, consistenza patrimoniale etc.) e prevedendo le necessarie armonizzazioni.

Titolo I Apprendistato
Art. 4 (Premessa)

Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le disposizioni normative vigenti, riconoscono nell’istituto dell’apprendistato, così come disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge, uno strumento prioritario per l’acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa utile a favorire l’incremento dell’occupazione giovanile.
In base alla vigente normativa, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto- dovere di istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2005, n. 350, con la quale la Regione Lazio ha avviato la sperimentazione dell’apprendistato professionalizzante e visto il successivo accordo 1° aprile 2005, siglato da Regione Lazio, Urart e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil - i cui contenuti in questo contratto si intendono interamente richiamati - con il quale si è concordato l’avvio di una sperimentazione dell’apprendistato professionalizzante nel settore Turismo, le parti concordano nel definire, nel presente accordo, una disciplina sperimentale dell'istituto dell'apprendistato definito professionalizzante, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.

Art. 5 (Apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere istruzione e formazione)
In attesa che la nuova normativa di legge sull'apprendistato i venga attuata anche con riferimento alla regolamentazione dei profili formativi rimessi alle Regioni per l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, le Parti si danno atto che potranno essere assunti con tale tipologia contrattuale i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni.
L'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel secondo, terzo, quarto, quinto, sesto super e sesto livello e la durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti formativi e professionali acquisiti, nonché del bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti privati accreditati, mediante l'accertamento dei crediti formativi definiti ai sensi della legge n. 53/2003.
Le Parti concordano fin d’ora che la durata massima del periodo di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, espressa in mesi di calendario di effettiva prestazione, è la seguente:

 

Durata (mesi) per i livelli dal 2° al 6°

Soggetti con scuola dell'obbligo o soggetti invalidi (L. n. 68/1999) o portatori di handicap (L. n. 104/1992)

36

Soggetti con titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all’attività sa svolgere

30

[…]
Dichiarazione a verbale
Le Parti concordano che quanto disciplinato nell’articolo 5 del presente contratto dovrà essere immediatamente armonizzato in occasione della completa attuazione delle disposizioni di legge in materia di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione previste dal D.Lgs. n. 276/2003.

Art. 6 (Apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale)
Sfera di applicazione
L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nei livelli secondo, terzo, quarto, quinto, sesto super e sesto.
Proporzione numerica
Le parti convengono che il numero complessivo di apprendisti che il datore di lavoro può assumere nella propria azienda non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l'azienda stessa.
In deroga a quanto disposto dal comma precedente, l’azienda che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.
Limiti di età
Le parti convengono che potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge n. 28 marzo 2003 n. 53.
Assunzione
Ai fini dell’assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di . prova, il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine 1 del rapporto, la durata del periodo di apprendistato nonché il piano formativo individuale.
Durata dell'apprendistato
Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:
II 48
III 48
IV 48
V 48
VI super 48
VI 48
Per i lavoratori impegnati in aziende stagionali, il periodo di servizio prestato in qualità di apprendista in una determinata stagione si cumula, ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, con quello svolto - anche presso altri datori di lavoro - nelle stagioni successive, purché tali periodi di apprendistato non siano separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività.
Trattamento normativo
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal CCNL Turismo vigente per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico
[…]
È vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo.
[…]
Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempreché riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi. Saranno inoltre computati, ai fini delle durate dell'apprendistato professionalizzante previste nel presente contratto integrativo territoriale, i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto - dovere di istruzione e formazione.
Percentuale di conferma […]
Procedure di applicabilità
I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbono presentare domanda, corredata dal piano formativo, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla specifica Commissione istituita costituita contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto presso l’Ente Bilaterale Turismo, la quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal CCNL e dal presente Contratto in materia di apprendistato (verifica dell’applicazione e del rispetto integrale del vigente CCNL Turismo 19 luglio 2003 e del vigente Contratto Integrativo Territoriale Turismo, verifica della congruità del rapporto numerico apprendisti/lavoratori qualificati e dell’ammissibilità del livello contrattuale d’inquadramento, ai programmi di formazione indicati dall’azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali nonché verifica del rispetto delle condizioni indicate nella deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2005 n. 350, nell’Accordo Urart - Filcams/Cgil - Fisascat/Cisl - Uiltucs/Uil - Regione Lazio del 1° aprile 2005 ed in quelli sopravvenienti).
La Commissione di cui al comma precedente opera per singoli comparti in modo che, ferma restando la presenza in Commissione di almeno uno dei rappresentanti delle OO.SS. firmatarie, munito di delega da parte delle OO.SS. non presenti, il rappresentante datoriale in Commissione è di volta in volta quello espresso dall’organizzazione datoriale di riferimento.
La documentazione relativa alle domande, ai progetti, ai percorsi formativi e quant’altro è allegata al presente contratto (allegato A) di cui fa parte integrante e risulta coerente con i contenuti del succitato accordo.
Le Parti dovranno provvedere entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente CIT a comunicare il nominativo del proprio rappresentante effettivo e/o supplente.
Part-time
Nel rapporto di apprendistato, il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60% della normale prestazione, ferme restando le ore di formazione annua.
Malattia […]
Formazione: durata
L’impegno formativo dell’apprendista è determinato, per l’apprendistato professionalizzante, in un monte di formazione interna o esterna all’azienda, di almeno 120 ore annue.
Formazione: contenuti
Le parti firmatarie del presente CIT considerano valido ai fini della sperimentazione quanto pattuito in tema di attività e profili formativi nel citato accordo 1° aprile 2005 siglato da Regione Lazio, Urart e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, i cui contenuti di seguito si richiamano con riferimento al piano formativo individuale, ai profili formativi, alla formazione formale ed al monitoraggio, ritenendosi qui riportati come parte integrante del presente CIT.
Rinvio al CCNL Turismo
Per quant’altro non disciplinato dal presente contratto valgono le disposizioni in materia previste dai vigente CCNL Turismo.
Norma transitoria 1
Le parti si danno atto che nell'ambito della sperimentazione della disciplina dell’apprendistato professionalizzante possono essere ricompresi i contratti individuali di apprendistato già stipulati che si conformino alle indicazioni in materia di apprendistato professionalizzante contenute nel presente contratto integrativo territoriale.
Norma transitoria 2
Le parti, condividendo la necessità che in sede di contrattazione collettiva nazionale si individuino, in relazione agli artt. 48 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003, linee guida da assumere nelle diverse sedi negoziali previste dalla legge, si danno atto che avvieranno appositi incontri per l’eventuale e necessaria armonizzazione delle disposizioni contenute nel presente contratto integrativo territoriale in materia di apprendistato professionalizzante con le disposizioni contrattuali di 1° livello che dovessero intervenire.
Norma transitoria 3
Le Parti si danno reciprocamente atto che la disciplina dell’apprendistato professionalizzante contenuta nel presente contratto territoriale riveste carattere sperimentale, coerentemente con quanto previsto dalla regolamentazione regionale intervenuta sulla materia nonché dal successivo accordo siglato da Regione Lazio, Urart e OO.SS.LL.
In considerazione del carattere sperimentale di tale regolamentazione, le Parti si impegnano a monitorare l’andamento delia situazione ai fine di individuare ed 5 eventualmente risolvere con tempestività problematiche interpretative e/o applicative che derivino dalla concreta attuazione delle disposizioni contenute nel presente titolo ovvero dall’eventuale armonizzazione di quest’ultime con disposizioni normative e/o amministrative in materia di i apprendistato professionalizzante che dovessero intervenire successivamente alla sottoscrizione del presente contratto.

Art. 7 (Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione)
In attesa che la nuova normativa di legge sull'apprendistato venga attuata anche con riferimento alla regolamentazione dei profili formativi rimessi alle Regioni per l'apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, le Parti si danno atto fin d’ora che possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari o di alta formazione, nonché per specializzazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della legge n. 144/1999, i soggetti di età compresa tra 18 anni e 29 anni.
Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
Per ciò che concerne la sfera di applicazione, i livelli di inquadramento professionale ed il trattamento economico le Parti si danno atto che troverà applicazione quanto pattuito nel presente contratto in tema di apprendistato professionalizzante.
Ferme restando le intese vigenti, la regolamentazione e la durata dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative.
Dichiarazione a verbale
Le Parti concordano che quanto disciplinato nell’articolo 7 del presente contratto dovrà essere immediatamente armonizzato in occasione della completa attuazione delle disposizioni di legge in materia di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione previste dal D.Lgs. n. 276/2003.

Titolo III Lavoro a termine
Art. 13 (Lavoro extra)

L’art. 21 del CIT 31 luglio 2000 è riformulato come segue:
“Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, è consentita l’assunzione diretta di lavoratori extra, oltre che nei casi previsti dal vigente CCNL Turismo, anche nei seguenti casi:
- rinforzi temporanei dell’organico conseguenti ad un incremento rilevante delle attività, ivi comprese le attività preparatorie;
- sostituzioni di malattie brevi di personale in organico;
- catering;
- per esigenze connesse all’organizzazione di meetings, fiere, congressi, manifestazioni nonché eventi similari;
- per lo svolgimento dell’attività di assistenza, ricevimento ed accompagnamento di gruppi o turisti individuali (solo per le Agenzie di viaggio);
per le attività svolte dagli addetti alla raccolta di partecipanti a gruppi per giri turistici ex art. 45 del CIT 31 luglio 2000 (solo per le Agenzie di viaggio)”.

Art. 14 (Lavoro a tempo determinato)
Durante la fase di avvio di nuove attività, Le Parti, in applicazione di quanto disposto in materia dalla contrattazione nazionale, prevedono che l’azienda possa instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato fino alla durata massima di 18 mesi. […]

Art. 15 (Contratto di inserimento)
Nel territorio di vigenza del presente contratto è consentita l’assunzione di lavoratrici, residenti nella Regione Lazio, con contratto di inserimento.
[…]

Titolo IV Orario di lavoro
Art. 16 (Durata massima dell’orario di lavoro)

Il periodo di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 4 del decreto 8 aprile 2003, n. 66, stabilito in 6 mesi dall’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL del 19 luglio 2003, viene elevato a dodici mesi, con la conseguente possibilità di compensare, entro il medesimo lasso temporale, prestazioni eccedenti le 48 ore settimanali con prestazioni inferiori a tale limite orario settimanale.
Per quanto attiene alla programmazione del recupero delle ore si fa riferimento a quanto previsto in materia dal vigente CCNL.

Dichiarazione a verbale n. 1
Le parti si danno atto che il fenomeno della terziarizzazione sotto forma di appalti, nel settore turistico/ricettivo, è in una fase di crescita disomogenea e incontrollata in tutti i comparti del settore medesimo.
A questo fine si pone l’esigenza, in relazione alla specificità del settore, di disciplinare la materia relativa agli appalti genericamente regolamentata dal legislatore nazionale, a garanzia dell’appaltante, dell’appaltatore e dei lavoratori la cui tutela è assicurata nei rapporto di lavoro intercorrente con l’appaltatore.
Nella disciplina che le parti si impegnano ad individuare sarà prefigurato un ruolo delle OO.SS.LL. nell’ambito dei diritti di informazione così come disciplinati dal CCNL che pertanto vanno assicurati per la disciplina specifica.

Dichiarazione a verbale n. 2
Le parti si danno atto che nei comparti del settore sono presenti alcune modalità di prestazioni di lavoro che rivestono il carattere della saltuarietà.
Le parti altresì si danno atto che sono in essere più ricorsi, e in più giurisdizioni, rispetto alla disciplina legislativa vigente per dette tipologie di lavoro.
Le parti si impegnano, una volta preso atto degli esiti di tali ricorsi in primo grado di giudizio, ad incontrarsi al fine di disciplinare le prestazioni lavorative di cui sopra.

Dichiarazioni a verbale - Norma comune
Le dichiarazioni a verbale sono parte integrante del presente accordo con il quale costituiscono un unicum inscindibile.

Titolo V Parte speciale alberghi
Art. 17 (Distribuzione dell'orario)

L’art. 39 del CIT 31 luglio 2000 è riformulato come segue:
“La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro dei lavoratori notturni addetti alla portineria occupati negli alberghi con un numero di camere non superiore a 50 può essere fissata in sei giornate in deroga a quanto previsto dall'art. 178 del CCNL 1994.
La durata del riposo intermedio durante il periodo non può essere superiore a tre ore ininterrotte.
Ai lavoratori notturni che, su richiesta del datore di lavoro, assicurino la propria disponibilità a soddisfare durante i riposi intermedi eventuali esigenze manifestate dalla clientela, è riconosciuta una speciale indennità pari a euro 4,00 (diconsi euroquattro) per ciascuna ora di riposo trascorsa nei locali dell'azienda senza svolgere la prestazione lavorativa”.