CONVENZIONE
PER LA PROMOZIONE DELL’INSERIMENTO E DELL’INTEGRAZIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE CON DISABILITA DA LAVORO


TRA
 

la Regione Autonoma Valle d'Aosta, con sede in Aosta, Piazza Deffeyes 1, rappresentata dall’Assessore agli Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti Luigi BERTSCHY, in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. 805 del 14/6/19 PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

E

L’Inail - Sede regionale di Aosta in Aosta, Corso Padre Lorenzo 18, rappresentata dal Direttore della Sede regionale dott. Giuseppe VILLANI, PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
 

PREMESSO CHE

- il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 reca disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- la legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili” persegue la finalità di promuovere l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, attraverso servizi territoriali di sostegno e di collocamento mirato;
- il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, introducendo il danno biologico nell’oggetto della tutela garantita dall’Inail, ha esteso il diritto dei lavoratori infortunati e tecnopatici a tutte le prestazioni necessarie per il recupero dell’integrità psicofìsica, comprensive di quelle funzionali al reinserimento socio-lavorativo;
- l'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni ha attribuito all’Inail competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro;
- l’articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 ha individuato l’Inail tra i soggetti costitutivi della Rete dei servizi per le politiche del lavoro in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro;
- il protocollo d’intesa stipulato in data 29 maggio 2013, rinnovato fino al 06 giugno 2022, tra la Regione e l’Inail in attuazione dell’Accordo quadro approvato il 2 febbraio 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano prevede, all’articolo 6, che l’Inail e la Regione stipulano una o più convenzioni attuative per attivare stabili forme di collaborazione con riferimento, fra l’altro, a percorsi di reinserimento sociale e lavorativo;
- la determina del Presidente dell’Inail 29 settembre 2011, n. 261 reca il “Regolamento per l’erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione”, nell’ambito dei quali sono ricompresi specifici interventi per sostenere e facilitare il reinserimento lavorativo;
- la determina del Presidente dell’Inail 11 luglio 2016, n. 258, come modificata dalla determina 19 dicembre 2018, n. 527. ha approvato il Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro;
- le circolari Inail 30 dicembre 2016, n. 51 e 25 luglio 2017, n. 30, come modificate dalla circolare 26 febbraio 2019, n. 6, hanno disciplinato, rispettivamente, gli interventi in materia di reinserimento e integrazione lavorativa per la conservazione del posto di lavoro e per l’inserimento in nuova occupazione delle persone con disabilità da lavoro;
 

CONSIDERATO CHE

- La Regione Autonoma Valle d’Aosta nell’ambito delle proprie competenze in materia di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali e definizione di politiche integrate in tema di ambiente, sanità, istituzioni scolastiche, svolge, in particolare, anche la funzione di avviamento al lavoro e di reinserimento nelle attività lavorative;
- la Regione Autonoma Valle d’Aosta, inoltre, nell’ambito delle proprie competenze concernenti politiche del lavoro esercita, attraverso i propri uffici territoriali, le funzioni e i compiti relativi al reinserimento lavorativo, nonché lo svolgimento dei servizi per il collocamento dei disabili e di collocamento mirato di cui alla legge 68/1999;
- l’Inail, nell’ambito del “Regolamento per l’erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione”, svolge un ruolo di supporto e di accompagnamento finalizzato a favorire opportunità di occupazione dei lavoratori con disabilità attraverso interventi mirati all’assunzione del proprio ruolo lavorativo, nonché all’acquisizione di livelli di consapevolezza e di competenze spendibili nel mondo del lavoro;
- l’Inail e la Regione Autonoma Valle d’Aosta riconoscono che, in attesa della definizione dei necessari raccordi a livello nazionale e dell’attivazione della sezione “Banca dati del collocamento mirato” nell'ambito della Banca dati politiche attive e passive, è comunque utile che l’Inail possa condividere con la Regione il patrimonio informativo di cui dispone e che, a sua volta, metta a disposizione la propria esperienza e la propria competenza in merito all’erogazione delle prestazioni di sostegno ai lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale che vivono situazioni di difficoltà di reinserimento nel proprio ambiente di vita, sociale e lavorativo al fine di collaborare fattivamente alla rete integrata con i servizi del territorio.
 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,
LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Obiettivi)

La Regione Autonoma Valle d’Aosta e l’Inail - Sede regionale di Aosta, nell’intento condiviso di promuovere il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità e di assicurare alle stesse persone il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, perseguono congiuntamente e in maniera integrata, nel rispetto delle specifiche competenze, i seguenti obiettivi:
- facilitare la conservazione del posto di lavoro e il reinserimento lavorativo delle persone divenute disabili a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, anche se non iscritte negli elenchi di cui all’articolo 8 della legge 68/1999;
- realizzare azioni di supporto concordate con i servizi del collocamento mirato e con i servizi del territorio, ai fini della conservazione del posto di lavoro o dell’inserimento in nuova occupazione;
- collaborare nella predisposizione di progetti personalizzati mirati a consentire il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro attraverso l’uso di metodologie e strumenti condivisi tra gli Enti;
- collaborare nella diffusione della cultura del diritto al lavoro e all’integrazione lavorativa delle persone con disabilità, attraverso la predisposizione e la distribuzione di materiale informativo relativo alle competenze e funzioni dell’Inail nell’ambito del reinserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, nonché la partecipazione a eventi e manifestazioni culturali organizzate dal territorio.
 

Articolo 2
(Attività finalizzata all’elaborazione dei progetti di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro)

La Regione, per il tramite degli uffici territoriali competenti (Centri per l’impiego):
- mette a disposizione dell’Inail i dati delle persone con disabilità da lavoro iscritte negli elenchi istituiti presso gli uffici competenti o delle quali, indipendentemente dall’iscrizione in elenchi, abbia comunque acquisito conoscenza, quali potenziali destinatarie di interventi per il reinserimento lavorativo, nell’esercizio delle proprie competenze in materia sociale;
- comunica all’Inail gli interventi di politica attiva del lavoro pianificati e attivabili a livello territoriale: formazione, tirocini, borse lavoro a favore delle persone con disabilità, incentivi e detrazioni fiscali a favore dei datori di lavoro;
- collabora all’attivazione degli eventuali progetti di reinserimento lavorativo in favore dei soggetti con disabilità da lavoro, mediante propri strumenti e misure di politica attiva del lavoro.
L’Inail provvede per quanto di competenza:
- alla partecipazione alle attività che a livello territoriale si rendano utili ai fini dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro;
- alla progettazione degli interventi di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro in collaborazione e integrazione con gli operatori degli uffici regionali competenti, comunicando previo consenso degli interessati i nominativi di infortunati o tecnopatici per i quali si rendano opportuni i suddetti interventi.
La Regione congiuntamente con l’Inail promuove, con risorse umane e tecniche proprie, la cultura dell’integrazione lavorativa delle persone con disabilità partecipando all’elaborazione di specifico materiale informativo sull’accessibilità e fruibilità degli ambienti di lavoro nonché a eventi formativi/informativi organizzati nel territorio. A tal fine, le parti collaboreranno all’organizzazione di una giornata informativa pubblica su normativa vigente, ruoli, funzioni e opportunità facenti capo all’Inail e alla Regione in materia di reinserimento lavorativo di persone con disabilità da destinare ad operatori, associazioni datoriali e sindacali, patronati, soggetti disabili, e tutti gli altri soggetti interessati.
 

Articolo 3
(Istituzione del tavolo tecnico)

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente convenzione, le parti istituiscono un “Tavolo tecnico”, al quale partecipano rappresentanti dell’Inail e della Regione con le funzioni di:
- facilitare le relazioni e la collaborazione tra le parti in un’ottica di rete;
- valutare lo stato di attuazione della presente convenzione;
- individuare eventuali criticità su tematiche non direttamente affrontate dalla convenzione e proporre possibili azioni migliorative di quanto in esso stabilito;
- effettuare lo scambio di informazioni relative alle attività svolte dai rispettivi Enti in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa.
Al Tavolo parteciperà quale rappresentante della Regione, il Coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, o un suo delegato.
Il Tavolo definirà, a seguito della costituzione e dell’analisi dei dati e delle risorse esistenti, il programma condiviso di lavoro e il calendario degli incontri.
 

Articolo 4
(Trattamento dati personali)

Le parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento UE 2016/679 e nel d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni.
Le parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento, assicurano che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione.
Le parti assicurano che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge.
Le parti utilizzano le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità per cui è stipulata la presente convenzione, nel rispetto della normativa vigente, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dal regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni.
 

Articolo 5
(Validità e durata della convenzione)

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e ha durata triennale.
La convenzione può essere rinnovata per un uguale periodo a seguito di esplicita manifestazione di volontà delle parti a mezzo PEC. Lo stesso mezzo dovrà essere utilizzato anche in caso di eventuale disdetta o sospensione per sopraggiunte innovazioni legislative e regolamentari.
 

Art. 6
(Oneri finanziari)

I firmatari della presente convenzione si danno reciprocamente atto che la presente convenzione non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico delle Parti.
 

Art. 7
(Foro competente)

Ogni e qualsiasi questione che dovesse sorgere in relazione al contenuto della presente convenzione e che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà devoluta alla competente Autorità Giudiziaria.
Il Foro competente è in via esclusiva quello di Aosta.
Resta escluso il ricorso all’arbitrato.
 

Art. 8
(Disposizioni finali)

Il presente atto è esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 16 tabella Allegato B al D.P.R. 642 del 26/10/1972 e s.m.i. e verrà registrato solo in caso d’uso a tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. 131/86.
Tutte le spese relative all’eventuale registrazione rimarranno a esclusivo onere e carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.
 

Per la Regione Autonoma Valle d’Aosta
Assessore agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti
Luigi Bertschy

Per INAIL- Sede Regionale di Aosta
Il Direttore
Dott. Giuseppe Villani


Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 805 in data 14 giugno 2019
Fonte: inail.it