Tipologia: CIRL
Data firma: 26 settembre 2001
Validità: 01.01.2001 - 31.12.2003
Parti: Uneba e Fisascat-Cisl, Fp-Cgil, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Servizi socio assistenziali (Uneba), Lombardia
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Composizione delle parti
Premessa
Art. 1 Sfera di applicazione
Art. 2 Decorrenza e durata
Art. 3 Erogazioni di secondo livello principi parametri
Art. 4 Servizio di reperibilità
Art. 5 Utilizzo del mezzo proprio per ragioni di servizio

 

Art. 6 Interventi a favore di specifiche figure professionali a fronte di situazioni contingenti e particolari del mercato del lavoro
Art. 7 Norma generale
Art. 8 Decontribuzione
Dichiarazioni congiunte a verbale
N° 1 Settore minori
N° 2 Operatore socio sanitario (O.S.S)
N° 3 D.L. 626 / 94


Contratto integrativo collettivo regionale di lavoro (sottoscritto il 26 settembre 2001) per il Personale dipendente dalle realtà del settore: Assistenza, Sociale, Socio-Sanitario, Educativo, nonché da tutte le altre Istituzioni di Assistenza e Beneficenza.

Composizione delle parti
In data 26 Settembre 2001, tra l'Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale (Uneba) […] e la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (Fisascat - Cisl) […], la Funzione Pubblica - Cgil (Fp - Cgil) […], la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (Uiltucs - Uil) […], quali rappresentanti delle organizzazioni datoriali e sindacali, si è stipulato il presente Contratto Integrativo Collettivo Regionale di Lavoro (CICRL) che si riferisce, nella fattispecie e per competenza agli artt. 4 e 5 del vigente CCNL - Uneba, ed ai rapporti di lavoro di diritto privato per il personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza

Premessa
Considerato che le trasformazioni economiche e sociali hanno fortemente inciso sui comportamenti, costumi, nuovi bisogni di una società caratterizzata tra l'altro, da processi di invecchiamento della popolazione; che l'ambito territoriale diventa sempre più importante nella organizzazione e nella realizzazione delle risposte ai bisogni sociali; che tutto ciò, pone nuove sfide alle Istituzioni, alle Associazioni Imprenditoriali e al Sindacato.
Considerato che il CCNL 1999-2001 comprende compiti e responsabilità di competenza delle parti a livello regionale.
Le parti si impegnano a:
Sviluppare un sistema di relazioni sindacali territoriale e aziendale capace di contemperare bisogni e diritti dell'utenza, efficienza nell'organizzazione dei servizi, nuove opportunità occupazionali e trattamento economico-normativo delle/i lavoratrici/ri e concorra a qualificare il sistema dei rapporti tra pubblico e privato in tema di gestione dei servizi. Anche in considerazione di ciò, il presente contratto è ritenuto dalle parti contraenti elemento concorrente per il confronto, anche comune, con le Pubbliche Amministrazioni ai fini dell'ammissione al rapporto convenzionato.
Sviluppare rapporti sindacali sempre più partecipativi conferendo certezza e programmabilità ai rapporti tra le parti e favorendo forme di partecipazione.
Il sistema di relazioni sindacali si ispirerà, conseguentemente, ai seguenti criteri:
reciproco riconoscimento delle parti e relativo ruolo contrattuale; instaurazione di un sistema di rapporti che organizzi con regolarità e sistematicità il confronto tra le parti su temi di interesse comune;
la definizione di un sistema di informazioni e di consultazione preventiva che preveda adeguati strumenti di partecipazione dei lavoratori;
il consolidamento degli assetti contrattuali previsti assicurando certezza circa lo svolgimento della contrattazione integrativa negli ambiti nei tempi ed ai livelli concordati.
A tale scopo le parti si impegnano ad avviare il più ampio confronto in materia di sviluppo dell'occupazione, di politica di formazione del personale, di miglioramento delle condizioni di lavoro, di crescita della qualità dei servizi erogati dalle strutture aderenti all'Uneba lombarda.
Attivare un continuo confronto con la P.A. titolare della programmazione e delle risorse relativamente a:
formazione degli operatori del settore;
sistema di accreditamento; standard delle strutture; allocazione delle risorse; evoluzione della programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari.
Istituire al più presto l'Ente Bilaterale Regionale con compiti di studio e di promozione di iniziative a partire da:
occupazione;
mercato del lavoro;
formazione professionale degli addetti
Istituire la Commissione Paritetica Regionale per:
l'esame di tutte le controversie di interpretazione e di applicazione relative agli accordi Regionali e di Istituzione;
la definizione dell'applicazione del CCNL nelle strutture dove vengono applicati altri contratti facendo riferimento ai protocolli di cui all'art. 1 del CCNL.

Art. 1 Sfera di applicazione
Il presente CICRL si applica a tutte/i le/i lavoratrici/ori di Associazioni ed Iniziative Assistenziali, operanti nel campo sociale, socio-sanitario, assistenziale educativo nonché a tutte le altre Istituzioni di assistenza e beneficenza, aderenti all'Uneba, ivi comprese le II. PP. AA. BB. Depubblicizzate.
Per Associazioni ed Iniziative Assistenziali si intendono quelle specificate dall'art. 1 del CCNL.
Le parti firmatarie riconoscono il presente CICRL come unico Contratto Regionale da applicarsi nei rapporti di lavoro di tipo privato nel settore sociale, socio-sanitario, assistenziale, educativo per le realtà aderenti all'Uneba e si impegnano ad assumere comportamenti coerenti in tutto il territorio regionale.

Art. 4 Servizio di reperibilità
Pur con carattere di eccezionalità e di sperimentazione è possibile prevedere per taluni servizi l'obbligo della reperibilità dei lavoratori.
L'istituto è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per quest'ultimo di raggiungere il luogo di lavoro nel più breve tempo possibile dalla chiamata.
L'immediatezza consiste nella pronta risposta alla chiamata in servizio.
In caso di chiamata in servizio l'attività svolta viene considerata come lavoro straordinario regolato come previsto dagli artt. 51 e 52 del vigente CCNL.
Nel caso in cui la reperibilità cada in giorno stabilito come giorno di riposo settimanale, o nelle festività infrasettimanali di cui all'art. 53 del CCNL, spetta, nel rispetto dell'art. 50 del CCNL un riposo compensativo senza riduzione del debito orario.
Annualmente presso ogni Ente o Istituzione Assistenziale, le parti concorderanno un piano per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica, ai profili professionali necessari per l'erogazione delle prestazioni nei servizi e nei presidi individuati dal piano stesso ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
L'indennità riconoscibile è fissata in £.: 3.000 lorde orarie, pari a €: 1,55 lordi orari.
Il servizio di reperibilità a durata massima di 12 ore e minima di 4 ore.
Sono possibili fino ad un massimo di 8 turni di reperibilità mensile per dipendente.
Le parti si impegnano entro 12 (dodici) mesi dalla stipula del presente contratto a verificare l'applicazione del suddetto istituto ai fini di eventuali riformulazioni.

Dichiarazioni congiunte a verbale
N° 3 D.L. 626 / 94

Le parti si impegnano entro il 31 Ottobre 2001 a rivedere l'accordo regionale per l'applicazione del D.L. 626 / 94 sottoscritto in sede Uneba - MI.