Tipologia: CPL
Data firma: 21 settembre 2000
Validità: 01.11.2000 - 30.06.2002
Parti: Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi -Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio-TDS, Vicenza
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Premessa
Prima parte
Titolo I - Relazioni Sindacali

Art. 1 - Contrattazione territoriale
Art. 2 - Finanziamento
Art. 3 - Assistenza sanitaria integrativa
Art. 4 - Previdenza complementare
Art. 5 - Commissione Paritetica Provinciale
Art. 6 - Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione delle Controversie
Art. 7 - Collegio arbitrale
Titolo II - Mercato del lavoro
Art. 8 - Sicurezza negli ambienti di lavoro
Art. 9 - Contratti di formazione e lavoro
Seconda Parte
Titolo III - Disciplina del rapporto di lavoro

Art. 10 Apprendistato
Titolo IV
Art. 11 - Anticipazione del trattamento di fine rapporto

 

Titolo V
Art. 12 Contratto a tempo determinato
Titolo VI
Art. 13 - Contratto a tempo parziale
Titolo VII
Art. 14 - Pari opportunità sostegno della maternità e paternità, diritto alla cura e alla formazione e coordinamento dei tempi delle città
Art. 15 - Congedi dei genitori
Titolo VIII
Art. 16 - Nastro orario di lavoro
Titolo IX
Art. 17 - Trattamento economico - Terzo elemento
Titolo X
Art. 18 - Osservatorio provinciale
Titolo XI
Art. 19 - Decorrenza e durata
Titolo XII
Art. 20 - Disposizioni finali
Appendice


Contratto provinciale integrativo per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi della Provincia di Vicenza.

Il 21 settembre 2000 presso la sede dell'Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi della provincia di Vicenza, tra l'Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi della Provincia di Vicenza - Confcommercio […] e le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei lavoratori del Terziario […] Filcams-Cgil, […] Fisascat-Cisl […], Uiltucs-Uil, presente inoltre, per l'Ente Bilaterale della Provincia di Vicenza, il Presidente […]

Premesso le parti consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali territoriali, e considerata la necessità di armonizzare le particolari discipline derivanti da Accordi Sindacali Territoriali con la realizzazione di uno strumento di gestione degli accordi stessi che sono parte integrante del presente Contratto, al fine di fornire alle aziende ed ai lavoratori dei settori interessati norme per un omogeneo comportamento nel rispetto delle intese e, quindi, prevenire l'eventuale conflittualità tra le parti stipulano il seguente Contratto Provinciale Integrativo al CCNL 20 settembre 1999, per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi.

Prima parte Titolo I - Relazioni Sindacali
Art. 1 - Contrattazione territoriale

Le parti, in applicazione di quanto previsto dal protocollo d'intesa nazionale del 23 luglio 1993 e di quanto previsto dai successivi rinnovi contrattuali del settore Terziario, dichiarano di considerare il secondo livello di contrattazione, relativamente al cosiddetto - salario variabile, un sistema premiante che risponde alle caratteristiche del territorio veneto e vicentino.
In particolare si impegnano ad individuare i parametri più utili per la determinazione del salario variabile entro il 30 aprile 2001, attivando, anche, le rispettive Organizzazioni regionali al fine di un miglior coordinamento nell'individuazione delle diverse tipologie aziendali, della loro efficienza ed in relazione alla qualità delle prestazioni nei confronti degli utenti.

Art. 5 - Commissione Paritetica Provinciale
Le parti concordano di demandare all'Ente Bilaterale della Provincia di Vicenza l'istituzione della Commissione Provinciale prevista dal CCNL del settore Terziario del 20 settembre 1999.
Oltre agli ulteriori compiti che dovessero essere individuati in sede istitutiva la Commissione assolve ai seguenti specifici incarichi:
a) esprimere pareri derivanti dalle interpretazioni contrattuali;
b) interpellare la Commissione Paritetica Nazionale per quesiti o suggerimenti riguardanti norme del vigente CCNL;
c) rilasciare il "visto di conformità" per i progetti di contratti di formazione e lavoro;
d) esprimere il "parere di conformità" per l'assunzione di apprendisti ai sensi degli artt. 30 ter, 30 quater e 30 quinquies del vigente CCNL;
e) svolgere le funzioni previste dal CCNL e dagli Accordi Territoriali in ordine all'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato, e a particolari rapporti di lavoro a tempo parziale (art. 42 CCNL).
f) svolgere le ulteriori funzioni individuate sia dal presente accordo che dal CCNL del 20 settembre 1999.

Art. 6 - Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione delle Controversie
Le parti confermano l'avvenuta costituzione e l'operatività della Commissione Paritetica Provinciale istituita dall'ente Bilaterale della Provincia di Vicenza in data 17 dicembre 1992.
Secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del CCNL del 20 settembre 1999 la Commissione Paritetica è validamente costituita con la presenza:
- per i Datori di lavoro, di un rappresentante della Confcommercio della Provincia di Vicenza;
- per i Lavoratori di un rappresentante designato dalle OO.SS. Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato espresso.
La Commissione, ai sensi delle norme previste dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati del D.Lgs. 31.3.1998, n. 80 e dal D.Lgs. 29.10.1998 n. 387, è competente ad espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale per le controversie individuali o plurime di lavoro, relative ai rapporti previsti dall'art. 409 c.p.c. e relative all'applicazione del CCNL del settore Terziario, del presente Contratto Provinciale e di altri Accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del CCNL del settore Terziario, della Distribuzione e dei Servizi.
[…]

Titolo II - Mercato del lavoro
Art. 8 - Sicurezza negli ambienti di lavoro

Le parti ribadiscono il contenuto dell'accordo sindacale territoriale siglato il 12 febbraio 1997 e concordano per un rinnovato impegno per la completa attuazione di quanto in esso previsto. In particolare le parti concordano nel ritenere prioritario l'obiettivo di garantire la presenza in ambito aziendale e/o territoriale del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, così come previsto dal D.Lgs. 626/94.
Le parti definiranno entro il mese di ottobre 2000 quanto previsto dal predetto accordo sindacale territoriale ed in particolare si impegnano:
a) ad effettuare la raccolta dei dati per un'analisi approfondita della diffusione e della presenza presso le aziende del settore Terziario, distribuzione e servizi sia del rappresentante per la sicurezza aziendale che territoriale;
b) ad individuare le modalità per un sostegno organizzativo alle aziende e ai lavoratori nell'adempimento degli obblighi derivanti della normativa in vigore;
c) a dare concreta attuazione a quanto previsto dall'accordo provinciale 12.2.1997 pag. 2, punto 2) e dall'accordo nazionale interconfederale applicativo del D.Lgs. 626/94 del 18 novembre 1996 al punto 6B - 6 bis, al fine della costituzione dei rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza territoriali mediante la mutualizzazione di quanto sopra previsto.
Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti a) e b) del presente articolo, le parti riconoscono la competenza dell'Organismo Paritetico Provinciale istituito dal suindicato Accordo Sindacale territoriale.
8.1. Obbligo della formazione teorica
Le aziende dovranno informare i lavoratori in merito ai principali contenuti del D.Lgs. 626/94 e successive integrazioni ed in particolare:
a) i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché i possibili danni e le conseguenti misure o procedure di prevenzione e protezione;
b) nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro;
c) cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo. L'informazione e la formazione dovranno essere impartite anche in occasione di:
- nuove assunzioni;
- qualora, nel rispetto dello spirito della legge, si verifichino modifiche mansionali e/o gestionali di rilevante e significativa portata.
8.2. Modalità di informazione e formazione
L'informazione e la formazione che deve essere impartita ai lavoratori dipendenti per l'acquisizione dei contenuti di cui al precedente punto B.1:
- sono a carico dell'azienda e i lavoratori sono obbligati alla partecipazione;
- dovranno svolgersi durante l'orario contrattuale di lavoro e non potranno comportare oneri economici a carico dei lavoratori;
- dovranno comportare un programma formativo di 4 (quattro) ore.

Art. 9 - Contratti di formazione e lavoro
(Accordo sindacale provinciale del 21 dicembre 1994, come integrato e modificato dall'accordo sindacale provinciale del 22 novembre 1996)
9.1. Obbligo della formazione teorica
1) Programma della formazione

Allo scopo di dare una concreta ed univoca attuazione della formazione "teorica a tutti i lavoratori assunti con Contratto di Formazione e Lavoro dovrà essere garantito un intervento della durata minima di: - 40 ore per i C.F.L. di tipo a.1) e di tipo a.2)
- 20 ore per i C.F.L. di tipo b)
La formazione "teorica" deve svolgersi durante l'orario contrattuale di lavoro, non deve comportare alcun onere a carico dei lavoratori e deve raggiungere i seguenti obiettivi:
- acquisizione normativa sul Contratto Nazionale di Lavoro e delle principali norme sulla disciplina del rapporto di lavoro, nonché sulle assicurazioni sociali;
- acquisizione delle principali normative legislative sul commercio e sui sistemi di pagamento;
- conoscenza dei principali concetti comportamentali al fine della acquisizione di una basilare professionalità che sarà accentuata con le restanti ore previste per la formazione "pratica" da svolgersi in azienda e con l'esperienza di lavoro.
2) Modalità di attuazione della formazione:
a) Le aziende potranno gestire direttamente o tramite adeguate strutture l'attività formativa, assumendosene la completa responsabilità, sottoscrivendo apposita dichiarazione che dovrà essere presentata contestualmente alla richiesta di approvazione del progetto formativo alla Commissione Paritetica preposta;
b) Specifici corsi saranno promossi dall'Ente Bilaterale della Provincia di Vicenza, da svolgersi nel capoluogo provinciale e/o nei vari mandamenti al fine di agevolare la frequenza dei giovani interessati e agli stessi verrà rilasciata apposita attestazione di partecipazione.
9.2. Formazione pratica
Allo scopo di completare il processo formativo teorico - pratico, previsto dalle vigenti nonne di legge e dal Contratto di categoria, le aziende dovranno provvedere all'effettuazione dell'ulteriore formazione, dei lavoratori assunti in C.F.L. consistente nell'impartire nozioni "tecnico - pratiche" attraverso un percorso formativo stabilito dal datore di lavoro, ritenuto idoneo per lo svolgimento delle mansioni ed il conseguimento della qualifica oggetto della formazione stessa che consenta l'inserimento graduale nella posizione lavorativa ed una progressiva acquisizione delle rapacità professionali.
Della formazione stessa il datore di lavoro dovrà conservare idonea documentazione atta a dimostrare l'avvenuta effettuazione e le relative modalità per la durata minima di:
- ore 40 per i C.F.L. di tipo a.1)
- ore 90 per i C.F.L. di tipo a.2)
9.3. Osservatorio Provinciale
Al fine dell'aggiornamento dell'Osservatorio Provinciale del mercato del lavoro, nonché al fine della corretta applicazione del contratto di formazione e lavoro, le Aziende sono tenute a comunicare alla Commissione Provinciale presso l'Ente Bilaterale;
a) entro 90 giorni dalla data di rilascio del visto di conformità del progetto;
- l'eventuale mancato utilizzo del progetto stesso, ovvero le generalità complete e la data di assunzione del lavoratore interessato al progetto;
b) entro 10 giorni dall'evento:
- la data dell'eventuale cessazione del rapporto di lavoro, ovvero la data di ultimazione del contratto di formazione e la conferma in servizio del lavoratore.

Seconda Parte
Titolo III - Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 10 Apprendistato

10.1. Percentuale di conferma […]
10.2. Sfera di applicazione

La sfera di applicazione del rapporto di apprendistato per le Aziende del settore Terziario dalla Provincia di Vicenza viene adeguata alle qualifiche e mansioni in conformità a quanto stabilito dall'art. 30 ter del CCNL del Terziario del 20 settembre 1999.
Viene inoltre estesa la possibilità di instaurare rapporti di apprendistato per le qualifiche e mansioni appartenenti al II livello:
- n. 7), 8), 16), 20), 27), 32), 34), 41).
10.3. Durata del periodo di apprendistato
Fermo restando l'adeguamento della durata dell'apprendistato in relazione alle qualifiche e mansioni, nelle rispettive misure e con le modalità previste dall'art. 30 quinquies del CCNL 20 settembre 1999, le parti, ritenuta la necessità di un più ampio ed elevato livello di formazione, relativamente a specifiche qualifiche professionali, per le concrete esigenze delle aziende del Terziario, di migliorare i livelli aziendali di competitività e di servizio, ai sensi di quanto previsto dal 3° comma dell'art. 30 quinquies del CCNL, stabiliscono che relativamente ai rapporti che saranno instaurati dall'1.10.2000, la durata del periodo di apprendistato viene fissata in:
- mesi 48 (quarantotto) per le seguenti mansioni del IV livello:
1) contabile d'ordine;
17) pittore o disegnatore esecutivo;
21) banconiere di spacci di carne;
- mesi 40 (quaranta) per le seguenti mansioni del IV livello:
2) cassiere comune;
7) commesso alla vendita al pubblico;
8) addetto alle operazioni ausiliare alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati e esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tali l'esercizio promiscuo delle funzioni d'incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci;
9) addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari);
10) commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione e confezione;
11) magazziniere; magazziniere anche con funzioni di vendita;
22) operaio specializzato;
23) specialista di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita;
27) addetto al collaudo: lavoratore che effettua prove sull'autoveicolo ed operazioni di semplice collaudo sempre su istruzioni del capo officina o del collaudatore senza compiti di diagnosi;
28) pompista specializzato attende all'erogazione dei carburanti ed alla vendita di tutti i prodotti esitati dal punto di vendita; attende ai servizi di assistenza tecnica, piccola manutenzione e ricambi nei confronti dell'utenza; provvede alla riscossione con responsabilità di cassa, alla fatturazione, alla pulizia del proprio posto di lavoro; fornisce informazioni ed assistenza;
10.4 Ente Bilaterale
L'applicazione delle norme di cui ai precedenti artt. 10.1, 10.2 e 10.3 del presente Accordo, così come le particolari norme in materia di apprendistato dettate dagli artt. 30 ter, 30 quater e 30 quinquies del CCNL 20 settembre 1999, sono applicabili esclusivamente alle aziende in regola con il versamento delle quote di contribuzione in favore dell'Ente Bilaterale come previsto dall'art. 1 e 2, Titoli I, prima parte, del presente Contratto Integrativo Provinciale.
Le Aziende che intendono assumere lavoratori apprendisti avvalendosi delle particolari norme sopra riportate sono tenute a presentare la richiesta del previsto "parere di conformità" alla competente Commissione Paritetica dell'Ente Bilaterale Provinciale secondo le modalità stabilite in materia del vigente CCNL e dall'Accordo Regionale del 12 gennaio 2000.
Le Aziende con più unità ubicate in Province diverse che intendono assumere lavoratori apprendisti secondo le norme previste dall'art. 28 del CCNL del 3 novembre 1994 e dall'art. 30 quinquies del CCNL 20 settembre 1999, possono presentare la richiesta alla Commissione Paritetica dell'Ente Bilaterale della Provincia dove esiste la sede legale, subordinando la predetta autorizzazione al parere espresso dalla sede dell'Ente competente per territorio ove l'apprendista dovrà svolgere la prestazione lavorativa.
Il parere di conformità rilasciato dall'Ente Bilaterale ha validità di 90 (novanta) giorni dalla data di rilascio, anche se utilizzato parzialmente.
10.5. Trattamento economico […]
10.6. Malattia
[…]
10.7. Osservatorio provinciale
[…]

Titolo V
Art. 12 Contratto a tempo determinato

12.1. - Condizioni e modalità per la stipula di contratti a tempo determinato nel settore del Terziario.
Ai sensi dell'art. 23, della legge 28.2.1987, n. 56 e dell'art. 21-A), prima parte, titolo VI, del CCNL del settore Terziario del 20 settembre 1999, le parti ribadiscono le ipotesi e la durata per le quali sono consentite assunzioni con contratti di lavoro a termine.
12.2. Durata […]
12.3. Condizioni
[…]
12.4. Limiti

In deroga a quanto previsto dall'art. 21-A) del vigente CCNL del settore Terziario le imprese non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti per le ipotesi previste dal contratto a termine in numero superiore al 15% (quindici per cento) dell'organico in forza a tempo indeterminato in ogni unità produttiva.
Nelle singole unità produttive che abbiano meno di 20 (venti) dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti per n. 3 (tre) lavoratori.
Ai fini della percentuale predetta non si computano le assunzioni effettuate: con contratto a termine nelle ipotesi previste direttamente dalla Legge 230/62 e dal D.L. 876/77 e successive proroghe, con contratto di formazione e lavoro, par sostituzione di lavoratori assenti per aspettativa non retribuita (art. 78 CCNL).
12.5. Comunicazioni
Le aziende che intendono avvalersi del presente provvedimento sono tenute, pena la decadenza, a darne preventiva comunicazione scritta ad apposita Commissione secondo le modalità previste dall'art. 21-A), I parte Titolo VI del CCNL 20 settembre 1999 del settore Terziario.
All'atto della richiesta di nulla-osta per le assunzioni di cui al presente punto, l'azienda dovrà esibire un attestato dal quale risulti l'iscrizione ad associazione aderente alla Confcommercio, nonché una dichiarazione di impegno relativa all'applicazione del CCNL del settore Terziario, dei relativi Accordi Sindacali Territoriali e all'assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro.

Titolo VII
Art. 14 - Pari opportunità sostegno della maternità e paternità, diritto alla cura e alla formazione e coordinamento dei tempi delle città

Le parti rilevano che la piena applicazione della L. 8 marzo 2000 n. 53 per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e coordinamento dei tempi delle città, è subordinata all'emanazione di ulteriori provvedimenti legislativi attuativi che al momento della sottoscrizione del presente accordo non sono stati emanati dal legislatore.
Le parti ritengono comunque opportuno intervenire sulla definizione di quegli istituti, modalità e criteri che la L. 8 marzo 2000 n. 53 demanda alla contrattazione collettiva e pertanto si impegnano a stipulare un successivo Protocollo in materia di pari opportunità, sostegno della maternità e paternità nonché per il diritto alla cura e alla formazione.

Titolo VIII
Art. 16 - Nastro orario di lavoro

16.1. Orario
Le parti convengono di fissare un orario massimo per i lavoratori dipendenti delle aziende commerciali al fine di dare una regola comune a tutto il mondo del lavoro dipendente, nel rispetto del Contratto Nazionale del settore Terziario, delle leggi in materia di orario di lavoro e delle Direttive CE.
Le parti convengono di fissare in 11 ore e trenta minuti il nastro orario massimo all'interno del quale può essere svolta l'attività lavorativa dei dipendenti da aziende del Terziario.
16.2. Nastro orario di lavoro in turno unico
Le parti ritengono necessario disciplinare la materia degli orari di lavoro per i lavoratori dipendenti in turno unico e convengono di fissare il nastro orario per tali lavoratori, in 6 ore e 40 minuti al giorno, in caso di superamento di tale orario le parti convengono di istituire una pausa retribuita di mezz'ora.
16.3. Lavoro di domenica e festivo
Vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale e festivo, prevista dal contratto del settore terziario, dalle leggi e da quanto stabilito dal presente accordo, le parti concordano che la prestazione lavorativa dei lavoratori dipendenti nelle domeniche e nei giorni festivi sia svolta in un regime di turni ed orari di lavoro concordati tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti, ovvero OO.SS., RSA/RSU, ove costituite.
[…]

Titolo X
Art. 18 - Osservatorio provinciale

Le parti si impegnano a depositate presso l'Osservatorio provinciale dell'Ente Bilaterale della Provincia di Vicenza gli accordi stipulati con le aziende del settore Terziario sia pregressi che successivi al presente accordo sindacale provinciale.

Titolo XII
Art. 20 - Disposizioni finali

Le parti si danno reciprocamente atto dell'importanza degli accordi e delle relazioni presenti e dichiarano esplicitamente di voler promuovere e rafforzare nell'ambito delle proprie specifiche competenze, il consolidamento del riconoscimento organizzativo e del ruolo delle rispettive Associazioni.