Tipologia: CCNL
Data firma: 19 febbraio 2020
Validità: 01.01.2019 - 31.12.2022
Parti: Agci-Culturalia, Confcooperative Cultura Turismo Sport, Culturmedia Legacoop e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Società cooperative e Imprese sociali operanti nel settore della produzione culturale e dello spettacolo
Fonte: fiscoetasse.com

Sommario:

 

Verbale di accordo
Premessa
Parte comune
Titolo I - Norme generali

Art. 1 Sfera di applicazione del contratto
Art. 2 Decorrenza e durata
Art. 5 Strumenti nazionali
Art. 6 Tutela della salute e ambiente di lavoro
Titolo III - Previdenza complementare
Art. 7 Previdenza cooperativa
Art. 7 bis Assistenza Sanitaria Integrativa
Art. 9 Contratto a termine e attività stagionali
Art. 10 Lavoro intermittente
Art. 11 Telelavoro
Art. 11 bis Lavoro agile
Art. 12 Lavoro a tempo parziale
Art. 16 Trattamento economico di trasferta
Art. 17 Indennità trasfertista
Art. 19 Riposo settimanale
Art. 24 Retribuzione ed elementi della retribuzione
Art. 29 Malattia

 

Titolo VII - Tutela della maternità
Maternità
Titolo VIII - Apprendistato
Art. 41 Apprendistato
Art. 45 Definizione profili professionali del personale amministrativo
Art. 47 Orario di lavoro del personale amministrativo
Parte III - Norme per i tecnici e gli operai
Titolo XI - Svolgimento del rapporto di lavoro - Tecnici ed operai

Art. 50 Definizione profili professionali dei tecnici e operai dello spettacolo
Art. 52 Orario di lavoro dei tecnici ed operai
Parte V - Norme specifiche per creativi
Titolo XIII - Svolgimento del rapporto di lavoro - Creativi

Art. 58 bis Definizione dei profili professionali creativi
Art. 58 ter Periodo di prova
Art. 58 quater Orario di lavoro
Art. 58 quinquies Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 58 sexies Preavviso di licenziamento
Titolo XIV - Tabelle paga
Art. 59 Minimi tabellari


CCNL per artisti, tecnici, amministrativi e ausiliari dipendenti da Società cooperative e Imprese sociali operanti nel settore della produzione culturale e dello spettacolo

Verbale di accordo
Il 19 febbraio 2020, in Roma, tra Agci-Culturalia, Confcooperative Cultura Turismo Sport, Culturmedia Legacoop e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, si è concordato di rinnovare il CCNL per artisti, tecnici, amministrativi e ausiliari dipendenti da società cooperative e imprese sociali operanti nel settore della produzione culturale e dello spettacolo scaduto il 31 dicembre 2018 alle condizioni e con le modifiche previste negli allegati.

Premessa
Gli accordi interconfederali inerenti gli assetti contrattuali, le politiche del lavoro e di sostegno al sistema produttivo costituiscono il quadro di riferimento sulle cui linee le Parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive distinte responsabilità delle organizzazioni del movimento cooperativo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali, convengono di realizzare un sistema relazionale e partecipativo basato su informazione, confronto e contrattazione, coerentemente con le esigenze delle cooperative e dei lavoratori, funzionale all'individuazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali, anche con riferimento all'organizzazione del lavoro nel settore.
Al fine di garantire il rispetto delle intese e prevenire la conflittualità, le Parti firmatarie si impegnano a corretti e proficui rapporti, favorendo l'approfondimento dei problemi del settore, la realizzazione di un avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi.
A tal fine è istituita una Commissione paritetica nazionale composta da 6 membri di volta in volta nominati dalle parti firmatarie del presente CCNL, la quale a richiesta di una delle Parti, assolverà compiti inerenti la conciliazione per le controversie vertenti sulle materie del presente Contratto.
Le Parti firmatarie, al fine di contrastare fenomeni discorsivi della concorrenza e conciliare le dinamiche competitive con le regole poste a tutela del lavoro e dell'occupazione, concordano che il presente CCNL costituisce l'unico contratto collettivo di riferimento per la regolamentazione del lavoro nelle cooperative e nelle imprese sociali che operano nella produzione culturale e dello spettacolo.
Per le ragioni sopra esposte, le cooperative e le imprese sociali che svolgono un'attività che rientra nel campo di applicazione del presente CCNL, non possono ricorrere all'utilizzo di altri contratti collettivi.
Per quanto non previsto dal presente CCNL valgono le vigenti disposizioni di legge.
Il presente CCNL, sottoscritto da Agci Culturalia, Confcooperative Cultura Turismo Sport, Culturmedia Legacoop e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria a livello nazionale: Slc Cgil - Fistel Cisl - Uilcom Uil, è un complesso unitario e inscindibile e costituisce, in ogni sua norma e nel suo insieme il trattamento minimo e inderogabile per i lavoratori delle imprese di cui al primo comma della presente premessa ed è condizione necessaria per il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti disposizioni regionali, nazionali e comunitarie nonché per l'accesso alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali.
Relativamente alla salvaguardia delle condizioni di miglior favore, il presente Contratto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi nazionali riguardanti le imprese cooperative di cui al primo comma della presente premessa, nonché le norme e le consuetudini locali, in quanto da esso disciplinate.
Intenzione del presente CCNL è dare riconoscimento e tutela anche alle nuove professionalità della cultura e della creatività, incluse le professioni digitali al fine di valorizzare la forma cooperativa come strumento di inclusione ed innovazione economica e sociale.
Le Parti firmatarie del presente CCNL, nel recepire l'Accordo interconfederale del 30.1.2020, si impegnano a contrastare, adottando un approccio “tolleranza zero”, qualunque comportamento che leda la dignità dei lavoratori e delle lavoratrici, che si sostanzi in molestie, violenza od abbia comunque carattere discriminatorio o ritorsivo.
La premessa costituisce parte integrante del presente CCNL.

Parte comune
Titolo I - Norme generali
Art. 1 Sfera di applicazione del contratto

Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria i rapporti di lavoro tra le società cooperative e imprese sociali operanti nel settore dello spettacolo, eventi, produzione culturale e creativa e i lavoratori che prestano la loro attività nel settore.
Nella sfera di applicazione del presente contratto sono ricomprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:
- Produzione, realizzazione, promozione e distribuzione di eventi, spettacoli teatrali, musicali, di ballo, di spettacoli viaggianti, di attività circensi, arte di strada e di figura e spettacoli artistici in genere;
- Produzioni radio-televisive, cinematografiche, multimediali, prodotti audiovisivi, prodotti attraverso il doppiaggio;
- Realizzazione, promozione e distribuzione di prodotti a contenuto creativo anche tramite piattaforma e servizi del digitale;
- Servizi tecnici, logistici, organizzativi e gestionali per la realizzazione di spettacoli dal vivo e non e per la promozione della cultura;
- Servizi formativi e didattici di discipline inerenti le professionalità previste nel presente CCNL.

Art. 5 Strumenti nazionali
Le Parti sono consapevoli che sia necessario realizzare un sistema di moderne relazioni sindacali che contempli una comune e approfondita conoscenza delle linee di sviluppo del settore, degli andamenti economico-produttivi, dei punti di forza e di debolezza del settore.
Le Parti valorizzano, pertanto, il ruolo della bilateralità attraverso la raccolta, lo studio di dati e di informazioni utili a conoscere tempestivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali fattori di rischio per verificare la possibilità del loro superamento.
Per la realizzazione degli obiettivi di cui sopra, le Parti hanno istituito un Osservatorio Nazionale che fornisce un supporto tecnico per l'esame delle opportunità in tema di occupazione, formazione e qualificazione professionale ed evoluzioni legislative, nonché per prevenire e contrastare azioni di dumping contrattuale nei confronti delle imprese operanti nel settore.
L'Osservatorio è composto in modo paritetico dalle Parti firmatarie il presente CCNL; il relativo funzionamento è demandato ad un apposito Regolamento che ne stabilisce le regole.
L'Osservatorio attua ogni utile iniziativa volta alla realizzazione degli obiettivi di cui sopra, e in particolare:
- programma ed effettua relazioni sul quadro economico e produttivo del settore, e sulle relative prospettive di sviluppo, lo stato e le previsioni occupazionali, coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle Parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui all'art. 4;
- elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti;
- esamina la classificazione al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni ed individuare figure professionali non previste nell'attuale classificazione e formulare osservazioni e proposte in merito alle Parti firmatarie e agli Enti competenti;
- esamina e approfondisce le problematiche di settore legate a: mercato del lavoro, aspetti previdenziali, diritto d'autore e di immagine, certificazione professionale e agibilità, rapporti con la pubblica amministrazione, evoluzione legislativa sull'intrattenimento e spettacolo, anche al fine di fornire alle Parti firmatarie utili elementi per effettuare azioni congiunte nei confronti delle amministrazioni competenti;
- esamina ed elabora proposte in materia di promozione della sicurezza sul lavoro nello spettacolo e negli allestimenti;
- svolge attività di monitoraggio delle tipologie contrattuali utilizzate dalle cooperative e delle imprese sociali destinatarie del presente CCNL, con particolare riguardo alla diffusione del lavoro intermittente e alle esperienze di workers buyout;
- svolge attività di monitoraggio sulla diffusione dei piani di assistenza sanitaria integrativa di cui all'art. 7-bis del presente CCNL;
- si interfaccia con gli osservatori provinciali per la cooperazione in modo da fornire loro un supporto finalizzato alla conoscenza di situazioni di irregolarità e di dumping contrattuale presenti nel settore.
Il finanziamento dell'Osservatorio è a totale carico del datori di lavoro che applicano il presente CCNL, i quali devono versare un importo pari allo 0,10% calcolato sulle retribuzioni mensilmente erogate ai singoli lavoratori. La contribuzione che ogni cooperativa sarà chiamata a versare annualmente non può superare euro 5.000.
I datori di lavoro che non versano il contributo di cui al comma precedente, sono obbligati a riconoscere ad ogni lavoratore, in aggiunta alla relativa retribuzione, un contributo mensile pari allo 0,15% calcolato sulla suddetta retribuzione.
Nota a verbale
Per la progettazione, realizzazione e attuazione delle finalità a cui è preposto, l'Osservatorio, qualora non possa provvedere direttamente con strutture proprie ai fabbisogni professionali e produttivi necessari, si avvarrà di strutture qualificate da ricercare nell'ambito della Bilateralità.

Art. 6 Tutela della salute e ambiente di lavoro
La Cooperativa riconosce come diritto - dovere primario la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e si impegna a rispettare rigorosamente le normative in vigore in materia di Salute e Sicurezza e a seguire gli adempimenti legati alle buone prassi e linee guida specifiche per il settore dello spettacolo.
In particolare, la cooperativa e i lavoratori osserveranno quanto previsto dalle seguenti disposizioni e indirizzi: Indirizzi operativi tecnico-organizzativi per l'allestimento e la gestione delle opere provvisionali e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli ed eventi simili”, pubblicate dal coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro.
Con ciò si ritiene di garantire la sicurezza non solo dei lavoratori delle imprese che rispettano le norme, ma anche di contrastare le irregolarità del settore per far sì che tutti gli attori del processo - dall'artista e il suo entourage, alle aziende organizzatrici, produttrici ed esecutrici dello spettacolo - adeguino i loro comportamenti a principi di legalità e correttezza.
Stante le difficoltà di calare le disposizioni del T.U. D.Lgs. 81/2008 in un settore straordinario come quello dello spettacolo, le Parti firmataria del presente CCNL si impegnano a promuovere la sicurezza nel settore.
In particolare, occorre considerare che la caratteristica principale dell'attività di spettacolo, è che i tempi sono contingentati: lo show deve cominciare all'ora stabilita, il disallestimento deve essere effettuato entro un certo termine affinché si possa proseguire con il tour.
Per l'attività svolta da artisti e tecnici in spettacoli di musica dal vivo e in locali da ballo occorre tener conto della oggettiva necessità di determinare il rischio di rumore con modalità non ordinarie, considerando la periodicità e assiduità del rumore cui viene sottoposto il lavoratore, poiché il volume acustico di emissione della musica è per natura stessa del lavoro difficilmente modificabile ed in certi casi parte inalienabile della produzione.
Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori del settore ed il corretto svolgimento delle attività di spettacolo, i soggetti firmatari del presente CCNL convengono di demandare a livello aziendale e di settore, concordandoli con i RLS e le OO.SS., la pianificazione e implementazione degli interventi da mettere in atto nei propri posti di lavoro, considerando l'impatto che un non attento uso dello strumento legislativo potrebbe avere sull'esistenza in vita delle formazioni artistiche e tecniche. Pertanto reputano opportuna l'introduzione di forme di verifica e adeguamento periodico delle Linee Guida e dei Codici di Buone Prassi del settore Spettacolo, che tengano in considerazione le innovazioni tecnologiche e culturali.
Tutto questo considerato, la cooperativa è tenuta inoltre a:
- sviluppare la crescita professionale e culturale di ogni singola risorsa, quale condizione di successo per la Sicurezza;
- considerare tutti i soggetti coinvolti nei processi produttivi (fornitori, committenti, appaltatori e sub appaltatori) come facenti parte del sistema sicurezza, al fine di condividere lo stesso approccio in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e coinvolgendoli nel programma di miglioramento continuo;
- impegnarsi per il miglioramento continuo delle proprie prestazioni nel campo della salute e sicurezza dei lavoratori, con il coinvolgimento di tutti i lavoratori e la diffusione di tali principi agli altri partner aziendali (clienti, fornitori, amministrazioni pubbliche);
- ridurre e prevenire i rischi ed i pericoli connessi con l'attività lavorativa svolta dai lavoratori al fine di raggiungere l'obiettivo “infortuni zero”.
Obblighi dei lavoratori
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, in conformità alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dalla cooperativa. Ogni lavoratore è tenuto a rispettare le norme in materia di salute e sicurezza nel lavoro impartite dalla cooperativa e previste dal T.U. Sicurezza - D.Lgs. n. 81/2008, art. 20.
I lavoratori devono in particolare:
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dalla cooperativa per la loro attività specifica;
- sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal medico competente;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dalla cooperativa, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro i DPI - dispositivi di sicurezza messi a loro disposizione dalla cooperativa e monitorarne le date di scadenza e revisione;
- segnalare immediatamente alla cooperativa qualsiasi eventuale condizione di pericolo e rischio mal gestito di cui vengano a conoscenza sul luogo di lavoro;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- non presentarsi al lavoro in stato psicofisico alterato;
- I lavoratori che svolgono attività in regime di appalto di servizi devono esporre la tessera di riconoscimento, consegnata dalla cooperativa corredata di fotografia;
- Nel caso in cui i lavoratori tecnici lavorino all'allestimento di strutture in cantieri temporanei o mobili devono collaborare con la direzione della cooperativa agli adempimenti relativi alla redazione del POS - Piano Operativo di Sicurezza e consegna dei documenti dì legge al committente.
Il lavoratore deve rifiutare l'esecuzione della prestazione nel caso riscontri pericolo grave, immediato e che non può essere evitato.
Preposto di fatto
Al preposto di fatto viene riconosciuto il trattamento retributivo spettante al preposto nominato. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS.
I lavoratori hanno diritto ad eleggere un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza “RLS”; il numero dei rappresentanti previsto dalla legge è di uno fino a 200 lavoratori, tre rappresentanti fino a 1000 lavoratori e sei oltre. Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008, al Rappresentante per la Sicurezza spettano permessi retribuiti pari a 40 ore annue. Ha diritto ad una formazione particolare in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, da svolgersi durante l'orario di lavoro, anche con modalità e-learning, per un numero minimo di 32 ore lavorative senza oneri economici a carico del lavoratore.
Il RLS ha diritto di ricevere copia del documento di valutazione dei rischi. L'accesso ai luoghi di lavoro del RLS deve essere preventivamente segnalata alla cooperativa.
La cooperativa consulta il rappresentante su tutti gli eventi previsti dalla legge: il rappresentante, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso connesso alla sua funzione, nel rispetto delle norme di legge.
Formazione ai lavoratori sulla sicurezza
Tutti i lavoratori devono partecipare alle iniziative di formazione sulla sicurezza organizzate dal datore di lavoro, e rispettare quanto prescritto dalle norme di sicurezza.

Titolo III - Previdenza complementare
Art. 10 Lavoro intermittente

Le Parti, al fine di contrastare il possibile ricorso a forme di lavoro irregolare o sommerso in considerazione delle caratteristiche proprie del settore caratterizzato da attività che devono essere classificate come non standard e , contrassegnato da ampia mobilità professionale e territoriale e da una attività che riveste i caratteri della stagionalità e della ciclicità, e quindi della presenza di rapporti di lavoro temporanei caratterizzati da un non sufficiente corredo di protezione sociale, concordano sulla opportunità di determinare i casi di ricorso al contratto di lavoro intermittente per le figure professionali destinatarie del presente contratto collettivo limitandone il ricorso alle ipotesi in cui, relativamente alla tipologia di prestazioni richieste, il datore di lavoro sia impossibilitato a prevedere e calendarizzare preventivamente le prestazioni del lavoratore sia nelle modalità che nella tempistica ovvero non sia in grado di prefigurarne, nemmeno per approssimazione, né la quantità né la collocazione temporale delle prestazioni giornaliere.
Pertanto, in attuazione del rinvio alla contrattazione collettiva disposto dall'art. 13, comma 1 del D.Lgs. 81/2015, le Parti concordano che, ricorrendo le condizioni di cui al primo comma del presente articolo, sia consentito il ricorso all'utilizzo del lavoro intermittente nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente CCNL, prevalentemente a termine, con l'esclusione del personale impiegato in attività amministrative.
Forma del contratto individuale e dell'informazione del lavoratore.
Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e contenere i seguenti elementi:
- indicazione della durata;
- luogo e modalità e preavviso della chiamata che in ogni caso non può essere inferiore ad un giorno lavorativo;
- il trattamento economico e normativo minimo spettante al lavoratore, ferma restando per i lavoratori per i quali non è previsto l'obbligo di rispondere alla chiamata, la possibilità di rinegoziazione il trattamento minimo ogni qualvolta venga chiamato a dare la prestazione lavorativa;
- indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;
- i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione;
- riferimento al CCNL Nazionale per istituti quali la malattia, la maternità, la rescissione del contratto.
- le misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
Il datore di lavoro è tenuto ad informare preventivamente la RSU/RSA, ove esistente, sull'eventuale presenza di lavoratori con rapporto di lavoro intermittente ovvero il ricorso in corso d'opera a tale tipologia contrattuale, e ad inviare semestralmente all'Osservatorio Nazionale un riepilogo per azienda analitico (per professionalità) e statistico delle giornate lavorate con contratti intermittenti e del numero complessivo dei contratti intermittenti, il dato relativo al genere, all'età e alla durata del contratto, con il riferimento al contratto a termine. Il dato statistico riporterà anche il numero dei contratti a tempo indeterminato.
[…]
Il trattamento economico e normativo del lavoro intermittente.
Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore intermittente a parità di mansioni svolte deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico diretto e indiretto comunque non inferiore a quanto previsto dal presente CCNL per lavoratori di pari livello.
Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente è proporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità, congedi parentali. […]
In considerazione delle particolari necessità artistiche dei professionisti della Parte IV del presente CCNL, tenendo conto che gli artisti esercitano la loro attività in modo permanente, non limitandosi alle ore di prestazione artistica o di spettacolo in scena, e per i tecnici addetti agli spettacoli teatrali si definisce un particolare trattamento economico e normativo per i lavoratori assunti da cooperative riconosciute dal Mibact con il D.M. 27.7.2017 e successivi. Per detti lavoratori ogni sei giornate, anche non continuative, allo scritturato con rapporto intermittente sarà riconosciuta una giornata di riposo retribuita.
[…]
Divieti
Non ci si può avvalere del contratto di lavoro intermittente nei casi di:
[…]
- Mancata valutazione dei rischi da effettuare ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
[…]

Art. 11 Telelavoro
Il Telelavoro è una forma di organizzazione e di svolgimento del lavoro in cui l'attività lavorativa viene regolarmente svolta al di fuori dei locali del datore di lavoro e rappresenta una variazione delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, le cui tradizionali dimensioni di spazio e tempo risultano modificate in virtù dell'adozione di strumenti di lavoro informatici e/o telematici.
Il Telelavoro è caratterizzato da:
- delocalizzazione della prestazione rispetto alla organizzazione datoriale;
- utilizzo di una tecnologia informatica e telematica tale da consentire il collegamento tra lavoratore e la cooperativa o con l'organizzazione di settore cui la prestazione stessa inerisce;
- legame di natura subordinata con la cooperativa.
I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici della sede della cooperativa o dei committenti.
Il telelavoro è disciplinato dall'Accordo Interconfederale del 9.6.2004 in recepimento dell'Accordo Quadro Europeo del 16.7.2002 diretto a stabilire la regolamentazione nazionale dell'istituto.
Il telelavoratore è in organico presso la struttura lavorativa individuata nella lettera di assunzione. I rapporti di Telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
1. Volontarietà e Reversibilità: Volontarietà delle Parti e possibilità di reversibilità del rapporto;
2. Atto Scritto: le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le Parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l'accordo di inizio o di trasformazione della modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l'instaurazione o trasformazione del Telelavoro dovrà prevedere la definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di Telelavoro, quali la determinazione dell'orario (intermittente, parziale, totale o senza vincoli);
3. Postazioni di lavoro: Il datore di lavoro provvede alla installazione - in comodato d'uso ex art. 1803 c.c. e seguenti, salvo diversa pattuizione - della attrezzatura necessaria al telelavoro idonea alle esigenze dell'attività lavorativa. La scelta e l'acquisizione dell'attrezzatura sono di competenza della cooperativa e sono a carico della cooperativa tutte le spese connesse all'installazione e gestione della postazione di Telelavoro presso il domicilio del lavoratore.
Nel caso venga utilizzata strumentazione di proprietà del lavoratore potrà essere prevista una maggiorazione della retribuzione in relazione all'utilizzo di tale attrezzatura;
4. Orario di lavoro: Inapplicabilità al telelavoratore delle norme sull'orario di lavoro e degli altri istituti direttamente correlati allo svolgimento della prestazione in un luogo di pertinenza del datore di lavoro. Il lavoratore potrà svolgere la propria attività professionale collocando i tempi della prestazione in piena autonomia, fermo restando il rispetto delle scadenze concordate con la cooperativa;
5. Pari opportunità: Pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determino nella struttura lavorativa. Analoga garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale, ossia di analoghi livelli qualitativi dell'attività svolta nella struttura lavorativa, da parte del singolo lavoratore;
6. Inviolabilità del domicilio del lavoratore: Inviolabilità del domicilio del lavoratore, salvo gli accessi strettamente necessari per l'allestimento della postazione e l'adempimento degli obblighi che gravano sul datore. Eventuali visite di controllo del datore di lavoro o di suoi sostituti dovranno essere concordate con il telelavoratore, con congruo anticipo rispetto all'effettuazione.
È fatto obbligo a ciascun telelavoratore - salvo patto contrario espresso - di rendersi disponibile in una fascia oraria giornaliera, settimanale o mensile, da concordarsi a livello individuale per la ricezione di eventuali comunicazioni da parte del datore di lavoro. In caso di motivata impossibilità, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione al datore di lavoro anche per via telematica;
7. Retribuzione: per il telelavoratore è quella prevista dal presente CCNL per la tipologia di prestazione specifica. I parametri retributivi verranno concordati di volta in volta dalle Parti tenendo conto del tempo medio impiegato per analoghe prestazioni svolte presso la sede della cooperativa.
Le Parti convengono che i dati raccolti per la valutazione sulle prestazioni del singolo lavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici e/o telematici, non costituiscono violazione dell'art. 4 della legge n. 300/70 e delle norme contrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto.
Interruzioni tecniche
Interruzioni nel circuito telematico o eventuali fermi macchina, dovuti a guasti o cause accidentali e comunque non imputabili al lavoratore saranno considerati a carico del datore di lavoro, che provvedere ad intervenire perché il guasto sia riparato. Qualora il guasto non sia riparabile in tempi ragionevoli, è facoltà del datore di lavoro definire il rientro del lavoratore nella struttura lavorativa, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema.
Misure di sicurezza e prevenzioni sul luogo di lavoro
In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni saranno consentite, previa richiesta, visite da parte del responsabile di prevenzione e protezione della struttura lavorativa e da parte del delegato alla sicurezza per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, relativamente alla postazione di lavoro e alle attrezzature tecniche ad essa collegate.
Ciascun addetto al telelavoro è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi.
In ogni caso, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi e agli strumenti di lavoro utilizzati.
Il lavoratore dovrà essere informato sul corretto uso degli strumenti e la cooperativa è sollevata da ogni responsabilità qualora il lavoratore non si attenga alle suddette disposizioni.
Diritti sindacali
Ai lavoratori che espletino telelavoro viene riconosciuto il diritto di accesso all'attività sindacale che si svolge nella struttura lavorativa, tramite l'istituzione di una bacheca elettronica, o altro sistema di connessione a cura del datore di lavoro. Tale diritto è finalizzato a consentire ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse sindacale e lavorativo, ivi compresi i dibattiti di natura sindacale in corso nella struttura lavorativa.
L'ammontare delle ore di assemblea non sarà inferiore a quanto definito dal vigente CCNL
Le Parti si danno atto che il telelavoro, nella configurazione prospettata, rappresenta una mera modifica del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, non incidendo sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione della struttura lavorativa e sul conseguente assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.

Art. 11 bis Lavoro agile
Su espressa richiesta del dipendente la cooperativa ed il lavoratore possono convenire con atto scritto che la prestazione lavorativa sia svolta con modalità di lavoro agile come previsto e disciplinato dall'art. 18 della Legge 22.5.2017, n. 81.
L'accordo sullo svolgimento della prestazione sotto forma di lavoro agile può essere stipulato a temine o a tempo indeterminato e può riguardare un qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.
Ad integrazione e nel rispetto della normativa vigente, le Parti, fatte salve eventuali ulteriori intese di secondo livello, condividono le seguenti indicazioni in materia.
Retribuzione. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni e attività esclusivamente all'interno dell'azienda. Lo svolgimento della prestazione in modalità agile, nel luogo scelto dal lavoratore per svolgere la prestazione, non comporta il riconoscimento aggiuntivo di alcun trattamento di missione/trasferta. Il trattamento di trasferta resta disciplinato unicamente secondo quanto previsto dagli artt. 16 - 17 del presente CCNL
Potere direttivo e coordinamento. Il lavoratore agile programmerà con la cooperativa l'attività lavorativa, applicandosi comunque nei sui confronti, secondo modalità disciplinate nell'accordo, l'esercizio del potere direttivo del suo datore di lavoro.
Il lavoratore deve rendersi disponibile al lavoro nella fascia oraria concordata con il referente al fine di poter effettuare le comunicazioni telefoniche, via e-mail o in videoconferenza.
Orario e sede di lavoro. Il lavoro agile non costituisce variazione della sede di lavoro ma il lavoratore agile può svolgere una parte della sua attività in un luogo a sua scelta, diverso dai locali aziendali, collocando i tempi della prestazione in piena autonomia, senza precisi vincoli di orario salvo l'obbligo di rispettare i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, come previsti dalla legge e dal presente CCNL
Durante i riposi stabiliti nell'accordo individuale tra le Parti il lavoratore agile ha diritto alla disconnessione dai supporti informatici utilizzati per lo svolgimento dell'attività in favore della cooperativa.
Essendo l'orario determinabile dal lavoratore in piena autonomia eventuali esigenze di prestazioni di lavoro supplementare o straordinario dovranno essere autorizzate e retribuite secondo quanto previsto dal presente CCNL
Il lavoro svolto in modalità agile non determina alcun mutamento delle mansioni né delle opportunità di sviluppo professionale e di carriera, né del sistema di valutazione della prestazione che permane collegato al comportamento lavorativo complessivo del dipendente.
Sicurezza. La cooperativa assolve gli obblighi per la tutela della salute e sicurezza consegnando ai lavoratori agili e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza annuale, un'informativa scritta sui rischi generali/specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro nonché apposite istruzioni circa il corretto utilizzo delle attrezzature/apparecchiature messe a disposizione dei lavoratori. Il luogo e gli orari di adempimento delle prestazioni svolte all'esterno dei locali aziendali sono rimesse alla unilaterale determinazione del lavoratore e alla sua esclusiva responsabilità, comprese le modalità per lavorare in salute e sicurezza: il datore di lavoro è esonerato da qualsiasi responsabilità nel caso il lavoratore non ottemperi alle indicazioni date e usi impropriamente le apparecchiature assegnate.
Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durate il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all' esterno dei locali aziendali.
Strumentazione. La cooperativa fornirà la strumentazione necessaria al lavoro e il relativo utilizzo è ammesso solo per lo svolgimento dell'attività lavorativa nell'interesse della cooperativa stessa; nel caso in cui invece il lavoratore utilizzi per lavoro strumentazioni di sua proprietà la cooperativa ha il diritto dovere di verificarne l'idoneità ai fini della sicurezza.
Sia il dipendente sia la cooperativa potranno, con preavviso di almeno 30 giorni e fornendo specifica motivazione, recedere dall'accordo di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità lavoro agile.
Il recesso nei confronti di lavoratore disabile deve avvenire con un preavviso di almeno 90 giorni, per consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore stesso.
Le Parti concordano di inserire il lavoro agile in via sperimentale fino al prossimo rinnovo.
Al fine di consentire alle Parti stesse una verifica sugli esiti della sperimentazione, le cooperative che hanno attivato con i propri lavoratori contratti di lavoro agile devono inviare all'Osservatorio di cui all'art. 5 il modello contrattuale ed il numero dei lavoratori interessati.

Art. 19 Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto, in conformità delle vigenti norme di legge, ad un riposo di almeno ventiquattro ore non retribuite (fatto salvo quanto diversamente previsto al successivo art. 24 punto A) ogni sei giornate consecutive di lavoro da cumulare con il riposo giornaliero. La fruizione dei suddetti periodi di riposo consecutivo dovrà essere garantita entro un periodo non superiore a 14 giorni, e comunque assicurando al lavoratore la fruizione del riposo non oltre la 96 ora di lavoro.
Salvo diversa disposizione prevista con contrattazione di secondo livello, nei casi di attività in tournée o in trasferta caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o in caso di considerevole distanza fra il luogo di lavoro e il luogo di residenza del lavoratore, oppure fra i diversi luoghi di lavoro, si conviene che i periodi di riposo consecutivo previsti dal D.Lgs. 66/2003 dovranno essere garantiti entro un periodo non superiore a 21 giorni, assicurando comunque al lavoratore la fruizione non oltre la 144 ora di lavoro.

Art. 24 Retribuzione ed elementi della retribuzione
[…]
Per il personale assunto con contratto di lavoro intermittente o a termine di durata non superiore a 12 mesi […] il giorno di riposo settimanale, fruito con le modalità previste dal presente CCNL, sarà riconosciuto come riposo retribuito.
[…]

Titolo VII - Tutela della maternità
Maternità

Per la disciplina del presente Titolo VII (artt. 36-40) si rinvia alle discipline di legge vigenti in materia.

Titolo VIII - Apprendistato
Art. 41 Apprendistato

A) Finalità dell'Istituto
1. Considerato il comune interesse all'utilizzo dell'istituto, le Parti, in conformità con le direttive dell'Unione Europea e a quanto disposto dal Capo V del D.Lgs. 15.6.2015, n. 81, ritengono che l'istituto dell'apprendistato, quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani, sia un valido strumento sia per il raggiungimento delle capacità lavorative necessarie al passaggio dal sistema scolastico a quello lavorativo, sia per l'incremento dell'occupazione giovanile. L'importanza dell'apprendistato nel settore dello spettacolo e della creatività è del resto evidente se si considerano l'ampia presenza di giovani e la forte precarietà degli stessi.
2. In attuazione di quanto disposto in tema di apprendistato professionalizzante ex art. 44, D.Lgs. 81/2015, le Parti determinano, per ciascun profilo professionale e secondo quanto previsto negli articoli successivi, la durata e le modalità di erogazione della formazione per la acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, i contenuti e la modalità di intervento, nonché le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e i criteri per la registrazione nel libretto formativo.
3. Per le Cooperative ed imprese sociali che svolgono la propria attività in cicli stagionali è possibile attivare contratti di apprendistato anche a tempo determinato. Agli apprendisti assunti per la stagione, che non siano incorsi in provvedimenti disciplinari, sarà riconosciuto il diritto di precedenza per le eventuali assunzioni riguardanti la stagione successiva, inerenti mansioni compatibili con quelle già svolte. I periodi di apprendistato ancorché a termine saranno utili al completamento dell'iter professionale.
B) Ammissibilità
1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tre tipologie:
- contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- contratto di apprendistato professionalizzante;
- contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca.
2. L'apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di acquisire le competenze per le quali occorra un percorso di formazione professionale.
3. L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese dal 1° al 5° livello del CCNL.
4. Su richiesta di una delle Parti firmatarie del CCNL, in presenza dell'opportunità di disciplinare ulteriori profili formativi, le Parti a livello nazionale si riuniranno entro giorni 60 dalla richiesta per sviluppare tali profili.
C) Assunzione: Requisiti del contratto, limiti numerici e di età
Ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 81/2015, ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il trattamento economico, la qualifica e relativo livello che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo individuale in forma sintetica. In virtù dell'art. 42, comma 7, del D.Lgs. 81/2015, le Parti convengono che il numero di apprendisti che le imprese hanno facoltà di occupare rispetto ai lavoratori qualificati e specializzati in servizio presso la stessa non può superare il rapporto di tre a due. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
In applicazione di quanto previsto dall'art. 44, comma 1 del D.Lgs. 81/2015, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante o i giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni.
Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. 17.10.2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
[…]
D) Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
1. Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende o in caso di apprendistato a tempo determinato, sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente CCNL, purché l'addestramento ed il percorso formativo si riferiscano alle stesse attività, come risulta dal libretto formativo, e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno.
Le Parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata.
2. Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, sarà determinato in conformità alla regolamentazione dei percorsi formativi relativi ai profili professionali, così come previsto dal presente CCNL.
3. Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati sul libretto individuale dei crediti formativi, oltre all'eventuale frequenza di corsi di formazione esterna.
E) Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c) di non sottoporre l'apprendista a lavori non attinenti all'attività o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per l'acquisizione della formazione, interna o esterna alle singole cooperative ed imprese sociali, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali (nei limiti previsti dalla normativa di riferimento);
e) di registrare le competenze acquisite all'interno del libretto formativo.
F) Doveri dell'apprendista
1. L'apprendista deve:
- seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
- prestare la sua attività con la massima diligenza;
- frequentare con assiduità e diligenza i corsi di formazione previsti nel piano formativo;
- osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
G) Trattamento normativo.
1. L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il percorso formativo.
2. Le ore di insegnamento previste dal piano formativo sono comprese nell'orario di lavoro.
3. Il periodo di apprendistato potrà essere prolungato in caso di malattia, infortunio, maternità o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a trenta giorni, nonché in caso di congedo parentale di cui al D.Lgs. 151/2001.
[…]
H) Trattamento economico […]
I) Malattia
[…]
L) Durata dell'apprendistato.
Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze espresse in mesi per le seguenti categorie:
- Livello 1 e 2 36 mesi;
- Livello 3 e 4 24 mesi;
- Livello 5 18 mesi.
Per le professionalità elencate dall'art. 3 del D.Lgs. C.P.S. 708/47 assunte con contratto stagionale previsto nel precedente art. 3, l'annualità dell'apprendistato si considera perfezionata con i criteri previsti dal D.M. 15.3.2005 e cioè per la Cat. A) 120 giornate e per la Cat. B) 260 giornate, a condizione che il prescritto percorso formativo sia stato totalmente compiuto e opportunamente registrato sul libretto formativo. In mancanza dell'adempimento formativo, l'apprendistato prosegue fino a formazione compiuta con le annualità previste per i tempi indeterminati.
M) Estinzione del rapporto di apprendistato […]
N bis) Disciplina specifica dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dell'apprendistato di alta formazione e ricerca
1. In virtù dell'accordo interconfederale sull'apprendistato del 26.7.2016 che intende favorire il ricorso all'apprendistato di cui alla presente lettera, in quanto utile all'inserimento nel mercato del lavoro nonché al contrasto della dispersione scolastica e universitaria, le Parti stabiliscono quanto segue.
[…]
La disciplina dei contratti di apprendistato di cui alla presente lettera costituirà, per gli aspetti di competenza della contrattazione collettiva, oggetto di intese con le Regioni e le Province autonome.
O) La “formazione interna”
1. In attuazione di quanto disposto in tema di apprendistato professionalizzante ex art. 44, D.Lgs. 81/2015, le Parti definiscono la nozione, i contenuti e le modalità di intervento della formazione aziendale, nonché le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e i criteri di registrazione nel libretto formativo.
2. La durata - intesa come durata del contratto e monte ore annuo di formazione - (come previsto dai successivi punti Q e R) e le modalità di erogazione della formazione stessa per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche sono individuate dai percorsi formativi relativi ai profili professionali allegati al presente articolo che costituiscono parte integrante dello stesso.
P) Tutor aziendale
1. All'apprendista, durante la durata del piano formativo individuale deve essere garantita la presenza di un tutor aziendale.
2. Il tutor ha il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere all'apprendista le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative, garantendo l'integrazione tra l'eventuale formazione esterna all'azienda e l'apprendimento sul luogo di lavoro.
3. Nelle imprese con oltre 15 dipendenti il datore di lavoro può delegare tale funzione ad un soggetto interno con qualifica professionale pari o superiore a quella che l’apprendista dovrà conseguire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti può essere svolto direttamente dal datore di lavoro per l'intero programma formativo.
4. Al termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, come anche in caso di risoluzione anticipata, il tutor dovrà valutare le competenze acquisite dall'apprendista ai fini dell'attestazione dell'avvenuta formazione da parte del datore di lavoro.
Q) Durata della formazione
1. L'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per l'apprendistato professionalizzante in un monte ore di formazione interna o esterna all'azienda, secondo quanto definito dai percorsi formativi relativi ai profili professionali allegati al presente articolo, che costituiscono parte integrante dello stesso.
2. Per il contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale e per il contratto di apprendistato di alta formazione di ricerca, le Parti attueranno quanto sarà definito in materia dalla normativa nazionale e dalle Regioni.
3. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione accreditati, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
R) Formazione: contenuti e modalità di erogazione
1. Le attività formative, strutturate in una forma modulare, sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante di tipo tecnico-scientifico ed operativo, tra loro connessi e complementari finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi.
2. Le attività formative a carattere trasversale di base saranno definite ed erogate secondo la disciplina regionale sentite le parti sociali nel rispetto di quanto definito nelle linee guida.
3. In assenza di disciplina regionale, è facoltà dell'impresa procedere direttamente all'erogazione della formazione, perseguendo gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti aree finalizzate a:
- accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo;
- competenze relazionali;
- organizzazione ed economia;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- sicurezza sul lavoro.
4. I contenuti dei percorsi tecnico-professionali a carattere professionalizzante, finalizzati all'acquisizione di competenze professionali sia settoriali sia professionali specialistiche, da conseguire mediante l'esperienza di lavoro, dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
- conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
- conoscere e sapere applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
- conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
- conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
5. Le modalità di erogazione della formazione dovranno essere coerenti con l'obiettivo di acquisizione di specifiche competenze sia trasversali di base, sia tecnico professionali per il conseguimento di una delle qualifiche individuate dalle declaratorie e per la cui concreta determinazione si rimanda all'allegato e alle linee guida per l'apprendistato dell'accordo Stato-Regioni.
6. La formazione svolta deve essere registrata a cura del datore di lavoro in conformità alle disposizioni legislative vigenti nell'apposito libretto formativo o, in mancanza, su appositi supporti informatici o su fogli firma.
I profili formativi per ciascuna mansione sono riportati in allegato al presente CCNL.
S) Rinvio alla legge
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione e formazione professionale, le Parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Art. 47 Orario di lavoro del personale amministrativo
Ferme restando le deroghe ed eccezioni previste dalla legge per quei dipendenti cui si applicano le limitazioni dell'orario di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, l'orario di lavoro è fissato in regime normale in 39 ore settimanali e 169 ore medie mensili.
La distribuzione dell'orario di lavoro settimanale è disposta dalla direzione della cooperativa, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali con indicazione della durata e della collocazione oraria della prestazione nelle singole giornate lavorative. Le eventuali variazioni di tale distribuzione saranno comunicate, salvo eccezionali casi di urgenza, con almeno 48 ore di anticipo.
Qualora l'orario giornaliero programmato sia superiore alle 6 ore, ma non a 7 ore, sarà garantita una pausa di almeno 10 minuti.
Qualora l'orario giornaliero programmato sia superiore alle 7 ore sarà effettuato in due prestazioni, ciascuna delle quali di durata non inferiore a tre ore.
L'intervallo per il pasto non potrà superare le due ore, né essere inferiore alla mezz'ora. Tale intervallo potrà essere diversamente quantificato con specifico accordo da stipularsi a livello aziendale o territoriale con le OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 66/2003, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo di 12 mesi. Resta inteso che per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore ai 12 mesi, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento all'intera durata del rapporto di lavoro.
In riferimento all'art. 7, comma 4 del D.Lgs. 66/2003, le parti concordano, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'attività, che il riposo giornaliero di 11 ore possa essere fruito frazionatamente ferma restando la garanzia di almeno 8 ore continuative di riposo. Le modalità di tale utilizzazione frazionata dovranno essere preventivamente definiti tra la cooperativa e le strutture sindacali aziendali, in assenza di queste le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso, oltre i limiti previsti dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 66/2003, in caso di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori, in caso di forza maggiore e nei casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, ovvero ad un danno alle persone o alla produzione.
La direzione aziendale e la RSU/RSA e, in mancanza di queste ultime le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL, possono concordare la fruizione da parte dei lavoratori di riposi compensativi in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive per lavoro straordinario. In tal caso, le prestazioni straordinarie eseguite non saranno computate ai fini della durata media dell'orario di lavoro di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 66/2003.
Nell'ambito del monitoraggio del mercato del lavoro affidato all'Osservatorio Nazionale di cui all'art. 5, la previsione della durata minima della prestazione giornaliera, non più in essere per gli amministrativi a partire dal presente rinnovo contrattuale, sarà oggetto di specifica attenzione, con la comunicazione allo stesso Osservatorio dei modelli contrattuali che prevedono durate settimanali inferiori alle 20 ore, con l'indicazione delle categorie professionali interessate.
Orario multiperiodale
Considerato quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 8.4.2003, n. 66, si conviene che la direzione della cooperativa possa programmare l'utilizzo del normale orario di lavoro settimanale, di cui al comma 1, anche come media di un arco temporale definito, comunque non inferiore a 4 settimane né superiore a 52 settimane, prevedendo orari settimanali non superiori alle 48 ore distribuite su un massimo di 2 prestazioni giornaliere ed un massimo di ore giornaliere non superiori a 9. Pertanto, fermo restando il rispetto delle 39 ore settimanali da realizzarsi nello spazio temporale nel quale tale multiperiodalita è programmata, l'orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei 5 o 6 giorni della settimana, prevedendo orari giornalieri non superiori alle 9 ore e non inferiori a 4 ore.
L'orario giornaliero e settimanale previsto nella programmazione multiperiodale è da considerare normale orario di lavoro oltre il quale scattano le maggiorazioni straordinarie contrattualmente previste.
Resta inteso che in regime di programmazione multiperiodale il lavoratore percepirà la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento, sia in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Le Parti si danno atto che le previsioni di cui sopra non comportano variazione alcuna del trattamento concernente le maggiorazioni per il lavoro straordinario spettanti ai lavoratori, né della collocazione temporale del relativo pagamento.

Parte III - Norme per i tecnici e gli operai
Titolo XI - Svolgimento del rapporto di lavoro - Tecnici ed operai
Art. 52 Orario di lavoro dei tecnici ed operai

Ferme restando le deroghe ed eccezioni previste dalla legge per quei dipendenti cui si applicano le limitazioni dell'orario di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, l'orario di lavoro è fissato in regime normale in 39 ore settimanali e 169 ore medie mensili:
La distribuzione dell'orario di lavoro settimanale è disposta dalla direzione della cooperativa, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali con indicazione della durata e della collocazione oraria della prestazione nelle singole giornate lavorative. Le eventuali variazioni di tale distribuzione saranno comunicate, salvo eccezionali casi di urgenza, con almeno 48 ore di anticipo.
La durata della prestazione unica giornaliera non può essere inferiore a 4 ore, salvo diverse intese a livello aziendale.
Ove l'orario di lavoro giornaliero sia ripartito in due prestazioni, la durata complessiva delle due prestazioni non può essere inferiore a 7 ore, entro la durata complessiva di 12 ore, con una pausa massima di due ore, salvo diverse intese a livello aziendale.
Qualora l'orario giornaliero programmato sia superiore alle 6 ore, ma non a 7 ore, sarà garantita una pausa di almeno 10 minuti. Per i lavoratori “su fune”, ogni 4 ore continuative di lavoro sarà garantita una pausa di 30 minuti. In caso di orario ordinario programmato superiore alle 8 ore, la pausa è di 40 minuti a metà del periodo programmato.
Qualora l'orario giornaliero programmato sia superiore alle 7 ore sarà effettuato in due prestazioni, ciascuna delle quali di durata non inferiore a tre ore.
L'intervallo per il pasto non potrà superare le due ore, né essere inferiore alla mezz'ora. Tale intervallo potrà essere diversamente quantificato con specifico accordo da stipularsi a livello aziendale o territoriale con le OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
Per il personale tecnico impegnato in tournée e/o trasferte l'orario per i trasferimenti è computato nell'orario di lavoro.
Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 66/2003, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo di 12 mesi. Resta inteso che per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore ai 12 mesi, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento all'intera durata del rapporto di lavoro.
In riferimento all'art. 7, comma 4 del D.Lgs. 66/2003, le parti concordano, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'attività di produzione di spettacoli, che il riposo giornaliero di 11 ore può essere fruito frazionatamente, ferma restando la garanzia di almeno 8 ore continuative di riposo tra il termine del turno giornaliero e l'inizio del turno inerente il giorno successivo. Le modalità di tale utilizzazione frazionata dovranno essere preventivamente definiti tra la cooperativa e le strutture sindacali aziendali, in assenza di queste le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
Qualora particolari ed oggettive esigenze dell'attività di spettacolo non consentissero di assicurare per intero la fruizione delle 11 ore di riposo giornaliero, la cooperativa e le RSU/RSA o, in mancanza di queste ultime, le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL, concorderanno preventivamente le modalità di riposo compensativo di cui all'art. 17, comma 4, del D.Lgs. 66/2003 garantendo comunque almeno 8 ore giornaliere di riposo continuativo.
Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso, oltre i limiti previsti dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 66/2003, in caso di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori, in caso di forza maggiore e nei casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, ovvero ad un danno alle persone o alla produzione.
La direzione aziendale e la RSU/RSA e, in mancanza di queste ultime le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL, possono concordare la fruizione da parte dei lavoratori di riposi compensativi in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive per lavoro straordinario. In tal caso, le prestazioni straordinarie eseguite non saranno computate ai fini della durata media dell'orario di lavoro di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 66/2003.
Orario multiperiodale
Considerato quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 8.4.2003, n. 66, si conviene che la direzione della cooperativa possa programmare l'utilizzo del normale orario di lavoro settimanale, di cui al comma 1, anche come media di un arco temporale definito, comunque non inferiore a 4 settimane né superiore a 52 settimane, prevedendo orari settimanali non superiori alle 48 ore distribuite su un massimo di 2 prestazioni giornaliere ed un massimo di ore giornaliere non superiori a 9. Pertanto, fermo restando il rispetto delle 39 ore settimanali da realizzarsi nello spazio temporale nel quale tale multiperiodalità è programmata, l'orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei 5 o 6 giorni della settimana, prevedendo orari giornalieri non superiori alle 9 ore e non inferiori a 4 ore.
L'orario giornaliero e settimanale previsto nella programmazione multiperiodale è da considerare normale orario di lavoro oltre il quale scattano le maggiorazioni straordinarie contrattualmente previste.
Resta inteso che in regime di programmazione multiperiodale il lavoratore percepirà la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento, sia in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Le Parti si danno atto che le previsioni di cui sopra non comportano variazione alcuna del trattamento concernente le maggiorazioni per il lavoro straordinario spettanti ai lavoratori, né della collocazione temporale del relativo pagamento.

Parte V - Norme specifiche per creativi
Titolo XIII - Svolgimento del rapporto di lavoro - Creativi
Art. 58 quater Orario di lavoro

Per la disciplina specifica si rinvia all'art. 47 relativo allo svolgimento del rapporto di lavoro del personale amministrativo.

Art. 58 quinquies Lavoro straordinario, notturno e festivo
Per la disciplina specifica si rinvia all'art. 48 relativo allo svolgimento del rapporto di lavoro del personale amministrativo.