Tipologia: CCNL
Data firma: 28 gennaio 2020
Validità: 01.02.2020 - 31.01.2013
Parti: Aepi, Federdat e Flaits, Consil
Settori: Edilizia, Edili ed affini (Aepi-Federdat-Flaits-Consil)
Fonte: cnel


Sommario:

 

Premessa generale
Parte generale
Art. 1 Sfera di applicazione del contratto
Sezione prima: Disciplina generale
Titolo I: Contrattazione

Art. 2 Precisioni di coordinamento
Art. 3 Decorrenza e Durata, Contributo di assistenza contrattuale
Art. 4 Lavoratori provenienti da altri CCNL
Art. 5 Procedure per il rinnovo
Art. 6 Contrattazione integrativa
Titolo II: Diritti di informazione e consultazione sindacale
Art. 7 Livello nazionale
Art. 8 Livello territoriale
Art. 9 Livello aziendale
Titolo III: Diritti sindacali
Art. 10 RSU
Art. 11 Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio
Art. 12 Compiti e funzioni
Art. 13 Durata e sostituzione nell'incarico
Art. 14 Assemblea
Art. 15 Referendum
Art. 16 Diritto di affissione
Art. 17 Trattenuta contributi sindacali
Titolo IV: Strumenti paritetici nazionali
Premessa
Art. 18 Ente bilaterale nazionale
Art. 19 Funzioni è finalità
Art. 20 Enti bilaterali territoriali
Art. 21 Finanziamento Enti Bilaterali
Art. 22 Strumenti nazionali
Art. 23 Commissione nazionale per l'evoluzione a livello europeo in materia sociale
Art. 24 Commissione paritetica per le Pari Opportunità
Art. 25 Osservatorio Nazionale
Art. 26 Commissione Paritetica Nazionale
Art. 27 Commissione Paritetica Nazionale: procedure
Titolo V: Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Art. 28 RLS
Art. 29 RLST
Art. 30 Organismi paritetici
Titolo VI: Composizione delle controversie
Art. 31 Commissioni di conciliazione
Sezione seconda: Disciplina del rapporto di lavoro
Titolo I: Mercato del lavoro
Capo I: Apprendistato

Art. 32 Contratti di apprendistato
Art. 33 Durata
Art. 34 Periodo di prova
Art. 35 Assunzione nuovi apprendisti
Art. 36 Ruolo dell’Ente bilaterale (Ebilav)
Art. 37 Retribuzione
Art. 38 Obblighi del datore di lavoro
Art. 39 Doveri dell'apprendista
Art. 40 Principi generali in materia di formazione dell'apprendistato
Art. 41 Rinvio alla legge
Capo II: Lavoro a tempo determinato, somministrazione a tempo determinato
Art. 42 Contratto a tempo determinato
Art. 43 Somministrazione di lavoro
Capo III: Part-time
Art. 44 Premessa
Art. 45 Rapporto a tempo parziale
Art. 46 Disciplina del rapporto a tempo parziale
Art. 47 Lavoro supplementare: normativa
Art. 48 Clausole elastiche e flessibili
Capo V: Telelavoro e lavoro agile
Premessa
Art. 49 Telelavoro
Art. 50 Disciplina del telelavoro
Art. 51 Postazione di lavoro
Art. 52 Norma di chiusura
Art. 53 Lavoro agile
Titolo II: Welfare contrattuale
Art. 54 Fondo di assistenza sanitaria integrativa
Art. 55 Fondo di previdenza complementare
Art. 56 Formazione continua
Art. 57 Welfare aziendale sperimentale
Art. 58 Welfare contrattuale sperimentale
Art. 59 Cassa edile
Titolo III: Instaurazione del rapporto di lavoro
Capo I: Classificazione del personale
Capo II: Assunzione

Art. 60 Assunzione
Titolo IV: Svolgimento del rapporto di lavoro
Capo I: Istituti comuni a operai ed impiegati

 

Art. 61 Reperibilità
Art. 62 Lavoro delle donne e dei fanciulli
Art. 63 Tutela della maternità e paternità
Art. 64 Tutela della dignità personale dei lavoratori
Art. 65 Lavoratori invalidi
Art. 66 Portatori di handicap
Art. 67 Lavoratori extracomunitari
Art. 68 Tossicodipendenti
Art. 69 Mense aziendali
Art. 70 Alloggiamenti e cucine
Art. 71 Periodo di prova
Art. 72 Mutamento di mansioni operaio
Art. 73 Mansioni promiscue operaio
Art. 74 Orario normale settimanale
Art. 75 Riposi annui
Art. 76 Riposo settimanale
Art. 77 Sosta di lavoro
Art. 78 Sospensioni e riduzioni di lavoro
Art. 79 Recuperi
Art. 80 Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 81 Indennità per lavori speciali disagiati
Art. 82 Trasferta
Art. 83 Trasferimento
Art. 84 Indennità per lavori in alta montagna o in zona malarica
Art. 85 Riposo settimanale
Art. 86 Festività
Art. 87 Ferie
Art. 88 Gratifica natalizia
Art. 89 Congedo matrimoniale
Art. 90 Trattamento in caso di malattia
Art. 91 Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
Art. 92 Conservatone degli utensili, custodia dei cicli e motocicli
Art. 93 Obblighi e responsabilità degli autisti
Art. 94 Indennità in caso di morte
Capo III: Impiegati
Art. 95 Periodo di prova
Art. 96 Mutamento di mansioni
Art. 97 Orario di lavoro
Art. 98 Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 99 Lavori fuori zona
Art. 100 Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario
Art. 101 Indennità di cassa e di maneggio di denaro
Art. 102 Indennità per uso di mezzi di trasporto di proprietà dell'impiegato
Art. 103 Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa e in galleria
Art. 104 Indennità di zona malarica
Art. 105 Giorni festivi e riposo settimanale
Art. 106 Ferie
Art. 107 Tredicesima mensilità
Art. 108 Premio annuo
Art. 109 Premio di fedeltà
Art. 110 Trattamento in caso di malattia
Art. 111 Trattamento in caso di infortunio o di malattia professionale
Art. 112 Congedo matrimoniale
Art. 113 Aspettativa
Art. 114 Doveri dell'impiegato e disciplina aziendale
Art. 115 Indennità in caso di morte o di invalidità permanente
Capo IV: Quadri
Art. 116 Assicurazione
Art. 117 Indennità di funzione
Art. 118 Cambiamento di mansioni
Capo V: Norme comuni ad operai ed impiegati
Art. 119 Trattamento per malattia di breve durata
Art. 120 Permessi
Art. 121 Diritto allo studio
Art. 122 Distacco temporaneo
Art. 123 Assenze
Art. 124 Provvedimenti disciplinari
Art. 125 Passaggio da operaio ad impiegato
Art. 126 Cessione, trapasso e trasformazione di azienda
Titolo V: Trattamento economico
Capo I: Elementi della retribuzione

Art. 127 Elementi della retribuzione - operai
Art. 128 Modalità di pagamento
Art. 129 Elementi della retribuzione - impiegati
Art. 130 Minimi tabellari mensili
Art. 131 Minimi tabellari mensili - impiegati
Titolo VI: Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 132 Dimissioni per giusta causa
Art. 133 Preavviso di risoluzione del rapporto - operai
Art. 134 Preavviso di risoluzione del rapporto - impiegati
Art. 135 Trattamento di fine rapporto


Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese edili ed affini

L'anno 2020, il giorno 28 del mese di gennaio in Roma tra la Associazione Europea dei Professionisti e delle Imprese, in sigla Aepi Nazionale […], la Confederazione Generale Europea Datoriale, in sigla Federdat [...], e la Federazione lavoratori aziende italiane trasporti e servizi in sigla Flaits […], la Confederazione generale nazionale dei Sindacati dei lavoratori, in sigla Consil […], si è stipulato il rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro per i dipendenti da imprese edili ed affini sottoscritto il 06 Ottobre 2016 codice 330 composto di:
Premessa;
Parte generale;
Letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti

Parte generale
Art. 1 Sfera di applicazione del contratto

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale i rapporti di lavoro fra per i dipendenti, da imprese che svolgono le lavorazioni appresso elencate e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese Stesse:
- Costruzioni edili:
* costruzione (compresi gli scavi di fondazione, le. armature, le incastellature, le carpenterie in legno e in ferro, l'impianto e il disarmo di cantieri e di opere professionali in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero di materiali) e manutenzione (ordinaria e straordinaria) di opere edili in cemento armato, in muratura, in legno, metalliche, anche se realizzate in tutto o in parte con impegno di elementi prefabbricati (compresa la produzione in cantiere p in stabilimento degli elementi prefabbricati);
e cioè, costruzione e manutenzione di
fabbricati ad uso di abitazione (urbani e rurali);
fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;
fabbricati per finalità pubbliche o di pubblica utilità;
opere monumentali: chiese, mausolei etc.;
ciminiere, serbatoi aerei e simili, silos, centrali termiche, torri di refrigerazione etc.;
* completamento e rifinitura delle costruzioni edili, nonché le altre attività appresso elencate:
intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili;
decorazione e rivestimenti in legno, ferro, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico etc.;
applicazione di tappezzerie;
pavimentazioni in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali;
preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzati di asfalto, tritume, feltri, cartoni etc.; con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
posa in opera di parafulmini, campane, statue, croci, orologi, antenne per bandiere, per televisioni etc.; opere similari;
lavori murati per installazione e rimozione di impianti, macchinari, attrezzature degli edifici;
verniciatura di impianti industriali;
spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri e di monumenti, sgombero neve dai tetti;
demolizione di opere edili in cemento armato o in muratura. Disfacimento di opere edili in legno o metalliche;
demolizioni e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostanze riconosciute nocive;
demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di legge;
progettazione lavori di opere edili;
manutenzione (ordinaria e straordinaria), restauro e restauro artistico di opere edili e di beni mobili e immobili di opere tutelate. Ovvero, costruzioni, manutenzioni e restauro di:
fabbricati ad uso abitazione;
fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;
opere monumentali:
attività di consulenza in materia di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili.
- Costruzioni idrauliche:
* costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di:
opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagati;
opere di difesa e sistemazione di fiumi, torrenti e bacini;
acquedotti;
gasdotti, metanodotti;
oleodotti;
fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche etc.;
pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autoaffondante) per uso potabile, industriale o irriguo;
cisterne e serbatoi interrati (In metallo, in cemento armato etc.) per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie;
canali navigabili, industriali, di irrigazione;
opere per impianti idroelettrici;
porti (anche fluviali e lacuali);
opere marittime, lacuali e lagunari in genere.
Movimenti di tersa - Cave di prestito - Costruzioni stradali - Ponti e viadotti:
* movimenti di terra: scavi: (anche per ricerche archeologiche e geognostiche), sterri, riporti o rinterri, adattamento o riattamento di terreni: preparazione di aree fabbricabili, di campi sportivi, di campi di atterraggio, di parchi e giardini; terrapieni etc.;
* cave di prestito: cave, di rocce disaggregate sciolte e incoerenti (quali arena, sabbia, ciottoli, breccia, pozzolana, incoerente, farine fossili, tripoli, lapilli) e cave di argilla lì cui esercizio è limitato alla durata di uno o più cantieri limitrofi essendo in funzione di componente della Attività costruttiva che sì svolge in tali cantieri;
* costruzione, Manutenzione (compresa la spalatura della neve, lo spurgo e la pulizia della cunetta, il diserbamento etc.), riparazione, demolizione di:
strade ordinarie e autostrade (corpo stradale e Sovrastruttura);
strade ferrate e tranvie (sovrastruttura comprendente la massicciata, l'armamento e ogni altra lavorazione accessoria);
impianti di trasporto terrestre e aereo, a mezzo fune (funicolari, funivie, seggiovie, sciovie, teleferiche etc.);
ponti e viadotti (in muratura, in cemento, con impiego di elementi prefabbricati, compresa la produzione ih cantiere o in stabilimento degli elementi stessi in legno metallici; ponti su chiatte è su altri galleggianti; ponti canale);
* esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, posa in opera di segnaletica verticale, installazione di cartelli pubblicitari.
Costruzioni sotterranee:
* costruzione, rivestimento, rifinitura, manutenzione di gallerie (anche artificiali), discenderie, pozzi, caverne e simili per opere edili, stradali, ferroviarie e idrauliche etc.
Costruzioni di linee e condotti:
* messa in opera di pali, tralicci e simili; preparazione di scavi, trincee e opere murarie, con successivi rinterri ed eventuali ripristini della pavimentazione stradale, compresa la posa in opera di conduttori non in tensione di linee (aree e sotterranee) elettriche, telegrafiche e telefoniche;
* installazione di tralicci per antenne radiotelevisive;
* lavori di scavo e murati, con successivi rinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale per la posa in opera delle tubazioni per gas, acqua e poste pneumatiche.
Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato,
Produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato.
- Opere marittime fluviali e lagunari,
- Attività di consulenza in materia di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili
- Tutte le altre attività.
Comunque denominate, connesse per complementarietà o sussidiarietà all’edilizia, quando il personale, anche ausiliario (meccanici, elettricisti, fabbri, lattoniere, tubisti, falegnami, impresa edile.
ti personale, anche ausiliario (meccanici, elettricisti, fabbri, lattonieri, autisti, cuochi e cucinieri etc.), che vi è addetto, è alle dipendenze di una impresa edile.

Sezione prima: Disciplina generale
Titolo I: Contrattazione
Art. 6 Contrattazione integrativa

La contrattazione integrativa si svolge a livello aziendale o territoriale.
La contrattazione aziendale potrà essere svolta solo per le materie per le quali è prevista tale possibilità e nei limiti e secondo le procedure specificatamente indicate, e ciò nel rispetto del principio secondo cui tale contrattazione non può avere ad oggetto materie già definite in altri livelli di negoziazione,
I contratti collettivi Aziendali, stipulati con i soggetti negoziali di parte sindacale di cui al comma successivo, possono definire, anche in via sperimentale e temporanea, al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di investimenti significativi per favorire lo sviluppo economico e occupazionale dell'impresa, specifiche intese modificative di regolamentazioni disciplinate dal presente CCNL relativamente alle materie della prestazione lavorativa, degli orari e dell'organizzazione del lavoro.

Titolo III: Diritti sindacali
Art. 10 RSU

RSU possono esseri costituite belle unità produttive nelle quali l'azienda occupi più di 15 dipendenti. […]

Art. 11 Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio
I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III, legge n. 300/70.

Art. 12 Compiti e funzioni
[…]
La RSU e le competenti strutture territoriali delle associazioni sindacali firmatarie del CCNL possono stipulare il contratto collettivo aziendale di lavoro nelle materie, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal CCNL applicato nell'unità produttiva.

Art. 14 Assemblea
Nella unità produttiva (cantiere o stabilimento o sede filiale o ufficio o reparto autonomo) in cui prestano la loro opera i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro, fuori dall'orario di lavoro nonché, nei limiti di 10 ore annue retribuite, durante l'orario di lavoro.
[…]
Le assemblee devono tenersi nei giorni di prestazione lavorativa in locali o luoghi idonei all'interno dell'unità produttiva.
[…]
Nelle unità produttive con almeno 5 dipendenti per le quali non trovi applicazione l'art. 35 legge 20.05.70 n. 300, i lavoratori hanno diritto a permessi retribuiti nel limite complessivo di 8 ore annue, per partecipare ad assemblee a carattere territoriale, fuori dei luoghi di lavoro, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]

Art. 16 Diritto di affissione
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su Appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Titolo IV: Strumenti paritetici nazionali
Art. 18 Ente bilaterale nazionale

Le Parti prendono atto dell'importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli e pertanto, al fine di attuare le finalità: di cui al presente CCNL, convengono che l'Ente Bilaterale nazionale, denominato Ebilav costituisce lo strumento utile ad ogni iniziativa in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.

Art. 19 Funzioni è finalità
L'Ente Bilaterale Ebilav persegue le seguenti finalità:
a) formazione, in conformità con l’art. 37 del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni sulla sicurezza sul lavoro, sulla qualificazione professionale e sul contratto di apprendistato;
[…]
d) monitoraggio, attraverso la Costituzione di una Commissione pari opportunità, della parità di trattamento tra i lavoratori e le lavoratrici, per evitare discriminazioni basate su nazionalità, sesso, idee politiche, sindacali e religiose;
[…]
f) costituzione dell'Organismo Paritetico per l'espletamento delle azioni inerenti l'applicazione del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni,
g) costituzione della banca dati delle RSU;
h) costituzione della banca dati delle RLS;
i) interpretazioni autentica dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui all'art. 1, e di risoluzione di eventuali controversie in merito, attraverso la costituzione di una specifica Commissione, che ha anche il compito di prevenire e risolvere potenziali conflittualità;
[…]
l) costituzione degli enti bilaterali a livello territoriale e coordinazione delle relative attività, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali;
[…]
o) attuazione di ogni ulteriore compito che rientri nelle previsioni di Legge e che sia affidato all'Ente dalle Parti stipulanti.
L'Ente Bilaterale Nazionale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli Enti Bilaterali Territoriali.

Art. 20 Enti bilaterali territoriali
A livello territoriale sono costituiti gli enti Bilaterali territoriali
L'Ente bilaterale territoriale è tenuto a svolgere le seguenti attività:
- monitoraggio contratti a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato;
- tutela della salute e dignità della persona;
- svolge funzioni in materia di apprendistato;
- lavoro ripartito;
- costituisce l'organismo paritetico e ne esercita la funzione in materia di sicurezza sul lavoro;
- promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti;
- riceve comunicazioni in materia di articolazione dell’orario settimanale, flessibilità dell'orario e relativamente alle procedure di flessibilità plurisettimanali;
- svolge funzioni in materia di conciliazioni ed arbitrato;
[…]

Art. 22 Strumenti nazionali
Le parti, hanno facoltà di istituire, nell'ambito dell'Ente bilaterale:
1) la Commissione nazionale per l'evoluzione a livello europeo in materia sociale.
2) la Commissione Paritetica per le Pari Opportunità;
3) l'Osservatorio Nazionale;
4) la Commissione Paritetica Nazionale;
La Commissione nazionale per l'evoluzione a livello europeo in materia sociale, la Commissione Paritetica Permanente per le Pari Opportunità, l'Osservatorio Nazionale, la Commissione Paritetica Nazionale, sono composti ciascuno da sei membri, dei quali tre designati dalle Organizzazioni datoriali e tre designati dalle Organizzazioni sindacali. Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.

Art. 23 Commissione nazionale per l'evoluzione a livello europeo in materia sociale
Si occupa dell'armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro alla normativa comunitaria.
In particolare qualora l'unione Europea emanasse raccomandazioni o direttive che interessino il settore dell'agricoltura, le Parti possono incontrarsi al fine di valutare l'opportunità di definire avvisi comuni da sottoporre al legislatore italiano preventivamente all'emanazione della normativa di recepimento,
La Commissione avrà anche il compito di valutare gli accordi siglati in sede di dialogo sociale europeo di settore al fine di esprimere alle Organizzazioni stipulanti un parere in merito all'eventuale recepimento nel sistema contrattuale nazionale.
Riferirà sull'attività svolta alle Organizzazioni stipulanti.

Art. 24 Commissione paritetica per le Pari Opportunità
Le parti convengono sulla opportunità di istituire Commissione Permanente per le Pari Opportunità alla quale sono assegnati i seguenti compiti:
1) studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell’occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro;
2) seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
3) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa;
4) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, cosi come previsti dalla legge 53 dell'8 marzo 2000;
5) predisporre progetti di Azioni Positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale. Utilizzando anche le opportunità offerte dalla legge 125 del 10 aprile 1991 e dei Fondi comunitari preposti;
6) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di mobbing nel sistema delle relazioni di lavoro;
7) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
8) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'art. 9 della legge 53 dell'8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche;
9) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale;
10) raccogliere dati relativi all'aspetto qualitativo e quantitativo del fenomeno del mobbing, individuandone le possibili cause e formulando proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del/della dipendente interessato;
11) in applicazione del "Codice di condotta relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali" allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea del 27 novembre 1991, come modificato dal Trattato di Amsterdam dei 2 ottobre 1997 sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro, prevenire molestie a sfondo sessuale sul luogo di lavoro e, nei caso in cui esse si verifichino, garantire un ricorso immediato e semplice a procedure adeguate ad affrontare il problema ed a prevenirne il ripetersi. All'uopo, tale Commissione avrà il compio di ricevere notizie, segnalazioni o denunce di molestie sessuali ed in casi di necessità potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. (Le Parti chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991 n. 125).
L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il Contratto Nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti, in materia.
La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti all’Osservatorio Nazionale (se costituito).
La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati.
Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati in questa sede riferirà sulla propria attività alle organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.

Art. 25 Osservatorio Nazionale
L'Osservatorio Nazionale è lo strumento dell'Ente Bilaterale Ebilav per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le parti sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
[…]

Art. 26 Commissione Paritetica Nazionale
La Commissione Paritetica Nazionale costituisce l'organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti l'aggiornamento del contratto su quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo.
A tal fine:
a) esamina, ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinati, tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali;
[…]

Titolo V: Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Art. 28 RLS

Ai sensi del d.lgs. 81/08 il numero dei rappresentanti per la sicurezza è così individuato:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive;
salvo clausole più favorevoli dei contratti aziendali, definite in relazione alle peculiarità dei rischi presenti in azienda.
Il rappresentante per la sicurezza, non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento delle proprie attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
In applicazione dell'art. 50 comma 1, lettere e) ed f) del d.lgs. 81/2008, il rappresentante ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale ivi prevista per il più proficuo espletamento dell'incarico.
Il rappresentante può consultare il documento di valutazione dei rischi custodito presso l'azienda, laddove previsto.
Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a conoscenza, il rappresentante è tenuto a farne un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto aziendale.
Il datore di lavoro consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza, a conferma dell'avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa.
Il rappresentante per la sicurezza nell'espletamento delle proprie funzioni e laddove se ne ravvisi la necessità, utilizza gli stessi locali che l'azienda ha destinato alle RSA/RSU.
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro deve essere esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative e produttive e del segreto imprenditoriale con le limitazioni previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza eletto direttamente dai lavoratori all'interno dell'azienda, deve segnalare al datore di lavoro, con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi, le visite che intende effettuare nei luoghi di lavoro.
Lo stesso, durante le visite che effettuerà nei luoghi di lavoro, sarà accompagnato per ragioni organizzative e produttive dal responsabile del servizio o da persona delegata.
Il rappresentante territoriale per la sicurezza deve segnalare al datare di lavoro, con un preavviso di almeno 7 giorni, le visite che intende effettuare nei luoghi di lavoro.
Lo stesso, durante le visite che effettuerà nei luoghi di lavoro, sarà di norma accompagnato da un esponente dell'Associazione datoriale competente per territorio.
Il rappresentante della sicurezza ha diritto alla formazione prevista all'art. 50, comma 1, lett. G) del d.lgs. 81/2008; la formazione non può comportare oneri economici a carico del rappresentante della sicurezza e si svolge mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto lei quelli già previsti per la sua attività;
Tale formazione deve prevedere con specifico riferimento ai settori interessati un programma di 32 ore che deve comprendere:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa;
- conoscenze fondamentali sui rischi e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione;
I corsi di formazione sono organizzati dall’Organismo paritetico regionale o in collaborazione con lo stesso. Tenuto conto delle previsioni introdotte dall'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, relativo all'individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i Responsabili e gli Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., le Parti confermano che la "formazione base" per i RLS e i successivi corsi di aggiornamento potranno essere erogati anche in modalità e-learning.
A tal fine, la formazione dovrà essere conforme alle previsioni contenute nel predetto Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, in termini di requisiti organizzativi, tecnici e didattici.
Resta inteso in caso di modifiche e/o integrazioni normative sarà necessario adeguarsi ai predetti contenuti.

Art. 29 RLST
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel Territorio svolgerà le medesime attribuzioni di Legge del RLS per un insieme di Aziende ricomprese in uno specifico territorio.
Il RLST è espressione dell'Organismo Paritetico (OP) per l'applicazione del D.lgs. 81/2008. Accedono all‘OP le OO.SS, stipulanti il presente CCNL.

Art. 30 Organismi paritetici
La parti si impegnano a costituire all'interno dell'Ente Bilaterali Ebilav, un Organismo Paritetico Nazionale per la Sicurezza sul Lavoro un numero di membri pari nominati in parti uguali dalle organizzazioni sindacali e datoriali fino ad un massimo di 6 ciascuno.
Il suddetto Organismo Paritetico Nazionale opererà in piena autonomia funzionale rispetto agli Enti Bilaterali.
L'OPN per la Sicurezza sul Lavoro ha i seguenti compiti:
* promuovere formazione diretta, tramite seminari e altre attività complementari per i componenti degli OPR;
promuovere la Costituzione degli Organismi Paritetici Regionali e coordinarne l'attività;
* verificare l’avvenuta costituzione degli Organismi Paritetici Regionali;
* elaborare le linee guida ed i criteri per la formazione dei lavoratori e dei rappresentanti per la sicurezza, tenendo conto di quanto previsto dai Ministri del Lavoro e della Sanità;
* promuovere lo scambio di informazioni e valutazioni in merito all'applicazione della normativa;
* promuovere e coordinare gli interventi formativi e di altra natura nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro, reperendo finanziamenti dalla U.E. e di Enti pubblici e privati nazionali;
* favorire la sperimentazione di moduli formativi flessibili ed innovativi che rispondano alle specifiche esigenze delle imprese, e destinati ai soggetti di cui al presente accordo, anche sulla base delle fonti pubbliche dell'U.E, e nazionali;
* valutare le preposte di normative comunitarie e nazionali, anche per elaborare posizioni comuni da proporre agli organismi europei, al Governo, al Parlamento e ad altre amministrazioni nazionali competenti;
* ricevere dagli Organismi paritetici regionali l'elenco dei nominativi dei rappresentanti per la sicurezza.

Sezione seconda: Disciplina del rapporto di lavoro
Titolo I: Mercato del lavoro
Capo I: Apprendistato
Art. 32 Contratti di apprendistato

Il contratto di apprendistato può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 il contratto di apprendistato professionalizzante può esser stipulato dal diciassettesimo anno di età.

Art. 33 Durata
La durata massima dell'apprendistato è di tre anni.

Art. 38 Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l’obbligo:
a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo in genere a quelle a incentivo;
c) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per l’acquisizione della formazione formale, interna o esterna alle singole aziende;
e) di accordare all'apprendista i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio.
[…]

Art. 39 Doveri dell'apprendista
L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione formale;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera, c) del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.

Art. 40 Principi generali in materia di formazione dell'apprendistato
La durata della formazione per l’apprendistato è finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali.
Il percorso formativo potrà realizzarsi attraverso la formazione interna, in affiancamento, o esterna, per il tramite della formazione a distanza "FAD" e attraverso strumenti e-learning, finalizzati all'acquisizione dell'insieme delle corrispondenti competenze.

Capo II: Lavoro a tempo determinato, somministrazione a tempo determinato
Art. 42 Contratto a tempo determinato

Il lavoro a tempo determinato è disciplinato dal d.lgs. 368/2001 s.m.i.
[…]
Il ricorso ai contratti a tempo determinato è vietato nelle seguenti ipotesi:
[…]
4) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4, Dlgs. 19.9.94 n. 626 e successive modifiche.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 10, comma 7) del citato Dlgs. n. 368/01, il ricorso ai contratti a termine per le ulteriori causali non può superare, mediamente nell’anno, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato, il 25% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell’impresa.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno 7 rapporti di lavoro con contratto a termine e/o di Somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di 1/3 del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa,
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore.
La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente,

Art. 43 Somministrazione di lavoro
[…]
Il ricorso alla somministrazione è vietato:
[…]
3) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4, D.lgs. 19.9.94 n. 626 e successive modifiche;
4) per l'esecuzione di lavori che espongono ad agenti cancerogeni di cui al titolo VII, D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni;
5) per lavori con radiazioni ionizzanti: che esigono la designazione più zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalie radiazioni ionizzanti;
6) per costruzioni di pozzi a profondità superiori a m. 10;
7) per lavori subacquei con respiratori;
8) per lavori in cassoni ad aria compressa;
9) per lavori comportanti l’impiego di esplosivi.
Nei casi di cui ai nn. Da 4) a 9) la somministrazione sarà consentita soltanto nei confronti delle agenzie che siano state specificamente abilitate, a norma di legge, allo svolgimento delle attività sopra indicate.
Il ricorso alla somministrazione a tempo determinato nelle ipotesi di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) per gli operai non può superare, mediamente nell'anno, cumulativamente con i contratti a termine di cui all'art. 96, il 25% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato della impresa.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 10, commi 7) e 8), D.lgs. n. 368 del 6.9.01, tale percentuale è comprensiva anche dei contratti di somministrazione à tempo determinato per gli impiegati.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno 7 rapporti di somministrazione a tempo determinato e/o di contratti a termine, comunque non eccedenti la misura di 1/3 del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore.
La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente.

Capo V: Telelavoro e lavoro agile
Premessa

In relazione all'Accordo interconfederale per il recepimento dell'accordo quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra Unice/ Ueapme, Ceep e Ces del 9 giugno 2004, le Parti concordano nel ritenere che un più ampio uso di tecnologie informatiche e modalità di lavoro più flessibili possano fornire una risposta a importanti esigente economico-sociali, quali la valorizzazione dei centri cittadini minori, il rispetto dell'ambiente, il miglioramento della qualità della vita, la gestione dei tempi di lavoro, l’integrazione delle categorie più deboli.

Art. 49 Telelavoro
Il telelavoro è una forma d'organizzazione del lavoro a distanza, resa possibile dall'utilizzo di sistemi informatici e dall'esistenza di una rete di comunicazione fra il Telelavoratore (Lavoratore dipendente) e l'Azienda, che le Parti reputano particolarmente utile alle lavoratrici ai fine di Conciliare i tempi di lavoro con le esigenze familiari.
Il telelavoratore ha gli stessi diritti dei Lavoratori dipendenti che svolgono l'identica attività nei locali aziendali.
In quanto compatibile, il telelavoratore è assoggettato al potere direttivo, organizzativo e di controllo del Datore di lavoro.
Il Telelavoro può essere di tre tipi:
a. domiciliare: svoltò nell'abitazione del telelavoratore;
b. mobile; attraversò l'utilizzo d'apparecchiature portatili;
c. remotizzato od a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali non coincidono né con l'abitazione del telelavoratore, né con gli uffici aziendali;
d. misto: nel caso in cui solo parte della prestazione complessiva avvenga all'interno dell'Azienda.

Art. 50 Disciplina del telelavoro
I rapporti di Telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
1. volontarietà delle parti;
2. possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione; ferma restando la volontarietà delle Parti;
3. pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinano in azienda;
4. definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la predeterminazione dell'orario (parziale/ totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge e di contratto;
5. garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale ossia di analoghi livelli qualitativi e quantitativi dell'attività svolta bell'azienda, da parte del singolo lavoratore;
6. esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali,
Il Telelavoro si applica ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente CCNL che si intende integralmente richiamato in quanto compatibile con le norme speciali contenute nel presente capo.
Il Telelavoro, può svolgersi a tempo pieno ed anche con contratto a tempo parziale o a tempo determinato.
Il centro di Telelavoro o la singola postazione nell'abitazione del telelavoratore non configurano un'unità produttiva autonoma dell'Azienda.
Le Parti, nel concordare circa la necessità di garantire l'integrale parità di trattamento in materia di intervenni formativi, si impegnarlo affinché siano poste in essere iniziative tendenti a salvaguardare un adeguato livello di professionalità e di socializzazione degli addetti al telelavoro.
[…]
Il telelavoratore gestisce l'organizzazione del proprio tempo di lavoro.
È fatto obbligo a ciascun telelavoratore, salvo patto contrario espresso di rendersi disponibile in una fascia oraria giornaliera, settimanale o mensile, da concordarsi a livello individuale o aziendale per la ricezione di eventuali comunicazioni da parte dell'azienda. In caso di motivata impossibilità, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione all'azienda anche per via telematica.
Il telelavoratore ha, in proporzione al lavoro svolto, gli stessi diritti normativi, retributivi e sindacali dei Lavoratori dipendenti che operano in Azienda con le medesime mansioni e/o qualifica, nonché ha diritto alle medesime opportunità d'accesso alla formazione ed allo sviluppo della carriera previsti per i Lavoratori dipendenti con mansioni identiche od analoghe.
Il Lavoratore dipendente che passa al Telelavoro nel corso del rapporto conserva, a parità di professionalità richiesta, di lavoro svolto e di tempo dedicato, le condizioni precedentemente acquisite.
Al telelavoratore si applicano le norme in materia di tutela della saluta e della sicurezza sul luogo di lavoro.
L'Azienda, previo accordo sindacale, può instaurare strumenti di telecontrollo nel rispetto sia del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, della Privacy e delle leggi vigenti in materia, fermo restando che nessun teledispositivo di controllo quantitativo o qualitativo potrà essere utilizzato all'insaputa dei telelavoratori.

Art. 51 Postazione di lavoro
La postazione del telelavoratore ed i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, così come l'installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono, a carico del Datore.
[…]
L'Azienda è tenuta a fornire al telelavoratore tutti i necessari supporti tecnici.
[…]
Qualora il guasto non sia riparabile in tempi ragionevoli, è facoltà del datore di lavoro definire il rientro del lavoratore in azienda, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema.

Art. 52 Norma di chiusura
Ogni questione dubbia in materia di strumenti di lavoro di disciplina e di responsabilità dovrà essere definita dalla Commissione paritetica costituita in seno all’Ente bilaterale.
Alla contrattazione di secondo livello, da effettuarsi tra le Parti stipulanti il presente CCNL, è demandato di approfondire:
1. l'adozione di misure dirette a prevenire o ridurre l'isolamento del telelavoratore dall'ambiente di lavoro, come i contatti con i colleghi, l'esercizio dei diritti sindacali e l'accesso alle informazioni aziendali;
2. il carico di lavoro e gli eventuali strumenti di telecontrollo;
3. l'eventuale fascia di reperibilità;
4. la determinazione in concreto degli strumenti che permettono effettiva autonoma gestione del tempo di lavoro al telelavoratore;
5. le fattispecie disciplinarmente rilevanti per il telelavoratore e le relative sanzioni.

Art. 53 Lavoro agile
Le parti condividono l’obiettivo di promuovere nuove forme flessibili e semplificate di lavoro, allo scopo di incrementare la produttività aziendale e di favorirle la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. A tal fine considerano "il lavoro agile" una modalità di svolgimento dell’attività lavorativa rispondente a tali obiettivi.
"Il lavoro agile" consiste in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge al di fuori dei locali aziendali attraverso il supporto di strumenti telematici senza l'obbligo di utilizzare una postazione fissai durante il periodo di lavoro svolto fuori dall’azienda, pur nel rispetto tassativo della idoneità del luogo quanto agli aspetti relativi alla sicurezza e alla riservatezza dei dati trattati.
Il dipendente assolverà alle proprie mansioni con diligenza, attenendosi all’osservanza delle norme legali e contrattuali (nazionali e aziendali), ed alle istruzioni ricevute dall'impresa per l'esecuzione del lavoro, adottando ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali.
Resta Inteso che il lavoro agile sarà attuato su base volontaria. Le parti a livello aziendale potranno definire eventuali criteri che determinino condizioni di priorità di accesso al lavoro agile.
La valutazione circa la sussistenza delle condizioni necessarie per la concessione del lavoro agile è di esclusiva competenza del datore di lavoro. Il lavoro agile può essere concesso anche a tempo determinato e/o parziale con modalità definite, tenendo in considerazione i dovuti parametri di Efficienza.
L'esecuzione dell’attività lavorativa al di fuori dei locali aziendali avrà una durata stabilita tra le parti.
L’azienda è responsabile della fornitura e della manutenzione degli strumenti informatici e/o telematici eventualmente utilizzati dal lavoratore per lo svolgimento della prestazione lavorativa in regime di “lavoro agile" se non diversamente pattuito nell'apposito accordo attuativo.
La prestazione dell'attività lavorativa in “lavoro agile" non incide sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale, sulla connotazione giuridica del rapporto subordinato a non comporta nessuna modifica della sede di lavoro ai fini legali né ha alcun effetto sull’inquadramento, sul livello retributivo e sulle possibilità di crescita professionale, ai sensi del presente CCNL.
Il dipendente in regime di “lavoro agile" conserva integralmente i diritti sindacali esistenti e potrà partecipare all’attività sindacale che si svolge nell’impresa.
Nel caso di disposizioni di legge o di accordi interconfederali, inerenti il “lavoro agile", le parti si incontreranno per verificare la compatibilità e coerenza del presente accordo con le stesse e eventualmente procedere con le necessarie armonizzazioni.
Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente accordo di rinnovo,
Le parti si impegnano a effettuare interventi congiunti per contribuire all’implementazione delle normative afferenti la materia in questione.

Titolo IV: Svolgimento del rapporto di lavoro
Capo I: Istituti comuni a operai ed impiegati
Art. 61 Reperibilità

[…]
Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell’orario di lavoro legale e contrattuale.
L’azienda che intenda utilizzare la reperibilità ne darà informazione alla RSU, di norma in apposito incontro, illustrando le modalità applicative che intende adottare, il numero dei lavoratori coinvolti e le loro professionalità.
Il lavoratore potrà essere inserito dall’azienda in turni di reperibilità definiti secondo una normale programmazione plurimensile di norma previo preavviso scritto di 7 giorni. Sono fatte salve le sostituzioni dovute a situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità.
Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici e professionali, le aziende provvederanno ad avvicendare nel servizio di reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori dando priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta.
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere turni di reperibilità.
Al fine di garantire che la reperibilità sia uno strumento efficiente ed efficace e al contempo consentire al lavoratore di svolgere una normale vita di relazione, l’azienda adotterà soluzioni tecnologiche adeguate per evitare che il lavoratore debba permanere presso un luogo definito.
Il lavoratore in reperibilità in caso di chiamata è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all’intervento richiesto in un tempo congruo, in modo da raggiungere il luogo dell’intervento di norma entro 30 minuti dalla chiamata, fatte salve eventuali diverse situazioni particolari da verificare a livello aziendale.
La reperibilità potrà èssere organizzata e richiesta secondo le seguenti articolazioni:
I) oraria
II) giornaliera
III) settimanale
La reperibilità settimanale non potrà eccedere 2 settimane consecutive su 4 e non dovrà comunque coinvolgere più di 6 giorni continuativi, oppure - in relazione alle condizioni organizzative del servizio - più di 7 giorni continuativi. In quest’ultimo caso il lavoratore fruirà del riposo settimanale non effettuato durante il turno di reperibilità cumulativamente con il riposo settimanale della settimana successiva.
[…]
Le eventuali ore di lavoro straordinario effettuate durante gli interventi in reperibilità, poiché rientranti tra le ipotesi di cui all’art. 5, comma 4), lett. b), D.lgs. n. 66/03, sono aggiuntive rispetto al limite individuale delle 250 ore annuali di lavoro straordinario.
Inoltre, sulla base delle leggi vigenti, si concorda che per i lavoratori chiamati ad effettuare interventi in regime di reperibilità è permessa la deroga, che non potrà comunque assumere carattere di strutturalità, al riposo giornaliero di 11 ore consecutive, garantendo, in ogni caso, un riposo giornaliero consecutivo almeno pari a 8 ore e accordando una protezione appropriata.

Art. 62 Lavoro delle donne e dei fanciulli
L’ammissione al lavoro e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati, palle disposizioni di legge.

Art. 63 Tutela della maternità e paternità
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 64 Tutela della dignità personale dei lavoratori
Sul luogo di lavoro dovrà essere assicurato il rispetto della dignità delibi persona in ogni suo aspetto compreso quanto attiene alla sfera sessuale e dovrà essere prevenuto ogni comportamento improprio, compiuto attraverso atti, parole, gesti, scritti che arrechino offesa alia personalità e all'integrità psico-fisica del lavoratore.
In particolare dovranno, evitarsi comportamenti discriminatori che determinino una situazione di disagio della persona cui sono rivolti, anche con riferimento alle conseguenze sulle condizioni di lavoro.

Art. 65 Lavoratori invalidi
Per i lavoratori riconosciuti, invalidi a causa di infortunio sul lavoro, le imprese, in ragione delle opportunità professionali che potranno aziendalmente prodursi, si impegnano a verificare percorsi lavorativi atti a favorire il loro corretto reinserimento nel mondo del lavoro.

Art. 69 Mense aziendali
Le Parti convengono di promuovere le opportune iniziative atte a consentire la costituzione di mense per i lavoratori a livello aziendale o qualora ciò non fosse possibile, a livello territoriale.
A tal fine le aziende aderiranno alle iniziative di tipo consortile esistenti o che verranno promosse.

Art. 70 Alloggiamenti e cucine
Nel caso di cantieri situati in località lontane da centri abitati o di accesso particolarmente disagiato, l’impresa deve provvedere ad alloggiare, gratuitamente, in baraccamenti o in altri locali rispondenti alle norme di legge e del vigente regolamento d'igiene, gli operai dipendenti che non possono usufruire della propria abitazione a Causa della lontananza dai cantieri stessi.
L'impresa è tenuta altresì, a richiesta di almeno 20 operai, a mettere a disposizione gratuitamente il locale di cucina con i relativi utensili e quello di refettorio, nonché un cuciniere per ogni 50 operai che consumano i pasti.
La pulizia dei baraccamenti, della cucina e del refettorio è curata dal personale dell'impresa.
[…]
La composizione e il prezzo dei pasti sono controllati da una Commissione di 3 operai da nominarsi ogni 15 giorni. Tale, controllo deve essere effettuato, normalmente, fuori dell’orario di lavoro.

Art. 74 Orario normale settimanale
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative. L’orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere.
[…]
Qualora l'impresa disponga l'effettuazione di lavoro a turni ne darà comunicazione alla RSU ai fini di eventuali verifiche in ordine alle modalità applicative.
L'operaio deve prestare l'opera nel turno stabilito; quando siano adibiti turni regolari periodici, gli operai ad essi partecipanti devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.

Art. 76 Riposo settimanale
Il riposo settimanali cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle imprese e agli operai regolati dal presente contratto.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro il giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana.
Nel caso di lavoratoci adibiti a lavorazioni a turno organizzate su 7 giorni continuativi o per particolari esigenze produttive, tecniche o logistiche del cantiere, il riposo settimanale può essere effettuato cumulativamente, previa comunicazione alle RSU o, in mancanza, alle competenti Organizzazioni territoriali dei lavoratori. I giorni continuativi non potranno comunque essere superiori a 14 di calendario.

Art. 79 Recuperi
È ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà dell'operaio e della impresa e che derivino da cause di forza maggiore o dalle interruzioni dell'orario normale concordate tra l'impresa e gli operai.
I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il limite massimo di 1 ora al giorno e devono effettuarsi entro i 15 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o la interruzione.
In caso di ripartizione su 5 giorni dell'orario settimanale, l'impresa ha facoltà di recuperare a regime normale nel 6° giorno le ore di lavoro normale non prestate durante la settimana, per cause indipendenti dalla volontà delle Parti.
In ogni caso con il compimento delle ore di recupero non si può eccedere l’orario normale giornaliero di 10 ore.

Art. 80 Lavoro straordinario, notturno e festivo
Agli effetti dell'applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di lavoro.
Il lavoro straordinario è ammesso, con il consenso del lavoratore, nei limiti di 250 ore annuali.
La richiesta dell’impresa è effettuata con preavviso all’operaio di 73 ore, salvo i casi di necessità urgenti, indifferibili od occasionali.
[…]

Art. 81 Indennità per lavori speciali disagiati
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sottoindicate da computarsi sugli elementi della retribuzione e, per gli operai lavoranti a cottimo anche sul minimo contrattuale di cottimo.
Gruppo A) - lavori vari

 

tab. unica nazionale

situazione extra

l) lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezzora (compresa la prima mezzora)

4

5

2) lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli)

5

5

3) lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti o normalmente sottoposti a getti d'acqua o fango

5

12

4) sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario

8

15

5) lavori su ponti a castello installati su natanti con o senza motore, in mare, lago o fiume

8

15

6) lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe

8

17

7) lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l’elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi, crei per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio

10

10

8) lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione con l'impiego di aria compressa oppure con l'impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei predetti impiegati tale da determinare per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio

10

10

9) lavori eseguiti in stabilimenti che producono o impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura o in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento.
La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività

11

17

10) lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione)

12

20

11) lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore a m, 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio

13

20

12) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre

13

23

13) lavori di demolizione di strutture pericolanti

16

22

14) lavori in acqua (per lavori in acqua devono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm. 12)

16

28

15) lavori su scale aeree tipo Porta

17

35

16) costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso

17

35

17) costruzione di pozzi a profondità da m. 3,50 a m. 10

19

35

18) lavori per fognature nuove in galleria

19

35

19) spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3

20

35

20) lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti

21

40

21) costruzione di pozzi a profondità oltre m. 10

22

40

22) lavori in pozzi neri preesistenti

27

55

Gruppo B) - Lavori in galleria
Al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità la cui misura percentuale è determinata dalle Associazioni territoriali, per la circoscrizione di propria competenza entro i valori massimi percentuali sotto indicati:
a) per il personale addetto al fronte di perforazione di avanzamento o allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio: 46;
b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento di intonaco o di rifiniture di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico e ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l‘avanzamento e la sistemazione: 26;
c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60% gallerie di sezione particolarmente ristrette o con fronte di avanzamento distante oltre km/ 1 dall’imbocco) le Parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di una ulteriore indennità non superiore al 20%, Qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento superi km. 5 dall'imbocco, la misura della predetta indennità può essere elevata fino al 30%.
Nel caso di gallerie che si estendono, in più circoscrizioni territoriali con differenti percentuali delle indennità di cui al comma 1), le Parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di misure percentuali unificate sulla base di criteri ponderali ritenuti dalle Associazioni medesime appropriati al caso di specie.
Gruppo C) - Lavori in cassoni ad aria compressa.
Le indennità percentuali da corrispondersi in aggiunta alla retribuzione, al personale addetto ai lavori in cassoni ad aria compressa sono quelle di cui alla seguente tabella:
a) da m. 0 a 10: 54
b) da oltre m. 10 a 16: 72
c) da oltre m. 16 a 22: 120
d) oltre m. 22: 180
Agli effetti della indennità da corrispondere, la pressione indicata in atmosfera dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o meno, sino al 15% da quella corrispondente all'altezza della colonna d’acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.
Gruppo D) - Lavori Marittimi
- Personale imbarcato su natanti con o senza motore.
Al personale imbarcato su natanti con o senza motore che escono fuori dal porto vanno corrisposte, per rischio mine, lavori fuori porto e trasferimento natanti, le indennità già stabilite nei contratti regionali o provinciali, sulla base di situazioni di fatto locali.
- Lavori sotto acquai: palombari.
Indennità del 100% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione e da corrispondere per l’intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore a 1 ora e mezza.
Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minore durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata.
Nel caso di una sola immersione di durata inferiore a 1 ora e mezza, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a 4 ore.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.

Art. 84 Indennità per lavori in alta montagna o in zona malarica
Per le indennità eventualmente dovute agli operai che eseguono lavori in alta montagna e per quanto si riferisce al vitto e all'alloggio, tenuto conto, delle esigenze igieniche poste a tutela della salute degli operai, si fa riferimento alle situazioni in atto, localmente concordate dalle competenti Associazioni territoriali in applicazione dei precedenti CCNL.

Art. 85 Riposo settimanale
Il riposo settimanale è disciplinato dal d.lgs. 66/2003 e coincide normalmente con la domenica.

Art. 92 Conservatone degli utensili, custodia dei cicli e motocicli
L’operaio deve conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione, senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesto e ottenuta l’autorizzazione dai superiori diretti,
Qualunque modificatone da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto altro messo a sua disposizione darà diritto all’impresa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione dell’addebito.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo capo.
[…]

Art. 93 Obblighi e responsabilità degli autisti
L'autista è responsabile del veicolo a lui affidato ed è tenuto a osservare tutte le norme di legge e i regolamenti sulla circolazione.
[…]
Prima dell'inizio del servizio l’autista deve assicurarsi che il veicolo sia in buono stato di funzionamento è chi non manchi del necessario, segnalando al suo superiore diretto le deficienze eventualmente riscontrate.
[…]

Capo III: Impiegati
Art. 97 Orario di lavoro

L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere.
Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro preordinarlo.
[…]

Art. 98 Lavoro straordinario, notturno e festivo
[…]
Il lavoro straordinario, notturno o festivo, deve essere autorizzato preventivamente per iscritto, salvo i casi di urgenza, nei quali si deve provvedere appena possibile.
[…]

Art. 103 Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa e in galleria
Agli impiegati destinati a prestare la loro opera, continuativamente e nelle stesse condizioni di lavoro degli operai, in alta montagna o nell'interno di cassoni ad aria compressa o in galleria, spetta:
a) per lavori in alta montagna e nei cassoni ad aria compressa lo stesso trattamento economico, in percentuale o in cifra, stabilito per gli operai nel caso di lavori in alta montagna, lo stesso trattamento per vitto e alloggio.
b) Per lavori in galleria una indennità di € 25,82 mensili.
[…]

Art. 104 Indennità di zona malarica
Agli impiegati che svolgono la loro attività in via continuativa in zona malarica è dovuto lo stesso trattamento economico, in percentuale o in cifra, stabilito per gli operai.
L'indennità in questione spetta soltanto agli impiegati, che da località non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
[…]
Le località da considerarsi zone malariche sono quelle dove le competenti Autorità sanitari^ applicano le disposizioni di legge sulla prevenzione della endemia malarica.

Art. 105 Giorni festivi e riposo settimanale
[…]
Il riposo settimanali si effettua normalmente di domenica, salvo che questa cada in turni regolari e periodici di lavoro, nel quale caso la domenica viene considerata giorno lavorativo mentre il giorno fissato per il riposo viene considerato giorno festivo.

Art. 106 Ferie
[…]
Dato lo scopo igienico sociale dell'istituto delle ferie non è ammessa la rinuncia da parte del l'impiegato al godimento delle ferie.
[…]

Art. 114 Doveri dell'impiegato e disciplina aziendale
Gli impiegati devono osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipendono.
[…]

Capo V: Norme comuni ad operai ed impiegati
Art. 124 Provvedimenti disciplinari

Ferma la preventiva contestazione e le procedure previste dall'art. 7, legge 20.5.70 n. 300, le infrazioni del lavoratore possono essere punite, a seconda della loro gravità, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di 3 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni.
L’impresa ha facoltà di applicare la multa quando il lavoratore:
a) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
[…]
e) introduca bevande alcoliche senza averne avuta preventiva autorizzazione;
f) si trovi in stato di ubriachezza all'inizio o durante il lavoro;
g) violi le norme di comportamento e le procedure contenute nel modello di organizzazione e gestione adottato dall'impresa;
h) trasgredisca in qualche modo alle disposizioni del presente contratto o commetta mancanze che pregiudichino la disciplina del cantiere (Dlgs. n. 81/08).
In caso di maggiore gravità o di recidiva nelle mancanze di cui sopra, tale da non concretizzare gli estremi del licenziamento, l’impresa può procedere all'applicazione della sospensione mentre nei casi di minore gravità può procedere al rimprovero verbale o scritto.