Tipologia: CCNL
Data firma: 18 luglio 2000
Validità: 01.01.2000 - 31.12.2003
Parti: Unionchimica e Filcea-Cgil, Flerica-Cisl, Uilcem-Uil
Settori: Chimici, Plastica e gomma, PMI
Fonte: CNEL

Sommario:

  Parte I - Relazioni industriali
• 1. Relazioni industriali nazionali
o 1.1. Osservatorio nazionale di settore

o 1.2. Commissione paritetica
▪ A) Compiti, funzioni e composizione
▪ B) Controversie
• 2. Relazioni industriali regionali/territoriali
• 3. Relazioni a livello di gruppo
• 4. Relazioni a livello aziendale
• 5. Appalti, terziarizzazione e lavoro a domicilio
o 5.1. Appalti
o 5.2. Terziarizzazione
o 5.3. Lavoro a domicilio
• 6. Organizzazione del lavoro
• 7. Innovazione tecnologica
• 8. Azioni positive per le pari opportunità
• 9. Formazione continua
Parte II
Capitolo I - Costituzione del rapporto di lavoro - Classificazione del personale

Art. 1 - Assunzione.
Art. 2 - Periodo di prova.
Art. 3 - Qualifiche non rientranti nella percentuale d'obbligo (art. 25, legge n. 223/91).
Art. 4 - Classificazione del personale.
Art. 5 - Cumulo di mansioni.
Art. 6 - Passaggio di mansioni.
Art. 7 - Passaggi di qualifica.
Capitolo II - Mercato del lavoro
Art. 8 - Disciplina dell'apprendistato.
• Formazione
• Tirocini formativi e di orientamento
• Tutore
• Chiarimento a verbale.
Art. 9 - Contratti di formazione lavoro (CFL).
Art. 10 - Tirocinio.
Art. 11 - Contratto a termine - Lavoro temporaneo.
• Procedure informative
• Studenti lavoratori
Art. 12 - Contratto a tempo parziale.
Capitolo III - Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 13 - Orario di lavoro.
• A) Organici
• B) Lavoro eccedente e straordinario
• C) Distribuzione dell'orario
• Da) Lavoro eccedente
• Db) Lavoro straordinario
• Dc) Lavoro notturno
• Dd) Lavoro festivo
• E) Esenzione ed autorizzazione
• Dichiarazione a verbale.
• Note a verbale.
Art. 14 - Riduzione dell'orario di lavoro.
Art. 15 - Flessibilità dell'orario di lavoro.
Art. 16 -Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia.
Art. 17 -Lavoro eccedente, straordinario, notturno, festivo e a turni: maggiorazioni.
Art. 18 - Turnisti a ciclo continuo
Art. 19 - Riposo settimanale.
Art. 20 - Giorni festivi.
Art. 21 - Festività soppresse (riposi sostitutivi).
Art. 22 - Ferie.
Capitolo IV - Trattamento economico
Art. 23 - Trattamento economico minimo.
Art. 24 - Indennità di contingenza.
Art. 25 - Divisore orario.
Art. 26 - Elementi della retribuzione.
Art. 27 - Corresponsione della retribuzione.
Art. 28 - Trattamento economico per la festività della Pasqua.
Art. 29 - Reclami sulla retribuzione.
Art. 30 - Lavoro a cottimo.
Art. 31 - Scatti di anzianità.
Art. 32 - Compenso sostitutivo del cottimo e di altri incentivi.
Art. 33 - Contrattazione aziendale.
Art. 34 - Premio per obiettivi.
Art. 35 - Tredicesima mensilità.
Art. 36 - Computo delle maggiorazioni per lavoro a turni.
Art. 37 - Mantenimento delle maggiorazioni per lavoro a turni.
Art. 38 - Indennità per maneggio denaro.
Art. 39 - Trattenute per risarcimento danni.
Art. 40 - Trasferta.
• Trattamento per il tempo di viaggio in caso di trasferte fino a 12 ore
Art. 41 - Trasferimento.
Capitolo V - Interruzione, sospensione e riduzione del lavoro
Art. 42 - Interruzione del lavoro e recupero delle ore di lavoro perdute.
Art. 43 -Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro.
Art. 44 - Permessi di entrata nell'azienda.
Art. 45 - Aspettativa.
Art. 46 - Congedo matrimoniale.
Art. 47 - Servizio militare.
Art. 48 - Infortunio e malattie professionali.
Art. 49 - Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro.
• Visite di controllo
• Conservazione del posto
• Trattamento economico
• Appartenenti al gruppo C) di cui all'art. 4
• Appartenenti ai gruppi A) e B) di cui all'art. 4
  • Normative comuni ai gruppi A), B) e C)
Art. 50 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Capitolo VI - Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza del lavoro
Art. 51 - Ambiente - Ambiente di lavoro.
• 1) Livello nazionale
• 2) Livello aziendale
• Nota a verbale.
• 3) Rappresentante per la sicurezza
• Chiarimenti a verbale. Aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti
Art. 52 - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
• 1) Prevenzione

• 2) Registrazioni
• 3) Valori limite
• Nota a verbale.
Capitolo VII - Clausole particolari riguardanti lo svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 53 - Normative particolari per i Quadri.
Art. 54 - Lavoratori esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi (legge n. 190/85).
Art. 55 - Diritto allo studio e facilitazioni particolari per lavoratori Studenti.
Art. 56 - Abiti da lavoro.
Art. 57 - Lavoro delle donne e dei minori.
• Lavorazioni particolarmente pesanti
Art. 58 - Portatori di handicap.
Capitolo VIII - Norme disciplinari
Art. 59 - Inizio e fine del lavoro.
Art. 60 - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Art. 61 - Visita di inventario e di controllo.
Art. 62 - Permessi e assenze.
• A) Permessi retribuiti
• B) Assenze
• C) Permessi non retribuiti
• D) Permessi parzialmente retribuiti
• E) Congedi parentali
• F) Permessi per donatori di midollo osseo
• G) Volontariato
Art. 63 - Rapporti in azienda.
Art. 64 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 65 - Multe e sospensioni.
Art. 66 - Licenziamento per mancanze.
Capitolo IX - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 67 - Preavviso.
Art. 68 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 69 - Restituzione dei documenti di lavoro certificati di lavoro.
Art. 70 - Indennità in caso di morte.
Art. 71 - Previdenza integrativa.
Capitolo X - Istituti di carattere sindacale
Art. 72 - Rappresentanza sindacale unitaria.
Art. 73 - Assemblee.
Art. 74 - Affissioni.
Art. 75 - Permessi per cariche sindacali.
Art. 76 - Aspettative per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 77 - Versamento dei contributi sindacali.
Capitolo XI - Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 78 - Condizioni di miglior favore.
Art. 79 - Distribuzione del contratto ed esclusiva di stampa.
Art. 80 - Fondo di solidarietà.
Art. 81 - Lavori usuranti.
Art. 82 - Decorrenza e durata.
Allegati
Allegato 1 Tabelle delle retribuzioni minime mensili
Allegato 2 Minimi tabellari mensili (dall'1.4.98 al 31.8.00)
Allegato 3 Linee guida congiunte sul premio per obiettivi (Accordo Unionchimica-Fulc del 23.1.97).
• Parametri individuati a titolo esemplificativo
Allegato 4 Importi (di cui all'art. 31, CCNL 19.2.92)
Allegato 5 Previdenza integrativa
• Accordo 28 luglio 1997
o Natura e scopi del fondo
o Soci del fondo
o Contribuzione
o Quota di iscrizione e quota associativa
o Spese di costituzione e di avvio
• Accordo 10 marzo 1998
Allegato 6 Disciplina della elezione della rappresentanza sindacale unitaria
• 1) Modalità per indire le elezioni
• 2) Quorum per la validità delle elezioni
• 3) Presentazione delle liste
• 4) Commissione elettorale
• 5) Compiti della commissione
• 6) Affissioni
• 7) Scrutatori
• 8) Modalità del voto
• 9) Schede elettorali
• 10) Modalità della votazione
• 11) Composizione del seggio elettorale
• 12) Attrezzatura del seggio elettorale
• 13) Riconoscimento degli elettori
• 14) Compiti del presidente
• 15) Operazioni di scrutinio
• 16) Ricorsi alla commissione elettorale
• 17) Comitato dei garanti
• 18) Comunicazione della nomina dei componenti della rappresentanza sindacale unitaria
• 19) Adempimenti della direzione aziendale
• 20) Norma generale
Allegato 7 Trasferimenti di azienda (legge 29 dicembre 1990 n. 428, art. 47).
Legge 8.3.00 n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città).

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori della piccola e media industria della plastica e della gomma 18 luglio 2000

Addì 18 luglio 2000, in Roma fra Unione Nazionale Piccola e Media Industria Chimica, Materie plastiche, Gomma, Vetro, Ceramica e prodotti affini (Unionchimica) […]; con l'assistenza della Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria (Confapi) […] e Fulc composta da: Filcea-Cgil […] e con l'assistenza di Cgil nazionale […], Flerica-Cisl […] e assistiti dal Segretario generale Cisl […], Uilcem-Uil […] assistiti da[…]l Segretario generale Uil e con la partecipazione di una delegazione composta dalle strutture regionali, provinciali, territoriali e dalle RSU dei settori interessati; si è stipulato il presente CCNL da valere per i lavoratori dipendenti dalle piccole e medie industrie delle materie plastiche, gomma, cavi elettrici e affini, linoleum, materie plastiche rinforzate e/o vetroresina associate a Unionchimica.

Parte I - Relazioni industriali
1. Relazioni industriali nazionali
1.1. Osservatorio nazionale di settore

Tra Unionchimica e Fulc si è convenuto di formalizzare una procedura di confronto che consenta la possibilità di interventi, anche congiunti, nei confronti del settore con le seguenti modalità.
Su tale presupposto, pertanto, tra Unionchimica e Fulc viene confermato l'Osservatorio nazionale della piccola e media industria delle materie plastiche e della gomma articolato per i seguenti settori: pneumatici, gomma, plastica, cavi, biomedicale plastico e vetroresina.
L'Osservatorio nazionale potrà altresì essere articolato in Comitati paritetici nazionali per:
[…]
- l'analisi del tipo e del grado di utilizzo delle forme di rapporto di lavoro, che rendono flessibile la prestazione di lavoro, quali: apprendistato, CFL, rapporti a tempo determinato e a tempo parziale, telelavoro, lavoro interinale e altre forme di lavoro anche non subordinato;
- verificare l'opportunità di modificare l'attuale struttura classificatoria, anche in relazione alle innovazioni tecnologiche ed organizzative intervenute e alle problematiche dell'interconnessione tra aree professionali e livelli d'inquadramento;
- monitorare la contrattazione decentrata, l'utilizzo delle forme contrattuali di flessibilizzazione della prestazione lavorativa, le gestioni dell'orario di lavoro contrattuale, le intese raggiunte per la definizione dei premi per obiettivi;
- l'esame delle problematiche inerenti la sicurezza e l'igiene ambientale, il riciclaggio delle materie plastiche nonché i riflessi ecologici degli insediamenti industriali;
- le azioni positive:
a) realizzando le disposizioni legislative;
b) promuovendo azioni positive a favore del personale femminile, predisponendo schemi di progetti, con l'obiettivo di valorizzarne l'impiego, verificando l'efficacia dei programmi applicati;
c) promuovendo la conoscenza dei progetti concordati verso le proprie strutture associative.
Nell'Osservatorio confluiscono i dati reciprocamente in possesso, che consentiranno a Unionchimica e Fulc di procedere a verifiche relativamente a:
- prospettive produttive e di mercato nazionale ed internazionale nonché di linee di sviluppo del settore;
- fenomeni di aggregazione e di riaggregazione tra realtà nazionali e/o internazionali;
- andamento dei prezzi delle materie prime;
- previsioni degli investimenti, anche in relazione agli indirizzi di sviluppo tecnologico del settore e relativi effetti occupazionali (Mezzogiorno);
- l'andamento dell'occupazione nel settore in generale e nei riguardi dei vari segmenti del mercato del lavoro ed in particolare di quella giovanile in rapporto all'Accordo interconfederale 13.5.93;
- sviluppo di professionalità (anche legate all'ODL) emergenti nel settore al fine di verificare la necessità e i contenuti di programmi di formazione professionale o di eventuale riqualificazione;
[…]
- elementi conoscitivi relativi alle eventuali problematiche connesse con inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori portatori di handicap.
[…]
Le parti nel riconfermare il reciproco interesse ad una piena funzionalità dell'Osservatorio nazionale di settore quale punto centrale del loro sistema di confronto, unitamente alla Commissione paritetica di cui al successivo punto 1.2. convengono di procedere ad una cadenza programmata di incontri, da tenersi di norma semestralmente.
Le parti possono convenire, in presenza di particolari situazioni, di demandare a livello regionale compiti e funzioni previsti per l'Osservatorio nazionale e per i Comitati nazionali, fornendo alle rispettive strutture regionali i dati informativi raccolti sui quali sarà possibile effettuare confronti tra le parti allo stesso livello.

1.2. Commissione paritetica
Le Parti, valutato il comune interesse e la reciproca volontà di attribuire al CCNL una funzione di gestione omogenea del rapporto di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, nella consapevolezza che relazioni industriali più adeguate devono basarsi anche sull'uniforme lettura e gestione delle intese contrattuali e di corrispondenza dei comportamenti reali con gli intendimenti e le volontà contrattuali, convengono di dotarsi, anche utilizzando i dati provenienti dall'Osservatorio, di uno strumento di concreta gestione del CCNL nel corso della sua vigenza.

A) Compiti, funzioni e composizione
A tale fine viene confermata la Commissione paritetica avente i seguenti obiettivi e funzioni:
a) elaborare un commento del CCNL anche sulla base delle risultanze di una ricognizione della produzione giurisprudenziale sui contenuti del CCNL di categoria, eventualmente proponendo integrazioni o modifiche al testo contrattuale;
b) emanare interpretazioni congiunte delle normative contrattuali definendo in tale caso le modalità di sostituzione e di integrazione dei testi precedenti, anche in base ai ricorsi e con le modalità di cui alla successiva lett. B).
La Commissione paritetica nazionale è composta da 6 membri di cui 3 di parte imprenditoriale e 3 di parte sindacale, che potranno richiedere l'assistenza di esperti di propria fiducia.

B) Controversie
[…]
Le parti convengono inoltre che, qualora sorgessero controversie aventi ad oggetto l'interpretazione di una delle norme di cui al presente CCNL, le stesse dovranno essere obbligatoriamente sottoposte alla Commissione paritetica di cui al presente punto.
La Commissione paritetica dovrà essere attivata con dettagliato ricorso scritto inviato con raccomandata a.r.
Tale ricorso, con le stesse forme, dovrà essere contestualmente inviato alla controparte, che potrà fare pervenire alla Commissione una propria contromemoria entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso della controparte.
La Commissione dovrà esaurire l'esame del ricorso entro 30 giorni decorrenti da tale ultimo termine, salvo eventuale proroga consensualmente definita.
Tali termini rimangono sospesi dal 1 al 31 agosto nonché dal 25 dicembre al 6 gennaio.
Dell'esame e delle decisioni prese, sarà redatto motivato verbale.
La decisione della Commissione paritetica costituirà interpretazione congiunta delle parti.
Nessuna delle due parti potrà dar corso alle procedure di legge o ricorrere a forme di autotutela prima che sia conclusa la procedura di cui sopra; l'espletamento della procedura costituisce condizione di procedibilità per l'eventuale ricorso delle parti alle procedure di legge.
[…]

2. Relazioni industriali regionali/territoriali
A livello regionale 1 volta l'anno, Unionchimica territoriale porterà a conoscenza di Fulc regionale, in apposito incontro, informazioni globali complessive e relative alle attività rappresentate nel contesto territoriale su:
- previsioni sugli investimenti;
[…]
- natura delle attività conferite a terzi e, in tale ambito, dati quantitativi complessivi in merito ai lavoratori interessati al lavoro a domicilio;
- natura delle attività conferite in appalto e, in tale ambito, a consuntivo, il dato medio del numero dei lavoratori delle ditte appaltatrici che hanno prestato la propria attività nell'insieme delle aziende associate;
- dati in percentuale degli addetti suddivisi per sesso e per classi d'età;
- dati acquisiti sull'andamento occupazionale nel settore e dati sull'andamento occupazionale relativo alle categorie protette;
- elementi conoscitivi relativi al grado di utilizzazione nel settore dei contratti di apprendistato, formazione lavoro, tirocinio, lavoro interinale, a tempo determinato e a tempo parziale;
- elementi conoscitivi relativi alle eventuali problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori portatori di handicap;
- acquisizione di conoscenza del fenomeno, contenuti e necessità di programmi di formazione professionale ed eventuale riqualificazione.
L'incontro di cui al presente punto potrà effettuarsi anche con la partecipazione delle rispettive Organizzazioni orizzontali territoriali.
Nell'ambito regionale la parti potranno individuare aree geografiche più limitate, cioè provincie e/o comprensori, che presentino concentrazioni significative di aziende rappresentate; in tal caso Unionchimica specificherà le informazioni previste per il livello regionale relative a tali aree.
Le parti procederanno ad incontri annuali per l'accertamento delle realizzazioni negli ambiti territoriali come sopra definiti.
Le parti attiveranno studi di fattibilità per l'individuazione di distretti industriali per comparti omogenei, in linea ed in coerenza con la legislazione in vigore. In caso di individuazione, le parti attiveranno iniziative comuni per il riconoscimento da parte degli Enti competenti.

3. Relazioni a livello di gruppo
Per i gruppi industriali - intendendosi per gruppo un complesso industriale articolato in più stabilimenti facenti capo ad un unico centro decisionale ed aventi complessivamente più di 300 dipendenti - le informazioni appresso specificate verranno date da ciascun gruppo industriale.
Ciascun gruppo industriale, annualmente, in apposito incontro convocato da Unionchimica, porterà a conoscenza di Fulc e della RSU:
[…]
- le previsioni sugli investimenti per nuovi insediamenti industriali, consistenti ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti e miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche;
- dati in percentuale degli addetti suddivisi per sesso e per classi d'età;
- dati acquisiti sull'andamento occupazionale e dati sull'andamento occupazionale relativo alle categorie protette;
- andamento dell'occupazione femminile anche al fine di favorire possibili azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità;
- il numero dei contratti part-time, di lavoro interinale, a termine, apprendistato, tirocinio e CFL;
- gli interventi formativi inerenti l'attività svolta dai lavoratori, la loro eventuali riqualificazione, nonché l'ambiente e la sicurezza.
Le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti e procederanno ad incontri annuali, a livello nazionale, per l'accertamento delle realizzazioni nel loro complesso; l'accertamento per le realtà territoriali e di fabbrica avverrà con la medesima procedura in appositi incontri tra le parti con l'intervento della Direzione aziendale e della RSU.

4. Relazioni a livello aziendale
Gli stabilimenti associati con più di 200 dipendenti, annualmente, in apposito incontro, porteranno a conoscenza di Fulc e della RSU informazioni su:
- prospettive produttive;
- previsioni sugli investimenti per nuovi insediamenti, consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti e miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche;
- dati in percentuale degli addetti suddivisi per sesso e per classi d'età;
- a consuntivo il dato medio dei lavoratori delle ditte appaltatrici che hanno prestato la propria attività all'interno dell'unità produttiva;
- andamento dell'occupazione femminile anche al fine di favorire possibili azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità;
- il numero dei contratti part-time, di lavoro interinale a termine, apprendistato, tirocinio e CFL;
- gli interventi formativi inerenti l'attività svolta dai lavoratori, la loro eventuale riqualificazione, nonché l'ambiente e la sicurezza.
A richiesta di una delle parti la procedura concernente tali stabilimenti potrà essere esperita nelle stesse sedi previste per i gruppi.
Le aziende aventi un numero di dipendenti tra 150 e 200 daranno informazioni relative alle percentuali di addetti suddivise per sesso e per classi d'età a Fulc tramite Unionchimica e nel corso degli incontri a livello regionale di cui al punto 2).
Le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti e procederanno agli incontri annuali per l'accertamento delle realizzazioni nell'ambito territoriale.
[…]

5. Appalti, terziarizzazione e lavoro a domicilio
Le parti considerate le evoluzioni di prodotto e di mercato che possono portare alla ricerca di organizzazioni di maggiore efficienza e competitività, alte specializzazioni ed economicità, convengono di dotarsi di un valido strumento informativo che consente, nell'autonomia reciproca, alle parti aziendali di avere maggiore conoscenza del fenomeno, al fine di valutare gli effetti occupazionali.

5.1. Appalti
Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione proprie dell'azienda stessa, nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa riferita all'attività di produzione, ad eccezione di quelle che siano svolte fuori dai normali turni di lavoro, o che richiedano l'utilizzo di particolari professionalità non presenti nell'organico aziendale, o che debbano essere affidate alle case fornitrici delle macchine e/o degli impianti.
Per quanto concerne i lavori conseguenti a programmi di risanamento e bonifica degli impianti, ove essi presentino continuità, costanza nel tempo e orario pieno, le aziende concorderanno con le RSU le possibili soluzioni sostitutive. Ai fini della ricerca di tali soluzioni sostitutive, si dovrà tenere conto delle caratteristiche di programmabilità dei lavori stessi, della piena utilizzazione delle attrezzature, del carattere di continuità del lavoro, anche in impianti diversi.
Le aziende comunicheranno alle RSU la natura delle attività da conferire in appalto e la data di scadenza dei relativi contratti.
Le norme di cui ai precedenti comma non si applicano nei confronti delle aziende che occupano fino a 50 dipendenti.
Tutte le aziende:
- inseriranno nei contratti di appalto clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge (assicurative, previdenziali, d'igiene e sicurezza del lavoro) nonché dai contratti di loro pertinenza;
- garantiranno ai lavoratori delle imprese appaltatrici l'uso dei servizi aziendali (spogliatoi, servizi igienici e, ove esistenti, servizi di mensa) alle stesse condizioni dei dipendenti delle imprese appaltanti, fornendo a tali lavoratori le adeguate informazioni ai sensi del D.lgs. n. 626/94.

5.3. Lavoro a domicilio
Fermo restando il disposto della legge 18.12.73 n. 877, le aziende che ricorrono al lavoro a domicilio comunicheranno alla RSU e per conoscenza a Fulc territoriale il numero dei lavoratori a domicilio e il tipo di lavoro da commissionare.

6. Organizzazione del lavoro
Premesso che i modelli organizzativi del lavoro discendono e sono strettamente condizionati dalle tipologie dei prodotti e delle tecnologie utilizzate nelle singole aziende, nonché dalle caratteristiche degli specifici mercati in cui esse operano, le parti si danno atto che possano realizzarsi nuovi modelli organizzativi del lavoro anche in presenza di mutamenti tecnologici, finalizzati al conseguimento:
a) di miglioramento dell'efficienza degli impianti e della produttività;
b) di sviluppo e valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori.
Nelle aziende in cui si concordi tra le parti la possibilità di introduzione di tali nuovi modelli di organizzazione del lavoro, si opererà tramite specifiche iniziative formative e qualitative (quali il Fondo Sociale Europeo) al fine di realizzare arricchimenti professionali con caratteristiche di polivalenza funzionale che possano comprendere mansioni anche non esclusivamente produttive; tali interventi dovranno tener conto delle necessarie gradualità che consentono il normale svolgimento dell'attività produttiva e della disponibilità dei mezzi produttivi esistenti in azienda.
I criteri e le modalità di attuazione della nuova organizzazione del lavoro dovranno partire da un esame tra Direzione aziendale e RSU in merito ad aree di sperimentazione, durata e verifiche; distribuzione degli orari; organici; riflessi sull'ambiente di lavoro; riflessi sulla globalità delle attività produttive dell'azienda, ferma restando la continuità di tutto il ciclo di produzione e delle attività accessorie.
Direzione aziendale e RSU, a conferma avvenuta della nuova organizzazione, potranno provvedere alla definizione delle eventuali nuove figure professionali risultanti dalla polivalenza funzionale, anche con l'applicazione di parametri retributivi intermedi rispetto a quelli contrattualmente previsti.
6 mesi prima della scadenza del vigente CCNL le parti firmatarie si incontreranno a livello nazionale per verificare la possibilità di identificare eventuali revisioni del sistema di inquadramento sulla scorta delle nuove organizzazioni del lavoro.

7. Innovazione tecnologica
In caso di introduzione in aziende di impianti con caratteristiche tecnologiche particolarmente avanzate e tali da comportare nell'inserimento rilevanti riflessi di carattere organizzativo, occupazionale e ambientale, la Direzione aziendale fornirà alla RSU, preventivamente rispetto all'installazione degli impianti in Azienda, sommarie informazioni, nella tutela del doveroso segreto aziendale, sulle principali caratteristiche innovative contenute negli impianti in oggetto.
Unionchimica negli incontri previsti per l'informazione a livello nazionale, provvederà a dare informazioni in presenza di determinate innovazioni tecnologiche intervenute nel settore che comportino sostanziali mutamenti nel modo di produrre nel singolo comparto tecnico (es. stampaggio, trafilatura, estrusione, ecc.) tali da giustificare diverse qualificazioni professionali del personale addetto.

9. Formazione continua
Unionchimica-Confapi e Filcea-Flerica-Uilcem congiuntamente ritengono che la ricerca di un alto livello di qualità richiesto dal settore sia elemento basilare per dare competitività duratura all'intero sistema delle piccole e medie industrie.
Le parti esprimono la comune opinione che per il raggiungimento di tale obiettivo sia indispensabile il pieno supporto di una professionalità dei lavoratori dipendenti sempre adeguata alle esigenze delle imprese così come costantemente modificate dall'evoluzione della tecnologia, dei prodotti e dei cicli produttivi.
Da ciò l'indispensabilità di un sistema di formazione continua, al di là delle conoscenze di tipo scolastico o derivanti dall'esperienza lavorativa.
Pertanto le parti ritengono indispensabile che quanto disposto dall'art. 17, legge n. 196/97, diventi rapidamente operativo e che le modalità attuative consentano l'accesso delle PMI e dei loro dipendenti alle risorse necessarie per la realizzazione di una reale politica di formazione continua. A tal fine le parti convengono che, qualora processi di innovazione tecnologica e di processo provochino obsolescenza professionale dei lavoratori, le aziende e le RSU potranno definire programmi specifici di formazione anche utilizzando quanto disposto dall'art. 55, lett. B) del presente CCNL. Analoghe iniziative potranno essere definite a supporto del reinserimento delle lavoratrici madri al termine dei periodi di aspettativa previsti dalla legge.
In tale senso Unionchimica-Confapi e Filcea-Flerica-Uilcem, in stretta collaborazione con le rispettive Confederazioni, opereranno affinché sia nell'Ente bilaterale nazionale sia negli Enti bilaterali regionali costituiti ai sensi dell'Accordo interconfederale 13.5.93 possano essere valutate tutte le opportunità offerte dal panorama legislativo comunitario, nazionale, regionale al fine di indirizzare risorse pubbliche al sistema delle PMI del comparto plastica-gomma, sensibilizzando nel contempo tutti gli enti locali competenti in ordine alla materia in oggetto.

Parte II
Capitolo I - Costituzione del rapporto di lavoro - Classificazione del personale
Art. 1 - Assunzione.

[…]
L'azienda, fatti salvi gli obblighi di legge, potrà altresì richiedere l'effettuazione di una visita medica preventiva, come prevista dall'art. 52, punto 1), lett. a) del presente CCNL.
[…]

Capitolo II - Mercato del lavoro
Art. 8 - Disciplina dell'apprendistato.

Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili.
[…]

Formazione
Gli apprendisti sono tenuti a partecipare alle iniziative di formazione, con le modalità definite dalle Regioni o dalle Province.
In applicazione del DM 8.4.98, la formazione esterna all'azienda è così articolata:

A. Contenuti a carattere trasversale
Modulo 1: disciplina del rapporto di lavoro, organizzazione del lavoro, misure collettive di prevenzione, modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.
Modulo 2:
[…]

B. Contenuti a carattere professionalizzante
Modulo 3: sicurezza sul lavoro, mezzi di protezione individuali, propri della figura professionale;
Modulo 4: nozioni tecnico-scientifiche e operative, differenziate per le singole figure professionali.

Apprendisti

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno totali
A1: 20 ore A1: ----- A1: ----- A1: ----- A1: 20 ore
A2: 20 ore A2: 20 ore A2: ----- A2: ----- A2: 40 ore
B3: 8 ore B3: 8 ore B3: 8ore B3: 8 ore B3: 32ore
B4: 16 ore B4: 16 ore B4: 16 ore B4: 16 ore B4: 64 ore
tot. 64 ore tot. 44 ore tot. 24 ore tot. 24 ore tot. 156 ore

Le ore di formazione residue rispetto a quelle previste dall'art. 16, legge n. 196/97 potranno essere effettuate anche all'interno dell'azienda.

Apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale, titolo di studio di scuola media superiore o laurea, non idonei rispetto all'attività da svolgere

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno totali
A1: 10 ore A1: ----- A1: ----- A1: ----- A1: 10 ore
A2:10 ore A2: 10 ore A2: ----- A2: ----- A2: 20 ore
B3: 4 ore B3: 4 ore B3: 4 ore B3: 4 ore B3: 16 ore
B4: 8 ore B4: 8 ore B4: 8 ore B4: 8 ore B4: 32 ore
tot. 32 ore tot. 22 ore tot. 12 ore tot. 12 ore tot. 78 ore

Le ore di formazione residue rispetto a quelle previste dall'art. 16, legge n. 196/97 potranno essere effettuate anche all'interno dell'azienda.

Apprendisti con attestato di qualifica professionale, idoneo rispetto all'attività da svolgere
A1: 8 ore
A2: 12 ore
B3: 4 ore
B4: 16 ore

Apprendisti in possesso di titolo di studio di scuola media superiore o laurea, idonei rispetto all'attività da svolgere
A1: 8 ore
A2: 8 ore
B3: 4 ore
[…]

Tirocini formativi e di orientamento
Le parti, in applicazione del DM n. 142 del 25.3.98, attuativo dell'art. 18, legge n. 196/97, si adopereranno per favorire la stipulazione di apposite convenzioni, secondo le modalità previste dal citato decreto, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di promozione dell'occupazione tramite stages formativi e di orientamento.

Tutore
Nelle imprese con almeno 15 dipendenti, il tutore nelle iniziative formative di cui sopra è designato dall'azienda tra i lavoratori della stessa, aventi un livello non inferiore a quello finale dell'apprendista, nonché le esperienze professionali previste dal DM 28.2.00.
Nelle imprese con meno di 15 dipendenti e, comunque, nelle imprese artigiane, la funzione di tutore può essere ricoperta anche dal titolare dell'impresa (art. 4, comma 2, DM 8.4.98).

Art. 11 - Contratto a termine - Lavoro temporaneo.
In applicazione del rinvio disposto dall'art. 23, comma 1, legge n. 56/87, e dall'art. 1, comma 2, punto a), legge n. 196/97, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nelle ipotesi di cui all'art. 1, legge 18.4.62 n. 230, e successive modificazioni e integrazioni, di cui all'art. 8 bis, DL 29.1.83 n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25.3.83 n. 79, di cui all'art. 8, legge 23.7.91 n. 223, e di cui agli Accordi interconfederali 13.5.93 e 31.3.95, nonché la possibilità di stipulare contratti di lavoro temporaneo, è individuata nelle seguenti ipotesi:
[…]
m) assistenze specifiche nel campo della prevenzione, della sicurezza sul lavoro e dell'ambiente.
[…]
Le parti convengono sulla opportunità che i contratti di lavoro temporaneo siano indirizzati a rispondere a esigenze di breve durata. Convengono comunque di procedere ad una verifica sulle modalità di utilizzo dei due strumenti dopo il 1° biennio di applicazione della presente normativa.

Procedure informative
1) Contratto a termine
Direzione aziendale e RSU procederanno di norma annualmente ad un esame dell'andamento dell'utilizzo dei contratti a termine, verificando il numero e la durata dei contratti nonché le figure professionali prevalentemente utilizzate, sulla base delle comunicazioni quadrimestrali effettuate in corso d'anno.

2) Lavoro temporaneo
L'art. 7, comma 4, legge n. 196/97 prevede:
"L'impresa utilizzatrice comunica alla RSU, ovvero alle RSA e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale:
a) il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima della stipula del contratto di fornitura di cui all'art. 1; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i 5 giorni successivi;
b) ogni 12 mesi, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati".
[…]

Capitolo III - Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 13 - Orario di lavoro.

Premesso che la durata massima dell'orario normale è disciplinata dalle norme di legge e che nulla viene innovato a tali disposizioni, la durata media settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore, realizzabile anche con criteri plurisettimanali anche attraverso il ricorso alla flessibilità, è fissata in 39 ore.
Qualora l'orario di 39 ore settimanali venga raggiunto con criteri plurisettimanali, nella data concordata aziendalmente, le parti verificheranno la permanenza delle condizioni che hanno portato alla definizione dello schema di orario su cicli plurisettimanali.

A) Organici
In relazione all'esigenza di una rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali, tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per morbilità, infortunio e altre assenze retribuite.

B) Lavoro eccedente e straordinario
a) Il ricorso al lavoro eccedente e straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità non considerate dalle caratteristiche di cui al punto A) e che siano: non programmabili, imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
b) In vigore sino al 31.12.02. Al di là dei casi previsti dal punto precedente, eventuali ipotesi di lavoro eccedente e straordinario saranno contrattate preventivamente tra Direzione aziendale e RSU. In tal caso - ferma restando la corresponsione delle maggiorazioni contrattuali stabilite - le prestazioni straordinarie saranno compensate da corrispondenti riposi, possibilmente collegati con quelli settimanali o infrasettimanali, mentre l'eventuale recupero mediante riposi delle ore eccedenti formerà oggetto della contrattazione con la RSU.
c) In vigore dall'1.1.03. Al di là dei casi previsti dal precedente punto Ba), eventuali ipotesi di lavoro eccedente e straordinario saranno contrattate preventivamente tra Direzione aziendale e RSU.
Con decorrenza dall'1.1.03 viene istituito il conto ore.
In tale conto ore confluiranno le ore eccedenti e straordinarie effettuate dal singolo lavoratore con le seguenti modalità:
- unità produttive fino a 50 dipendenti: il 20% di tali ore;
- unità produttive oltre 50 dipendenti: il 30% di tali ore.
Per le ore residue rimane ferma la facoltà del dipendente di destinare la collocazione di tali ore, nel conto ore.
In tale caso il lavoratore dovrà darne comunicazione scritta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di effettuazione.
[…]
Sono altresì escluse da tale normativa le ore prestate ai sensi del comma 7 del successivo punto C) (Mancata sostituzione del lavoratore del turno smontante) nonché quelle prestate in trasferta.
Le ore accantonate verranno evidenziate in busta paga.
Le ore accantonate in conto ore saranno utilizzate entro il 18° mese successivo alla scadenza dell'anno di effettuazione con le seguenti modalità:
- recuperi individuali: il godimento delle ore accantonate dovrà essere richiesto dal lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi; l'utilizzo avverrà compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, produttive e di mercato;
- recuperi collettivi: tra azienda e RSU e/o le OO.SS. territoriali, nel corso di un apposito incontro potranno essere definite diverse modalità di utilizzo in relazione ai periodi di minori intensità produttiva.
Nel corso dell'ultimo trimestre 2003 le parti a livello nazionale verificheranno l'andamento dell'istituto del conto ore e le eventuali difficoltà applicative che dovessero essere segnalate.
d) La Direzione aziendale comunicherà mensilmente alla RSU i dati a consuntivo concernenti le prestazioni eccedenti e straordinarie per servizio o reparto e dall'1.1.03 l'utilizzo dei recuperi derivanti dal conto ore.

C) Distribuzione dell'orario
La distribuzione dell'orario di lavoro deve essere contrattata a livello aziendale.
[…]
I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare turni avvicendati e presteranno la loro opera nel turno per essi stabilito.
Il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, fermo restando il diritto alle maggiorazioni stabilite per il lavoro supplementare o straordinario.

Dc) Lavoro notturno
[…]
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.lgs. 26.11.99 n. 532, qualora l'avvicendamento su diversi turni comporti il superamento delle 8 ore nelle 24 ore, il recupero delle ore eccedenti sarà effettuato entro i successivi 12 mesi, erogando, all'atto dell'effettuazione, la sola maggiorazione contrattualmente prevista.
Ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.lgs. 26.11.99 n. 532, qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente, il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni o altri ruoli, equivalenti, se esistenti e disponibili.
In applicazione della legge 5.2.99 n. 25, il lavoro notturno per le donne è vietato dalle ore 24 alle 6 solo se in stato di gravidanza e fino al compimento di 1 anno d'età del bambino.
È vietato adibire i minori al lavoro notturno, inteso per tale un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le 6, o tra le ore 23 e le 7. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata (art. 10, D.lgs. 4.8.99 n. 345).
Gli adolescenti (art. 11, D.lgs. 4.8.99 n. 345), che hanno compiuto 16 anni possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifica un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell'azienda, purché tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori adulti e siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro 3 settimane. In tal caso il datore di lavoro deve dare immediata comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro, indicando i nominativi dei lavoratori, le condizioni costituenti la forza maggiore, le ore di lavoro.
Ai sensi dell'art. 17, comma 1, legge 5.2.99 n. 25, il lavoro notturno non è obbligatorio per:
- la lavoratrice madre di un figlio d'età inferiore a 3 anni o alternativamente il padre convivente con la stessa;
- la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni;
- la lavoratrice o il lavoratore, che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5.2.92 n. 104, e successive modificazioni.

Dichiarazione a verbale.
Le parti concordano che in presenza di esigenze produttive che possano essere pregiudicate dall'applicazione di quanto previsto nella lett. Bb) del presente articolo ed in ragione dell'esistenza di strozzature tecniche, di manutenzione e di occupazione, potranno essere convenute tra le parti stesse delle deroghe per il periodo strettamente necessario al superamento di tali esigenze.
Le parti s'impegnano, inoltre, ad adoperarsi attivamente tramite le rispettive strutture per rimuovere eventuali ostacoli o comportamenti contrastanti con la piena osservanza delle norme di legge e contrattuali che regolano il lavoro eccedente e straordinario.

Note a verbale.
1) Con i termini "non programmabili, imprescindibili, indifferibili e di durata temporanea" le parti hanno inteso richiamarsi alle specificità proprie delle piccole e medie aziende in relazione ad esigenze di mercato anche stagionali.
2) Restano salve le condizioni di maggior favore aziendalmente in atto, ivi comprese quelle per i lavoratori addetti a turni avvicendati.

Art. 15 - Flessibilità dell'orario di lavoro.
Fulc ed Unionchimica riconoscono che un complesso di elementi strutturalmente connessi al settore merceologico rappresentato, alle specificità del comparto delle PMI, e alle sempre maggiori necessità di costante rispetto delle richieste del mercato può concorrere a determinare nelle aziende esigenze di diversi quantitativi di produzione nei singoli periodi dell'anno.
Al fine di rendere più concreto l'adeguamento delle capacità aziendali, con un miglior utilizzo degli impianti, alle esigenze dell'andamento produttivo e di mercato (e sulla scorta delle previsioni di vendita), l'azienda potrà ricorrere - anche per singoli reparti, tipi di lavorazioni o gruppi di lavoratori - alla flessibilità dell'orario normale di lavoro attraverso cicli plurisettimanali, ferme restando le attuali condizioni di durata dello stesso.
I regimi di flessibilità comporteranno compensazioni annuali di orario tali da lasciare invariato mediamente il normale orario di lavoro.
Resta fermo che nei periodi in cui vengono attuati regimi di flessibilità, il lavoratore verrà retribuito secondo i criteri della normale mensilizzazione.
Quando l'azienda ravvisi l'opportunità di ricorrere alla flessibilità, si darà luogo ad un preventivo incontro tra le parti a livello aziendale, nel corso del quale, previa informazione sulle motivazioni e sui periodi di utilizzo programmati, saranno comunicate le modalità di distribuzione dell'orario flessibile al fine di conseguire gli obiettivi individuati.
Entro i 30 giorni successivi all'avvio della flessibilità in apposito incontro le parti definiranno i programmi e i periodi durante i quali si procederà alle compensazioni orarie necessarie al riequilibrio della media annua dell'orario di lavoro.
In tal caso la distribuzione dell'orario flessibile diventa orario normale e come tale dovrà essere considerato a tutti gli effetti compresi quelli retributivi.
In tale contesto la distribuzione della prestazione ordinaria e di flessibilità potrà essere articolata anche in giornate non cadenti nel periodo settimanale in cui è distribuito l'orario normale di lavoro, con esclusione delle domeniche e delle festività, entro un limite massimo di 48 ore settimanali.
Il recupero della flessibilità programmata, non effettuabile per esigenze produttive, sarà oggetto d'incontro tra Direzione aziendale e RSU per definire soluzioni adeguate in altro periodo.

Art. 16 -Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia.
Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia, l'orario normale di lavoro non può superare le 10 ore giornaliere e le 60 ore settimanali previste dai vigenti accordi interconfederali in materia, salvo le eccezioni di cui agli accordi medesimi.
La durata dell'orario normale del singolo lavoratore è fissata in:
- 45 ore settimanali per i discontinui con orario giornaliero di 9 ore;
- 50 ore settimanali per i discontinui con orario giornaliero di 10 ore.
[…]

Art. 17 -Lavoro eccedente, straordinario, notturno, festivo e a turni: maggiorazioni.
[…]
Ai minori che lavorano in squadre avvicendate, la mezz'ora di riposo prevista dalle vigenti disposizioni di legge dovrà essere retribuita, ma in tal caso le maggiorazioni previste per i turni diurni dal punto 8) del presente articolo sono ridotte di 4 punti.
Ferme restando le condizioni in atto aziendalmente, qualora, aziende organizzate su orario giornaliero ricorressero a turni avvicendati interessanti personale femminile, in riferimento a quanto stabilito dall'art. 19, legge n. 903/77, alle lavoratrici interessate verrà corrisposta la mezz'ora di riposo in luogo della maggiorazione di cui al punto 8) del presente articolo o viceversa.
[…]

Art. 18 - Turnisti a ciclo continuo.
Il lavoratore turnista addetto ai cicli continui, intesi come tali quelli che si svolgono su 3 turni avvicendati sull'intero arco settimanale di 7 giorni, ha diritto di godere, nel corso dell'anno solare, di tante giornate di riposo compensativo per quanto sono state le festività lavorate, secondo modalità da concordare in sede aziendale.

Art. 19 - Riposo settimanale.
Come previsto dalla relativa legge 22.2.34 n. 370, e fatto salvo quanto disposto per i minori, il riposo settimanale cadrà normalmente in domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendo, il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.

Art. 22 - Ferie.
[…]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie […]

Capitolo IV - Trattamento economico
Art. 30 - Lavoro a cottimo.

Ferme restando le norme di legge in materia, l'effettuazione del lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, è disciplinata dalle seguenti norme:
[…]
3) La tabella di cottimo (o tariffa), d'affiggere nei luoghi di lavoro o consegnare ai lavoratori, dovrà contenere le seguenti indicazioni:
a) descrizione del posto di lavoro;
b) descrizione della lavorazione e del suo procedimento;
c) indicazione del modo operativo con le singole operazioni previste;
d) indicazione della tariffa di cottimo (a tempo, a prezzo o ad indice di rendimento);
e) gli organici di squadra o di gruppo, il macchinario assegnato nelle diverse operazioni, la distribuzione delle pause per garantire, qualora sia prevista la continuità del regolare funzionamento degli impianti, la possibilità di allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro.
L'analisi della lavorazione nelle singole operazioni e l'elaborazione completa della tabella (o tariffa), compresi i tempi parziali e gli elementi equivalenti, sarà a disposizione dell'Esecutivo della RSU di cui al successivo punto 4), che ne potrà prendere visione, fermo restando l'obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite.
Nei casi di emissione e di revisione di tabella (o tariffa) l'azienda ne darà preventiva comunicazione ai lavoratori interessati e all'Esecutivo della RSU di cui al successivo punto 4).
[…]
4) Presso ogni stabilimento all'Esecutivo della RSU è affidata la contrattazione in materia di cottimo, che lo stesso potrà demandare ad un Comitato di cottimo composto da un massimo di 3 unità, nell'ambito delle condizioni previste dai commi 5 e 8, art. 72.
[…]

Art. 33 - Contrattazione aziendale.
Le parti, nel pieno rispetto dei contenuti del Protocollo 23.7.93, definiscono i seguenti principi di raccordo tra la contrattazione di 1° livello (contrattazione collettiva nazionale) e di 2° livello (contrattazione aziendale):
1) i 2 livelli di contrattazione non possono sovrapporsi in termini di materie e di tempi;
2) in relazione al precedente punto vengono definite nel presente accordo le materie di contrattazione del livello aziendale attraverso la seguente elencazione di materie:
a) materie espressamente richiamate nel CCNL;
b) nell'ambito delle previsioni del CCNL e nelle casistiche contrattualmente e legislativamente previste: prospettive produttive, occupazionali, di ricerca e innovazione, interventi di innovazione tecnologica e relativi riflessi organizzativi;
c) nell'ambito delle previsioni del CCNL gestione degli orari contrattuali di lavoro;
[…]

Capitolo V - Interruzione, sospensione e riduzione del lavoro
Art. 42 - Interruzione del lavoro e recupero delle ore di lavoro perdute.

[…]
È ammesso, per tutti i lavoratori, il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per causa di forza maggiore entro i successivi 60 giorni lavorativi o per le interruzioni di lavoro concordate fra le OO.SS. periferiche di categoria, in entrambi i casi nel limite massimo di 1 ora al giorno.

Art. 48 - Infortunio e malattie professionali.
In materia si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell'assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione della attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora, durante il lavoro, il lavoratore avverte disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto perché questi ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso.
[…]
I lavoratori, trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso, nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.

Art. 50 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Per il trattamento normativo ed economico in caso di gravidanza e puerperio valgono le vigenti disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
[…]
Qualora nel corso del periodo di assenza per gravidanza siano intervenuti processi riorganizzativi o di inserimento di innovazioni tecnologiche nell'area di lavorazione di appartenenza della lavoratrice, l'azienda procederà ad un adeguato periodo di addestramento atto ad un proficuo reinserimento.

Capitolo VI - Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza del lavoro
Art. 51 - Ambiente - Ambiente di lavoro.

Le parti stipulanti, nella consapevolezza che la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro rappresentano elementi fondamentali per lo sviluppo delle attività lavorative e che è indispensabile rendere compatibile la salvaguardia dell'ambiente con lo sviluppo delle aziende, ritengono necessario il metodo della partecipazione e responsabilizzazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze per l'attuazione di queste politiche. A tale scopo le parti convengono di realizzare un sistema di relazioni sindacali articolato sui seguenti livelli:

1) Livello nazionale
Il Comitato paritetico Ambiente e Sicurezza, costituito nell'ambito dell'Osservatorio nazionale, nel quadro dell'esame delle problematiche inerenti la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro nonché l'igiene ambientale ed i riflessi ecologici quali insediamenti industriali, svolgerà le seguenti attività:
- affrontare le tematiche riguardanti le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici, i rifiuti solidi sulla base degli elementi complessivi disponibili;
- esaminare la possibilità di individuare idonee ed adeguate soluzioni a diffuse situazioni di rischio eventualmente emerse in aree territoriali significative. Ciò anche in relazione ad indagini ed iniziative che fossero promosse dalle Istituzioni proposte;
- esaminare le proposte di legge e le iniziative di carattere normativo d'interesse per il settore plastica-gomma che venissero avanzate in Italia o nell'ambito UE, sia in tema di sicurezza ambientale che di igiene del lavoro, individuando eventuali proposte comuni da sottoporre alle autorità competenti;
- individuare i problemi posti dal recepimento e dall'attuazione nella legislazione italiana di Direttive CE riguardanti la sicurezza e l'ambiente;
- elaborare proposte comuni per facilitare la gestione degli adempimenti richiesti dalla legge (schede, ecc.) nonché modalità di eventuale rapporto con le Istituzioni nazionali;
- promuovere l'orientamento delle imprese, dei RLS e dei lavoratori verso un rapporto partecipativo nelle problematiche ambientali e della sicurezza sul lavoro;
- predisporre ed aggiornare linee guida e moduli formativi, per la formazione dei RLS e dei lavoratori, adeguati alle peculiarità settoriali, tenendo conto delle innovazioni normative intervenute, da presentare all'Ente bilaterale costituito ai sensi dell'Accordo interconfederale 16.11.88;
- esaminare le problematiche relative alle sostanze cancerogene e mutagene, tenendo conto sia delle risultanze dei lavori delle Commissioni di studio ufficialmente costituite e degli istituti previsti dalla vigente legislazione, sia delle valutazioni di enti di ricerca scientifica di indiscussa competenza;
- esaminare le problematiche relative alla raccolta, recupero e riciclaggio dei materiali plastici.
Qualora le problematiche sopraindicate dovessero presentare riflessi significativi in specifiche aree locali, le parti firmatarie ricercheranno gli opportuni collegamenti con le rispettive Organizzazioni territoriali competenti ai fini dell'assunzione, da parte di queste ultime, di eventuali iniziative nei confronti delle competenti autorità locali.

2) Livello aziendale
Fermi restando i controlli e le iniziative promozionali di competenza delle RSA ai sensi dell'art. 9, legge 20.5.70 n. 300, fanno parte dei compiti del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), di cui al successivo punto 3), le attività inerenti all'applicazione delle norme ambientali e della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonché delle misure idonee a tutelare la salute e la integrità fisica dei lavoratori e particolarmente:
- partecipare agli accertamenti relativi a condizioni di nocività e particolare gravosità;
- concordare con la Direzione aziendale, ogni qualvolta se ne ravvisi la esigenza, particolari indagini ed accertamenti sull'ambiente di lavoro, da affidare alle ASL per quanto di loro competenza. Qualora tali indagini ed accertamenti vengano concordati, delegati dai lavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni ambientali in esame e da esso designati di volta in volta nel proprio ambito in numero proporzionale alla consistenza del gruppo stesso e comunque non superiore a 6, partecipano alla discussione in uno, con la RSU, con il riconoscimento della retribuzione, in quanto, la discussione medesima si svolga in orario di lavoro.
I medici e i tecnici di cui sopra sono tenuti al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui vengono a conoscenza. Gli oneri per il complesso degli interventi effettuati dalle aziende/enti di cui sopra, poiché congiuntamente designati, e quelli per la tenuta delle registrazioni, sono a carico dell'azienda;
- concordare di volta in volta con la Direzione aziendale - nei casi in cui, a seguito delle indagini ambientali, sentito il parere dei lavoratori direttamente esposti, vengono individuate situazioni di particolare rischio - l'attuazione di accertamenti medici e scientifici per il personale interessato all'area di rischio individuata, da affidare all'ASL.
L'azienda assumerà a proprio carico le indagini concordate. Le parti hanno piena libertà di acquisizione e di valutazione in ordine ai risultati delle indagini ambientali;
- presentare proposte per la informazione, sensibilizzazione e formazione dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche con l'utilizzo delle 150 ore di diritto allo studio secondo quanto previsto dall'art. 55, lett. B);
- esprimere il proprio parere sulle iniziative di certificazione ambientale e/o di sicurezza che l'azienda decidesse volontariamente di adottare.
Annualmente le aziende porteranno a conoscenza del RLS i programmi di investimento concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro e della sicurezza.
Qualora l'adozione di sostanziali modifiche agli impianti al fine di migliorare l'ambiente di lavoro e la sicurezza o l'impatto ambientale imponesse la fermata totale o parziale degli stessi, le aziende provvederanno ad utilizzare i lavoratori interessati in altre attività aziendali ed, ove ciò non fosse possibile, ad esaminare con la RSU/RLS soluzioni alternative anche mediante recupero. È fatta salva la possibilità d'intervento della legge 20.5.75 n. 164, laddove ciò sia giustificato e alle condizioni dalla stessa previste.
Le aziende esamineranno con le OO.SS., la RSU e il RLS le caratteristiche relative all'ambiente di lavoro di nuovi complessi industriali in occasione della loro installazione.
Annualmente, ovvero con cadenza infrannuale qualora congiuntamente valutato, le aziende affronteranno con la RSU le principali tematiche in materia di ambiente.
Annualmente le aziende presenteranno alle RSU un bilancio sulle principali tematiche in materia di protezione ambientale con particolare riferimento ai rifiuti e alle emissioni in atmosfera e ai reflui liquidi.
I programmi concernenti il risanamento e/o la ristrutturazione per ragioni ambientali e di sicurezza, qualora comportanti l'adozione di sostanziali modifiche agli impianti o la fermata totale o parziale degli stessi con conseguenti ricadute sui livelli occupazionali, formeranno oggetto di esame tra Direzione aziendale e RSU/RLS.
Durante l'esame, che dovrà a questi fini esaurirsi entro 20 giorni dalla comunicazione dei programmi da parte dell'impresa, le parti opereranno astenendosi da iniziative unilaterali.
Con riferimento al comma precedente sono fatte salve le iniziative a carattere di urgenza determinate anche da adempimenti richiesti dalle Autorità.
Su iniziativa di una delle due Parti, fermi restando i termini complessivi sopra indicati, l'esame di cui sopra potrà essere realizzato con il coinvolgimento del livello territoriale o nazionale e potrà anche estendersi all'individuazione di modalità per opportune azioni nei confronti delle autorità competenti.
In caso di innovazioni produttive che comportino l'esposizione dei lavoratori a nuovi agenti di rischio, l'azienda si atterrà alle acquisizioni scientifiche (tecnico-medico) esistenti e ne darà preventiva informazione al RLS.
Laddove condizioni ambientali lo rendano necessario, l'azienda esaminerà con il RLS la possibilità di installare idonee apparecchiature di analisi continue, volte a mantenere sotto controllo gli agenti di rischio nel posto di lavoro.
In attuazione dei disposti della legge 23.12.78 n. 833, l'azienda provvederà a comunicare al RLS l'elenco delle sostanze tossiche presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche e i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente, così come desunte da studi qualificati di tecnici ed istituti specializzati per quanto a conoscenza dell'azienda. L'azienda procederà ad opportuni aggiornamenti.
Per gli impianti utilizzati per la produzione di sostanze che possano determinare rischi di inquinamento, l'azienda provvederà a portare a conoscenza del RLS la scheda dell'impianto concernente, sulla scorta di dati informativi definiti a livello nazionale, i tipi di indagine e le modalità di intervento per il mantenimento ottimale di regime produttivo in relazione all'ambiente di lavoro.
Il RLS è vincolato al segreto sulle tecnologie di produzione, sulle sostanze e formule utilizzate per la realizzazione dei prodotti nonché sui dati comunicatigli dalle aziende, di cui può venire a conoscenza nello svolgimento della sua attività.

Nota a verbale.
Con riferimento al comma 1, 2° alinea, del punto 2) del presente articolo, le parti convengono che, in relazione alle realtà aziendali da Unionchimica rappresentate, il numero massimo dei delegati di reparto o gruppo omogeneo che potranno assistere la RSU è da una a 3 unità.

3) Rappresentante per la sicurezza
In applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 19.9.94 n. 626, nonché dall'Accordo interconfederale 27.10.95, viene definita la seguente disciplina sul RLS.
a) Nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti i lavoratori eleggono, all'interno della RSU il RLS, previsto dal D.lgs. n. 626/94, nei seguenti numeri:
- 1 RLS nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;
- 2 RLS nelle aziende o unità produttive che occupano da 101 a 200 dipendenti;
- 3 RLS nelle aziende o unità produttive che occupano da 201 a 1.000 dipendenti;
- 6 RLS nelle aziende o unità produttive di maggiori dimensioni.
Per la determinazione delle suddette classi dimensionali, sono considerati tutti i lavoratori dipendenti a libro matricola, che prestano la loro attività nelle sedi aziendali, mentre i lavoratori a part-time vengono considerati in proporzione all'orario di lavoro svolto.
B) Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
Le iniziative idonee per l'informazione ai lavoratori relativa all'elezione del RLS saranno definite dalle associazioni territoriali degli imprenditori e dei lavoratori.
C) L'elezione del RLS avverrà secondo le modalità e le procedure previste dalla parte III, punti 1) e 2), Accordo interconfederale 27.10.95, che s'intendono qui integralmente richiamate.
D) Il RLS svolge, oltre ai compiti di cui al precedente punto 2), quelli espressamente previsti dall'art. 19, D.lgs. n. 626/94.
E) Per quanto riguarda la durata dell'incarico del RLS, gli strumenti e le modalità per l'espletamento dell'incarico, si intendono qui richiamati i punti 3) e 4), parte III, Accordo interconfederale 27.10.95.
F) Le riunioni periodiche, di cui all'art. 11, D.lgs. n. 626/94, saranno convocate con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, su ordine del giorno scritto predisposto dall'azienda.
Il RLS potrà richiedere una integrazione purché riferita agli argomenti previsti dallo stesso art. 11.
Nelle aziende ovvero unità produttive che occupano più di 15 dipendenti la riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori; nelle aziende ovvero unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, nelle stesse ipotesi del presente comma, il RLS può richiedere la convocazione di una apposita riunione.
Di ciascuna riunione viene redatto apposito verbale che verrà sottoscritto dal RLS e dal datore di lavoro o suo rappresentante. G) Per l'espletamento dei compiti di cui alla precedente lett. D, il
RLS, oltre ai permessi retribuiti spettanti in quanto componente della RSU, ha diritto a:
- 40 ore annue di permesso retribuito, senza pregiudizio delle ore spettanti alla RSU, nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti;
- 30 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano da 6 a 15 dipendenti;
- 12 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 5 dipendenti.
L'utilizzo dei permessi deve essere comunicato alla Direzione aziendale con almeno 48 ore di anticipo, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttivo-organizzative dell'azienda; sono fatti salvi i casi di forza maggiore.
Non vengono imputate al monte ore, di cui al comma 1 della presente lett. G), le ore utilizzate per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19, D.lgs. n. 626/94, lett. b), c), d), g), i) e l).
H) Il RLS riceve una formazione adeguata, come previsto dall'art. 22, comma 4, D.lgs. n. 626/94.
I) La formazione del RLS sarà svolta con un programma di 32 ore e, come previsto dall'Accordo interconfederale 27.10.95, riguarderà: conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza nonché sui rischi e sulle relative misure di prevenzione e protezione; metodologie sulla valutazione del rischio; metodologie minime di comunicazione.
Il programma di cui sopra verrà svolto sulla base delle linee guida elaborate dalla Sezione ambiente e sicurezza dell'Osservatorio nazionale, tenendo conto anche dei rischi specifici, qualora la gestione dei corsi sia ritenuta fattibile dalle parti territoriali e dall'Organismo paritetico competente.
Le iniziative formative verranno promosse dai costituendi organismi paritetici con un attivo intervento delle Organizzazioni territoriali delle parti stipulanti.
L) Le iniziative formative per i lavoratori saranno concordate tra le parti a livello territoriale avvalendosi degli organismi paritetici, ove siano operanti, sulla base delle linee guida elaborate dal Comitato paritetico dell'Osservatorio nazionale.

Chiarimenti a verbale.
Aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti:

1) nelle aziende in cui siano state elette le RSU, il RLS verrà designato dalle stesse al proprio interno e proposto ai lavoratori in apposita assemblea da tenersi entro 15 giorni da tale designazione, per la ratifica; l'assemblea sarà valida purché voti la maggioranza degli aventi diritto presenti in azienda;
2) nelle aziende in cui le RSU non siano ancora state costituite, il RLS è eletto nell'ambito delle stesse in occasione della loro elezione e con le medesime modalità di elezione;
3) nelle aziende in cui esistano rappresentanze sindacali diverse dalle RSU e nelle aziende in cui non esista alcuna rappresentanza sindacale, il RLS viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno con le stesse modalità e le procedure definite dalle rispettive Organizzazioni territoriali per le aziende ed unità produttive fino a 15 dipendenti, di norma su iniziativa delle OO.SS. stipulanti.

Art. 52 - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
1) Prevenzione

La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti, costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori.
In particolare l'azienda:
a) può sottoporre il lavoratore a visita medica precedentemente all'assunzione, al fine di accertarne l'idoneità alla mansione che gli viene affidata, o successivamente quando lo ritenga opportuno, al fine di verificare il permanere delle condizioni d'idoneità;
b) sottopone - in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, i lavoratori addetti alle lavorazioni considerate nocive (anche se non comprese fra quelle considerate strettamente tali dalla legge) a periodiche visite mediche;
c) è tenuta a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa necessari contro l'azione di agenti che, per la loro specifica natura, possono riuscire nocivi alla salute del lavoratore nell'esercizio delle sue mansioni. Tali mezzi protettivi di uso personale, come: zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma, ecc., sono forniti a cura dell'azienda, sono assegnati in dotazione per tutta la durata del lavoro e devono essere mantenuti in stato di efficienza;
d) deve disporre che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni di sostanze nocive, consumino i pasti fuori dei reparti stessi, in locale adatto;
e) dà informazioni sui piani di emergenza, compresi l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di interventi previsti all'interno dello stabilimento in caso di incidente rilevante;
f) dà informazioni sulle avvertenze in materia di sicurezza e di pronto intervento per le sostanze pericolose trasportate;
g) dà attuazione alle norme di legge relative ai videoterminali;
h) in riferimento a quanto disposto dal D.lgs. n. 230/95, dà informazioni sull'applicazione delle specifiche norme di legge per il personale professionalmente esposto (fonti ionizzanti).
L'azienda curerà che gli indumenti dei lavoratori siano custoditi in appositi armadietti, da sottoporre a periodica disinfestazione.
Ove motivi di igiene lo esigano, le aziende provvederanno alla istituzione di bagni a doccia di cui i lavoratori possano usufruire al termine del lavoro.
Il periodo massimo di allontanamento temporaneo, agli effetti dell'art. 8, comma 3, D.lgs. 15.8.91 n. 277, è determinato in mesi 9.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle disposizioni di legge in materia di prevenzione e sicurezza nonché delle prescrizioni che, anche nell'osservanza delle legge, gli verranno impartite dall'azienda, per la tutela della sua salute; in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi fornitigli dall'azienda soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.

2) Registrazioni
Fermo restando il registro degli infortuni e delle malattie professionali, vengono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati delle rilevazioni riguardanti fattori ambientali fisici, chimici e biologici, i quali possono determinare situazioni di nocività e particolare gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura dell'azienda. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici obbligatori, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune; il registro sarà tenuto a disposizione del RLS e dei lavoratori;
c) il libretto personale di rischio in cui saranno trascritti, a cura dell'azienda, le risultanze del registro di cui alla lett. a) relative agli ambienti in cui ciascun lavoratore abbia svolto la sua attività e che sarà consegnato al lavoratore medesimo;
d) la cartella sanitaria personale, tenuta ed aggiornata a cura dei servizi sanitari di fabbrica, con vincolo di segreto professionale. In tale cartella saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici; nonché i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali e i dati concernenti la salute riproduttiva dei lavoratori.
Il lavoratore, o il medico curante da lui autorizzato, possono prendere visione e chiedere estratti, in ogni momento, della cartella sanitaria, rivolgendosi a chi la detiene. All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro la cartella sarà riconsegnata al lavoratore.
Il RLS partecipa, per quanto di propria competenza, al costante aggiornamento dei registri di cui sopra;
e) nelle aziende interessate, il registro dei lavoratori esposti agli agenti cancerogeni e biologici, in conformità alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 626/94;
f) la scheda di sicurezza per le sostanze pericolose impiegate nel ciclo produttivo, redatta sulla base delle informazioni fornite dalle aziende produttrici delle sostanze stesse.

3) Valori limite
In connessione con quanto previsto ai titoli VII e VIII, D.lgs. n. 626/94 e ferma restando la regolamentazione di cui al D.lgs. n. 277/91 e ai relativi valori e procedure, in vigore per gli agenti fisici, chimici e biologici dalla stessa disciplinati, non sono ammesse lavorazioni nelle quali vengano superati, per tutti gli altri agenti chimici, i valori limite (TLV) della ACGIH.
È istituito, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente contratto, presso Unionchimica nazionale, un servizio, cui le parti a tutti i livelli potranno riferirsi nell'arco della vigenza contrattuale, finalizzato alla tenuta e all'aggiornamento delle tabelle di cui sopra.
Le specifiche disposizioni, procedure e limiti che saranno emanati dalle Istituzioni nazionali con efficacia cogente - anche in attuazione delle Direttive UE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici - sostituiranno quelli previsti dal presente contratto.

Nota a verbale.
Le parti convengono che, in considerazione delle particolari caratteristiche delle aziende del settore e allo scopo di garantire l'attuazione concreta e uniforme della normativa del presente articolo e anche per contribuire alla elaborazione del modello unico previsto dalla legge n. 833/78, attraverso strumenti operativi di agevole gestione, il registro dei dati ambientali, quello dei dati biostatistici, il libretto personale di rischio e la cartella sanitaria personale verranno elaborati di comune accordo tra le parti stipulanti.

Capitolo VII - Clausole particolari riguardanti lo svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 56 - Abiti da lavoro.

Ai lavoratori di nuova assunzione di cui ai Gruppi B) (6° livello, 2° alinea - 5° livello, 2° alinea, fino al 31.8.00 - e 5° livello, 1° alinea - 4° livello, 1° alinea, fino al 31.8.00 -) e C) dell'art. 4, le aziende forniranno gratuitamente, in uso, un abito da lavoro all'atto della conferma in servizio, provvedendo pure gratuitamente di anno in anno alla sostituzione dello stesso.
Per quanto concerne i lavoratori di cui al gruppo B) dell'art. 4 (esclusi i lavoratori di cui al gruppo B sopra elencati) l'abito da lavoro verrà fornito ai soli tecnici di stabilimento o laboratorio.
Per i lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne richiedano uno speciale, l'azienda provvederà a quanto sopra fornendo 1 o più abiti all'anno nella misura resa necessaria dal grado di usura determinato dalle lavorazioni stesse, tenendo presente anche la necessità di assicurare l'efficienza degli abiti agli effetti della sicurezza e dell'igiene sul lavoro.
A titolo indicativo rientrano nel trattamento di cui sopra i lavoratori addetti alla produzione o manipolazione o impiego di solventi e di sostanze corrosive o caustiche (quali ad es.: solfuro di carbonio, soda caustica, acidi, sali di piombo, ecc.) oppure i lavoratori addetti a lavorazioni molto sporchevoli o di rapida usura degli abiti, quali ad es. preparazione e manipolazione di soluzioni di gomma, sterlingatura, catramatura, bitumatura, verniciatura, paraffina a calco, cernita cascami ecc., oppure gli addetti alla presse o ai mescolatori, sempreché tali lavorazioni risultino effettivamente sporchevoli, oppure per i lavoratori il cui vestiario sia oggetto ad usura per contatto o per la proiezione di sostanze ad elevate temperature, come avviene, ad esempio, per i lavoratori addetti ai forni di fusione metalli, alle caldaie generatrici di vapore a carbone o nafta, ecc... per i saldatori, oppure per i lavoratori addetti al carico e scarico a spalla, o al carico e trasporto di sostanze sporchevoli, come nerofumo e carbone, ecc.
Ai lavoratori addetti ai servizi ausiliari, e che per le mansioni loro attribuite si trovino saltuariamente nelle condizioni su accennate, dovrà pure essere fornito gratuitamente l'abito da lavoro, tenendo conto, agli effetti del numero di ricambi, del grado di esposizione agli agenti deterioranti.
Ai lavoratori che esplicano continuamente la loro attività in condizioni del tutto particolari od esposti alle intemperie, dovranno essere singolarmente forniti quegli indumenti speciali che saranno più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
Quando invece le suddette condizioni si verificassero saltuariamente, anche se non ripetutamente, l'assegnazione di tali indumenti potrà essere fatta a mezzo di dotazione di reparto.
Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti l'azienda deve assicurare la possibilità del ricambio dell'abito durante il lavoro.
[…]

Art. 57 - Lavoro delle donne e dei minori.
Per il lavoro delle donne e dei minori si rimanda alle disposizioni di legge.

Lavorazioni particolarmente pesanti
In attuazione della deroga prevista al comma 4, art. 1, legge n. 903/77, su iniziativa di una delle parti, a livello aziendale o a livello territoriale per realtà omogenee, si concorderà, verificata la irremovibilità delle condizioni organizzative, la individuazione di lavorazioni ritenute particolarmente pesanti e per le quali le aziende non potranno adibire né assumere personale femminile. Copia dell'accordo raggiunto verrà depositato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge all'Ispettorato provinciale del lavoro, all'Ufficio provinciale del lavoro e della M.O. e portato a conoscenza degli uffici periferici interessati.

Art. 58 - Portatori di handicap.
Le aziende considereranno con attenzione, nell'ambito delle possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento nelle proprie strutture, anche attraverso la creazione di percorsi di inserimento mirati, ai sensi e per gli effetti della legge n. 68/99, dei portatori di handicap in funzione delle capacità lavorative degli stessi, anche utilizzando specifici progetti con il supporto della struttura pubblica competente, la RSU e con la collaborazione della Commissione provinciale.
Per i lavoratori portatori di handicap si richiamano le disposizioni dell'art. 33, legge 5.2.92 n. 104.

Capitolo VIII - Norme disciplinari
Art. 60 - Consegna e conservazione utensili e materiali.

Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, il lavoratore deve far richiesta al suo superiore diretto.
Egli è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna […] È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere tutto quanto a lui è affidato.
D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la Direzione dell'azienda.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa e negligenza; il relativo ammontare verrà trattenuto sulla retribuzione con le norme di cui all'art. 39.
Il lavoratore non può apportare modifica agli oggetti affidatigli senza l'autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente, dà diritto all'azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.
[…]

Art. 62 - Permessi e assenze.
F) Permessi per donatori di midollo osseo
Al lavoratore donatore di midollo osseo, l'impresa riconosce, per l'accertamento e il prelievo, fino a 3 giorni di permesso di cui 1 retribuito, purché l'intervento sia idoneamente certificato.

Art. 63 - Rapporti in azienda.
Nell'esecuzione del lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza dell'organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone dalle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende e alle quali è tenuto a rivolgersi in caso di necessità.
I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza.
Devono fra l'altro essere evitati:
- comportamenti offensivi a connotazione sessuale, che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio della persona alla quale essi sono rivolti e possano influenzare, esplicitamente o implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;
- qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che, rientrando nella propria sfera personale, risultino non pregiudizievoli dell'attività lavorativa e della convivenza nei luoghi di lavoro.
In particolare il lavoratore deve:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, dei mobili, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 65 - Multe e sospensioni.
Incorre nel provvedimento della multa e della sospensione il lavoratore:
a) che […] abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche e di sicurezza consiglino tale divieto;
[…]
f) che, per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
[…]
h) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene;
i) che si trovi in stato di alterazione, dovuto a sostanze alcooliche o stupefacenti;
[…]
m) che non rispetti le norme antinfortunistiche, preventivamente portate a conoscenza;
n) che si rifiuti di adempiere a disposizioni legittime impartite dai suoi superiori.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo, nonché in caso di precedente adozione per 2 volte di provvedimenti di multa non prescritti.
[…]

Art. 66 - Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[…]
b) recidività al divieto di fumare di cui al punto d), art. 65, sempreché l'infrazione non costituisce pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
c) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
[…]
e) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti o comunque compimenti di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;
g) […] danneggiamento volontario al materiale dell'azienda;
[…]
m) grave insubordinazione;
n) mancanze disciplinari configurabili nei termini previsti dal comma 1 del presente articolo.
o) grave inosservanza delle norme antinfortunistiche preventivamente portate a conoscenza che possa pregiudicare la propria o altrui incolumità nonché danni agli impianti e materiali;
p) precedente adozione per 2 volte di provvedimenti di sospensione non prescritti.
Nel caso di contestazione delle mancanze di cui al presente articolo, l'azienda, nelle more delle procedure di contestazione, può sospendere cautelativamente il lavoratore interessato.
[…]

Capitolo X - Istituti di carattere sindacale
Art. 72 - Rappresentanza sindacale unitaria.

[…]
5. La RSU sostituisce il Consiglio di fabbrica di cui al CCNL 19.2.92 e i suoi componenti subentrano alle RSA e ai dirigenti delle RSA di cui alla legge n. 300/70 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto.
[…]
6. Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, la RSU disporrà di permessi retribuiti per un monte ore annuo di 1,5 ore per dipendente in forza all'unità lavorativa.
Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la RSU nell'esercizio dei compiti da essa svolti.
[…]
8. Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 20.5.70 n. 300, il pieno esercizio dei diritti sindacali è garantito a tutti i lavoratori in forza all'unità (diritto di assemblea, partecipazione alla costituzione della RSU, permessi per i componenti la RSU, diritto di informazione, ecc.).
Allo scopo, per i lavoratori normalmente svolgenti attività all'esterno dell'unità lavorativa, a livello aziendale saranno concordate modalità, tempi e luoghi adeguati.
[…]

Art. 73 - Assemblee.
Nelle singole unità produttive che occupino più di 15 dipendenti, potranno essere promosse dalla RSU, e/o su richiesta unitaria delle OOSS stipulanti il presente CCNL, assemblee del personale in forza presso l'unità medesima, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di 8 ore annue retribuite.
[…]

Art. 74 - Affissioni.
Le Direzioni aziendali consentiranno alla RSU e ai sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere, in apposito albo, comunicazioni firmate dai responsabili e inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]

Capitolo XI - Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 78 - Condizioni di miglior favore.

[…]
Per le aziende industriali che occupano non più di 25 operai si conviene che, attraverso accordi da stipularsi fra le competenti OO.SS. provinciali, si potrà addivenire a temperamenti che valgono a limitare l'onere di qualche istituto contrattuale.

Art. 81 - Lavori usuranti.
Unionchimica e Fulc concordano di attivarsi per intervenire, per quanto di loro competenza, sul complessivo tema dei lavori usuranti.
In particolare le parti nomineranno una apposita Commissione per acquisire una comune conoscenza dell'orientamento del Ministero del lavoro in materia, e, a partire da una verifica delle attività usuranti già stabilite per legge, definire gli schemi di riferimento per la determinazione e individuazione delle attività usuranti per le quali rendere operativi i benefici pensionistici previsti dalla legge.
In questo contesto la Commissione formulerà anche le ipotesi relative al quadro contributivo che si renderebbe necessario.
La Commissione consegnerà alle parti i materiali elaborati al fine di definire una comune posizione e ricercare un confronto con il Ministero del lavoro rispetto al problema dei dispositivi applicativi.