Tipologia: Contratto integrativo territoriale di lavoro
Data firma: 16 luglio 2004
Validità: 01.05.2004 - 30.04.2008
Parti: Anivp, Assvigilanza, Federvigilanza, Univ e Filcams- Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Istituti vigilanza, Roma
Fonte: fisascat.it
Sommario:
Art. 1. Premessa |
Art. 11. Apprendistato Professionalizzante |
Contratto integrativo territoriale di lavoro per Aziende e Dipendenti del settore della vigilanza privata del territorio di Roma e Provincia 16 luglio 2004
In data 16 luglio 2004, in Roma, tra le delegazioni territoriali di Associazione Nazionale fra gli Istituti di Vigilanza Privata, Anivp […], Associazione Nazionale Istituti di Vigilanza Privata, Assvigilanza […], Federazione Italiana fra Istituti di Vigilanza, Federvigilanza […], Unione Nazionale Istituti di Vigilanza, Univ […] e Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi, Filcams- Cgil […], assistiti da una delegazione dei Lavoratori, Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali, Affini, del Turismo e dei Servizi, Fisascat-Cisl […], assistiti da una delegazione dei Lavoratori, Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi, Uiltucs-Uil […], assistiti da una delegazione dei Lavoratori;
Visto
• il Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993;
• l'Art. 10 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata dell'8 gennaio 2002;
Si è stipulato
il presente Contratto Integrativo Territoriale di Lavoro per le Aziende -comunque costituite- e i Dipendenti del settore della Vigilanza Privata, a valere per il territorio di Roma e Provincia (qui di seguito “CIT”), composto da sette Titoli e venticinque Articoli, letti, approvati e sottoscritti.
Art. 1. Premessa
Le parti ritengono che una disciplina normativa ed economica più adeguata alle attuali peculiarità territoriali, per quanto attiene la gestione congiunta dei fenomeni del settore a livello locale, l'organizzazione del lavoro e il riordino della struttura della retribuzione, costituisca strumento essenziale per la continuità del settore e dei suoi meriti occupazionali e sociali nella comunità territoriale.
E' sulla base di questa identità di intenti tra Associazioni, Istituti ed OO.SS. che può prefigurarsi un'azione comune, che interessi e coinvolga Istituzioni ed Autorità preposte, al fine di assicurare trasparenza ed omogeneità ad un mercato caratterizzato ancora da forme atipiche di concorrenzialità incentrate sul dato meramente economico avulso dalle reali capacità di ordine tecnico e qualitativo nell'offerta dei servizi.
Gli obiettivi ed i criteri funzionali a quanto sopra convenuto, e che sono stati costante riferimento nel corso del confronto, sono principalmente:
a. realizzare intese sulle materie demandate alla contrattazione territoriale di cui all'Art. 10 del CCNL, anche al fine di dare univoca interpretazione all'applicazione dei diversi istituti contrattuali;
b. individuare strumenti di analisi e politiche attive di settore tali da consentire l'inversione delle attuali tendenze negative della situazione del settore nel territorio;
c. stabilizzare e uniformare i trattamenti in atto nelle diverse realtà aziendali;
d. incentivare l'occupazione e stabilizzare quella in atto;
e. dare attuazione agli indirizzi enunciati nel Protocollo d'Intesa del 23 luglio 1993, altresì individuando fattori di riferimento utili per la definizione di produttività individuale ed aziendale, e quant'altro previsto dal Protocollo stesso;
f. introdurre forme di assistenza sanitaria integrativa;
g. dar vita a idonei organismi che realizzino la bilateralità anche in questo settore;
In tale quadro di riferimento si è convenuto di individuare alcune forme articolate di flessibilità contrattata in adesione alle istanze del mercato e/o in attuazione delle forme di flessibilità previste dalla legislazione, prevedendo all'interno dell'impianto normativo territoriale soluzioni tali da consentire certezza di tutela del lavoratore e recuperi complessivi di efficienza organizzativa e produttiva aziendale.
Le parti considerano la formazione permanente e la riqualificazione professionale una opportunità per le aziende in termini di migliore qualità del servizio alla clientela e una tutela della stabilità del posto di lavoro dei dipendenti. Le parti, impegnandosi ad intervenire concretamente per realizzare i seguenti obbiettivi, ritengono che la sede principale per tradurre operativamente le finalità di cui sopra sia la bilateralità.
In relazione all'evoluzione della legislazione in tema di diverse e nuove tipologie di lavoro, le parti si impegnano reciprocamente ad incontrarsi in presenza di cambiamenti significativi per il settore, al fine di individuare le possibili coerenze con gli indirizzi del presente contratto.
Nel contesto così delineato, assume qualificante rilevanza la costituzione di un Organismo bilaterale di settore deputato ad osservare i fenomeni del mercato locale di competenza, e ricercare soluzioni per le problematiche del comparto che risultano pure nella premessa del vigente CCNL, al fine di promuovere la corretta attuazione degli impegni ed orientamenti che sono oggetto del presente Contratto.
In questo spirito le parti si danno atto di avere rafforzato le relazioni sindacali nel settore, al fine di rendere più dinamico l'intero sistema dei rapporti di lavoro, con beneficio economico e normativo per i Lavoratori, e consentendo agli Istituti una ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane.
Titolo I - Relazioni sindacali
Art. 2. Diritti di informazione a livello territoriale
In attuazione dell'Art. 9 del CCNL, le Associazioni Datoriali forniranno annualmente, di norma entro il primo semestre, alle strutture sindacali territoriali firmatarie del presente contratto, e su richiesta delle stesse, informazioni riguardanti i seguenti punti:
a. aspetti generali di ordine strutturale ed istituzionale;
b. prospettive di sviluppo anche in relazione alla istituzione di nuovi tipi di servizi a seguito di modificazioni tecnologiche ed alle eventuali implicazioni professionali;
c. iniziative di aggiornamento della professionalità;
d. andamento occupazionale generale e articolato per settore di attività (zona, banche, tele-allarmi, ecc..);
e. eventuali processi di trasformazione in atto localmente per i riflessi sui livelli occupazionali.
La anzidette informazioni saranno messe a disposizione delle parti firmatarie del presente CIT in appositi incontri presso l'Ebitev.
Art. 3. Diritti di informazione a livello aziendale
In attuazione dell'Art. 15 del CCNL, Gli Istituti di Vigilanza forniranno a richiesta delle strutture sindacali (RSA), di norma semestralmente, nei limiti della opportuna e necessaria riservatezza, informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi di investimenti tecnologici.
Le strutture sindacali verranno informate altresì (oltre a quanto previsto dal CCNL):
a. sulla consistenza degli organici e sulle tipologie di assunzione;
b. sulle varie tipologie dei servizi;
c. sulla organizzazione del lavoro e programmi di ferie.;
d. su ristrutturazioni aziendali di particolare rilievo.
In tale ambito le Parti, ferma restando l'autonomia decisionale e gestionale dell'Istituto, esprimeranno le proprie valutazioni su quanto sopra, improntandole al mantenimento di corrette relazioni sindacali.
Art. 4. Bilateralità
Nello spirito della premessa (Art. 1) di cui al presente Contratto Integrativo Territoriale ed ai sensi dell'Art. 11 del vigente CCNL, le parti si impegnano a costituire, in tempi compatibilmente brevi, uno specifico Organismo (Ente Bilaterale Territoriale per la Vigilanza Privata, qui appresso “EBITEV”) che affronti le tematiche e le problematiche proprie del settore con il diretto coinvolgimento di tutte le parti e di tutti gli Enti competenti.
Tale Organismo rappresenterà, nell'intento delle parti, un valido strumento di osservazione del comparto agevolando l'individuazione delle problematiche ed il loro superamento, e favorendo il dialogo tra le parti utile al confronto con le Istituzioni e le Autorità vigilanti sul settore.
In particolare sono demandati all'EBITEV:
a. osservatorio del settore;
b. promozione e progettazione per la formazione d'ingresso, la riqualificazione professionale e la formazione permanente;
c. costituzione e gestione delle Commissioni Paritetiche Territoriali, insediate presso l'Ebitev e di seguito indicate:
o Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione
o Collegio arbitrale
o Commissione per i Licenziamenti Individuali
o Commissione per i Pareri di Conformità
o Commissione per i Cambi di Appalto
E' intendimento delle parti concordare entro il 31 dicembre 2004 un incontro per procedere alla costituzione delle suelencate Commissioni Paritetiche Territoriali e Collegi.
Le Commissioni avranno sede presso l'EBITEV, che metterà a disposizione delle stesse la propria struttura logistica e organizzativa, e saranno finanziate così come previsto dallo Statuto dell'Ente Bilaterale Nazionale, per quota di competenza:
[…]
Art. 7. Organizzazione dei servizi
In conformità al dettato dell'Art. 79 primo comma del vigente CCNL, gli Istituti, compatibilmente con le particolari esigenze che caratterizzano l'organizzazione dei servizi nel settore, impiegheranno il personale in località prossime ai luoghi di abituale dimora.
Le aziende, compatibilmente con la variabilità dell'organizzazione dei servizi e delle presenze, e fermo restando che la programmazione potrà essere variata in base alle esigenze organizzative e a richieste della clientela, si impegnano a procedere con gradualità ( e comunque non oltre il 31 dicembre 2006) verso:
• la programmazione dei servizi con cadenza almeno quindicinale, e la rotazione tra i diversi turni di mattina, pomeriggio e notte:
o per i servizi fissi “h24”
o per quelli contrattualizzati per periodi almeno annuali con continuità di orario.
• l'utilizzazione del personale tecnico-operativo in turni continuativi, con i seguenti sistemi di orario: sistema “5+1”: 7 ore; sistema “6+1”: 7 ore, con 9 giorni annui di permesso in aggiunta a quelli del “5+1” e 25 giorni lavorativi di ferie; sistema “6+1+1”: 7,25 ore; sistema “5+2”: 8 ore con 13 giorni di permesso annuale e 22 giorni lavorativi di ferie.
Nel quadro delle informative sull'organizzazione del lavoro di cui all'Art. 3 del presente CIT, le aziende forniranno alle RSA aderenti alle OOSS firmatarie del presente CIT, informativa sullo stato di attuazione di quanto previsto dal comma precedente.
Le Aziende, anche in ottemperanza ai regolamenti delle Autorità competenti, si impegnano a garantire e a mettere a disposizione, del personale adibito ai vari servizi di Istituto, idonei mezzi di collegamento, trasporto, e protezione individuale atti a realizzare adeguati livelli di sicurezza agli operatori.
Art. 9. Flessibilità dell'orario di lavoro
Fermo restando quanto previsto dall'Art. 67 del vigente CCNL (sistema giornaliero di flessibilità dell'orario “6/8”), in relazione a quanto demandato dall'Art. 10-c del vigente CCNL, previo confronto con le OOSS firmatarie del presente CIT e con le rispettive RSA, ove costituite, potrà essere adottata a livello aziendale una ulteriore flessibilità (sistema giornaliero di flessibilità dell'orario “5/9”) con una prestazione giornaliera minima di cinque ore e massima di nove ore, con i meccanismi -compresi quelli di recupero- previsti dall'Art. 67 del vigente CCNL.
Art. 10. Banca delle ore
In attuazione di quanto previsto dall'Art. 10-c del vigente CCNL, le parti concordano che a partire dalla data di entrata in vigore del presente CIT la Banca delle Ore di cui all'Art. 68 del vigente CCNL potrà essere utilizzata fino a tre ore giornaliere per ogni lavoratore.
Per quanto non integrato dal presente articolo, resta ferma la regolamentazione della Banca Ore di cui all'Art. 68 del vigente CCNL.
Art. 11. Apprendistato Professionalizzante
Le parti, nel riconoscimento della opportunità di favorire l'occupazione giovanile, e considerato il notevole impulso dato all'apprendistato dal vigente CCNL, stabiliscono quanto segue.
Il numero massimo di apprendisti che il datore di lavoro ha facoltà di occupare presso ogni struttura provinciale, indicato dall'Art. 33-4°comma del vigente CCNL in un'aliquota del 10% dei lavoratori a tempo indeterminato occupati presso la medesima struttura lavorativa con la qualifica per la quale è ammesso l'apprendistato, viene elevato ad un'aliquota del 25%.
I limiti di età per l'assunzione di apprendisti sono compresi tra i 18 e i 29 anni compiuti.
Ferma restando la durata massima del contratto in 36 mesi, la comunicazione agli apprendisti interessati dell'eventuale intenzione datoriale di non recedere dal rapporto di lavoro alla sua naturale scadenza, dovrà essere comunicata all'apprendista per iscritto entro due mesi dalla scadenza del contratto di apprendistato. In tal caso l'apprendista interessato alla prosecuzione del rapporto dovrà far pervenire all'azienda entro trenta giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione aziendale la sua comunicazione scritta di interesse alla prosecuzione. Trascorso detto termine di trenta giorni, senza che l'azienda abbia ricevuto la comunicazione dell'apprendista, questi sarà considerato
rinunciatario alla prosecuzione del rapporto oltre la scadenza del contratto di apprendistato, e l'azienda potrà liberamente risolvere il rapporto alla sua naturale scadenza. In ogni caso resta possibile la risoluzione per giustificato motivo o per giusta causa nel corso del contratto di apprendistato, anche successivamente alle comunicazioni di cui al presente comma.
La retribuzione dell'apprendista sarà pari al 90% di quella prevista dal CCNL per il livello di inquadramento.
Il datore di lavoro dovrà mantenere in servizio al termine del periodo di apprendistato almeno l'80% degli apprendisti, con esclusione da tale computo degli apprendisti che si siano dimessi.
Titolo IV - Contenuti economici
Art. 14. Indennità giornaliere a livello territoriale
[…]
5. Pausa Banche: Per i servizi bancari anti-rapina, la pausa di durata non superiore ad un'ora non darà luogo a retribuzione ordinaria né straordinaria, e verrà compensata con una Indennità giornaliera […]
Art. 15 - Riposo spostato e riposo lavorato
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 65 e 66 del vigente CCNL, e quindi indipendentemente dai sistemi di orario in atto, in caso di riposo spostato, che comunque deve essere recuperato prima del riposo successivo previsto, al lavoratore spetterà una maggiorazione del 25% della quota giornaliera della normale retribuzione giornaliera di cui all'Art. 92 del vigente CCNL.
Qualora quanto previsto dal comma precedente e dall'Art. 74-4° comma del vigente CCNL non fosse realizzato, l'azienda corrisponderà, in aggiunta a quanto previsto dal 1°comma del presente articolo, un risarcimento danno di un ulteriore 25% (in totale: retribuzione ordinaria 100%+ maggiorazione per riposo spostato 25%+ risarcimento danno 25%=150%).
Titolo V - Tutela del lavoratore
Art. 24. Validità e sfera di applicazione
Il presente Contratto Integrativo Territoriale, che si compone di 7 Titoli e 25 Articoli, e che è stato stipulato ai sensi dell'Art. 10 del vigente CCNLL, costituisce un complesso unitario, inscindibile, novativo, migliorativo e sostitutivo, ad ogni effetto contrattuale e di legge, di ogni altra pattuizione collettiva, con esclusione dei trattamenti espressamente derivanti da accordi sindacali aziendali.
Esso si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato tra Istituti di Vigilanza Privata e loro dipendenti nel territorio di Roma e Provincia.
Al fine di impedire disguidi interpretativi, si dichiara che quanto convenuto con il presente contratto attua il superamento, in via definitiva e migliorativa, delle specifiche problematiche aziendali e territoriali e, omogeneizzando i trattamenti in atto, altresì uniforma ed armonizza gli stessi con le previsioni contrattuali del CCNL di categoria dell'8 gennaio 2002.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si richiamano le norme di cui al CCNL dell'8 gennaio 2002 e successive modificazioni ed integrazioni.