Tipologia: Avviso comune
Data firma: 12 marzo 2020
Parti: Federchimica, Farmindustria e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil
Settori: Chimici, Chimico-farmaceutica, fibre chimiche, abrasivi, lubrificanti, GPL
Fonte: uiltec.it


Secondo avviso comune relativo al DPCM 11 marzo 2020 e alle ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Federchimica, Farmindustria e Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, Parti firmatarie del CCNL per gli addetti all'industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL,
consapevoli degli sforzi che Imprese e lavoratori stanno affrontando per continuare a garantire, pur nelle difficoltà del contesto eccezionale in cui si trovano in questo momento, la salute, la sicurezza dei lavoratori e dei loro familiari e la produzione e l'occupazione del settore, nell'interesse di tutti i cittadini e del Paese,
facendo seguito al precedente Avviso Comune del 2 marzo 2020 e alle ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 adottate con DPCM del 11 marzo 2020 con effetto dal 12 al 25 marzo 2020
al fine di contribuire a una rapida ed efficace applicazione delle misure previste dal citato DPCM condividono la necessità di adottare misure urgenti ed eccezionali che siano funzionali a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19
limitatamente al periodo di emergenza, ai sensi del DPCM 11 marzo, concordano che:
1. In relazione alle scelte adottate e da adottare, anche in merito a protocolli di sicurezza anti-contagio, l'azienda assicurerà la corretta, completa e tempestiva informazione della RSU e del RLSSA e il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, in relazione ai propri ruoli e compiti, nel pieno rispetto del metodo partecipativo di relazioni industriali di questo settore fondamentale per una efficace gestione emergenziale dell'organizzazione del lavoro e della sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
2. Si potranno ridurre i tempi previsti dall'articolo 8 lett. C del CCNL 19 luglio 2018 per le modifiche della distribuzione dell'orario settimanale in atto
3. Deve essere privilegiato, per quanto possibile, il lavoro agile
4. Laddove non fosse possibile la prosecuzione della normale attività lavorativa, anche in relazione ad alcuni reparti o aree funzionali o parti di esse, le Parti si confronteranno per attivare tutti gli strumenti forniti dalla legge, anche in termini di ammortizzatori sociali. Qualora non vi siano le condizioni di legge o non si ritenga necessario il ricorso esclusivo a tali strumenti, al fine di evitare impatti negativi per i lavoratori in termini di trattamenti economici e occupazionali, previo confronto con la RSU, si potrà ricorrere a ferie, riposi, permessi e ogni altro istituto di legge o contrattuale, privilegiando quelli non fruiti maturati in anni precedenti e inoltre, laddove necessario, quelli maturati nell'anno in corso che potranno essere utilizzati nella misura massima del 50%.
L'azienda potrà anche ricorrere ai riposi compensativi di cui all'articolo 8 lett. F e G CCNL 19.07.18, in luogo del riconoscimento delle corrispondenti quote orarie.
Ferie, riposi e permessi già calendarizzati potranno essere riprogrammati, a titolo sia collettivo sia individuale
In attesa degli auspicati interventi governativi a supporto del settore validi per l'intero territorio nazionale, le Parti firmatarie garantiscono la massima disponibilità alle Imprese e ai lavoratori per approfondire e risolvere congiuntamente ogni eventuale problematica che dovesse manifestarsi in merito.

Milano, 12 marzo 2020