Tipologia: Accordo
Data firma: 27 ottobre 1999
Parti: Fiavet e Filcams-Cgil, Fisacat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio-Turismo, Piemonte
Fonte: fisascat.it

Sommario:


Verbale di accordo

In data 27 ottobre 1999 in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 42, presso la sede della Fiavet Piemonte-Valle d'Aosta, tra Fiavet Piemonte-Valle d'Aosta […] e Filcams-Cgil […], Fisacat-Cisl […], Uiltucs-Uil […], si è stipulato il presente accordo valido per la Regione Piemonte:

Relazioni sindacali
A seguito di ampio confronto sui problemi del settore e sui riflessi degli stessi nei confronti delle imprese, dell'occupazione e dei lavoratori impiegati, le parti hanno convenuto sulla necessità d'instaurare costanti relazioni sindacali che producano azioni concrete utili alla graduale soluzione dei problemi individuati.
Le parti, quindi, anche al fine di verificare l'efficacia dei propri interventi e perché essi siano coerenti ed appropriati con le dinamiche esigenze settoriali sia nella componente imprenditoriale che del lavoro, periodicamente o comunque ogni qualvolta una delle parti lo ritenga opportuno e ne faccia richiesta, effettueranno incontri per esaminare congiuntamente le evoluzioni strutturali, lo sviluppo e le prospettive, le esigenze di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione e le innovazioni tecnologiche.
Tali confronti tenderanno a produrre intese utili ad interventi comuni sui processi di trasformazione, anche agendo all'interno e nei confronti degli organismi istituzionali affinché tali azioni siano di supporto alle linee ed alle strategie settoriali che le parti avranno comunemente definito.
Le parti, inoltre, dovranno orientare la struttura e la qualità dell'occupazione, nonché favorire la tutela professionale del lavoratore ed il rispetto della legalità da parte delle Imprese.
Il presente accordo ha la finalità di concretizzare primi interventi su alcune tematiche ritenute tra le priorità del settore, anche attraverso l'affidamento della loro gestione al comune strumento operativo dalle parti costituito, l'Ente Bilaterale.

1 - Osservatorio
Al fine di permettere alle parti di sviluppare confronti costruttivi sulle materie sopra identificate, quindi basati su cognizione comune reale dei fenomeni settoriali, nonché di far corrispondere il più possibile la domanda e l'offerta di lavoro favorendone l'incontro con azioni di orientamento e formazione professionale, a tutto vantaggio dell'occupazione e dei bisogni dell'Impresa, le stesse concordano sulla necessità di fare riferimento a stessi dati di conoscenza di rilevazione univoca.
A questo scopo si conviene di dotarsi di uno strumento di rilevazione di dati indicati dalle parti e gestito dall'Ente Bilaterale.
La Fiavet s'impegna a fornire all'Ente Bilaterale i dati di raffronto frutto dell'attività di monitoraggio dei principali indicatori effettuata dal “Dipartimento Studi e Strategie Fiavet”.

2 - Mercato del lavoro
Nell'ambito del ruolo di orientamento che le parti intendono svolgere, per favorire l'incontro ottimale tra la domanda e l'offerta di lavoro, anche ricercando e formando le professionalità richieste dal settore, nel duplice fine di cogliere tutte le opportunità occupazionali presenti e conseguentemente annullare l'interesse delle imprese a:
• valorizzare economicamente le poche professionalità attualmente sul mercato;
• ricorrere a prestazioni straordinarie;
• utilizzare impropriamente ed a volte illegalmente il lavoro;
le parti ritengono elemento essenziale regolare i requisiti e le modalità occorrenti per l'autorizzazione all'assunzione di lavoratori con contratti di:
• Formazione Lavoro;
• Apprendistato;
• Stagionalità - Tempo determinato.
L'Ente Bilaterale ha il compito di autorizzare le assunzioni con i suddetti contratti, previa verifica di conformità.

2A - Contratti di formazione lavoro
Per le aziende appartenenti al settore delle Imprese di Viaggi e Turismo e che applichino il contratto del Turismo si concorda quanto segue:
la finalità specifica del presente articolo è quella di realizzare uno strumento trasparente e rapido per un qualificato ed efficace utilizzo dei contratti di formazione e lavoro, per la pluralità delle aziende interessate, rispondendo a quanto previsto dal CCNL del Turismo e dalla vigente normativa per le diverse figure professionali da inserire in attività.
Pertanto le parti convengono nel presente accordo una regolamentazione utile all'approvazione dei progetti di Formazione lavoro allo scopo di facilitare l'assunzione dei giovani ed assicurare loro:
• Un'adeguata formazione, finalizzata all'acquisizione di professionalità conforme alle esigenze delle aziende;
• Una congrua garanzia di occupazione.
Le parti, esaminate, le caratteristiche professionali comprese nei vari livelli di inquadramento e verificati i tempi necessari ai fini di una reale formazione, convengono quanto riportato nelle seguenti tabelle:

C.F.L. per Livello

INQUADRAMENTO

DURATA
(mesi)

Iniziale Liv.

intermedio Liv.

Tempo (mesi)

Quadro

18

24

12

24

12

24

12

24

12

24

6°S

12

24

Piano formazione
Le aziende che intenderanno avvalersi degli effetti del presente accordo per l'assunzione dei contratti di formazione e lavoro, dovranno almeno attenersi ai seguenti criteri formativi essenziali:
apprendimento pratico e teorico dei lavori attinenti la mansione per la quale il lavoratore è in formazione;
apprendimento delle relative procedure amministrative; rapporti con l'utenza ai fini del servizio;
normativa del lavoro: leggi e CCNL, disciplina del rapporto di lavoro; norme igienico-sanitarie;
norme di prevenzione ambientali e antinfortunistiche (L. 626/94).
Procedura per la richiesta dei contratti di formazione
Le aziende che intendono assumere con contratti di formazione dovranno far prevenire i progetti per il loro esame ad ai fini dell'approvazione alla sede dell'Ente Bilaterale.
I progetti potranno essere esaminati se presentati come da schema (allegato A) e se conformi al piano formativo indicato al punto precedente.

2B - Apprendistato
Al fine di incentivare l'occupazione dei giovani di età compresa tra i 16 ed i 24 anni (fascia di età nella quale di norma è consentito l'apprendistato) ed anche allo scopo di un maggiore utilizzo dell'istituto in questione ritenuto di primo piano per una soddisfacente formazione professionale, le parti convengono di rimuovere il vincolo numerico di proporzionalità previsto dal CCNL del settore turismo tra i lavoratori qualificati ed apprendisti.
In deroga all'art. 42 primo comma del CCNL Settore Turismo le parti convengono di stabilire che il numero degli apprendisti in ogni impresa non potrà superare la proporzione di un apprendista ogni lavoratore non apprendista.
Si considerano lavoratori non apprendisti anche quelli che appartengono a categorie per le quali l'apprendistato non è ammesso, nonché gli imprenditori, i loro familiari ed i coadiuvanti che, non saltuariamente, operino in azienda.
Viene consentita la stipula di contratti d'apprendistato anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale.
Le parti, avendo valutato che nel settore delle Imprese di Viaggi e Turismo nell'area regionale di propria competenza, esiste un'esigenza di più articolata ed ampia professionalità richiedente un più esteso periodo di apprendistato, ammettono la possibilità di incrementare di un anno il periodo d'apprendistato previsto dal CCNL del Turismo fermo restando le qualifiche per le quali è ammesso.
Le aziende che ritengano che le caratteristiche professionali per le quali occorre formare l'apprendista richiedano di utilizzare il periodo eccedente d'apprendistato, dovranno presentare domanda all'Ente Bilaterale, specificando le caratteristiche della figura professionale.
Le parti, attraverso l'Ente Bilaterale, verificata la sussistenza dei requisiti legati alla particolare complessità della figura professionale, esprimono parere vincolante di congruità che legittima l'Ispettorato del Lavoro al rilascio della relativa autorizzazione.
Quanto sopra anche nello spirito del disposto di cui all'art. 21 della legge 56/87 e nel rispetto delle deroghe in materia previste dal CCNL Turismo alla contrattazione integrativa territoriale.
La domanda andrà presentata secondo lo schema (allegato B).

2C - Contratti a termine - Stagionalità
In riferimento ed applicazione dell'art. 23 della legge n. 56 del 28.2.87 le parti concordano sulla possibilità delle aziende di richiedere contratti a termine per periodi non inferiori ad 1 mese e non superiori a 6 mesi qualora si riscontrassero le eventualità (casi di ammissibilità) previste dall'art. 62 CCNL Turismo determinanti una maggiore attività aziendale non sopperibili con organico, di varie forme, a tempo indeterminato.
Proposte di deroga, da parte delle Imprese, ai periodi sopra previsti saranno esaminate dall'Ente Bilaterale, caso per caso, in relazione alle motivazioni apportate, ai fini dell'approvazione o rigetto.
Le eventuali richieste, da parte delle aziende, del superamento dei limiti di assunzione dei Contratti a termine stabiliti dal CCNL Turismo saranno valutate, con riferimento alle ragioni che hanno mosso le richieste, in occasione della verifica della conformità dell'Ente Bilaterale.
Le aziende che riterranno di utilizzare i Contratti a termine dovranno farne richiesta all'Ente Bilaterale, rendendo le informazioni richieste da apposito modulo (allegato C).
L'Ente, verificato che ne sussistono i presupposti, apporrà il visto di conformità.