Tipologia: Accordo
Data firma: 18 marzo 2020
Parti: Nuovo Pignone e Coordinatori Nazionali (Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil)
Settori: Metalmeccanici, Nuovo Pignone
Fonte: fiom-cgil.it


Accordo sindacale

Il giorno 18 marzo 2020 presso la sede di Nuovo Pignone International srl si sono incontrati le società Nuovo Pignone International srl, Nuovo Pignone srl, Nuovo Pignone Tecnologie srl e Aeroservice Technology Italy srl […], (di seguito anche la società o l'azienda) e i Coordinatori Nazionali delle società del Gruppo Nuovo Pignone e di Aeroservice Technology Italy srl […] per la Fim-Cisl, […] per la Fiom-Cgil e […] per la Uilm-Uil
Di seguito congiuntamente anche le parti

Premesso
- Che è in corso in tutto il territorio nazionale un'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus denominato Covid-19;
- Che il Governo italiano ha varato stringenti provvedimenti finalizzati alla limitazione e diffusione del contagio;
- Che in data 14 marzo 2020 il Governo, i rappresentanti dei lavoratori e i rappresentanti dei datori di lavoro hanno sottoscritto un Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (il Protocollo)
Che le parti di cui in epigrafe, in linea con lo spirito di collaborazione seguito dal Governo e dalle parti sociali, intendono porre in essere tutte quelle iniziative che possano meglio declinare a livello aziendale le misure di prevenzione volte alla tutela della salute dei lavoratori,
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue
1. Le premesse formano parte integrate del presente accordo
2. Attraverso le modalità più idonee ed efficaci (affissione di cartellonistica, messaggi di posta elettronica, apposite sessioni informative), tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda saranno informati circa le disposizioni delle Autorità e in base ai protocolli specifici concordati a livello aziendale, e che durante l'emergenza sanitaria sono condivise periodicamente almeno due volte a settimana con il comitato costituito localmente in applicazione del Protocollo del 14 marzo 2020.
3. Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chiunque intenda fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, nei 14 giorni precedenti, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). La raccolta delle suddette informazioni (c.d. self assesment) viene effettuata nel rispetto della normativa sulla privacy, limitando l'azione solo a quei dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19.
4. Le parti concordano specifiche procedure per l'accesso, il transito e l'uscita di fornitori esterni e trasportatori:
• l'azienda effettuerà specifiche comunicazioni alle società fornitrici, chiedendo alle stesse l'adozione del Protocollo e mettendo a disposizione delle medesime il protocollo specifico dalla stessa adottato;
• l'azienda adotta tutte le misure per garantire la distanza tra il trasportatore e il personale addetto alla ricezione;
• il trasportatore sarà ammesso all'interno dell'azienda solo in caso di esito positivo del self assesment di cui al punto 3 sopra;
• qualora ritenuto opportuno e compatibile con le operazioni da svolgere al trasportatore viene chiesto di rimanere sul proprio mezzo;
• l'azienda adotta e rende nota agli addetti ai lavori (ufficio ricezione e reparti riceventi le merci) una specifica procedura per lo scarico e carico delle merci;
5. Per i fornitori o trasportatori e/o altro personale esterno le parti concordano che la società individui e/o installi servizi igienici dedicati, rendendo noto il divieto di utilizzo dei servizi igienici riservati al personale dipendente. La società garantisce che la pulizia dei suddetti servizi conformemente con le procedure concordate nel protocollo aziendale.
6. L'utilizzo del parco auto della società è consentito dietro apposita autorizzazione del viaggio e dell'uso del mezzo (workflow). È consentita la presenza di un solo soggetto a bordo del veicolo aziendale. Dopo l'utilizzo il veicolo viene sottoposto ad apposita pulizia prima dell'assegnazione ad altro conducente.
7. L'azienda assicura la pulizia e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. Nello specifico le pulizie riguardano:
•Reparti produttivi
•Receptions
• Infermeria
• Uffici (scrivanie, pavimenti, maniglie, tastiere, telefoni ecc)
• Bagni
• Spogliatoi
• Macchine Utensili (tastiere, monitor)
• Buvette / Sale ristoro
• Buvette Fumatori
I prodotti utilizzati sono allineati con quanto richiesto dalle apposite circolari ministeriali.
8. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute e alla successiva ventilazione dei locali.
9. La società mette a disposizione detergenti igienizzanti, dislocandoli nei luoghi di maggior affluenza. In caso di mancanza del liquido detergente, l'azienda si adegua alle indicazioni dell'OMS.
Al fine di ulteriormente tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei visitatori esterni l'azienda disattiva i ventilatori asciuga mani, privilegiando l'utilizzo di salviette mono uso di carta.
L'azienda promuove una campagna di comunicazione finalizzata a sensibilizzare i dipendenti e i visitatori esterni sul lavaggio frequente delle mani come azione di massima efficacia a fini preventivi.
10. Le parti concordano che qualora le consuete modalità di esecuzione del lavoro non consentano il rispetto della distanza di almeno un metro (distanza di sicurezza) viene applicata la policy HSE denominata “Stop Work”: il lavoratore interrompe lo svolgimento delle attività al fine di consentire una valutazione circa la possibilità di svolgere la mansione con modalità alternative che consentano il rispetto della distanza di sicurezza. Qualora non siano ravvisabili modalità alternative, il lavoratore verrà dotato di appositi dispositivi di protezione individuale (DPI).
11. L'uso delle mascherine protettive è effettuato in accordo a quanto previsto da OMS. La distribuzione delle stesse segue alle valutazioni di cui al punto 10 che precede. Lo smaltimento delle mascherine utilizzate e di eventuali altri dispositivi di protezione individuale (a titolo esemplificativo guanti mono uso) deve avvenire in appositi contenitori; i suddetti materiali sono trattati come rifiuto speciale (CER 180103* - rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni). I contenitori sono posizionati in luoghi funzionali e idonei al loro utilizzo.
12. La società, anche per il tramite dei medici del lavoro e la collaborazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), fornisce le informazioni necessarie circa l'uso delle mascherine protettive e di altri DPI, sensibilizzando il personale circa le conseguenze del loro improprio utilizzo.
13. L'accesso agli spazi comuni tra i quali rientrano la mensa, gli spogliatoi, le bouvette ristoro e le bouvette fumo è contingentato; è garantita la pulizia e l'igienizzazione dei locali e la loro ventilazione. La permanenza in questi luoghi è consentita per un tempo strettamente necessario al loro utilizzo e in modalità da consentire il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano.
Nello specifico le parti concordemente hanno pattuito che siano adottate le seguenti misure: • introduzione di turni per l'utilizzo della mensa;
• riduzione del numero delle sedie e loro distanziamento, nei locali mensa, al fine di garantire il rispetto della distanza di sicurezza;
• affissione di apposita cartellonistica riportante il divieto di stazionare a distanza inferiore a un metro presso bouvette fumo, bouvette ristoro;
• chiusura di quei locali che non consentono il rispetto della distanza di sicurezza;
• introduzione di turnazioni aggiuntive per il personale operario (6 turni anziché i 3 abituali) al fine di favorire lo scaglionamento in ingresso e in uscita;
14. Al fine di ridurre la presenza di personale e visitatori in azienda, la società fa ricorso al lavoro in remoto (remote working - lavoro agile) per tutte le figure professionali le cui mansioni siano compatibili con lo svolgimento del lavoro secondo questa modalità.
Per il personale di produzione la cui presenza è richiesta in sede, sono stati introdotti turni aggiuntivi.
15. La società limita le trasferte e i viaggi di lavoro solo ai casi in cui la presenza del personale presso i clienti o in altre sedi è ritenuta strettamente necessaria per la prosecuzione delle attività o nei casi di pubblica utilità.
16. L'azienda richiede tramite diversi mezzi di comunicazione (e-mail aziendali ufficiali e cartellonistica esposta all'intera popolazione aziendale) di limitare gli spostamenti nei campus allo stretto necessario, di partecipare ai meeting in remoto e, nel caso di necessaria presenza in persona, di mantenere la distanza di sicurezza.
17. Sono sospesi, fino a nuova comunicazione, i corsi di formazione, work-out e eventi interni. Gli stessi, qualora compatibili con i contenuti e le modalità di svolgimento, potranno essere organizzati in remoto.
18. La società, in accordo con le rappresentanze sindacali, ha predisposto apposite procedure, conformi al Protocollo nazionale, da seguire nel caso in cui venga rilevata la presenza di una persona affetta da sintomi da Covid-19. Le procedure si differenziano in base all'organizzazione delle diverse sedi e alla presenza o meno di un presidio medico presso le stesse.
19. Le parti collaborano con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.
20. In accordo con il Protocollo, che prevede la prosecuzione della sorveglianza sanitaria e al fine di evitare che l'espletamento delle pratiche di sorveglianza sanitaria stessa rappresenti un'ulteriore circostanza elemento di rischio per la salute dei lavoratori le parti stabiliscono quanto segue:
• la sorveglianza sanitaria viene effettuata esclusivamente al personale operante in sede.
• le modalità di svolgimento saranno: 1) intervista telefonica al lavoratore per aggiornare l'anamnesi patologica intercorsa; 2) valutazione di un eventuale approfondimento; c) rilascio di idoneità con periodicità ravvicinata (da 3 a 6 mesi) per eseguire in un secondo momento gli accertamenti (i.e. visite specialistiche o esami)
21. Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.
22. In applicazione del Protocollo, è costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Il comitato si riunisce con frequenza periodica da concordarsi nelle varie sedi.
23. Le norme presenti norme e le procedure concordate a tutela della salute si applicano anche al personale in somministrazione presso le società in epigrafe
24. Gli RSL, l'RSU e i membri del comitato si impegnano a collaborare con la società nel garantire la massima diffusione delle regole di comportamento del presente accordo e del Protocollo, nell'ottica della più ampia e reciproca collaborazione volta alla predisposizione e all'attuazione delle misure finalizzate alla tutela e alla sicurezza dei lavoratori
25. L'accordo si applica per tutte le unità produttive di Nuovo Pignone.
26. Per il sito di Talamona, Lombardia, sarà operata una ulteriore sanificazione nel corso di questa settimana, e prevista una chiusura collettiva per la giornata del 20 Marzo 2020.
27. Il presente accordo è valido anche in caso firma disgiunta e con modalità telematiche.

Firenze, il 18 marzo 2020