Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162
Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.
G.U. 31 dicembre 2019, n. 305

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure organizzative e finanziarie per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione di pubbliche amministrazioni e magistrature, nonché in materia di innovazione tecnologica;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 21 dicembre 2019 e del 23 dicembre 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 

Emana

il seguente decreto-legge:
 

Capo I
Proroghe

Art. 1
Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

1. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole «nel triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
2. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «31 dicembre 2019», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
b) al comma 6-quater, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
3. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018» e le parole «31 dicembre 2019», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
b) al comma 4, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
5. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
6. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». La percentuale di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può essere elevata dall'8 per cento al 10 per cento, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione.
7. Fino al 31 dicembre 2020, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2019, n. 20, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, non si applicano le misure di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto.
Conseguentemente, con regolamento da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al comma 1, lettere a), b), c), ed e), dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in relazione al rilievo esterno dell'incarico svolto, al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all'esercizio della funzione dirigenziale;
b) previsione che i dati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, siano oggetto esclusivamente di comunicazione all'amministrazione di appartenenza;
c) individuazione dei dirigenti dell'amministrazione dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forze di polizia, delle forze armate e dell'amministrazione penitenziaria per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna.
8. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, le parole «31 dicembre 2019.» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020. Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti, entro il 30 giugno 2020, a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al precedente periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
9. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole «per un periodo di tre anni e» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio postale universale». L'applicazione della presente norma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'unione europea.
10. Per continuare ad assicurare il supporto tecnico necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, è prorogata fino al 31 dicembre 2020 la segreteria tecnica già costituita presso la soppressa Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018. Agli oneri per i compensi degli esperti della segreteria tecnica, per un importo complessivo non superiore a 316.800 euro, si provvede a valere sulle risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
 

Art. 2
Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le parole «fino a non oltre il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre il 31 marzo 2020».
2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2019, n. 107, le parole «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2020».
 

Art. 3
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno

1. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
2. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola «penale» sono aggiunte le seguenti: «e di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso ai sensi dell'articolo 583-quinquies del codice penale»;
b) le parole «fino al 30 settembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
c) le parole «1° agosto 2019» sono sostituite dalle seguenti «31 ottobre 2020».
3. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole «Fino al 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2021».
4. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».
5. All'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, così come individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020 della SCIA parziale.».
 

Art. 4
Proroga di termini in materia economica e finanziaria

1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «nel corso dell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti «nel corso dell'anno 2020»;
b) al comma 3, la parola «2018» è sostituita dalla seguente: «2019».
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020».
3. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, le parole «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».
 

Art. 5
Proroga di termini in materia di salute

1. All'articolo 2, comma 67-bis, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole «e per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2019 e per l'anno 2020».
2. All'articolo 9-duodecies, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Le assunzioni di cui al presente comma possono essere effettuate anche nell'anno 2020».
3. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021».
4. All'articolo 1, comma 522, secondo periodo, della legge 20 dicembre 2018, n. 145, le parole «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma».
5. All'articolo 4, comma 4-bis, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, le parole «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020».
 

Art. 6
Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca

1. All'articolo 1, comma 1145, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
2. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole «2017-2018 e 2018-2019» sono sostituite dalle seguenti: «2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021».
3. All'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole «entro il 31 ottobre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020».
4. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». Restano fermi i termini di conservazione di residui previsti a legislazione vigente.
5. I finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, già prorogati fino al 2020 dall'articolo 1, comma 605, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ulteriormente prorogati per il quinquennio 2021-2025. Il CIPE provvede con propria delibera all'assegnazione delle risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative al periodo di programmazione 2014-2020, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, sulla base di programmi quinquennali presentati entro il 31 luglio 2020, secondo le modalità e i criteri di cui al citato articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
 

Art. 7
Proroga di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo

1. All'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole «entro l'esercizio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'esercizio 2020».
2. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole «di beni e di servizi nonché» sono aggiunte le seguenti: «, fino al 31 dicembre 2020,»;
b) al secondo periodo, le parole «Fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2020»;
c) dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: «Per l'anno 2020 il comune di Matera può provvedere, nel limite massimo di spesa di 750.000 euro, a valere sulle proprie risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente».
3. All'articolo 1, comma 347, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
b) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Per l'anno 2020 il comune di Matera può provvedere, nel limite massimo di spesa di 500.000 euro, a valere sulle proprie risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente».
4. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e le parole: «per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022»;
b) il secondo periodo è soppresso.
5. All'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
6. All'articolo l, comma 343, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
b) le parole «per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;
c) dopo le parole «29 luglio 2014, n. 106» sono inserite le seguenti: «, fermo restando il limite della durata massima complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi, dei medesimi contratti».
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a un milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo l, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
8. Al comma 310, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2021 e 2022 e 6 milioni di euro per l'anno 2020». Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 337, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
9. All'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole «per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019» sono inserite le seguenti: «e di 1 milione di euro a decorrere dal 2020»;
b) il secondo periodo è soppresso.
10. Le modalità di accesso e i criteri di riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo da adottare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163.
 

Art. 8
Proroga di termini in materia di giustizia

1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, le parole «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».
2. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
b) al comma 3, le parole «per ciascuno degli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».
3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020, salvo nulla osta della stessa amministrazione della giustizia».
4. All'articolo 357, comma 1, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, all'alinea le parole «1° marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».
5. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n. 31, le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».
6. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole «a decorrere dal 14 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 14 settembre 2022». Agli oneri derivanti dall'applicazione del primo periodo, pari a euro 500.000 per l'anno 2021 e ad euro 1.500.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, per euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022.».
 

Art. 9
Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa

1. All'articolo 2259-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la parola «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».
2. All'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, la parola «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».
 

Art. 10
Proroga di termini in materia di agricoltura

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2020». Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2021, a 5,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 3,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per euro 5,9 milioni dal 2021 .
2. All'articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 16, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata di 30 milioni di euro per l'anno 2019.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede ai sensi dell'articolo 43.
 

Art. 11
Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

1. All'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro è assegnata la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2020 quale contributo per il funzionamento di Anpal servizi S.p.a. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2020, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
2. All'articolo 16-quinquies, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Entro il termine perentorio del 30 giugno 2020, l'INPGI trasmette ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, redatto in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, che tenga conto degli effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni del primo periodo del presente comma, e sino alla medesima data è sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994.»;
b) l'ultimo periodo è abrogato.
3. Per l'anno 2019, nel limite massimo di spesa di 4,3 milioni di euro per l'anno 2019, per i lavoratori dipendenti di imprese operanti nel settore della grande distribuzione a livello nazionale ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, successivamente cedute con patto di riservato dominio a società poi dichiarate fallite e retrocedute per inadempimento del patto, la misura del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 è calcolata sulla base delle condizioni contrattuali di lavoro applicate prima della cessione originaria, se più favorevoli, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale autorizzati nell'anno 2019. L'Inps riconosce il beneficio di cui al presente comma nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma e qualora dal numero dei soggetti e dei periodi interessati alla rideterminazione del trattamento straordinario di integrazione salariale dovesse emergere un'eccedenza di spesa l'Inps provvede a rideterminare proporzionalmente il ricalcolo di cui al primo periodo del presente comma ai fini del rispetto del limite di spesa previsto.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede ai sensi dell'articolo 43.
5. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, il comma 10-bis è sostituito dal seguente: «10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, trattamenti di fine rapporto e trattamenti di fine servizio, amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015, non si applicano fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.».
 

Art. 12
Proroga di termini in materia di sviluppo economico

1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è riconosciuto, nel limite di 8 milioni di euro, alle medesime condizioni, anche per gli acquisti di cui al medesimo comma effettuati nell'anno 2020. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle lettere a) e b), le parole: «alle classi Euro 1, 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «alle classi da Euro 0 a Euro 4».
3. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 59, le parole: «a decorrere dal 1º luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022»;
b) al comma 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definisce, con decreto da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le modalità ed i criteri dell'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, tenendo altresì conto della necessità di concorrenza, pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato»;
c) al comma 60, le parole: «a decorrere dal 1° luglio 2020», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022»;
d) il comma 81 è sostituito dal seguente: «81. Sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono fissati i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco di cui al comma 80. Tali requisiti devono garantire l'affidabilità nel tempo del soggetto iscritto e consentire, anche mediante gli interventi di cui al comma 82, un efficace contrasto a possibili condotte contrastanti con i generali principi, legali e regolatori, che sovraintendono al buon funzionamento dei mercati e alla tutela dei consumatori. A tal fine, si distinguono almeno:
a) i requisiti imprescindibili per la permanenza nell'elenco, il cui venir meno comporta l'esclusione dall'elenco salvo che l'impresa non vi abbia posto tempestivo rimedio;
b) i requisiti connessi a indicatori generali sullo svolgimento dell'attività, il cui venir meno comporta, qualora l'impresa di vendita non vi ponga rimedio in tempi ragionevoli, l'avvio di un'istruttoria da parte del Ministero dello sviluppo economico volta a valutare la complessiva gestione dell'attività ai fini delle valutazioni e delle decisioni di cui al successivo comma 82.»;
e) il comma 82 è sostituito dal seguente: «82. L'elenco di cui al comma 80 è pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicità ai fini di legge per tutti i soggetti interessati. Il Ministero vigila sul mantenimento nel tempo dei requisiti da parte dei soggetti iscritti all'elenco, svolgendo gli approfondimenti istruttori nei casi di cui al comma 81, lettera b). Qualora risultino situazioni di gravi inadempimenti o incongruenze rispetto ai predetti requisiti, o situazioni valutate critiche anche alla luce dei generali principi richiamati che sovraintendono al buon funzionamento dei mercati e alla tutela dei consumatori, con atto motivato il Ministero dispone l'esclusione dall'Elenco.».
4. Le disposizioni di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, si applicano dal 16 febbraio 2020.
 

Art. 13
Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

1. All'articolo 47, comma 11-quinquies, primo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020».
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 18, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
3. Per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il 30 marzo 2020 i concessionari presentano al Concedente le proposte di aggiornamento dei piani economico finanziari, riformulate ai sensi della predetta normativa, che annullano e sostituiscono ogni precedente proposta di aggiornamento. L'aggiornamento dei piani economici finanziari presentati nel termine del 30 marzo 2020 è perfezionato entro e non oltre il 31 luglio 2020.
4. All'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: «per gli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2017 al 2022»;
b) al comma 7-bis, primo periodo, le parole: «al comma 7», sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 7 e 7-ter»;
c) dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:
«7-ter. ANAS S.p.a. è autorizzata nei limiti previsti ai commi 7 e 8 a definire mediante transazioni giudiziali e stragiudiziali le controversie con i contraenti generali derivanti da richieste di risarcimento laddove sussistano i presupposti e le condizioni di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della società stessa.»;
d) al comma 8, primo periodo, le parole: «alle finalità di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «alle finalità di cui ai commi 7 e 7-ter».
5. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 870, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative alla definizione del corrispettivo annuale del contratto di programma tra l'ANAS S.p.a. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano a decorrere dal contratto di programma per gli anni 2021-2025.
 

Art. 14
Proroga di termini in materia di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2019.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 43.
3. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), sono rinviate rispetto alla scadenza prevista ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, e dall'articolo 1, comma 323 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tali elezioni hanno comunque luogo tra il 15 aprile e il 31 dicembre 2021.
4. I comandi di cui all'articolo 19, comma 5, della legge 11 agosto 2014, n. 125, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020.
 

Art. 15
Proroga di termini relativi a interventi emergenziali

1. In deroga al limite di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, lo stato di emergenza correlato agli eventi verificatisi il 14 agosto 2018 nel territorio del Comune di Genova a causa del crollo di un tratto del viadotto Polcevera, noto come Ponte Morandi, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 15 agosto 2018 e prorogato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2019, può essere prorogato fino ad una durata complessiva di tre anni secondo le modalità previste dal medesimo articolo 24, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa informativa semestrale al Dipartimento della protezione civile da parte del Commissario delegato sullo stato di avanzamento e sul programma di interventi da concludere e relativi tempi, nonché dimostrazione della disponibilità di risorse sulla contabilità speciale a lui intestata per far fronte alle connesse attività.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito i comuni della Provincia di Campobasso, a far data dal 16 agosto 2018, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
3. All'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «per gli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2018, 2019 e 2020»;
b) al comma 2, le parole «e di euro 10.000.000 per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «e di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;
c) al comma 3-bis, primo periodo, le parole «per gli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2018, 2019 e 2020» e al secondo periodo le parole «e di euro 500.000 per l'anno 2019», sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 500.000 per l'anno 2019 e di euro 500.000 per l'anno 2020»;
d) al comma 4, le parole «e 11 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 11 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per l'anno 2020».
4. All'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, la parola «dodici» è sostituita dalla seguente: «diciannove».
5. All'articolo 1-septies, comma l, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020».
6. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.
7. Al fine di assicurare la continuità del finanziamento dei servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti all'evento del crollo del Viadotto Polcevera, le misure di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono prorogate fino al 29 febbraio 2020 nel limite di euro 3.000.000,00. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
 

Capo II
Disposizioni urgenti in materia finanziaria, di organizzazione di pubbliche amministrazioni e magistrature

Art. 16
Misure urgenti per la rete viaria provinciale della Regione Siciliana

1. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato apposito Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro il 28 febbraio 2020, è nominato apposito Commissario straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui i commi 2 e 3 della presente disposizione, è incaricato di realizzare la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di interventi sulla rete viaria provinciale della Regione Siciliana, anche mediante apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni competenti»;
b) al secondo periodo le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario» sono sostituite dalle seguenti: «Con il medesimo decreto di cui al primo periodo, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, il supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario»;
c) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di ANAS S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.»;
d) dopo le parole: «rete viaria», ovunque ricorrano, è inserita la seguente: «provinciale».
 

Art. 17
Personale delle Province e delle città metropolitane

1. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità dì cui al comma 1, le province e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province e le città metropolitane che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le province e le città metropolitane in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento. A decorrere dal 2025 le province e le città metropolitane che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al trenta per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, le province possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.».
 

Art. 18
Misure urgenti per il ricambio generazionale e la funzionalità nella pubblica amministrazione e nei piccoli comuni

1. All'articolo 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Al fine di accelerare le procedure assunzionali per il triennio 2020-2022, il Dipartimento della funzione pubblica elabora, entro il 30 marzo 2020, bandi-tipo volti a avviare le procedure concorsuali con tempestività e omogeneità di contenuti e gestisce le procedure concorsuali e le prove selettive delle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta.».
2. All'articolo 2, del decreto legislativo 24 gennaio 2010, n. 6, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. A decorrere dall'anno 2020 e fino al 31 dicembre 2022, in via sperimentale, Formez PA fornisce, attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, sulla base delle indicazioni del Piano triennale delle azioni concrete per il sostegno e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, adeguate forme di assistenza in sede o distanza, anche mediante l'utilizzo di specifiche professionalità a favore dei piccoli comuni di cui all'articolo 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, che ne facciano richiesta, per il sostegno delle attività istituzionali fondamentali.» Conseguentemente, all'articolo 60-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la lettera b), è sostituita dalla seguente: «b) le tipologie di azioni dirette a implementare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento all'impiego delle risorse dei fondi strutturali e di investimento europei;».
 

Art. 19
Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale, nonché l'efficienza degli istituti penitenziari e delle attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 2.319 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 2 e per un numero massimo di:
a) settantotto unità per l'anno 2021, di cui venti nella Polizia di Stato, venti nell'Arma dei carabinieri, venti nel Corpo della guardia di finanza e diciotto nel Corpo della polizia penitenziaria;
b) settantotto unità per l'anno 2022, di cui venti nella Polizia di Stato, venti nell'Arma dei carabinieri, venti nel Corpo della guardia di finanza e diciotto nel Corpo di polizia penitenziaria;
c) seicentosettanta unità per l'anno 2023, di cui duecentosessanta nella Polizia di Stato, centocinquanta nell'Arma dei carabinieri, duecento nel Corpo della guardia di finanza e sessanta nel Corpo di polizia penitenziaria;
d) ottocentoventidue unità per l'anno 2024, di cui duecentottanta nella Polizia di Stato, trecentoventidue nell'Arma dei carabinieri, centoventi nel Corpo della guardia di finanza e cento nel Corpo di polizia penitenziaria;
e) seicentosettantuno unità per l'anno 2025, di cui centosettantacinque nella Polizia di Stato, trecentodieci nell'Arma dei carabinieri, ottantotto nel Corpo della guardia di finanza e novantotto nel Corpo di polizia penitenziaria.
2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 357.038 per l'anno 2021, euro 3.320.237 per l'anno 2022, euro 9.353.493 per l'anno 2023, euro 35.385.727 per l'anno 2024, euro 69.031.488 per l'anno 2025, euro 95.263.596 per l'anno 2026, euro 98.731.350 per l'anno 2027, di euro 99.204.140 per l'anno 2028, euro 100.684.910 per l'anno 2029, di euro 102.291.617 per l'anno 2030 ed euro 103.287.460 annui a decorrere dall'anno 2031.
3. Per far fronte al potenziamento del Comando carabinieri per la tutela ambientale, l'Arma dei carabinieri è altresì autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere, a decorrere dal 1° ottobre 2020, venticinque unità nel ruolo iniziale, nonché ulteriori venticinque unità nel ruolo iniziale destinate all'incremento del contingente di cui all'articolo 828 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 263.080 per l'anno 2020, euro 1.831.221 per l'anno 2021, euro 2.090.855 per l'anno 2022, euro 2.090.855 per l'anno 2023, euro 2.090.855 per l'anno 2024, euro 2.108.880 per l'anno 2025 ed euro 2.162.955 a decorrere dall'anno 2026.
4. Conseguentemente a quanto previsto al comma 3, all'articolo 828, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «per un totale di duecentoquarantanove unità» sono sostituite dalle seguenti: «per un totale duecentosettantaquattro unità»;
b) la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) appuntati e carabinieri: sessantaquattro».
5. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2020, euro 1.100.000 per l'anno 2021, euro 3.100.000 a decorrere dall'anno 2022, di cui 1 milione di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per l'attuazione del comma 1 e 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 per l'attuazione del comma 3.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 363.080 euro per l'anno 2020, 3.288.259 euro per l'anno 2021, 8.511.092 euro per l'anno 2022, 14.544.348 euro per l'anno 2023, 40.576.582 euro per l'anno 2024, 74.240.368 euro per l'anno 2025, 100.526.551 euro per l'anno 2026, 103.994.305 euro per l'anno 2027, 104.467.095 euro per l'anno 2028, 105.947.865 euro per l'anno 2029, 107.554.572 euro per l'anno 2030, 108.550.415 euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede:
a) quanto a 1.025.304 euro per l'anno 2021, 6.248.137 euro per l'anno 2022, 12.281.393 euro per l'anno 2023, 38.313.627 euro per l'anno 2024, 71.977.413 euro per l'anno 2025, 98.263.596 euro per l'anno 2026, 101.731.350 euro per l'anno 2027, 102.204.140 euro per l'anno 2028, 103.684.910 euro per l'anno 2029, 105.291.617 euro per l'anno 2030 e 106.287.460 euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 363.080 euro per l'anno 2020 e 2.262.955 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 - 2021, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
 

Art. 20
Disposizioni in materia di trattamenti accessori e istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate

1. In deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, per l'incremento delle risorse previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, da destinare all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata per l'anno 2020 dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede:
a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
 

Art. 21
Risorse aggiuntive per il personale della carriera prefettizia

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinata, ai sensi della lettera d) del medesimo comma, all'incremento del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66 è incrementata di 1.800.000 euro, a decorrere dal 2020. Ai conseguenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
 

Art. 22
Adeguamento della struttura della giustizia amministrativa

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 320 sono inseriti i seguenti:
«320-bis. In attuazione di quanto previsto dal comma 320, all'articolo 1 della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni: al secondo comma, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "sette"; al terzo comma, le parole: "ciascuna sezione giurisdizionale è composta da due presidenti" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuna sezione giurisdizionale è composta da tre presidenti". All'articolo 1, quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la parola "tre" è sostituta dalla seguente: "cinque". Al giudizio di idoneità di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 21 aprile 1982, n. 186, e al giudizio per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 5, della medesima legge n. 186 del 1982, si estendono, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 16, e all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e, in ogni caso di promozione a qualifica superiore ai sensi di detto articolo 21, il ricollocamento in ruolo avviene a richiesta dell'interessato, da presentare entro 15 giorni dalla conoscenza del provvedimento di promozione a pena di decadenza dalla stessa, e deve obbligatoriamente perdurare per tutto il periodo di cui al quinto comma dello stesso articolo 21. Fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, per il personale di magistratura del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano e per i consiglieri di Stato nominati ai sensi del relativo articolo 14, nonché dal decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373, per il personale di magistratura del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, la dotazione organica del personale di magistratura della giurisdizione amministrativa è incrementata di tre presidenti di sezione del Consiglio di Stato, di due presidenti di tribunale amministrativo regionale, di dodici consiglieri di Stato e di diciotto fra referendari, primi referendari e consiglieri di tribunali amministrativi regionali. Conseguentemente, è autorizzata per l'anno 2020, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, la copertura di quindici posti di organico di consiglieri di Stato, l'assunzione di venti referendari dei tribunali amministrativi regionali, nonché, per le esigenze delle segreterie delle nuove sezioni del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, l'assunzione di tre dirigenti di livello non generale a tempo indeterminato, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, con contestuale incremento della relativa dotazione organica.
320-ter. Per effetto di quanto previsto dal comma 320-bis, la Tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, è definitivamente sostituita dalla seguente:

"TABELLA A
Ruolo del personale di magistratura della giustizia amministrativa:
 

Presidente del Consiglio di Stato

n. 1

Presidente aggiunto del Consiglio di Stato

n. 1

Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato

n. 22 (*)

Presidenti di Tribunale amministrativo regionale

n. 24

Consiglieri di Stato

n. 102 (*) (**)

Consiglieri di Tribunale amministrativo regionale, Primi Referendari e Referendari

n. 403 (***)

 

(*) Oltre ai posti per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, previsti dal decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373.
(**) Oltre ai posti dei consiglieri di Stato nominati ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426.
(***) Oltre ai posti dei consiglieri del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e per la sezione autonoma per la provincia di Bolzano, di cui all'articolo 90 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, previsti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n.426."».


2. Al comma 320, terzo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «e di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020» sono soppresse.
3. Al comma 320, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 5,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 6 milioni di euro per l'anno 2025, di 6,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «di 2.934.632 euro per l'anno 2020, di 5.915.563 euro per l'anno 2021, di 5.971.938 euro per l'anno 2022, di 6.673.996 euro per l'anno 2023, di 6.972.074 euro per l'anno 2024, di 6.985.009 euro per l'anno 2025, di 7.103.839 euro per l'anno 2026, di 7.156.597 euro per l'anno 2027 e di 8.115.179 euro annui a decorrere dall'anno 2028».
4. Per le esigenze di cui all'articolo 51, comma 2, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il Consiglio di Stato è autorizzato a conferire, nell'ambito della dotazione organica vigente, a persona dotata di alte competenze informatiche, un incarico dirigenziale di livello generale, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 915.563 euro per l'anno 2021, 371.938 euro per l'anno 2022, 773.996 euro per l'anno 2023, 1.072.074 euro per l'anno 2024, 985.009 euro per l'anno 2025, 1.003.839 euro per l'anno 2026, 156.597 euro per l'anno 2027, 1.115.179 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede, quanto a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dal comma 2 e quanto a 115.179 euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
 

Art. 23
Adeguamento della struttura della Corte dei conti

1. All'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per il rafforzamento del presidio di legalità a tutela dell'intero sistema di finanza pubblica, alle sezioni della Corte dei conti, secondo la consistenza del rispettivo carico di lavoro, possono essere assegnati, con deliberazione del Consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di coordinamento. A tal fine, il ruolo organico della magistratura contabile è incrementato di venticinque unità ed è rideterminato nel numero di seicentotrentasei unità, di cui cinquecentotrentadue fra consiglieri, primi referendari e referendari, e cento presidenti di sezione, oltre al presidente, al presidente aggiunto della Corte, nonché al procuratore generale e al procuratore generale aggiunto. Il Consiglio di presidenza dell'Istituto, in sede di approvazione delle piante organiche relative agli uffici centrali e territoriali, determina l'attribuzione delle singole qualifiche ai vari posti di funzione. Le tabelle B) e C) allegate alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, come sostituite dall'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, sono abrogate».
2. La Corte dei conti è autorizzata, per il triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere venticinque referendari da inquadrare nel ruolo del personale di magistratura.
3. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 2, pari a 3.143.004 euro per l'anno 2020, 3.200.873 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 3.316.603 euro per l'anno 2023, 3.634.565 euro per l'anno 2024, 3.666.892 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 3.798.786 euro per l'anno 2027, 4.914.393 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 5.008.352 euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede, quanto a 3.143.004 euro per l'anno 2020 e 5.008.352 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 

Art. 24
Disposizioni in materia di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

1. Il termine per l'assunzione di cinquanta unità appartenenti all'area II previste all'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al triennio 2019-2021, è differito al triennio 2020-2022.
2. All'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «Area II, posizione economica F1» sono sostituite dalle seguenti: «Area II, posizione economica F2»;
b) all'ottavo periodo, le parole «ad euro 14.914.650 per l'anno 2020 e ad euro 19.138.450 annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 14.956.400 per l'anno 2020 e ad euro 19.221.950 annui a decorrere dall'anno 2021».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, quantificati in euro 41.750 per l'anno 2020 ed euro 83.500 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 0,7 milioni di euro per il 2020 e di 0,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Al fine di garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette di cui all'articolo 36, comma 1, lettere d), f), o) e cc) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 2 milioni di euro nell'anno 2020.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, quantificati in 2,7 milioni di euro per l'anno 2020 e in 0,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 - 2021, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
 

Art. 25
Disposizioni di competenza del Ministero della salute

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 435 è inserito il seguente: «435-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 435, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse relative ai fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie sono incrementate di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e di 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse del Finanziamento sanitario nazionale, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando il rispetto del limite relativo all'incremento della spesa di personale di cui al secondo periodo, del comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.».
2. All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) con un importo annuale pari ad euro 1.000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, di cui:
1) per il 20 per cento da destinare alle regioni ed alle province autonome sulla base di apposito riparto da effettuare con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento di corsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati ai sensi dell'articolo 20, comma 2;
2) per l'80 per cento da destinare agli istituti zooprofilattici sperimentali per l'attività di ricerca e sviluppo dei metodi alternativi.».
3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a euro 1.000.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
4. All'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole «che abbia maturato» sono inserite le seguenti: «, alla data del 31 dicembre 2019, fatti salvi i requisiti maturati al 31 dicembre 2017»; e le parole «negli ultimi cinque» sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi sette».
 

Art. 26
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 65 del 2018

1. Dal 1° gennaio 2020, all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
b) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Per le spese relative al funzionamento del CSIRT italiano, costituito presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020. A tali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 22.».
2. Le risorse di cui all'articolo 8, commi 2 e 10, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, relative agli anni 2018 e 2019, per complessivi 6 milioni di euro, già trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono trasferite nell'anno 2020 al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.
 

Art. 27
Sicurezza nazionale cibernetica

1. Al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, lettera a), le parole: «sono individuati le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori pubblici e privati» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti modalità e criteri procedurali di individuazione di amministrazioni pubbliche, enti e operatori pubblici e privati» e le parole: «alla predetta» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'»;
b) all'articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: «i soggetti di cui alla precedente lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti di cui al comma 2-bis»;
c) all'articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: «dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data della comunicazione, prevista dal comma 2-bis, a ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al medesimo comma,»;
d) all'articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: «individuati ai sensi della lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis»;
e) all'articolo 1, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. L'elencazione dei soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera a), è contenuta in un atto amministrativo, adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CISR, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. Il predetto atto amministrativo, per il quale è escluso il diritto di accesso, non è soggetto a pubblicazione, fermo restando che a ciascun soggetto è data, separatamente, comunicazione senza ritardo dell'avvenuta iscrizione nell'elenco. L'aggiornamento del predetto atto amministrativo è effettuato con le medesime modalità di cui al presente comma.»;
f) all'articolo 1, comma 3, lettera a), le parole: «i soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti di cui al comma 2-bis»;
g) all'articolo 1, comma 6, lettera a), al primo e al secondo periodo, le parole: «soggetti di cui al comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti di cui al comma 2-bis»;
h) all'articolo 1, comma 6, lettera c), le parole: «individuati ai sensi del comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis» e le parole: «di cui alla medesima lettera» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al medesimo comma»;
i) all'articolo 1, comma 8, lettera a), le parole: «individuati ai sensi del comma 2, lettera a), del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis» e le parole: «di cui alla medesima lettera» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al medesimo comma»;
l) all'articolo 1, comma 12, le parole: «individuati ai sensi del comma 2, lettera a), del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis» e le parole: «di cui alla medesima lettera» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al medesimo comma»;
m) all'articolo 1, comma 14, le parole: «soggetti pubblici individuati ai sensi del comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti pubblici di cui al comma 2-bis»;
n) all'articolo 1, comma 18, le parole: «di cui al comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis»;
o) all'articolo 3, comma 1, le parole: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis».
 

Art. 28
Misure urgenti per l'adempimento di obblighi internazionali

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. All'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «7,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «11 milioni»;
b) al secondo periodo, le parole «dieci unità» sono sostituite dalle seguenti: «diciassette unità»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai componenti del Commissariato dipendenti di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i periodi di servizio prestati negli Emirati Arabi Uniti di durata pari o superiore a sessanta giorni consecutivi è corrisposto a carico del Commissariato il trattamento economico stabilito dall'articolo 170, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per un posto funzione negli Emirati Arabi Uniti di livello corrispondente al grado o qualifica rivestiti.».
3. Lo stanziamento per il Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è incrementato di 6,5 milioni di euro per l'anno 2020.
4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 268 è abrogato.
5. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dal comma 4.
6. All'articolo 3, comma 3, della legge 27 novembre 2017, n. 170, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi necessari a dare attuazione al presente comma, fino al 31 dicembre 2020, la Regione Emilia-Romagna, in qualità di stazione appaltante, opera con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.».
 

Art. 29
Modifiche all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

1. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: «Ai rimborsi si provvede mediante le risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di 160 milioni di euro.».
 

Art. 30
Attuazione della clausola del 34 per cento per le Regioni del Mezzogiorno

1. Al comma 2-bis dell'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il 30 aprile 2020 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'autorità politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale, sono stabilite le modalità per verificare che il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati, sia effettuato in conformità alle disposizioni di cui al comma 2, nonché per monitorare l'andamento della spesa erogata.».
 

Art. 31
Contributo regione Sardegna

1. Le somme di cui all'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono riconosciute alla regione Sardegna a titolo di acconto per le finalità di cui al punto 10 dell'Accordo sottoscritto tra il Governo e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica in data 7 novembre 2019.
2. Nell'anno 2019 il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria. La regolarizzazione avviene con l'emissione di ordini di pagamento a valere sulle risorse stanziate sul pertinente capitolo di spesa di cui all'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
 

Art. 32
Finanziamento a favore della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute

1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole «5 milioni di euro a decorrere dal 2019» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro per l'anno 2019 e 9 milioni di euro annui a decorrere dal 2020»;
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 4 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
a) quanto a euro 3,5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con riferimento alla quota per le spese di parte corrente;
b) quanto a euro 0,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 113;
c) quanto a euro 1,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
d) quanto a euro 0,5 milioni nell'anno 2020 ed euro 2,0 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
 

Art. 33
Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 concernente disposizioni urgenti per la città di Genova e altre disposizioni in materia portuale

1. Al fine di consentire il completamento degli interventi in favore della città di Genova, al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 2, le parole: «nella misura di euro 20.000.000 per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura di euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;
b) all'articolo 9-ter:
1) al comma 1, le parole: «presso il porto di Genova» sono sostituite dalle seguenti: «presso gli scali del Sistema portuale del Mar Ligure occidentale» e le parole: «l'autorizzazione attualmente in corso rilasciata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è prorogate di cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate per sei anni»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale è autorizzata a corrispondere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, al soggetto fornitore di lavoro un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 3 milioni di euro per l'anno 2020, per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017 riconducibili alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale del Mar Ligure occidentale conseguenti all'evento. Tale contributo è erogato dalla stessa autorità di sistema portuale a fronte di avviamenti integrativi e straordinari da attivare in sostituzione di mancati avviamenti nei terminal, da valorizzare secondo il criterio della tariffa media per avviamento applicata dai soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel primo semestre dell'anno 2018.».
2. Al fine di favorire flessibilità dei Piani Regolatori alle esigenze di sviluppo portuale all'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a), pari ad euro 20.000.000 per l'anno 2020 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del piano per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario per il trasporto pubblico locale e regionale.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), numero 2, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento e fabbisogno si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
 

Art. 34
Nautica da diporto e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative

1. Al fine di sostenere il settore turistico-balneare e quello della nautica da diporto, è sospeso dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 il pagamento dei canoni dovuti riferiti alle concessioni relative a pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e alle concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.
 

Art. 35
Disposizioni in materia di concessioni autostradali

1. In caso di revoca, di decadenza o di risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento a nuovo concessionario, per il tempo strettamente necessario alla sua individuazione, ANAS S.p.a., in attuazione dell'articolo 36, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, può assumere la gestione delle medesime, nonché svolgere le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelle di investimento finalizzate alla loro riqualificazione o adeguamento. Sono fatte salve le eventuali disposizioni convenzionali che escludano il riconoscimento di indennizzi in caso di estinzione anticipata del rapporto concessorio, ed è fatta salva la possibilità per ANAS S.p.a., ai fini dello svolgimento delle attività di cui al primo periodo, di acquistare gli eventuali progetti elaborati dal concessionario previo pagamento di un corrispettivo determinato avendo riguardo ai soli costi di progettazione e ai diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati l'oggetto e le modalità di svolgimento della gestione provvisoria assegnata ad ANAS S.p.a. Qualora l'estinzione della concessione derivi da inadempimento del concessionario si applica l'articolo 176, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in sostituzione delle eventuali clausole convenzionali, sostanziali e procedurali, difformi, anche se approvate per legge, da intendersi come nulle ai sensi dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile, senza che possa operare, per effetto della presente disposizione, alcuna risoluzione di diritto. L'efficacia del provvedimento di revoca, decadenza o risoluzione della concessione non è sottoposto alla condizione del pagamento da parte dell'amministrazione concedente delle somme previste dal citato articolo 176, comma 4, lettera a).
 

Art. 36
Informatizzazione INAIL

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:
«Art. 7-bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe). - 1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche.
2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per via informatica, il nominativo dell'organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1.
3. Per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1, l'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
4. Le tariffe per gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 6, comma 4, applicate dall'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.».
 

Art. 37
Apertura del conto in tesoreria per RFI

1. A seguito dell'inserimento della società Rete ferroviaria italiana S.p.a. (RFI) nell'elenco previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per consentire il monitoraggio dei movimenti finanziari relativi alle somme trasferite dal bilancio dello Stato a RFI, è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la Tesoreria dello Stato da attuarsi entro il 31 gennaio 2020.
 

Art. 38
Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale

1. Per l'anno 2020, nelle more di una più generale riforma del titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali che, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dall'articolo 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, hanno dovuto incrementare la quota annuale di ripiano prevista dal rispettivo piano di riequilibrio pluriennale, possono richiedere al Ministero dell'interno entro il 31 gennaio 2020 un incremento dell'anticipazione già ricevuta, a valere sul fondo di cui all'articolo 243-ter del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.
2. L'anticipazione di cui al comma 1 è assegnata mediante decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 29 febbraio 2020, nei limiti delle disponibilità del fondo, in proporzione della differenza tra la rata annuale dovuta nel 2020 a titolo di ripiano del piano di riequilibrio pluriennale di ciascun ente locale richiedente e la rata annuale dovuta nell'esercizio immediatamente precedente l'applicazione degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019.
3. L'anticipazione di cui al presente articolo è restituita in quote annuali di pari importo per un periodo di dieci anni e secondo le modalità previste dal decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 

Art. 39
Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle Regioni

1. I comuni, le province e le città metropolitane che abbiano contratto con banche o intermediari finanziari mutui in essere alla data del 30 giugno 2019, con scadenza successiva al 31 dicembre 2024 e con debito residuo superiore a 50.000 euro, o di valore inferiore nei casi di enti con un'incidenza degli oneri complessivi per rimborso prestiti e interessi sulla spesa corrente media del triennio 2016-2018 superiore all'8 per cento, possono presentare al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza affinché tali mutui vengano ristrutturati dallo stesso Ministero, con accollo da parte dello Stato, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 71 e seguenti, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con riferimento ai mutui accollati allo Stato, di cui al primo periodo, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono essere esonerati dalla verifica di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo le modalità definite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma. Per la gestione delle attività di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di una società in house, con onere nel limite massimo di 2 milioni di euro nell'anno 2020 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. La società è individuata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma. Per assicurare il buon esito dell'operazione, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Unità di coordinamento a cui partecipano di diritto il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero degli Interni, cui spetta il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo, il coordinamento nei confronti degli enti locali destinatari della ristrutturazione e l'individuazione di soluzioni amministrative comuni volte a uniformare le interlocuzioni tra gli enti locali e la predetta società per agevolare l'accesso alle operazioni stesse. Partecipano all'Unità i rappresentanti di ANCI e UPI. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri definisce la durata, l'organizzazione, la struttura, il funzionamento dell'Unità nonché le modalità di raccordo con la predetta società in house. Le operazioni possono prevedere l'emissione di apposite obbligazioni da parte dello Stato in sostituzione dei mutui oggetto di accollo, purché da tali emissioni non derivi un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009. Ad esito dell'operazione di accollo è ammessa la possibilità di surroga del mutuante da parte di un soggetto terzo che diventa il nuovo soggetto creditore dello Stato.
2. Possono essere oggetto di ristrutturazione e di conseguente accollo da parte dello Stato anche eventuali operazioni derivate connesse ai mutui di cui al comma 1 e rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389.
3. Nell'istanza di cui al comma 1, l'ente deve indicare, nel caso in cui le operazioni di ristrutturazione prevedano l'estinzione anticipata totale o parziale del debito, l'impegno a destinare specifiche risorse al pagamento di eventuali penali o indennizzi e di ogni altro onere connesso, da versare allo Stato alle condizioni e con il profilo temporale negoziati con l'istituto mutuante.
4. A seguito della presentazione dell'istanza, la società di cui al comma 1 avvia l'istruttoria e le attività necessarie per la ristrutturazione del mutuo e, all'esito delle stesse, comunica all'ente le condizioni dell'operazione, il nuovo profilo di ammortamento del mutuo ristrutturato, distintamente per la quota capitale e la quota interesse, gli oneri e le eventuali penali o indennizzi a carico dell'ente.
5. In caso di accettazione delle condizioni di cui al comma 4 da parte dell'ente, la società di cui al comma 1 è autorizzata a effettuare l'operazione di ristrutturazione.
6. Con la medesima decorrenza dell'operazione di ristrutturazione di cui al comma 5 l'ente sottoscrive con la società di cui al comma 1 un contratto avente ad oggetto l'accollo da parte dello Stato dei mutui di cui al medesimo comma, nel quale sono definite le modalità di estinzione del conseguente debito dell'ente nei confronti dello Stato, comprensive di interessi, basate su un periodo pari a quello previsto per l'estinzione dei mutui di cui al comma 1, prevedendo altresì, qualora l'ente non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme sia l'applicazione di interessi moratori. In particolare, le modalità di estinzione del debito dell'ente nei confronti dello Stato sono definite nel rispetto dei seguenti principi:
a) l'ente è tenuto a versare sulla contabilità speciale di cui al comma 9 un contributo di importo pari alle eventuali spese da sostenere per le penali o gli indennizzi derivanti dalla ristrutturazione, alle condizioni e con il profilo temporale negoziati con l'istituto mutuante;
b) le scadenze delle rate di ammortamento versate allo Stato sono individuate in modo da garantire il pagamento delle rate di ammortamento del debito ristrutturato entro le scadenze previste dal relativo piano di ammortamento;
c) le rate di ammortamento versate dall'ente allo Stato sono di importo almeno pari alle rate dei piani di ammortamento dei mutui e dei derivati ristrutturati;
d) le quote capitale versate allo Stato in ciascun esercizio sono di norma di importo pari alle quote capitale del debito ristrutturato nel medesimo esercizio, ma non possono in ogni caso essere inferiori al totale annuale delle quote capitale dei mutui di cui al comma 1;
e) la quota interessi versata allo Stato in ciascun esercizio è pari alla differenza, se positiva, tra la rata di ammortamento determinata secondo le modalità di cui alla lettera c) e la quota capitale determinata secondo le modalità di cui alla lettera d); in caso di differenza nulla o negativa, la quota interessi dovuta dall'ente è pari a 0;
f) negli esercizi in cui il proprio debito nei confronti dello Stato è estinto e il debito ristrutturato è ancora in corso di restituzione, l'ente è tenuto a versare allo Stato un contributo di parte corrente di importo pari alla quota interessi del piano di ammortamento ristrutturato dovuta in ciascun esercizio.
7. Ai fini di cui al comma 6, gli enti locali rilasciano a favore del Ministero dell'economia e delle finanze apposita delegazione di pagamento, di cui all'articolo 206 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso di inadempienza, in tutto o in parte, sulla base dei dati comunicati dalla società di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalità di riscossione e, per le città metropolitane e le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati dalla stessa Agenzia alla contabilità speciale di cui al comma 9. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al versamento richiesto dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'ente è tenuto a versare la somma direttamente sulla contabilità speciale di cui al comma 9, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'economia e delle finanze.
8. Ai fini del calcolo del limite di indebitamento degli enti locali di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concorre anche la quota interessi del debito nei confronti dello Stato di cui al comma 6, lettera e).
9. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata alla società di cui al comma 1. La relativa gestione ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede la società.
10. Al fine di integrare le giacenze della contabilità speciale di cui al comma 9, nei limiti delle effettive esigenze di rimborso dei mutui oggetto di accollo, possono essere utilizzate a titolo di anticipazione, mediante girofondo, le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La giacenza della contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del citato decreto-legge n. 66 del 2014, è reintegrata non appena siano disponibili le somme versate dagli enti sulla contabilità speciale di cui al comma 9.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai mutui contratti per la realizzazione di infrastrutture necessarie per il miglioramento dei servizi pubblici dalle società partecipate dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane a capitale interamente pubblico incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con applicazione delle procedure di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo nei confronti dell'ente stesso e con l'impegno dell'ente a subentrare come controparte alla società partecipata in caso di ristrutturazione. In tal caso, ai fini della determinazione del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si tiene anche conto della quota interessi relativa ai mutui ristrutturati ai sensi del presente comma.
12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti modalità e termini per l'applicazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle disposizioni recate dal presente articolo nei confronti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
13. Al comma 11 dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di estinzione anticipata del mutuo, gli importi pagati dalle regioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.».
14. Agli oneri di cui al comma 1, nel limite massimo di 2 milioni di euro nell'anno 2020 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
 

Art. 40
Disposizioni in materia di organizzazione della società GSE S.p.a.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono nominati, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, un commissario ed un vicecommissario per la società GSE S.p.a., i quali durano in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020. Il consiglio di amministrazione del GSE in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione decade alla data di nomina del commissario, senza l'applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile. Al commissario spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società GSE S.p.a. e per lo svolgimento della sua attività è corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo pari a quello previsto per la carica di amministratore delegato della fascia di appartenenza come disciplinato per le società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.
2. Il vicecommissario sostituisce il commissario in caso di assenza o impedimento e può svolgere tutte le funzioni ad esso delegate dal commissario. Al vicecommissario è corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo pari al 50% di quello previsto per la carica di amministratore delegato della fascia di appartenenza come disciplinato per le società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.
 

Art. 41
Norme urgenti per il rafforzamento dei controlli a tutela del made in Italy agroalimentare

1. All'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si applica, altresì, alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 319.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 in termini di indebitamento e fabbisogno si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
 

Capo III
Misure in materia di innovazione tecnologica

Art. 42
Agenda digitale

1. Per lo svolgimento delle funzioni nella materia dell'innovazione tecnologica, anche al fine di favorire la diffusione di processi di innovazione tecnologica delle imprese e start-up, nonché nelle materie dell'attuazione dell'agenda digitale e della trasformazione digitale del Paese con particolare riferimento alle infrastrutture digitali materiali e immateriali, alle tecnologie e servizi di rete, allo sviluppo ed alla diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, alla diffusione dell'educazione e della cultura digitale anche attraverso il necessario raccordo e coordinamento con le organizzazioni internazionali ed europee operanti nel settore, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in aggiunta al contingente di personale di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2010, di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di provenienza, composto da sette unità con qualifica non dirigenziale, proveniente dai ministeri, ad esclusione dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del personale docente educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero da altre pubbliche amministrazioni.
All'atto del collocamento fuori ruolo, laddove disposto, è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario nelle amministrazioni di provenienza. Il trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Alla copertura dei relativi oneri si provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. I posti del personale in comando non si considerano disponibili ai fini di nuove assunzioni presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. All'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-quater è sostituito dal seguente:
«1-quater. A supporto delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-ter, opera un contingente di personale formato da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e disseminazione, nonché di significativa esperienza in progetti di trasformazione digitale, ivi compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala. Il contingente opera alle dirette dipendenze delle strutture di cui al comma 1-ter ed è composto da personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da ministeri, ad esclusione dei ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del personale docente educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo, laddove disposto, è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario nelle amministrazioni di provenienza. Il trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il contingente di esperti è altresì composto da personale di società pubbliche partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in base a rapporto regolato su base convenzionale, su parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 1-quinquies, sono definiti la consistenza numerica e le modalità di formazione del contingente, la tipologia del rapporto di lavoro e le modalità di chiamata, la durata e il regime giuridico del rapporto intercorrente con i componenti del contingente, le specifiche professionalità richieste e il compenso spettante per ciascuna professionalità.»;
b) al comma 1-quinquies, le parole: «da 1-bis a» sono sostituite dalle seguenti: «1-ter e» e dopo le parole «1-quater,» sono inserite le seguenti; «anche per spese di missione e per l'acquisto di servizi immediatamente correlate ai progetti di cui al comma 1-ter,»;
c) al comma 3, primo periodo, le parole «anche utilizzando le competenze e le strutture» sono sostituite dalle seguenti: «che le esercita avvalendosi» e le parole «, nonché lo sviluppo e l'implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005» sono sostituite dalle seguenti: «. Per la progettazione, lo sviluppo, la gestione e l'implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della società di cui al comma 2».
3. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole «l'AgID» sono sostituite dalle seguenti: «la Presidenza del Consiglio dei ministri.».
 

Capo IV
Disposizioni finanziarie e finali

Art. 43
Disposizioni finanziarie

1. In considerazione del venir meno della necessità di accantonamento dell'importo dei maggiori oneri per interessi passivi conseguenti alle emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di competenza e cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro per l'anno 2019.
2. Le risorse di cui al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di cassa, per un importo pari a 82,9 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Il Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 133 milioni di euro per l'anno 2019.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, dall'articolo 10, comma 3 e dall'articolo 14, comma 1, pari a 213 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1.
5. Agli oneri derivanti dall'articolo 10, comma 3, dall'articolo 11, comma 3, pari in termini di indebitamento e fabbisogno a 32,8 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2.
6. Agli oneri derivanti dall'articolo 14, comma 1, pari a 50 milioni di euro, in termini di fabbisogno, per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2.
7. Agli oneri derivanti dall'articolo 15, comma 4, pari a 6,6 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede mediante utilizzo dei minori effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto di cui agli articoli 15, comma 3, lettera b), 20 e 23.
8. Agli oneri derivanti dall'articolo 11, comma 3, pari a 4,3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
 

Art. 44
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2019

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede