Tipologia: Accordo
Data firma: 1° aprile 2020
Parti: Wefor e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Wefor
Fonte: filcams.cgil.it


Verbale di accordo per l’accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga ex art. 22 D.L. 17 marzo 2020 n. 18

Addì 1° aprile 2020, alle ore 10, si è tenuta attraverso la modalità della videoconferenza l’incontro tra la società Wefor srl, con sede legale Seriate (BG), via dell’Artigianato 25 […], (di seguito "la Società") e Filcams-Cgil, Segreteria Nazionale […], Fisascat-Cisl, Segreteria Nazionale […], Uiltucs-Uil, Segreteria Nazionale [...], (di seguito "le OO.SS.”) (e collettivamente indicati come "le Parti")

Premesso che
a) La Società opera nel settore della somministrazione di alimenti e bevande calde e fredde mediante distributori automatici e semiautomatici attraverso le diverse unità produttive presenti nelle Regioni Lombardia, Piemonte e Lazio.
b) La Società applica il "CCNL per i Dipendenti di Aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi” e nel semestre precedente ha occupato mediamente alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori.
c) Il servizio viene quotidianamente erogato all’interno di aziende, uffici e Pubbliche Amministrazioni, comprendendo con ciò università, istituzioni scolastiche, aeroporti ed ospedali.
d) A causa e per effetto dell’epidemia da coronavirus COVID-19 che ha interessato l’intero territorio dello Stato, l’attività di impresa svolta da Wefor srl ha subito un immediato e drammatico contraccolpo, anche in ragione dei provvedimenti di urgenza adottati dal Governo per il contenimento del contagio, con ingentissime ripercussioni economiche per l’azienda.
e) In particolare, l’emergenza COVID-19 ha:
(i) dapprima, causato una generalizzata disaffezione al consumo in concomitanza dei primi eventi registrati nel nord Italia a partire dal 21 febbraio 2020;
(ii) successivamente, ha radicalmente pregiudicato il volume delle erogazioni in costanza delle straordinarie misure adottate dal Governo a decorrere dal 23 febbraio 2020, le quali hanno progressivamente imposto la chiusura di Pubbliche Amministrazioni (fra cui università, istituti scolastici, sportelli al pubblico, ecc.) e delle attività di impresa non ritenute essenziali, introdotto il divieto della circolazione dei cittadini salvo espresse e puntuali deroghe previste dalla legge nonché incentivato il lavoro agile ed ogni altra forma di organizzazione del lavoro a distanza.
f) A causa e per effetto dell’emergenza epidemiologica, la Società ha subito nel periodo successivo al 21 febbraio 2020 un progressivo e drammatico calo delle erogazioni consumate, ciò traducendosi in una conseguente diminuzione del fatturato con ingentissime ripercussioni economiche per la Società
g) Per far fronte alle conseguenze dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il Governa ha varato il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (cd “'Decreto Cura Italia”), in corso di conversione, il quale all’art. 22 prevede trattamenti di Cassa Integrazione salariale in Deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, in favore dei datori di lavoro del settore privato che non possono accedere alle prestazioni ordinarie (CIGO, assegno ordinario garantito dal FIS o dai Fondi di Solidarietà Bilaterale), a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data (di seguito anche "CIGD").
h) Le predette conseguenze economiche negative hanno reso indifferibile la sospensione dell’attività lavorativa ("a zero ore") e/o la riduzione dell’orario lavorativo per tutto il personale occupato.
i) Con comunicazione inviata a mezzo PEC in data 30 marzo 2020, la Società ha informato le OO.SS. circa la necessità di attuare in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COD1V-19 il trattamento della Cassa Integrazione in Deroga previsto dall’art. 22 del D.L. n. 18/2020 con sospensione totale (a zero ore) e/o riduzione orario in ragione delle diverse esigenze tecnico-organizzative e produttive in relazione ai n. 81 dipendenti occupati alla data del 23 febbraio 2020 ed inquadrati presso le n. 3 unità produttive presenti sul territorio con decorrenza dal 23 marzo 2020 e per un periodo massimo di n. 9 settimane con le modalità appresso pattuite.
j) Prima di avviare la misura di integrazione salariale e specificamente nel periodo compreso dal 24 febbraio 2020 al 20 marzo 2020, la Società ha fatto ampio ricorso agli strumenti di flessibilità ordinari ed in particolare alle ferie maturate, come raccomandato dall’art. 1 comma 1 lett. e), DPCM 8 marzo 2020.
k) Le Regioni Lombardia, Piemonte e Lazio hanno sottoscritto con le Parti Sociali Accordi Quadro al fine di definire i criteri e gli elementi essenziali circa l’utilizzo del trattamento di integrazione salariale in deroga di cui all’art. 22 del D.L. 18/2020.
l) La Società, alla data odierna, dichiara di non avere possibilità di concreto accesso, nell’ambito delle condizioni e dei limiti previsti dalle rispettive disposizioni normative, a nessuna delle prestazioni dei seguenti ammortizzatori sociali: CIGO, CIGS, Fondo di Integrazione Salariale e Fondi di solidarietà di cui ai Titoli I e II del D. Lgs. n. 148/2015.
m) Facendo seguito alla comunicazione del 30 marzo 2020, in data odierna le Parti si sono incontrate, in via telematica, per esaminare e procedere all’esame congiunto della misura di CIGD richiesta dalla Società, addivenendo al seguente accordo.
Tutto quanto sopra premesso, all’esito dell’esame congiunto, le Parti convengono quanto segue:
1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.
2. Le Parti, a fronte delle circostanze descritte in premessa e dello stato di crisi aziendale determinato dall’emergenza epidemiologica COVID-19, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, dichiarano necessario l'intervento della cassa integrazione guadagni in deroga di cui all’art. 22 D.L 17 marzo 2020 n. 18 con sospensione a zero ore e/o riduzione oraria, in funzione dell’organizzazione aziendale, per n. 81 dipendenti subordinati, occupati presso la Società alla data del 23 febbraio 2020, secondo le modalità previste ai punti seguenti.
3. Il ricorso alla C1GD è previsto per un massimo di 9 settimane, anche non consecutive, nel periodo dal 23 marzo 2020 al 31 agosto 2020, salvo proroghe in base a specifici provvedimenti che verranno emanati dal Governo.
4. La sospensione a zero ore e/o riduzione oraria interesserà un numero massimo di lavoratori dipendenti come meglio specificato nell’allegato A che costituisce parte integrante del presente verbale di accordo.
5. Considerato che all’interno della Società tutte le funzioni aziendali sono interessate riduzione delle attività lavorative, seppur in misure diverse e finanche con temporanea sospensione di alcune di esse, il trattamento di CIGD viene richiesto per tutto il personale dipendente. Il programma di sospensione a zero ore e/o riduzione oraria prevede la seguente impostazione compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative-produttive:
> reparti che sospendono l’attività lavorativa (100% ore contrattuali);
> reparti per i quali è prevista una riduzione dell’attività lavorativa di tipo verticale su base e cadenza settimanale e/o bisettimanale, fermo restando l'equa turnazione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili;
> giornate di chiusura dell’unità produttiva.
6. Con riferimento ai reparti aziendali in cui non è prevista la sospensione "a zero ore", la Società si adopererà per attuare, per quanto possibile, il principio della rotazione del personale in CIGD ivi inquadrato, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e produttive e tenuto conto, in ogni caso, del protocollo di sicurezza anti-contagio di cui all’art. 1 comma 7 lettera d) del DPCM 11 marzo 2020, del perseguimento di idonei livelli di efficienza, nonché della effettiva possibilità di impiego del personale e fungibilità delle professionalità dei lavoratori interessati (anche in considerazione delle rispettive qualifiche e mansioni).
7. Anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 D.L. 18/2020, al fine dell’accesso alla CIGD, le Parti si danno reciprocamente atto che:
(i) con Messaggio n. 1287 del 20 marzo 2020 e successiva Circolare n. 47 del 28 marzo 2020 l’INPS ha precisato che gli unici datori esclusi dal campo di applicazione della CIGD sono quelli che hanno accesso alla CIGO, al Fondo di Integrazione Salariale ed ai Fondi di Solidarietà previsti dal D.Lgs. n. 148/2015 e che, invece, possono accedere alla CIGD "le aziende che, avendo diritto solo alla CIGS, non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale COV1D-19 nazionale” (fra cui le aziende commercio sopra i 50 dipendenti);
(ii) la Società è esclusa dal campo di applicazione dei trattamenti di cui all’art 19,20 e 21 del D.L n. 18/2020 e dalle prestazioni dei Fondi di Solidarietà di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 148/2015, in quanto la Società è inquadrata nel settore commercio, con oltre 50 dipendenti e quindi assicurata unicamente dalla CIGS;
(iii) alla data odierna, la Società non è beneficiaria di alcun ammortizzatore sociali e non ha presentato alcuna domanda di attivazione dei medesimi;
(iv) la Società non può avere accesso ad altri trattamenti di integrazione salariale, in concreto non fruibili in quanto in relazione agli eventi correlati all’emergenza epidemiologica Covid - 19 non sussistono i requisiti e le condizioni di accesso e le causali di intervento della CIGS;
(v) la causa per la quale sì richiede il trattamento d’integrazione salariale è l’emergenza epidemiologica COV1D-19, ovvero un evento transitorio, improvviso ed imprevisto, non imputabile alla Società o ai suoi lavoratori dipendenti.
8. Nell’eventualità in cui vengano emanate dal Governo misure integrative che estendono la CIGD anche ai lavoratori assunti in data successiva al 23 febbraio 2020, le Parti sin da ora si
danno atto che il presente accordo è da ritenersi valido anche in relazione ad essi, con ogni conseguente aumento della previsione del fabbisogno di ore di CIGD,
9. In conformità all’art. 22 comma 6 D.L n. 18/2020, gli importi spettanti ai lavoratori a titolo di trattamento di integrazione salariale saranno corrisposti ai lavoratori direttamente a cura dell’INPS, alle normali scadenze retributive.
10. Durante i periodi di sospensione a zero ore e/o riduzione oraria in corrispondenza dei quali sia prevista integrazione salariale, gli istituti contrattuali matureranno come per legge e CCNL applicabile, fermo restando che in seguito alla sospensione, tutti gli istituti contrattuali previsti (tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie, festività, permessi)) subiranno una proporzionale riduzione.
11. Sarà cura della Società comunicare a tutti i Lavoratori le informazioni relative alla fruizione della CIGD e alla relativa sospensione del servizio.
12. Nel corso del trattamento di integrazione salariale le Parti si incontreranno a livello nazionale, anche mediante videoconferenza, al fine di valutare la situazione. Inoltre, per il monitoraggio dell’applicazione dell’istituto della CIGD e con riferimento alle singole unità produttive coinvolte, la Società si rende disponibile anche ad un incontro con le Organizzazioni Sindacali Territoriali interessate e con le Rappresentanze Sindacali Aziendali ove presenti, su richiesta di una di esse ed esclusivamente in via telematica.
13. Nel caso in cui sì presentasse, nel periodo considerato una repentina, definitiva e completa ripresa dell’attività lavorativa, previa comunicazione alle organizzazioni sindacali firmatarie il presente accordo, i Lavoratori, interessati dalla ripresa, saranno tenuti a ripresentarsi al posto di lavoro a seguito di comunicazione del datore di lavoro, preventiva di almeno 24/48 ore.
14. Le partì si danno reciprocamente atto che ai sensi e per gli effetti della circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020 l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa per l’accesso al trattamento della CIGD.
15. Con la sottoscrizione del presente verbale le OO.SS. firmatarie, riconoscendo che la richiesta della Società è motivata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, esprimono parere favorevole all’accoglimento della domanda per il trattamento della CIGD alle condizioni e nei termini di cui ai punti precedenti.

Allegati:
Allegato A

Numero lavoratori interessati: 81 lavoratori dipendenti, di cui n. 1 quadro, n. 61 impiegati e n. 19 operai, inquadrati presso le seguenti n. 3 unità locali situate in n. 3 Regioni:
> Unità produttive Regione Lombardia (n. 1 unità locali in totale):
Unità locale n. 1, avente sede presso Vignate (MI), con n. 58 lavoratori dipendenti (di cui n. 11 operai, n. 46 impiegati e 1 quadro).
> Unità produttive Regione Piemonte (n. 1 unità locali in totale):
Unità locale n. 1, avente sede presso Torino (TO), con n. 3 lavoratori dipendenti (di cui n. 2 operai e n. 1 impiegato);
> Unità produttive Regione Lazio (n. 1 unità locali in totale):
Unità locale n. 1, avente sede presso Ciampino (RM) con n. 20 lavoratori dipendenti (di cui n. 6 operai e n. 14 impiegati);