Tipologia: CCNL
Data firma: 1 dicembre 2004*
Validità: 01.01.2003 - 31.12.2006
Parti: Fise e Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil, Fiadel-Cisal
Settori: Servizi, Igiene ambientale, Municipalizzate
Fonte: CNEL
Note*: Firma del CCNL, l'intesa per il rinnovo è stata firmata il 30 aprile 2003

Sommario:

  Indice
Dichiarazione congiunta
Capitolo I - Sistema di relazioni sindacali e assetti contrattuali
Art. 1 - L’informazione e l’esame congiunto a livello nazionale, regionale o territoriale, aziendale
• Premessa

• A) Livello nazionale
• B) Livello regionale o territoriale
• C) Livello aziendale
o Informazione

o Esame congiunto
Art. 2 - La contrattazione di primo e secondo livello
• Premessa
Capitolo II - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 3 - Ambito di applicazione
Art. 4 - Assunzione del personale
Art. 5 - Periodo di prova
Art. 6 - Passaggio di gestione
Art. 7 - Ristrutturazione e riorganizzazione aziendale
Art. 8 - Esternalizzazione dei servizi e/o delle attività aziendali
Art. 9 - Cessione, trasformazione, fusione, trasferimento e cessazione dell’azienda
Capitolo III - Forme del rapporto di lavoro
• Premessa
Art. 10 - Contratto di lavoro a tempo parziale
Art. 11 - Contratto di lavoro a tempo determinato
Art. 12 - Contratto di inserimento/reinserimento
Art. 13 - Contratto di somministrazione di lavoro
Capitolo IV - classificazione unica del personale
Art. 14 - Sistema di classificazione unica
Art. 15 - Mutamento di mansioni
Capitolo V - Orario di lavoro, festività, riposi, ferie
Art. 16 - Orario di lavoro
Art. 17 - Orario di lavoro in regime di attività lavorativa flessibile
Art. 18 - Lavoro in prolungamento orario - Lavoro straordinario, notturno, festivo
Art. 19 - Giorni festivi
Art. 20 - Trattamento per i giorni festivi e per le festività religiose soppresse
Art. 21 - Ferie
Art. 22 - Riposo giornaliero
Art. 23 - Riposo settimanale
Art. 24 - Banca delle ore
Capitolo VI - Trattamento economico
Art. 25 - Retribuzione e sue definizioni
Art. 26 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 27 - Determinazione convenzionale della retribuzione giornaliera e oraria
Art. 28 - Corresponsione della retribuzione
Art. 29 - Tredicesima mensilità
Art. 30 - Quattordicesima mensilità.
Art. 31 - Indennità
Art. 32 - Reperibilità
Art. 33 - Trasferta
Art. 34 - Buono pasto
Art. 35 - Rimborsi spese e somministrazioni
• a) Rimborso spese per uso autovettura
• b) Rimborso spese per testimonianza
• c) Rimborso spese per raggiungimento posto di lavoro
• d) Rimborso spese vidimazione patente
• e) Somministrazione latte
• f) Uso gratuito dell’alloggio
• g) Uso locale aziendale per consumazione pasto
Art. 36 - Trasferimenti
Capitolo VII - Interruzioni e sospensioni della prestazione di lavoro
Art. 37 - Interruzione e sospensione del lavoro per ragioni di forza maggiore
Art. 38 - Assenze
Art. 39 - Permessi - Aspettativa per motivi privati
Art. 40 - Aspettativa per funzioni pubbliche elettive o per cariche sindacali - Permessi per funzioni pubbliche elettive
Art. 41 - Trattamento per adempimento delle funzioni elettorali
Art. 42 - Congedo matrimoniale
Art. 43 - Permessi per motivi di studio
  Art. 44 - Trattamento per infermità dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro
• A. Obblighi di comunicazione e certificazione - Visite di controllo
• B. determinazione del periodo di conservazione del posto di lavoro: comporto breve e comporto prolungato
• C. trattamento economico
• D. periodo di aspettativa per infermità
• E. effetti del superamento dei termini del periodo di conservazione del posto o comporto
• F. revoca, sospensione e cessazione del trattamento economico di cui alla lettera c)
• G. Passaggio diretto da una ad altra azienda
Art. 45 - Trattamento per infortunio sul lavoro
Art. 46 - Tutela della maternità
Art. 47 - Tutela delle persone handicappate
Art. 48 - Tutela delle persone tossicodipendenti o affette da etilismo
Art. 49 - Tutela delle persone affette da immunodeficienza acquisita (AIDS)
Art. 50 - Permessi per donazione di midollo osseo
Art. 51 - Permessi per assistenza a malati irreversibili o di lunga durata
Art. 52 - Permessi per eventi familiari gravi
Art. 53 - Aspettativa per adozione e affidamento
Art. 54 - Aspettativa per volontariato
Art. 55 - Richiamo alle armi
Capitolo VIII - Tutela della dignità della persona
Art. 56 - Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro
Art. 57 - Prevenzione e repressione delle molestie sessuali
Art. 58 - Prevenzione e repressione del mobbing
Capitolo IX - Prerogative e diritti sindacali
Art. 59 - Prerogative e diritti sindacali
• A) Rappresentanza sindacale
• B) RSU
• C) Permessi sindacali
• D) Diritto di affissione
• E) Trattenuta dei contributi sindacali
• F) Assemblee del personale
• G) Sedi sindacali
Art. 60 - Istituti di patronato
Art. 61 - Attività culturali
Capitolo X - La contrattazione aziendale
Art. 62 - La contrattazione di secondo livello
• Titolarità

• Finalità e requisiti
Art. 63 - La contrattazione aziendale a contenuto normativo, attuativa delle clausole di rinvio del CCNL
Capitolo XI - Vertenze interpretative - Procedura di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive
Art. 64 - Vertenze interpretative
Art. 65 - Procedura di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive
Capitolo XII - Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza del lavoro
Art. 66 - Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza del lavoro
Art. 67 - Dispositivi di protezione individuale (DPI) e indumenti di lavoro
• A. Fornitura e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale (DPI)
• B. indumenti da lavoro finalizzati alla protezione da rischi per la salute e la sicurezza (DPI)
• C. Indumenti da lavoro finalizzati a preservare gli abiti civili
• D. Indennità per lavaggio indumenti e spesa media annua pro-capite
Capitolo XIII - Previdenza integrativa
Art. 68 - Fondo Previambiente
Capitolo XIV - Norme comportamentali e disciplinari
Art. 69 - Diritti e doveri dei lavoratori
Art. 70 - Responsabilità dei conducenti
Art. 71 - Ritiro della patente
Art. 72 - Provvedimenti disciplinari
Capitolo XV - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 73 - Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 74 - Preavviso di licenziamento e dimissioni - Indennità sostitutiva del preavviso
Art. 75 - Trattamento di fine rapporto (TFR)
Capitolo XVI - Norme finali
Art. 76 - Decorrenza e durata
Art. 77 - Disdetta
Art. 78 - Abrogazione - inscindibilità
Art. 79 - Dichiarazione finale

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale quadriennio normativo 2003-2006

Addì, 1 dicembre 2004
Tra la Federazione Imprese di Servizi - Fise […] con l’assistenza della Commissione Sindacale Assoambiente […] e le OO.SS. Nazionali Fp-Cgil […]; Fit-Cisl […]; Uiltrasporti […]; Fiadel […] si è sottoscritto, ai sensi e per gli effetti del Protocollo 23.7.1993, il testo completo e definitivo del contratto collettivo nazionale di lavoro 30.4.2003 per il personale dipendente da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale, che annulla e sostituisce il CCNL 2.8.1995.

Capitolo I - Sistema di relazioni sindacali e assetti contrattuali
Art. 1 - L’informazione e l’esame congiunto a livello nazionale, regionale o territoriale, aziendale
Premessa

[…]
4. Le parti stipulanti, ferme restando la rispettiva autonomia e le distinte responsabilità, convengono di dotarsi di un sistema di confronti periodici che - al fine di accrescere una reciproca consapevolezza e un adeguato livello conoscitivo delle opportunità positive e di sviluppo come pure dei fattori di criticità - affronti, ai diversi sottoindicati livelli, le tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore, con l’obiettivo di indicare soluzioni possibilmente condivise.

A) Livello nazionale
1. Le parti stipulanti convengono di svolgere, di norma annualmente, incontri al fine di esaminare le problematiche connesse:
- ai processi di trasformazione delle imprese, in relazione alle modifiche delle norme di legge in materia di forme di gestione dei servizi pubblici locali, avendo presenti le tendenze legislative nazionali e comunitarie;
[…]
- alla situazione degli appalti nel settore, con particolare riferimento alla durata dei contratti, all’andamento delle gare, ai criteri di selezione qualitativa delle imprese e ai criteri di aggiudicazione, nell’obiettivo di individuare le possibili opportune iniziative per l’armonizzazione ed il miglioramento, a livello nazionale, delle regolamentazioni in materia;
- all’applicazione della L. n. 327/2000 in materia di determinazione dei costi del lavoro e della sicurezza ai fini delle gare di appalto.

B) Livello regionale o territoriale
1. A livello regionale o territoriale, su richiesta di una delle parti stipulanti territorialmente competenti, saranno concordati incontri per l’esame di problemi specifici che abbiano significativi riflessi per gli ambiti di propria pertinenza, allo scopo di:
[…]
- promuovere iniziative anche comuni atte a favorire la formazione e/o la riqualificazione professionale sulla base dei provvedimenti adottati dalla Regione e dall’Ente locale;
- analizzare le problematiche relative alla applicazione della Legge 626 ( tutela della salute e sicurezza; formazione) e i dati relativi alla morbilità nel settore per sollecitare adeguate iniziative delle ASL in materia di controllo e prevenzione malattie;
- verificare i riflessi sulle condizioni di lavoro in caso di innovazioni di carattere tecnico-organizzativo che interessino significative realtà territoriali e che comportino sostanziali modifiche nella gestione dei servizi (es. introduzione di nuove tecnologie o processi di ristrutturazione dei servizi). In tale occasione saranno esaminati programmi di formazione e/o riqualificazione professionale individuati, nel quadro delle iniziative della regione e/o degli enti locali, a sostegno delle innovazioni tecnico organizzative e saranno esaminate le possibilità di concreto utilizzo del personale.

C) Livello aziendale
Informazione
1. Con periodicità annuale, le imprese promuovono l’informazione, preventiva o consuntiva a seconda della natura delle questioni trattate, della RSU o, in mancanza, delle RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS stipulanti il presente CCNL.
2. Costituiscono oggetto di informazione:
- l’andamento economico e produttivo dell’impresa, con riferimento alle prospettive di sviluppo dei servizi, alla relativa programmazione e ai risultati di gestione;
[…]
- i programmi degli appalti e affidamenti;
[…]
- l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, fermo restando il diritto di controllo agli stessi riconosciuto dall’art. 9 della legge 20.5.70, n. 300 nonché quanto previsto dal D. Lgs. 19.9.1994, n. 626;
- la dimensione quantitativa e le tipologie di attività dei contratti a tempo determinato, di cui all’art. 11;
- i risultati dell’attività formativa relativa ai contratti di inserimento/reinserimento, di cui all’art. 12;
- lo stato di utilizzazione e di attuazione della Banca delle ore, di cui all’art.24;
- i trasferimenti individuali, ai sensi dell’art. 36.

Esame congiunto
3. In occasione degli incontri informativi annuali di cui sopra o, a seguito di specifica richiesta di una delle parti, nel corso di appositi incontri fra le imprese e la RSU o, in mancanza, le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS stipulanti il presente CCNL, costituiranno oggetto di esame preventivo:
- le linee generali di evoluzione dell’organizzazione aziendale, con riferimento alle politiche occupazionali;
- le modifiche strutturali dell’assetto organizzativo dei servizi, rivolte ad un più razionale utilizzo dei mezzi e degli impianti - anche attinenti all’attivazione di nuovi servizi e/o segmenti di mercato - le quali producano effetti sulle condizioni del lavoro e sulla consistenza degli organici;
[…]
- l’attività formativa e gli indirizzi strategici in tema di formazione e addestramento sulla base delle esigenze aziendali e con riferimento ai provvedimenti della regione e dell’ente locale, con particolare riguardo all’instaurazione di rapporti di lavoro di apprendistato o di inserimento/reinserimento nonché all’introduzione di innovazioni tecnologiche;
- i contratti di appalto e di affidamento in scadenza;
- le modalità di attuazione dell’ orario normale in regime di attività lavorativa flessibile, di cui all’art. 17;
- le eventuali nuove posizioni di lavoro, conseguenti a innovazioni tecnologiche o modificazioni organizzative, da sottoporre alle parti nazionali stipulanti ai sensi dell’art. 14, comma 15;
- l’aumento della percentuale di richieste di permessi dalla Banca delle ore, ai sensi dell’art. 24;
- gli elementi di cui all’art. 32, comma 2, in materia di reperibilità;
- i trasferimenti plurimi, ai sensi dell’art. 36.

Capitolo II - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Il presente CCNL disciplina il rapporto di lavoro degli addetti ai servizi di igiene ambientale, anche in caso di affidamento, indipendentemente dalla forma giuridica dell’impresa o della società da cui dipendono, intendendosi per tali servizi quelli relativi a:
a) nettezza urbana: spazzamento, raccolta anche differenziata, trasporto dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria, espurgo pozzi neri; lavaggio cassonetti;
b) impianti per il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria con o senza recupero energetico;
c) impianti per la potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione delle acque con o senza recupero energetico;
d) impianti di produzione, trasporto e distribuzione di calore ed energia elettrica;
e) i servizi di supporto a quelli di igiene ambientale, quali quelli di officina/manutenzione e quelli dei settori tecnici-amministrativi.
2. Il presente CCNL è applicabile altresì alle seguenti attività accessorie e complementari:
derattizzazione; disinfestazione; disinfezione; demuscazione; diserbo chimico; cura e manutenzione verde pubblico; pubbliche affissioni; deaffissioni; cancellazione scritte; pozzetti stradali; manutenzione strade/segnaletica/semafori; servizi funerari e cimiteriali; illuminazione pubblica; impianti sportivi; piscine.
3. Secondo quanto stabilito della legge 7.11.2000, n. 327, ai fini della partecipazione alle gare di appalto, i costi del lavoro e della sicurezza sono determinati e aggiornati periodicamente dal Ministro del Lavoro, mediante apposite tabelle, sulla base dei valori economici stabiliti dal presente CCNL.

Art. 4 - Assunzione del personale
[…]
2. Prima dell’assunzione, il lavoratore è sottoposto da parte dell’azienda, attraverso le strutture sanitarie consentite dalla vigente normativa di legge, alle visite mediche necessarie ad accertare l’idoneità alle mansioni specifiche.
3. Non può farsi luogo alla costituzione del rapporto di lavoro qualora le predette visite mediche attestino l’inidoneità del lavoratore alle specifiche mansioni.
[…]

Art. 8 - Esternalizzazione dei servizi e/o delle attività aziendali
1. In caso di esternalizzazione dei servizi e/o delle attività aziendali di cui all’art.3 - mediante la costituzione di apposite società oppure per effetto di specifici contratti di committenza - l’impresa è tenuta a dare preventiva informazione scritta alla RSU o, in mancanza, alle RSA delle OO.SS. stipulanti, congiuntamente alle relative strutture territorialmente competenti.
2. Tale informazione deve riguardare:
a) le condizioni generali di svolgimento delle attività (natura delle attività, forma e durata della gestione, impegno organizzativo);
b) l’eventuale coinvolgimento dei lavoratori in servizio.
3. Entro nove giorni calendariali dal ricevimento della informazione scritta, la RSU o, in mancanza, le RSA delle OO.SS. stipulanti, congiuntamente alle relative strutture territorialmente competenti, possono richiedere per iscritto uno specifico incontro.
4. L’impresa è tenuta a fissare l’incontro predetto entro nove giorni calendariali dal ricevimento della richiesta.
5. Decorsi sessanta giorni calendariali dal primo incontro la presente procedura si intende comunque esaurita.
6. Qualora l’esternalizzazione di cui al comma 1 comporti il passaggio ad altra società controllata di personale in servizio, allo stesso viene garantita, a parità di mansioni, l’applicazione del presente CCNL.
Dichiarazione congiunta
Le parti convengono che in caso di attribuzione all’esterno di attività con l’utilizzo di personale dipendente vengano inserite clausole che garantiscano allo stesso personale il mantenimento del presente CCNL.
Le parti si danno atto che per assicurare quanto sopra previsto possono essere utilizzati istituti quali il comando e il distacco di personale.

Capitolo III - Forme del rapporto di lavoro
Art. 11 - Contratto di lavoro a tempo determinato
Premessa
[…]
9. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa nei casi seguenti:
[…]
d) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
[…]
19. Al lavoratore con contratto a tempo determinato è assicurata una formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche delle mansioni rivestite, al fine di prevenire rischi specifici connessi all’esecuzione del lavoro.
[…]
23. La dimensione quantitativa e le tipologie di attività dei contratti a tempo determinato costituiscono oggetto di informazione ai sensi dell’art. 1, lett. C), del presente CCNL.
[…]

Art. 12 - Contratto di inserimento/reinserimento
[…]
4. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento.
[…]
12. Nel progetto individuale di inserimento - il cui fac simile è allegato al presente CCNL (Allegato 10) - devono essere indicati:
[…]
b) la durata e le modalità della formazione.
13. Il progetto individuale di inserimento deve prevedere una formazione teorica di 16 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale, accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di apprendimento a distanza, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
14. La formazione antinfortunistica viene impartita nella fase iniziale del contratto di lavoro.
15. In attesa della definizione delle modalità di attuazione del cosiddetto “libretto formativo del cittadino”, la registrazione delle competenze acquisite dal lavoratore sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.
16. I risultati dell’attività formativa svolta ai sensi del presente articolo sono oggetto di informazione ai sensi dell’art. 1, lett. C) del vigente CCNL.
[…]

Art. 13 - Contratto di somministrazione di lavoro
[…]
5. Sulla base di quanto previsto nel documento di valutazione dei rischi, l’utilizzatore informa il prestatore di lavoro somministrato conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. L’utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dal contratto collettivo.
[…]
7. Il contratto di somministrazione è vietato:
[…]
• alle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi, ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche.
8. Ai sensi e per gli effetti della legge n. 300/1970, il prestatore di lavoro somministrato ha diritto a esercitare presso l’utilizzatore, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente dall’utilizzatore.
9. L’utilizzatore comunica alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, alle RSA aderenti alle OO.SS. stipulanti, ove costituite ai sensi e per gli effetti della legge n. 300/1970:
• il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione, fermo restando che, ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l’impresa utilizzatrice fornisce le predette informazioni entro i cinque giorni successivi alla stipula;
• ogni 12 mesi, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
10. Il prestatore di lavoro somministrato non è computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini della applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell’igiene e della sicurezza del lavoro.
[…]

Capitolo V - Orario di lavoro, festività, riposi, ferie
Art. 16 - Orario di lavoro

1. A decorrere dall’1.1.2004, l’orario normale settimanale di lavoro, articolato di norma in sei giorni lavorativi salvo deroghe previste in sede aziendale, è di 37 ore per tutti i dipendenti.
2. A decorrere dall’1.1.2005, l’orario di cui al precedente comma è ridotto a 36 ore e 30 minuti per tutti i lavoratori.
3. Le nuove misure dell’orario normale settimanale di lavoro non determinano modifica alcuna della produttività del lavoro individuale e collettiva.
4. L’orario giornaliero di lavoro viene stabilito dall’azienda con apposito ordine di servizio, dopo un esame congiunto con le rappresentanze sindacali aziendali.
5. L’orario di lavoro va conteggiato dall’ora preventivamente fissata dall’azienda per l’ingresso nel luogo di lavoro per l’inizio della prestazione fino all’ora in cui il lavoratore ha ultimato il servizio.
6. L’orario giornaliero di lavoro può essere svolto anche nell’ambito di nastri lavorativi, la cui definizione è oggetto di contrattazione aziendale a contenuto normativo.
7. Nei turni continui il personale non deve lasciare il servizio fino a quando non sia stato sostituito; fermo restando che la sostituzione deve avvenire al massimo entro due ore dalla fine del turno.
8. Durante l’orario normale di lavoro, il dipendente ha diritto ad una pausa giornaliera non retribuita per la consumazione dei pasti principali, di durata non superiore a 2 ore.
9. Ferme restando le eventuali, più favorevoli situazioni in atto aziendalmente, i lavoratori addetti a impianti di smaltimento in turni continui di 8 ore hanno diritto ad una pausa giornaliera di 20 minuti, con decorrenza della retribuzione globale, comunque assicurando il regolare funzionamento degli impianti stessi. Ai lavoratori che effettuano la propria prestazione soltanto in turni notturni è concessa una pausa giornaliera di 20 minuti, con decorrenza della retribuzione globale.
[…]
Nota a verbale
Per il personale turnista addetto a lavorazioni a ciclo continuo, articolate su tre turni giornalieri, la riduzione dell’orario di lavoro settimanale a partire dalla durata settimanale dell’orario normale di 38 ore fino a quella di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è attuata attraverso la concessione di corrispondenti riposi compensativi. Le relative giornate di permesso retribuito dovranno essere godute entro l’anno, compatibilmente con le esigenze di servizio. Per ciascun giorno di permesso non usufruito entro l’anno verrà corrisposto al lavoratore interessato un compenso pari alla retribuzione globale giornaliera del mese di dicembre.

Art. 17 - Orario di lavoro in regime di attività lavorativa flessibile
1. In relazione alle peculiarità del settore e alle particolari esigenze di servizio delle aziende, comportanti variazioni dell’intensità lavorativa, l’orario normale di lavoro di cui all’art. 16 può essere realizzato come media nel periodo di una singola settimana ovvero in un periodo plurisettimanale prestabilito.
2. Conseguentemente, le aziende possono attuare programmi di attività lavorativa flessibile con orari giornalieri superiori ovvero inferiori all’orario normale di lavoro in periodi prestabiliti, sempreché la media dell’orario settimanale di lavoro al termine di tali periodi risulti pari all’orario settimanale di cui all’art. 16.
3. La media di cui al precedente comma può essere realizzata con riferimento a :
a) singole settimane, con prestazioni giornaliere di lavoro fino ad un massimo di 8 ore e altre, a compensazione, fino al 31.12.2004 inferiori a:
- 6 ore e 10 minuti, per settimana lavorativa di 6 giorni;
- 7 ore e 24 minuti, per settimana lavorativa di 5 giorni;
ovvero altre, a compensazione, a partire dall’1.1.2005 inferiori a:
- 6 ore e 5 minuti, per settimana lavorativa di 6 giorni;
- 7 ore e 18 minuti, per settimana lavorativa di 5 giorni;
b) più settimane consecutive, con prestazioni settimanali fino ad un massimo di 45 ore di lavoro e altre, a compensazione, di minore durata.
In tali periodi, nelle settimane in cui è programmato il superamento dell’orario settimanale di lavoro, la durata della prestazione giornaliera fino al 31.12.2004 non può essere inferiore a:
- 6 ore e 10 minuti, per settimana lavorativa di 6 giorni;
- 7 ore e 24 minuti, per settimana lavorativa di 5 giorni;
ovvero, dall’1.1.2005, non può essere inferiore a:
- 6 ore e 5 minuti, per settimana lavorativa di 6 giorni;
- 7 ore e 18 minuti, per settimana lavorativa di 5 giorni.
[…]
6. Le modalità di attuazione dell’orario normale in regime di attività lavorativa flessibile ai sensi dei commi 3 e 4 - che possono riguardare singole attività o categorie di lavoratori - nonché gli eventuali scostamenti sono oggetto di esame congiunto tra azienda e la RSU o, in mancanza, le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti.
[…]
8. Gli orari di lavoro e i relativi periodi programmati in attività lavorativa flessibile ai sensi dei precedenti commi 3 e 4, sono comunicati ai lavoratori interessati con un preavviso di 10 giorni calendariali, attraverso specifico ordine di servizio; fermo restando che l’azienda avrà cura di ripartire equamente tra i lavoratori i periodi di maggiore impegno, secondo i programmi stabiliti.
9. Le ore di prestazione programmate in attività lavorativa flessibile, ai sensi dei precedenti commi 3 e 4, non possono essere richieste nel giorno di riposo settimanale.
10. Nei periodi in cui siano in atto programmi di attività lavorativa flessibile, ai sensi del comma 3, lettera b), ai lavoratori interessati non possono essere richieste prestazioni lavorative in prolungamento orario o in straordinario.
[…]
12. Il ricorso a prestazioni programmate in attività lavorativa flessibile, oltre i limiti di cui ai commi 3 e 4, è oggetto di contrattazione aziendale a contenuto normativo di cui all’art. 63.
13. Nelle sole gestioni comunali nelle quali si sia fatto ricorso a prestazioni lavorative in regime di flessibilità plurisettimanale, il complesso delle ore lavorate in flessibilità nei 12 mesi precedenti potrà dar titolo - sulla base di una valutazione comune dell’Azienda e delle OO.SS. - ad una minore durata della prestazione settimanale, per tutti i lavoratori, nei limiti di 30 minuti settimanali.
14. In caso di valutazioni divergenti fra le parti, in ordine all’attuazione della presente norma, si procederà, entro 30 giorni dalla richiesta di una delle parti, ad una verifica di congruità a livello nazionale. Durante tale periodo non si darà luogo ad azioni conflittuali sulla materia.
Dichiarazioni congiunte
Le parti si danno atto che:
• l’attuazione dei programmi di attività lavorativa flessibile di cui al presente articolo non deve influire sulla quantificazione dell’organico aziendale;
• gli eventuali accordi aziendali concernenti programmi di attività lavorativa flessibile continuano a trovare applicazione secondo le norme ivi stabilite.

Art. 18 - Lavoro in prolungamento orario - Lavoro straordinario, notturno, festivo
[…]
5. Le prestazioni procapite annue in prolungamento orario e/o in straordinario sono individuate dal monte di 175 ore. Costituisce oggetto di contrattazione aziendale a contenuto normativo la definizione di un superiore limite orario annuo.
[…]
12. Il lavoro notturno deve essere equamente ripartito fra i lavoratori interessati con turnazioni avvicendate (notturne e diurne) che evitino allo stesso lavoratore un impiego di lavoro notturno in maniera continuativa.
13. A partire dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, è vietato adibire le donne al lavoro dalle 24,00 alle 6,00.
14. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
[…]

Art. 21 - Ferie
[…]
10. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizioni dell’azienda.
[…]

Art. 22 - Riposo giornaliero
Il dipendente ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.

Art. 23 - Riposo settimanale
Il dipendente ha diritto a un periodo di riposo settimanale, considerato festivo, di 24 ore consecutive, di regola coincidente con la domenica.
Per i lavoratori cui si applica il presente CCNL per i quali è consentito, a norma di legge, il lavoro nel giorno di domenica, il riposo settimanale può essere fissato in altro giorno ed è qualificato riposo settimanale compensativo.
[…]

Art. 24 - Banca delle ore
1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, in via sperimentale per la vigenza del presente CCNL, viene istituita a livello aziendale la “Banca delle ore”, nei cui conti individuali confluiscono le ore indicate al comma 2.
In occasione dell’entrata in vigore del nuovo istituto, l’azienda fornirà alla RSU o, in mancanza, alle RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti, nonché ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca predetta.
2. Con cadenza mensile, vengono accreditate sul conto della banca delle ore di ogni singolo lavoratore:
a) il 50% delle ore prestate oltre il normale orario di lavoro di cui all’art. 16;
b) il 50% delle ore di lavoro supplementare svolto dal personale a tempo parziale.
3. Le maggiorazioni previste dal presente CCNL e riguardanti le ore prestate in prolungamento orario, in orario straordinario, in lavoro supplementare prestate oltre i limiti massimi dal personale a tempo parziale di cui all’art. 10 sono normalmente erogate secondo le percentuali e le modalità rispettive.
4. L’accredito sul conto individuale delle ore di cui al comma 2 è effettuato dall’azienda nel mese immediatamente successivo al periodo nel quale è stata resa la relativa prestazione, con evidenziazione sulla busta paga mensile.
5. La fruizione delle ore accreditate sul conto individuale ha luogo secondo due modalità:
a) per 2/3 come da richiesta scritta del lavoratore presentata all’azienda con un preavviso di almeno 15 giorni;
b) per 1/3 come da programmazione aziendale comunicata agli interessati con un preavviso di almeno 15 giorni.
[…]
10. Le ore accreditate ai sensi del precedente comma 2 sono fruite normalmente entro il 31 dicembre di ciascun anno. Trascorso tale termine, al fine di garantirne il godimento le ore non ancora utilizzate sono fruite nel primo semestre dell’anno solare seguente.
Qualora, anche entro il predetto semestre di proroga, il lavoratore non abbia goduto di tutte le ore accreditate, quelle residue, in deroga al comma 5, devono essere assegnate e fatte godere dall’azienda entro il secondo semestre del medesimo anno.
[…]
12. Nel mese di giugno e di dicembre di ogni anno, l’azienda fornisce alla RSU o, in mancanza, le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti, una informativa sullo stato di utilizzazione della Banca delle ore e, in particolare, sull’attuazione di quanto stabilito dal comma 10.
Dichiarazione delle parti stipulanti
In relazione al carattere sperimentale del presente istituto contrattuale, le parti si impegnano ad incontrarsi nei sei mesi dalla scadenza del CCNL per una verifica degli esiti applicativi dello stesso, al fine di assumere conseguenti determinazioni in occasione del rinnovo.

Capitolo VI - Trattamento economico
Art. 31 - Indennità

1. I trattamenti di cui al presente articolo spettano a tutti i dipendenti che svolgono le effettive, correlate mansioni, indipendentemente dalla posizione parametrale attribuita nel proprio livello d’inquadramento.
2. Il diritto a percepire tali trattamenti decade per effetto del mutamento delle correlate mansioni.
3. Le indennità di cui al comma 6, lettere a), b), c), non sono cumulabili in quanto la maggiore assorbe la minore.
4. Le indennità di cui al comma 6, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) , j) sono comprensive dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e legali, fatta salva la computabilità delle indennità di cui alle lettere a), b), c), h) ai fini del trattamento di fine rapporto (T.F.R.). Tali indennità non sono computabili nel trattamento di infermità per malattia e infortunio non sul lavoro e di infortunio sul lavoro, fatta eccezione per l’indennità di cui alla lettera j) che fa parte della retribuzione globale.
5. Le indennità di cui al comma 6, lettere k) e l) fanno parte della retribuzione globale.
6. I trattamenti sono i seguenti:
a) Indennità giornaliera pari a € 0,77 riconosciuta ai lavoratori inquadrati nel livello 4 dell’Area conduzione in qualità di:
- autisti conducenti di automezzi per la guida dei quali è prescritto il possesso della patente di categoria E;
- conducenti di pale, ruspe, escavatori di peso superiore a 100 quintali;
- operatori- autisti di combinata canal- jet;
- conducenti di autocompattatori ad operatore unico con dispositivo automatizzato di caricamento laterale assistito da apparecchiatura video- computerizzata.
b) Indennità giornaliera pari a € 0,36 riconosciuta ai lavoratori inquadrati nel livello 2 dell’Area spazzamento, raccolta, attività accessorie e complementari, i quali siano addetti:
- ai servizi di rimozione rifiuti operando promiscuamente o esclusivamente a livelli superiori o inferiori al piano stradale con accesso ai gradini per l’altezza di almeno un piano normale di edificio;
- all’effettuazione della raccolta su strade a scalini o rampe con un dislivello di almeno un piano normale di edificio;
- ad operazioni manuali di espurgo pozzi neri.
c) Indennità giornaliera pari a € 0,52 riconosciuta ai lavoratori inquadrati nel livello 2 dell’Area spazzamento, raccolta, attività accessorie e complementari, adibiti alla guida di veicoli o motocarri, per i quali è richiesto il possesso della patente di categoria A, che effettuano in singolo anche la raccolta e/o lo spazzamento.
d) Indennità giornaliera turni a ciclo continuo e avvicendato pari al 3,65% della retribuzione base parametrale giornaliera riconosciuta ai dipendenti addetti a lavorazioni a ciclo continuo su tre turni avvicendati nell’intero arco continuo di sette giorni per ogni giornata di effettivo svolgimento delle mansioni. Tale indennità è assorbita dall’indennità per lavoro domenicale eventualmente corrisposta.
e) Indennità giornaliera per lavaggio indumenti pari a € 0,26 riconosciuta ai dipendenti ai sensi dell’art. 67, lettera C., commi 3 e 5.
[…]
h) Indennità oraria sgombero neve pari al 5% della retribuzione individuale oraria per ogni ora di effettivo svolgimento delle mansioni. Tale indennità assorbe fino a concorrenza quanto percepito al medesimo titolo per effetto di accordi aziendali.
[…]
k) Compenso mensile pari a € 11,88 riconosciuto per 14 mensilità ai lavoratori inquadrati nel livello 3 dell’Area conduzione, adibiti in maniera sistematica e non occasionale alla conduzione di automezzi per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria C.
[…]

Art. 32 - Reperibilità
1. Al fine di soddisfare esigenze di servizio aventi carattere di straordinarietà o emergenza non programmabili preventivamente, anche attinenti alla sicurezza degli impianti e delle attrezzature non presidiati per l’intera giornata, l’azienda può disporre l’attivazione del servizio di reperibilità anche per tutti i giorni dell’anno, stabilendone la durata giornaliera.
2. In tale premessa, tra l’azienda e la RSU o, in mancanza, le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, costituiranno oggetto di esame congiunto preventivo:
a) le modalità attuative del servizio, ai sensi del comma 1;
b) la programmabilità dei turni di reperibilità su base superiore al bimestre - anche in considerazione delle tipiche condizioni climatiche, turistiche ecc. del luogo - tenendo conto anche delle disponibilità individuali;
c) l’individuazione del termine temporale massimo di presentazione del dipendente in servizio a seguito di chiamata ai sensi del successivo comma 5, avuto riguardo alle caratteristiche urbanistiche e geografiche del luogo e a quelle dei servizi da assicurare.
3. In relazione all’organizzazione del servizio, l’azienda predisporrà un sistema di turni avvicendati - ferme restando le esclusioni a norma di legge di determinate categorie di lavoratori - la cui programmazione è resa nota ai dipendenti, mediante affissione nei luoghi di lavoro, di norma entro il 20 di ogni mese da valere per il mese seguente ovvero entro il 20 del secondo mese di ogni bimestre da valere per il bimestre seguente. Conseguentemente, il lavoratore in turno di reperibilità può essere chiamato a svolgere immediate prestazioni oltre il normale orario di lavoro come stabilito nel presente articolo.
4. I turni di reperibilità sono obbligatori e in ogni singolo periodo mensile non possono superare, di norma, i sette giorni per singolo dipendente interessato, per non più di un sabato e di una domenica nell’arco dello stesso periodo.
5. Il lavoratore in turno di reperibilità non deve stare in attesa in locali aziendali e non è tenuto a restare nella propria abitazione. Nondimeno, egli deve essere rintracciabile prontamente e presentarsi al lavoro immediatamente a seguito della chiamata da parte dell’azienda.
[…]
7. Per ogni giornata del turno di reperibilità spetta al lavoratore una indennità secondo le seguenti misure differenziate:
a) € 5,00 per ogni giornata dal lunedì al sabato, coincidente con la giornata di turno programmato di lavoro normale;
b) € 7,00 per ogni giornata non festiva, dal lunedì al sabato, non coincidente con la giornata di turno programmato di lavoro normale;
c) € 10,00 per ogni giornata festiva, ivi compresa quella di riposo.
[…]

Art. 35 - Rimborsi spese e somministrazioni
e) Somministrazione latte

Restano invariate le condizioni individuali in atto nelle aziende.

g) Uso locale aziendale per consumazione pasto
Le aziende metteranno a disposizione dei lavoratori un locale idoneo per la consumazione del pasto, convenientemente attrezzato.

Capitolo VII - Interruzioni e sospensioni della prestazione di lavoro
Art. 37 - Interruzione e sospensione del lavoro per ragioni di forza maggiore

In caso di interruzione della prestazione di lavoro per ragioni di forza maggiore non previste dal presente contratto e non dipendenti da provvedimenti disciplinari, il lavoratore resterà a disposizione dell’azienda che potrà adibirlo ad altri lavori, fatte salve in ogni caso le disposizioni in materia di mutamento di mansioni di cui all’art. 15, commi 1 e 2.

Art. 45 - Trattamento per infortunio sul lavoro
A decorrere dal 13.1.2004, la disciplina dell’infortunio sul lavoro di cui all’art. 37 del CCNL 2.8.1995 è sostituita dalle seguenti norme.
1. Il lavoratore colpito da infortunio sul lavoro, anche di lieve entità, ha l’obbligo di avvertire o di fare avvertire immediatamente l’azienda.
[…]
5. Laddove, a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, sia residuata al lavoratore una invalidità permanente parziale, l’azienda esaminerà le possibilità di adibirlo ad altre mansioni compatibili con la ridotta capacità lavorativa.
[…]

Art. 46 - Tutela della maternità
La tutela della maternità è stabilita dalle norme del D.Lgs. 26.3.2001, n. 151, e successive modificazioni e integrazioni. […]

Art. 47 - Tutela delle persone handicappate
1. Nei confronti dei dipendenti che si trovino nelle condizioni individuate dalla legge 5.2.1992, n. 104 e successive modificazioni, si applicano le agevolazioni di cui all'art. 33 della legge medesima e agli artt. 19 e 20 della legge 8.3.2000, n° 53, fatti salvi gli accertamenti e secondo i criteri ivi previsti.
[…]
7. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3 e ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita ad altra sede senza il proprio consenso.
8. L'azienda adotterà le misure più idonee, compreso l'abbattimento delle barriere architettoniche, al fine di migliorare l'accesso e l'agibilità nei posti di lavoro, nei confronti dei portatori di handicap.
[…]

Art. 48 - Tutela delle persone tossicodipendenti o affette da etilismo
[…]
6. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psicofisici e attitudinali per l'accesso all'impiego nonché per l'espletamento di mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi.
7. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della Sanità, e sono sottoposti a cura di strutture pubbliche nell'ambito del servizio sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici, secondo le modalità stabilite dal decreto interministeriale.
8. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento di mansioni che comportino rischi per la sicurezza, la incolumità e salute di terzi, e il lavoratore può essere adibito a mansioni che non comportino i rischi predetti.
[…]
13. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche ai fini della tutela delle persone affette da etilismo.

Art. 50 - Permessi per donazione di midollo osseo
1. Al dipendente donatore di midollo osseo l’azienda riconosce permessi retribuiti, con decorrenza della retribuzione globale, in misura necessaria all’effettuazione degli accertamenti e delle analisi finalizzati a verificare l’idoneità alla donazione.
2. Ai fini della concessione dei permessi di cui al primo comma, l'effettuazione predetta deve essere comprovata da specifiche certificazioni.

Capitolo VIII - Tutela della dignità della persona
Art. 56 - Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro
1. Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE del 13.12.1984, n. 635, dalla legge 9.12.1977, n. 903 e dalla legge 10.4.1991, n. 125, in tema di parità uomo donna, attività di studio e di ricerca mirate alla promozione di azioni positive e ad individuare e rimuovere eventuali situazioni che non consentono una effettiva parità di opportunità uomo donna nel lavoro, anche con riferimento ai comportamenti lesivi della dignità della persona.
2. A tal fine, le parti stipulanti il presente CCNL costituiranno una Commissione nazionale paritetica, di complessivi 8 componenti, che si riunirà di norma annualmente per:
a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nelle Aziende sulla base dei dati qualitativi e quantitativi forniti dalle stesse nell'ambito del sistema informativo vigente;
b) proporre specifiche sperimentazioni di azioni positive, da realizzare in sede aziendale, compatibilmente con le esigenze tecnico - produttive, al fine di individuare e rimuovere gli eventuali ostacoli di cui al primo capoverso, valorizzare la presenza femminile nelle imprese e favorire l’evoluzione della professionalità femminile.

Art. 57 - Prevenzione e repressione delle molestie sessuali
Al fine di garantire che il rapporto di lavoro si svolga in un ambiente idoneo al sereno svolgimento dell'attività, dovrà essere assicurato il pieno rispetto della dignità della persona in ogni sua manifestazione, anche per quanto attiene la prevenzione e la repressione di comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, in linea con gli indirizzi contenuti nella Raccomandazione CEE/92/131/27.11.1991 e nell’ allegato Codice di condotta.

Art. 58 - Prevenzione e repressione del mobbing
1. Le parti riconoscono che la tutela della dignità, dei diritti fondamentali e della salute psico-fisica dei dipendenti è essenziale per garantire la qualità della vita negli ambienti di lavoro.
2. A tal fine, le Parti si danno atto della necessità di avviare adeguate e opportune iniziative mirate alla prevenzione di comportamenti lesivi dei valori di cui al primo comma, in linea cogli indirizzi contenuti nella Risoluzione del Parlamento europeo A5-0283/2001 del 20.9.2001.

Capitolo IX - Prerogative e diritti sindacali
Art. 59 - Prerogative e diritti sindacali

A) Rappresentanza sindacale
1. Le Rappresentanze aziendali sindacali delle Organizzazioni stipulanti, che costituiscono l’unica rappresentanza sindacale a livello di azienda, di cui all’art. 19 della legge 300/1970, assumono anche tutti i compiti e le funzioni delle Commissioni interne.
2. Ove le singole Rappresentanze aziendali sindacali, di cui al precedente comma, siano sostituite, ad iniziativa delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto, da una Rappresentanza aziendale sindacale unitaria rappresentativa di tutti i lavoratori dell’azienda, alla stessa saranno riconosciuti i compiti e le funzioni previsti dall’atto costitutivo, entro i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, dai contratti collettivi e dagli accordi interconfederali.
[…]

D) Diritto di affissione
Le Organizzazioni sindacali nazionali, territoriali e aziendali hanno diritto di affiggere pubblicazioni, testi, comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, su appositi spazi all’interno dell’azienda, che la Direzione ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori.

F) Assemblee del personale
1. I lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea in azienda fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione globale.
[…]

Capitolo X - La contrattazione aziendale
Art. 62 - La contrattazione di secondo livello
Titolarità

1. Sono titolari della contrattazione di secondo livello, a contenuto economico ai sensi del Protocollo 23.7.1993 nonché a contenuto normativo attuativo del rinvio ad opera del CCNL, da un lato le imprese e dall'altro la RSU o, in mancanza, le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS stipulanti il presente CCNL.

Art. 63 - La contrattazione aziendale a contenuto normativo, attuativa delle clausole di rinvio del CCNL
1. Costituiscono oggetto di intesa con la RSU o, in mancanza, le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, la definizione, l’attuazione e/o l’integrazione dei contenuti dei soli istituti e materie espressamente previste da specifiche clausole di rinvio del presente CCNL.
2. Conseguentemente, le materie e gli istituti sui quali si realizza tale contrattazione sono esclusivamente i seguenti:
nell’ambito del sistema degli orari definito dal CCNL:
[…]
- l’adozione di orari flessibili, anche per particolari categorie di personale, con soluzioni integrative di quelle previste dalla relativa norma del CCNL;
- la definizione di nastri giornalieri differenziati, nell’ambito dei quali attuare l’articolazione delle prestazioni lavorative;
- il superamento del monte ore annuo individuale per l’effettuazione di prestazioni lavorative oltre la durata settimanale dell’orario di lavoro;
- la fornitura degli indumenti di lavoro;
[…]

Capitolo XI - Vertenze interpretative - Procedura di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive
Art. 64 - Vertenze interpretative
Le eventuali divergenze che possono sorgere in merito all’interpretazione delle norme del presente CCNL sono rimesse per la loro definizione alle Organizzazioni nazionali stipulanti. Queste si riuniscono entro i 20 giorni calendariali successivi alla data di ricevimento della richiesta di incontro avanzata dalla parte interessata.

Capitolo XII - Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza del lavoro
Art. 66 - Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza del lavoro
1. La sicurezza e l’igiene del lavoro, la salute dei lavoratori, la cura e il miglioramento costante dell’ambiente di lavoro sono principi informatori delle politiche aziendali e dei comportamenti organizzativi e operativi di tutti i soggetti interessati.
2. Ai sensi del D.Lgs. 19.9.1994, n. 626 e successive modifiche e integrazioni, la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori - che costituisce diritto/dovere primario dei soggetti sopra indicati - si realizza attraverso gli strumenti della prevenzione, della protezione e della programmazione, intese come complesso delle prescrizioni e delle misure adottate e previste nelle diverse fasi dell’attività lavorativa, per eliminare o ridurre i rischi per la sicurezza individuale e collettiva e per migliorare l’ambiente e le condizioni di lavoro, secondo quanto previsto dal piano aziendale di valutazione dei rischi, la cui attuazione assorbe e sostituisce quanto già previsto dall’art. 38 del CCNL 2.8.1995.
3. Per quanto concerne gli adempimenti cui sono tenuti il datore di lavoro e i dipendenti e le funzioni rivestite dal responsabile datoriale per la prevenzione e protezione e dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, trovano applicazione le norme del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche e integrazioni nonché quelle dell’accordo interconfederale 22.6.1995 (Allegato 7).

Art. 67 - Dispositivi di protezione individuale (DPI) e indumenti di lavoro
A decorrere dall’1.1.2004, l’art. 21, lettera r), e l’art. 22 del CCNL 2.8.1995 sono sostituiti dalle disposizioni seguenti.

A. Fornitura e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale (DPI)
1. La fornitura e il mantenimento delle condizioni di efficienza (compreso il lavaggio) di tutte le tipologie di DPI individuate dal piano di valutazione dei rischi, di cui all’art. 4 del D.Lgs. 19.9.1994, n.626, e successive modificazioni, sono a carico dell’azienda e non possono essere sostituiti da benefici economici di corrispondente valore.
2. Fermo restando quanto disposto dall’art. 43 (obblighi del datore di lavoro) e dall’art. 44 (obblighi dei lavoratori) del titolo IV del D.Lgs. n.626/1994, in particolare:
a) il datore di lavoro, individuati nel piano di valutazione dei rischi - con riferimento alle specifiche attività aziendali - tutti i necessari dispositivi di protezione individuale (DPI), ivi compresi gli indumenti da lavoro (quali, ad esempio, in quanto previsti dal piano predetto: mascherine, guanti, scarpe, stivali, impermeabili, giacche a vento, tute, ecc.):
1) fornisce preventivamente al lavoratore istruzioni comprensibili e informazioni adeguate per l’uso dei DPI, ivi comprese quelle concernenti i rischi dai quali il DPI lo protegge;
2) assicura una formazione adeguata per l’uso corretto dei DPI;
b) il lavoratore:
1) utilizza i DPI messi a sua disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e ne cura la buona conservazione;
2) non apporta modifiche ai DPI di propria iniziativa;
3) segnala immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a sua disposizione.

B. indumenti da lavoro finalizzati alla protezione da rischi per la salute e la sicurezza (DPI)
1. In relazione al piano di valutazione dei rischi, ai lavoratori impegnati su strada in condizioni di scarsa visibilità l’azienda ha l’obbligo di fornire idonei indumenti e dispositivi autonomi che li rendano visibili a distanza.
2. I lavoratori di cui al comma 1 sono coloro che operano in prossimità della delimitazione di un cantiere o che comunque sono esposti al traffico dei veicoli nello svolgimento della loro attività lavorativa. Tali lavoratori sono obbligati ad utilizzare capi di vestiario ad alta visibilità e dispositivi autonomi ad alta visibilità, che li rendano visibili in qualsiasi condizione di luce diurna e notturna.
3. Le caratteristiche dei materiali, le tipologie e le condizioni di utilizzo dei capi di vestiario ad alta visibilità e dei dispositivi autonomi ad alta visibilità sono quelle stabilite dal Disciplinare tecnico allegato al Decreto Ministero Lavori Pubblici 3.6.1995 (G.U. 27.7.1995, n.174).
4. Gli indumenti e i dispositivi autonomi di cui ai commi che precedono rientrano tra i dispositivi di sicurezza che assolvono alla funzione di protezione individuale dai rischi (DPI) ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 19.9.1994, n.626, e successive modificazioni.
5. Rientrano altresì tra i dispositivi di protezione individuale (DPI) gli indumenti da lavoro finalizzati ad evitare il contatto con sostanze nocive, tossiche, corrosive, caustiche.

C. Indumenti da lavoro finalizzati a preservare gli abiti civili
1. Gli indumenti da lavoro finalizzati a preservare gli abiti civili dall’ordinaria usura connessa all’espletamento dell’attività lavorativa - che non sono, pertanto, individuati espressamente nel piano di valutazione dei rischi come DPI - sono forniti dall’azienda ai lavoratori in uso gratuito, con facoltà di richiederne la restituzione all’atto della fornitura di ogni nuova, specifica dotazione.
2. I lavoratori sono tenuti a curare l’uso appropriato e la buona conservazione degli indumenti da lavoro loro assegnati.
3. Al personale operaio è assicurata la seguente dotazione di indumenti da lavoro, se già non ricompresa tra i DPI:
a) a consumo:
tute, stivali e guanti per gli addetti agli spurghi industriali;
tute e stivali per gli autisti addetti alle manovre di carico e scarico, per gli spazzini, per i raccoglitori, per gli addetti alle diverse tipologie di impianti, per gli addetti alle officine;
b) ogni anno:
due paia di scarpe, uno estivo ed uno invernale;
c) ogni due anni:
1) 3 abiti da lavoro estivi e 3 abiti da lavoro invernali, nella foggia consuetudinaria dell’azienda, per il personale addetto ai servizi esterni;
2) 4 tute da lavoro estive e 4 tute da lavoro invernali, nella foggia consuetudinaria nell’azienda, per il personale addetto alle officine e alle diverse tipologie di impianti;
Per abito da lavoro estivo si intende: berretto; pantalone; maglietta o camicia; per abito da lavoro invernale si intende: berretto; pantalone, camicia o maglione;
d) ogni 3 anni:
un impermeabile al personale addetto ai servizi esterni;
e) ogni cinque anni:
una giacca a vento per gli autisti.
4. Al personale impiegatizio addetto normalmente ai servizi esterni è assicurata la seguente dotazione di indumenti da lavoro, se già non ricompresa tra i DPI:
a) ogni anno: due paia di scarpe di cui 1 estivo ed 1 invernale;
b) ogni tre anni: un impermeabile;
c) ogni cinque anni: una giacca a vento.
5. Al personale impiegatizio addetto agli impianti sono forniti idonei indumenti da lavoro, se già non ricompresi tra i DPI.
6. La fornitura degli indumenti da lavoro di cui alla presente lettera C. non può, in ogni caso, essere sostituita da benefici economici di corrispondente valore.

D. Indennità per lavaggio indumenti e spesa media annua pro-capite
1. Al personale di cui ai commi 3) e 5) della precedente lettera C. continua ad essere corrisposta l’indennità per lavaggio indumenti di cui all’art. 21, lett. r), del CCNL 2/8/1995, e disciplinata dall’art. 31 del presente CCNL.
2. Per la fornitura degli indumenti da lavoro di cui alle lettere B. e C. del presente articolo, è a carico dell’azienda la spesa media annua procapite in relazione alle diverse tipologie e ai differenziati periodi di assegnazione del vestiario stesso.
Dall’1.1.2003 l’importo di tale spesa è pari a € 291,65, al netto dell’Iva.
L’entità della spesa predetta sarà aggiornata con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, sulla base delle variazioni dell’indice Istat dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali.
3. La fornitura degli indumenti da lavoro di cui alla lettera C. è oggetto di intesa a livello aziendale, secondo quanto previsto all’art. 63.

Capitolo XIV - Norme comportamentali e disciplinari
Art. 69 - Diritti e doveri dei lavoratori

1. Nello svolgimento del rapporto di lavoro i diritti e i doveri dei lavoratori sono disciplinati dalla legge, dai principi generali del diritto nonché dalle disposizioni del presente CCNL.
2. I rapporti tra i dipendenti, a tutti i livelli di responsabilità, sono improntati al rispetto, alla lealtà, alla collaborazione.
3. Nel coordinamento delle attività lavorative individuali e di gruppo, l’azienda promuove il più alto grado di collaborazione e integrazione.
4. Nell’espletamento delle sue mansioni o funzioni, in particolare, il dipendente deve:
[…]
c) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnate;
d) osservare le norme del presente CCNL, le disposizioni aziendali di servizio nonché le istruzioni impartite dai superiori;
e) attenersi all’ordinamento gerarchico - funzionale dell’azienda nei rapporti attinenti le attività di competenza, come previsto dall’organizzazione dell’azienda stessa;
f) attenersi alle disposizioni relative all’ infermità per malattia e infortunio non sul lavoro e all’infortunio sul lavoro;
g) aver cura della buona conservazione e dell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e degli indumenti di lavoro forniti;
h) rispettare scrupolosamente le norme di legge sulla prevenzione e protezione infortuni nonché le pertinenti disposizioni emanate dall’azienda;
[…]
l) aver cura dei macchinari, delle attrezzature, dei veicoli, delle dotazioni personali, dei locali di proprietà dell’azienda a lui affidati;
[…]

Art. 70 - Responsabilità dei conducenti
1. Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo, intesa questa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia. Dette operazioni si svolgono nell’orario normale di lavoro; qualora effettuate oltre tale orario sono considerate come prestazioni in prolungamento orario o straordinarie, a seconda della fattispecie.
2. A scanso di ogni responsabilità, prima di iniziare il servizio il conducente deve assicurarsi che il veicolo sia in perfetto stato di funzionamento e che non manchi del necessario; in caso contrario, deve darne immediato avviso all’azienda.
3. Il conducente è responsabile delle contravvenzioni a lui imputabili per negligenza.
[…]

Art. 71 - Ritiro della patente
[…]
4. In caso di mancato rinnovo della patente per sopraggiunta inidoneità alle mansioni di conducente, a norma delle vigenti disposizioni di legge, al dipendente sono assegnate altre mansioni e la sua retribuzione globale è determinata in base all’art. 15, comma 7.
[…]

Capitolo XVI - Norme finali
Art. 78 - Abrogazione - inscindibilità

[…]
2. Per quanto non disciplinato dal presente CCNL, trovano applicazione le disposizioni di legge e degli Accordi Interconfederali.
[…]