Tipologia: CIA
Data firma: 5 dicembre 2019
Validità: 05.12.2019 - 31.12.2021
Parti: Gucci e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSA/RSU
Settori: Commercio, Gucci retail
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

 

Premessa
Capitolo 1 - Disposizioni generali
Capitolo 2 - Ambito di applicazione
Capitolo 3 - Sistema di relazioni sindacali
Capitolo 4 - Responsabilità sociale d’impresa
Capitolo 5 - Ambiente, sicurezza e benessere
Capitolo 6 - Pari opportunità, diversità, inclusione
Capitolo 7 - Formazione e aggiornamento continuo
Capitolo 8 - Work life balance
Capitolo 9 - Welfare
Capitolo 10 - Malattia e infortunio sul lavoro
Capitolo 11 - Mercato del lavoro

 

Capitolo 12 - Ticket restaurant
Capitolo 13 - Compenso domenicale e festivo
Capitolo 14 - Salario variabile sales incentive plan
Capitolo 15 - Il nuovo sistema di valutazione, sviluppo e remunerazione
Capitolo 16 - Disposizioni transitorie per la performance check-in dell’anno 2019
Capitolo 17 - Disposizioni finali, decorrenza e durata
Allegati
Allegato 1 Compendio Tecnico
Allegato 2 Fac-simile modulo richiesta ferie solidali
Allegato 3 Fac-simile modulo cessione ferie solidali


Contratto Integrativo Aziendale (CIA 2019)

Il giorno 05 dicembre 2019 presso la sede di Confindustria Firenze si sono incontrato: le società Luxury Goods Italia spa, Luxury Goods Outlet srl - Divisione Retail Gucci Gucci Garden srl (di seguito anche "le Società" o l’“Azienda" o anche "Gucci”) […] e le Organizzazioni Sindacali Nazionali […] Filcams Cgil, […] Fisascat - Cisl, […] Uiltucs - Uil, assistite dallo strutture territoriali […] Filcams - Cgil, e alla presenza delle RSU e RSA […], congiuntamente di seguito anche "le Parti”

Capitolo 2 - Ambito di applicazione
2.1 Le Parti confermano che il presente Contratto Integrativo Aziendale (di seguito il “CIA 2019") si applica ai dipendenti con qualifica di Operaio e Impiegato dei punti vendita diretti operanti sul territorio italiano riconducibili a Gucci (e segnatamente appartenenti allo società Luxury Goods Italia spa, Luxury Goods Outlet srl - Divisione Retail Gucci - e Gucci Garden srl) addetti alla vendita e alle operazioni di supporto logistico (per tali intendendosi lo attività inerenti il magazzino, la sartoria o il back office) esclusivamente dei prodotti tipici a marchio Gucci (così come da Dichiarazione a Verbale sottoscritta dalle Parti in data 06 Luglio 2004 e richiamata nel verbale di accordo sindacale datato 26 Marzo 2007).
2.2 Le Parti convengono pertanto che sono espressamente esclusi dall'applicazione del presente accordo il personale operante:
i) con mansione di Direttore/Store Manager, Vice Direttore/Associate/ Assistant Store Manager, Floor Manager, Responsabili dei Servizi di Area/Department Manager (o comunque con mansioni identiche nei contenuti ma con dicitura diversa) a prescindere dalla qualifica posseduta
ii) nello spaccio aziendale denominato “la Villetta"
iii) con qualsiasi mansione e livello d’inquadramento nelle attività di ristorazione
2.3 Più in generale, sono comunque esclusi dall’ambito di applicazione del presente CIA il personale inquadrato nelle qualifiche di Quadro e Dirigente indipendentemente dalle mansioni svolte.
2.4 Ulteriori fattispecie di esclusione potranno essere di volta in volta espressamente indicate nei diversi capitoli.

Capitolo 3 - Sistema di relazioni sindacali
3.1 Le Parti confermano la validità dell'attuale sistema di relazioni industriali, nazionale e territoriale improntato sul metodo del dialogo e dell'informativa preventiva, e - nel reciproco riconoscimento dei differenti ruoli, prerogative e competenze - ribadiscono l’impegno comune nella valorizzazione del confronto, della partecipazione o della collaborazione quali elementi per prevenire lo eventuali situazioni di criticità e per ricercare quegli strumenti di flessibilità e competitività nella gestione delle risorse umano utili a favorire lo sviluppo del business e a fronteggiare efficacemente o proattivamente l’evoluzione del mercato esterno.
3.2 A tal fine le Parti si impegnano a proseguire nella ricerca di tutte le idonee soluzioni affinché il metodo del dialogo e l’informazione preventiva si concretizzi in tutte le situazioni, con particolare riferimento all’evoluzione e ai mutamenti degli assetti economico-sociali e organizzativi aziendali, nonché ai progetti riguardanti l’innovazione tecnologica e alle operazioni di appalto e terziarizzazione, coerentemente con il Protocollo in torna di Responsabilità Sociale sottoscritto dalle Parti in data 10 Giugno 2004;
3.3 Al fine di migliorare ulteriormente il rapporto esistente, fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL in materia di relazioni sindacali, le Parti convengono di mantenere un modello di relazioni a livello locale con incontri a cadenza semestrale con particolare riferimento alle tematiche legate a:
a. organizzazione del lavoro e livelli occupazionali, altresì con riferimento alle diverso tipologie contrattuali utilizzale
b. orari di lavoro o turni
e. andamento del lavoro straordinario e supplementare
d. progetti di ristrutturazione del punto vendita
e. programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti e di innovazione tecnologica che investano l’assetto del punto vendita o un nuovo insediamento territoriale
f. ambiente di lavoro e tutela della salute;
3.4 Qualora una delle due Parti ne ravvisasse la necessità, i termini di cui sopra potranno essere anticipati per approfondimenti su temi specifici.

Capitolo 4 - Responsabilità sociale d’impresa
4.1 Lo Parti ritengono fondamentale proseguire nel decennale cammino intrapreso di partecipazione e concertazione in tema di Responsabilità Sociale d'impresa ribadendo che rappresenta un elemento fondante della gestione e delle sviluppo di Gucci che si declina contemperando, nelle strategie aziendali e nei comportamenti di gestione quotidiani, gli interessi di lutti i suoi stakeholders nonché le relative ricaduto a livello economico, sociale ed ambientalo.
4.2 In questo spirito il:
i) Protocollo in tema di Responsabilità Sociale sottoscritto dalle Parti in data 10 giugno 2004;
ii) Verbale di Accordo Sindacale in materia di Certificazione Sociale ed Ambientale sottoscritto dalle Parti in data 08 settembre 2004;
Sono a tutti gli effetti parte integrante del presento Accordo.

Capitolo 5 - Ambiente, sicurezza e benessere
5.1 Le Parti confermano l'impegno sino a qui perseguito nel ritenere la sicurezza sul luogo di lavoro obbligo imprescindibile ed un primario e fondamentale valore aziendale, anche in relazione alla responsabilità sociale od ambientalo d'impresa, pertanto s’impegnano a fare in modo che la conformità agli standard OHSAS 18001, SA 8000, ISO 14001 e ISO 45001 continuino a rappresentare non un vincolo ma un elemento prioritario da perseguire per la creazione e diffusione di un “clima di benessere” in azienda e fattore necessario al raggiungimento degli obiettivi di produttività e competitività. S’impegnano, pertanto, a che trovino piena applicazione in azienda al fine di garantire un ambiente di lavoro costantemente allineato ai migliori standard previsti dalla normativa in materia affinché la sicurezza ed il benessere dei lavoratori rappresenti uno dei driver delle sviluppo dell'azienda.
5.2 I Responsabili della Sicurezza di parte aziendale (RSPP) ed i rappresentanti dei lavoratori (RLS) continueranno a collaborare - nell’ambito delle rispettive competenze, prerogative e responsabilità - e ad incontrarsi con cadenza almeno annuale - salvo il manifestarsi di esigenze che richiedano ulteriori incontri - nell'ottica del continuo miglioramento delle condizioni di lavoro così come previsto dal Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. 81/08 e successivo modifiche e integrazioni), nonché dagli standard OHSAS 18001, SA 8000, ISO 14001 e ISO 45001 per esaminare argomenti specifici e interventi adottati, por condividere le azioni intraprese anche in materia di formazione e sensibilizzazione.
5.3 Nell’ottica di una maggiore sensibilizzazione allo problematiche collegate al tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, le Parti confermano le ore di formazione riservate agli RLS nella misura di 50 ore annue.
5.4 In un'ottica di impegno continuo sui temi di Salute e Sicurezza, Ambiente e Benessere, le Parti si impegnano ad incontrarsi ogni qualvolta se ne ravveda la necessità, al fine di esaminare gli argomenti specifici, con particolare riferimento agli interventi effettuati e da effettuare, anche in materia di informazione, formazione, addestramento e sensibilizzazione. Tutte le eventuali proposte che emergeranno durante i suddetti incontri dovranno tenere in considerazione le diverse realtà esistenti in Azienda con particolare riferimento ai vincoli tecnici, tecnologici e di organizzazione del lavoro già in essere.
5.5 L’Azienda conferma la disponibilità a confrontarsi con le Rappresentanze Sindacali, sia a livello nazionale che territoriale, sui risultati delle analisi condotte in tema di stress lavoro correlato, anche al fine di condividere strumenti di miglioramento a seguito di eventuali criticità riscontrate.

Capitolo 6 - Pari opportunità, diversità, inclusione
6.1 In attuazione dei principi fissati dalla Costituzione Italiana e da quanto previsto dal Codice delle Pari opportunità D.Lgs. n. 198 del 2006 e ss.mm.ii., nonché in coerenza con il Protocollo sulla Responsabilità Sociale sottoscritto in data 10 giugno 2004 e successivi, le Parti seppur nel rispetto delle diverse prerogative e responsabilità, confermano:
i) la parità tra uomini e donne e, più in generale, l’equità tra i generi quali valori primari da perseguire in ogni ambito della vita aziendale e fondamento della politica di gestione delle risorse umane, che continuerà ad essere improntata sui principi di meritocrazia, equità e trasparenza, quali massimi garanti del rispetto delle diversità o della pari opportunità;
ii) la volontà di continuare ad adoperarsi a porro in essere tutte le azioni necessarie a prevenire ogni distinzione, esclusione, limitazione o discriminazione diretta o indiretta fondata sull'età, sul genere, sulla razza, sulla cultura, sul credo religioso, sull’orientamento affettivo-sessuale e sulla diversa abilità;
iii) il reciproco e fattivo impegno per la promozione di un ambiente di lavoro inclusivo che valorizzi lo diversità, siano esse di età, di genere, di razza, di cultura, di credo religioso, di orientamento affettivo-sessuale e di diversa abilità, convinti che l’eterogeneità delle risorse sia un fattore di successo per il raggiungimento di elevate performance aziendali;
iv) l'impegno a proseguire nel processo di estensione anche allo coppie delle stesso genere di istituti legali e/o contrattuali tradizionalmente legati al genere;
v) l'impegno a proseguire nel percorso intrapreso per favorire la conciliazione fra tempi di vita e di lavoro ed i servizi a favore delle famiglie, rappresentando azioni concreto di sostegno alle pari opportunità.

Capitolo 8 - Work life balance
[…]
8.5 Pause Retribuite. L’Azienda riconosce che, con esclusione dei negozi siti negli aeroporti in cui allo stato sono in atto specifici regimi orari, laddove già trovano applicazione il personale di negozio fruirà di una di una pausa giornaliera complessiva di 30 minuti - da godersi 15 minuti nell'arco della mattinata o 15 minuti nell’arco del pomeriggio - cd. "Break" o "Staff" -. Rosta inteso che detti periodi di pausa, che dovranno essere comunque autorizzati, seppur retribuiti, non rientreranno - ai sensi dell'art. 130 (Orario di Lavoro) del vigente CCNL - a nessun effetto nel computo del lavoro effettivo e che, in caso di prostrazione lavorativa inferiore alle 8 oro, la pausa spetterà solo nella misura di una della durata di 15 minuti.
[…]
8.16 Aspettativa per Violenza di Genere. In aggiunta al periodo massimo di astensione dal lavoro di tre mesi, previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80 per tutte le dipendenti inserito in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, le Parti convengono di garantire ulteriori 60 gg. di aspettativa non retribuita. Detta richiesta, per essere concessa, dovrà pervenire con le modalità previste dal suddetto Decreto entro il termine del periodo massimo di astensione retribuita.
8.17 Banca Ore. Le Parti nel concordare sul carattere eccezionale del lavoro straordinario, così come previsto dal vigente CCNL, conformano l’istituto della Banca Ore, così come regolato dall’accordo sottoscritto in data 08 Maggio 2000. Pertanto, il lavoratore potrà optare se accantonare le ore di lavoro straordinario effettuate nella banca ore o richiedere il pagamento delle stesse. […]

Capitolo 11 - Mercato del lavoro
11.1 Le Parti concordano sulla necessità di utilizzare gli strumenti legislativi e contrattuali che consentano di cogliere tutte le opportunità commerciali tipiche della specificità del settore in cui Gucci opera. A tal fine le Parti ravvedono negli istituti contrattuali del “Contratto a Termine” e "Contratto di Somministrazione a Tempo Determinato" gli strumenti più idonei a soddisfare tali esigenze.
11.2 Pertanto, le Parti convengono di rimandare alle disposizioni in materia di utilizzo previste dagli articoli da 71 a 79 del vigente CCNL.