Regione Puglia
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro


Al Direttore Generale ASL TA
Al Direttore Sanitario
Al Direttore Dipartimento Prevenzione
Al Direttore Comunic. ed Informaz. Istituz. URP
 

OGGETTO: Covid-19: Indicazioni - Azioni informative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari.

Questo Servizio anche a seguito delle numerose richieste pervenute ed informazioni fomite, condivise con i Dirigenti Medici operanti ed incontri con organismi datoriali, ha elaborato un vademecum informativo, che si allega, con indicazioni che potrebbero risultare utili ai Datori di lavoro non sanitari e Medici competenti.
Tali indicazioni potrebbero essere opportunamente riportate nel sito web Aziendale per una comunicazione diffusa ed una maggiore fruibilità da parte degli interessati. Inoltre, potrebbero essere inviate quale contributo informativo da parte di questa ASL, se le SS.LL. lo riterranno opportuno, al Presidente della Regione Puglia Dott. Michele Emiliano, per opportuna conoscenza.
Si riscontrerebbe altresì la nota inviata il 09.03.2020 avente per oggetto “Azioni informative e misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi dì lavoro", ns prot. N. 46043 del 10.03.2020 (che ad ogni buon fine si allega), inviata al Presidente Regione Puglia Dott. Michele Emiliano ed ai Direttori Spesai delle Provincie Pugliesi, tra cui lo scrivente, a firma dei Consiglieri Regionali Movimento 5 Stelle Galante ed altri, in merito alle attività informative quali misure preventive di sicurezza ed igiene, attuate da questa ASL .
Per quanto sopra, in attesa di riscontro alla presente, si resta a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento in merito.
 

Covid-19: indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari.
 

Premessa
A seguito della emergenza sanitaria determinata dall’infezione da Coronavirus Covid-19, come è noto, sono state emanate recenti ed ultime disposizioni legislative nazionali e regionali, recanti misure per la prevenzione e gestione connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Si richiamano, laddove applicabili, le previsioni e le responsabilità in materia di gestione del rischio biologico assegnate dalla normativa vigente (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) ai soggetti aziendali incaricati, a qualsiasi titolo, della predisposizione e dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione, già richiamate dalla lettera circolare del Ministero della Salute del 03 febbraio 2020 “Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico”;
Anche alla luce delle richieste pervenute e che continuano a pervenire a questo Servizio, si è ritenuto opportuno fornire indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari per l’adozione, di misure finalizzate al contrasto e al contenimento di casi di COVID-19. Tanto, nella consapevolezza che l’ambiente di lavoro rappresenta un contesto nel quale coesistono molteplici esigenze di tutela: tutela della salute della popolazione generale, tutela della salute dei lavoratori (nel senso estensivo della definizione di cui all’art. 2 del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), tutela della salute degli operatori sanitari (sia incaricati di garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sia incaricati di garantire funzioni di vigilanza e controllo);
Considerato che è operativo l’intero sistema di sorveglianza internazionale, nazionale, regionale e locale, e che le istituzioni preposte alla gestione operativa dell’epidemia e alla individuazione dei casi e dei contatti sono rappresentate dalle strutture del Servizio Sanitario Regionale territorialmente competenti;
Tutto ciò premesso, si riportano di seguito alcune indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro, coerenti con le indicazioni dell’organizzazione Mondiale della Sanità World Health Organization, Getting your place ready for COVID-19, 27 February 2020, Version 1.4, disponibile all’indirizzo www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/gettinu-workplace-ready-for-covid-19.pdf, cui si rimanda per ulteriori approfondimenti.
Eventuali valutazioni in merito al mantenimento, all’integrazione o alla modifica delle presenti indicazioni saranno valutate in considerazione dell’evoluzione dello scenario epidemiologico e di eventuali ulteriori indirizzi di carattere tecnico-scientifico di livello nazionale o internazionale.
Si evidenzia, inoltre, che per informazioni sono sempre attivi e presenti sul sito Aziendale ASL Taranto, (Sito web aziendale) i numeri dei Servizi Aziendali del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPESAL) che nel caso specifico stanno fornendo e forniscono raccomandazioni generali relative alle misure igieniche e ai DPI. Ulteriori raccomandazioni che si riportano di seguito, potranno essere diffuse anche utilizzando i canali istituzionali del sito web ASL TA.
In riferimento all’emergenza Covidl9, sono state raccolte le risposte ai quesiti posti più frequentemente dalle imprese e dai lavoratori pervenute a questo Servizio, in un Vademecum Informativo utile per aiutare le aziende a orientarsi anche in caso di riscontrata infezione.
Si riportano di seguito le risposte fomite e condivise dagli operatori sanitari di questo servizio ai quesiti più frequenti posti dalle aziende e dai lavoratori operanti nel nostro territorio.

A) INDICAZIONI PER IL DATORE DI LAVORO

1. QUALI SONO LE MISURE DI PREVENZIONE CHE E’ OPPORTUNO CHE I DATORI DI LAVORO ADOTTINO AL FINE DI FORNIRE UN SOSTEGNO ALLA SOLUZIONE DI UN PROBLEMA DI SALUTE PUBBLICA?

- Garantire una adeguata informazione, diffondendo le 10 regole indicate dal ministero e fornendo informazioni corrette con specifico riferimento a fonti attendibili ed in collaborazione con il medico competente.
- Garantire un’adeguata pulizia dei locali.
- Favorire la scrupolosa e frequente pulizia delle mani mettendo a disposizione detergenti e tutto l’occorrente necessario per garantire tale buona pratica.
- Evitare situazioni di affollamento ovvero permanenza di più persone in spazi chiusi ove non sia possibile garantire una adeguata distanza tra le persone evitando situazioni “faccia a faccia”.
- Garantire una corretta informazione/formazione in particolare nei riguardi dei lavoratori in trasferta o distacco o che rientra presso unità produttive fuori regione.

2. MENSE AZIENDALI: ESISTONO AD OGGI I LIMITI/DIVIETI/PRECAUZIONI DA PORRE IN ESSERE?
è utile evitare l’affollamento attraverso un’idonea organizzazione dei turni per accedere alla mensa o una diversa ripartizione/assegnazione degli spazi e applicando in modo puntuale le regole d’igiene elencate dal Ministero della Salute (decalogo) garantendo in particolar modo un adeguato distanziamento tra le persone.

3. SPOGLIATOI AZIENDALI: ESISTONO AD OGGI LIMITI/ DIVIETI/ PRECAUZIONI DA PORRE IN ESSERE?
Vale quanto già indicato per le mense. Evitare l’affollamento e seguire il decalogo del Ministero della Salute.

4. COME EFFETTUARE LA PULIZIA DI AMBIENTI NON SANITARI?
Per i locali non frequentati dal lavoratore infetto, è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici.
In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate. A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS- CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).

5. IN CASO DI RISCONTRO DI UN CASO DI COVID-19 IN UN LAVORATORE COSA SUCCEDE?
Ad ogni segnalazione di caso accertato, il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell’Asl TA procede all’indagine epidemiologica, in base ai regolamenti internazionali di controllo delle malattie infettive, al fine di:
- individuare la possibile fonte di esposizione
- identificare i contatti stretti*
Qualora il caso accertato risulti occupato presso una azienda del territorio della provincia di Taranto, il personale sanitario del Dipartimento di Prevenzione contatta l’azienda in cui il lavoratore risulta occupato, richiede il nominativo del medico competente per avere la corretta collaborazione nell’identificare i contatti lavorativi da includere nella sorveglianza. In assenza del medico competente (casi in cui la sorveglianza sanitaria non è obbligatoria), si chiede la collaborazione del datore di lavoro o di personale da lui individuato.

*Lavoratori che sono riconducibili alla definizione di contatto stretto “Definizione di “Contatto stretto”

- Operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o confermato di COVID-19, o personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2.
- Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di COVID-19.
- Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19.
- Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto o confermato di COVID-19 sono inclusi in uno specifico percorso di sorveglianza sanitaria da parte dell’Asl che comprende l’isolamento domiciliare (14 giorni dall’ultimo contatto avvenuto).
In merito, si ritiene utile fornire al Medico Competente le notizie utili per garantire una corretta informazione da diffondere ai lavoratori non identificati come contatti stretti.
Potrebbero ritenersi necessari interventi di informazione/formazione. Si ritiene utile informare i lavoratori che non rientrano della definizione di contatto stretto, sulle misure di prevenzione da adottare, diffondendo il decalogo ministeriale.
Sorveglianza Sanitaria del medico competente: non è richiesta una sorveglianza sanitaria aggiuntiva per i lavoratori che non rientrano nella definizione di contatto stretto, in quanto il paziente ammalato è seguito presso strutture sanitarie mentre i contatti stretti sono sorvegliati dall’Asl. E comunque essenziale la collaborazione del medico competente per definire eventuali misure di prevenzione aggiuntive e specifiche procedure da adottare in azienda in base alla tipologia di attività svolta, (es.: deroghe per trasporto di merci).
Pulizia straordinaria degli ambienti di lavoro. Qualora un caso di covid-19 sintomatico abbia soggiornato nei locali dell’azienda, si applicano le indicazioni Ministeriali contenute nella Circolare del Ministero della Salute 0005443 del 22.02.2020.
“Pulizia di ambienti non sanitari”. In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.

6. IL LAVORATORE CHE DEVE STARE A CASA IN ISOLAMENTO DEVE PRENDERE ASPETTATIVA/FERIE O MALATTIA?
Secondo quanto previsto dal D.P.C.M. il lavoratore posto in isolamento domiciliare contatterà il proprio medico curante per il rilascio del certificato medico riportante la diagnosi prevista (quarantena obbligatoria o volontaria, isolamento volontario, sorveglianza attiva, etc.). Il medico provvederà ad inviare tale certificato solo all’INPS.

7. CASO DI UN LAVORATORE NON SINTOMATICO CHE HA AVUTO CONTATTI STRETTI CON UN CASO DI COVID-19. COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO?
Il lavoratore che ha avuto contatti stretti con persone ammalate di SARS-CoV-2, solitamente è già noto all’ASL TA ed è posto in isolamento domiciliare.
Non sono previste particolari misure di tutela per gli altri soggetti che hanno soggiornato e condiviso spazi comuni con soggetti asintomatici.

8. LAVORATORE CON SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA, ANCHE LIEVE, O LAVORATORE ASINTOMATICO CHE RIFERISCE DI ESSERE STATO NEI 14 GIORNI PRECEDENTI A CONTATTO STRETTO (Per la definizione di “contatto stretto” si veda sopra) CON UN CASO DI COVID-19 CHE SI PRESENTA A LAVORO. COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO?
- non adibire il soggetto ad attività lavorativa;
- deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere a casa (evitando l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici) e di contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale, anche ai fini della certificazione dello stato di malattia; finché il soggetto permane all’interno dell’azienda, si deve assicurare che rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri soggetti presenti (lavoratori, visitatori).

9. CASO DI UN LAVORATORE CON SINTOMATOLOGIA POTENZIALMENTE RICONDUCIBILE, ALMENO PER SIMILITUDINE AD UN CONTAGIO DI COVID 19. IL DATORE DI LAVORO COSA DEVE FARE?
Il Datore di lavoro invita il lavoratore a stare a casa e a contattare telefonicamente il proprio medico di Medicina Generale che provvederà, se del caso, ad inoltrare la segnalazione alla ASL di Taranto secondo i protocolli stabiliti.

10. QUANDO E’ NECESSARIO L’ACQUISTO E MESSA A DISPOSIZIONE DI PROTEZIONI PER LE VIE RESPIRATORIE, PER LO SPECIFICO PROBLEMA DEL COVID-19 e QUALE TIPO DI MASCHERINE E’ EVENTUALMENTE NECESSARIO FORNIRE AI LAVORATORI?
Come indicato nella circolare del Ministero della Salute 0005443-22/02/2020 e aggiornamento 02.03.2020, le mascherine FFP2: Protezione da polveri, fumo e aerosol solidi e liquidi dannosi per la salute o FFP3: protezione da polveri, fumo e aerosol solidi e liquidi tossici e dannosi per la salute; questa ultima classe di protezione filtra le sostanze nocive cancerogene e radioattive e i microrganismi patogeni come virus, batteri e funghi, sono previste per:
- Personale sanitario in contatto con un caso sospetto o confermato di COVID-19 deve indossare DPI adeguati, consistenti in filtranti respiratori FFP2 (utilizzare sempre FFP3 per le procedure che generano aerosol – come da Circolare Regione Puglia 5 marzo 2020).
- Personale addetto alle operazioni di pulizia di ambienti dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati. Al di fuori di questi casi, non è previsto l’utilizzo di tali DPI, a meno che i rischi specifici legati all’attività svolta non lo prevedano già (necessità di protezione da polveri, fumo e aerosol solidi e liquidi tossici e dannosi per la salute). La mascherina del tipo “chirurgico” può invece essere utilizzata da soggetti che presentano sintomi quali tosse o starnuti per prevenire la diffusione di goccioline di saliva.

11. QUALI TIPI DI RIUNIONI IN AZIENDA DEVONO RITENERSI SOSPESE FINO AL 3 APRILE SALVO PROROGA?
L’obiettivo del DPCM che regola le prescrizioni per il contenimento del Coronavirus è quello di limitare le situazioni di affollamento di più persone in un unico luogo. Qualora non sia rinviabile la riunione e nell’impossibilità di operare con modalità a distanza, è possibile svolgere incontri aziendali anche con partecipanti esterni all’azienda e attività di formazione aziendali a patto che vengano osservate scrupolosamente le indicazioni fornite dal decalogo del Ministero della salute garantendo in particolar modo un adeguato distanziamento tra le persone e un adeguato ricambio di aria negli ambienti ove si effettuano le riunioni.

12. IL DATORE DI LAVORO DEVE NECESSARIAMENTE AGGIORNARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN SEGUITO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19?
Il Datore di Lavoro deve fornire informazioni ai lavoratori, anche mediante redazione di informative (o utilizzando opuscoli a disposizione, come quello redatto dal Ministero della Salute e dall’istituto Superiore di Sanità, che indica i 10 comportamenti da adottare per prevenire la diffusione del virus) e adottare precauzioni utili a prevenire l’affollamento e/o situazioni di potenziale contagio. Il documento di valutazione dei rischi dovrà essere aggiornato solo per i rischi specifici connessi alla peculiarità dello svolgimento dell’attività lavorativa, ovvero laddove vi sia un pericolo di contagio da COVID-19 aggiuntivo e differente da quello della popolazione in generale, (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell’azienda). Diversamente risulta fondamentale adottare le precauzioni già note e diffuse dal Ministero della Salute, declinandole alla specificità dei luoghi e delle attività lavorative.

13. LA NORMALE COLLABORAZIONE E INTERFERENZA TRA LAVORATORI DI IMPRESE DIFFERENTI (AREA CANTIERE E NON) PUÒ’ PROSEGUIRE NORMALMENTE, SECONDO LE SOLITE PRESCRIZIONI DEL D.LGS. 81/08 E SEGUENDO LE INDICAZIONI E I SUGGERIMENTI DEL DECALOGO DIFFUSO DAL MINISTERO DELLA SALUTE, O DEVONO ESSERCI MISURE DI PREVENZIONE PARTICOLARI E AGGIUNTIVE / INTEGRATIVE?
Le attività possono proseguire nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni del Ministero della Salute. Non sono previste misure aggiuntive.

B) INDICAZIONI PER IL MEDICO COMPETENTE

1. QUALE È IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE E COME DEVE ESSERE CONDOTTA LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN MERITO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19?

Oltre a rendersi disponibile per informare i lavoratori sull’emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle precauzioni da adottare, è importante ai fini generali della prevenzione una massima collaborazione tra il Datore di Lavoro ed il Medico Competente, con particolare riguardo ai lavoratori che svolgono o possono svolgere trasferte per motivi di lavoro in territorio Nazionale ed Internazionale, in Paesi o situazioni di volta in volta classificate a rischio dalle autorità competenti.
Ciò premesso, oltre a quanto indicato nella sezione precedente, con particolare riferimento alla gestione dei lavoratori negli scenari descritti, nei quali potrebbe essere coinvolto, se presente in azienda, il Medico Competente, si riportano di seguito ulteriori raccomandazioni.
Incrementare, nell’ambito dell’organizzazione aziendale presso la quale viene prestata la propria opera, l’attività di collaborazione con le altre figure aziendali della prevenzione e di informazione, con particolare riferimento alla necessità di adempiere a quanto previsto dalla autorità sanitarie competenti, di osservare con rigore le misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria (igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie) e di utilizzare correttamente i DPI.
Nell’ambito delle attività di sorveglianza sanitaria effettuata ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attenersi rigorosamente alle misure di prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria nonché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalle circolari ministeriali.
Al soggetto che dovesse presentarsi alla visita medica con febbre o sintomi respiratori anche lievi deve essere fornita e fatta indossare una mascherina chirurgica, assicurandosi altresì che, nell’attesa della visita, il soggetto rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri utenti. In assenza di altre problematiche cliniche, il soggetto può essere inviato al proprio domicilio, con la raccomandazione di limitare al minimo i contatti stretti, di osservare le precauzioni igieniche sopra precisate e di contattare tempestivamente il proprio Medico di Medicina Generale o, in caso di sintomi gravi, direttamente il 118. Inoltre, al fine di rintracciare i possibili contatti, devono essere raccolte e conservate le informazioni relative ai soggetti che hanno soggiornato nei medesimi locali (nome, cognome, indirizzo, numero telefonico), da mettere a disposizione delle strutture preposte (Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente).

2. SE NEI PROSSIMI GIORNI FOSSERO PREVISTE LE VISITE MEDICHE DEL PERSONALE DIPENDENTE (SIA PRESSO L’AZIENDA CHE PRESSO LO STUDIO MEDICO) E’CONSIGLIABILE / POSSIBILE POSTICIPARE PREVIO PARERE DEL M.C.?
Nell’ambito delle attività di sorveglianza sanitaria di cui sopra, si ritiene utile differire in ogni caso l’effettuazione delle prove di funzionalità respiratoria, se previste nel programma degli accertamenti sanitari ai fini dell’espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica.
E’ opportuno che i medici competenti rafforzino il loro ruolo di informazione e consulenza in azienda nella valutazione e gestione del rischio biologico che, tanto più in questo momento, può risultare strategico per gestire al meglio l’attuale emergenza.
Eventuali soluzioni difformi dalle previsioni normative nazionali, quali a titolo esemplificativo la sospensione dell’attività di sorveglianza sanitaria, dovranno essere necessariamente valutate ed eventualmente disposte dai soggetti aventi potere legislativo in materia.
Modifiche a quanto sopra contenuto potrebbero intervenire in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica dell’epidemia.


Fonte: sanita.puglia.it