Tipologia: Protocollo condiviso
Data firma: 16 marzo 2020
Validità: dal 16 marzo 2020
Parti: Abi e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin Falcri-Silcea-Sinfub
Settori: Credito Assicurazioni, Credito Abi
Fonte: firstcisl.it


Sommario:


Protocollo condiviso
Misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 nel settore bancario

Il 16 marzo 2020, Abi e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin Falcri-Silcea-Sinfub, le lavoratrici e i lavoratori del settore, le imprese associate ad Abi, le Organizzazioni sindacali Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin e l'Associazione Bancaria Italiana sono consapevoli della particolare situazione di emergenza che sta attraversando il Paese e del ruolo e della funzione che singolarmente e congiuntamente rivestono a supporto del tessuto economico nazionale, dei territori, dei cittadini e delle famiglie italiane;
- le Parti nazionali seguono costantemente con prioritaria attenzione l'evoluzione della situazione relativa alla diffusione del virus Covid-19 e collaborano con responsabilità per fare adottare nel modo più celere le misure più idonee per dare concreta attuazione ai provvedimenti volta per volta assunti dalle competenti Autorità;
- all'art. 1, comma 1, punto 4), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 (“Ulteriori misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”), è stabilito che “restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi”;
- il sostegno all'economia del Paese, alle famiglie e alle imprese, che sta attraversando una fase particolarmente difficile e critica, richiede la continuità nell'erogazione dei predetti servizi svolti dal settore;
- tale continuità esige come condizione la prioritaria attenzione a garantire le condizioni di salute e sicurezza per tutte le persone interessate, lavoratrici/lavoratori e clientela;
- la prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone adeguati livelli di protezione;
- le Autorità hanno emanato le indicazioni con le misure precauzionali di contenimento da adottarsi per contrastare l'epidemia di COVID-19;
- con il presente Protocollo le Parti vogliono indicare alle imprese l'adozione delle predette misure e incrementare i livelli di tutela per le persone, così da consentire la continuità dei servizi;
- tali misure possono richiedere l'adozione di soluzioni organizzative straordinarie - tenuto conto dei diversi modelli organizzativi e di business - anche relative alla riduzione dell'attività della rete fisica, per i profili territoriali e/o di orario;
- all'interno del settore si stanno adottando anche misure ulteriori rispetto a quanto strettamente necessario per adempiere alle disposizioni delle autorità al fine di contenere i rischi di contatto agendo su diverse leve: razionalizzazione dell'operatività delle filiali sotto il profilo della regolamentazione della modalità di accesso della clientela, orari e giorni di apertura, riduzione del personale presente, servizi garantiti, misure precauzionali, promozione dei canali che non implicano presenza fisica, etc.
- le Parti invitano i cittadini a contribuire al massimo alla lotta al coronavirus evitando ogni rischio di contagio, ricorrendo prioritariamente per le proprie esigenze ai canali internet/mobile e ai bancomat senza recarsi all'interno delle filiali;
- in coerenza con i provvedimenti del Governo, l'ampio e diffuso ricorso al lavoro agile viene favorito quale efficace misura per la significativa riduzione delle occasioni di contatto all'interno dei luoghi di lavoro;

Informazione
- Nella consapevolezza dell'importanza di una corretta e diffusa informazione, le aziende, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informano tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa: o l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) e altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
o la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente
Abi all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (temperatura, altri sintomi di influenza, contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
o l'esistenza di misure organizzative atte a garantire la distanza interpersonale di almeno un metro, o in alternativa presidi di protezione individuale previsti dai provvedimenti tempo per tempo;
o l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
o le misure contenute nel decalogo predisposto dal Ministero della Salute

Accesso fornitori
- Per l'accesso dei Fornitori vengono adottate le seguenti misure:
o viene ridotto, per quanto possibile, l'accesso dei fornitori; qualora fosse necessario l'ingresso di fornitori esterni (trasporto valori, impresa di pulizie, manutenzione, servizi informatici, etc.), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, in particolare al rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro; a tal fine le aziende forniscono adeguata informativa alle imprese esterne che svolgono servizi all'interno dei luoghi di lavoro, valutando le modalità più adeguate;
o se presente un servizio di bus/navetta per il trasporto dei lavoratori, si rispetti la distanza interpersonale di un metro per ogni mezzo utilizzato e per ogni corsa, con eventuale incremento delle stesse.

Pulizia e sanificazione in azienda
- l'azienda assicura idonei livelli di pulizia dei locali, degli ambienti e delle aree comuni;
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti nonché degli strumenti di lavoro secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute
- occorre garantire la pulizia giornaliera con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori nelle aree break, la cui frequentazione viene disciplinata contingentando l'accesso,
Abi contenendo i tempi di sosta nel rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro;

Precauzioni igieniche sanitarie
- È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani di cui è raccomandata la frequente pulizia;
- l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
- il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro costituisce principale misura di contenimento anche nei casi di uffici caratterizzati da layout “open space”. Laddove non fosse possibile rispettare la predetta distanza interpersonale si adotteranno strumenti di protezione individuale.

Dispositivi di protezione individuale - Servizi a contatto con il pubblico
- Alla luce delle previsioni governative relative alla garanzia dei servizi bancari, finanziari e assicurativi contenute nel DPCM 11 marzo 2020, particolare attenzione deve essere dedicata alle persone a contatto con il pubblico e alle relative misure, anche nell'interesse della clientela:
o Le aziende privilegiano l'utilizzo da parte della clientela dei canali internet/mobile banking e degli sportelli automatici all'esterno delle filiali; a tal fine si impegnano a darne comunicazione alla propria clientela e/o ad esporre opportuni avvisi all'esterno delle filiali; privilegiano inoltre i canali remoti per lo svolgimento dell'attività commerciale verso la clientela riservando alle filiali le attività essenziali di assistenza alla clientela;
o nel contatto con la clientela le aziende devono adottare le misure organizzative volte a garantire il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro quale principale misura di contenimento;
o con riferimento ai dispositivi di protezione individuale e in particolar modo alle “mascherine”, tenuto conto della difficoltà di approvvigionamento e della prioritaria destinazione alle strutture sanitarie impegnate nella lotta contro il coronavirus, gli stessi dovranno essere utilizzati in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;
o nelle zone a maggior rischio di contagio vengono valutate con particolare attenzione le misure di riduzione dell'operatività e di ricorso ad ulteriori soluzioni;

Organizzazione aziendale (aperture e orari di sportello, turnazione, trasferte, lavoro agile, assenze, rimodulazione dei livelli produttivi)
- Anche ai fini di quanto sopra richiamato in merito alla modulazione dell'operatività e al ricorso al lavoro agile quali misure per ridurre la presenza nei luoghi di lavoro, le aziende possono organizzare la presenza alternata del personale nelle relative sedi di lavoro, siano esse filiali che uffici di direzione generale;
- le flessibilità in essere in tema di orari di lavoro consentono di evitare assembramenti in occasione dell'ingresso e dell'uscita dai luoghi di lavoro;
- gli spostamenti all'interno delle sedi aziendali devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali
- per le riunioni vengono prioritariamente favorite le modalità “in remoto”; ove non possibile il collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro;
- sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è favorita, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile;
- il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/ funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione;
- Non si procede a missioni in Italia e all'estero, salvo i casi di emergenza, quali ad esempio le esigenze per assicurare la continuità operativa;
- In merito alle assenze dal servizio correlate alle diverse misure adottate per contrastare la diffusione del virus COVID-19, le Parti si confronteranno alla luce del nuovo quadro legislativo di riferimento sulle misure a sostegno del lavoro, impegnandosi a ricorrere prioritariamente a tutti gli strumenti che verranno messi a disposizione (ammortizzatori sociali, congedi, etc.) e alla bilateralità di settore ed aziendale/di gruppo, e a soluzioni solidaristiche al fine di sostenere il reddito dei lavoratori e salvaguardare, per quanto possibile, la dotazione di ferie relativa all'anno in corso. Le Parti esamineranno altresì eventuali ulteriori conseguenze sul rapporto di lavoro derivanti dalle predette misure.

Gestione dei casi positivi e di una persona sintomatica in azienda
- nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre, sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al proprio responsabile e, salve diverse esigenze di assistenza, recarsi al proprio domicilio e avvertire il proprio medico curante;
- l'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Nel periodo dell'indagine, l'azienda chiederà agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente l'ufficio, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Sorveglianza sanitaria
- La sorveglianza sanitaria ordinaria prosegue ove compatibile con l'attuale fase di emergenza che determina la limitazione degli spostamenti;
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro.

Analisi congiunta
- Le Parti nazionali proseguiranno l'analisi congiunta dell'evoluzione dell'emergenza e dei provvedimenti che verranno adottati dalle competenti Autorità per aggiornare il presente Protocollo. Ciascuna Organizzazione sindacale potrà farsi assistere da un RLS.
- Le Parti riconoscono ai fini della gestione dell'emergenza la centralità di una tempestiva e continua informazione agli organismi sindacali aziendali/di Gruppo, ferma l'immediatezza richiesta dall'emergenza nell'adozione delle misure decise.

Decorrenza e Scadenza
Il presente Protocollo decorre dal 16 marzo 2020 sino alla cessazione delle misure di emergenza adottate dal Governo.