Tipologia: Rinnovo CPL
Data firma: 11 marzo 2004
Validità: 01.04.2004 - 01.04.2006
Parti: Federvigilanza, Univ, Istituti di Vigilanza Privata e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs Uil
Settori: Servizi, Servizi vigilanza, Firenze e Prato
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Art. 1) - Diritti di informazione
Art. 2) - Occupazione
Art. 3) - Organizzazione del lavoro
Art. 4) - Eccezionali situazioni di Lavoro
Art. 5) - Orario di lavoro
Art. 6) - Nastri orari
Art. 7) - Forme compensative mancato raggiungimento orario di lavoro
Art. 8) - Arco massimo orario di lavoro
Art. 9) - Lavoro straordinario
Art. 10) - Informazioni sul lavoro straordinario
Art. 11) - Testimonianza
Art. 12) - Ferie
Art. 13) - Mezzi di collegamento
Art. 14) - Riposi settimanali - Mancato recupero
Art. 15) - Buono pasto (ticket restaurant)

 

Art. 16) - Premio di anzianità
Art. 17) - Indennità di presenza per il personale del ruolo amministrativo
Art .18) - Rimborso spese di viaggio con mezzi autorizzati
Art. 18 bis) - Missioni e trasferte
Art. 19) - Addestramento e formazione professionale
Art. 20) - Equipaggiamento e vestiario
Art. 21) - Automezzi
Art. 22) - Norme di precedenti contratti
Art. 23) - Permessi per gravi motivi di famiglia
Art. 24) - Sospensione del decreto di nomina a g.p.g. e/o della licenza di porto d’arma
Art. 25) - Mancato rinnovo o revoca della licenza di porto d'arma
Art. 26) - Ente Bilaterale
Art. 27) - Decorrenza e durata


Accordo per il rinnovo del contratto integrativo provinciale di lavoro per i dipendenti da istituti di vigilanza privata di Firenze e Prato

Il giorno 11 marzo 2004 in Firenze tra Federvigilanza […], Univ […], gli Istituti di Vigilanza Privata: Argo srl […], Corpo Vigili Giurati spa [...], Eliseo srl […], Lince srl […], Metronotte srl […], Ivri […], BSK […], Globo […], le OO-SS di Firenze e di Prato: Filcams Cgil […], Fisascat Cisl […], Uiltucs Uil […], si è stipulata la presente ipotesi di accordo da valere per tutti i dipendenti di Istituti di Vigilanza Privata operanti nelle provincie di Firenze e Prato.

Art. 1) - Diritti di informazione
In applicazione dell'Art. 3 del CCNL 8/1/2002, le parti convengono che periodicamente in sede aziendale e, ove se ne ravvisi l'opportunità, in sede interaziendale, verranno fomite alle RSA, le informazioni relative al dato occupazionale - assunti e licenziati - ai servizi e alla loro evoluzione, nel rispetto della necessaria riservatezza in relazione alle particolari caratteristiche dei servizi e dell'autonomia imprenditoriale nella gestione aziendale.

Art. 3) - Organizzazione del lavoro
Le parti convengono che l’organizzazione del lavoro da effettuarsi all'interno degli Istituti di Vigilanza debba essere informata ai seguenti criteri:
- congruo anticipo nella programmazione dei servizi;
- equa distribuzione fra il personale dei carichi e ritmi di lavoro;
- salvaguardia dell'incolumità del dipendente in servizio;
- qualità del servizio prestato all'utente.
A tal fine le parti rinviano in sede aziendale la definizione delle modalità di attuazione della rotazione del personale sui "posti fissi", "zone" ed altri servizi, nonché sui diversi gruppi di orari di lavoro esistenti.
Le modalità di attuazione di quanto previsto nel presente articolo saranno concordate tra le direzioni aziendali e i RSA, secondo criteri obiettivi, congiuntamente definiti che salvaguardino le peculiari esigenze dei servizi prestati ed il rispetto degli istituti contrattuali e consentano di organizzare gli orari di lavoro del personale avendo anche riguardo a fattori quali l'anzianità di servizio o anagrafica del personale, le attitudini individuali e le peculiarità obiettive dei servizi considerati e quant'altro verrà congiuntamente individuato in sede aziendale, ivi comprese situazioni di particolare disagio riguardanti singoli lavoratori.
Gli Istituti si impegnano ad effettuare la programmazione dei servizi con validità settimanale, ovvero dal lunedì al lunedì successivo.

Art. 4) - Eccezionali situazioni di Lavoro
In caso di eccezionali situazioni, gli Istituti si dichiarano disponibili a rafforzare il personale in servizio nelle zone interessate (eventualmente anche avvalendosi temporaneamente del raddoppio) e per tutto il tempo necessario, concordando con il RSA sia l'esistenza dell'eccezionalità che le modalità di tali particolari interventi.
A supporto di intervenni su allarmi che presentino carattere di particolare ed oggettiva pericolosità o per zone non radio - raggiungibili, gli Istituti forniranno ogni possibile assistenza anche mediante appoggio da parte di altra unità, al personale interessato che, all’occorrenza verrà dotato di adeguati strumenti di collegamento quali telefoni cellulari, numero verde, g.p.s. etc.

Art. 5) - Orario di lavoro
Le parti si riservano di valutare in sede aziendale la sussistenza di condizioni che possono suggerire l'eventuale adozione di sistemi di orari di lavoro diversi rispetto a quelli aziendalmente in atto.
Le parti si danno atto che sono in corso sperimentazioni a livello aziendale per l’applicazione del doppio riposo.

Art. 6) - Nastri orari
Al fine di una maggiore tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori e per un miglior espletamento dei servizi, le parti convengono sulla necessità di garantire al personale un adeguato periodo di riposo fra un servizio giornaliero (svolto nelle 24 ore) e il successivo.
Tale servizio di riposo non potrà essere inferiore alle 12 ore consecutive, fermo restando che il personale sarà chiamato a prestare la propria attività in un arco massimo giornaliero di 12 ore.

Art. 8) - Arco massimo orario di lavoro
Avendo verificato che le esigenze di servizio degli Istituti di Vigilanza vengono normalmente assolte ricorrendo ad una prestazione contrattuale giornaliera del personale con caratteristiche di orario continuato, le parti convengono che di norma l'orario di lavoro sarà svolto in un arco massimo di 9 ore fatte salve le particolari esigenze di servizio che peraltro verranno individuate in sede aziendale.
Il vigile in servizio di antirapina che abbia necessità di assentarsi momentaneamente dal posto di lavoro, per urgenti necessità fisiologiche, deve dame preventivo avviso all'utente.

Art. 9) - Lavoro straordinario
Fatto salvo quanto disposto al secondo comma dell’art. 12 del CCNL 16.7.1987, le prestazioni straordinarie devono avere caratteristiche di volontarietà e, in relazione alle esigenze aziendali ed alla organizzazione del lavoro concordate, saranno di massima ove possibile, immediatamente successive ai turni di lavoro come contrattualmente regolamentati.

Art. 10) - Informazioni sul lavoro straordinario
Con riferimento all'Art. 1 del presente accordo, gli Istituti di Vigilanza forniranno periodiche informazioni al RSA riguardanti le prestazioni di lavoro straordinario.

Art. 13) - Mezzi di collegamento
Le aziende ribadiscono l'impegno di un corretto utilizzo dei mezzi di coordinamento e sicurezza, il cui impiego deve prioritariamente essere effettuato in relazione alle necessità proprie del collegamento e dell’assistenza.

Art. 14) - Riposi settimanali - Mancato recupero
Con riferimento all'art. 74 del vigente CCNL, le Parti stabiliscono che il recupero del riposo settimanale non effettuato entro il settimo giorno, deve avvenire entro e non oltre i 10 giorni successivi alla scadenza del mese di calendario nel quale il riposo veniva a cadere.
In mancanza al lavoratore interessato competerà in aggiunta alla maggiorazione del 40% prevista dal CCNL, il pagamento di una ulteriore maggiorazione del 15%.
Le Parti si danno reciprocamente atto che con la presente norma esse non hanno inteso legittimare anomale applicazioni del sistema contrattuale dei risposi settimanali, ma solo disciplinare convenzionalmente e forfettariamente le conseguenze risarcitorie ed indennitarie connesse ai mancati recuperi dei riposi, così integrando la disciplina collettiva nazionale sullo specifico punto.
[…]

Art. 20) - Equipaggiamento e vestiario
[…]
Gli Istituti forniranno alle g.p.g. vestiario adeguato anche sotto l’aspetto igienico per lo svolgimento del servizio. Resta salva al riguardo la disciplina collettiva provinciale ed aziendale preesistente.

Art. 21) - Automezzi
Gli Istituti si impegnano a mantenere in efficienza i mezzi di servizio è farsi interamente carico del loro ripristino anche in caso di sinistro stradale, salvo che lo stesso non sia addebitabile a palese negligenza del vigile […]

Art. 22) - Norme di precedenti contratti
Restano a tutti gli effetti valide le norme contenute nei precedenti contratti integrativi

Art. 26) - Ente Bilaterale
Le parti si impegnano ad attivarsi per la costituzione delle Ente Bilaterale Territoriale della Regione Toscana, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del CCNL 8/1/2002, adottando le opportune iniziative con l’obiettivo di rendere operativo l’Ente stesso entro Giugno del 2005.