Tipologia: Accordo interconfederale
Data firma: 30 gennaio 2020
Parti: Agci, Confcooperative, Legacoop e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Coperative
Fonte: legacoop.coop/lavoro-e-formazione


Accordo interconfederale in tema di discriminazioni e per il contrasto delle molestie e delle violenze di genere nei luoghi di lavoro tra Agci, Confcooperative, Legacoop e Cgil, Cisl, Uil

Premesso che
- con l’Accordo Interconfederale del 12 dicembre 2018 sulle linee guida per la riforma delle Relazioni Industriali Agci, Confcooperative, Legacoop e Cgil, Cisl e Uil hanno confermato convintamente il loro impegno a sviluppare nelle imprese cooperative un’occupazione stabile, qualificata ed ispirata ai valori cooperativi finalizzati prioritariamente al rispetto della persona e del lavoro dignitoso;
- nell’ambito delle Relazioni Industriali sviluppate dalle parti sono stati siglati diversi accordi territoriali nonché alcuni CCNL che hanno preso atto del delicato problema del rispetto delle diversità e del contrasto alle molestie e alle violenze nei luoghi di lavoro;
- lo stesso legislatore ha dedicato un’attenzione sempre più mirata al tema, lasciando spazi di intervento alle Parti Sociali in termini culturali e di sensibilizzazione che riteniamo di affrontare per il bene del paese, dei nostri soci, delle nostre lavoratrici e dei nostri lavoratori;
- è intenzione delle parti rafforzare e diffondere la consapevolezza nelle imprese cooperative, nelle persone che vi lavorano e nei loro rappresentanti sull’importanza di prevenire, contrastare e non tollerare comportamenti discriminatori basati sulle diversità e in particolare violenze o molestie di genere, sensibilizzando tutti i soggetti sull’importanza di una attenta e tempestiva gestione di simili eventuali problemi;
considerato che
- sono pienamente condivisibili i principi espressi nell’Accordo europeo siglato il 26 aprile 2007 dal titolo “Accordo quadro sulle molestie e le violenze nei luoghi di lavoro” e in particolare nella dichiarazione allegata allo stesso;
- l’International Cooperative Alliance a cui aderiscono Agci, Confcooperative, Legacoop, ha già espresso una chiara posizione in merito nella “Declaration of Decent Work and Against Harassment, approvata nel 2018;
- sono altresì condivisibili i principi espressi nella Convenzione ILO “Violence and Harassment Convention” approvata in occasione dell’International Labour Conference nel giugno 2019;
condiviso che
- per “rispetto delle diversità” si intende l’assenza di atti, prassi e comportamenti discriminatori basati su nazionalità, sesso, età, disabilità, opinioni politiche che possano produrre un effetto pregiudizievole alle lavoratrici o ai lavoratori, arrecare danno, determinare sofferenza o ledere la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, compresi tutti coloro che a diverso titolo svolgono un’attività lavorativa nel luogo di lavoro indifferentemente dall’appartenenza di genere;
- per “violenza di genere” si intende ogni atto di violenza indesiderata fondata sul genere che produca un danno o una sofferenza fisica, psicologica o sessuale;
- per “molestie di genere” o “molestie sessuali” si intendono quei comportamenti indesiderati espressi in forma fisica o psicologica, verbale o non verbale, messi in atto per ragioni connesse al sesso o a connotazione sessuale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante ed offensivo;
- sono altresì al centro del presente accordo tutti quei trattamenti discriminatori o meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di aver subito o anche solo evitato/rifiutato “violenze di genere”, “molestie di genere” o “molestie sessuali”;
- per “luogo di lavoro” si intende far riferimento al contesto costituito dalle relazioni tra le persone in tutte le occasioni di lavoro nel cui ambito possono manifestarsi i citati comportamenti;
si conviene quanto segue
1. È riconosciuto il principio che la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori non può essere violata da atti, prassi o comportamenti che si configurino come molestie o violenza sul lavoro
2. Ogni atto, prassi o comportamento che si configuri come definito in precedenza, è inaccettabile e va tempestivamente segnalato per essere bloccato, sanzionato e perseguito nelle sedi opportune.
3. Le imprese cooperative, i soci, le lavoratrici e i lavoratori hanno il dovere, anche per il tramite delle loro rappresentanze, di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro che garantisca il rispetto della dignità oltre che della professionalità di ognuno e in cui siano favorite relazioni umane e interpersonali ispirate a principi di eguaglianza, civiltà e reciproca correttezza, anche al fine di far emergere eventuali criticità ed evitare l’isolamento delle vittime di discriminazioni, molestie e violenze.
4. Per favorire e consolidare dentro il sistema cooperativo lo sviluppo di una cultura organizzativa contraria a qualsiasi forma di discriminazione, violenza e molestia di genere nei luoghi di lavoro, le parti si attiveranno per dare ampia diffusione all’accordo promuovendo:
A) L’adozione nelle cooperative, in assenza di proprie dichiarazioni o procedure interne indirizzate in tal senso, del modello di dichiarazione in allegato al presente accordo e conforme nei suoi contenuti alla dichiarazione allegata all’Accordo europeo del 26 aprile 2007;
B) L’introduzione nei singoli CCNL di nuove disposizioni tese a prevenire e tutelare forme di discriminazione, molestia o violenza di genere nei luoghi di lavoro, anche elaborando codici di condotta o linee guida, favorendo momenti collettivi di sensibilizzazione e formazione sul tema ai diversi livelli (nazionale, regionale/territoriale o aziendale);
C) L’adozione a livello regionale o territoriale, anche di concerto con altri attori attivi su questo fronte (es. Consigliera di Parità, Regioni, etc.), di accordi, protocolli e interventi mirati al rispetto delle diversità e al contrasto delle molestie e delle violenze di genere nei luoghi di lavoro.
D) la visibilità, con le modalità che le parti riterranno più opportune, a livello nazionale e territoriale, delle migliori prassi individuate in seno al sistema cooperativo sul tema.
E) La promozione di iniziative di informazione e di formazione per tutte le figure coinvolte, anche attraverso l’utilizzo di risorse pubbliche e del Fondo Interprofessionale per la Formazione Foncoop, con lo scopo di prevenire l’insorgere di comportamenti molesti e violenti nei luoghi di lavoro attraverso la diffusione di una maggiore consapevolezza e capacità di discernimento del fenomeno e dei comportamenti a rischio, a partire dall'inserimento nei piani formativi dei contenuti del presente accordo e dal ruolo del sistema di prevenzione e protezione inviando il presente accordo.
F) le parti entro il 31 luglio 2020 procederanno a definire un programma contente le azioni necessarie per la realizzazione di misure volte al raggiungimento delle finalità convenute nell’Accordo, operando su tre linee di intervento:
1. Sperimentazione di percorsi formativi dedicati in alcune cooperative associate congiuntamente individuate.
2. La verifica degli strumenti di supporto e sostegno delle donne vittime di violenza complementari a quelli previsti dalla normativa vigente.
3. La sperimentazione presso cooperative associate di un lavoro congiunto tra le Parti, anche per mezzo della Commissione Pari Opportunità, indirizzato a creare consapevolezza, anche attraverso materiale informativo e che favorisca la diffusione di buone prassi sui temi del contrasto alle discriminazioni e la violenza nei luoghi di lavoro.
Agci, Confcooperative, Legacoop e Cgil, Cisl e Uil s’impegnano a promuovere e monitorare l’applicazione del presente accordo presso le imprese cooperative e le lavoratrici e i lavoratori, nonché a darne ampia diffusione presso i portatori di interesse in generale.

Roma, 30 gennaio 2020
 

ALLEGATO
MODELLO DI DICHIARAZIONE PER IMPRESA COOPERATIVA

La cooperativa ……. ritiene inaccettabile ogni atto, prassi o comportamento che si configuri come mancato rispetto delle diversità e in particolare come molestia o violenza nel luogo di lavoro secondo quanto definito nell’Accordo Interconfederale del 30 gennaio 2020 firmato da A.G.C.I., Confcooperative, Legacoop e C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L.
Le discriminazioni, le molestie e le violenze sono quelle esercitate da uno o più superiori, da soci o da uno o più lavoratori o lavoratrici, anche con lo scopo o l’effetto di violare la dignità della persona, di nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di lavoro ostile.
Nel riconoscere il principio che la dignità degli individui non possa essere violata da simili atti o comportamenti e che vadano denunciate le discriminazioni, le molestie o le violenze subite sul luogo di lavoro, la cooperativa si impegna ad adottare opportune misure nei confronti degli autori dei comportamenti denunciati o accertati. La cooperativa s’impegna a valorizzare la Commissione aziendale sulle Pari Opportunità se esistente, quale sede in cui ricercare misure e soluzioni a problematiche legate a comportamenti che dovessero risultare contrari ai valori enunciati nell’Accordo Interconfederale del 30 gennaio 2020.

Nell’impresa cooperativa ……… tutti hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata oltre che la professionalità la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza, civiltà e di\ reciproca correttezza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione