Tipologia: Ipotesi di accordo CPL
Data firma: 13 maggio 2009
Validità: 13.05.2009 - 31.12.2011
Parti: Assvigilanza, Univ e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Ugl-Sicurezza Civile
Settori: Servizi, Servizi vigilanza, Como
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Premessa
Validità e sfera di applicazione
Art. 1
Art. 2
Diritti di informazione - Relazioni sindacali territoriali
Art. 3
Relazioni sindacali a livello territoriale
Art. 4 Ente Bilaterale
Organizzazione del lavoro
Art. 5
Art. 6 Garanzie occupazionali
Art. 7 Orario e turni di lavoro - Riposi e permessi per il personale del ruolo tecnico-operativo
Art. 8 Ferie

 

Art. 9 Congedi matrimoniali
Art. 10 Rimborsi
Art. 11 Mansioni di controllo e vigilanza
Art. 12 Maggiorazione per lavoro straordinario, festivo e nei giorni di permesso e di riposo
Art. 13 Vestiario ed equipaggiamento
Art. 14 Malattia e infortunio
Art. 15 Danni agli automezzi
Trattamento economico
Art. 16 Indennità
Art. 17 Prestazione sostitutiva di mensa
Art. 18 Premio di risultato
Art. 19 Norme a tutela delle guardie particolari giurate
Art. 20 Decorrenza e durata
Art. 21 Dichiarazione


Ipotesi di accordo Contratto integrativo provinciale di lavoro da valere per tutte le guardie particolari giurate dipendenti di tutti gli istituti di vigilanza privata della città di Como e provincia

Addì, in Como 13 maggio 2009, tra l’Assvigilanza, che rappresenta l’istituto di Vigilanza Vigilanza Vedetta 2 srl, La Vedetta Lombarda srl […], l’Univ, che rappresenta l’istituto di Vigilanza Sicuritalia spa […], l'istituto di Vigilanza Metropol srl […] e la Filcams-Cgil di Como […], la Fisascat-Cisl di Como […], la Uiltucs-Uil di Como […], la Ugl Sicurezza Civile [...], con la partecipazione del Coordinamento Provinciale dei Delegati Sindacali del settore della Vigilanza Privata […]; visti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente con particolare riferimento all'art. 10, il Contratto Integrativo Provinciale del 3 luglio 2003, la piattaforma rivendicativa presentata dalle OO.SS come sopra costituite; rilevato
- che le parti come sopra individuate dichiarano di voler dare applicazione all'art. 10 del CCNL vigente che consente di procedere alla stipula del presente Contratto Integrativo Provinciale;
- che le parti, come sopra individuate, per la dovuta coerenza alle problematiche inerenti il momento congiunturale sul piano socio economico, nel rigoroso rispetto del sistema contrattuale e di relazioni sindacali di seguito pattuito, dichiarano di aver completato il confronto che, per l'intera durata del presente accordo, dovrà svilupparsi unicamente con riferimento alle materie qui contenute e/o quelle previste dal CCNL.
Quanto sopra rilevato si è stipulato il presente Contratto Integrativo Provinciale

Premessa
Le parti, nel definire il presente accordo, hanno inteso perseguire una maggiore qualificazione delle relazioni sindacali ai vari livelli.
Le parti esprimono forte preoccupazione circa la situazione occupazionale e le prospettive del settore.
Da quanto sopra deriva l'esigenza di porre particolare attenzione da parte dei soggetti firmatari sui problemi concernenti il mantenimento e lo sviluppo della occupazione.
L'attenzione di cui sopra deve attuarsi mediante un confronto tra le parti atto a far fronte alle esigenze di una domanda di servizio sempre più qualificata e ad una offerta che deve presentare caratteristiche di flessibilità.
Le parti, inoltre, ribadiscono il proprio impegno a promuovere, per quanto di competenza, iniziative idonee a garantire una ulteriore crescita dei livelli qualitativi dei servizi prestati dagli Istituti di Vigilanza nell'ambito di una equilibrata prospettiva di sviluppo che salvaguardi ed incrementi i livelli occupazionali e professionali esistenti nonché le esigenze di sicurezza delle Guardie Particolari Giurate addette ai servizi.

Validità e sfera di applicazione
Art. 1

Il presente Contratto Integrativo Provinciale disciplina, in maniera unitaria, il rapporto di lavoro per il personale decretato in Provincia di Como e le Aziende, in qualunque forma costituite, che svolgano attività di vigilanza, sorveglianza e custodia per conto terzi a norma degli artt. 134 e seguenti del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e successive modifiche.

Diritti di informazione - Relazioni sindacali territoriali
Le parti concordano di definire un sistema di relazioni sindacali da applicarsi a livello territoriale ed aziendale, così da esperire quanto previsto dal vigente CCNL.
Relazioni sindacali a livello territoriale
A livello territoriale, le Associazioni Imprenditoriali e/o le Aziende, di norma ogni anno, forniranno a seguito di richiesta delle OO.SS., anche in forma scritta, alle OO.SS. nell’ambito dell’Ente elementi conoscitivi complessivi per il settore degli istituti di vigilanza, al fine di valutare l’andamento settoriale ed occupazionale e di individuare eventuali problemi emergenti ed i possibili interventi circa:
1. l’andamento delle attività produttive ed occupazionali;
2. i dati più significativi e le tendenze del mercato del lavoro locale, in relazione alle necessità formative;
3. condizioni ambientali di lavoro e applicazione L. 626/94 - dlgs 81/2008;
4. problematiche della formazione professionale per fornire ai lavoratori conoscenze funzionali rispetto ai mutamenti tecnologici ed organizzativi e per consentire alle Aziende di impiegare al meglio le risorse umane in modo adeguato alle nuove esigenze;
5. l’andamento dei dati relativi al premio di risultato di cui all’art. 18 del presente CIP;
6. i piani/programmi di formazione aziendali.
Su tali problemi seguirà esame congiunto.
Le analisi e le proposte saranno sottoposte, anche attraverso l’ente bilaterale, agli enti pubblici competenti, affinché ne tengano conto nella loro programmazione.
Relazioni sindacali a livello aziendale
Le Aziende, di norma entro metà febbraio di ogni anno, forniranno su richiesta in forma scritta, alle RSU/RSA informazioni circa:
1. l’andamento e le prospettive aziendali e relativi risvolti occupazionali;
2. programmi di investimento;
3. modifiche organizzative del lavoro e/o tecnologiche che abbiano conseguenze sulla situazione
occupazionale e/o le eventuali iniziative formative e di riqualificazione professionale, anche attraverso l’utilizzo di fondi pubblici e/o europei;
4. informative sull’applicazione D.lgs n. 626/94 - 81/2008 e successive modifiche;
5. sistemi di orario di lavoro ed organizzazione ad essi connessa;
6. andamento dei dati relativi al premio di risultato di cui al presente CIP (entro metà marzo) in modo articolato.
Su tali tematiche, anche a richiesta di una delle parti RSU/RSA, seguirà un esame congiunto a carattere semestrale con l’azienda.
Ulteriori incontri potranno essere effettuati a richiesta delle parti.

Art. 4 Ente Bilaterale
Le parti prendono atto che sono stati costituiti l’Ente Bilaterale Nazionale e l’Ente Bilaterale regionale Lombardia e che tali Enti saranno gli organi di riferimento contrattuale per tutte le materie trattate.
Dichiarazione:
Le parti dichiarano che, ognuna per la propria competenza, porranno in essere, possibilmente in modo congiunto, tutte le iniziative necessarie per recepire a livello territoriale le determinazioni/direttive dell’Ebivlombard

Organizzazione del lavoro
Fatte salve le esigenze aziendali di servizio, le Aziende indicheranno ai dipendenti un programma di servizio periodico, a seconda del sistema di orario in essere (ad esempio ottomana, settimana, sestina) concernente le fasce orarie di lavoro; eventuali variazioni saranno comunicate agli interessati con sufficiente anticipo

Art. 5
Gli Istituti organizzeranno e struttureranno tecnicamente i servizi tenendo conto delle esigenze dell’utenza, delle mutate situazioni di mercato, del sempre maggiore impiego di tecnologie, dei
tempi di esecuzione, dell’intensità locale di rischio; il tutto in relazione alle norme emanate dalla
Questura, Prefettura e dal D.L. 81/2008. In tal senso verranno fatti incontri a livello aziendale tra Direzione e RSU /RSA.
a) Rotazione tra servizi
Le Direzioni Aziendali, compatibilmente alle esigenze di espletamento dei servizi, si dichiarano disponibili all'effettuazione di una rotazione di norma bimestrale del personale tra i vari tipi di servizi sia diurni che notturni in modo da poter garantire equità nei carichi di lavoro tra le Guardie Particolari Giurate.
Il passaggio tra i servizi notturni e diurni e viceversa dovrà avvenire in coincidenza con i giorni di riposo
I lavoratori, che oggi non effettuano la rotazione, potranno farne esplicita richiesta scritta, la quale verrà esaminata a livello aziendale nello spirito di quanto sopra esposto.
A livello aziendale, trimestralmente, le parti si incontreranno per verificare le richieste di rotazione, pervenute dai dipendenti in forma scritta per verificare:
- l’avvenuto accoglimento o meno delle stesse;
- le modalità pratiche con le quali la rotazione sarà eventualmente effettuata
b) Ristrutturazione zone di pattugliamento
Le Direzioni Aziendali confermano la propria disponibilità a realizzare un ulteriore miglioramento nell’organizzazione dei servizi di pattugliamento.
A tal fine gli Istituti confermano l’impegno ad organizzare e strutturare tecnicamente i servizi, tenendo conto delle esigenze dell’utenza, dei tempi di esecuzione, delle mutate situazioni di mercato e del sempre maggior impiego di tecnologie.
In tal senso verranno fatti incontri a livello aziendale tra Direzione e RSU/RSA
c) Servizi antirapina, di zona stradale e di scorta armata
Le Aziende devono fornire e i lavoratori devono utilizzare le dotazioni previste dal Regolamento della Questura e dalle Leggi vigenti.
d) Arma
Le Direzioni Aziendali intensificheranno l’addestramento alla conoscenza dell’arma ed al tiro, ciò per consentire la massima sicurezza e garanzia del lavoratore in servizio.
Tali iniziative verranno contrattate a livello aziendale tra Direzione ed RSU/RSA.
In tal senso si concorda che i lavoratori si eserciteranno all’uso dell’arma presso un tiro a segno indicato e convenzionato dall’istituto.
Gli Istituti si impegnano a prendere contatti con i responsabili della struttura “tiro a segno” onde favorire la massima funzionalità e garantire che gli orari di addestramento siano compatibili con le esigenze dei lavoratori, in rapporto al servizio da svolgere.
[…]
e) Visite mediche
L’azienda rimborserà forfettariamente ed omnicomprensivamente nr. 28 km per un importo di € 0,29 a chilometro quale rimborso chilometrico anche per le visite mediche periodiche previste dal piano sanitario aziendale ed in conformità alla legislazione vigente in materia.

Art. 6 Garanzie occupazionali
Le parti concordano che in materia di Cambio d’Appalto e/o affidamento servizio si applicherà la normativa prevista dal vigente CCNL.

Art. 7 Orario e turni di lavoro - Riposi e permessi per il personale del ruolo tecnico-operativo
a) Le parti concordano, in materia di orario di lavoro, conformemente a quanto previsto dal CCNL vigente di attuare il sistema 6 + 1 + 1. A fronte dell’eventuale esigenza di singole aziende di trovare diverse articolazioni del regime d’orario le parti si incontreranno per confrontarsi in ordine alle modalità attuative. E’ pertanto fatta salva, previo accordo, con la RSU/RSA la possibilità di ricorrere a differenti sistemi di orario. Le Aziende che alla data della stipula del presente accordo hanno in essere diversi regimi orari, a livello Aziendale entro un mese dalla firma del CIP concorderanno modalità e tempi per passare al sistema 6+1 + 1, che comunque sarà operativo entro e non oltre il 01/10/09, tenuto conto della necessità di programmazione delle ferie e della necessità di integrare il personale.
b) Ove in applicazione del sistema di distribuzione dell'orario di lavoro, di cui al precedente comma, non si pervenga al completo esaurimento dell'intero orario giornaliero fissato dal CCNL, il lavoratore dovrà recuperare la differenza in altri giorni successivi come previsto dal CCNL nella misura massima di un’ora giornaliera.
c) Il recupero non potrà avvenire nei giorni di riposo e, pertanto nella giornata interessata al recupero non dovrà essere corrisposto alcun compenso e/o maggiorazione per la parte di orario effettuato a titolo di compensazione così come la prestazione lavorativa ridotta non darà luogo alla riduzione della retribuzione.
d) Qualora, per esigenze di servizio, il lavoratore presti la sua opera nei giorni di permesso, lai lavoratore stesso, oltre alla normale retribuzione mensile di cui all'art. 105 del vigente CCNL, verrà corrisposta la quota giornaliera di tale retribuzione con la maggiorazione prevista dal successivo art. 12 correlata alle ore prestate.
Le indennità di cui all'art. 108 del CCNL vigente sono dovute solo in presenza di prestazione lavorativa di durata non inferiore al 50% del normale orario giornaliero di lavoro qui previsto.
e) Nel caso eccezionale in cui il lavoratore presti la sua opera per più di sei giorni consecutivi e non avvenga di fatto il recupero, oltre alla normale retribuzione mensile di cui all'art. 105 del vigente CCNL, egli avrà diritto alla quota giornaliera di tale normale retribuzione rapportata alle ore effettivamente prestate maggiorate della percentuale prevista dal successivo art. 12 e a titolo di risarcimento danni, ad una ulteriore maggiorazione del 50% di una quota giornaliera della normale retribuzione mensile di cui all'art. 105 del vigente CCNL.
Le parti dichiarano che nella determinazione del risarcimento del danno si è tenuto conto della condizione di miglior favore riferita alla percentuale di maggiorazione per lavoro festivo.
Le indennità di cui all'art. 108 del CCNL vigente sono dovute, solo in presenza di prestazione lavorativa di durata non inferiore al 50% del normale orario giornaliero di lavoro qui previsto.
Qualora il riposo di legge venga spostato e recuperato nel mese successivo, al lavoratore spetterà unicamente la maggiorazione del 30% trattandosi di attività discontinua; tale maggiorazione non è cumulabile con altra maggiorazione.
Tutto quanto sopra è coerente con l’applicazione del comma 4 dell’art. 77 vigente CCNL.
f) il presente articolo annulla e sostituisce eventuali accordi aziendali precedentemente stipulati e/o applicati.
g) Le parti si danno atto che il complesso che precede così come la successiva determinazione del periodo di ferie è inscindibile in quanto finalizzato all’applicazione del sistema 6+1+1 (ogni sei giorni di lavoro un giorno di riposo ed uno di permesso) qui previsto.
h) Le parti si danno reciproco atto che agli assunti in Contratto di Apprendistato si applicano le norme relative all'orario di lavoro, così come stabilite nel presente articolo anche in materia di lavoro straordinario. Le parti confermano che la Formazione Professionalizzante per la G.p.G. sarà da considerarsi assolta anche attraverso l’attivazione della pubblica (Regionale / Provinciale) offerta formativa.
i) Le parti concordano di estendere, così come previsto dal CCNL vigente all’art. 81 ulteriore prestazione in banca ore entro il limite di un’ora. Le parti ribadiscono che per le ore lavorate di banca ore qualora non vengano recuperate, sarà riconosciuta la sola maggiorazione del 30 %, fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL nell’opzione del recupero.

Art. 11 Mansioni di controllo e vigilanza
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni inerenti alla qualifica di appartenenza che devono riguardare esclusivamente mansioni di vigilanza e controllo, fermo quanto previsto dall’art. 2 della legge 20.5.1970 n. 300.

Art. 15 Danni agli automezzi
Premesso:
1) Che il presente articolo è volto principalmente a ridurre il fenomeno degli incidenti stradali ed a costruire una maggiore coscienza professionale, che incida concretamente sui comportamenti formali e sostanziali delle Guardie Particolari Giurate dipendenti, durante il servizio, e che elimini, quindi, anche i fenomeni negativi nell'uso non corretto degli strumenti in dotazione, che producono:
a) inutili rischi alla sicurezza ed alla integrità fisica dei lavoratori;
b)ingiustificati aumenti dei costi dell'istituto, a causa del danneggiamento dei mezzi in dotazione che, in quanto beni strumentali, costituiscono patrimonio dell'azienda e sono, nel contempo, strumenti di lavoro;
c) i danni a terzi eventualmente coinvolti in incidenti stradali.
2) Che è volontà delle parti evitare il contenzioso riportandosi, per quanto riguarda il risarcimento dei danni, alla normativa di cui al presente articolo.
3) Che, fermo restando quanto previsto dalle leggi in materia di responsabilità per danni, si è ravvisata l'opportunità di far luogo ad una precisa regolamentazione dei criteri da adottare, in sede aziendale, per il risarcimento dei danni provocati ai mezzi avuti in dotazione dall'azienda per fatto e/o colpa imputabile, al lavoratore.
Ciò premesso, le parti concordano:
A) Il lavoratore ha l'obbligo di usare i mezzi dell'azienda con la massima cura e diligenza e pulizia.
Il lavoratore è tenuto a segnalare, tempestivamente, su apposita scheda predisposta dall'azienda, qualsiasi riscontrabile difetto o guasto o necessità di manutenzione dovuti sia all'usura che all'utilizzo del mezzo.
B) Nel caso di danni ai mezzi avuti in dotazione dall'azienda, per fatto o colpa imputabile al lavoratore, il risarcimento del danno stesso sarà a carico del lavoratore nella misura, per ogni sinistro, indicata nel prospetto di cui al successivo punto G.
[…]
C) Il dipendente è responsabile per le contravvenzioni a lui elevate, nel caso di mancato rispetto delle vigenti norme di circolazione stradale, salvo casi di effettiva emergenza e necessità.
[…]
E) L'azienda si impegna a predisporre la scheda automezzo, a far eseguire le riparazioni segnalate ed a tenere i mezzi in buona efficienza mediante periodici controlli e a provvedere tempestivamente alle necessarie riparazioni e/o sostituzioni di parti.
F) il lavoratore non è autorizzato ad usare l'automezzo che non sia efficiente dal punto di vista meccanico (Esempio: freni, sterzo, gomme).
[…]
 

Trattamento economico
Art. 19 Norme a tutela delle guardie particolari giurate

[…]
f) Le parti concordano che relativamente all’effettuazione delle visite mediche previste dalla vigente normativa, aventi cadenza biennale, gli Istituti riconosceranno un rimborso così come previsto all’art. 5 lettera d).
[…]