Tipologia: CCNL
Data firma: 17 giugno 2004
Validità: 01.01.2004 - 31.12.2007
Parti: Unionchimica-Confapi e Filcem-Cgil, Femca-Cisl, Uilcem-Uil
Settori: Chimici, Gomma e plastica, PMI
Fonte: CNEL

Sommario:

  Parte Prima - Relazioni industriali
• 1) - Relazioni industriali nazionali
o 1.1) - Osservatorio nazionale di settore

o 1.2) - Commissione paritetica
▪ A) - Compiti, funzioni e composizione
▪ B) - Controversie
• 2) - Relazioni industriali regionali/territoriali
• 3) - Relazioni a livello di gruppo
• 4) - Relazioni a livello aziendale
• 5) - Appalti, terziarizzazione, decentramento produttivo e lavoro a domicilio
o 5.1) - Appalti, terziarizzazioni e decentramento produttivo
o 5.2) - Lavoro a domicilio
• 6) - Organizzazione del lavoro
• 7) - Innovazione tecnologica
• 8) - Azioni positive per le pari opportunità
• 9) - Formazione continua
• 10) - Assistenza sanitaria
• 11) - Mercato del lavoro
Parte Seconda
Capitolo I - Costituzione del rapporto di lavoro - Classificazione del personale

Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Classificazione del personale
Art. 4 - Cumulo di mansioni
Art. 5 - Passaggio di mansioni
Art. 6 - Passaggi di qualifica
Capitolo II - Mercato del lavoro
Art. 7 - Disciplina dell'apprendistato
• Formazione
• Tirocini formativi e di orientamento
• Tutore
• Chiarimento a verbale
Art. 8 - Tirocinio
Art. 9 - Contratto a tempo parziale
Capitolo III - Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 10 - Orario di lavoro
• A) - Organici
• B) - Lavoro eccedente e straordinario
• C) - Distribuzione dell'orario
• D.a) - Lavoro eccedente
• D.b) - Lavoro straordinario
• D.c) - Lavoro notturno
• D.d) - Lavoro festivo
• E) - Esenzione ed autorizzazione
Art. 11 - Riduzione dell'orario di lavoro
Art. 12 - Flessibilità dell'orario di lavoro
Art. 13 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia
Art. 14 - Lavoro eccedente, straordinario, notturno, festivo ed a turni: maggiorazioni
Art. 15 - Turnisti a ciclo continuo
Art. 16 - Riposo settimanale
Art. 17 - Giorni festivi
Art. 18 - Festività soppresse (riposi sostitutivi)
Art. 19 - Ferie
Capitolo IV - Trattamento economico
Art. 20 - Trattamento economico minimo
Art. 21 - Indennità di contingenza
Art. 22 - Divisore orario
Art. 23 - Elementi della retribuzione
Art. 24 - Corresponsione della retribuzione
Art. 25 - Trattamento economico per la festività della Pasqua
Art. 26 - Reclami sulla retribuzione
Art. 27 - Lavoro a cottimo
Art. 28 - Scatti di anzianità
Art. 29 - Compenso sostitutivo del cottimo e di altri incentivi
Art. 30 - Contrattazione aziendale
Art. 31 - Premio per obiettivi
Art. 32 - Tredicesima mensilità
Art. 33 - Computo delle maggiorazioni per lavoro a turni
Art. 34 - Mantenimento delle maggiorazioni per lavoro a turni
Art. 35 - Indennità per maneggio denaro
Art. 36 - Trattenute per risarcimento danni
Art. 37 - Trasferta
• Trattamento per il tempo di viaggio in caso di trasferte fino a 12 ore
Art. 38 - Trasferimento
Capitolo V - Interruzione, sospensione e riduzione del lavoro
Art. 39 - Interruzione del lavoro e recupero delle ore di lavoro perdute
Art. 40 - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro
Art. 41 - Permessi di entrata nell'azienda
Art. 42 - Aspettativa
Art. 43 - Congedo matrimoniale
Art. 44 - Servizio militare
Art. 45 - Infortunio e malattie professionali
Art. 46 - Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro
• Visite di controllo
• Conservazione del posto
• Trattamento economico
Art. 47 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Capitolo VI - Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza del lavoro
  Art. 48 - Ambiente - Ambiente di lavoro
• 1) - Livello nazionale
• 2) - Competenze RLS a livello aziendale
• 3) - Rappresentante per la sicurezza
• 4) - Sicurezza negli appalti
• Chiarimenti a verbale - Aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti
Art. 49 - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
• 1) - Prevenzione

• 2) - Registrazioni
• 3) - Valori limite
• Nota a verbale
Capitolo VII - Clausole particolari riguardanti lo svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 50 - Normative particolari per i quadri
Art. 51 - Lavoratori esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi (legge 190/85)
Art. 52 - Diritto allo studio e facilitazioni particolari per lavoratori studenti
Art. 53 - Abiti da lavoro
Art. 54 - Lavoro delle donne e dei minori
• Lavorazioni particolarmente pesanti
Art. 55 - Portatori di handicap
Capitolo VIII - Norme disciplinari
Art. 56 - Inizio e fine del lavoro
Art. 57 - Consegna e conservazione utensili e materiali
Art. 58 - Visita di inventario e di controllo
Art. 59 - Permessi ed assenze
• A) - Permessi retribuiti
• B) - Assenze
• C) - Permessi non retribuiti
• D) - Permessi parzialmente retribuiti
• E) - Congedi parentali
• F) - Permessi per donatori di midollo osseo
• G) - Volontariato
Art. 60 - Rapporti in azienda
Art. 61 - Provvedimenti disciplinari
Art. 62 - Multe e sospensioni
Art. 63 - Licenziamento per mancanze
Capitolo IX - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 64 - Preavviso
Art. 65 - Trattamento di fine rapporto
Art. 66 - Restituzione dei documenti di lavoro - Certificati di lavoro
Art. 67 - Indennità in caso di morte
Art. 68 - Previdenza integrativa
Capitolo X - Istituti di carattere sindacale
Art. 69 - Rappresentanza sindacale unitaria
Art. 70 - Assemblee
Art. 71 - Affissioni
Art. 72 - Permessi per cariche sindacali
Art. 73 - Aspettative per cariche pubbliche e sindacali
Art. 74 - Versamento dei contributi sindacali
Capitolo XI - Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 75 - Condizioni di miglior favore
Art. 76 - Distribuzione del contratto ed esclusiva di stampa
Art. 77 - Fondo di solidarietà
Art. 78 - Lavori usuranti
Art. 79 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato n. 1 - Tabelle delle retribuzioni minime mensili
Allegato n. 2 - Minimi tabellari mensili dal 1/01/2002 al 31/12/2003
Allegato n. 3 - Linee guida congiunte sul premio per obiettivi
• Parametri individuati a titolo esemplificativo:

Allegato n. 4 - Importi di cui all'art. 31 del CCNL 19/02/1992
Allegato n. 5 - Previdenza integrativa
• Accordo 28/07/1997
o Natura e scopi del fondo
o Soci del fondo
o Contribuzione
o Quota di iscrizione e quota associativa
o Spese di costituzione e di avvio
• Accordo 10/03/1998
Allegato n. 6 - Disciplina della elezione della rappresentanza sindacale unitaria
• 1) - Modalità per indire le elezioni
• 2) - Quorum per la validità delle elezioni
• 3) - Presentazione delle liste
• 4) - Commissione elettorale
• 5) - Compiti della commissione
• 6) - Affissioni
• 7) - Scrutatori
• 8) - Modalità del voto
• 9) - Schede elettorali
• 10) - Modalità della votazione
• 11) - Composizione del seggio elettorale
• 12) - Attrezzatura del seggio elettorale
• 13) - Riconoscimento degli elettori
• 14) - Compiti del presidente
• 15) - Operazioni di scrutinio
• 16) - Ricorsi alla commissione elettorale
• 17) - Comitato dei garanti
• 18) - Comunicazione della nomina dei componenti della rappresentanza sindacale unitaria
• 19) - Adempimenti della direzione aziendale
• 20) - Norma generale

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori della piccola e media industria della plastica e della gomma - 17 giugno 2004

Addì 17 Giugno 2004, in Roma fra l'Unione nazionale piccola e media industria chimica, conciaria, materie plastiche, gomma, vetro, ceramica e prodotti affini - Unionchimica […] con l'assistenza della Confederazione italiana della piccola e media industria - Confapi […] e la Federazione Unitaria Lavoratori Chimici (Fulc) composta da: la Filcem-Cgil […] con l'assistenza della Segreteria Confederale della Cgil […], la Femca-Cisl […] assistiti dal Segretario Generale della Cisl […] e dal Segretario Confederale […], la Uilcem-Uil […] assistiti dal Segretario Generale della Uil […]; con la partecipazione della Delegazione Trattante Unitaria eletta in Roma; è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti dalle piccole e medie industrie delle materie plastiche, gomma, cavi elettrici ed affini, linoleum, materie plastiche rinforzate e/o vetroresina associate all'Unionchimica.

Parte Prima - Relazioni industriali
Unionchimica e Fulc, in relazione alle sfide dei cambiamenti in corso, all'esigenza di una crescente competitività e consapevoli del ruolo fondamentale che il comparto della PMI gioca per la salvaguardia dei settori Plastica e Gomma, fondamentali per tutta l'industria italiana e di rilevanza in termini occupazionali, convengono di consolidare un modello di Relazioni Industriali partecipativo che rafforzi consapevolezze, competenze e responsabilità reciproche attraverso un flusso continuo di informazioni, un programma di consultazioni e una sede di valutazione e di analisi congiunta delle tematiche più rilevanti per le imprese e per i lavoratori.
Le Parti firmatarie del presente CCNL convengono di sviluppare l'attività dell'Osservatorio Nazionale che si qualifica come momento di incontro permanente tra le Parti.
L'Osservatorio nazionale di settore congiunto e paritetico analizzerà e valuterà, con la periodicità richiesta dai problemi in discussione, e comunque almeno una volta all'anno, le materie suscettibili di avere incidenza sulla situazione complessiva dei settori Plastica e Gomma delle PMI, al fine di individuare le occasioni di sviluppo e di realizzare le condizioni per favorirlo, nonché di individuare i punti di debolezza per verificarne la possibilità di superamento.
Gli studi e le analisi svolte dalle parti all'interno dell'Osservatorio Nazionale potranno essere di orientamento per l'attività di competenza delle Parti stesse.
A tale scopo le Parti si incontreranno entro il primo semestre di ogni anno per:
- costruire l'agenda degli incontri ed i relativi argomenti di discussione;
- insediare eventuali Comitati paritetici nazionali.
Quanto sopra al fine di rendere sistematico, efficiente ed efficace il funzionamento dell'Osservatorio Nazionale di Settore.
Al fine quindi di rendere omogeneo ed univoco il linguaggio nonché uniforme il dato raccolto, le parti si incontreranno entro 6 mesi dalla firma per concordare il sistema di raccolta, valido per tutto il territorio nazionale e per i vari livelli per i quali è articolata l'informativa.
Le parti si danno atto che quanto nella presente Parte I concordato costituisce uno strumento di concreta gestione delle relazioni industriali.
Le parti auspicano che i dati raccolti, necessariamente integrati da quelli forniti da altre componenti sociali e istituzionali, possano divenire la base per la elaborazione da parte degli organi competenti e con la partecipazione di tutte le parti interessate di una reale programmazione economica della struttura produttiva italiana nelle sue articolazioni preminenti e che in quanto tali garantiscono le possibilità di sviluppo del settore plastica-gomma.
L'apporto così fornito dalla Unionchimica a tale programmazione, basata su criteri di partecipazione responsabile di tutte le parti sociali, avrà la sua realizzazione al livello nazionale in cui necessariamente sono da operare le grandi scelte economiche.
Pertanto, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, si conviene quanto segue:

1) - Relazioni industriali nazionali
1.1) - Osservatorio nazionale di settore

Tra l'Unionchimica e la Fulc si è convenuto di formalizzare una procedura di confronto che consenta la possibilità di interventi, anche congiunti, nei confronti del settore con le seguenti modalità.
Su tale presupposto, pertanto, tra l'Unionchimica e la Fulc viene confermato l'Osservatorio nazionale della piccola e media industria delle materie plastiche e della gomma articolato per i seguenti settori: pneumatici, gomma, plastica, cavi, biomedicale plastico e vetroresina.
L'Osservatorio nazionale potrà altresì essere articolato in Comitati paritetici nazionali per:
[…]
- l'analisi del tipo e del grado di utilizzo delle forme di rapporto di lavoro, che rendono flessibile la prestazione di lavoro, (quali ad es. apprendistato, CFL, rapporti a tempo determinato e a tempo parziale, telelavoro, lavoro interinale e altre forme di lavoro anche non subordinato);
- verificare l'opportunità di modificare l'attuale struttura classificatoria, anche in relazione alle innovazioni tecnologiche ed organizzative intervenute ed alle problematiche dell'interconnessione tra aree professionali e livelli di inquadramento;
- monitorare la contrattazione decentrata, l'utilizzo delle forme contrattuali di flessibilizzazione della prestazione lavorativa, le gestioni dell'orario di lavoro contrattuale, le intese raggiunte per la definizione dei premi per obiettivi;
- l'esame delle problematiche inerenti la sicurezza e l'igiene ambientale, il riciclaggio delle materie plastiche nonché i riflessi ecologici degli insediamenti industriali;
- le azioni positive:
a) realizzando le disposizioni legislative;
b) promuovendo azioni positive a favore del personale femminile, predisponendo schemi di progetti, con l'obiettivo di valorizzarne l'impiego, verificando l'efficacia dei programmi applicati;
c) promuovendo la conoscenza dei progetti concordati verso le proprie strutture associative.
Nell'Osservatorio confluiscono i dati reciprocamente in possesso, che consentiranno ad Unionchimica e Fulc di procedere a verifiche relativamente a:
- prospettive produttive e di mercato nazionale ed internazionale nonché di linee di sviluppo del settore;
- fenomeni di aggregazione e di riaggregazione tra realtà nazionali e/o internazionali;
[…]
- previsioni degli investimenti, anche in relazione agli indirizzi di sviluppo tecnologico del settore e relativi effetti occupazionali (Mezzogiorno);
- l'andamento dell'occupazione nel settore in generale e nei riguardi dei vari segmenti del mercato del lavoro ed in particolare di quella giovanile;
- sviluppo di professionalità (anche legate all'OdL) emergenti nel settore al fine di verificare la necessità e i contenuti di programmi di formazione professionale o di eventuale riqualificazione;
[…]
- elementi conoscitivi relativi alle eventuali problematiche connesse con inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori disabili;
- l'elaborazione di linee guida relative ai provvedimenti da assumere contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
- monitorare il fenomeno dell'immigrazione e delle relative problematiche conseguenti;
- l'elaborazione di linee guida di comportamento per prevenire azioni di mobbing nei luoghi di lavoro;
- monitoraggio sullo stato di attuazione della Legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).
[…]
Le parti, nel riconfermare il reciproco interesse ad una piena funzionalità dell'Osservatorio nazionale di settore quale punto centrale del loro sistema di confronto, unitamente alla Commissione Paritetica di cui al successivo punto 1.2), convengono di procedere ad una cadenza programmata di incontri, da tenersi di norma semestralmente.
Le parti possono convenire, in presenza di particolari situazioni, di demandare a livello regionale compiti e funzioni previsti per l'Osservatorio Nazionale e per i Comitati Nazionali, fornendo alle rispettive strutture regionali i dati informativi raccolti sui quali sarà possibile effettuare confronti tra le parti allo stesso livello.

1.2) - Commissione paritetica
Le Parti, valutato il comune interesse e la reciproca volontà di attribuire al CCNL una funzione di gestione omogenea del rapporto di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, nella consapevolezza che relazioni industriali più adeguate devono basarsi anche sull'uniforme lettura e gestione delle intese contrattuali e di corrispondenza dei comportamenti reali con gli intendimenti e le volontà contrattuali, convengono di dotarsi, anche utilizzando i dati provenienti dall'Osservatorio, di uno strumento di concreta gestione del CCNL nel corso della sua vigenza.

A) - Compiti, funzioni e composizione
A tale fine viene confermata la Commissione paritetica avente i seguenti obiettivi e funzioni:
a) elaborare un commento del CCNL anche sulla base delle risultanze di una ricognizione della produzione giurisprudenziale sui contenuti del CCNL di categoria, eventualmente proponendo integrazioni o modifiche al testo contrattuale;
b) emanare interpretazioni congiunte delle normative contrattuali definendo in tale caso le modalità di sostituzione e di integrazione dei testi precedenti, anche in base ai ricorsi e con le modalità di cui alla successiva lettera B).
La Commissione paritetica nazionale è composta da 6 membri di cui tre di parte imprenditoriale e tre di parte sindacale, che potranno richiedere l'assistenza di esperti di propria fiducia.

B) - Controversie
È impegno delle Parti, al fine di migliorare sempre più le relazioni sindacali in azienda e di ridurre la conflittualità, e tenuto conto anche di quanto previsto dall'Accordo Interconfederale 22/01/1983 e successivi, di esperire, in caso di controversie su interpretazioni contrattuali, tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso verifiche tra Direzione Aziendale e RSU, assistiti dalle rispettive organizzazioni territoriali, qualora richiesto da una delle due Parti.
Le parti convengono inoltre che, qualora sorgessero controversie aventi ad oggetto l'interpretazione di una delle norme di cui al presente CCNL, le stesse dovranno essere obbligatoriamente sottoposte alla Commissione paritetica di cui al presente punto.
La Commissione paritetica dovrà essere attivata con dettagliato ricorso scritto inviato con Raccomandata A/R. Tale ricorso, con le stesse forme, dovrà essere contestualmente inviato alla controparte, che potrà fare pervenire alla Commissione una propria contromemoria entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso della controparte.
La Commissione dovrà esaurire l'esame del ricorso entro 30 giorni decorrenti da tale ultimo termine, salvo eventuale proroga consensualmente definita.
Tali termini rimangono sospesi dal 1 al 31 agosto nonché dal 25 dicembre al 6 gennaio.
Dell'esame e delle decisioni prese, sarà redatto motivato verbale.
La decisione della Commissione paritetica costituirà interpretazione congiunta delle parti.
[…]

2) - Relazioni industriali regionali/territoriali
A livello regionale una volta l'anno, di norma entro il 1° quadrimestre, l'Unionchimica territoriale porterà a conoscenza della Fulc regionale, in apposito incontro, informazioni globali complessive e relative alle attività rappresentate nel contesto territoriale su:
- previsioni sugli investimenti;
[…]
- natura delle attività conferite a terzi e, in tale ambito, dati quantitativi complessivi in merito ai lavoratori interessati al lavoro a domicilio;
- natura delle attività conferite in appalto e, in tale ambito, a consuntivo, il dato medio del numero dei lavoratori delle ditte appaltatrici che hanno prestato la propria attività nell'insieme delle aziende associate;
- dati in percentuale degli addetti suddivisi per sesso e per classi di età;
- dati acquisiti sull'andamento occupazionale nel settore e dati sull'andamento occupazionale relativo alle categorie protette;
- elementi conoscitivi relativi al grado di utilizzazione delle varie tipologie contrattuali (quali ad es.: apprendistato, formazione lavoro, tirocinio, lavoro interinale, a tempo determinato ed a tempo parziale ecc.);
- elementi conoscitivi relativi alle eventuali problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori disabili;
- acquisizione di conoscenza del fenomeno, contenuti e necessità di programmi di formazione professionale ed eventuale riqualificazione.
L'incontro di cui al presente punto potrà effettuarsi anche con la partecipazione delle rispettive organizzazioni orizzontali territoriali.
Nell'ambito regionale le parti potranno individuare aree geografiche più limitate, cioè province e/o comprensori, che presentino concentrazioni significative di aziende rappresentate; in tal caso l'Unionchimica specificherà le informazioni previste per il livello regionale relative a tali aree.
Le parti procederanno ad incontri annuali per l'accertamento delle realizzazioni negli ambiti territoriali come sopra definiti.
Le parti attiveranno studi di fattibilità per l'individuazione di distretti industriali per comparti omogenei, in linea ed in coerenza con la legislazione in vigore. In caso di individuazione, le parti attiveranno iniziative comuni per il riconoscimento da parte degli Enti competenti.

3) - Relazioni a livello di gruppo
Per i gruppi industriali - intendendosi per gruppo un complesso industriale articolato in più stabilimenti facenti capo ad un unico centro decisionale ed aventi complessivamente più di 160 dipendenti - le informazioni appresso specificate verranno date da ciascun gruppo industriale.
Ciascun gruppo industriale, annualmente, di norma entro il 1° quadrimestre, in apposito incontro convocato dalla Unionchimica, porterà a conoscenza della Fulc e delle RSU aziendali:
- le prospettive produttive;
- le previsioni sugli investimenti per nuovi insediamenti industriali, consistenti in ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti, in miglioramenti delle condizioni ambientali- ecologiche e cambiamenti organizzativi/strutturali, anche in relazione a processi di scorporo e innovazione tecnologica;
- dati in percentuale degli addetti suddivisi per sesso e per classi di età;
- dati acquisiti sull'andamento occupazionale e dati sull'andamento occupazionale relativo ai lavoratori disabili;
- andamento dell'occupazione femminile anche al fine di favorire possibili azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità; con particolare riferimento all'applicazione della vigente legislazione sul lavoro femminile; della Legge 903/77 e 125/91;
- il numero delle varie tipologie contrattuali (quali ad es: part-time, di lavoro interinale, a termine, apprendistato, tirocinio, CFL ecc.);
- iniziative assunte con riferimento ad eventuali problematiche connesse con la prestazione lavorativa dei lavoratori portatori di handicap;
- previsione sulle variazioni occupazionali conseguenti a processi inerenti l'intervento della Legge 223/91;
- gli interventi formativi inerenti l'attività svolta dai lavoratori, la loro eventuale riqualificazione, nonché l'ambiente e la sicurezza.
Le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti e procederanno ad incontri annuali, a livello nazionale, per l'accertamento delle realizzazioni nel loro complesso; l'accertamento per le realtà territoriali e di fabbrica avverrà con la medesima procedura in appositi incontri tra le parti con l'intervento della Direzione aziendale e della RSU.

4) - Relazioni a livello aziendale
Gli stabilimenti associati con più di 105 dipendenti, annualmente, di norma entro il 1° quadrimestre, in apposito incontro, porteranno a conoscenza della Fulc e della RSU informazioni su:
- prospettive produttive;
- previsioni sugli investimenti per nuovi insediamenti, consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, miglioramento delle condizioni ambientali- ecologiche e cambiamenti organizzativi/strutturali;
- dati in percentuale degli addetti suddivisi per sesso e per classi di età;
- a consuntivo il dato medio dei lavoratori delle ditte appaltatrici che hanno prestato la propria attività all'interno dell'unità produttiva;
- andamento dell'occupazione femminile anche al fine di favorire possibili azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità con particolare riferimento all'applicazione della vigente legislazione sul lavoro femminile; della Legge 903/77 e 125/91;
- il numero delle varie tipologie contrattuali (quali ad es: part-time, di lavoro interinale, a termine, apprendistato, tirocinio, CFL ecc.);
- iniziative assunte con riferimento ad eventuali problematiche connesse con la prestazione lavorativa dei lavoratori disabili;
- previsione sulle variazioni occupazionali conseguenti a processi inerenti l'intervento della Legge 223/91;
- gli interventi formativi inerenti l'attività svolta dai lavoratori, la loro eventuale riqualificazione, nonché l'ambiente e la sicurezza, anche con riferimento ai progetti di formazione continua;
- informazioni e iniziative ai fini della corretta applicazione e gestione della Legge 53/2000 in merito ai congedi parentali.
A richiesta di una delle parti la procedura concernente tali stabilimenti potrà essere esperita nelle stesse sedi previste per i gruppi.
Le aziende aventi un numero di dipendenti tra 80 e 105 daranno informazioni relative alle percentuali di addetti suddivise per sesso e per classi di età alla Fulc tramite la Unionchimica e nel corso degli incontri a livello regionale di cui al precedente punto 2).
Le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti e procederanno agli incontri annuali per l'accertamento delle realizzazioni nell'ambito territoriale.
[…]

5) - Appalti, terziarizzazione, decentramento produttivo e lavoro a domicilio
Le parti considerate le evoluzioni di prodotto e di mercato che possono portare alla ricerca di organizzazioni di maggiore efficienza e competitività, alte specializzazioni ed economicità, convengono di dotarsi di un valido strumento informativo che consente, nell'autonomia reciproca, alle parti aziendali di avere maggiore conoscenza del fenomeno, al fine di valutare gli effetti occupazionali.

5.1) - Appalti, terziarizzazioni e decentramento produttivo
Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione proprie dell'azienda stessa, nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa riferita all'attività di produzione, ad eccezione di quelle che siano svolte fuori dai normali turni di lavoro, o che richiedano l'utilizzo di particolari professionalità non presenti nell'organico aziendale, o che debbano essere affidate alle case fornitrici delle macchine e/o degli impianti.
Per quanto concerne i lavori conseguenti a programmi di risanamento e bonifica degli impianti, ove essi presentino continuità, costanza nel tempo e orario pieno, le aziende concorderanno con le RSU le possibili soluzioni sostitutive. Ai fini della ricerca di tali soluzioni sostitutive, si dovrà tenere conto delle caratteristiche di programmabilità dei lavori stessi, della piena utilizzazione delle attrezzature, del carattere di continuità del lavoro, anche in impianti diversi.
Le norme di cui ai precedenti comma non si applicano nei confronti delle aziende che occupano fino a 50 dipendenti.
Le aziende informeranno annualmente, di norma entro il 1° quadrimestre, la RSU sulla natura delle attività da conferire in appalto e la data di scadenza dei relativi contratti.
Tutte le aziende:
- inseriranno nei contratti di appalto clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge (assicurative, previdenziali, d'igiene e sicurezza del lavoro) nonché dai contratti di loro pertinenza;
- garantiranno ai lavoratori delle imprese appaltatrici l'uso dei servizi aziendali (spogliatoi, servizi igienici e, ove esistenti, servizi di mensa) alle stesse condizioni dei dipendenti delle imprese appaltanti, fornendo a tali lavoratori le adeguate informazioni ai sensi del Decreto Legislativo 626/94.
Le aziende informeranno preventivamente la RSU su casi di terziarizzazione che abbiano riflessi sull'occupazione complessiva, per consentire alle OSL la conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali.
Qualora la terziarizzazione configuri uno scorporo o cessione di ramo di azienda si applicheranno le procedure previste dalle disposizioni di legge in materia (Legge 29/12/1990, n. 428, art. 47, così come modificata dal Decreto Legislativo 18/2001).

5.2) - Lavoro a domicilio
Fermo restando il disposto della Legge 18/12/1973, n. 877, le aziende che ricorrono al lavoro a domicilio comunicheranno di norma entro il 1° quadrimestre di ogni anno alla RSU e per conoscenza alla Fulc territoriale il numero dei lavoratori a domicilio e il tipo di lavoro da commissionare.
[…]

7) - Innovazione tecnologica
In caso di introduzione in aziende di impianti con caratteristiche tecnologiche particolarmente avanzate e tali da comportare nell'inserimento rilevanti riflessi di carattere organizzativo, occupazionale e ambientale, la Direzione Aziendale fornirà alla RSU, preventivamente rispetto all'installazione degli impianti in Azienda, sommarie informazioni, nella tutela del doveroso segreto aziendale, sulle principali caratteristiche innovative contenute negli impianti in oggetto.
L'Unionchimica negli incontri previsti per l'informazione a livello nazionale, provvederà a dare informazioni in presenza di determinate innovazioni tecnologiche intervenute nel settore che comportino sostanziali mutamenti nel modo di produrre nel singolo comparto tecnico (es. stampaggio, trafilatura, estrusione, ecc.) tali da giustificare diverse qualificazioni professionali del personale addetto.

9) - Formazione continua
L'Unionchimica- Confapi e Filcem- Femca- Uilcem congiuntamente ritengono che la ricerca di un alto livello di qualità richiesto dal settore sia elemento basilare per dare competitività duratura all'intero sistema delle piccole e medie industrie.
Le parti esprimono la comune opinione che per il raggiungimento di tale obiettivo sia indispensabile il pieno supporto di una professionalità dei lavoratori dipendenti sempre adeguata alle esigenze delle imprese così come costantemente modificate dall'evoluzione della tecnologia, dei prodotti e dei cicli produttivi.
Da ciò l'indispensabilità di un sistema di formazione continua, al di là delle conoscenze di tipo scolastico o derivanti dall'esperienza lavorativa.
Pertanto le parti ritengono indispensabile che quanto disposto dall'art. 17 della Legge 196/97 diventi rapidamente operativo e che le modalità attuative consentano l'accesso delle PMI e dei loro dipendenti alle risorse necessarie per la realizzazione di una reale politica di formazione continua. A tal fine le parti convengono che, qualora processi di innovazione tecnologica e di processo provochino obsolescenza professionale dei lavoratori, le aziende e le RSU potranno definire programmi specifici di formazione anche utilizzando quanto disposto dall'art. 52, lettera B) del presente CCNL. Analoghe iniziative potranno essere definite a supporto del reinserimento delle lavoratrici madri al termine dei periodi di aspettativa previsti dalla legge.
In tale senso l'Unionchimica- Confapi e Filcem- Femca- Uilcem, in stretta collaborazione con le rispettive Confederazioni, opereranno affinché sia nell'Ente Bilaterale Nazionale sia negli Enti Bilaterali Regionali costituiti ai sensi dell'Accordo Interconfederale 13/05/1993 possano essere valutate tutte le opportunità offerte dal panorama legislativo comunitario, nazionale, regionale al fine di indirizzare risorse pubbliche al sistema delle PMI del comparto plastica- gomma, sensibilizzando nel contempo tutti gli enti locali competenti in ordine alla materia in oggetto.
Ai fini dell'operatività di cui sopra, a livello aziendale saranno predisposti piani formativi concordati con le RSU/OOSS, finanziati attraverso le risorse del Fondo Formazione PMI di cui al DM 21/01/2003.
Analoghi piani formativi potranno essere concordati anche in funzione dell'utilizzo dei congedi parentali previsti dalla vigente legislazione in materia.

Parte Seconda
Capitolo I - Costituzione del rapporto di lavoro - Classificazione del personale
Art. 1 - Assunzione

[…]
L'azienda, fatti salvi gli obblighi di legge, potrà altresì richiedere l'effettuazione di una visita medica preventiva, come previsto dall'art. 49, punto 1), lettera a) del presente CCNL.
[…]

Capitolo II - Mercato del lavoro
Art. 7 - Disciplina dell'apprendistato

Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili.
[…]

Formazione
Gli apprendisti sono tenuti a partecipare alle iniziative di formazione, con le modalità definite dalle Regioni o dalle Province.
In applicazione del DM 8 aprile 1998, la formazione esterna all'azienda è così articolata:

A) - Contenuti a carattere trasversale
Modulo 1):
Disciplina del rapporto di lavoro, organizzazione del lavoro, misure collettive di prevenzione, modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.
Modulo 2):
[…]

B) - Contenuti a carattere professionalizzante
Modulo 3):
Sicurezza sul lavoro, mezzi di protezione individuali, propri della figura professionale.
Modulo 4):
Nozioni tecnico- scientifiche ed operative, differenziate per le singole figure professionali.

Apprendisti

  1° anno 2° anno 3° anno 4° anno Totali
A1: 20 ore - - - 20 ore
A2: 20 ore 20 ore - - 40ore
B3: 8 ore 8ore 8ore 8 ore 32 ore
B4: 16 ore 16 ore 16 ore 16ore 64 ore
Totale 64 ore 44 ore 24 ore 24 ore 156 ore

Le ore di formazione residue rispetto a quelle previste dall'art. 16 della Legge 196/1997 potranno essere effettuate anche all'interno dell'azienda.

Apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale, titolo di studio di scuola media superiore o laurea, non idonei rispetto all'attività da svolgere

  1° anno 2° anno 3° anno 4° anno Totali
A1: 10 ore - - - 10 ore
A2: 10 ore 10 ore - - 20 ore
B3: 4 ore 4 ore 4 ore 4 ore 16 ore
B4: 8 ore 8 ore 8 ore 8 ore 32 ore
Totale 32 ore 22 ore 12 ore 12 ore 78 ore

Le ore di formazione residue rispetto a quelle previste dall'art. 16 della Legge 196/1997 potranno essere effettuate anche all'interno dell'azienda.

Apprendisti con attestato di qualifica professionale, idoneo rispetto all'attività da svolgere
A1: 8 ore
A2: 12 ore
B3: 4 ore
B4: 16 ore

Apprendisti in possesso di titolo di studio di scuola media superiore o laurea, idonei rispetto all'attività da svolgere
A1: 8 ore
A2: 8 ore
B3: 4 ore
[…]

Tirocini formativi e di orientamento
Le parti, in applicazione del DM del 25/03/1998, n. 142, attuativo dell'art. 18 della Legge 196/1997, si adopereranno per favorire la stipulazione di apposite convenzioni, secondo le modalità previste dal citato decreto, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di promozione dell'occupazione tramite stages formativi e di orientamento.

Tutore
Nelle imprese con almeno 15 dipendenti, il tutore nelle iniziative formative di cui sopra è designato dall'azienda tra i lavoratori della stessa, aventi un livello non inferiore a quello finale dell'apprendista, nonché le esperienze professionali previste dal DM 28/02/2000.
Nelle imprese con meno di 15 dipendenti e, comunque, nelle imprese artigiane, la funzione di tutore può essere ricoperta anche dal titolare dell'impresa (art. 4, secondo comma, del DM 08/04/1998).

Chiarimento a verbale
Le parti convengono che l'espressione "effettiva prestazione", di cui al terzo comma del presente articolo, si riferisce alla distribuzione individuale settimanale dell'orario ordinario di lavoro, con esclusione pertanto di qualunque giornata comunque non prestata.
[…]

Capitolo III - Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 10 - Orario di lavoro

Premesso che la durata massima dell'orario normale è disciplinata dalle norme di legge e che nulla viene innovato a tali disposizioni, la durata media settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore, realizzabile anche con criteri plurisettimanali anche attraverso il ricorso alla flessibilità, è fissata in 39 ore.
Qualora l'orario di 39 ore settimanali venga raggiunto con criteri plurisettimanali, nella data concordata aziendalmente, le parti verificheranno la permanenza delle condizioni che hanno portato alla definizione dello schema di orario su cicli plurisettimanali.

A) - Organici
In relazione all'esigenza di una rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali, tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per morbilità, infortunio e altre assenze retribuite.

B) - Lavoro eccedente e straordinario
a) Il ricorso al lavoro eccedente e straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità non considerate dalle caratteristiche di cui alla precedente lettera A) e che siano: non programmabili, imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
b) Al di là dei casi previsti dalla precedente lettera B.a), eventuali ipotesi di lavoro eccedente e straordinario saranno contrattate preventivamente tra la Direzione aziendale e la RSU.
Con decorrenza dal 1 gennaio 2003 viene istituito il conto ore.
In tale conto ore confluiranno le ore eccedenti e straordinarie effettuate dal singolo lavoratore con le seguenti modalità:
- unità produttive fino a 50 dipendenti: il 20% di tali ore;
- unità produttive oltre 50 dipendenti: il 30% di tali ore.
Per le ore residue rimane ferma la facoltà del dipendente di destinare la collocazione di tali ore, nel conto ore.
In tale caso il lavoratore dovrà darne comunicazione scritta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di effettuazione.
Le maggiorazioni per le ore eccedenti e straordinarie, di cui al successivo art. 17, verranno corrisposte nel mese di effettuazione o comunque con le modalità in atto in azienda.
Da tale normativa sono esclusi i seguenti lavoratori:
- Quadri;
- VIII e VII livello.
Sono altresì escluse da tale normativa le ore prestate ai sensi del comma 7 della successiva lettera C) (mancata sostituzione del lavoratore del turno smontante), nonché quelle prestate in trasferta.
Le ore accantonate verranno evidenziate in busta paga.
[…]
Le parti a livello nazionale verificheranno l'andamento dell'istituto del conto ore e le eventuali difficoltà applicative che dovessero essere segnalate.
c) La Direzione aziendale comunicherà mensilmente alla RSU i dati a consuntivo concernenti le prestazioni eccedenti e straordinarie per servizio o reparto e dal 1/01/2003 l'utilizzo dei recuperi derivanti dal conto ore.

C) - Distribuzione dell'orario
La distribuzione dell'orario di lavoro deve essere contrattata a livello aziendale.
[…]
Per le lavorazioni a ciclo continuo e semicontinuo, l'orario di 39 ore settimanali verrà, di norma, realizzato attraverso turni plurisettimanali con riposi compensativi.
I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare turni avvicendati e presteranno la loro opera nel turno per essi stabilito.
Il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, fermo restando il diritto alle maggiorazioni stabilite per il lavoro supplementare o straordinario.
[…]

D.c) - Lavoro notturno
Ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo 26/11/1999, n. 532, l'introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle rappresentanze sindacali unitarie, e, in mancanza, delle associazioni territoriali di categoria; la consultazione è effettuata e conclusa entro sette giorni a decorrere dalla comunicazione del datore di lavoro.
[…]
Ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 26/11/1999, n. 532, al lavoro notturno possono essere adibiti, con priorità assoluta, i lavoratori che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali.
Ai sensi dell'art. 4, primo comma del Decreto Legislativo 26/11/1999, n. 532, qualora l'avvicendamento su diversi turni comporti il superamento delle otto ore nelle ventiquattro ore, il recupero delle ore eccedenti sarà effettuato entro i successivi 12 mesi, erogando, all'atto dell'effettuazione, la sola maggiorazione contrattualmente prevista.
Ai sensi dell'art. 6, secondo comma del Decreto Legislativo 26/11/1999, n. 532, qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente, il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni o altri ruoli, equivalenti, se esistenti e disponibili.
In applicazione della Legge 5/02/1999, n. 25, il lavoro notturno per le donne è vietato dalle 24:00 alle 6:00 solo se in stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino.
È vietato adibire i minori al lavoro notturno, inteso per tale un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22:00 e le ore 6:00, o tra le ore 23:00 e le ore 7:00. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata (art. 10, Decreto Legislativo 4/08/1999, n. 345).
Gli adolescenti (art. 11, Decreto Legislativo 4/08/1999, n. 345), che hanno compiuto 16 anni possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifica un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell'azienda, purché tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori adulti e siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre settimane. In tal caso il datore di lavoro deve dare immediata comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro, indicando i nominativi dei lavoratori, le condizioni costituenti la forza maggiore, le ore di lavoro.
Ai sensi dell'art. 17, primo comma, della Legge 5/02/1999, n. 25, il lavoro notturno non è obbligatorio per:
- la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o alternativamente il padre convivente con la stessa;
- la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
- la lavoratrice o il lavoratore, che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

E) - Esenzione ed autorizzazione
Fermo restando quanto stabilito alla precedente lettera B.b), il lavoratore può esimersi dall'effettuare il lavoro eccedente, straordinario, notturno e festivo, soltanto per giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro eccedente e straordinario, nonché il lavoro festivo dovranno essere disposti ed autorizzati dalla Direzione aziendale.
Dichiarazione a verbale
Le parti concordano che in presenza di esigenze produttive che possano essere pregiudicate dall'applicazione di quanto previsto nella lettera B.b) del presente articolo ed in ragione dell'esistenza di strozzature tecniche, di manutenzione e di occupazione, potranno essere convenute tra le parti stesse delle deroghe per il periodo strettamente necessario al superamento di tali esigenze.
Le parti si impegnano, inoltre, ad adoperarsi attivamente tramite le rispettive strutture per rimuovere eventuali ostacoli o comportamenti contrastanti con la piena osservanza delle norme di legge e contrattuali che regolano il lavoro eccedente e straordinario.
Nota a verbale n.1
1) Con i termini «non programmabili, imprescindibili, indifferibili e di durata temporanea» le parti hanno inteso richiamarsi alle specificità proprie delle piccole e medie aziende in relazione ad esigenze di mercato anche stagionali.
2) Restano salve le condizioni di maggior favore aziendalmente in atto, ivi comprese quelle per i lavoratori addetti a turni avvicendati.
[…]

Art. 12 - Flessibilità dell'orario di lavoro
Fulc ed Unionchimica riconoscono che un complesso di elementi strutturalmente connessi al settore merceologico rappresentato, alle specificità del comparto delle PMI, e alle sempre maggiori necessità di costante rispetto delle richieste del mercato può concorrere a determinare nelle aziende esigenze di diversi quantitativi di produzione nei singoli periodi dell'anno.
Al fine di rendere più concreto l'adeguamento delle capacità aziendali, con un miglior utilizzo degli impianti, alle esigenze dell'andamento produttivo e di mercato (e sulla scorta delle previsioni di vendita), l'azienda potrà ricorrere - anche per singoli reparti, tipi di lavorazioni o gruppi di lavoratori - alla flessibilità dell'orario normale di lavoro attraverso cicli plurisettimanali, ferme restando le attuali condizioni di durata dello stesso.
I regimi di flessibilità comporteranno compensazioni annuali di orario tali da lasciare invariato mediamente il normale orario di lavoro.
Resta fermo che nei periodi in cui vengono attuati regimi di flessibilità, il lavoratore verrà retribuito secondo i criteri della normale mensilizzazione.
Quando l'azienda ravvisi l'opportunità di ricorrere alla flessibilità, si darà luogo ad un preventivo incontro tra le parti a livello aziendale, nel corso del quale, previa informazione sulle motivazioni e sui periodi di utilizzo programmati, saranno comunicate le modalità di distribuzione dell'orario flessibile al fine di conseguire gli obiettivi individuati.
Entro i 30 giorni successivi all'avvio della flessibilità in apposito incontro le parti definiranno i programmi e i periodi durante i quali si procederà alle compensazioni orarie necessarie al riequilibrio della media annua dell'orario di lavoro.
In tal caso la distribuzione dell'orario flessibile diventa orario normale e come tale dovrà essere considerato a tutti gli effetti compresi quelli retributivi.
In tale contesto la distribuzione della prestazione ordinaria e di flessibilità potrà essere articolata anche in giornate non cadenti nel periodo settimanale in cui è distribuito l'orario normale di lavoro, con esclusione delle domeniche e delle festività, entro un limite massimo di 48 ore settimanali.
Il recupero della flessibilità programmata, non effettuabile per esigenze produttive, sarà oggetto d'incontro tra Direzione aziendale e RSU per definire soluzioni adeguate in altro periodo.

Art. 13 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia
Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia, l'orario normale di lavoro non può superare le 10 ore giornaliere e le 60 ore settimanali previste dai vigenti accordi interconfederali in materia, salvo le eccezioni di cui agli accordi medesimi.
La durata dell'orario normale del singolo lavoratore è fissata in:
- 45 ore settimanali per i discontinui con orario giornaliero di 9 ore;
- 50 ore settimanali per i discontinui con orario giornaliero di 10 ore.
[…]

Art. 16 - Riposo settimanale
Come previsto dalla relativa Legge 22/02/1934, n. 370, e fatto salvo quanto disposto per i minori, il riposo settimanale cadrà normalmente in domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendo, il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.

Art. 19 - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie.
[…]

Capitolo IV - Trattamento economico
Art. 27 - Lavoro a cottimo

Ferme restando le norme di legge in materia, l'effettuazione del lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, è disciplinata dalle seguenti norme:
[…]
3) La tabella di cottimo (o tariffa), d'affiggere nei luoghi di lavoro o consegnare ai lavoratori, dovrà contenere le seguenti indicazioni:
a) descrizione del posto di lavoro;
b) descrizione della lavorazione e del suo procedimento;
c) indicazione del modo operativo con le singole operazioni previste;
d) indicazione della tariffa di cottimo (a tempo, a prezzo o ad indice di rendimento);
e) gli organici di squadra o di gruppo, il macchinario assegnato nelle diverse operazioni, la distribuzione delle pause per garantire, qualora sia prevista la continuità del regolare funzionamento degli impianti, la possibilità di allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro.
L'analisi della lavorazione nelle singole operazioni e l'elaborazione completa della tabella (o tariffa), compresi i tempi parziali e gli elementi equivalenti, sarà a disposizione dell'Esecutivo della RSU di cui al successivo punto 4), che ne potrà prendere visione, fermo restando l'obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite.
Nei casi di emissione e di revisione di tabella (o tariffa) l'azienda ne darà preventiva comunicazione ai lavoratori interessati e all'Esecutivo della RSU di cui al successivo punto 4).
[…]
4) Presso ogni stabilimento all'Esecutivo della RSU è affidata la contrattazione in materia di cottimo, che lo stesso potrà demandare ad un Comitato di cottimo composto da un massimo di 3 unità, nell'ambito delle condizioni previste dai comma quinto ed ottavo dell'art. 69 del presente CCNL.
5) La tabella di cottimo (o tariffa) comunicata resta in assestamento per un periodo di 40 giorni, durante il quale i lavoratori potranno contestare la tabella (o tariffa) medesima tramite l'Esecutivo della RSU di cui al precedente punto 4).
Durante il predetto periodo le parti hanno facoltà di instaurare vertenza secondo le procedure previste dal presente contratto.
[…]
6) L'Esecutivo della RSU, di cui al precedente punto 4), qualora constati che le effettive condizioni di esecuzione di una lavorazione cui si riferisce una tabella di cottimo (o tariffa) consolidata abbiano cessato di corrispondere a quelle esistenti alla fine del periodo di assestamento della tabella medesima, segnalerà il caso all'azienda.
L'azienda preciserà se le modifiche abbiano carattere transitorio e siano superabili, con ripristino delle condizioni precedenti, entro il periodo massimo di 30 giorni di calendario. In caso affermativo verranno corrisposti bonifici in proporzione al grado di variazione riscontrato dal momento della segnalazione dell'Esecutivo della RSU di cui al precedente punto 4), all'azienda per la successiva durata delle variazioni, tali che il lavoratore non subisca perdite per cause a lui non imputabili.
Qualora invece le modifiche abbiano carattere permanente, o comunque non siano superabili nel termine di cui sopra, l'azienda provvederà a disporre tabelle di cottimo (o tariffe), revisionate, definite o transitorie, regolarmente suscettibili di assestamento e di contestazione a norma dei precedenti punti 4) e 5).
Qualora esista divergenza sulla stessa esistenza di modifiche nelle condizioni di esecuzione del lavoro, l'Esecutivo della RSU di cui al precedente punto 4), potrà instaurare regolare controversia.
[…]

Art. 30 - Contrattazione aziendale
Le parti, nel pieno rispetto dei contenuti del Protocollo 23/07/1993, definiscono i seguenti principi di raccordo tra la contrattazione di 1° livello (contrattazione collettiva nazionale) e di 2° livello (contrattazione aziendale):
1) i due livelli di contrattazione non possono sovrapporsi in termini di materie e di tempi;
2) in relazione al precedente punto vengono definite nel presente accordo le materie di contrattazione del livello aziendale attraverso la seguente elencazione di materie:
a) materie espressamente richiamate nel CCNL;
b) nell'ambito delle previsioni del CCNL e nelle casistiche contrattualmente e legislativamente previste: prospettive produttive, occupazionali, di ricerca e innovazione, interventi di innovazione tecnologica e relativi riflessi organizzativi;
c) nell'ambito delle previsioni del CCNL gestione degli orari contrattuali di lavoro;
[…]

Capitolo V - Interruzione, sospensione e riduzione del lavoro
Art. 39 - Interruzione del lavoro e recupero delle ore di lavoro perdute

[…]
È ammesso, per tutti i lavoratori, il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per causa di forza maggiore entro i successivi 60 giorni lavorativi o per le interruzioni di lavoro concordate fra le Organizzazioni sindacali periferiche di categoria, in entrambi i casi nel limite massimo di un'ora al giorno.

Art. 45 - Infortunio e malattie professionali
In materia si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell'assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione della attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora, durante il lavoro, il lavoratore avverte disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto perché questi ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso.
[…]
I lavoratori, trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso, nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.

Art. 47 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Per il trattamento normativo ed economico in caso di gravidanza e puerperio valgono le vigenti disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
[…]
Qualora nel corso del periodo di assenza per gravidanza siano intervenuti processi riorganizzativi o di inserimento di innovazioni tecnologiche nell'area di lavorazione di appartenenza della lavoratrice, l'azienda procederà ad un adeguato periodo di addestramento atto ad un proficuo reinserimento.
[…]

Capitolo VI - Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza del lavoro
Art. 48 - Ambiente - Ambiente di lavoro

Le parti stipulanti, nella consapevolezza che la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro rappresentano elementi fondamentali per lo sviluppo delle attività lavorative e che è indispensabile rendere compatibile la salvaguardia dell'ambiente con lo sviluppo delle aziende, ritengono necessario il metodo della partecipazione e responsabilizzazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze per l'attuazione di queste politiche. A tale scopo le parti convengono di consolidare e sviluppare un sistema di relazioni sindacali articolato sui seguenti livelli:

1) - Livello nazionale
Il Comitato paritetico Ambiente e Sicurezza, costituito nell'ambito dell'Osservatorio nazionale e formata da delegazioni delle Parti stipulanti, nel quadro dell'esame delle problematiche inerenti la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro nonché l'igiene ambientale e le problematiche di impatto ambientale degli insediamenti industriali, analizzerà e valuterà, con la periodicità richiesta dai problemi in discussione e comunque normalmente con periodicità annuale.
Il Comitato paritetico Ambiente e Sicurezza avrà il compito di svolgere le seguenti attività:
- affrontare le tematiche riguardanti le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici, i rifiuti solidi sulla base degli elementi complessivi disponibili;
- esaminare la possibilità di individuare idonee ed adeguate soluzioni a diffuse situazioni di rischio eventualmente emerse in aree territoriali significative. Ciò anche in relazione ad indagini ed iniziative che fossero promosse dalle Istituzioni proposte;
- esaminare le proposte di legge e le iniziative di carattere normativo d'interesse per il settore plastica-gomma che venissero avanzate in Italia o nell'ambito dell'UE, sia in tema di sicurezza ambientale che di igiene del lavoro, individuando eventuali proposte comuni da sottoporre alle autorità competenti ed esaminare le problematiche eventualmente poste dal recepimento in legge delle Direttive Comunitarie individuando, se del caso, iniziative a carattere applicativo;
- promuovere l'adozione di sistemi di gestione ambientale che rispondano ai requisiti previsti a livello internazionale, quali ISO 14000 ed EMAS e predisporre iniziative comuni nei confronti delle Autorità competenti per il reperimento delle necessarie risorse economiche a sostegno;
- elaborare proposte comuni per facilitare la gestione degli adempimenti richiesti dalla legge (schede, ecc.) nonché modalità di eventuale rapporto con le Istituzioni nazionali.
- promuovere l'orientamento delle imprese, dei RLS e dei lavoratori verso un rapporto partecipativo nelle problematiche ambientali e della sicurezza sul lavoro.
- predisporre ed aggiornare linee guida e moduli formativi e di aggiornamento periodico, per la formazione dei RLS e dei lavoratori, adeguati alle peculiarità settoriali, tenendo conto delle innovazioni normative intervenute;
- seguire l'evoluzione delle condizioni ambientali e della sicurezza del settore, prendendo in considerazione le problematiche connesse con eventuali programmi di risanamento, che assumano particolare rilevanza;
- esaminare le problematiche relative alle sostanze cancerogene e mutagene, tenendo conto sia delle risultanze dei lavori delle commissioni di studio ufficialmente costituite e degli istituti previsti dalla vigente legislazione, sia delle valutazioni di enti di ricerca scientifica di indiscussa competenza;
- esaminare le problematiche relative alla raccolta, recupero e riciclaggio dei materiali plastici;
- definire, in relazione all'evoluzione normativa relativa alla materia degli appalti, specifiche linee guida.
Inoltre le parti procederanno entro 6 mesi dalla data del rinnovo del presente CCNL ad attivare apposita commissione avente il compito di:
- monitorare le iniziative di formazione in materia di ambiente e sicurezza realizzate dalle imprese, sia con riferimento ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) attraverso un'apposita anagrafe da costituire, sia con riferimento ai lavoratori, al fine di valutare la congruità e la corrispondenza con le linee guida predisposte dal Comitato Paritetico Ambiente e Sicurezza;
- costituire un'anagrafe delle RLS sulla base delle comunicazioni delle imprese inerenti le relative elezioni e scadenze e predisporre una banca dati degli infortuni sul lavoro occorsi nel settore, nel rispetto della Legge 675/96. A tal fine le parti si raccorderanno anche con gli organismi paritetici costituiti a livello territoriale.
Qualora le problematiche sopraindicate dovessero presentare riflessi significativi in specifiche aree locali, le parti firmatarie ricercheranno gli opportuni collegamenti con le rispettive organizzazioni territoriali competenti ai fini dell'assunzione, da parte di queste ultime, di eventuali iniziative nei confronti delle competenti autorità locali.

2) - Competenze RLS a livello aziendale
Fermi restando i controlli e le iniziative promozionali di competenza delle Rappresentanze Sindacali Aziendali ai sensi dell'art. 9 della Legge 20/05/1970, n. 300, fanno parte dei compiti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), di cui al successivo punto 3), le attività inerenti all'applicazione delle norme ambientali e della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonché delle misure idonee a tutelare la salute e la integrità fisica dei lavoratori e particolarmente:
- partecipare agli accertamenti relativi a condizioni di nocività e particolare gravosità;
- concordare di volta in volta con la Direzione aziendale - nei casi in cui, a seguito delle indagini ambientali, sentito il parere dei lavoratori direttamente esposti, vengono individuate situazioni di particolare rischio - l'attuazione di accertamenti medici e scientifici per il personale interessato all'area di rischio individuata, da affidare all'ASL;
- esprimere il proprio parere sulle iniziative di certificazione ambientale e/o di sicurezza che l'azienda decidesse volontariamente di adottare;
- presentare proposte per la informazione, sensibilizzazione e formazione dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche con l'utilizzo delle 150 ore di diritto allo studio secondo quanto previsto dal successivo art. 52, lettera B);
- concordare con la Direzione aziendale, ogni qualvolta se ne ravvisi la esigenza, particolari indagini ed accertamenti sull'ambiente di lavoro, da affidare alle ASL per quanto di loro competenza.
Qualora tali indagini ed accertamenti vengano concordati, delegati dai lavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni ambientali in esame e da esso designati di volta in volta nel proprio ambito in numero proporzionale alla consistenza del gruppo stesso e comunque non superiore a 6, partecipano alla discussione in uno, con la RSU, con il riconoscimento della retribuzione, in quanto, la discussione medesima si svolga in orario di lavoro;
- i medici e i tecnici di cui sopra sono tenuti al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui vengono a conoscenza. Gli oneri per il complesso degli interventi effettuati dalle aziende/enti di cui sopra, poiché congiuntamente designati, e quelli per la tenuta delle registrazioni, sono a carico dell'azienda.
Le parti hanno piena libertà di acquisizione e di valutazione in ordine ai risultati delle indagini ambientali.
Annualmente le aziende porteranno a conoscenza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza i programmi di investimento concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro e della sicurezza.
In caso di innovazioni produttive che comportino l'esposizione dei lavoratori a nuovi agenti di rischio, l'azienda si atterrà alle acquisizioni scientifiche (tecnico- medico) esistenti e ne darà preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Laddove condizioni ambientali lo rendano necessario, l'azienda esaminerà con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza la possibilità di installare idonee apparecchiature di analisi continue, volte a mantenere sotto controllo gli agenti di rischio nel posto di lavoro.
In attuazione del titolo VII bis del Decreto Legislativo 626/94, l'azienda provvederà a comunicare al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l'elenco delle sostanze tossiche presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche e i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente, così come desunte da studi qualificati di tecnici ed istituti specializzati per quanto a conoscenza dell'azienda. L'azienda procederà ad opportuni aggiornamenti.
Per gli impianti utilizzati per la produzione di sostanze che possano determinare rischi di inquinamento, l'azienda provvederà a portare a conoscenza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza la scheda dell'impianto concernente, sulla scorta di dati informativi definiti a livello nazionale, i tipi di indagine e le modalità di intervento per il mantenimento ottimale di regime produttivo in relazione all'ambiente di lavoro.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è vincolato al segreto, sulle tecnologie di produzione, sulle sostanze e formule utilizzate per la realizzazione dei prodotti nonché sui dati comunicatigli dalle aziende, di cui può venire a conoscenza nello svolgimento della sua attività.
Qualora l'adozione di sostanziali modifiche agli impianti al fine di migliorare l'ambiente di lavoro e la sicurezza o l'impatto ambientale imponesse la fermata totale o parziale degli stessi, le aziende provvederanno ad utilizzare i lavoratori interessati in altre attività aziendali ed, ove ciò non fosse possibile, ad esaminare con la RSU/RLS soluzioni alternative anche mediante recupero. È fatta salva la possibilità di intervento della Legge 20/05/1975, n. 164, laddove ciò sia giustificato e alle condizioni dalla stessa previste.
Le aziende esamineranno con le Organizzazioni sindacali, la RSU ed il RLS le caratteristiche relative all'ambiente di lavoro di nuovi complessi industriali in occasione della loro installazione.
Annualmente, ovvero con cadenza infrannuale qualora congiuntamente valutato, le aziende affronteranno con la RSU le principali tematiche in materia di ambiente.
Annualmente le aziende presenteranno alle RSU un bilancio sulle principali tematiche in materia di protezione ambientale con particolare riferimento ai rifiuti ed alle emissioni in atmosfera ed ai reflui liquidi.
I programmi concernenti il risanamento e/o la ristrutturazione per ragioni ambientali e di sicurezza, qualora comportanti l'adozione di sostanziali modifiche agli impianti o la fermata totale o parziale degli stessi con conseguenti ricadute sui livelli occupazionali, formeranno oggetto di esame tra Direzione aziendale e la RSU/RLS.
Durante l'esame, che dovrà a questi fini esaurirsi entro 20 giorni dalla comunicazione dei programmi da parte dell'impresa, le parti opereranno astenendosi da iniziative unilaterali.
Con riferimento al comma precedente sono fatte salve le iniziative a carattere di urgenza determinate anche da adempimenti richiesti dalle Autorità.
Su iniziativa di una delle due Parti, fermi restando i termini complessivi sopra indicati, l'esame di cui sopra potrà essere realizzato con il coinvolgimento del livello territoriale o nazionale e potrà anche estendersi all'individuazione di modalità per opportune azioni nei confronti delle autorità competenti.
Nota a verbale
Con riferimento al primo comma, 5° alinea, del punto 2) del presente articolo, le parti convengono che, in relazione alle realtà aziendali dall'Unionchimica rappresentate, il numero massimo dei delegati di reparto o gruppo omogeneo che potranno assistere la RSU è da una a tre unità.

3) - Rappresentante per la sicurezza
In applicazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 19/09/1994, n. 626, nonché dall'Accordo Interconfederale 27/10/1995, viene definita la seguente disciplina sul rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
A) Nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti i lavoratori eleggono, all'interno della RSU, il RLS, previsto dal Decreto Legislativo. 626/94, nei seguenti numeri:
- 1 rappresentante nelle aziende o unità produttive che occupano da 100 dipendenti;
- 2 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 101 a 200 dipendenti;
- 3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 201 a 1.000 dipendenti;
- 6 rappresentanti nelle aziende o unità produttive di maggiori dimensioni.
Per la determinazione delle suddette classi dimensionali, sono considerati tutti i lavoratori dipendenti a libro matricola, che prestano la loro attività nelle sedi aziendali, mentre i lavoratori a part-time vengono considerati in proporzione all'orario di lavoro svolto.
B) Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
Le iniziative idonee per l'informazione ai lavoratori relativa all'elezione del RLS saranno definite dalle associazioni territoriali degli imprenditori e dei lavoratori.
C) L'elezione del RLS avverrà secondo le modalità e le procedure previste dalla parte terza, punti 1) e 2), dell'Accordo Interconfederale 27/10/1995, che si intendono qui integralmente richiamate.
D) Il RLS svolge, oltre ai compiti di cui al precedente punto 2), quelli espressamente previsti dall'art. 19 del Decreto Legislativo 626/94.
E) Per quanto riguarda la durata dell'incarico del RLS, gli strumenti e le modalità per l'espletamento dell'incarico, si intendono qui richiamati i punti 3) e 4), parte terza, dell'Accordo Interconfederale 27/10/1995.
F) Le riunioni periodiche, di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 626/94, saranno convocate su ordine del giorno scritto e con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi; in particolare in tali incontri verranno definiti, dall'azienda e dall'RLS, i corretti criteri di informazione dei lavoratori in materia di ambiente, igiene e sicurezza del lavoro, nel rispetto delle esigenze di riservatezza e in relazione alle caratteristiche della singola impresa, mediante la formulazione di un documento predisposto congiuntamente che verrà presentato ai lavoratori in un'assemblea annuale retribuita, di norma non superiore ad un'ora.
Nelle aziende ovvero unità produttive che occupano più di 15 dipendenti la riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori; nelle aziende ovvero unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, nelle stesse ipotesi del presente comma, il RLS può richiedere la convocazione di una apposita riunione.
Di ciascuna riunione viene redatto apposito verbale che verrà sottoscritto dal RLS e dal datore di lavoro o suo rappresentante.
G) Per l'espletamento dei compiti di cui alla precedente lettera D), il RLS, oltre ai permessi retribuiti spettanti in quanto componente della RSU, ha diritto a:
- 40 ore annue di permesso retribuito, senza pregiudizio delle ore spettanti alla RSU, nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti;
- 30 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano da 6 a 15 dipendenti;
- 12 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 5 dipendenti.
Nel triennio di mandato vengono riconosciute 8 ore complessive di permessi retribuiti aggiuntivi.
L'utilizzo dei permessi deve essere comunicato alla direzione aziendale con almeno 48 ore di anticipo, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico - produttivo - organizzative dell'azienda; sono fatti salvi i casi di forza maggiore.
Non vengono imputate al monte ore, di cui al primo comma della presente lettera G), le ore utilizzate per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 del Decreto Legislativo 626/94, lettere b), c), d), g), i) e l).
Il RLS riceve una formazione adeguata, come previsto dall'art. 22, quarto comma, del Decreto Legislativo 626/94, anche in relazione alle linee guida predisposte dal Comitato Paritetico Ambiente e Sicurezza.
La formazione del RLS sarà svolta con un programma di 32 ore e, come previsto dall'Accordo Interconfederale 27/10/1995, riguarderà: conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza nonché sui rischi e sulle relative misure di prevenzione e protezione; metodologie sulla valutazione del rischio; metodologie minime di comunicazione.
Il programma di cui sopra verrà svolto sulla base delle linee guida elaborate dalla Sezione ambiente e sicurezza dell'Osservatorio Nazionale, tenendo conto anche dei rischi specifici, qualora la gestione dei corsi sia ritenuta fattibile dalle parti territoriali e dall'Organismo Paritetico competente.
Le iniziative formative verranno promosse dai costituendi organismi paritetici con un attivo intervento delle organizzazioni territoriali delle parti stipulanti.
Le iniziative formative per i lavoratori saranno concordate tra le parti a livello territoriale avvalendosi degli organismi paritetici, ove siano operanti, sulla base delle linee guida elaborate dal Comitato paritetico dell'Osservatorio Nazionale.

4) - Sicurezza negli appalti
In materia di appalti le parti convengono che per le attività conferite ad imprese terze, la gestione degli aspetti di sicurezza, salute e ambiente debba prevedere:
- valutazione e selezione delle imprese appaltatrici tenendo in debito conto il loro modello organizzativo qualificato e certificato in materia di sicurezza, salute e ambiente;
- informazione da parte dell'impresa committente alle proprie RLS sul programma dei lavori, sui contenuti del piano di sicurezza e sulle attività di coordinamento concordate con le imprese appaltatrici. Tale piano sarà consegnato alle imprese appaltatrici che saranno impegnate nella formazione/informazione dei loro RLS;
- l'accertamento da parte dell'impresa committente che i lavoratori esterni dipendenti dalle imprese appaltatrici che siano presenti nel proprio stabilimento abbiano ricevuto adeguata formazione e informazione su tutte le norme generiche e specifiche in materia di sicurezza, igiene del lavoro e tutela della salute destinate ai lavoratori interessati, tenuto conto dell'ambiente di lavoro in cui si trovano ad operare. Allo scopo all'impresa appaltatrice saranno anche illustrate le eventuali particolari esigenze di tale ambiente.

Chiarimenti a verbale
Aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti:

1) nelle aziende in cui siano state elette le RSU, il RLS verrà designato dalle stesse al proprio interno e proposto ai lavoratori in apposita assemblea da tenersi entro 15 giorni da tale designazione, per la ratifica; l'assemblea sarà valida purché voti la maggioranza degli aventi diritto presenti in azienda;
2) nelle aziende in cui le RSU non siano ancora state costituite, il RLS è eletto nell'ambito delle stesse in occasione della loro elezione e con le medesime modalità di elezione;
3) nelle aziende in cui esistano rappresentanze sindacali diverse dalle RSU e nelle aziende in cui non esista alcuna rappresentanza sindacale, il RLS viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno con le stesse modalità e le procedure definite dalle rispettive organizzazioni territoriali per le aziende ed unità produttive fino a 15 dipendenti, di norma su iniziativa delle organizzazioni sindacali stipulanti.

Art. 49 - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
1) - Prevenzione

La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti, costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori.
In particolare l'azienda:
a) può sottoporre il lavoratore a visita medica precedentemente all'assunzione, al fine di accertarne l'idoneità alla mansione che gli viene affidata, o successivamente quando lo ritenga opportuno, al fine di verificare il permanere delle condizioni di idoneità;
b) sottopone - in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, i lavoratori addetti alle lavorazioni considerate nocive (anche se non comprese fra quelle considerate strettamente tali dalla legge) a periodiche visite mediche;
c) è tenuta a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa necessari contro l'azione di agenti che, per la loro specifica natura, possono riuscire nocivi alla salute del lavoratore nell'esercizio delle sue mansioni. Tali mezzi protettivi di uso personale, come: zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma, ecc., sono forniti a cura dell'azienda, sono assegnati in dotazione per tutta la durata del lavoro e devono essere mantenuti in stato di efficienza;
d) deve disporre che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni di sostanze nocive, consumino i pasti fuori dei reparti stessi, in locale adatto;
e) dà informazioni sui piani di emergenza, compresi l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di interventi previsti all'interno dello stabilimento in caso di incidente rilevante;
f) dà informazioni sulle avvertenze in materia di sicurezza e di pronto intervento per le sostanze pericolose trasportate;
g) dà attuazione alle norme di legge relative ai videoterminali; h) in riferimento a quanto disposto dal Decreto Legislativo 230/95, dà informazioni sull'applicazione delle specifiche norme di legge per il personale professionalmente esposto (fonti ionizzanti).
L'azienda curerà che gli indumenti dei lavoratori siano custoditi in appositi armadietti, da sottoporre a periodica disinfestazione.
Ove motivi di igiene lo esigano, le aziende provvederanno alla istituzione di bagni a doccia di cui i lavoratori possano usufruire al termine del lavoro.
Il periodo massimo di allontanamento temporaneo, agli effetti dell'art. 8, terzo comma, del Decreto Legislativo 15/08/1991, n. 277, è determinato in mesi nove.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle disposizioni di legge in materia di prevenzione e sicurezza nonché delle prescrizioni che, anche nell'osservanza delle legge, gli verranno impartite dall'azienda, per la tutela della sua salute; in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi fornitigli dall'azienda soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.

2) - Registrazioni
Fermo restando il registro degli infortuni e delle malattie professionali, vengono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati delle rilevazioni riguardanti fattori ambientali fisici, chimici e biologici, i quali possono determinare situazioni di nocività e particolare gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura dell'azienda. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici obbligatori, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune; il registro sarà tenuto a disposizione del RLS e dei lavoratori;
c) il libretto personale di rischio in cui saranno trascritti, a cura dell'azienda, le risultanze del registro di cui alla lettera a) relative agli ambienti in cui ciascun lavoratore abbia svolto la sua attività e che sarà consegnato al lavoratore medesimo;
d) la cartella sanitaria personale, tenuta ed aggiornata a cura dei servizi sanitari di fabbrica, con vincolo di segreto professionale. In tale cartella saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici; nonché i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali ed i dati concernenti la salute riproduttiva dei lavoratori.
Il lavoratore, o il medico curante da lui autorizzato, possono prendere visione e chiedere estratti, in ogni momento, della cartella sanitaria, rivolgendosi a chi la detiene. All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro la cartella sarà riconsegnata al lavoratore.
Il RLS partecipa, per quanto di propria competenza, al costante aggiornamento dei registri di cui sopra;
e) nelle aziende interessate, il registro dei lavoratori esposti agli agenti cancerogeni e biologici, in conformità alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 626/94;
f) la scheda di sicurezza per le sostanze pericolose impiegate nel ciclo produttivo, redatta sulla base delle informazioni fornite dalle aziende produttrici delle sostanze stesse.

3) - Valori limite
In connessione con quanto previsto ai titoli VII e VIII del Decreto Legislativo 626/94 e ferma restando la regolamentazione di cui al Decreto Legislativo 277/91 ed ai relativi valori e procedure, in vigore per gli agenti fisici, chimici e biologici dalla stessa disciplinati, non sono ammesse lavorazioni nelle quali vengano superati, per tutti gli altri agenti chimici, i valori limite (TLV) della ACGIH.
È istituito, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente contratto, presso Unionchimica Nazionale, un servizio, cui le parti a tutti i livelli potranno riferirsi nell'arco della vigenza contrattuale, finalizzato alla tenuta ed all'aggiornamento delle tabelle di cui sopra.
Le specifiche disposizioni, procedure e limiti che saranno emanati dalle Istituzioni nazionali con efficacia cogente - anche in attuazione delle direttive UE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici - sostituiranno quelli previsti dal presente contratto.

Nota a verbale
Le parti convengono che, in considerazione delle particolari caratteristiche delle aziende del settore e allo scopo di garantire l'attuazione concreta ed uniforme della normativa del presente articolo ed anche per contribuire alla elaborazione del modello unico previsto dalla legge n. 833/78, attraverso strumenti operativi di agevole gestione, il registro dei dati ambientali, quello dei dati biostatistici, il libretto personale di rischio e la cartella sanitaria personale verranno elaborati di comune accordo tra le parti stipulanti.

Capitolo VII - Clausole particolari riguardanti lo svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 53 - Abiti da lavoro

Ai lavoratori di nuova assunzione di cui ai gruppi B) (VI livello 2° alinea - e V livello 1° alinea) e C) dell'art. 3, le aziende forniranno gratuitamente, in uso, un abito da lavoro all'atto della conferma in servizio, provvedendo pure gratuitamente di anno in anno alla sostituzione dello stesso.
Per quanto concerne i lavoratori di cui al gruppo B) dell'art. 3 (esclusi i lavoratori di cui al Gruppo B sopra elencati), l'abito da lavoro verrà fornito ai soli tecnici di stabilimento o laboratorio.
Per i lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne richiedano uno speciale, l'azienda provvederà a quanto sopra fornendo uno o più abiti all'anno nella misura resa necessaria dal grado di usura determinato dalle lavorazioni stesse, tenendo presente anche la necessità di assicurare l'efficienza degli abiti agli effetti della sicurezza e dell'igiene sul lavoro.
A titolo indicativo rientrano nel trattamento di cui sopra i lavoratori addetti alla produzione o manipolazione o impiego di solventi e di sostanze corrosive o caustiche (quali ad es.: solfuro di carbonio, soda caustica, acidi, sali di piombo, ecc.) oppure i lavoratori addetti a lavorazioni molto sporchevoli o di rapida usura degli abiti, quali ad es. preparazione e manipolazione di soluzioni di gomma, sterlingatura, catramatura, bitumatura, verniciatura, paraffina a calco, cernita cascami ecc., oppure gli addetti alla presse o ai mescolatori, sempreché tali lavorazioni risultino effettivamente sporchevoli, oppure per i lavoratori il cui vestiario sia oggetto ad usura per contatto o per la proiezione di sostanze ad elevate temperature, come avviene, ad esempio, per i lavoratori addetti ai forni di fusione metalli, alle caldaie generatrici di vapore a carbone o nafta, ecc. per i saldatori, oppure per i lavoratori addetti al carico e scarico a spalla, o al carico e trasporto di sostanze sporchevoli, come nerofumo e carbone, ecc..
Ai lavoratori addetti ai servizi ausiliari, e che per le mansioni loro attribuite si trovino saltuariamente nelle condizioni suaccennate, dovrà pure essere fornito gratuitamente l'abito da lavoro, tenendo conto, agli effetti del numero di ricambi, del grado di esposizione agli agenti deterioranti.
Ai lavoratori che esplicano continuamente la loro attività in condizioni del tutto particolari od esposti alle intemperie, dovranno essere singolarmente forniti quegli indumenti speciali che saranno più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
Quando invece le suddette condizioni si verificassero saltuariamente, anche se non ripetutamente, l'assegnazione di tali indumenti potrà essere fatta a mezzo di dotazione di reparto.
Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti l'azienda deve assicurare la possibilità del ricambio dell'abito durante il lavoro.
[…]

Art. 54 - Lavoro delle donne e dei minori
Per il lavoro delle donne e dei minori si rimanda alle disposizioni di legge.

Lavorazioni particolarmente pesanti
In attuazione della deroga prevista al quarto comma, art. 1 della Legge 903/77, su iniziativa di una delle parti, a livello aziendale o a livello territoriale per realtà omogenee, si concorderà, verificata la irremovibilità delle condizioni organizzative, la individuazione di lavorazioni ritenute particolarmente pesanti e per le quali le aziende non potranno adibire né assumere personale femminile. Copia dell'accordo raggiunto verrà depositato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge all'Ispettorato Provinciale del Lavoro, all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della MO e portato a conoscenza degli uffici periferici interessati.

Art. 55 - Portatori di handicap
Le aziende considereranno con attenzione, nell'ambito delle possibilità tecnico- organizzative, il problema dell'inserimento nelle proprie strutture, anche attraverso la creazione di percorsi di inserimento mirati, ai sensi e per gli effetti della Legge 68/99, dei portatori di handicap in funzione delle capacità lavorative degli stessi, anche utilizzando specifici progetti con il supporto della struttura pubblica competente, la RSU e con la collaborazione della commissione provinciale.
Per i lavoratori portatori di handicap si richiamano le disposizioni dell'art. 33 della Legge 5/02/1992, n. 104.

Capitolo VIII - Norme disciplinari
Art. 57 - Consegna e conservazione utensili e materiali

[…]
Egli è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna […]
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto a lui è affidato.
D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la Direzione della azienda.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa e negligenza; il relativo ammontare verrà trattenuto sulla retribuzione con le norme di cui all'art. 36 del presente CCNL.
Il lavoratore non può apportare modifica agli oggetti affidatigli senza l'autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente, dà diritto all'azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.
[…]

Art. 59 - Permessi ed assenze
F) - Permessi per donatori di midollo osseo
I lavoratori donatori di midollo osseo, a fronte della relativa certificazione, riceveranno, per tre giorni di permesso a partire dal giorno della donazione, un trattamento integrativo di quello di legge, fino a raggiungere il 100% della normale retribuzione globale di fatto.

Art. 60 - Rapporti in azienda
Nell'esecuzione del lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza dell'organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone dalle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende e alle quali è tenuto a rivolgersi in caso di necessità.
I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza.
Devono fra l'altro essere evitati:
- comportamenti offensivi a connotazione sessuale, che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio della persona alla quale essi sono rivolti e possano influenzare, esplicitamente o implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;
- qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che, rientrando nella propria sfera personale, risultino non pregiudizievoli dell'attività lavorativa e della convivenza nei luoghi di lavoro.
In particolare il lavoratore deve:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni impartite dai superiori;
[…]
4) Avere cura dei locali, dei mobili, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 62 - Multe e sospensioni
Incorre nel provvedimento della multa e della sospensione il lavoratore:
a) che […] abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche e di sicurezza consiglino tale divieto;
[…]
f) che, per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
[…]
h) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene;
i) che si trovi in stato di alterazione, dovuto a sostanze alcooliche o stupefacenti;
[…]
m) che non rispetti le norme antinfortunistiche, preventivamente portate a conoscenza.
n) che si rifiuti di adempiere a disposizioni legittime impartite dai suoi superiori.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo, nonché in caso di precedente adozione per due volte di provvedimenti di multa non prescritti.
[…]

Art. 63 - Licenziamento per mancanze
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[…]
b) recidività al divieto di fumare di cui alla lettera d) del precedente art. 62, sempreché la infrazione non costituisce pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
c) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
[…]
e) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti o comunque compimenti di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;
g) […] danneggiamento volontario al materiale dell'azienda;
[…]
m) grave insubordinazione;
n) mancanze disciplinari configurabili nei termini previsti dal primo comma del presente articolo;
o) grave inosservanza delle norme antinfortunistiche preventivamente portate a conoscenza che possa pregiudicare la propria o altrui incolumità nonché danni agli impianti e materiali;
p) precedente adozione per due volte di provvedimenti di sospensione non prescritti.
[…]

Capitolo X - Istituti di carattere sindacale
Art. 69 - Rappresentanza sindacale unitaria

[…]
5) La RSU sostituisce il Consiglio di Fabbrica di cui al CCNL 19/02/1992 e i suoi componenti subentrano alle RSA e ai dirigenti delle RSA di cui alla Legge 300/70 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto.
[…]
6) Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, la RSU disporrà di permessi retribuiti per un monte ore annuo di 1,5 ore per dipendente in forza all'unità lavorativa.
Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la RSU nell'esercizio dei compiti da essa svolti.
[…]
Allo scopo, per i lavoratori normalmente svolgenti attività all'esterno dell'unità lavorativa, a livello aziendale saranno concordate modalità, tempi e luoghi adeguati.
[…]

Art. 70 - Assemblee
Nelle singole unità produttive che occupino più di 15 dipendenti, potranno essere promosse dalla RSU, e/o su richiesta unitaria delle OOSS stipulanti il presente CCNL, assemblee del personale in forza presso l'unità medesima, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno dieci dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite.
Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.
[…]

Art. 71 - Affissioni
Le Direzioni aziendali consentiranno alla RSU ed ai sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere, in apposito albo, comunicazioni firmate dai responsabili e inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]

Allegati
Allegato n. 3 - Linee guida congiunte sul premio per obiettivi

• Parametri individuati a titolo esemplificativo:
[…]
- Efficacia sistema prevenzione su sicurezza interna ed esterna;
[…]