Tipologia: Ipotesi accordo CIA
Data firma: 10 giugno 2010
Validità: 01.01.2010 - 31.12.2012
Parti: Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, RSU
Settori: Commercio, Sistema Confesercenti Firenze
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Premessa
Art. 1 Trasferte, trasferimenti definitivi e provvisori, lavoro su più sedi
Art. 2 Congedo unioni di fatto
Art. 3 Orario di lavoro
Art. 4 Trasformazione orario di lavoro
Art. 5 Premio di risultato
Art. 6 Dichiarazioni comuni
Art. 7 Applicazioni contrattuali
Art. 8 Decorrenza e durata

 

Allegati
Allegato 1: Protocollo relazioni sindacali
Allegato 2: Protocollo sul mobbing e molestie sessuali
Allegato 3: sedi/uffici dislocati su tutta la provincia di Firenze
Allegato 4: distanza tra la sede provinciale, piazza P. Vettori e tutti gli uffici operativi allegata
Allegato 5: Prospetti e ipotesi orario di lavoro


Ipotesi di accordo Contratto integrativo aziendale del “Sistema Confesercenti” per la provincia di Firenze

Il giorno 10 giugno 2010, presso il Centro Direzionale della Confesercenti Provinciale di Firenze Piazza Pier Vettori 8/9/10 in Firenze, si sono incontrati: […] la Confesercenti Provinciale di Firenze […], la Filcams-Cgil […], la Fisascat-Cisl […], la RSU del Sistema Confesercenti […].
Visti gli accordi, i contratti collettivi e le normative legislative vigenti, si è stipulata la presente ipotesi di accordo per il rinnovo della parte normativa e retributiva del Contratto Integrativo Aziendale del “Sistema Confesercenti” per la provincia di Firenze.

Premessa
Il “Sistema Confesercenti”, intendendo per tale tutte le aziende presenti e future che lo compongono (Confesercenti, Consea spa, Cesco, Azienda Attiva srl, Servizi e Promozioni srl, Itaco, Innovazione e Sviluppo srl), a prescindere dal numero di dipendenti, è considerato parte integrante e non scindibile dello stesso.
In conseguenza di ciò, l’azienda assume l’obbligo circa l’applicazione e il rispetto integrale dell’attuale Legge 300/70.

Art. 3 Orario di lavoro
L’orario di lavoro del Sistema Confesercenti Firenze è ritenuto dalle parti un tema rilevante per le ragioni della qualità delle relazioni con i soci e i clienti, dell’efficiente organizzazione del lavoro, di presenza del personale dipendente presso gli uffici.
Le parti hanno dibattuto a lungo durante la fase di messa a punto dell’integrativo aziendale e, seppur condividendo molte delle reciproche proposte e posizioni, non sono al momento riuscite a trovare una completa convergenza.
Per le suddette motivazioni le parti concordano nell’istituire un’apposita “Commissione per la definizione dell’orario di lavoro del Sistema Confesercenti Firenze”, composta da quattro membri, due per ciascuna parte.
Tale Commissione inizierà immediatamente ad essere operativa, con l’obiettivo di approdare ad una nuova articolazione dell’orario di lavoro, con l’intento di attuarla alla data del 01/01/2011.
La Commissione avrà i seguenti obiettivi:
1) preservare la certezza dell’orario di apertura al pubblico in tutti gli uffici operativi e articolazioni del Sistema, garantendo il seguente orario:
- dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30
- il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.
2) Confermare il rispetto del Regolamento sulla sicurezza, che fin dalla sua applicazione ha prodotto i benefici sperati.
3) Individuare una nuova articolazione dell’orario che sappia cogliere le specificità dei singoli macroservizi e lo renda quindi più efficiente a rispondere alle specifiche esigenze anche in relazione alle dinamiche delle normative che cambiano.
4) Individuare la soluzione al problema posto in sede del precedente integrativo aziendale e demandato alla “Commissione Paritetica Nazionale” prevista dall’art. 9 del CCNL, problema sorto con l’entrata in vigore del CCNL del 22 settembre 1999 e relativo al recupero di cui all’applicazione dell’art. 46 seconda parte, Titolo IV, orario di lavoro.
5) Individuare una diversa modalità di distribuzione dell’orario di lavoro ordinario da recuperare in funzione dell’articolazione annuale dell’orario di lavoro con l’obbiettivo di una migliore precisione e stabilizzazione dell’orario di lavoro effettivamente svolto.
Le parti considerano il lavoro fin qui prodotto comunque utile a da cui partire per approdare a una soluzione condivisa proprio per non disperdere tale lavoro si allega il documento (allegato 5), costituito da n. 6 pagine definito “Prospetti e ipotesi orario di lavoro”.
Resta inteso che fino alla decorrenza del nuovo orario di lavoro sono vigenti le regole attuali così come definite nel contratto integrativo aziendale del 16 giugno 1998.
In particolare si precisa;
- l’orario di apertura al pubblico coincide con l’attuale orario così come definito al precedente punto n. 1;
- tutto il personale dipendente, a prescindere dalla mansione, ufficio o servizio presso cui presta l’attività lavorativa, deve rispettare l’obbligo di lavorare 39 ore medie settimanali, con particolare riferimento alle 6 ore mensili da distribuire, su proposta del dipendente e approvazione del proprio responsabile di riferimento, nella prima quindicina di ogni mese (salvo quanto previsto per gli Uffici Centrali o specifici servizi), ad eccezione dei mesi di aprile, maggio e giugno. Tale orario è normale orario di lavoro e non altra tipologia, né straordinario, né aggiuntivo a quello normale, né facoltativo, né flessibile.
[…]

Art. 4 Trasformazione orario di lavoro
[…]
4.e Part time post maternità e patologie oncologiche
I part time post maternità, art. 87 del CCNL TDS, ed I part time per patologie oncologiche, art. 88 del CCNL TDS, sono esclusi dall’ambito di applicazione dei diritti di precedenza di cui all’art. 4 presente accordo aziendale.
A tali tipologie di part time si applicheranno le norme legislative e contrattuali.
[…]

Art. 7 Applicazioni contrattuali
Per tutto quanto no esplicitamente modificato e/o menzionato nel presente integrativo, restano in vigore le norme presenti nei precedenti contratti integrativi stipulati. Le parti si impegnano a produrre un testo unico degli integrativi, accordi e verbali in vigore, entro la vigenza del presente contratto integrativo.