Tipologia: CIT
Data firma: 25 luglio 2013
Validità: 01.01.2012 - 31.12.2014
Parti: Urart, Federalberghi e Filcams-Cgil, Fisasct-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio-Tursimo, Lazio
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Art. 1 (Sfera di applicazione)
Art. 2 (Decorrenza - Durata e inscindibilità)
Titolo I Parte generale
Titolo II Parte speciale alberghi

Art. 3 (Premio di risultato - Provincia di Roma)
Art. 4 (Diritti di in formazione)
Art. 5 (Organizzazione del lavoro)
Dichiarazione a verbale
Le “buone regole” per l’appalto di servizi nel settore alberghiero
Titolo III Parte speciale agenzie di viaggi

 

Art. 6 (Premio di risultato)
Art. 7 (Lavoro intermittente)
Titolo IV Parte speciale turismo all’aria aperta
Art. 8 (Premio di risultato)
Art. 9 (Lavoro intermittente)
Titolo V Parte speciale stabilimenti balneari
Art. 10 (Premio di risultato)
Art. 11 (Lavoro intermittente)
Allegati
Allegato 1 Verbale di accordo su detassazione
Allegato 2 Protocollo d’intesa sul welfare contrattuale


Ipotesi di accordo 25 luglio 2013 per il rinnovo del CIT Turismo del Lazio

Art. 1 (Sfera di applicazione)
Il presente contratto integrativo territoriale disciplina ed integra al livello di competenza appresso definito, i rapporti di lavoro tra le aziende appartenenti ai comparti sottoindicati, così come definiti all'art. 1 del CCNL 22 gennaio 1999, ed il relativo personale dipendente:
A) aziende alberghiere;
B) complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta;
C) stabilimenti balneari;
D) imprese di viaggi e turismo;
E) residenze turistico-alberghiere;
F) pubblici esercizi.
Per quanto concerne il comparto alberghiero l'ambito territoriale di applicazione della parte economica e della disciplina relativa all’assistenza sanitaria integrativa contenute nel presente contratto è quello del territorio della provincia di Roma.

Titolo I Parte generale
Le parti si danno atto che l’attuale situazione è caratterizzata, da un lato, da un quadro normativo di riferimento in continua evoluzione, come testimoniano le recenti riforme del mercato del lavoro (Legge 28 giugno 2012, n. 92, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e, da ultimo, il Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76, recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto - IVA - e altre misure finanziarie urgenti”), dall’altro, da una concomitante trattativa per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore.
La situazione sopra descritta, unitamente ad un’assenza di rinvii diretti (sia di livello legislativo che contrattuale) al secondo livello di contrattazione per la regolamentazione dei principali istituti contrattuali, induce le parti stesse ad attendere un definitivo assestamento del sopra richiamato quadro di riferimento normativo-contrattuale prima di intervenire sulla cd. parte normativa del rinnovo territoriale e ciò al fine di evitare l’introduzione di regolamentazioni che contrastino con il dettato normativo nazionale e/o che si sovrappongano a quello contrattuale sempre di livello nazionale.
Al riguardo, peraltro, le Parti si dichiarano fin d’ora impegnate a monitorare l’evoluzione del sopra richiamato quadro normativo- contrattuale di riferimento con l’obiettivo di cogliere, anche attraverso la sottoscrizione di appositi accordi extra-contrattuali, tutti le opportunità che dovessero scaturire dalla definizione e dall’andata a regime delle regolamentazioni sopra richiamate.

Titolo II Parte speciale alberghi
Art. 4 (Diritti di in formazione)

Le parti, ferma restando la disciplina dettata in tema di diritti di informazione e consultazione dalla vigente contrattazione collettiva nazionale, ferma restando altresì l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le prerogative proprie dell’imprenditore e quelle delle Organizzazioni sindacali, tenuto conto delle caratteristiche in cui si articola l'attività turistica all’interno del territorio e soprattutto delle specifiche pattuizioni contenute all’interno del presente CIT (con particolare riferimento a quelle relative al premio di risultato ed all’appalto di servizi), convengono che le aziende di cui alla sfera di applicazione del presente contratto forniscano alle RSA/RSU, su richiesta di quest’ultime ed anche attraverso l’organizzazione datoriale firmataria del presente CIT, le seguenti informazioni:
a) andamento recente e quello prevedibile dell’attività dell'impresa (illustrazione dei dati relativi all’occupazione camere, ecc.);
b) situazione economica dell’impresa, con particolare focus sugli indicatori aziendali di redditività;
c) decisioni dell'impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro.
Le Parti a tale ultimo riguardo convengono che qualora l’informativa abbia ad oggetto la decisione da parte della struttura alberghiera di operare un cambio del soggetto giuridico appaltatore originariamente prescelto, sarà cura dell’azienda stessa fornire una preventiva comunicazione al riguardo (comprensiva del nominativo del nuovo soggetto giuridico appaltatore prescelto) alle RSA/RSU ed alle OO.SS.LL. firmatarie il presente CIT (almeno 20 giorni prima che si realizzi tale cambio di soggetto appaltatore).
Su richiesta delle sopra citate OO.SS. territoriali, tali incontri potranno aver luogo presso la sede dell’organizzazione datoriale firmataria del presente CIT.

Art. 5 (Organizzazione del lavoro)
Fermo restando che l’organizzazione del lavoro è in capo alle Aziende, quest’ultime forniranno alle RSA/RSU, dietro loro espressa richiesta, informazioni circa la situazione e l’andamento prevedibile dell'occupazione nell’impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, circa le relative misure di contrasto.
Incontri specifici potranno essere richiesti dalle RSA/RSU, anche unitamente alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CIT, per affrontare ulteriori situazioni organizzative aventi impatto sulle condizioni lavorative.
Su richiesta delle sopra citate OO.SS. territoriali, tali incontri potranno aver luogo presso la sede dell’organizzazione datoriale firmataria del presente CIT.

Titolo III Parte speciale agenzie di viaggi
Art. 7 (Lavoro intermittente)

[…]
Le Parti, al riguardo, convengono sull’opportunità che le aziende del comparto utilizzino, per l’assunzione del personale, gli strumenti/istituti disciplinati all’interno della contrattazione collettiva nazionale e territoriale, con esclusione pertanto di tutti quegli ulteriori istituti le cui finalità non rispecchiano in alcun modo le esigenze tipiche del settore.

Titolo IV Parte speciale turismo all’aria aperta
Art. 9 (Lavoro intermittente)

[…]
Le Parti, al riguardo, convengono sull’opportunità che le aziende del comparto utilizzino, per l’assunzione del personale, gli strumenti/istituti disciplinati all’interno della contrattazione collettiva nazionale e territoriale, con esclusione pertanto di tutti quegli ulteriori istituti le cui finalità non rispecchiano in alcun modo le esigenze tipiche del settore.

Titolo V Parte speciale stabilimenti balneari
Art. 11 (Lavoro intermittente)

[…]
Le Parti, al riguardo, convengono sull’opportunità che le aziende del comparto utilizzino, per l’assunzione del personale, gli strumenti/istituti disciplinati all’interno della contrattazione collettiva nazionale e territoriale, con esclusione pertanto di tutti quegli ulteriori istituti le cui finalità non rispecchiano in alcun modo le esigenze tipiche del settore.
[…]