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PREVENIRE LA DIFFUSIONE DI COVID-19 NEI LUOGHI DI LAVORO.
Aggiornamento dopo DPCM 11/3/2020, Protocollo di Intesa del 14/03/2020,
Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 e DPCM 22/03/2020.

 

A seguito dei DPCM del 8/3/2020, del 9/3/2020 (noto come Decreto #IoRestoaCasa) e del 11/3/2020, le disposizioni contenenti le misure urgenti di contenimento del contagio sono estese a tutto il territorio nazionale e NON E’ PIU’ PREVISTA ALCUNA DISTINZIONE TRA ZONE A RISCHIO.
Il DPCM del 11/3/20 e il successivo DPCM del 22/3/2020, individuano le attività che possono ancora rimanere aperte nel periodo di durata delle disposizioni e il protocollo di Intesa del 14/3/20 fornisce le linee guida per l’applicazione delle raccomandazioni contenute all’art. 1 comma 7 e 8 dello stesso DPCM.
Vista anche la dichiarazione dello stato di pandemia dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 11/3/2020),

SI RAMMENTA CHE LA PRINCIPALE "RATIO" DELLE NORME È LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA.


Cosa è chiesto di fare al datore di lavoro, dopo il DPCM del 11/3/2020 e DPCM del 22/3/2020?
Il DPCM 22/3/2020 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/22/20A01807/sg), che pone ulteriori limitazioni alle attività produttive, individua in Allegato 1 le attività ancora consentite fino al 3 aprile 2020.
Le indicazioni del DPCM 11/3/2020 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/11/20A01605/sg) sono misure aggiuntive rispetto alle misure di prevenzione e protezione già adottate contro i rischi professionali ai sensi del D.lgs. 81/08 (rischi fisici, chimici ecc.) che deve rimanere assolutamente “efficace”: le due norme (DPCM 11/3/20 e D.Lgs 81/08) non devono e non possono “ostacolarsi” a vicenda per cui le misure di sicurezza anti-contagio devono comunque garantire la validità delle misure già adottate per il contenimento dei rischi professionali.
Ad eccezione delle attività soggette alla temporanea sospensione, i datori di lavoro delle restanti attività produttive e professionali (incluse quelle dei lavoratori autonomi) devono comunque garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19 con misure idonee secondo il seguente ordine di priorità:
a) attuare il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile quando possibile, concetto ribadito sia al comma 7) che al comma 10) dell’art. 1 del DPCM 11/3/20;
b) incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) sospendere le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d) assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non è possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottare strumenti di protezione individuale per le vie respiratorie (mascherine mono-uso) per tutto il personale che opererà in queste condizioni;
e) incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Per le sole attività produttive, limitare al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e regolamentare l'accesso agli spazi comuni (es. mensa, spogliatoi, sala ristoro, sala riunioni ...) con contingentamento delle presenze contemporanee.
 

È chiaro l'invito del legislatore a contenere il più possibile la circolazione delle persone, favorendo ove possibile il lavoro agile e altre forme di limitazione allo spostamento dei lavoratori, anche all'interno dello stesso sito produttivo.


Cosa è chiesto di fare al datore di lavoro, dopo il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, del 14 marzo 2020?
Il documento (http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/protocollo_condiviso_20200314.pdf) fissa le linee guida per l'adozione dei protocolli di sicurezza anti-contagio per le attività produttive e professionali non obbligate alla sospensione.
Il protocollo conferma che l'emergenza COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico per tutte le attività che non riconoscono un rischio specifico legato al loro ciclo lavorativo (come invece le attività sanitarie): le indicazioni fornite pertanto, rappresentano le misure da adottare in attuazione alle prescrizioni del legislatore e alle indicazioni dell'Autorità sanitaria, lasciando al datore di lavoro la possibilità di integrare le misure con altre equivalenti o più incisive, secondo le esigenze e le peculiarità della propria organizzazione e del ciclo produttivo.
 

Ai fini della applicazione e verifica delle regole del protocollo è prevista (punto 13 del Protocollo) la costituzione di un Comitato che deve essere (presumibilmente) costituito da Datore di lavoro, RSPP, Medico competente oltre a RLS (specificatamente richiamato nel Protocollo).


È opportuno il coinvolgimento dei preposti, ove presenti, nel possibile ruolo di vigilanza sull'osservanza delle nuove disposizioni aziendali in merito al protocollo di sicurezza anti-contagio.
L'attività lavorativa è pertanto subordinata al rispetto delle "nuove" misure, che con urgenza potrebbero richiedere di riorganizzare turni/procedure/processi ecc. all'interno della realtà produttiva.
Di seguito riassunte le raccomandazioni per il datore di lavoro.
1) Informazione per i lavoratori con appositi mezzi comunicativi (poster, brochure, ecc., escluse le riunioni in presenza) circa:
• norme di igiene per evitare la diffusione e il contagio da COVID19, "nuove" misure adottate a tale scopo, con particolare attenzione al rispetto della distanza interpersonale di 1 metro, necessità di evitare contatti con le persone e occasioni di aggregazione;
• obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in caso di sintomatologia febbrile o infezione respiratoria, raccomandando di contattare il medico curante o il Dipartimento di prevenzione di residenza. Tale obbligo è esteso anche al lavoratore che nei 14 giorni antecedenti abbia avuto contatti stretti con casi accertati di COVID-19 o provenga da aree a rischio secondo le indicazioni dell’OMS (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019).
L’informazione deve riguardare anche la divulgazione dei riferimenti telefonici utili: n. verde regionale 800936677 e il n. 112 per le emergenze;
• obbligo di autoisolamento per i 14 giorni successivi al ritorno, per le persone che rientrano dall’estero, anche se asintomatiche rispetto al COVID-19 ai sensi del DM 120/20 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020- 03/DM 120 2020.pdf).
L’autoisolamento non è prescritto a chi transita o sosta in Italia per comprovate esigenze lavorative, ed è comunque obbligato a uscire dal Paese entro 72 ore dall’ingresso. Tuttavia, per queste persone, è obbligatorio compilare una dichiarazione con la quale si comunica di essere in Italia per la comprovata esigenza lavorativa, e si impegna a segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale e a sottoporsi ad isolamento.
• composizione e funzione del Comitato con cui il RLS si interfaccia per eventuali comunicazioni/segnalazioni.
 

Al dovere di informazione del datore di lavoro, segue l’obbligo dei lavoratori di rispettare rigorosamente le disposizioni e le misure specifiche del protocollo di sicurezza anti-contagio adottato.


2) Modalità di ingresso in azienda:
il protocollo prevede la possibilità di controllo della temperatura corporea a chi entra in azienda, accertamento che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme igieniche per la prevenzione del contagio e della tutela della privacy.
Si rammenta che l’accesso è precluso a coloro che, negli ultimi 14 giorni, hanno avuto contatti stretti con casi accertati di COVID-19 o provengono da aree a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. Per questi casi si fa riferimento al Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).
3) Modalità di accesso dei fornitori esterni:
al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti, oltre alla predisposizione di procedure/percorsi di ingresso/transito/uscita è necessario garantire l’ informazione al personale esterno all’azienda circa le modalità e i percorsi di accesso, indicando anche la disponibilità e ubicazione di servizi igienici dedicati che, oltre alla adeguata pulizia giornaliera, devono essere costantemente riforniti di detergenti per le mani.
Predisporre anche appositi contenitori per riporre eventuali DPI (guanti e mascherine) usati dai fornitori esterni, dopo l’accesso ai luoghi di lavoro.
 

Le norme del protocollo di sicurezza anti-contagio si estendono anche alle aziende in appalto che possono operare contestualmente all’interno dei siti e delle aree produttive.


4) Pulizia e sanificazione in azienda:
oltre alla pulizia giornaliera, la periodicità della sanificazione va prevista in base alle necessità e peculiarità dell'attività svolta.
La sanificazione è sempre obbligatoria qualora nel locale vi è stata presenza di persona positiva per COVID-19.
5) Precauzioni igieniche personali:
rappresentano la principale misura ai fini del contenimento dei contagi. Va enfatizzata l'importanza della corretta igiene delle mani/vie respiratorie, in particolare sensibilizzare i lavoratori circa la necessità di lavare frequentemente le mani, anche prevedendo un maggior numero di pause fisiologiche per una igiene regolare, oltre alla accessibilità ad erogatori di disinfettante cutanei opportunamente collocati in luoghi strategici.
6) Dispositivi di protezione individuale (DPI):
il DPCM 11/3/2020 prevede l'uso di strumenti di protezione individuale laddove non è possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro, che resta tra le principali misure di contenimento.
La tipologia di protezione respiratoria va scelta in considerazione dei Dispositivi di Protezione Individuali già in dotazione (ove richiesto per esposizione a rischi professionali), verificandone la validità di protezione anche rispetto al contagio da nuovo coronavirus.
In alternativa, sono sufficienti le mascherine in conformità alle indicazioni dell'organizzazione Mondiale della Sanità e dell'autorità sanitaria (http://www.salute.gov.it/dispositivi/dispomed.jsp https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-rapporti-tecnici-iss).
 

Nell'attuale scenario epidemiologico COVID-19 e nella difficoltà ad avere adeguata disponibilità di DPI, l'art. 16 del D.L. 17.3.20 n. 18 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg) indica che, al fine di contenere il diffondersi del virus COVID 19, sono considerati DPI di cui all'art. 74 del D.Lgs 81/08, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'art. 34 c. 3 del DL 2.3.20 n. 9. Ciò sino al termine della condizione emergenziale.
Per le mascherine prive di marcatura CE, il datore di lavoro, deve verificare il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 15 comma 2) e 3) del Decreto Legge 17.3.20 n. 18.

 

Con Circolare del 18 marzo 2020, il Ministero della Salute (http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73706&parte=1%20&serie= null) richiama l'attenzione sul fatto che l'art. 16 comma 1 del D.L. 17.3.20 n. 18 va riferito esclusivamente a lavoratori che si trovano nello svolgimento della loro attività e che sono “oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro”.


L'uso delle maschere di protezione delle vie respiratorie deve essere sempre combinato con le azioni di prevenzione/igiene personale e respiratoria (lavare frequentemente le mani, starnutire/tossire nel fazzoletto usa-getta o nella piega del gomito, gettare fazzoletti usati in apposito contenitore ecc.).
Pertanto, nella necessità di utilizzo delle maschere mono-uso, i lavoratori vanno informati ed istruiti sul corretto utilizzo:
- prima di indossare la mascherina, lavarsi le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica;
- coprire bocca e naso con la mascherina assicurando che sia integra e che aderisca bene al volto;
- evitare di toccare la mascherina mentre la si indossa. Se viene toccata, lavarsi le mani;
- quando diventa umida, sostituirla con una nuova e non riutilizzarla, verificando anche le indicazioni del produttore;
- togliere la mascherina prendendola dall'elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina; gettarla immediatamente in un sacchetto chiuso e lavarsi le mani. (http://www.salute.gov.it/portale/news/p3 2 11 1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4099)
7) Gestione spazi comuni:
nella riorganizzazione nell'uso degli spazi comuni, è prevista la ventilazione continua dei locali. Nei locali che non presentano ventilazione naturale, è fondamentale verificare che l'impianto di aerazione sia sempre funzionante.
8) Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte, smart work, rimodulazione dei livelli produttivi):
il lavoro “a distanza” va valutato come prima possibilità tra le misure di prevenzione da applicare, anche al fine di limitare gli spostamenti casa/lavoro.
9) Gestione entrata/uscita dei dipendenti
10) Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione:

nella attuale situazione di emergenza va data priorità assoluta alla diffusione e alla informativa sui protocolli di sicurezza anti-contagio adottati nell'ambito della propria organizzazione, sempre nel rispetto rigoroso delle misure di contenimento individuate.
Il protocollo conferma che sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità aula, anche se già organizzati. È prevista la possibilità di formazione a distanza.
11) Gestione della persona sintomatica in azienda:
Se compaiono sintomi durante il lavoro (febbre, tosse, sintomi influenzali) il lavoratore lo deve comunicare immediatamente al datore di lavoro o all'ufficio del personale ed allontanarsi subito se possibile. Se deve restare in attesa di trasporto, viene allontanato dal luogo di lavoro e temporaneamente “isolato” in apposito ambiente e provvisto di mascherina. Il lavoratore contatta tempestivamente il medico curante per le valutazioni e i provvedimenti del caso.
L'azienda invece procede ad avvertire immediatamente le autorità sanitarie competenti, contattando telefonicamente il dipartimento di prevenzione o il n. verde regionale 800936677 (attivo dalle ore 8 alle ore 20) o il Numero Verde nazionale 1500.
L'azienda svolge un ruolo importante come supporto alle Autorità sanitarie nella individuazione dei “contatti stretti” del lavoratore affetto da COVID-19 in azienda: ciò al fine di applicare le misure di quarantena.
- Il "contatto" di un contatto stretto non è soggetto a restrizioni particolari: deve rispettare le raccomandazioni generali di igiene (mani e vie respiratorie), le misure di contenimento del contagio valide sull'intero territorio nazionale e le misure anti-contagio adottate dal datore di lavoro.
 

Si rammenta che al fine di agevolare le misure cautelative per evitare la diffusione del Coronavirus, l'INPS prevede la possibilità per i medici che compilano il certificato di malattia, la possibilità di indicare se si tratta di quarantena, isolamento fiduciario, febbre con sospetto di corona virus, o in alternativa il codice V29.0 corrispondente a quarantena obbligatoria o volontaria, sorveglianza attiva, ecc.. (Circolare interna INPS n. 716 del 25/02/2020)

 

Si segnala che il Decreto Legge del 17/3/20 n. 18, all'art. 42 Disposizioni INAIL al comma 2) prevede la possibilità di redigere il certificato di infortunio nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, per tutti i settori di attività.


12) Sorveglianza sanitaria /medico competente/RLS
Il protocollo di Intesa, pur dando indicazione di privilegiare in questo periodo le visite preventive, a richiesta e da rientro dopo 60 giorni di assenza, conferma che la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta.
A tal proposito la regione Marche si è espressa con nota prot 3354 del 13/3/2020 a cui si rimanda (http://www.regione.marche.it/ars)
Si ritiene che le visite mediche periodiche, qualora non possano nell'immediato essere svolte in condizioni di sicurezza per il medico competente e per il lavoratore, possano essere differite a data successiva al periodo di efficacia delle predette disposizioni e degli eventuali aggiornamenti che ne potrebbero seguire.

Con quale modalità il medico competente individua i soggetti "fragili” e quali sono le misure deve applicare? Quali sono le indicazioni delle Autorità sanitarie?
Il Protocollo del 14/3/20 al punto 12) prevede che “Il Medico Competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie”.
Non c'è dubbio che in questa situazione di emergenza da COVID 19, i pazienti con patologia cronica e/o immunodepressi sono da ritenere a maggior rischio di contrarre l'infezione.
I dati sanitari in possesso (cartella sanitaria e di rischio) possono consentire al medico competente di individuare i soggetti “fragili” (portatori di malattie polmonari, cardiache, renali, metaboliche, oncologiche, autoimmuni, soggetti in trattamento con farmaci immunosoppressori, disabili psichici, soggetti con Invalidità Civile accertata ecc) e, nel rispetto della privacy, segnala al datore di lavoro i lavoratori che necessitano di isolamento.
Qualora non sia applicabile il lavoro agile, i lavoratori devono essere informati, non solo attraverso il medico competente ma anche attraverso il medico curante, che necessitano di misure di "protezione" aggiuntive a tutela della loro salute.
In tali casi infatti il medico curante emette il certificato di malattia con codice di identificazione INPS V07 (persone con necessità di isolamento, altri rischi potenziali di malattie e misure profilattiche), specificando anche la patologia cronica associata o la causa di immunodepressione.
Rimane il codice V29.0 per i casi di quarantena, isolamento fiduciario, febbre con sospetto di coronavirus.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Nel sito della Regione Marche (http://www.regione.marche.it/portals/0/Salute/Checklist Imprese ok.pdf) è disponibile una check-list di supporto alle imprese, una traccia pratica per verificare il rispetto delle indicazioni fornite dalla autorità nazionale per il contenimento del rischio di diffusione del COVID 19 nei luoghi di lavoro.
Gli operatori dei Servizi PSAL dei Dipartimenti di Prevenzione delle AAVV dell'ASUR sono disponibili per assistenza telefonica, via e-mail o PEC ai seguenti indirizzi:

Per informazioni è possibile accedere telefonicamente o per via telematica agli sportelli informativi dei Servizi PSAL - Epidemiologia Occupazionale - Igiene industriale delle 5 AA.VV dell’ASUR Marche:
 

 

Recapiti telefonici

e-mail

PEC

SPSAL AV 1

0721868940

0721 424413

0722336930

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SPSAL AV 2

071 870.5842-5934

071 870 5934

07179092691

0731 534727-620-661

0732 634143

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SPSAL AV 3

0733 2753

0733 823834

0733 823838

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SPSAL AV 4

0734 6252802

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SPSAL

AV 5

0736 358 051

0735 793 668

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SI RACCOMANDA DI ACQUISIRE LE INFORMAZIONI SOLO ATTRAVERSO LA CONSULTAZIONE DEI SITI DI FONTI UFFICIALI (anche quelli dei Comuni di residenza) QUALI:


Sezione FAQ del Ministero della Salute
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id =228
Materiali informativi disponibili sul sito dell’istituto Superiore di Sanità (ISS)
o https://www.iss.it/?p=5108
Evoluzione della situazione epidemica consultabile ai seguenti siti nazionali e internazionali
o https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
o https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
o http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp
Indicazioni della World Health Organization (WHO) per la prevenzione della diffusione di COVID-19, ad uso dei datori di lavoro
o https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf
Normative, circolari, ordinanze delle regioni, note esplicative
o https://www.gazzettaufficiale.it/
o http://www.regioni.it/newsletter/n-3785/del-25-02-2020/coronavirus-ordinanze-ultime-circolari-regionali-e-note-esplicative-20851/
o https://www.regione.marche.it/
o http://www.regione.marche.it/ars
o http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp
Sicurezza di viaggi (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale alla Sezione "Focus Coronavirus COVID-19 Viaggiare Sicuri)
o http://www.viaggiaresicuri.it/documenti/FOCUS CORONAVIRUS.pdf
Indicazioni della World Health Organization (WHO) per la prevenzione e il controllo delle infezioni respiratorie acute a rischio di epidemia e pandemia
o https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE_use-2020.1-eng.pdf

o https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112656/9789241507134 eng.pdf


Fonte: regione.marche.it

Aggiornamento alla nota informativa pubblicata in data 6 marzo 2020