Tipologia: CRL
Data firma: 12 luglio 2004
Validità: 01.07.2004 - 30.06.2007
Parti: Anivp, Assvigilanza, Univ e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Servizi vigilanza, Piemonte
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Premessa
Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4 - Ente Bilaterale
Art. 5 - Turni giornalieri
Art. 6 - Orario di lavoro e sistema di applicazione
Art. 7 - Straordinario
Art. 8 - Banca Ore
Art. 9 - Mezzi di Servizio
Art. 10 - Riconoscimento al merito di servizio
Art. 11 - Ferie
Art. 12 - Retribuzione

 

Art. 13 - Salario variabile
Art. 14 - Assegno ad personam
Art. 15 - Indennità
Art. 16 - Patente di guida
Art. 17 - Buono-pasto
Art. 18 - Riposo settimanale
Art. 19 - Rimborso spese di trasporto e trasferta
Art. 20 - Divisa ed equipaggiamento
Art. 21 - Permessi per gravi motivi familiari
Art. 22 - Trattamento di fine rapporto
Art. 23 - Permessi Sindacali
Art. 24 - Assemblea
Art. 25
Art. 26 - Identificazione dei soggetti contrattuali
Allegati


Contratto collettivo integrativo di lavoro da valere per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata operanti in Piemonte

Il giorno 12 luglio 2004, in Torino, tra Associazione Nazionale fra gli Istituti di Vigilanza Privata (Anivp) […], Associazione Nazionale fra gli Istituti di Vigilanza Privata (Assvigilanza) […], Univ […] e Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi (Filcams Cgil) Piemonte […], Federazione Italiana Addetti Servizi Commerciali Affini e Turismo (Fisascat-Cisl) Piemonte […], Unione Italiana Lavoratori Turismo, Commercio, Servizi (Uiltucs-Uil) Piemonte […]

Visti
- la disdetta delle Organizzazioni Sindacali del Contratto Collettivo integrativo di lavoro per i dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata operanti in Piemonte precedentemente vigente;
- il Contratto Collettivo Nazionale vigente ed in particolare l'articolo 10;
esaminata la piattaforma rivendicativa presentata dalle Organizzazioni Sindacali come sopra costituite;
si è stipulato il presente Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro per i dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata composto da una Premessa, titoli, articoli e allegati, tutti approvati e sottoscritti.

Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1

Il presente Contratto Collettivo Integrativo Regionale del Piemonte disciplina, in maniera unitaria, il rapporto di lavoro dei dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata operanti nella Regione Piemonte. Esso è parte integrante del vigente CCNL, e, come tale, deve essere applicato, al pari dello stesso, da tutti gli Istituti di Vigilanza comunque costituiti.

Art. 3
Le Parti nel valutare la situazione economica attuale e quella ipotizzabile nell’arco della vigenza contrattuale, che interessa ed interesserà- la Regione Piemonte, convengono di operare affinché vengano colte le opportunità di sviluppo qualitativo e quantitativo del settore della Vigilanza Privata.
A tal fine occorre anche mantenere attenzione affinché i compiti tipici della Vigilanza Privata vengano svolti dagli Istituti del settore ed evitare che la committenza provveda direttamente con dipendenti propri a discapito della sicurezza e della professionalità.
E’ altresì necessario contrastare le diverse forme di vigilanza proposte come servizi integrati che costituiscono possibili attività di sleale concorrenza in violazione delle norme del T.U.L.P.S, e delle Leggi vigenti, che pregiudicherebbero l'occupazione nel settore, i diritti normativi ed economici attualmente garantiti ai lavoratori impiegati in detti compiti e la qualità dei servizi.
Inoltre, la diffusione di nuove tecnologie avanzate ed il ricorso a sistemi automatizzati di difesa passiva, non possono prescindere dalla presenza fisica della guardia affinché siano garantiti livelli di sicurezza sufficienti ed in funzione di tale opera culturale nei confronti della committenza le Parti si adopereranno.
Le Parti, nell’auspicare che a tempi brevi sia varata la riforma legislativa del settore contenente i contributi offerti dalle stesse a livello nazionale, solleciteranno detta riforma presso le sedi opportune; in attesa della stessa, le Parti convengono sulla necessità di una gestione della vigente legislazione, che sappia cogliere c dare risposta alle esigenze attuali del settore, sia per quanto attiene la problematica delle Imprese che dei lavoratori, nonché quella comune.
Anche a tale fine le OO.SS. e le Associazioni Imprenditoriali firmatarie il presente Contratto, convengono sui seguenti punti, per l’applicazione dei quali, nelle parti di propria non esclusiva competenza, interesseranno con azioni congiunte le Istituzioni pertinenti.
Le Parti, sui temi di interesse del settore da rappresentare alle Autorità Istituzionali assumeranno posizioni comuni affinché siano rese più forti e rappresentative, fatta salva la rappresentazione di proprie posizioni in caso di valutazioni distinte.
Le Parti, anche ai fini di quanto espresso nel punti successivi, ritengono necessario rafforzare il patrimonio di conoscenza comune sui processi che investono il settore per esaminarne i vari aspetti e governarne, per quanto possibile, cause ed effetti, con adeguati interventi nell’interesse dei lavoratori, delle imprese e dell’utenza.
Le Associazioni imprenditoriali, pertanto, forniranno annualmente, di norma entro il primo semestre, alle OO.SS. Regionali e Provinciali firmatarie del presente contratto, informazioni globali riferite al settore ed in particolare; sugli aspetti di ordine strutturale, sugli organici, sulle prospettive di. sviluppo, sui nuovi tipi di servizi anche in funzione dell'introduzione di nuove tecnologie, sulla gestione della banca ore, sulle prestazioni di lavoro straordinario e supplementare, dei riposi e dei turni.
- Autorizzazioni di nuove licenze: potranno essere concesse sulla base delle esigenze del mercato ed alla condizione che non intacchino la stabilità o lo sviluppo occupazionale, tenendo conto della professionalità e della capacità economica dei richiedenti, tali da offrire sufficienti garanzie di qualità ai fruitori dei servizi ed assicurare il rispetto dei diritti contrattuali e di legge ai lavoratori occupati.
- Aggiornamenti delle tariffe: devono essere definiti con la finalità di evitare sofferenze economiche agli Istituti affinché non si pregiudichino: la qualità dei servizi, la sicurezza ed i diritti normativi ed economici dei lavoratori.
- Formazione professionale: fermo restando la responsabilità delle aziende nell’adempiere gli obblighi formativi e l’esclusiva competenza delle Parti in materia di formazione professionale, queste ultime favoriranno le attività formative del settore programmando piani di formazione ed aggiornamento professionale e predisponendo i relativi corsi per il personale occupato, dei quali le aziende interessate potranno beneficiare.
Le Parti, inoltre, su richiesta delle Aziende, promuoveranno l’attivazione di corsi di formazione per lavoratori non occupati, che ambiscano occuparsi nel settore. Il numero dei corsisti, quindi, dovrà tenere conto delle possibilità occupazionali offerte dal settore c della naturale selezione di diritto degli Istituti interessati a recepire nuovi occupati. L’individuazione dei corsisti avverrà anche tramite preselezione delle imprese del settore, affinché la formazione professionale abbia la migliore efficacia nel garantire i necessari sbocchi occupazionali.
Le Parti cureranno la programmazione e la progettazione dei corsi, che saranno invece svolti da Enti preposti alla formazione professionale riconosciuti ed accreditati dalla Regione Piemonte, Tali Enti, aventi queste caratteristiche, saranno scelti per accordo unanime delle Parti.
Si conviene, che per l’effettuazione della formazione professionale di cui sopra e comunque concordata dalle Parti, anche con successivi accordi, si coglieranno tutte le opportunità di finanziamento pubblico previste.
La formazione potrà essere pianificata per i lavoratori occupati o occupandi di: una singola azienda, più aziende, a livello settoriale: così come la formazione potrà essere programmata ed effettuata a livello Regionale o Provinciale, ciò rispetto alle necessità, ai bisogni ed alle opportunità. Le aziende che aderiranno ai piani formativi dovranno farsi carico fino a concorrenza, rispetto ai finanziamenti pubblici, dei relativi costi.
- Politiche del lavoro: le Parti potranno stipulare uno specifico accordo sul mercato del lavoro, che dovrà individuare le tipologie lavorative utili al settore, nonché prevederne l’avviamento con celeri procedure, che le Parti potranno gestire in proprio.
Le Parti, inoltre, si faranno promotrici di una specifica proposta da avanzare alle Prefetture, affinché l’accordo sul mercato del lavoro unito a quanto previsto in materia di formazione professionale per gli assumendi, costituiscano una valida motivazione per accelerare i tempi di rilascio dei titoli di polizia utili per l’assunzione, facendo in modo che una prima fase di tale procedura venga soddisfatta antecedentemente alla richiesta di assunzione avanzata dall’istituto.
Le Parti, anche a tal fine, convengono di costituire un Registro Professionale, tenuto e gestito dall’Ente Bilaterale, al quale potranno essere iscritti, su loro richiesta: le Guardie Particolari Giurate in forza, le Guardie Particolari Giurate transitoriamente inoccupate che. intendano rioccuparsi nel settore, lavoratori formati per lo svolgimento dell’attività di Guardia Particolari Giurata in attesa di occupazione: nel Registro, inoltre, saranno riportati i profili e le caratteristiche professionali di ogni iscritto, anche acquisite nel corso del rapporto di lavoro.
Il Registro professionale intende porsi come strumento efficace per l’osservazione del mercato del lavoro e nel contempo essere una banca dati utile alle imprese per soddisfare le loro esigenze occupazionali.
- Sicurezza: si ribadisce la necessità che le imprese garantiscano l’efficienza: degli automezzi utilizzati per i servizi, degli strumenti in dotazione delle Guardie Giurale, della centrale operativa e di un sistema di pronto intervento in caso di necessità.
Le Parti ritengono inoltre, di operare con opportune azioni anche congiunte per far sì che la committenza, nel limite delle possibilità e delle responsabilità di legge, si preoccupi di attrezzare aree idonee e sicure, per i lavoratori ed i cittadini, in cui svolgere le attività di vigilanza e trasbordo valori.
Le Parti, in applicazione della medesima Legge 626/94 e del conseguente accordo nazionale di settore, convengono che gli Istituti di Vigilanza dovranno ottemperare agli obblighi formativi a beneficio dei Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza entro e non oltre quattro mesi la loro elezione.
I titoli di polizia dei lavoratori […]
I regolamenti: le Parti si adopereranno affinché i regolamenti delle attività degli Istituti e delle Guardie Giurate emanati dalle Autorità tengano conto delle proprie valutazioni ed in ogni caso, per quanto attiene le materie di carattere sindacale normale dai contratti collettivi, le norme contrattuali dovranno essere l’esclusivo riferì merito delle Farti per quanto riguarda le ricadute sui lavoratori.
Cambi di appalto […]

Art. 4 - Ente Bilaterale
Si individua nell’Ente Bilaterale Regionale uno strumento utile per lo svolgimento dei compiti già citati dall’art. 6 del vigente CCNL sulle materie lì indicate, opportunamente regolate da accordi tra le Parti e rapportate alla valenza Regionale ed eventuali successivi accordi che le Parti riterranno stipulare.
L’Ente potrà essere inoltre sede:
della Commissione Paritetica Regionale che sarà costituita dalle OO.SS. e le Associazioni Imprenditoriali firmatarie del presente Contratto al fine di: interpretare, qualora richiesto, le norme qui sottoscritte e quelle relative a futuri accordi sottoscritti dalle medesime Parti, porsi come organo di conciliazione per definire eventuali contenziosi individuali e collettivi;
di un eventuale arbitrato relativo alle controversie collettive ed individuali;
dell’organismo Paritetico Regionale deputato alla verifica della regolarità delle procedure e della loro validazione. relative alla gestione della Legge 626/94 c successive modifiche e del conseguente accordo di settore, nonché degli esiti elettorali.
Fermo restando che l’Ente dovrà essere costituito con caratteristiche paritetiche tra i Sindacati e le Associazioni Imprenditoriali e che le decisioni dovranno avere l’unanimità dei consensi dei soggetti sociali che lo compongono, lo statuto dello stesso, così come il regolamento di attività ed i regolamenti di istituzione, composizione e funzionamento degli organismi di cui ai tre commi precedenti, saranno specificamente concordati e redatti dalle Parti nei tempi strettamente necessari.
In ogni caso si precisa che i tempi necessari alla costituzione dell’Ente Bilaterale e degli altri Organismi citati al presente punto, non costituiranno motivi ostativi alla piena applicazione, dalla loro decorrenza, di tutti i punti definiti dal presente Contratto.

Art. 5 - Turni giornalieri
Nel rispetto delle norme che regolamentano la materia, gli Istituti di Vigilanza programmeranno i turni di lavoro, in modo da consentire il godimento dei riposi contrattuali e di legge, dando comunicazione ai lavoratori di tali turni ed orari con congruo anticipo ed in modo da non mettere l'istituto in difficoltà in relazione alle esigenze di sicurezza ed in considerazione dei servizi svolti da ogni Istituto. Tali turni ed orari potranno essere eventualmente modificati solo per i casi eccezionali e motivati, previa comunicazione e motivazione ai lavoratori.
A tale fine su richiesta delle RSA/RSU e nei tempi tecnici che esse concorderanno con l’istituto, l'azienda comunicherà ad ogni lavoratore, attraverso foglio aziendale, la programmazione, almeno settimanale, dei servizi che dovrà svolgere:
-ad ogni lavoratore, contestualmente al listino paga, sarà consegnato un foglio aziendale riepilogativo delle ore giornaliere svolte nel mese al quale la retribuzione si riferisce:
-le modalità di consegna dei fogli aziendali non dovranno creare disagi ai lavoratori e saranno concordate con le RSA/RSU;
-i fogli aziendali dovranno essere identificabili e quindi come tale, la consegna ai lavoratori dovrà essere riscontrabile;
-la Guardia deve essere presente sul posto di lavoro indicato nell'ordine di servizio.
Se, su richiesta dell’Istituto, la Guardia dovesse presentarsi in sede aziendale prima o dopo il servizio, l'orario di lavoro inizierà e/o terminerà presso la sede aziendale,
Nell'impossibilità di fare effettuare al singolo lavoratore l'intero orario giornaliero, nessuna decurtazione salariale verrà effettuata al lavoratore, ma si dovrà procedere a recuperare le ore di lavoro al massimo, entro il mese, in altri giorni, ad esclusione dei giorni di riposo, permessi retribuiti e ferie.
La compensazione non potrà superare le 2 ore giornaliere (5h - 9h).
Questa norma è applicabile nel caso si riscontri pari esigenza dell’Azienda e del singolo lavoratore, esplicitata, da entrambe le parti, per iscritto in unico foglio in doppia copia, una per parte e sottoscritto con la chiara volontà di avvalersi del compensativo, specificando tempi e modalità. Il lavoratore dovrà essere assistito dalla Organizzazione Sindacale o da un RSA/RSU.
Deroghe alle 2 ore giornaliere di compensativo, per casi specifici, potranno essere concordate con le RSA/RSU unitamente alle OO.SS. Territoriali.
I turni giornalieri del normale. orario di lavoro dovranno essere svolti di norma in modo continuativo e comunque nell'arco massimo di 11 ore, salvo motivate ed eccezionali esigenze di servizio preventivamente comunicate ai lavoratori.

Art. 6 - Orario di lavoro e sistema di applicazione
Fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL, per il personale del ruolo tecnico operativo la prestazione lavorativa potrà avvenire secondo i seguenti sistemi:
a) come previsto dall'art. 65 del vigente CCNL;
b) come previsto dall'art. 66 del vigente CCNL;
- il passaggio dal sistema 5+1 al sistema 6-1+1 richiesto dalle OO.SS. Territoriali e/o dalle RSA/RSU oppure dall'Azienda, dovrà essere oggetto di confronto tra questi, per concordare le possibilità c le modalità tecniche del passaggio, il quale dovrà essere sancito, perché possa avvenire, da uno specifico accordo aziendale;
c) cinque giorni di lavoro pei 8 ore al giorno e due giorni di riposo consecutivi. Tale sistema è previsto unicamente per le realtà in cui già viene applicato ed è regolamentato dagli specifici accordi stipulati nelle predette unità aziendali;
d) in presenza di servizi su cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, dove si applica il sistema 5 + 1 è possibile prevedere la modifica sotto indicata. Previo accordo tra le parti a livello aziendale e con il consenso dei lavoratori interessati, in sostituzione del sistema 5 + 1 (cinque giorni di lavoro ed uno riposo) parte del personale godrà, come da prospetto allegato, il giorno di riposo nelle giornate di sabato o di domenica; l'alternanza avverrà mensilmente e per 9 volte all'anno i riposi saranno goduti consecutivamente in entrambe le giornate, cioè sia il sabato che la domenica. A livello aziendale si potrà convenire, tra Azienda e OO.SS, Territoriali - RSA/RSU, che i 20 gg. di permessi retribuiti o parte di essi, possano essere goduti la Domenica quando Sabato è giornata di riposo c viceversa. Nell'applicazione del presente sistema saranno considerati spostati i riposi non goduti nelle giornate previste dal sistema, stesso, mentre rimane invariata la norma generale, prevista all’art. 20 di questo contratto, sul saltato riposo e Sul lavoro continuativo per 7 o più giorni;
e) nelle aziende in cui è applicato quanto al punto a), previo consenso delle parti, si potrà istituire un sistema che preveda un giorno di permesso abbinato al giorno di riposo, al fine di realizzare due giorni di riposo consecutivi.
Le Parti convengono che tale sistema, non modificando l'orario di lavoro giornaliero, settimanale ed annuale, potrà garantire i due giorni di riposo consecutivi per un massimo di venti settimane e cioè per un numero pari ai giorni di permesso (20) a tal fine utilizzabili.

Art. 7 - Straordinario
Le prestazioni lavorative relative alla banca ore e quelle straordinarie verranno distribuite equamente tra i lavoratori che ne facciano richiesta o che lo acconsentano.
A tale scopo ogni Istituto si incontrerà trimestralmente con le proprie RSA/RSU per verificare l'accaduto nel periodo precedente ed apportare eventuali correttivi per il periodo successivo. Inoltre, in occasione di tali incontri, le parti procederanno all'esame del fenomeno dello straordinario in relazione anche ai problemi dell'occupazione e del mercato del lavoro.

Art. 8 - Banca Ore
Le Parti utilizzando l’opportunità offerta dal vigente CCNL di poter adeguare alle realtà territoriali e/o aziendali, con specifici accordi, la gestione della banca ore, per meglio cogliere lo spirito e la finalità di tale istituto contrattuale, hanno convenuto quanto di seguito espresso.
A superamento di quanto previsto al punto 2 dell’art. 68 vigente CCNL, la richiesta da parte del lavoratore di usufruire i permessi per le ore o per parte di queste, maturate ed accantonate nella banca delle ore, dovrà avvenire in forma scritta in tempi precedentemente congrui alla fruizione, al pari, la relativa autorizzazione dell’Azienda nell’accordarli, dovrà anch’essa avvenire in forma scritta e comunicata al lavoratore con congruo anticipo rispetto alla fruizione dei permessi.
Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data e Torà di arrivo della richiesta, così come se l7Azienda tardasse ad autorizzare i permessi richiesti, è facoltà del lavoratore rinunciarvi, anche in questo caso con comunicazione scritta.
Il lavoratore avrà diritto al recupero delle ore che confluiscono nella apposita banca, nella misura prevista dal CCNL e cioè con permessi giornalieri da godersi nel mese successivo alla maturazione delle ore. Non si terrà invece conto della limitazione dell’assenza contemporanea e dell’esclusione dei periodi, entrambi fissati dal punto 3 dell’art. 68 vigente CCNL.
I permessi compensativi, pertanto, potranno essere goduti qualora vengano rispettate entrambe le condizioni qui definite e cioè la disponibilità del lavoratore, la compatibilità organizzativa nel soddisfare la richiesta dei permessi nelle giornate indicate dal lavoratore.
Si esclude, in ogni caso, che le Aziende possano imporre, senza il consenso del lavoratore, sia il recupero delle ore che le giornate dei recuperi.
Qualora il lavoratore non recuperi le ore confluite nella apposita banca nel mese successivo, le Aziende procederanno al pagamento delle stesse, rispettando: i tempi, la maggiorazione e le modalità previste dal CCNL, così come applicherà quanto previsto da quest’ultimo (es. la maggiorazione per le ore compensate) per quanto non modificato dal presente articolo.
Dichiarazione congiunta
Le parti, considerato che nel corso della trattativa inerente la stipulazione del presente CIR sono emerse discordanze in merito ai criteri di applicazione dell’istituto contrattuale nazionale della Banca Ore, così come recepito in sede territoriale, concordano d’incontrarsi entro 20 giorni dalla stipulazione del presente CIR per procedere alla verifica congiunta delle anomalie registrate. Contestualmente gli Istituti s’impegnano a regolarizzare, con il primo periodo temporalmente utile, quanto emerso in sede di verifica, con le modalità in quella stessa sede stabilite di concerto con le OO.SS. stipulanti.

Art. 9 - Mezzi di Servizio
I mezzi necessari a svolgere il servizio sono a carico dell'istituto.

Art. 18 - Riposo settimanale
Ferme restando per quanto riguarda il riposo settimanale le disposizioni previste dal CCNL vigente, si concorda quanto segue:
1) nel caso in cui si verifichi, per esigenze organizzative, un cambiamento della cadenza dei turni di riposo, al lavoratore competerà la maggiorazione di cui al terzo comma dell’art. 74 del CCNL, una sola volta (primo riposo spostato), fermo restando che nel corso dell'anno dovrà comunque essere salvaguardata la durata della prestazione nella media di 40 ore settimanali con i relativi riposi e permessi di conguaglio, previsti dai relativi sistemi di orario;
2) qualora il lavoratore presti la sua opera nel giorno di riposo c lo recuperi entro il settimo giorno, dall’ultimo riposo effettuato, compete soltanto la maggiorazione prevista all'art. 74 del CCNL terzo comma;
3) nel caso che il lavoratore presti la sua opera per più di 6 giorni consecutivi di lavoro, lo stesso avrà diritto ad un risarcimento danno dell'85% di una quota della normale retribuzione giornaliera di cui all'art. 92 del CCNL;
4) nel caso eccezionale che per motivate esigenze rii servizio il lavoratore presti la sua opera nel giorno di riposo settimanale e non avvenga di fatto il recupero nel mese a cui sì riferisce la busta paga del saltato riposo, oltre alla normale retribuzione mensile che remunera il lavoratore a prescindere dal numero dei giorni lavorati nel mese, lo stesso avrà diritto a tutte le indennità per la presenza al lavoro, al buono pasto, al risarcimento previsto al punto 3 del presente articolo, ad una quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 92 del CCNL maggiorata della percentuale prevista per il lavoro straordinario festivo (40%) per tutte le ore effettivamente prestate;
0) le maggiorazioni previste dal presente articolo non si applicano quando lo spostamento dei riposi avviene su richiesta scritta del lavoratore e non per esigenze di servizio e non sono cumulabili fra di
loro.

Art. 24 - Assemblea
Ad integrazione di quanto previsto all'art. 22 del CCNL vigente e al fine di consentire una maggior partecipazione dei lavoratori alle assemblee e conseguentemente per non creare disservizi presso l'utenza. le Parti concordano quante segue:
a) il diritto all'assemblea sarà esercitato prevalentemente nelle ore di minor intensità operativa;
b) ai lavoratori presenti in assemblea, fuori dell'orario di lavoro, verranno comunque retribuite le ore corrispondenti. A tal fine le OO.SS. forniranno all'azienda i nominativi di detti lavoratori.