Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Presidente della Provincia
ORDINANZA PRESIDENZIALE CONTINGIBILE ED URGENTE 23 marzo 2020, n. 12/2020
Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO

• il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", specialmente l'articolo 8 comma 1 punto 13, 19, 25, 26, l'articolo 9, comma 1 punto 10 e l'articolo 52, comma 2, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
• il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che tra l'altro all'art. 2 dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia;
• le proprie ordinanze contingibili e urgenti n. 4/2020 del 04.03.2020, n. 10/2020 del 16.03.2020 e n. 11/2020 del 21/03/2020;
• il DPCM del 22 marzo 2020;
 

CONSTATATO

• che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
• che in data 11 marzo 2020 l'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) ha proclamato, in relazione alla diffusione del virus COVID-19, lo stato di Pandemia;
• che, in ragione delle ulteriori limitazioni adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 è necessario emanare un'ulteriore ordinanza;
 

ORDINA

a) Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese, e restano ferme le previsioni di cui all'art. 1, punto 7, DPCM 11 marzo 2020 ovvero quelle di cui al n. 11 dell'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Provincia n. 11/2020 del 21/03/2020.
b) Le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) che precede possono comunque proseguire, se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
c) Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, previa comunicazione al Commissario del Governo - indirizzo di posta elettronica certificata: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Commissario del Governo può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.
d) Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti.
e) È sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.
f) Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Commissario del Governo competente, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Commissario del Governo può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.
In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
g) Sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Commissario del Governo competente sul territorio.
h) Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell'Interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.
i) Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo fra il Governo e le parti sociali. Le imprese le cui attività sono sospese completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
l) Al fine di gestire ulteriori soluzioni di accoglienza provvisorie individuate dai Comuni e destinate a persone prive di dimora, la Protezione civile è autorizzata ad incaricare soggetti che garantiscono l'attività di accompagnamento, con precedenza per le organizzazioni di protezione civile, nonché le relative necessità di vigilanza, e a coprire i relativi costi. In caso di inattività dei Comuni possono essere individuate direttamente soluzioni idonee, gestite secondo quanto sopra.
m) Si allega alla presente ordinanza una versione aggiornata delle misure igienico-sanitarie.
n) Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui alle proprie ordinanze contingibili e urgenti n. 4/2020 del 04.03.2020, n. 10/2020 del 16.03.2020 e n. 11/2020 del 21/03/2020, i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono prorogati al 3 aprile 2020.

Allegati:
1) Elenco attività produttive ritenute essenziali.
2) Misure igienico - sanitarie.
 

Arno Kompatscher
Il Presidente della Provincia e Commissario Speciale per l'emergenza COVID-19
 

Allegato 1)
Elenco attività produttive ritenute essenziali
Liste der als wesentlich eingestuften gewerblichen Tatigkeiten

ATECO

DESCRIZIONE

BESCHREIBUNG

01

Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali

Landwirtschaft und Herstellung

tierischer Produkte

03

Pesca e acquacoltura

Fischerei und Aquakultur

05

Estrazione di carbone

Kohlenbergbau

06

Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale

Gewinnung von Erdol und Erdgas

09.1

Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale

Unterstutzende Dienstleistungen fur die Gewinnung von Erdol und Erdgas

10

Industrie alimentari

Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln

11

Industria delle bevande

Getrankeherstellung

13.96.20

Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali

Herstellung sonstiger technischer und Industrietextilien

13.94

Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

Herstellung von Schnuren, Seilen, Tauen und Netzen

13.95

Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di

abbigliamento)

Herstellung von Vliesstoff und Erzeugnissen daraus (ausgenommen Bekleidung)

14.12.00

Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro

Herstellung von Kitteln, Uniformen und sonstiger Arbeitskleidung

16.24.20

Fabbricazione di imballaggi in legno

Herstellung von Verpackungen aus Holz

17

Fabbricazione di carta

Herstellung von Papier

18

Stampa e riproduzione di supporti registrati

Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfaltigung von bespielten Ton-, Bild- und Datentragern

19

Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

Kokerei und Mineralolverarbeitung

20

Fabbricazione di prodotti chimici

Herstellung von chemischen

Erzeugnissen

21

Fabbricazione di prodotti

farmaceutici di base e di preparati farmaceutici

Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen und Spezialitaten

22.1

Fabbricazione di articoli in gomma

Herstellung von Gummiwaren

22.2

Fabbricazione di articoli in materie plastiche

Herstellung von Kunststoffwaren

23.19.10

Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per

farmacia

Herstellung

von Glaswaren fur Labors, sowie fur hygienische Bedarfsartikel und fur Apotheken

26.6

Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature

elettromedicali ed

elettroterapeutiche

Herstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeraten und

Elektromedizinischen Geraten

27.1

Fabbricazione di motori,

generatori e trasformatori

elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità

Herstellung von Elektromotoren, Generatoren, Transformatoren,

Elektrizitatsverteilungs- und -

schalteinrichtungen

28.3

Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura

Herstellung von land- und

forstwirtschaftlichen Maschinen

28.93

Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)

Herstellung von Maschinen fur die

Nahrungsmittel- und

Getrankeindustrie und die

Tabakverarbeitung (einschlieBlich

Teilen und Zubehor)

28.95.00

Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e

accessori)

Herstellung von Maschinen fur die Papier- und Kartonindustrie

(einschlieBlich Teilen und Zubehor)

28.96

Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie

plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)

Herstellung von Maschinen fur die Verarbeitung von Kunststoffen und Kautschuk (einschlieBlich der Teile und des Zubehors)

32.50

Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

Herstellung von medizinischen und zahnmedizinischen Apparaten und Materialien

32.99.1

Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza

Herstellung von Schutzausrustung und -kleidung

32.99.4

Fabbricazione di casse funebri

Herstellung von Sargen

33

Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature

Reparatur, Instandhaltung und

Installation von Maschinen und Ausrustungen

35

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

Versorgung mit Elektroenergie, Gas, Dampf und Klimaanlagen

36

Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

Wassersammlung, -aufbereitung und - versorgung

37

Gestione delle reti fognarie

Abwasserentsorgung

38

Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali

Sammlung, Behandlung und

Beseitigung von Abfallen;

Ruckgewinnung

39

Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

Beseitigung von

Umweltverschmutzungen und

sonstige Entsorgung

53

Servizi postali e

attività di corriere

Post-, Kurier- und Expressdienste

55.1

Alberghi e strutture simili, con le limitazioni di cui al punto 32) dell'ordinanza n. 11/2020 del Presidente

Hotels u.a. Einrichtungen, mit den in Punkt 32) der Verordnung Nr.11/2020 vorgesehenen Einschrankungen

J (58-63)

Servizi di informazione e comunicazione

Information und Kommunikation

K(64-66)

Attività finanziarie e assicurative

Erbringung von Finanz- und

Versicherungsdienstleistungen

69

Attività legali e contabili

Rechts- und Steuerberatung,

Buchhaltung

70

Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale

Unternehmensfuhrung und

Unternehmensberatung

71

Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche

Architektur- und Ingenieurburos; technische, physikalische und

chemische Untersuchung

72

Ricerca scientifica e sviluppo

Forschung und Entwicklung

74

Altre attività professionali, scientifiche e tecniche

Sonstige freiberufliche,

wissenschaftliche und technische Tatigkeiten

75

Servizi veterinari

Veterinarwesen

80.1

Servizi di vigilanza privata

Private Wach- und Sicherheitsdienste

80.2

Servizi connessi ai sistemi di vigilanza

Sicherheitsdienste mit Hilfe von Uberwachungs- und Alarmsystemen

81.2

Attività di pulizia e

disinfestazione

Reinigungs- und

Schadlingsbekampfungsdienste

82.20.00

Attività dei

call center

Callcenter

82.92

Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi

Verpackung und Konfektionierung fur

Dritte

82.99.2

Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste

Agenturen fur die Verteilung von Buchern, Zeitungen und Zeitschriften

84

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

Offentliche Verwaltung, Verteidigung; gesetzliche Sozialversicherung

85

Istruzione

Erziehung und Unterricht

86

Assistenza sanitaria

Gesundheitswesen

87

Servizi di assistenza sociale residenziale

Stationare Fursorgeeinrichtungen

88

Assistenza sociale non

residenziale

Sozialwesen (ohne Unterbringung)

94

Attività di organizzazioni

economiche, di datori di lavoro e professionali

Wirtschafts- und

Arbeitgeberverbande, Berufsorganisationen

95.11.00

Riparazione e manutenzione di computer e periferiche

Reparatur und Instandhaltung von Datenverarbeitungsgeraten und

peripheren Geraten

95.12.01

Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari

Reparatur und Instandhaltung von Telefonen (Fixtelefone, Cordless und Mobiltelefone)

95.12.09

Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le

comunicazioni

Reparatur und Instandhaltung von sonstigen

Telekommunikationsgeraten

95.22.01

Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa

Reparatur von elektrischen

Haushaltsgeraten und Haushaltswaren

97

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

Private Haushalte als Arbeitgeber fur Hauspersonal

 

ALLEGATO 2
Misure igienico - sanitarie

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l'attività sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.


DRINGLICHKEITSMAßNAHME BEI GEFAHR IM VERZUG DES LANDESHAUPTMANNES Nr. 12/2020 vom 23.03.2020 Weitere dringende Maßnahmen zur Vorbeugung und Bewältigung des epidemiologischen Notstandes aufgrund des COVID-2019