Ministero della Salute |
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DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA |
Ministero della difesa |
OGGETTO: Precisazioni in ordine all'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020 recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID- 19”.
In merito a quanto richiesto dagli organi di Sanità militare coinvolti nelle operazioni di rimpatrio di nostri connazionali da Cina e Giappone, sulla eventuale applicazione delle misure previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, si rappresenta quanto segue.
All'articolo 1, l'ordinanza dispone l'obbligo di quarantena con sorveglianza attiva da applicarsi, per quattordici giorni, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva Covid-19 e la sorveglianza attiva con permanenza domiciliare fiduciaria per chi è stato nelle aree a rischio negli ultimi 14 giorni.
Tale misura di quarantena è da ritenersi derogabile per il personale sanitario e quello delle forze armate che è stato impegnato, a vario titolo, nelle suddette operazioni, a condizione che abbia utilizzato, in tutte le operazioni con contatto ravvicinato e per qualsiasi procedura sanitaria, idonei dispositivi di protezione individuale.
Resta inteso che il predetto personale è obbligato a segnalare tempestivamente al datore di lavoro qualsiasi segno o sintomo collegabile alla Covid-19 nei 14 giorni successivi all'ultimo contatto.
IL DIRETTORE GENERALE
*f.to Dott. Claudio D'Amario