Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 12 ottobre 2004
Validità: 01.09.2004 - 01.01.2007
Parti: Anivp,Univ, Istituti di vigilanza e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSA
Settori: Servizi, Servizi di vigilanza, Ancona
Fonte: fisascat.it
Sommario:
Art. 1 Premessa |
Art. 10 Finalità e criteri dell’impianto economico |
Ipotesi di accordo relativo al contratto integrativo provinciale di lavoro per Aziende e Dipendenti del settore della Vigilanza Privata del Territorio di Ancona e Provincia, 12 ottobre 2004
In data 12 ottobre 2004 in Ancona, alla presenza della Direzione Provinciale del Lavoro […], tra Per le associazioni: Associazione Nazionale fra gli Istituti di Vigilanza Privata, Anivp […], Unione Nazionale Istituti di Vigilanza, Univ […], Per le aziende: Istituto di vigilanza Metronotte spa […], Istituto di vigilanza Fitist security srl […], Istituto di vigilanza La Vedetta srl […], Istituto di vigilanza Coopservice srl […], Istituto di vigilanza Tape srl […], Istituto di vigilanza Sirio sicurezza spa […], Istituto di vigilanza Vigilitalia cityguard group srl […], Suretè srl […], e Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi, Filcams-Cgil di Ancona […], Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali, Affini, del Turismo e dei Servizi, Fisascat-Cisl di Ancona […], Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi, Uiltucs-Uil di Ancona […], assistiti dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali […]
Visto
• il Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993;
• l'art. 10 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata dell'8 gennaio 2002;
si è stipulato il presente Contratto Integrativo Territoriale di Lavoro per le Aziende -comunque costituite- e i Dipendenti del settore della Vigilanza Privata, a valere per il territorio di Ancona e Provincia (qui di seguito “CIP”).
Art. 1 Premessa
Le parti ritengono che una disciplina normativa ed economica più adeguata alle attuali peculiarità territoriali, per quanto attiene la gestione congiunta dei fenomeni del settore a livello locale, l'organizzazione del lavoro costituisca strumento essenziale per la continuità del settore e dei suoi meriti occupazionali e sociali nella comunità territoriale.
E' sulla base di questa identità di intenti tra Associazioni, Istituti ed OO.SS. che può prefigurarsi un'azione comune, che interessi e coinvolga Istituzioni ed Autorità preposte, al fine di assicurare trasparenza ed omogeneità.
Gli obiettivi ed i criteri funzionali a quanto sopra convenuto, e che sono stati costante riferimento nel corso del confronto, sono principalmente:
a. realizzare intese sulle materie demandate alla contrattazione territoriale di cui all'art. 10 del CCNL, anche al fine di dare univoca interpretazione all'applicazione dei diversi istituti contrattuali;
b. individuare strumenti di analisi e politiche attive di settore tali da consentire l'inversione delle attuali tendenze negative della situazione del settore nel territorio;
c. stabilizzare e uniformare i trattamenti in atto nelle diverse realtà aziendali;
d. incentivare l'occupazione e stabilizzare quella in atto;
e. dare attuazione agli indirizzi enunciati nel Protocollo d'Intesa del 23 luglio 1993, altresì individuando fattori di riferimento utili per la definizione di produttività individuale ed aziendale, e quant'altro previsto dal Protocollo stesso;
In tale quadro di riferimento si è convenuto di individuare alcune forme articolate di flessibilità contrattata in adesione alle istanze del mercato e/o in attuazione delle forme di flessibilità previste dalla legislazione, prevedendo all'interno dell'impianto normativo territoriale soluzioni tali da consentire certezza di tutela del lavoratore e recuperi complessivi di efficienza organizzativa e produttiva aziendale.
In relazione all'evoluzione della legislazione in tema di diverse e nuove tipologie di lavoro, le parti si impegnano reciprocamente ad incontrarsi in presenza di cambiamenti significativi per il settore, al fine di individuare le possibili coerenze con gli indirizzi del presente contratto.
In questo spirito le parti si danno atto di avere rafforzato le relazioni sindacali nel settore, al fine di rendere più dinamico l'intero sistema dei rapporti di lavoro, con beneficio economico e normativo per i Lavoratori, e consentendo agli Istituti una ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane.
Le parti firmatarie della presente ipotesi di accordo, si danno reciprocamente atto che lo stesso, una volta sciolta la riserva da parte dei rispettavi Organi deliberanti (Assemblea dei lavoratori e Consigli di Amministrazione delle società datrici di lavoro), io stesso svolgerà i propri effetti solo e soltanto in caso di sottoscrizione da parte di Tutti i soggetti datoriali autorizzati in Provincia. Fino ad allora, la validità dei presente contrato rimarrà sospesa.
Titolo I - Relazioni Sindacali
Art. 2 Diritti di in formazione a livello territoriale
In attuazione dell'art. 9 del CCNL, le Associazioni Datoriali forniranno annualmente, possibilmente entro il mese di aprile di ogni anno, alle strutture sindacali territoriali firmatarie del presente contratto, e su richiesta delle stesse, informazioni riguardanti i seguenti punti:
a. aspetti generali di ordine strutturale ed istituzionale;
b. prospettive di sviluppo anche in relazione alla istituzione di nuovi tipi di servizi a seguito di modificazioni tecnologiche ed alle eventuali implicazioni professionali;
c. iniziative di aggiornamento della professionalità;
d. andamento occupazionale generale e articolato per settore di attività (zona, banche, tele-allarmi, ecc..);
e. eventuali processi di trasformazione in atto localmente per i riflessi sui livelli occupazionali (art. 9 CCNL).
Art. 3 Diritti di informazione a livello aziendale
In attuazione dell'art. 15 del CCNL, Gli Istituti di Vigilanza forniranno a richiesta delle strutture sindacali (RSA), di norma annualmente (mese di Aprile), nei limiti della opportuna e necessaria riservatezza, informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi di investimenti tecnologici.
Le strutture sindacali verranno informate altresì (oltre a quanto previsto dal CCNL):
a. sulla consistenza degli organici e sulle tipologie di assunzione, sugli avanzamenti di grado effettuati nel corso dell'anno (a tal fine verrà consegnato apposito elenco nominativo nel rispetto della normativa di legge sulla privacy);
b. sulle varie tipologie dei servizi;
c. sui turni di lavoro e programmi di ferie;
d. programmi aziendali di particolare rilievo.
Art. 4 Bilateralità
Nello spirito della premessa (art. 1) di cui al presente Contratto Integrativo Territoriale ed ai sensi dell'art. 11 del vigente CCNL, le parti si impegnano a costituire, in tempi compatibilmente brevi, uno specifico Organismo (Ente Bilaterale Territoriale per la Vigilanza Privata, qui appresso "EBITEV") che affronti le tematiche e le problematiche proprie del settore con il diretto coinvolgimento di tutte le parti e di tutti gli Enti competenti.
Tale Organismo rappresenterà, nell'intento delle parti, un valido strumento di osservazione del comparto agevolando l'individuazione delle problematiche ed il loro superamento, e favorendo il dialogo tra le parti utile al confronto con le Istituzioni e le Autorità vigilanti sul settore.
In particolare sono demandati all'EBITEV:
1) osservatorio del settore;
2)promozione e progettazione per la formazione d'ingresso, la riqualificazione professionale e la formazione permanente;
3) costituzione e gestione delle Commissioni Paritetiche Territoriali, insediate presso l'Ebitev e di seguito indicate:
• Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione
• Collegio arbitrale
• Commissione per i Licenziamenti Individuali
• Commissione per i Pareri di Conformità
• Commissione per i Cambi di Appalto
4) interpretazione autentica del presente CIP;
5) esame e applicazione di eventuali precedenti istituti contrattuali di miglior favore.
E' intendimento delle parti concordare entro il 31 dicembre 2004 un incontro per procedere alla costituzione delle suelencate Commissioni Paritetiche Territoriali e Collegi.
Le Commissioni avranno sede presso l'EBITEV, che metterà a disposizione delle stesse la propria struttura logistica e organizzativa e saranno finanziate così come previsto dallo Statuto dell'Ente Bilaterale Nazionale, per quota di competenza.
Art. 4.1 Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione
Ai fini delle procedure che dovranno essere seguite in caso di controversia si conviene quanto segue:
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del Codice di Procedura Civile, come modificati dal Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 80 e dal Decreto Legislativo 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime, relative all'applicazione del presente Contratto, è previsto il tentativo di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo, da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione, costituita presso l'Ente Bilaterale (EBITEV).
La Commissione di Conciliazione Territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell'Associazione datoriale di appartenenza competente per territorio cui l'istituto di Vigilanza sia iscritto o abbia conferito mandato;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale territoriale firmataria del presente Contratto (Filcams-Cgil, della Fisascat-Cisl, della Uiltucs-Uil, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.
[…]
Art. 4.7 Contenuti della formazione professionale
A titolo indicativo, sin da ora le parti convengono che i corsi professionali dovranno vertere almeno sulle seguenti materie:
[…]
6) legislazione del lavoro;
7) contratti di lavoro;
8) conoscenza teorica delle armi;
9) utilizzo pratico delle armi;
10) conoscenza teorica dei mezzi in dotazione;
11) utilizzo pratico dei mezzi in dotazione;
12) norme comportamentali;
13) conoscenza delle diverse tipologie di servizi.
Titolo II - Organizzazione del lavoro
Art. 5 Organizzazione dei servizi
In conformità al dettato dell'art. 79 primo comma del vigente CCNL, gli Istituti, compatibilmente con le particolari esigenze che caratterizzano l'organizzazione dei servizi nel settore, impiegheranno il personale in località prossime ai luoghi di abituale dimora.
Le aziende, compatibilmente con la variabilità dell'organizzazione dei servizi e delle presenze e fermo restando che la programmazione potrà essere variata in base alle esigenze organizzative e a richieste della clientela, si impegnano a procedere con gradualità (non prima del 15 Ottobre 2004 e comunque non oltre il 15 Marzo 2005) verso la programmazione dei servizi con cadenza almeno settimanale e la rotazione tra i diversi turni di mattina, pomeriggio e notte:
o per i servizi fissi "h24"
o per quelli contrattualizzati per periodi almeno annuali con continuità di orario.
Fatte in ogni caso salve le situazioni non programmate o programmabili, nella esigenza della copertura del servizio nell'ottica della peculiarità del servizio di vigilanza privata.
Nel quadro delle informative sull'organizzazione del lavoro di cui all'art. 3 del presente CIP, le aziende forniranno alle RSA aderenti alle OOSS firmatarie del presente CIP, informativa sullo stato di attuazione di quanto previsto dal comma precedente.
Le Aziende, anche in ottemperanza ai regolamenti delle Autorità competenti, si impegnano a garantire e mettere a disposizione, del personale adibito ai vari servizi di Istituto, idonei mezzi di comunicazione protezione individuale atti a realizzare adeguati livelli di sicurezza agli operatori.
Art. 5.1 Rotazione dei servizi
Gli istituti firmatari si impegnano ad attuare una rotazione dei servizi svolti, in modo da consentire alla guardia particolare giurata una migliore e completa conoscenza delle diverse metodologie e tipologie di servizio svolte dall'istituto di vigilanza.
La rotazione del personale terrà inoltre conto nell'assegnazione, ove possibile, della località di residenza del lavoratore.
In entrambi i casi, tale rotazione dovrà comunque tenere conto sia delle esigenze tecnico-operative del servizio stesso, sia della autonomia organizzativa dell'azienda, sia inoltre della "clausola di gradimento" possibilmente documentabile che è ordinariamente inserita nei contratti di vigilanza privata, nonché della realtà commerciale degli istituti di vigilanza che fisiologicamente prevede frequenti perdite ed acquisizioni da parte della committenza.
Art. 7 Flessibilità dell'orario di lavoro
Fermo restando quanto previsto dall'art. 67 del vigente CCNL (sistema giornaliero di flessibilità dell'orario "6/8"), in relazione a quanto demandato dall'art. 10-c del vigente CCNL, previo confronto con le OOSS firmatarie del presente CIP e con le rispettive RSA, ove costituite, potrà essere adottata a livello aziendale una ulteriore flessibilità.
Art. 8 Banca delle ore
In attuazione di quanto previsto dall'art. 10-c del vigente CCNL, le parti concordano che a partire dalla data di entrata in vigore del presente CIP la Banca delle Ore di cui all'art. 68 del vigente CCNL potrà essere utilizzata fino a tre ore giornaliere per ogni lavoratore. Il pagamento delle stesse avverrà con le modalità previste dal CCNL.
Per quanto non integrato dal presente articolo, resta ferma la regolamentazione della Banca Ore di cui all'art. 68 del vigente CCNL.
Art. 20 Perdita dei requisiti soggettivi da parte del lavoratore
In caso di perdita dei requisiti soggettivi indispensabili per svolgere l'attività di guardia particolare giurata dipendenti da cause fisiche (perdita di visus, ecc.) l'azienda interessata si impegna ad esaminare eventuali possibilità alternative, compatibilmente con la propria situazione.
Dichiarazione a verbale (2)
Le OOSS dei Lavoratori firmatarie del presente CIP dichiarano che sottoporranno alle assemblee dei Lavoratori i contenuti del presente accordo per la relativa ratifica che dovrà essere notificata alle Associazioni Datoriali.
Dichiarazione a verbale (3)
Si demanda all'EBITEV il compito di redigere un testo unico contenente tutte le norme provinciali sin qui siglate. Detto testo unico annullerà e sostituirà ogni precedente accordo a livello provinciale.