Interpello n. 02 del 20 febbraio 2020 “Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani |
|
SOMMARIO: Oggetto - Ente proponente - Quesito - Risposta - Normativa di riferimentO - NOTE |
|
Diritto ad usufruire del servizio di mensa o sostitutivo del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza nel Pubblico Impiego. |
|
Unione sindacale di base Pubblico impiego. |
|
Se i permessi ex art. 50 D.lgs. 81/2008 e C.C.Q. del 10.07.1996, fruiti per adempiere alle funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, devono essere considerati servizio a tutti gli effetti e quindi assimilabile all'attività di servizio "istituzionale" anche ai fini del diritto alla fruizione del servizio di mensa o sostitutivo. |
|
Fermo restando che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e deve disporre del tempo e dei mezzi necessari per l'espletamento dell'incarico, per espressa previsione normativa, le modalità per l'esercizio delle relative funzioni debbano essere stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale sia essa pubblica che privata. |
|
D.lgs. n. 81/2008, art. 50; C.C.Q. del 10.07.1996. |
|
L'articolo 50 del d.lgs. n. 81/2008, rubricato "Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza", al comma 1, dispone che; "Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; |