Protocollo di Intesa per la Prevenzione della Criminalità in Banca
 

La Prefettura, l’ABI e le banche firmatarie del Protocollo d’intesa per la prevenzione della criminalità in banca (di seguito “Protocollo”),
 

CONSIDERATO

 che il crescente aumento della domanda di sicurezza investe il settore bancario, esposto agli attacchi della criminalità comune e organizzata;
 che alle Forze dell’Ordine spetta istituzionalmente la difesa del cittadino;
 che la necessità di proteggere le dipendenze bancarie è un preciso impegno delle banche nei confronti dei dipendenti e della clientela e risponde all’esigenza di consentire l’operatività in condizioni di sicurezza;
 

PRESO ATTO

 della proficua collaborazione avviata in molte province italiane tra Prefetture, Forze dell’Ordine, ABI e banche per contrastare rapine e furti alle dipendenze bancarie;
 dei contenuti del Protocollo d’intesa tra l’ABI e il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno sottoscritto il 5 giugno 2013;
 

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Informazioni di carattere generale

Le banche si impegnano, possibilmente entro un termine di 25 giorni dalla sottoscrizione, a inserire sul Portale www.ossif.it le seguenti informazioni:
 il nome, il numero telefonico e la e-mail del responsabile o della struttura alla quale è possibile rivolgersi per le problematiche di sicurezza di carattere generale;
 il nome e il numero telefonico di un referente per le problematiche concernenti le singole dipendenze o, in alternativa al secondo, un recapito telefonico facente capo ad una centrale operativa della banca a cui far riferimento nelle 24 ore;
 l’elenco delle dipendenze, i relativi indirizzi, i numeri telefonici e di fax;
 l’orario di apertura al pubblico antimeridiana e pomeridiana, dal lunedì al venerdì, e di apertura eventuale nelle giornate di sabato e domenica.
OSSIF, il Centro di Ricerca dell’ABI sulla sicurezza anticrimine, provvederà a trasmettere le suddette informazioni alla Prefettura.
 

Art. 2 – Segnalazione di situazioni di rischio

Le banche si impegnano a segnalare alle Forze dell’Ordine ai numeri telefonici indicati nell’unito prospetto:
 carenze gravi e imprevedibili delle misure di sicurezza (es. guasto dei sistemi relativi al controllo degli accessi);
 movimenti sospetti di persone all’interno e all’esterno delle dipendenze bancarie;
 eccezionali aggravamenti del rischio (es. aumento anomalo giacenze di cassa);
 lavori da svolgere durante l’orario di apertura della dipendenza che inficino l’efficacia delle misure di sicurezza (es. sostituzione di un sistema di allarme);
 altre situazioni particolari di rischio in cui versano le dipendenze bancarie.
 

Art. 3 – Valutazione dei Rischi

La probabilità di accadimento degli eventi “rapina” e “furto ATM” (e la conseguente valutazione del rischio delle dipendenze) può essere quantificato solo in misura limitata, in quanto condizionata da molteplici fattori che, da un lato, esulano dallo spazio di intervento delle banche (fattori esogeni), dall’altro seguono dinamiche non prevedibili e non riconducibili a modelli previsionali definiti.
Ciò nonostante, le banche firmatarie del Protocollo si impegnano a valutare il rischio rapina di ciascuna dipendenza e il rischio di attacco alle apparecchiature ATM aggiornando periodicamente detta valutazione, in relazione all’evoluzione dei fenomeni criminosi e alle eventuali informazioni fornite dalle Forze dell’Ordine.
 

Art. 4 – Misure di sicurezza

Le banche si impegnano a dotare ciascuna dipendenza - entro tre mesi dalla data di
sottoscrizione - di almeno 5 misure di sicurezza tra quelle di seguito elencate:
1. bussola
2. metal detector
3. rilevatore biometrico
4. vigilanza
5. videocollegamento/videosorveglianza
6. videoregistrazione
7. sistema anticamuffamento
8. allarme antirapina
9. sistema di protezione perimetrale attiva/passiva
10. bancone blindato/area blindata ad alta sicurezza
11. dispositivo di custodia valori ad apertura ritardata
12. dispositivo di erogazione temporizzata del denaro
13. gestione centralizzata dei mezzi forti
14. sistema di macchiatura delle banconote
15. sistema di tracciabilità delle banconote
16 formazione anticrimine.
La videoregistrazione è da considerarsi obbligatoria e le banche si impegnano, per le nuove istallazioni e per l’adeguamento delle preesistenti, ad utilizzare la tecnologia digitale, che gradualmente sostituirà quella analogica.
Ferme restando le misure minime concordate, ogni banca si impegna a selezionare sia quantitativamente sia qualitativamente i sistemi di difesa più opportuni in funzione della valutazione del rischio della singola dipendenza.
In caso di recrudescenza delle rapine in specifica dipendenza – caratterizzata da almeno tre rapine nell’arco di vigenza del presente Protocollo d’intesa (2 anni) – le banche, in aggiunta alle misure minime già adottate, si impegnano ad attuare, quale intervento di mitigazione, una misura ulteriore tra quelle elencate nel presente articolo.
 

Art. 5 – Protezione dei Bancomat

Compatibilmente con la rischiosità delle singole installazioni, le banche si impegnano a proteggere le proprie apparecchiature ATM, dotandole, entro sei mesi dalla data di sottoscrizione, di almeno due sistemi di sicurezza tra quelli di seguito elencati:
1. protezione con impianto di allarme locale e/o remoto connesso a sensori antiscasso/antintrusione
2. blindatura del mezzo forte e/o rinforzo dei dispositivi di riferma
3. rinforzo aggiuntivo della vetrina ove è installata l’apparecchiatura ATM o dello spazio antistante con difese passive quali putrelle, archetti, dissuasori atti ad impedire l’asportazione del mezzo forte
4. sensori per la presenza di gas e/o dispositivi atti ad impedire l’esplosione
5. dispositivi per localizzare/rintracciare le banconote rubate e/o dispositivi per rendere inutilizzabili le banconote rubate
6. dispositivi attivi per proteggere il locale contenente il mezzo forte e/o la vetrina ove è installato il mezzo forte
7. dispositivi atti ad impedire l’introduzione di esplosivo o gassoso nel mezzo forte
8. misure hardware e/o software per la protezione delle componenti per l’interazione con la carta.
In caso di recrudescenza degli attacchi ai danni di una specifica apparecchiatura ATM – caratterizzata da almeno tre attacchi nell’arco di vigenza del presente Protocollo d’intesa (2 anni) – le banche, in aggiunta alle misure minime già adottate, si impegnano ad attuare su tale apparecchiatura, quale intervento di mitigazione, una misura ulteriore tra quelle elencate nel presente articolo.
 

Art. 6 – Comunicazione delle misure di sicurezza

Le banche per aumentare la deterrenza delle misure di sicurezza, possono adottare, ove ritenuto necessario, strumenti di comunicazione (vetrofanie o similari), che pubblicizzino alcune delle soluzioni di sicurezza presenti nelle proprie dipendenze.
Allo scopo può essere utilizzata, ad esempio, la “messaggistica di sicurezza” predisposta da OSSIF, il Centro di Ricerca dell’ABI sulla sicurezza anticrimine.
 

Art. 7 – Esigenze di privacy

Per quanto riguarda i sistemi di videoregistrazione, i trattamenti di dati personali dovranno essere effettuati rispettando le misure e gli accorgimenti prescritti dal Garante per la protezione dei dati personali (“Provvedimento in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010”).
Dovrà essere, altresì, assicurata l’osservanza delle prescrizioni emanate dal Garante, nel Provvedimento del 27 ottobre 2005, in caso di ricorso al dispositivo del rilevatore biometrico.
L’utilizzo dei sistemi di videoregistrazione, inoltre, dovrà tener conto delle indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell’Interno n. 558/1/421.2/70/456 datata 8 febbraio 2005.
Le banche, nell’adempiere alla normativa generale vigente in materia di protezione dei dati personali (in particolare l’art. 134 “Videosorveglianza” del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”), confermano altresì che le apparecchiature che consentono la registrazione visiva degli ambienti, destinati al pubblico e allo svolgimento del lavoro, sono state istallate e continueranno ad essere adottate e utilizzate nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300.
 

Art. 8 – Manutenzione delle misure di sicurezza

Le banche si impegnano ad attuare, almeno su base annua e per tutti i dispositivi di sicurezza che lo richiedano, le attività di verifica e/o manutenzione preventiva atte a consentirne il miglior funzionamento.
Le banche si impegnano altresì ad assicurare in tempi brevi il ripristino di impianti di sicurezza che hanno subito guasti.
 

Art. 9 – Informazione

Le banche si impegnano ad intensificare, nei confronti dei propri dipendenti, le attività di informazione inerenti la sicurezza anticrimine, anche tramite specifica normativa (ad es. la Guida ABI sull’antirapina per il personale di sportello), i contenuti info/formativi del Centro Antifrode del Consorzio BANCOMAT) al fine di individuare standard comportamentali adeguati alle specifiche circostanze.
 

Art. 10 – Ruolo della Prefettura

La Prefettura promuove Riunioni di Coordinamento delle Forze di Polizia o Comitati Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per la trattazione di problematiche inerenti la sicurezza bancaria, anche a seguito di situazioni di particolare criticità che dovessero essere segnalate dalle Forze di Polizia e/o dalle parti del presente protocollo ovvero dalle Organizzazioni Sindacali di Categoria.
 

Art. 11 – Ruolo delle Forze dell’Ordine

Le Forze dell’ordine si impegnano nei confronti delle banche a:
 segnalare, anche per il tramite di OSSIF, eventuali fattori di rischio che possano tradursi in eventi criminosi;
 intervenire, su richiesta delle banche e a fronte di reali stati di necessità, a specifici incontri con le banche stesse per fornire informazioni in materia di sicurezza anticrimine;
 partecipare a workshop organizzati da OSSIF per promuovere presso le banche la cultura della sicurezza anticrimine;
 condividere linee-guida per la prevenzione e il contrasto della criminalità.
 

Art. 12 – Ruolo dell’ABI

L’ABI potrà fornire, attraverso OSSIF, una sintesi delle informazioni contenute nel data-base di settore ai fini delle valutazioni sullo specifico ambito.
 

Art. 13 – Durata

Il Protocollo che le parti sottoscrivono, ciascuna per quanto di competenza, in relazione agli impegni espressamente indicati, avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data odierna e sarà tacitamente rinnovato a scadenza salvo diverse intese tra le parti.

Ascoli Piceno, 6 novembre 2015
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO SICUREZZA ANTICRIMINE DELL’ABI
(Marco Iaconis)

 

IL PREFETTO DI ASCOLI PICENO
(Graziella Patrizi)

 

Allegato 1

REFERENTI FORZE DELL’ORDINE

...omissis...
 

Allegato 2

FIRMATARI DEL PROTOCOLLO


PREFETTURA DI ASCOLI PICENO
ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA
BANCA CARIGE ITALIA
BANCA CARIPE
BANCA TERCAS
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
BANCA SELLA
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BCC DI CIVITANOVA MARCHE E MONTECOSARO
BANCAPULIA
VENETO BANCA
BCC DI RIPATRANSONE
BCC PICENA
BP DELL’ETRURIA E DEL LAZIO
BP DI PUGLIA E BASILICATA
UNICREDIT
BANCA DELLE MARCHE
BP DELL'EMILIA ROMAGNA
BP DI ANCONA
BANCA DEL FUCINO
BANCA DELL’ADRIATICO
CR DELLA PROVINCIA DI CHIETI
CREDITO EMILIANO
UNIPOL BANCA


Fonte: prefettura.it