Tipologia: CCNL
Data firma: 26 ottobre 2004
Validità: 01.11.2004 - 31.12.2008
Parti: Unci, Unsic e Fesica-Confsal
Settori: Servizi, Igiene ambientale, COOP
Fonte: CNEL

Sommario:

  Premessa
Titolo I - Validità e sfera di applicazione del contratto
Articolo 1.
Titolo II - Livelli di contrattazione nazionale, territoriale o aziendale
Articolo 2.
Articolo 3.
Articolo 4.
Titolo III - Diritti sindacali e di associazione
Articolo 5.
Articolo 6.
Articolo 7.
Articolo 8.
Articolo 9.
• Quota di servizio contrattuale.
Articolo 10.
Titolo IV - Decorrenza - Durata
Articolo 11.
Titolo V - Esclusività di stampa - Distribuzione contratti
Articolo 12.
Articolo 13.
Titolo VI - Efficacia del contratto
Articolo 14.
Titolo VII - Mobilità e mercato del lavoro
Articolo 15.
Titolo VIII - Classificazione del personale
Articolo 16.
Titolo IX - Mansioni promiscue - Mutamento mansioni - Jolly
Articolo 17.
Articolo 18.
Titolo X - Assunzione - Documentazione
Articolo 19.
Articolo 20.
Articolo 21.
Articolo 22.
Titolo XI - Periodo di prova
Articolo 23.
Titolo XII - Orario di lavoro
Articolo 24.
• Banca ore.
• Flessibilità tempestiva.
• Prestatori di lavoro ripartito.
Art. 25 - Reperibilità.
Art. 26 - Richiamo in servizio.
Titolo XIII - Telelavoro
Articolo 27.
Articolo 28.
Articolo 29.
Articolo 30.
Articolo 31.
Articolo 32.
Articolo 33.
Articolo 34.
Articolo 35.
Articolo 36.
Articolo 37.
Articolo 38.
Articolo 39.
Titolo XIV - Personale non soggetto a limitazione di orario
Articolo 40.
Titolo XV - Orario di lavoro per i lavoratori di minore età
Articolo 41.
Titolo XVI - Lavoro domenicale - Festivo - Notturno
Articolo 42.
Articolo 43.
Articolo 44.
Articolo 45.
Titolo XVII - Lavoro straordinario
Articolo 46.
Titolo XVIII - Lavoratori a turni
Articolo 47.
Titolo XIX - Lavoro a tempo determinato
Articolo 48.
Titolo XX - Lavoro parziale o part-time, genitori di portatori di handicap e di tossicodipendenti
Articolo 49.
Articolo 50.
Titolo XXI - Apprendistato
Articolo 51.
Art. 52 - Proporzione numerica.
Art. 53 - Assunzione.
Articolo 54.
Articolo 55.
Articolo 56.
Art. 57 - Malattia e infortunio.
Titolo XXII - Formazione professionale - Contratto inserimento o reinserimento
Articolo 58.
Articolo 59.
Articolo 60.
  Titolo XXIII - Lavoratori studenti
Articolo 61.
Titolo XXIV - Contratto di lavoro di lavoratori extracomunitari contratto di lavoro di lavoratori portatori di handicap
Articolo 62.
Articolo 63.
Titolo XXV - Occupazione femminile
Articolo 64.
Titolo XXVI - Mobbing
Articolo 65.
Articolo 66.
Titolo XXVII - Riposo settimanale - Festività - Permessi retribuiti - Permessi straordinari retribuiti - Permessi non retribuiti
Articolo 68.
Articolo 69.
Articolo 70.
Articolo 71.
Articolo 72.
Titolo XXVIII - Sospensione - Soste - Riduzione d'orario - Recuperi
Articolo 73.
Titolo XXIX - Intervallo per la consumazione dei pasti
Articolo 74.
Titolo XXX - Congedo per matrimonio
Articolo 75.
Titolo XXXI - Servizio militare - Volontariato
Articolo 76.
Articolo 77.
Titolo XXXII - Maternità
Articolo 78.
Articolo 79.
Titolo XXXIII - Ferie
Articolo 80.
Titolo XXXIV - Aspettativa
Articolo 81.
Titolo XXXV - Malattia - Infortuni
Articolo 82.
• A) Periodo di comporto
• B) Trattamento economico.
Titolo XXXVI - Trattamento economico
Articolo 83.
Titolo XXXVII - Aumenti periodici di anzianità
Articolo 84.
Titolo XXXVIII - Gratifica natalizia
Articolo 85.
Titolo XXXIX - Indennità
Articolo 86.
• Indennità in caso di morte.
• Indennità mezzi di locomozione.
• Indennità lavoro disagiato.
• Indennità di alta montagna.
• Indennità di lontananza dai centri abitati.
• Indennità zona malarica.
• Indennità rimozione scorie e pulizia reparti lavorazioni industriali.
• Indennità alloggio al personale.
• Indennità di trasferta.
Titolo XL - Corresponsione della retribuzione - Reclami sulla busta paga
Articolo 87.
Titolo XLI - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Articolo 88.
Articolo 89.
Titolo XLII - Trattamento di fine rapporto (TFR)
Articolo 90.
Titolo XLIII - Cessione - Trasformazione della azienda - Liquidazione della cooperativa
Articolo 91.
Titolo XLIV - Indumenti - Attrezzi di lavoro
Articolo 92.
Titolo XLV - Tutela della salute e della integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro
Articolo 93.
Titolo XLVI - Divieti
Articolo 94.
Titolo XLVII - Risarcimento danni
Articolo 95.
Titolo XLVIII - Commissione nazionale di garanzia e conciliazione
Articolo 96.
Titolo XLIX - Composizione delle controversie
Articolo 97.
Titolo L - Codice disciplinare
Art. 98 - Doveri del socio e del lavoratore dipendente.
• Disposizioni disciplinari.
Art. 99 - Licenziamento per mancanze.
Titolo LI - Patronati
Articolo 100.
Titolo LII - Ente nazionale bilaterale
Articolo 101.
• Finanziamento.
Titolo LIII - Contratti di riallineamento
Articolo 102.
Proprietà privata.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i soci e i dipendenti delle cooperative esercenti servizi di pulizia e ausiliari nonché servizi integrativi e multiservizi ai vari settori merceologici

L'anno 2004 il giorno 26 ottobre in Roma tra Unione Nazionale delle Cooperative Italiane (Unci) […]; Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori (Unsic) […] e Fesica/Confsal […] e assistita dalla Confsal […] si è stipulato il CCNL per i soci lavoratori e i lavoratori dipendenti delle cooperative esercenti attività disciplinata dalle norme vigenti in materia di servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione oltre le attività di servizi ausiliari, integrativi e multiservizi richiesti dalla committenza, sia pubblica che privata, con esclusione delle attività aventi carattere di autonomia o esclusiva per le quali si applicano i CCNL di categoria.

Premessa
[…]
Le parti ribadiscono, per concludere, che particolare cura sarà dedicata alla valutazione delle politiche aziendali e degli obiettivi da conseguire in tutti gli ambiti territoriali, perché una parte non trascurabile degli utili aziendali venga destinata al miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a retribuire i risultati conseguiti in ragione dell'impegno partecipativo della componente lavoro.
Le parti, infine si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, una azione di controllo e a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero", e allo sfruttamento del lavoro minorile che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile.
[…]

Titolo I - Validità e sfera di applicazione del contratto
Articolo 1.

Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, posti in essere dalle Cooperative che svolgono, per conto terzi, le seguenti attività:
(1) pulizia: civili, industriali, domiciliari, ospedalieri, pulitori, netturbini, spazzacamini;
(2) servizi di sanificazione ambientale: derattizzazione, disinfestazione e disinfezione;
(3) manutenzione aree verdi: macchinari industriali, immobili, beni mobili, ripulitura muri e strade;
(4) gestione della totalità delle iniziative inerenti al condominio;
(5) conduzione gestione impianti: termici, elettrici, idraulici, climatizzazione;
(6) servizi di manutenzione ascensori, allarmi e antifurti;
(7) controllo servizi ausiliari e museali: fieristici e congressuali, accoglienza, reception, accompagnamento (guide turistiche, animatori e affini) ;
(8) servizi di copia: centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, barellaggio, fattorinaggio;
(9) servizi alla ristorazione: riordino locali, lavaggio stoviglie, trasporto pasti;
(10) servizi di manutenzione insegne luminose; facchinaggio mercati ortofrutticoli;
(11) facchinaggio con autogrù, facchinaggio presso magazzini generali, dogane e mercati ittici;
(12) servizi di irrigazione e impianti per l'agricoltura;
(13) abbattitori di piante;
(14) servizi di guardiania e portierato;
(15) accompagnamento, cattura, ingabbiamento e scarico di bestiame presso mattatoi;
e limitatamente, per i soci lavoratori delle cooperative che prescelgono la forma del lavoro dipendente.
[…]
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere ai finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive, o ai Fondi per la formazione professionale, erogati da Enti pubblici, nazionali, regionali provinciali e/o della Unione Europea, sia compreso l'impegno da parte delle Cooperative alla applicazione del presente CCNL. Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le Organizzazioni stipulanti dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni più favorevoli praticate al lavoratore in forza prima della data di stipula del presente CCNL, che restano a lui assegnate 'ad personam' e senza futuri assorbimenti.
Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro.

Titolo II - Livelli di contrattazione nazionale, territoriale o aziendale
Articolo 2.

Le parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro come appresso:
(a) contrattazione di 1° livello: contratto nazionale di settore;
(b) contrattazione di 2° livello: contratto integrativo territoriale o aziendale di settore equiparato a tutti gli effetti a quella nazionale.

Articolo 4.
La contrattazione collettiva territoriale sarà svolta in sede regionale o provinciale o aziendale. Essa riguarda materie e istituti stabiliti dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione nazionale.
Alla contrattazione collettiva territoriale è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
(a) possibilità di una diversa articolazione dell'orario normale di lavoro che può essere svolto in modo differenziato nel corso dell'anno;
[…]
(c) costituzione e funzionamento dell'Organismo regionale o provinciale o aziendale paritetico per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, nonché tutto quanto previsto dalla legge n. 626/94 in materia di sicurezza sul posto di lavoro;
(d) realizzazione di un incontro, a livello regionale o provinciale o aziendale, fra le parti stipulanti il presente CCNL, per l'approvazione dei contratti di inserimento o reinserimento per realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento alle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, nel rispetto di quanto previsto all'art. 55, comma 2, D.lgs. 10.9.03 n. 276;
(e) attuazione della disciplina della formazione professionale; (f) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione ragionale o provinciale o aziendale dal presente CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio.
[…]

Titolo III - Diritti sindacali e di associazione
Articolo 5.

Le parti riconoscono che ciascun socio e lavoratore dipendente potrà usufruire nel corso dell'anno di permessi sindacali nei limiti di 10 ore, a titolo di diritto d'assemblea […]

Articolo 6.
In applicazione della legge 20.5.70 n. 300, le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, possono, nelle cooperative con più di 15 e fino a 100 soci e lavoratori dipendenti, designare 1 rappresentante sindacale; nelle cooperative da 101 a 300 soci e lavoratori dipendenti possono designare 3 rappresentanti sindacali e oltre questa soglia ogni 300 soci o dipendenti possono designare 3 rappresentanti sindacali.
[…]

Titolo IX - Mansioni promiscue - Mutamento mansioni - Jolly
Articolo 18.

Vengono considerati "jolly" quei soci e quei lavoratori dipendenti cui la Cooperativa non assegna una specifica mansione per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente nella Cooperativa stessa.
[…]

Titolo X - Assunzione - Documentazione
Articolo 20.

Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
[…]
(3) libretto di indennità sanitaria per il personale da adibire a quelle attività per cui è richiesto dalla legge;
[…]

Articolo 21.
Il socio e il lavoratore potranno essere sottoposti, prima della assunzione, a visita medica da parte del sanitario di fiducia della cooperativa per l'accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui sono destinati.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al socio e al lavoratore.

Titolo XII - Orario di lavoro
Articolo 24.

La durata media del lavoro effettivo per la generalità delle cooperative è fissato in 40 ore settimanali distribuito su 5 o 6 giornate lavorative. […]
La durata media settimanale del lavoro ordinario, ai sensi dell'art. 13, legge 24.6.97 n. 196, può essere computata anche come durata media in un periodo non superiore ai 12 mesi salvi gli accordi aziendali in materia.
Non sono altresì da considerarsi lavoro effettivo le soste durante il lavoro superiore a 15 minuti, nonché quelle comprese tra l'inizio e la fine dell'orario giornaliero; il tempo per recarsi sul posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno della Cooperativa; comunque tutto quanto previsto dall'art. 5, RD n. 1955 del 10.9.23.
La contrattazione regionale o provinciale o aziendale potrà disciplinare la possibilità, per il lavoratore, di scegliere il momento iniziale e terminale della prestazione entro una certa fascia, assicurando comunque una certa estensione temporanea (flex-time) . Diverse condizioni sono demandate alla contrattazione integrativa regionale o provinciale o aziendale, anche se la distribuzione dell'orario di lavoro viene determinata dal presente CCNL.
[…]
Durante l'orario di lavoro il socio o il lavoratore dipendente non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dalla Cooperativa senza esserne autorizzato, il trattenersi nell'ambiente di lavoro da parte del lavoratore per sue determinate esigenze, come il tempo dei riposi intermedi, la sistemazione della propria biancheria, la cura e l'igiene della propria persona, non è considerato "tempo" a disposizione del datore di lavoro.
[…]
Le parti, per quanto concerne la flessibilità di cui al presente articolo, attuano una fattispecie di orario multiperiodale ai sensi del DM 30.8.99.

Banca ore.
Possono essere accantonate nella banca ore le ore derivanti da prestazioni di lavoro straordinario e le ore di recupero della flessibilità non fruite per comprovati impedimenti personali.

Flessibilità tempestiva.
Per necessità a causa della intensità della attività le cooperative possono superare in determinati periodi dell'anno il normale orario settimanale.
La cooperativa comunicherà al sindacato aziendale con un preavviso non superiore a 5 giorni, illustrandone le ragioni, il ricorso alla flessibilità.
Per il superamento del normale orario di lavoro previsto contrattualmente la cooperativa corrisponderà, nei periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione.
La compensazione tra ore in supero e ore in riduzione dovrà avvenire entro 12 mesi dall'inizio della flessibilità.
[…]

Prestatori di lavoro ripartito.
La contrattazione regionale o provinciale aziendale potrà inoltre disciplinare la possibilità della condivisione, a 2 o più lavoratori, dello svolgimento del lavoro in un certo orario lasciando a loro la determinazione del rispettivo tempo di lavoro (job-sharing) […]

Art. 25 - Reperibilità.
Per taluni servizi può essere stabilito l'obbligo della reperibilità del socio e del lavoratore dipendente.
La reperibilità può essere:
- esterna: demandata alla contrattazione aziendale che provvederà a determinare i servizi, i periodi, la durata e il compenso;
- interna: il socio o il lavoratore dipendente è reperibile nelle ore notturne all'interno della cooperativa, e nel limite massimo di 10 volte al mese determinate dalla struttura e dalla organizzazione della cooperativa e ad essi è riconosciuto l'importo fisso di € 20,00 lordi per ciascuna notte di servizio che si aggiunge alla normale retribuzione con la maggiorazione per lavoro straordinario notturno.

Titolo XIII - Telelavoro
Articolo 27.

Il telelavoro è una forma di organizzazione a distanza resa possibile dall'utilizzo di sistemi informatici e dall'esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore socio o lavoratore dipendente opera e la cooperativa.
Il telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non un particolare status legale.
Il telelavoro fa quindi parte della organizzazione della cooperativa, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno alla azienda.
Il telelavoratore socio o dipendente ha quindi gli stessi diritti dei soci o lavoratori dipendenti comparabili che svolgono l'attività nei locali della cooperativa e sono assoggettati al potere direttivo, organizzativo e di controllo della Società.

Articolo 28.
Il telelavoro può essere di 3 tipi:
- domiciliare: svolto nell'abitazione del telelavorista;
- mobile: attraverso l'utilizzo di apparecchiature portatili;
- remotizzato o a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali non coincidono né con l'abitazione del telelavorista né con gli uffici aziendali.

Articolo 29.
Il telelavoro domiciliare e remotizzato si applica esclusivamente ai telelavoristi subordinati e non è applicabile né ai telelavoristi occasionali né a quelli autonomi.
[…]

Articolo 31.
Al socio o al lavoratore dipendente sono riconosciuti gli stessi diritti legali e contrattuali previsti per il socio o per il lavoratore dipendente comparabile che svolge attività nei locali della cooperativa.
Il socio o il lavoratore dipendente comparabile è quello inquadrato allo stesso livello in forza dei criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva.
I telelavoratori dovranno essere messi nella condizioni di fruire delle medesime opportunità di accesso alla formazione […] previste per i soci o i lavoratori dipendenti comparabili.
I telelavoratori hanno diritto a una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui ripongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.
[…]

Articolo 33.
La cooperativa può instaurare strumenti di controllo nel rispetto sia del D.lgs. 19.9.94 n. 626 di recepimento della Direttiva n. 90/270 CEE relativa ai videoterminali, che dell'art. 29, comma 1 del decreto legislativo, il quale sancisce che nessun dispositivo o controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato tramite software all'insaputa dei telelavoristi.

Articolo 34.
Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità dovrà essere definita con la contrattazione aziendale prima dell'inizio del contratto di telelavoro.
[…]
La cooperativa è tenuta a fornire al telelavoratore i supporti tecnici.

Articolo 35.
La cooperativa è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore, conforme alla Direttiva n. 89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari recepite dalla legislazione nazionale in quanto applicabili e a quelle previste nel presente contratto.
La contrattazione aziendale regolerà gli eventuali accessi al domicilio del telelavorista o ai telecentri.

Articolo 36.
Alla contrattazione aziendale è demandato:
- l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del telelavoratore come i contatti con i colleghi e l'accesso alle informazioni della cooperativa;
- il carico di lavoro;
- eventuale fascia di reperibilità;
- la determinazione in concreto degli strumenti che permettono l'effettiva autonoma gestione della organizzazione al telelavoratore socio o dipendente.

Articolo 37.
Il telelavoratore gestisce l'organizzazione del proprio tempo di lavoro.
Con riferimento all'orario di lavoro non sono applicabili al telelavoratore le seguenti norme previste dal D.lgs. n. 84/03 n. 66:
- art. 3 (orario normale di lavoro settimanale)
- art. 4 (durata massima dell'orario settimanale)
- art. 5 (lavoro straordinario)
- art. 7 (riposo giornaliero)
- art. 8 (pause)
- artt. 12 e 13 (organizzazione e durata del lavoro notturno)

Articolo 38.
Il telelavoratore ha gli stessi diritti collettivi dei lavoratori dipendenti che operano all'interno della cooperativa.

Articolo 39.
La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, così come l'installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del telelavoratore.

Titolo XV - Orario di lavoro per i lavoratori di minore età
Articolo 41.

Per la disciplina della tutela del minore nello svolgimento della attività lavorativa subordinata si rimanda alle leggi vigenti in materia.

Titolo XVI - Lavoro domenicale - Festivo - Notturno
Articolo 42.

[…]
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro notturno ordinario valgono le vigenti norme di legge.

Articolo 44.
[…]
Si considera lavoro notturno quello prestato dalle ore 22 alle 6; il personale addetto ai turni notturni, il cui orario di lavoro si protrae dalle ore 22 alle 6, dovrà osservare un riposo di almeno 12 ore consecutive prima di riprendere il lavoro.

Titolo XVII - Lavoro straordinario
Articolo 46.

[…]
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative supplementari e straordinarie a carattere individuale, nel limite totale di 250 ore annue. Il socio e il lavoratore dipendente non possono compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci. […]
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge.

Titolo XIX - Lavoro a tempo determinato
Articolo 48.

In tutte le Cooperative comprese nell'ambito dì applicazione di cui all'art. 1 del presente CCNL, ai sensi dell'art. 23, legge 28.2.87 n. 56, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro individuale che non potrà superare il 20% annuo del personale occupato, oltre che nella ipotesi di cui all'art. 1, legge 18.4.62 n. 230, all'art. 12, legge 24.6.87 n. 195 e successive modificazioni e integrazioni è consentito, in relazioni a particolari esigenze aziendali e al fine di evitare carenze del servizio, per le seguenti ipotesi:
[…]
(j) per l'assistenza specifica nel campo della prevenzione, della sicurezza del lavoro e per l'ambiente;
[…]

Titolo XX - Lavoro parziale o part-time, genitori di portatori di handicap e di tossicodipendenti
Articolo 50.

[…]
Per i soci e i dipendenti affetti da patologie gravi riconosciuto dalla ASL, hanno il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e la possibilità di passare nuovamente a tempo pieno.

Titolo XXI - Apprendistato
Articolo 51.

[…]
Il regolamento dei profili formativi è rimessa alle Regioni d'intesa con Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Art. 53 - Assunzione.
Per l'assunzione degli apprendisti è necessario il contratto scritto con specificazione:
[…]
- il piano formativo individuale

Articolo 56.
[…]
Quanto ai contenuti della attività formativa si stabilisce che la durata è pari a quanto appresso riportato:

titolo di studio ore di formazione media annuale
scuola dell'obbligo 120
attestato di qualifica professionale 100
diploma di scuola media superiore 80
diploma di laurea 60


Titolo XXII - Formazione professionale - Contratto inserimento o reinserimento
Articolo 58.

Nel quadro delle più generali intese tra le Organizzazioni stipulanti, il presente CCNL, preso atto che tutte le ragioni di addestramento e formazione professionale sono finalizzate all'arricchimento e all'aggiornamento delle conoscenze professionali inerenti le mansioni svolte, tenuto conto altresì della continua evoluzione del settore e della necessità di una costante revisione delle conoscenze individuali, le cooperative realizzeranno idonee iniziative tecnico-pratiche per consentire:
(a) un efficace inserimento di tutti i soci e lavoratori dipendenti neo-assunti;
(b) un proficuo aggiornamento dei soci e lavoratori dipendenti per quanto concerne la sicurezza e i nuovi metodi di lavoro;
(c) un pronto inserimento dei soci e lavoratori dipendenti nelle nuove mansioni a seguito dell'avvicendamento degli stessi.

Titolo XXIV - Contratto di lavoro di lavoratori extracomunitari contratto di lavoro di lavoratori portatori di handicap
Articolo 62.

Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di soci e lavoratori extracomunitari valgono le norme di legge e del presente CCNL.

Articolo 63.
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato a determinato di soci e lavoratori portatori di handicap valgono le norme di legge e del presente CCNL.

Titolo XXVI - Mobbing
Articolo 65.

Per le parti è fondamentale avere in azienda un ambiente di lavoro improntato alla tutela della dignità e inviolabilità della persona e alla correttezza nei rapporti interpersonali.
Il 'mobbing' invece crea una sorta di azioni con le quali un dipendente, nei luoghi di lavoro, viene dai colleghi maltrattato o perseguitato in maniera sistematica e sottoposto quindi a pressioni psicologiche per isolarlo mettendolo in cattiva luce per indurlo alle dimissioni. Perciò le parti ritengono di costituire una Commissione paritetica per le pari opportunità al fine di tutelare i lavoratori da atti e comportamenti ostili che assumano le caratteristiche della violenza, della persecuzione psicologica o della molestia, nell'ambito del rapporto di lavoro.

Articolo 66.
Si possono avere vari tipi di mobbing:
- verticale: posto in essere dal datore di lavoro o dal superiore (bossing) ;
- orizzontale: messo in atto da un collega;
- ascendente: compiuto dall'inferiore ai danni del superiore.

Titolo XXVII - Riposo settimanale - Festività - Permessi retribuiti - Permessi straordinari retribuiti - Permessi non retribuiti
Articolo 68.

Il socio e il lavoratore dipendente hanno diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla legge, alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento.
Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti le attività stagionali e quelle di pubblica utilità.

Titolo XXVIII - Sospensione - Soste - Riduzione d'orario - Recuperi
Articolo 73.

[…]
Per i periodi di sosta dovute a cause impreviste, indipendenti dalla volontà del socio e del lavoratore dipendente della cooperativa, è ammesso il recupero, purché esso sia contenuto nei limiti di 1 ora al giorno e sia richiesto entro il mese successivo.

Titolo XXIX - Intervallo per la consumazione dei pasti
Articolo 74.

La durata del tempo per la consumazione dei pasti va da un minimo di mezzora ad un massimo di 2 ore, e viene concordato tra soci e i lavoratori dipendenti e il datore di lavoro e, nel caso presente, con la rappresentanza sindacale.

Titolo XXXII - Maternità
Articolo 78.

I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti e i regolamenti sulla tutela fisica ed economica delle dipendenti.
[…]
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la dipendente ha diritto ad astenersi dal lavoro:
(a) per 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
(b) per 3 mesi dopo il parto;
(c) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso.
Inoltre la dipendente ha facoltà di prolungare fino a 1 mese prima della data presunta del parto e astenersi per i 4 mesi successivi al parto a condizione che il medico specialista della SSN e il medico competente, ai fini della prevenzione e tutela della salute sui luoghi di lavoro, attestino che non vi sono controindicazioni per la salute della gestante e del nascituro e di anticipare l'astensione con provvedimento della Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispettivo.
Se il parto è anticipato, il periodo di astensione non usufruito si aggiunge a quello successivo al parto.
[…]
I permessi per l'allattamento devono essere riconosciuti come per legge.

Titolo XXXIII - Ferie
Articolo 80.

[…]
Il diritto alle ferie è irrinunciabile e inalienabile.
[…]

Titolo XXXIX - Indennità
Articolo 86.
Indennità lavoro disagiato.

Per ogni giornata in cui i soci e i lavoratori dipendenti effettuino le pulizie con l'impiego di scala aerea o ponte o bilancino sarà corrisposta una speciale indennità nella misura del 10% della retribuzione tabellare.

Indennità di alta montagna.
Ai soci e ai lavoratori dipendenti inviati a prestare lavoro fuori della sede abituale di lavoro e in località di alta montagna la cooperativa corrisponderà una indennità da concordarsi con le Organizzazioni sindacali aziendali.

Indennità zona malarica.
Il socio o il lavoratore dipendente che presta servizio in zona malarica riconosciuta tale dalla ASL competente ha diritto a una indennità di rischio concordata con le RSA.

Indennità rimozione scorie e pulizia reparti lavorazioni industriali.
Al socio o al lavoratore dipendente che ricopra mansioni di rimozione scorie e pulizia reparti lavorazioni industriali sarà corrisposta una indennità da concordarsi con le RSA.

Titolo XLIV - Indumenti - Attrezzi di lavoro
Articolo 92.

[…]
È parimenti a carico del datore del lavoro la spesa relativa agli indumenti che i soci e i lavoratori dipendenti sono tenuti ad usare per ragioni di sicurezza e per motivi igienico-sanitari.
Il datore di lavoro è, inoltre, tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori.
Il socio e il lavoratore dipendente deve conservare in buono stato macchine, arnesi, e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta e ottenuta l'autorizzazione dal superiore diretto.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente a quanto messo a sua disposizione darà diritto alla cooperativa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione formale dell'addebito.
[…]

Titolo XLV - Tutela della salute e della integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro
Articolo 93.

Le parti firmatarie del presente CCNL, al fine di migliorare le condizioni di lavoro nelle cooperative, convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del socio e del lavoratore dipendente sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di legge vigenti nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.
Nei casi previsti dalla legge, e dagli accordi contrattuali ai vari livelli, la cooperativa fornirà gratuitamente idonei mezzi protettivi (esempio guanti, stivali, maschere, grembiuli ecc.) osservando tutte le precauzioni igieniche.
Il socio e il lavoratore dipendente dovrà utilizzare secondo le disposizioni aziendali, curando altresì la conservazione, i mezzi protettivi avuti in consegna".
Ciascun socio e lavoratore dipendente deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella degli altri lavoratori dipendenti presenti sul luogo di lavoro, sui quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni.
In particolare i lavoratori:
(a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai superiori, ai fini della protezione collettiva e individuale;
(b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
(c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
(d) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lett. b) e c) , nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizie al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza;
(e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
(f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria dei soci o di altri lavoratori dipendenti;
(g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
(h) contribuiscano, insieme al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dalla autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori dipendenti durante il lavoro.
Le parti firmatarie del presente CCNL concordano di istituire una Commissione paritetica composta da 2 persone per parte per realizzare quanto previsto dalla legge n. 626/94 con apposito protocollo di intesa.

Titolo XLVIII - Commissione nazionale di garanzia e conciliazione
Articolo 96.

È costituita una Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione, composta da 6 membri di cui 3 nominati dalle Organizzazioni datoriali e 3 nominati dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
La Commissione ha i seguenti compiti:
(a) esaminare e risolvere le controversie inerenti alla interpretazione e applicazione nella cooperativa del presente CCNL e della contrattazione integrativa di 2° livello;
(b) tentare la bonaria composizione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo che segue, delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo in sede di conciliazione prima di adire le vie giudiziarie;
[…]
(d) verificare e valutare l'effettiva applicazione nella singole cooperative di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e dalla sue modificazioni e integrazioni, anche in ordine alla attuazione della parte retributiva e contributiva; il controllo è effettuato anche su richiesta di un solo lavoratore dipendente della Cooperativa: queste ultime sono tenute a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione;
(e ) esame e interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle parti stipulanti;
(f) esame e soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali;
(g) definire la classificazione del personale, come previsto dall'art. 14 del presente CCNL;
(h) definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa dagli articoli del presente CCNL.

Titolo XLIX - Composizione delle controversie
Articolo 97.

Per tutte le controversie individuali o collettive relative alla applicazione del presente CCNL, è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le modalità stabilite dal presente articolo.
[…]

Titolo L - Codice disciplinare
Art. 98 - Doveri del socio e del lavoratore dipendente.

Il socio e il lavoratore dipendente devono esplicare l'attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza e in particolare:
[…]
(2) svolgere tutti i compiti che gli verranno assegnati dal datore di lavoro o chi per esso, nel rispetto delle norme del presente CCNL applicato in cooperativa e delle disposizioni attuative con la massima diligenza e assiduità;
[…]
(6) evitare nella maniera più assoluta di ritornare nei locali della cooperativa e trattenersi oltre il normale orario di lavoro prestabilito, salvo che vi sia autorizzazione della cooperativa, ovvero, che sia previsto dal presente CCNL o da disposizione legislativa;
(7) rispettare tutte le disposizioni in uso presso la cooperativa e dettate dai titolari e/o superiori se non contrastanti con il presente CCNL e con le leggi vigenti.

Disposizioni disciplinari.
I soci e i lavoratori dipendenti, che si renderanno inadempienti dei doveri inerenti alla attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno sanzionati, in base alla gravità della infrazione commessa, con:
(1) rimprovero verbale;
(2) rimprovero scritto;
(3) multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione base;
(4) sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni.
[…]
I provvedimenti disciplinari saranno presi nei confronti dei soci e dei lavoratori dipendenti che:
[…]
(b) abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo;
(c) abbiano ritardato senza giustificato motivo l'inizio del lavoro e/o lo sospendano e/o ne anticipino la cessazione;
(d) procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti e quanto altro esistente presso la cooperativa;
[…]
(f) non rispettino le norme e le regole stabilite nel presente CCNL nella cooperativa, commettano atti che portino pregiudizio alla sicurezza, alla disciplina, all'igiene e alla morale della cooperativa.
È evidente che il rimprovero verbale e il rimprovero scritto saranno adottate per le mancanze di minor rilievo, la multa e la sospensione saranno adottate per le mancanze di maggiore rilievo.
[…]

Art. 99 - Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento, fermo restando la procedura di cui all'art. 7, legge n. 300/70, con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita della indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi alla azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
(a) trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali e di regolamento interno;
(b) […] danneggiamento volontario al materiale della azienda;
[…]
(f) gravi guasti provocati per negligenza al materiale della azienda;
(g) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
(h) insubordinazione verso i superiori;
[…]

Titolo LII - Ente nazionale bilaterale
Articolo 101.

Le parti convengono di istituire una Commissione Paritetica a livello nazionale, composta da 6 persone, 3 in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e 3 in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali datoriali.
L'Ente bilaterale provvederà, tra le varie mansioni:
- alla certificazione dei rapporti di lavoro;
- a condurre ricerche sui fabbisogni delle imprese e dei lavoratori, sia soci delle cooperative che dipendenti;
[…]
L'Ente bilaterale istituisce al proprio interno il Comitato di vigilanza e la sua costituzione dell'Ente dovrà trovare definizione attraverso lo statuto da certificare con atto notarile.