Tipologia: Accordo
Data firma: 3 aprile 2020
Parti: Iren e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, Flaei-Cisl, Fp-Cgil, Uiltrasporti, Fit-Cisl Reti, Fiadel
Settori: Chimici, Iren
Fonte: filctemcgil.it


Verbale di accordo per fronteggiare l'emergenza COVID-19

Il giorno 3 aprile 2020, Iren spa - anche a nome e per conto delle Società da essa controllate (direttamente o indirettamente) Iren Ambiente spa, Iren Energia spa, Iren Mercato spa, Ireti spa, Amiat spa, TRM spa, Iren Smart Solutions spa, Iren Acqua spa, Iren Acqua Tigullio spa, AmTer spa, Iren Laboratori spa, Acam Acque spa, Acam Ambiente spa, ASM Vercelli spa, Atena Trading spa, di seguito il Gruppo o Iren o l'Azienda, e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori (OO.SS.), rappresentate da Segreterie nazionali di categoria Filctem/Cgil, Femca/Cisl, Uiltec/Uil, Flaei/Cisl, Fp/Cgil, Uiltrasporti, Fit/Cisl Reti e Fiadel, Segreterie Regionali e Territoriali di Filctem, Fp - Cgil, Flaei, Femca, Fit - Cisl, Uiltec, Uiltrasporti, Fiadel- e una delegazione qualificata del Coordinamento Nazionale RSU; di seguito -nel loro insieme- le Parti, fermo restando che di seguito con lavoratori si intendono tutte le lavoratrici e i lavoratori del Gruppo,
premesso che
- il Consiglio dei Ministri, in data 31 gennaio 2020, ha dichiarato lo stato di emergenza sul Territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- sono stati emanati numerosi Decreti recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, fra i quali
> il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
> il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9,
> il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 4 marzo 2020,
> il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 marzo 2020,
> il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo 2020,
> il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 marzo 2020,
nonché il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19;
- in data 14 marzo 2020 è stato sottoscritto tra le Parti Sociali un Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid - 19 negli ambienti di lavoro [Protocollo 14.3.2020];
- in data 19 marzo 2020 è stato sottoscritto da Utilitalia e Fise e le segreterie nazionali delle OO.SS. stipulanti il CCNL dei servizi ambientali un Protocollo d'intesa per definire misure preventive anti contagio COVID-19 - Indicazioni per la tutela della salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro [Protocollo Settore Ambiente 19.3.2020];
- in data 27 marzo 2020 è stato sottoscritto tra Utilitalia, Anigas, Anfida, Assogas ed Igas e Filctem-Cgil, Femca- Cisl e Uiltec un Avviso Comune per la gestione dell'emergenza COVID-19 e per l'adozione di misure preventive anti-contagio [Avviso Settore Gas/Acqua 27.3.2020];
- il DPCM 11 marzo 2020 prevede fra l'altro che, per limitare il rischio di contagio/diffusione del COVID-19, i datori di lavoro devono adottare tutte le azioni possibili allo scopo di ridurre gli spostamenti del personale anche per effettuare il tragitto casa/lavoro e viceversa, nonché limitare la presenza di personale all'interno degli ambienti di lavoro/uffici;
- il DPCM 22 marzo 2020 intensifica le misure di contenimento previste per il contrasto all'emergenza epidemiologica, ampliando il perimetro delle limitazioni alle attività produttive;
posto che
- fin dal 23 febbraio 2020 il Gruppo ha messo in atto anche proattivamente, in stretto contatto con i Medici Competenti, azioni per contrastare e limitare la diffusione del contagio da Covid-19, quali quelle di seguito indicate a titolo esemplificativo, esposte nei 14 Comunicati di Gruppo successivamente emessi (che qui si intendono integralmente richiamati):
> informazione al personale sui corretti comportamenti da adottare, anche al di fuori dell'ambiente di lavoro, per la tutela propria, delle proprie persone care e della collettività;
> realizzazione di una casella di posta elettronica per tutto il personale per la segnalazione e la gestione dei casi sospetti e di casi dubbi;
> intensificazione delle azioni di pulizia e sanificazione;
> installazione di dispenser e di cartellonistica informativa nei punti di ingresso delle diverse sedi;
> regolamentazione dell'accesso ai luoghi di lavoro (dipendenti, fornitori e visitatori) con divieto di accesso in presenza di sintomi simil influenzali e in ogni caso di temperatura superiore a 37,5 °C, tosse);
> regolamentazione dell'accesso alle aree di aggregazione (mense, aree break, ...) o agli spazi limitati (ad es. ascensori) in modo da garantire il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro;
> individuazione del personale di cui è richiesta la presenza fisica in servizio, anche ai fini dell'autodichiarazione della necessità di spostamento per comprovate esigenze organizzative,
> fornitura al personale di appositi DPI ed emissione di apposite procedure per operare in sicurezza nel caso di necessità di operare in presenza fisica, con la predisposizione di apposti Addendum ai Documenti di Valutazione del Rischio;
> chiusura di tutti i punti di contatto commerciale;
> divieto di trasferte e riunioni in presenza per qualsiasi ragione, salvo comprovate e inderogabili esigenze;
> richiesta ai propri fornitori di adottare analoghe misure per il personale da loro dipendente operante a contatto con il personale del Gruppo;
> estensione dello smart working a tutte le persone che svolgono attività remotizzabili, consentendo di utilizzare tale modalità di lavoro a circa 3.000 persone (rispetto alle 1.000 che potevano usare tale modalità a inizio emergenza);
> potenziamento delle infrastrutture per consentire il lavoro in remoto;
- il Gruppo ha definito piani di emergenza, finalizzati a garantire la continuità dei servizi essenziali gestiti e la salute e la scurezza del personale che li assicura, tenendo conto delle specificità dei settori in cui opera;
- il Gruppo si è immediatamente attivato per costituire a livello territoriale i Comitati previsti del punto 13. del Protocollo 14.3.2020, Comitati che, con responsabilità e collaborazione, hanno iniziato a sviluppare un confronto costruttivo, ancora in corso, al fine di ricercare soluzioni condivise per il contrasto e il contenimento del contagio;
- le Parti valuteranno congiuntamente scenari di fattibilità di misure eccezionali per le centrali di produzione di energia elettrica e per altre eventuali esigenze, ove necessarie, sulla base della nota MISE 13.3.2020;
considerato che
- non è possibile allo stato attuale definire i tempi per il ritorno al normale svolgimento delle attività e il protrarsi della situazione emergenziale potrebbe determinare crescenti conseguenze economiche negative sia per le persone sia per le imprese, con i rischi che ne derivano sul piano sociale;
- ogni Parte sociale deve fare tutti gli sforzi possibili per evitare o limitare tali rischi, con una forte coesione e unità di intenti, nella consapevolezza della necessità di sacrifici personali e collettivi;
- è condivisa la necessità di assicurare - in sicurezza e con continuità - i servizi resi dal Gruppo a clienti, cittadini e territori di riferimento;
- con tali finalità, le Parti -attraverso i citati Protocollo 14.3.2020, Protocollo Settore Ambiente 19.3.2020 e Avviso Comune Settore Gas/Acqua 27.3.2020- hanno individuato misure per far fronte alla riduzione o sospensione delle attività produttive all'astensione del lavoro senza perdita della retribuzione, costituite sia dagli ammortizzatori sociali, sia dall'utilizzo di ferie, permessi o altri istituti contrattuali;
- in tale contesto occorre individuare specifiche misure per il Gruppo, nella sua articolazione multisettoriale e multiterritoriale,
concordano quanto segue
1. Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.
2. Costituiscono obiettivi comuni delle Parti:
> tutelare la salute e la sicurezza del personale, individuando e adottando le misure necessarie per il contrasto e il contenimento del contagio, nel rispetto dei Protocolli e dell'Avviso citati in premessa, salvo necessari adeguamenti condivisi (anche con il supporto dei Medici Competenti);
> garantire la disponibilità dei servizi essenziali con gli standard di qualità del prodotto e di sicurezza esistenti e lo svolgimento delle attività aziendali indispensabili alla continuità aziendale, adottando modelli organizzativi e modalità del lavoro adeguati, in modo da evitare rischi per la salute e l'incolumità pubbliche ed evitare rischi per eventi che potrebbero avere ripercussioni di carattere sanitario o sociale, quali la siccità o il black-out nella prossima stagione estiva o rischi di natura epidemiologica;
> adottare, in caso di necessità di sospensione o riduzione delle attività, misure tali da salvaguardare il più possibile il reddito del personale, utilizzando tutti gli strumenti normativi e contrattuali disponibili;
> utilizzare un approccio uniforme in tutti i Settori e i Territori in cui opera il Gruppo, per tutto il personale, tenendo peraltro conto delle specificità di ciascuno di essi;
> sviluppare un confronto costruttivo e continuativo per la realizzazione degli obiettivi di cui sopra, tenendo sempre conto dell'evolversi della situazione generale e aziendale.
Nello specifico le Parti condividono pienamente, per la realizzazione dei suddetti obiettivi, anche quanto indicato nel Protocollo Settore Ambiente 19.3.2020 e l'Avviso Settore Gas/Acqua 27.3.2020 (che si intendono qui integralmente richiamati) e ritengono i Comitati che sono stati costituiti in base al Protocollo 14.3.2020 [di seguito Comitati sicurezza/lavoro] lo strumento fondamentale per il confronto di cui sopra.
Resta inteso che, nel caso in cui nel corso del confronto insorgessero criticità rilevanti, si potrà fare ricorso ai Comitati Nazionali previsti dai citati Protocollo 19.3.2020 e Avviso 27.3.2020.
3. Considerandosi conclusa il 3 aprile 2020 la prima fase emergenziale, sulla base delle previsioni e dei dati alla data disponibili, a fronte della contrazione o la sospensione delle attività già intervenute in tutti i settori aziendali, per il solo periodo dal 4 al 30 aprile (pari a 18 giorni lavorativi per coloro che hanno un'articolazione dell'orario settimanale su 5 giorni, 21 per coloro con orario su 6 giorni), tenuto anche conto dei progetti in corso,
> il ricorso ad ammortizzatori sociali, alla luce della necessità di assicurare i servizi resi da Gruppo (in particolar modo quelli essenziali) con continuità e in considerazione della disponibilità dichiarata dal Gruppo a valutare anche diverse soluzioni e delle altre misure individuate fra le Parti, viene escluso dalle opzioni al momento attivabili;
> è vietato il ricorso al lavoro straordinario o alle prestazioni oltre il normale orario di lavoro, salvo esigenze inderogabili che devono essere preventivamente autorizzate dalla Direzione Personale o interventi per emergenze, certificati dai Dirigenti responsabili entro la giornata successiva;
> è vietato effettuare trasferte al di fuori del proprio normale Territorio operativo, salvo esigenze inderogabili che devono essere preventivamente autorizzate dalla Direzione Personale o interventi per emergenze, certificati dai Dirigenti responsabili entro la giornata successiva;
> viene garantita a ciascun lavoratore una giornata di formazione fruibile via internet o tramite smartphone, da concordare con il proprio diretto Responsabile, il cui svolgimento verrà verificato dalla Direzione Personale, fatte salve le esigenze di servizio legate all'emergenza in atto;
> per quanto possibile, se le competenze possedute dai lavoratori lo consentono, è favorito l'utilizzo dei lavoratori anche in Reparti diversi da quello di appartenenza oggetto di riduzioni/sospensioni dell'attività, dandone informativa alle RSU e alle strutture territoriali di competenza;
> al personale in forza a Unità Organizzative coinvolte da riduzione o sospensione delle attività che non possa essere altrimenti impiegato si applicano le misure di cui ai punti seguenti.
Per tutte le autorizzazioni e certificazioni di cui sopra viene istituita un'apposita casella di posta elettronica. Resta inteso che la situazione verrà monitorata settimanalmente dai Comitati sicurezza/lavoro, cui verrà data evidenza, con articolazione provinciale e settoriale, del numero e della tipologia di personale di cui è richiesta l'attività lavorativa (in presenza fisica o da remoto), assicurando una rotazione settimanale o infrasettimanale a parità di competenze.
4. L'astensione dal lavoro nelle Unità Organizzative/Reparti coinvolti da riduzione o sospensione delle attività verrà richiesta prioritariamente -fra il personale che non possa essere altrimenti impiegato- ai lavoratori con residuo ferie 2019 e coinvolgerà complessivamente, in base alle attuali evidenze, circa il 25% del personale in forza, al lordo del personale assente per altre causali di legge o di contratto.
Le assenze -con il supporto della Direzione Personale- saranno programmate in ciascuna Unità organizzativa coinvolta su base mensile, affinando poi tale programmazione su base settimanale in relazione al variare delle esigenze di servizio e dell'assenteismo dell'Unità Organizzativa/Reparto coinvolto da riduzione/sospensione delle attività.
Nel periodo di riferimento, nelle Unità Organizzative/Reparti coinvolti da riduzione o sospensione delle attività,
> nel caso in cui sia possibile una rotazione del personale, si prevede un'astensione dalla prestazione lavorativa minima di almeno 4 giornate per lavoratore,
> nel caso in cui tale rotazione non sia possibile, l'astensione dalla prestazione lavorativa potrà essere estesa a tutte le giornate lavorative;
La gestione delle assenze del personale di cui sopra avverrà secondo le previsioni di cui al punto 5.
La programmazione di cui sopra, sarà oggetto di informativa/confronto settimanale alle RSU e le Segreterie delle OO.SS. territoriali.
5. Per il personale di cui non è richiesta l'attività lavorativa, cui verrà data comunicazione dal diretto Responsabile entro il venerdì mattina della settimana precedente, si procederà come segue.
a. Il lavoratore titolare di ferie, ore di permesso oppure ore accantonate (a ogni titolo maturate) residue (intendendo come residue tutte le competenze maturate fino al 31 marzo 2020) compenserà la mancata attività con l'utilizzo di tali istituti, che devono essere obbligatoriamente utilizzati nel seguente ordine: 1) ferie residue 2019; 2) ore accantonate; 3) ferie ed ore di permesso maturate fino al 31.3.2020
Per il periodo di validità del presente accordo, pertanto, in parziale deroga e modifica di quanto previsto al punto 3 dell'accordo di Gruppo del 19 gennaio 2017, dopo aver fruito della totalità delle spettanze ferie del 2019, è ammesso l'utilizzo di permessi e ore accantonate pari e/o superiori alla mezza giornata. I lavoratori di cui alla presente lettera a), tenuto conto anche delle disposizioni contrattuali in materia di smaltimento ferie, e ferma restando la necessità di considerare le effettive esigenze di servizio e le competenze necessarie, saranno i primi a cui verrà richiesto di assentarsi da lavoro.
b. Nel caso non fossero disponibili ferie, ore di permesso o ore residue, per compensare le assenze che verranno richieste, saranno riconosciuti giornate di permesso retribuito a recupero, ovvero giornate di permesso che verranno recuperate al 31.12.2020
- con le prestazioni di ore di lavoro straordinario/ore oltre il normale orario di lavoro che saranno successivamente effettuate (fino a 45 ore) oppure
- utilizzando le ferie solidali di cui al punto successivo, nel caso in cui la spettanza annua 2020 al 31.12.2020 sia inferiore a 3 giorni.
Resta inteso che alle prestazioni recuperate per il tramite dello straordinario verranno comunque mensilmente corrisposte ai dipendenti interessati le maggiorazioni di cui ai CCNL applicati.
Restano impregiudicati i principi in materia di ferie sanciti dall'art. 2109 del Codice Civile, nonché dal d.lgs. 66/2003 e dalla Circolare Min. Lav. N. 8/2005.
In fase di prima applicazione, le comunicazioni sulla necessità di astensione dall'attività lavorativa potranno essere effettuate entro lunedì 6 aprile 2020.
Resta inteso che il personale non richiesto in servizio (con presenza fisica o da remoto) potrà essere richiamato in caso di esigenze emergenti non programmabili.
6. Le “ferie solidali” sono uno strumento solidaristico per le Società che aderiscono al presente Accordo, finalizzato ad affrontare l'emergenza in atto e coerente con le previsioni dei CCNL, costituito per iniziativa delle Parti da un fondo in cui confluiscono:
a. un numero di giornate destinate allo stesso dai lavoratori su base volontaria, valorizzato in base all'effettivo valore delle ferie del donatore, per un massimo di n. 5 giorni tratti dalle ferie maturate e non godute o un massimo di 2 giorni di permesso per festività soppresse e/o ex semifestività, maturati e non goduti;
b. un numero di giornate messo a disposizione da ciascuna Società pari al controvalore corrispondente a quello messo a disposizione dai lavoratori, da suddividersi poi per i richiedenti, fino ad un tetto massimo pari al valore medio di una giornata di ferie per il numero dei dipendenti al 31.12.2019 della Società.
I lavoratori delle Società di cui al presente accordo che abbiano già fruito di tutte le giornate di ferie e permessi oppure ore accantonate, nel periodo di efficacia del presente accordo, possono richiedere alla Direzione Personale la cessione in proprio favore di giorni di “ferie solidali”, per un massimo di 12 giorni, attingendo al suddetto fondo.
L'azienda mette a disposizione una base pari al controvalore pari al 30% delle ferie solidali necessarie e la Direzione Personale procederà alla ripartizione delle “ferie solidali” cedute tra i lavoratori richiedenti in misura pari al quantitativo richiesto, utilizzando prioritariamente le ferie donate e, in subordine, le festività soppresse.
In casi di necessità, l'Azienda si impegna a integrare il fondo “ferie solidali” per le giornate occorrenti, anche se eccedenti al controvalore di cui sopra, fondo che sarà usato prioritariamente per gli interessati che non abbiano svolto nel biennio precedente un numero di ore in straordinario o oltre il normale orario di lavoro superiore a 120.
Le ferie e/o le festività soppresse “cedute” resteranno nella disponibilità del fondo sino il 31 dicembre 2020; nel caso in cui non venissero integralmente fruite, esse verranno restituite, proporzionalmente (anche a ore), ai singoli donatori.
7. Le causali di assenza per assenze programmate dall'Azienda di cui sopra (permessi con recupero e/o ferie solidali) verranno applicate anche al personale cui è stata richiesta a causa della riduzione o sospensione dell'attività lavorativa un'astensione dal lavoro dal 23 febbraio (sul Territorio di Piacenza) o dal 1 marzo al 31 marzo 2020, nel caso in cui tale astensione abbia determinato l'utilizzo di ferie e ore di permesso oppure ore accantonate intaccando la spettanza successiva al mese di marzo 2020.
La sistemazione delle spettanze in base a quanto sopra verrà effettuata entro giugno 2020.
Le Parti si danno atto che il presente Accordo sia applicato solo per il periodo dal 4 al 30 aprile 2020 e si impegnano a incontrarsi il 24 aprile per verificarne lo stato di applicazione ma soprattutto l'evoluzione delle situazioni a livello generale e aziendale.
Resta inteso che, nel caso la situazione emergenziale si prolungasse oltre il 30 aprile, potrà essere valutato il ricorso a ogni misura utile prevista dalle Legge e dai citati Protocollo 14.3.2020, dal Protocollo Settore Ambientale 19.3.2020 e Avviso Comune 27.3.2020, per garantire i servizi essenziali resi dal Gruppo ed al contempo non compromettere l'equilibrio economico-finanziario aziendale, necessario al sostenimento degli ingenti investimenti in attuazione e programmati, nonché per tutelare il reddito dei lavoratori; in particolare saranno sempre e comunque garantiti la disponibilità dei servizi essenziali con i dovuti standard di qualità sicurezza esistenti, lo svolgimento delle attività aziendali indispensabili alla continuità aziendale, il rispetto delle norme per la salute e la sicurezza del lavoro e il perseguimento degli obiettivi di cui al punto 2. del presente Accordo.
In relazione a quanto sopra, le Parti sono pienamente consapevoli sia del ruolo che svolge il Gruppo nei Territori in cui opera e nel “sistema Paese”, sia del fatto che la responsabilità personale è il primo fattore per contrastare e contenere il contagio e in tale contesto -ove la situazione di emergenza si protraesse - i sacrifici personali e collettivi potranno aumentare.

Letto, confermato e sottoscritto.