Tipologia: CPL
Data firma: 21 maggio 2004
Validità: 01.01.2004 - 31.12.2007
Parti: Vigilanza Notturna Gallarate, Corpo Bustese di Vigilanza, Vigilnot, Corpo di Vigilanza, Nuova Prealpol, La Vedetta Lombarda, Lis e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Ugl, Sinalv-Cisal, RSA/RSU
Settori: Servizi, Istituti vigilanza, Varese
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Premessa
Art. 1 - Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 2 - Diritti di informazione - Relazioni sindacali territoriali
Art. 3 - Relazioni sindacali a livello aziendale
Art. 4 - Organizzazione del lavoro e cambi di appalti
Art. 5 - Commissione Paritetica
Art. 6 - Orario di lavoro
Art. 7 - Maggiorazioni
Art. 8 - Formazione professionale e addestramento

 

Art. 9 - Norme a tutela delle guardie particolari giurate
Art. 10 - Vestiario e dotazioni
Art. 11 - Arma
Art. 12 - Mezzi
Art. 13 - Trattamento economico
Art. 14 - Premio di risultato
Art. 15 - Flessibilità provinciale - aziendale
Art. 16 - Radio rice trasmittente e orologi di lettura digitale
Art. 17 - Decorrenza e durata


Contratto collettivo integrativo provinciale di lavoro da valere per le guardie particolari giurate dipendenti dagli istituti di vigilanza privata della città di Varese e provincia

L’anno 2004 il giorno 21 del mese di maggio presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Varese - Via Staurenghi, 34, alla presenza del Dirigente […] è stato raggiunto il presente accordo tra le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e gli Istituti di Vigilanza sotto elencati: Filcams - Cgil […],  Fisascat - Cisl Varese […], Fisascat - Cisl Busto Arsizio […], Uiltucs - Uil […], Ugl […], Sinalv - Cisal, è presente una delegazione delle RSA e RSU […] e Istituto di Vigilanza Istituto Vigilanza Notturna Gallarate srl di Gallarate […], Istituto di Vigilanza Corpo Bustese di Vigilanza srl di Busto Arsizio […], Istituto di Vigilanza Vigilnot srl di Ispra […], Istituto di Vigilanza Corpo di Vigilanza di Varese spa di Varese […], Istituto di Vigilanza Nuova Prealpol srl di Busto Arsizio […], Istituto di Vigilanza La Vedetta Lombarda srl di Saronno […], Lis spa di Busto Arsizio […], visti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente (8 gennaio 2002), il Contratto Collettivo Integrativo Provinciale del 7 aprile 1997, la piattaforma rivendicativa presentata dalle OO.SS. come sopra costituite e il verbale di accordo 30 luglio 2003.
Rilevato
- che le parti come sopra individuate dichiarano di voler dare applicazione all’art. 10 del CCNL (8 gennaio 2002) vigente che consente di procedere alla stipula del presente Contratto Collettivo Integrativo Provinciale;
- che le parti per la dovuta coerenza alle problematiche inerenti il momento congiunturale sul piano economico, nel rigoroso rispetto del sistema contrattuale e di relazioni sindacali di seguito pattuito, dichiarano di avere completato il confronto che per l’intera durata del presente accordo dovrà svilupparsi unicamente con riferimento alle materie qui convenute;
si è stipulato il presente Contratto Collettivo Integrativo Provinciale

Premesso
Le parti, nel definire il presente accordo, hanno inteso perseguire una maggiore qualificazione delle relazioni sindacali ai vari livelli.
Le parti esprimono forte preoccupazione circa la situazione occupazionale e le prospettive del settore e alla luce di quanto sopra, riconoscono l’esigenza di porre particolare attenzione sui problemi concernenti il mantenimento e lo sviluppo della occupazione.
L’attenzione di cui sopra deve attuarsi mediante un confronto tra le parti atto, a far fronte alle esigenze di una domanda di servizio sempre più qualificata e ad una offerta che deve presentare caratteristiche di flessibilità e competenza, iniziative idonee a garantire una ulteriore crescita dei livelli qualitativi dei servizi prestati dagli Istituti di Vigilanza nell’ambito di una equilibrata prospettiva di sviluppo che salvaguardi ed incrementi i livelli occupazionali e professionali esistenti, nonché le esigenze di sicurezza delle Guardie Particolari Giurate addette ai servizi.

Art. 1 - Validità e sfera di applicazione del contratto
Il presente Contratto Collettivo Integrativo Provinciale disciplina, in maniera unitaria, il rapporto di lavoro di tutto il territorio della Provincia di Varese in tutte le aziende in qualunque forma costituite che svolgano attività di vigilanza, sorveglianza e custodia per conto terzi a norma degli art. 134 e seguenti del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ed il relativo personale dipendente.
Il presente contratto, per tutto il periodo della sua validità, deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile che annulla e sostituisce, per le materie qui trattate, ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti integrativi, accordi speciali, usi e consuetudini anche locali, fatte salve le condizioni di miglior favore già in essere alla firma del presente accordo che continueranno ad essere previste per i dipendenti che ne abbiano già usufruito.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia e quelle del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente.

Art. 2 - Diritti di informazione - Relazioni sindacali territoriali
A) Le parti concordano di definire un sistema di relazioni sindacali da applicarsi a livello territoriale ed aziendale, così da dare concreta applicazione a quanto previsto dal vigente (8 gennaio 2002) CCNL (Capo 2° - articoli 9 e 10).
B) A livello territoriale, le Associazioni Imprenditoriali firmatarie del presente accordo, di norma ogni anno, forniranno alle OO.SS. firmatarie del presente accordo, nell’ambito della Commissione di cui all’art. 5, elementi conoscitivi complessivi per il settore degli istituti di vigilanza, al fine di valutare l’andamento settoriale ed occupazionale e di individuare eventuali problemi emergenti ed i possibili interventi circa:
I. l’andamento delle attività produttive ed occupazionali;
II. i dati più significativi e le tendenze del mercato del lavoro locale, in relazione alle necessità formative;
III. condizioni ambientali di lavoro e applicazione 626/94;
IV. problematiche della formazione professionale per fornire ai lavoratori conoscenze funzionali rispetto ai mutamenti tecnologici ed organizzativi e per consentire alle Aziende di impiegare al meglio le risorse umane in modo adeguato alle nuove esigenze;
V. l’andamento dei dati relativi al premio di risultato di cui all’art. 14 del presente Contratto Collettivo Integrativo Provinciale.
Su tali problemi seguirà un esame congiunto delle problematiche conseguenti.
Le analisi e le proposte saranno sottoposte, anche attraverso gli enti bilaterali (costituiti/costituendi) agli enti pubblici competenti, affinché ne tengano conto nella loro programmazione.

Art. 3 - Relazioni sindacali a livello aziendale
Le Aziende, di norma entro metà febbraio di ogni anno (Capo 3° articoli 15 e 16 del CCNL 8 gennaio 2002), forniranno alle RSU/RSA informazioni circa:
I. l’andamento e le prospettive aziendali e relativi risvolti occupazionali;
II. programmi di investimento;
III. modifiche organizzative del lavoro e/o tecnologiche che abbiano conseguenze sulla situazione occupazionale e/o le eventuali necessità formative e/o di riqualificazione professionale, anche attraverso l’utilizzo di fondi pubblici (regionali, nazionali e/o europei);
IV. informative sull’applicazione del D.Lgs n. 626/94 e successive modifiche;
V. sistemi di orario di lavoro ed organizzazione aziendale ad essi connessa;
VI. andamento, entro la metà di marzo di ogni anno, dei dati relativi al premio di risultato (art. 14 del presente CCIP).
Su tali tematiche, anche a richiesta delle parti (aziende, RSU/RSA, OO.SS. e Associazioni Datoriali) firmatarie del presente contratto, seguirà un esame congiunto a carattere semestrale con l’Azienda.
Ulteriori incontri potranno essere effettuati a richiesta delle parti qualora se ne determini la necessità.

Art. 5 - Commissione Paritetica
Ad integrazione di quanto previsto all’art. 2 comma terzo del Contratto Collettivo Integrativo Provinciale di Varese del 27 aprile 1993 che di seguito si riporta: “Tenuto conto dell’evoluzione del settore, delle ragioni di mercato, delle prestazioni richieste dagli utenti (tecnologie, teleallarmi, ecc.) le parti concordano di costituire una Commissione Paritetica sia per esaminare l’evoluzione del settore e del mercato del lavoro, sia per quanto attiene ai risvolti e/o alle incidenze dal punto di vista organizzativo”. La Commissione Paritetica già prevista viene così regolata: la Commissione è formata da un numero di dieci membri effettivi di cui cinque designati dagli Istituti di Vigilanza della Provincia di Varese firmatarie del presente Contratto Integrativo Provinciale e cinque designati dalle RSA/RSU e/o organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto Integrativo Provinciale.
Funzione - Compiti e limiti
1. La Commissione non ha compiti di surroga e/o sostituzione del ruolo negoziale tra RSU/RSA, OO.SS. e aziende e/o organizzazioni datoriali.
[…]
3. La Commissione è propedeutica alla continuità degli obiettivi previsti in materia di corsi di riqualificazione, affinché questi interagiscano a livello Provinciale con le esigenze di formazione /informazione in materia di security prevista dal D.Lgs n. 626/94 e 242/96.
4. La Commissione potrà farsi proponitrice di una metodologia uniforme relativamente agli standard di sicurezza, in applicazione dell’art. 7 del D.Lgs n. 626/94, nei rapporti con le aziende committenti del servizio.
5. Qualora, in applicazione delle normative contrattuali nazionali, dovesse essere costituito un Ente Bilaterale decentrato, le parti si incontreranno per recepire nel presente sistema di relazioni eventuali aspetti ed esso connesse o materie da demandare a detto Ente Bilaterale.

Art. 6 - Orario di lavoro
Le parti, alla luce dei precedenti accordi, confermano che i sistemi di orario previsti dal CCNL - 8 gennaio 2002 - (6+1+1 e 5+1) sono quelli applicati ed applicabili in Provincia di Varese con le modalità previste dallo stesso CCNL - 8 gennaio 2002
Le parti, a fronte dell’eventuale esigenza aziendale di cambiare il regime orario tra quelli (6+1+1 o 5+1) previsto dal CCNL - 8 gennaio 2002 -, incontreranno la RSA/RSU e OO.SS. per confrontarsi in ordine alle modalità attuative per transitare da un sistema di orario all’altro.
E’ inoltre fatta salva, previo accordo con la RSU/RSA e OO.SS. provinciali firmatarie del presente accordo, la possibilità di ricorrere ad altri differenti sistemi di orario.
Le parti confermano e ribadiscono l’applicazione, in provincia di Varese di quanto previsto dall’art. 67 CCNL - 8 gennaio 2002 - e cioè che nel sistema di orario 6+1+1 nell’impossibilità di far effettuare al singolo lavoratore l’intero orario giornaliero, lo stesso lavoratore dovrà recuperare la differenza giornaliera/settimanale entro il mese successivo.

Art. 12 - Mezzi
Le parti concordano che l’applicazione del presente articolo è sospesa e subordinata alla verifica
delle problematiche relative alle questioni danni/incidenti auto e alla loro rilevanza sulle singole realtà aziendali.
La verifica di cui sopra potrà essere effettuata a livello provinciale in sede di commissione e/o in sede aziendale.
Qualora la verifica venga effettuata in sede aziendale, parteciperanno, oltre ai rappresentanti dell’azienda, la RSA/RSU e OO.SS. firmatarie del presente Contratto Collettivo Integrativo Provinciale.
L’art. 12 si applicherà, quindi, dal mese successivo a quello nel quale verrà effettuata la verifica.
Tutto ciò premesso:
1) Il presente articolo è volto principalmente a ridurre il fenomeno degli incidenti stradali e a costituire una maggiore coscienza professionale, che incida concretamente sui comportamenti formali e sostanziali delle GPG dipendenti, durante il servizio e che elimini, quindi, anche i fenomeni negativi nell’uso non corretto degli strumenti in dotazione che producono:
a) inutili rischi alla sicurezza ed alla integrità fisica dei lavoratori;
[…]
c) i danni a terzi eventualmente coinvolti in incidenti stradali.
[…]
Che, fermo restando quanto previsto dalle leggi in materia di responsabilità per danni, si è ravvisata l’opportunità di far luogo ad una precisa regolamentazione dei criteri da adottati in sede aziendale, per il risarcimento dei danni provocati ai mezzi avuti in dotazione dell’azienda per fatto e/o colpa imputabile al lavoratore.
Ciò premesso, le parti concordano:
A. Il lavoratore ha l’obbligo di usare i mezzi dell’azienda con la massima cura e diligenza e pulizia. Il lavoratore è tenuto a segnalare, tempestivamente, su apposita scheda predisposta dall’azienda, qualsiasi riscontrabile difetto o guasto o necessità di manutenzione dovuti sia all’usura che all’utilizzo del mezzo;
B. nel caso di danni ai mezzi avuti in dotazione dall’azienda, per fatto o colpa imputabile al lavoratore, il risarcimento del danno stesso sarà a carico del lavoratore nella misura, per ogni sinistro, indicata nel prospetto di cui al successivo punto G.
[…]
C. il dipendente è responsabile per le contravvenzioni a lui elevate, nel caso di mancato rispetto delle vigenti norme di circolazione stradale, salvo casi di effettiva emergenza e necessità;
[…]
E. l’Azienda si impegna a predisporre la scheda automezzo, a far eseguire le riparazioni segnalate ed a tenere i mezzi in buona efficienza mediante periodici controlli e a provvedere tempestivamente alle necessarie riparazioni e/o sostituzioni di parti;
F. il lavoratore non è autorizzato ad usare l’automezzo che non sia efficiente dal punto di vista meccanico (freni, sterzo, gomme);
[…]

Art. 16 - Radio rice trasmittente e orologi di lettura digitale
Gli Istituti sono impegnati a mantenere in efficienza tutte le apparecchiature date in dotazione, il personale è tenuto ad utilizzare dette apparecchiature con cura.