AIDII
COVID-19 - INDICAZIONI PER LE AZIENDE NON SANITARIE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN GENERE
INDICE
INTRODUZIONE
INDICAZIONI PER IL DATORE DI LAVORO (E SUOI COLLABORATORI)
Misure Generali
Informazione e formazione
Utilizzo di mascherine e DPI delle vie respiratorie
Procedure di emergenza
INDICAZIONI PER DIPENDENTI E COLLABORATORI
Attività presso l'azienda
Attività esterne / presso clienti
INDICAZIONI PER CLIENTELA, FORNITORI E TERZI
A cura del
Gruppo di Ricerca Risk Assessment and Human Health
Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia, Università degli Studi dell'Insubria — Como
con il contributo del
Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione Italiana degli Igienisti Industriali (AIDII)
Milano, 15 marzo 2020
INTRODUZIONE
Sebbene le misure preventive per ridurre le probabilità di contagio in un luogo di lavoro della malattia COVID-19 (Corona Virus Disease - anno 2019), siano analoghe a quelle adottate nei confronti della popolazione generale, si richiamano principi generali riguardo alla formulazione di indicazioni operative per l'adozione negli ambienti di lavoro di misure finalizzate al contrasto e al contenimento di casi di COVID-19. Tale documento è dunque destinato a tutti soggetti aventi ruoli e compiti in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
Le indicazioni che seguono tengono conto di quanto indicato nei seguenti riferimenti normativi e procedurali:
■ DPCM del 1 marzo 2020 art. 3 comma 1 lettera a);
■ DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - art. 34 comma 3;
■ DPCM del 8 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Art. 2 e Allegato 1;
■ DPCM del 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
■ Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro siglato il 14 marzo 2020.
I contenuti che seguono sono inoltre da intendersi quali informazioni operative utili a integrare e supportare le indicazioni fornite da enti autorevoli, tra i quali:
■ World Health Organization - Advice on the use of masks in the community, during home care and in health care settings in the context of the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak - Interim guidance 29 January 2020. WHO reference number: WHO/nCov/IPC_Masks/2020;
■ Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni - INDICAZIONI AD INTERIM PER L'EFFETTUAZIONE DELL'ISOLAMENTO E DELLA ASSISTENZA SANITARIA DOMICILIARE NELL'ATTUALE CONTESTO COVID-19 - Rapporto ISS COVID-19 • n.1/2020 (aggiornato al 7 marzo 2020).
Si invita inoltre a fare riferimento a indicazioni e/o disposizione emanate a livello Nazionale e Regionale (i riferimenti sono disponibili al link http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio- sanitario/emergenze / coronavirus /normativa-emergenza-coronavirus), che saranno da considerare prevalenti rispetto a quelle richiamate nel presente documento, per quanto concerne la definizione di misure da adottare circa il contenimento della proliferazione del Coronavirus SARS-COV-2 e dei casi di COVID-19. Si ricorda la fondamentale collaborazione con il Medico Competente quale professionista qualificato a veicolare nel miglior modo possibile tali informazioni ai lavoratori e a collaborare col Datore di Lavoro per la messa in atto di adeguate misure igieniche all'interno dell'azienda.
Il documento costituisce una base da aggiornare in funzione della disponibilità di nuovi dati.
INDICAZIONI PER IL DATORE DI LAVORO (E SUOI COLLABORATORI)
MISURE GENERALI
■ Favorire per tutti i casi possibili, l'adozione di lavoro in remoto e/o lavoro agile (smart-working) per limitare gli spostamenti dei lavoratori e ridurre in numero di accessi presso il sito Aziendale;
■ Tutte le attività che comportano l'aggregazione di persone all'interno dell'Azienda devono essere vietate o sospese;
■ Esporre in Azienda, in più punti frequentati dai lavoratori, cartelli esplicativi sulle misure generali di prevenzione (Allegato 1 DPCM 08/03/2020 - Misure igienico-sanitarie) quali:
a. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c. evitare abbracci e strette di mano;
d. mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e. igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f. evitare sempre e comunque l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
g. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
j. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
k. usare la mascherina solo se si sospetta di essere contagiati, se si mostrano sintomi influenzali o se si presta assistenza a persone contagiate.
■ Consegnare ai lavoratori (via e-mail, tramite comunicazione scritta o cartellonistica negli ambienti di lavoro) un'informativa sulle caratteristiche della patologia ed i comportamenti da adottare per evitare/ limitare la trasmissione virale;
■ Esporre nei bagni ed in corrispondenza dei dispenser le indicazioni ministeriali sul lavaggio delle mani;
■ Mettere a disposizione dei lavoratori soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani laddove non sia possibile lavarsi le mani con acqua e sapone;
■ Incrementare la frequenza della pulizia delle superfici e degli oggetti condivisi: i coronavirus possono essere eliminati con disinfezione delle superfici con soluzioni di etanolo, di perossido di idrogeno (acqua ossigenata) o di ipoclorito di sodio;
■ Garantire sempre un adeguato ricambio d'aria nei locali condivisi.
Per quanto riguarda i comportamenti da raccomandarsi per pause e consumo di cibi e bevande, si rimanda a quanto previsto, per analogia, nel DPCM 08/03/2020 aggiornato DPCM 09/03/2020.
Per quanto concerne il trasporto merci, si raccomanda di adottare misure di prevenzione e cautela, quali ad esempio:
■ limitare la discesa dai mezzi degli autisti e munirli di dispositivi di protezione individuale, con particolare riferimento a DPI per le vie respiratorie;
■ prevedere la pulizia e disinfezione dell'abitacolo di guida con cadenza correlabile alla tipologia dell'attività svolta ed almeno una volta al giorno;
■ durante le attività di carico e scarico delle merci rispettare sempre la misura di sicurezza della distanza almeno di un metro tra le persone.
Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR):
■ Nella maggioranza dei comparti lavorativi l'esposizione a SARS-CoV-2, potenziale o in atto, non è connaturata alla tipologia dell'attività svolta: il rischio biologico da SARS-CoV-2 è quindi riconducibile al concetto di rischio generico; pertanto vanno sempre, e a maggior ragione, applicate e rispettate tutte le disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale, valide per la popolazione generale ai fini del contenimento della diffusione del virus.
■ Per le aziende nelle quali esiste a priori un rischio biologico di tipo professionale, per uso deliberato di agenti biologici e/o un rischio biologico di tipo professionale connaturato alla tipologia dell'attività svolta, è ipotizzabile che il Datore di Lavoro debba verificare se nella Valutazione dei Rischi ex art. 271 del D.Lgs. 81/08, le misure di prevenzione e protezione già adottate risultino sufficientemente adeguate o meno ai fini del controllo dell'esposizione a SARS-CoV-2 e della sua trasmissione. Il SARS-CoV-2 rientra nella classe dei Coronaviridae elencata tra gli agenti biologici dell'Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08, con attuale classificazione in gruppo 2.
INFORMAZIONE E FORMAZIONE
Le attività di formazione, informazione e addestramento, in relazione anche a quanto affermato nel DPCM del 08/03/2020 e s.m.i., sono rimandate sino ad emergenza terminata, a meno che non siano erogate in modalità videoconferenza (formazione a distanza / in remoto). Analoghe considerazioni per le abilitazioni con periodicità di rinnovo normate ed in scadenza.
UTILIZZO DI MASCHERINE E DPI DELLE VIE RESPIRATORIE
Per quanto ad oggi non sia stato normato l'uso di mascherine medico-chirurgiche per operatori non sanitari, e/o come protezione personale per lavoratori generici e popolazione generale, l'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare comunque una mascherina medico-chirurgica quando si sospetta di aver contratto il Coronavirus e/o si presentano sintomi quali tosse o starnuti, o quando è necessario entrare in contatto con una persona con sospetta infezione da SARS-CoV-2.
L'utilizzo di veri e propri Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) delle vie respiratorie (FFP secondo le norme) dovrebbe essere attentamente valutato per tutti gli operatori che possano entrare in diretto contatto con persone con sintomi respiratori, oppure con soggetti con diagnosi sospetta o acclarata di COVID-19, oltre che con soggetti posti in regime di in quarantena. L'uso razionale delle mascherine medico-chirurgiche e dei DPI per le vie respiratorie è importante per evitare inutili sprechi di risorse preziose. Le competenze professionali in ordine alla prevenzione e alla protezione della salute dei lavoratori risultano quindi di fondamentale rilevanza.
In ogni caso, l'uso della mascherina medico-chirurgica o dei DPI per le vie respiratorie deve essere adottato in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani. Non è utile indossare più mascherine medico-chirurgica sovrapposte. La mascherina medico-chirurgica, quando necessaria, va indossata correttamente, secondo adeguate istruzioni da fornire ai lavoratori. Si raccomanda ad ogni modo di seguire rigorosamente e scrupolosamente - anche negli ambienti di lavoro - tutte le indicazioni relative ai comportamenti e le precauzioni generali da tenere in luoghi pubblici e in ambiente domestico disposte nel contesto dell'emergenza da COVID-19.
PROCEDURE DI EMERGENZA
Nel caso un dipendente o collaboratore manifesti malessere o sintomi simil-influenzali, questi deve lasciare immediatamente l'Azienda per gli opportuni accertamenti, dopo aver dato preventiva comunicazione al Responsabile.
Nel caso in cui un dipendente o collaboratore risulti essere contagiato da COVID-19, si applicato tutte le misure cautelative previste dai sopra citati decreti.
Per l'emergenza COVID-19, al momento non vi sono indicazioni aggiuntive riguardo alla sorveglianza sanitaria specifica per i lavoratori. Si invita a consultare a questo proposito le Osservazioni della Società Italiana di Medicina del Lavoro (www.siml.it). È sempre comunque essenziale la collaborazione con il medico competente per definire eventuali misure di prevenzione aggiuntive e specifiche procedure da adottare in azienda in base alla tipologia di attività svolta.
Il personale in condizioni di salute “sensibili” e particolari (es. immunodepressi, cardiopatici, donne in stato di gravidanza, soggetti con malattie croniche, etc.) deve esporre la propria situazione al medico di base e al medico competente dell'Azienda (previa richiesta al Datore di Lavoro), per valutare l'adozione o meno di misure di prevenzione e protezione specifiche o l'eventuale astensione dall'attività lavorativa. Il predetto personale potrà essere autorizzato dal Datore di Lavoro ad utilizzare misure precauzionali aggiuntive durante l'attività lavorativa
INDICAZIONI PER DIPENDENTI E COLLABORATORI
ATTIVITÀ PRESSO L'AZIENDA
PER TUTELARE LA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI, NONCHÈ QUELLA DI TUTTI COLORO CHE FREQUENTANO IL SITO AZIENDALE, È OPPORTUNO CHIEDERE AI DIPENDENTI E AI COLLABORATORI DI SEGUIRE LE SEGUENTI ISTRUZIONI PRECAUZIONALI E CAUTELATIVE:
a. Evitare l'accesso presso l'Azienda se si manifestano sintomi influenzali (tosse, starnuti, febbre);
b. Evitare l'accesso presso l'Azienda, senza aver consultato il medico di base e/o il numero verde regionale e nazionale per l'emergenza Coronavirus, se nel periodo di incubazione del virus, il lavoratore e/o i componenti del nucleo familiare siano entrati in stretto contatto con persone in quarantena e/o in isolamento precauzionale;
c. Evitare l'accesso presso l'Azienda, se nel periodo di incubazione del virus, il lavoratore e/o i componenti del nucleo familiare hanno avuto contatti con un caso sospetto o confermato di coronavirus o una persona sotto controllo per il coronavirus.
SI RACCOMANDA NUOVAMENTE L'OSSERVANZA DI ALCUNE SEMPLICI NORME IGIENICHE NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA ALL'INTERNO DEL SITO AZIENDALE, QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO:
a. Rispettare pienamente le disposizioni emanate dalle Autorità competenti nazionali e locali;
b. Evitare il contatto ravvicinato (distanza minima di un metro) e diretto (strette di mano, abbracci, etc.) con le persone che accedono al sito aziendale;
c. Lavarsi accuratamente le mani il più spesso possibile, meglio con un apposito disinfettante per mani a base alcol, se le mani sono visibilmente sporche, o con acqua e sapone;
d. Coprirsi bocca e naso in caso di starnuto o tosse con l'interno del gomito o con un fazzoletto monouso (da gettare immediatamente dopo l'utilizzo) e lavarsi poi le mani; nel caso di semplice sintomatologia parainfluenzale si raccomanda l'utilizzo delle apposite mascherine;
e. Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani; il virus si trasmette principalmente per via respiratoria, ma può entrare nel corpo anche attraverso gli occhi, il naso e la bocca.
ATTIVITÀ ESTERNE / PRESSO CLIENTI
Le trasferte di lavoro e l'accesso presso siti terzi devono essere evitate o ridotte al minimo indispensabile; laddove indispensabili, devono essere preventivamente autorizzate dal responsabile dell'Azienda. Si invita comunque ad adottare tutte le misure di precauzione esposte precedentemente.
INDICAZIONI PER CLIENTELA, FORNITORI E TERZI
Si raccomanda di fornire a clientela, fornitori e terzi un'adeguata informazione, ai fini della prevenzione e del contrasto alla diffusione del Coronavirus (COVID-19), riportando le seguenti misure:
a. Raccomandare ai Clienti di utilizzare i mezzi che oggi la tecnologia mette a disposizione (posta elettronica, telefono, fax, internet, ecc.) al fine di limitare il più possibile accessi personali presso l'Azienda. Evitare inoltre appuntamenti e/o riunioni in Azienda o altrove: privilegiare a questo scopo l'uso del telefono, della posta elettronica, di strumenti di videoconferenza o altro similare;
b. A tutte le persone che dovranno comunque, sia pure brevemente, accedere presso il sito aziendale è fatto divieto di entrare all'interno dello stesso per recarsi alla postazione del personale; si dovrà obbligatoriamente attendere presso l'ingresso / reception in attesa di ricevere assistenza osservando sempre e comunque le misure di sicurezza consigliate (distanza minima, evitare contatti fisici, ecc.);
c. I Clienti che si recassero in Azienda solo per consegnare documenti in formato cartaceo, previo contatto telefonico con il personale addetto, potranno depositarli se possibile su un apposito supporto posto al di fuori dell'Azienda; il personale addetto provvederà poi a prelevarli in sicurezza. Si consiglia di inserire i documenti in apposite buste e, al fine di prevenire il più possibile contagi, se ritenuto necessario, si consiglia di trattarli indossando appositi guanti monouso;
d. Alle persone che non potranno fare a meno di accedere presso l'Azienda, nel caso soffrissero di temporanei sintomi tipici del periodo (raffreddore, lieve tosse, ecc.) senza febbre, si raccomanda l'uso delle apposite mascherine di tipo chirurgico e di rispettare rigorosamente le misure di prevenzione previste.
Fonte: aidii.it